Regimi speciali IVA REGIME DELL'EDITORIA REGIME DEI ROTTAMI REGIME DEL MARGINE - 24 OTTOBRE 2011

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24 OTTOBRE 2011

            Regimi speciali IVA

          REGIME DELL'EDITORIA
           REGIME DEI ROTTAMI
          REGIME DEL MARGINE

Dott. Giangiacomo Indri Raselli – Dott. Alessandro Sicchieri

            Ordine dei Dottori Commercialisti
            e degli Esperti Contabili di Padova
REGIME DELL’EDITORIA art. 74 c.1 c)

• Il commercio di prodotti editoriali è soggetto
      ad un regime monofase in cui l’imposta
      viene corrisposta dall’editore.

• L’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al
     pubblico con dure criteri di applicazione.

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REQUISITI OGGETTIVI

• I prodotti ceduti siano classificati come prodotti
    editoriali stampanti:
       1.      Giornali quotidiani
       2.      Periodici
       3.      Libri
       4.      Supporti integrativi relativi ai beni
       5.      Cataloghi
       6.      Cessioni di prodotti diversi dai supporti congiunti a
                   giornali, periodici e libri.

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REQUISITI OGGETTIVI

• Il prezzo di vendita al pubblico deve essere
    evidenziato in copertina o in apposito allegato
    contenente: prezzo, titolo pubblicazione ed
    editore.

In assenza di uno dei requisiti NON si applica il regime
monofase, ma il regime ordinario (resta ferma
l’eventuale l’aliquota IVA agevolata del 4%)

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REQUISITO SOGGETTIVO

• Il regime prevede che l’imposta sia a carico
    esclusivamente dell’editore.
• EDITORE: colui che intraprende l’iniziativa
    economica.
• In assenza di un contratto di editoria (ai fini IVA) è
    considerato editore chi si assume il rischio della
    realizzazione dell’opera per lo sfruttamento
    economico.
• Per i prodotti editoriali esteri il soggetto passivo è
    colui che importa la pubblicazione per la
    commercializzazione.
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Aliquote

• 4% cessioni e importazioni dei prodotti editoriali (Tabella A,
    parte II, n. 18)
      – Compresi prodotti editoriali in Braille e su supporti
          audio-magnetici per non vedenti o ipovedenti
          comprese lavorazioni, composizione, montaggio e
          doppiaggio (l. 388/2000 art. 31 c.1 d)
• 21% Cataloghi diversi da quelli di informazione libraria e
    giornali pornografici.
• Prestazioni Accessorie:
      – Composizione, legatoria, stampa seguono l’aliquota
          dle prodotto editoriale

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PRODOTTI EDITORIALI

• GIORNALI       QUOTIDIANI:       fogli  pubblicati
    giornalmente per la diffusione di notizie varie,
    politiche, economiche, attualità.
• Nono sono considerati QUOTIDIANI i dispacci delle
    Agenzie di Stampa, che non rientrano nel regime
    MONOFASE, ma è applicabile l’aliquota agevolata
    al 4%

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PRODOTTI EDITORIALI

• PERIODICI: Le pubblicazioni registrate ai sensi L. 47/1948.
• Risoluzione Ministero Finanze n.88 del 19/6/2000 ha chiarito che ai
     fini fiscali non è sufficiente la registrazione presso il tribunale, ma
     la pubbicazione deve mantenere un contenuto divulgativo con
     scadenze fisse.
• I periodici non registrati presso il tribunale applicano regime IVA
     ordinario.
• I periodici che rientrano nel regime monofase sono solo quelli su
     supporto cartaceo, supporti magnetici e online non rientrano nel
     regime monofase.

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PRODOTTI EDITORIALI

• PERIODICI GRATUITI: la cessione di periodici gratuiti
    sono essenzialmente veicoli pubblicitari. Editore
    fatturerà agli inserzionisti con IVA ordinaria 21%
    al momento del pagamento. Non rientrando nel
    regime MONOFASE l’editore NON dovrà
    contabilizzare il valore normale delle cessioni
    gratuite.

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PRODOTTI EDITORIALI

• LIBRI: libro è qualsiasi pubblicazione dell’arte libraria,
     anche se solo illustrata. Rientrano nella nozione di libri
     anche le ristampe di libri di antiquariato, libri d’arte, libri
     di immagini, libri per bambini, estratti di libri.
• NON sono libri: Agende, Diari scolastici, gli atti le relazioni
     e i bilanci di enti e società (circolare n. 63 7/8/1990)

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PRODOTTI EDITORIALI

• CATALOGHI: rientrano nel regime MONOFASE D.L. n.
     313/1997 indipendentemente dall’aliquota applicata (4%
     cataloghi informazione libraria, 21% di natura diversa).
Definizione: prodotto editoriale formato da:
• Elenchi di beni e prezzi
• Comunicazioni commerciale
• Depliants
• Opuscoli pubblicitari e promozionali

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SUPPORTI INTEGRATIVI

• Definizione: nastri, dischi, videocassette e altri
   supporti ceduti anche gratuitamente, con prezzo
   indistinto e in unica confezione unitamente a
   quotidiani, libri, periodici.

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SUPPORTI NON CONNESSI AL PRODOTTO EDITORIALE

•   esempio: DVD di un film allegato ad un quotidiano
     d’informazione
• Si applica il regime MONOFASE
• Vietato il metodo della forfettizzazione della resa
• Aliquota IVA sarà agevolata al 4% se il costo del supporto
     NON supera del 50% il prezzo di vendita, altrimenti si
     passa aliquota ordinaria 21% (sempre in regime
     MONOFASE).

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SUPPORTI CONNESSI AL PRODOTTO EDITORIALE

• D.Lgs. N.56/1998 ha stabilito che NON sono
     considerati supporti integrativi, quelli che
     integrano la pubblicazione funzionalmente.
     Esempio: cd musicale rivista musica
• Il prodotto è considerato integralmente editoriale,
     con regime MONOFASE, IVA agevolata al 4% e
     possibilità di calcolo della resa forfettaria.

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CESSIONI CONGIUNTE DI PUBBLICAZIONI E ALTRI BENI

• La cessione gratuita di un gadget diverso da un supporto integrativo:
• REGIME:
       – Costo gadget 50% prezzo di vendita dell’intera conferzione,
           l’imposta viene applicata con il REGIME ORDINARIO
• ALIQUOTA:
       – Costo gadget 10% si applica 4% sul valore prodotto editoriale
           e aliquota propria del gadget sul valore di questo

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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

• SISTEMA COPIE VENDUTE:
      – Base imponibile = Copie Spedite – Copie restituite
      – Obblighi editore:
             • Annotare nel registro: data e quantità copie
                 consegnate, data e quantità copie restituite, copie
                 ceduto, prezzo di copertina.
             • Emettere fattura o altro documento mensilmente per
                 le operazioni fra le stesse parti Il documento di
                 addebito deve recare l’annotazione dell’IVA assolta
                 dall’editore ex. Art. 74 ed è esente da bollo.
             • Esporre il prezzo comprensivo di IVA sul prodotto e
                 nelle fatture o documenti di addebito
             • Eseguire le registrazioni nel Registro degli editori
                 (imponibile, imposta, ecc.)

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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

•   SISTEMA FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA:
         – Sistema semplificato di determinazione della base imponibile che riduce in
              modo forfettarie il numero delle copie consegnate per i seguenti prodotti
              editoriali:
                  • Giornali quotidiani, periodici 80%
                  • Libri 70%
         – ESCLUSI: periodici pornografici, cataloghi, supporti integrativi non connessi,
              cessioni congiunte, prodotti editoriali realizzati su supporti diversi dalla
              carta
         – Obblighi editore:
                  • Annotare registro degli editori entro mese successivo la consegna
                       (distintamente per ciascuna testata) numero copie consegnate,
                       numero copie in abbonamento, numero copie esportate e/o intra,
                       resa forfettaria, prezzo di vendita pubblico, l’ammontare
                       corrispettivi calcolati, l’imponibile e l’imposta.
                  • La fattura deve essere emessa solo in caso di esportazioni o cessioni
                       intra
                  • Il documento di addebito deve recare l’annotazione dell’IVA assolta
                       dall’editore ex. Art. 74 ed è esente da bollo.

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OPZIONI

• Editore può optare per applicare il sistema delle
    copie vendute ai giornali, riviste e libri che
    avrebbero come regime naturale quello della resa
    forfettaria.
• Opzione può avvenire:
         – per testata (vincolante per un triennio)
         – per singolo numero.

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MOMENTO IMPOSITIVO

• Sistema forfettizzazione della resa:
      – Consegna o spedizione dei beni
• Sistema delle copie vendute:
      – Effettiva vendita (l’editore deve adempiere obblighi
          di fatturazione e registrazione entro 15gg dalla
          conoscenza della vendita)
• Abbonamenti:
      – Atto del pagamento totale o anche parziale o in
          acconto
• Pubblicazioni omaggio (art. 2 n.4):
      – Consegna o spedizione

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ALTRI OPERATORI

• Edicolanti, librai e altri operatori che commercializzano prodotti
     editoriali possono esercitare il diritto a detrarre l’IVA
     concernente l’imposta relativa a prestazioni di servizio o beni
     diversi dalle pubblicazioni (Art. 19 c.3 lett. E).
• Intermediari       con       rappresentanza:       prestazioni  di
     intermediazione con rappresentanza di prodotti editoriali
     sono escluse dal regime monofase dell’editoria (Art. 8 c.1
     D.Lgs 313/1997)
• Associazioni sportive dilettantistiche: le pubblicazioni cedute
     dalla associazioni senza fine di lucro che hanno optato per il
     regime forfettario L. 398/1991 e che godono della detrazione
     forfettaria 50% non possono utilizzare l’ulteriore beneficio
     della forfettizzazione della resa.

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OPERAZIONI EXTRA UE

• IMPORTAZIONI:
     – IVA riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di
          vendita al pubblico.
     – Se l’importazione avviene per la commercializzazione
          il valore della pubblicazione è diminuito a richiesta
          della percentuale di resa forfettaria.
     – L’imposta assolta in dogana NON è mai detraibile.
• ESPORTAZIONI:
     – Dirette dall’editore sono operazioni non imponibili
          art. 8 c.1 lett. a

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OPERAZIONI INTRA UE

• ACQUISTI:
      – Prodotti non destinati alla commercializzazione: integrazione della
            fattura con l’imposta che si applica sulla base del prezzo di
            vendita al pubblico. Se manca il prezzo di vendita regime
            ordinario acquisti INTRA, l’IVA è sempre indetraibile.
      – Prodotti destinati alla commercializzazione: integrazione della
            fattura con l’imposta che si applica sul numero di copie
            acquistate meno la resa forfettaria e l’IVA è indetraibile. Per
            opzione si può applicare regime ordinario intra, IVA sull’acquisto
            diventa detraibile e si sposta il momento impositivo sulle
            successive cessioni (opzione valida se il prodotto non ha il prezzo
            di vendita al pubblico indicato).
• CESSIONI:
      – Verso soggetti non identificati IVA sono considerate imponibili in
            Italia
      – Verso soggetti passivi IVA si realizzerà un’operazione non imponibile
            art. 41 D.L. 331/1991

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Regime dei Rottami

• Art. 74 c. 7-8
• Regime di imponibilità basato sul ribaltamento
    dell’obbligazione in capo al cessionario (se
    soggetto passivo IVA nel territorio dello
    Stato, le cessioni a privati sono assoggettate
    ad imposta in capo al cedente) REVERSE
    CHARGE.

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Definizioni

• Rottame: bene divenuto fisicamente inutilizzabile per lo scopo
    a cui era destinato, non riparabile (anche economicamente).
• Cascame: residuo di prodotto formato durante la lavorazione e
    riutilizzabile in un processo produttivo diverso da quello che
    l’ha generato.
• Avanzo: residuo di un processo produttivo non più inseribile nel
    processo produttivo.
• Semilavorati non ferrosi: sono materiali grezzi che hanno
    subito una lavorazione tali da renderli utilizzabili dalle
    imprese di trasformazione e che non possono per la loro
    natura essere prodotti finiti.

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Requisito oggettivo

●   Cessioni di:
●   Rottami di metalli ferrosi e altri materiali di recupero (art. 74 co.
    7) rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, carta da macero,
    stracci, scarti ossa, di pelli, ecc.
●   Rottami oggetto di lavorazione: rientrano anche i rottami lavorati
    (ripulitura, selezione, taglio, ecc.) senza modificarne la natura
    (ovvero non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione)
●   Rottami di metalli non ferrosi (art. 74 co. 8) rame raffinato e
    leghe, alluminio greggio, piombo greggio, barre ottone, ecc.

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Requisiti oggettivi

• L’elencazione contenuta nel c. 7-8 ha carattere
    oggettivo, quindi il reverse charge si applica
    nelle cessioni di tutti i beni elencati a
    prescindere dalla destinazione d’uso dei
    materiali (risoluzione 7/E del 2005).
• ESCLUSIONI: Circolare ministeriale n. 165/E
    del 1999 (anodi di rame per raffinazione
    elettrolitica, ecc.).

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Requisiti oggettivi
• LAVORAZIONI SU ROTTAMI:
     – Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti
          d’opera, d’appalto e simili, dirette alla
          trasformazione di rottami metallici ferrosi e non
          ferrosi nei semilavorati ferrosi e non ferrosi
          rientrano nel regime in esame art. 16 co. 3 DPR
          633/72.
     – Le prestazioni devono consistere nelle lavorazioni
          richiamate art. 74 co. 7 DPR 633/72 (ripulitura,
          selezione, taglio, lingottatura, ecc.).
     – Il prodotto ottenuto non deve risultare modificato
          nella natura, deve essere qualificabile come
                 rottame.

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Requisiti oggettivi

• PRESTAZIONI DI TRASPORTO:
        – Le prestazioni di trasporto rese direttamente dal
           cedente costituiscono operazioni accessorie
           alla cessione di rottami (art. 12 DPR 633/72) e
           rientrano quindi nel regime in esame.
• PRODOTTI EDITORIALI INVENDUTI
        – Il regime si applica anche alla cessione di
            prodotti editoriali invenduti privi di valore
            intrinseco effettuate nei confronti di raccoglitori
            o rivenditori di carta da macero per
            successiva trasformazione e riutilizzazione

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RIFIUTI SOLIDI URBANI

• Circolare n. 43 del 2008
• Alle cessioni di rottami sia nuovi (scarti di
    lavorazione) sia vecchi (raccolta dei rifitui) si
    applica il REVERSE CHARGE.

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Requisito soggettivo

• Si applica a tutti gli operatori del settore:
         – Produttori (imprese che ottengono il rottame
             come sottoprodotto di una lavorazione)
         – Commercianti di rottami (raccoglitori e
             rivenditori) con sede fissa o ambulante
         – Imprese che occasionalmente acquistano e
             vendono rottami o semilavorati di metalli non
             ferrosi.

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ADEMPIMENTI

• CEDENTE:
        – deve emettere fattura senza addebito d’imposta,
           indicando che si tratta di cessione art. 74 co. 7
           DPR 633/72 e deve indicare la partita IVA del
           cessionario debitore d’imposta.
• CESSIONARIO:
        – Integrare la fattura ricevuta, indicando sia
            l’aliquota, sia la relativa imposta
        – Annotare la fattura nel registro vendite e nel
            registro degli acquisti.

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OPERAZIONI CON L'ESTERO

●Cessioni INTRA: non imp. Art. 41 c.1 lett. A D.L.
331/1993
●Acquisti INTRA: regime ordinario acquisti INTRA

con integrazione fatture di acquisto e doppia
registrazione
● Esportazioni: non imp. Art. 8

●Importazioni: regime reverse charge se soggetto

passivo d'imposta

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REGIME DEL MARGINE

• L. 85 del 22/03/1995
• Per evitare fenomeni di doppia imposizione per
    i beni mobili usati che hanno già scontato
    l’imposta in via definitiva è stato introdotto un
    sistema deduttivo «base da base» con
    applicazione dell’IVA sul margine netto di
    guadagno.

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REQUISITI SOGGETTIVI

• Chi esercita il commercio di beni mobili usati, oggetti
   d’arte, d’antiquariato e da collezione Nello specifico:
         – rivenditori al dettaglio, all’ingrosso, in forma ambulante
             che per professione abituale commerciano i beni sopra
             indicati, nonché imprese e professionisti che ne
             effettuano occasionalmente la cessione
         – Agenzia di vendita all’asta, per le cessioni effettuate
             anche in esecuzione di rapporti di commissione o di
             rappresentanza di soggetti non operanti nell’esercizio
             di imprese o professioni.

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REQUISITI SOGGETTIVI

• Soggetti equiparati ai privati:
         – Soggetti passivi che non hanno detratto IVA
            all’atto dell’acquisto o importazione (art. 19,
            19-bis e 19-bis2 DPR 633/72)
         – Soggetti che beneficiano di un regime di
            franchigia
         – Soggetti che hanno assoggettato la cessione al
            regime del margine.

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REQUISITI OGGETTIVI

• Operazioni di compravendita aventi per oggetto:
         – Beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato
            originario o previa riparazione purché non siano stati
            modificati tato da perdere le caratteristiche
            originariarie o da poter essere utilizzati come materia
            prima o semilavorato.
         – Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione indicati
            nella tabella allegato DL 41/95, esempi: quadri, pitture,
            disegni, incisioni, stampe, opere statuarie, scultoree,
            arazzi, ceramiche, fotografie, francobolli, marche
            postali, ecc.
         – per i quali non sia stata operata la rivalsa dell’IVA
            ovvero acquistati da soggetti privati o ad essi
            equiparati.

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Esclusioni dal regime del margine

• Esclusione soggettiva:
         – Commercianti che effettuano cessioni di beni da
            essi stessi importati o acquistati con
            detrazione dell’IVA
• Esclusione oggettiva:
         – Cessione di beni immobili
         – Cessioni di rottami, cascami e materiali di
            recupero

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METODO ANALITICO DEL MARGINE

• E’ il metodo ordinario applicato anche dai soggetti che
    operano nel settore occasionalmente.
• BASE IMPONIBILE:
         – Differenza tra il prezzo di vendita di ciascun bene e quello relativo
              all’acquisto dello stesso aumentato dei costi di riparazione e
              accessori.
                  • MARGINE POSITIVO: la differenza è la base imponibile
                      sulla quale va scorporata l’IVA e poi calcolata l’imposta.
                  • MARGINE NEGATIVO: NON è dovuto l’imposta sulla
                      cessione

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METODO FORFETARIO DEL MARGINE

• La base imponibile viene determinata forfettariamente sul
    prezzo di vendita per alcuni prodotti od operatori
    (sempre esclusi operatori occasionali):
      – 60% cessioni oggetti d’arte per i quali manca un
          prezzo di acquisto
      – 50%: cessioni effettuate dagli ambulanti, cessioni di
          francobolli, cessioni di parti e ricambi da
          demolizione di mezzi di trasporto e apparecchi
          elettromeccanici, cessioni di libri di antiquariato in
          sede fissa
      – 25%: cessioni prodotti editoriali di antiquariato da
          ambulanti, cessioni di prodotti editoriali non
          d’antiquariato effettuate da chiunque,

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METODO GLOBALE DEL MARGINE

• La base imponibile è calcolata con il sistema analitico ma
    per masse di operazioni.
• Rientrano in tale metodo:
      – Attività di commercio abituale in sede fissa di: 1)
          veicoli usati, 2) francobolli, monete o altri oggetti
          da collezione
      – Cessioni di: 1) ricambi derivanti da demolizione di
          mezzi di trasporto o apparecchi elettromeccanici,
          2) confezioni di materie tessili, abbigliamento e
          accessori, 3) beni diversi acquistati per masse con
          prezzo      indistinto,  4)     prodotti    editoriali
          d’antiquariato, 5) qualsiasi bene di costo inferiore
          a 516,46

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METODO GLOBALE DEL MARGINE

• BASE IMPONIBILE:
        – Il   margine è determinato globalmente in
            relazione all’ammontare complessivo delle
            cessioni e degli acquisti (nel mese o nel
            trimestre)
        – L’imposta è dovuta se la differenza tra la massa
            vendite e la massa acquisti è positiva
        – Se gli acquisti superano le vendite, l’eccedenza
            di acquisti si può detrarre nel periodo
            successivo.

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OPZIONI

• Commercianti di oggetti d’arte, antiquariato e
   collezione per i beni importati o acquistati con IVA
   dall’autore possono optare per il regime analitico
   del margine invece del regime ordinario.
• Chi opera nel regime ANALITICO o FORFETTARIO
   del margine può optare a posteriori per
   l’applicazione del regime ordinario per una o più
   cessioni.
• Chi opera nel regime MARGINE GLOBALE può
   optare per il regime del MARGINE ANALITICO e
   solo successivamente per il regime ORDINARIO.
•

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ALTRE DISPOSIZIONI

• DETRAZIONE: chi opera nel regime del
    margine (qualsiasi metodo) non può detrarre
    l’imposta relativa all’acquisto di beni
    intracomunitari, importati, alle prestazioni
    accessorie e di riparazione.
• E’ obbligato ad emettere fattura o certificare i
    corrispettivi in base all’attività.

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AUTO USATE

• Scambi interni: art. 36 c.1
         – Auto provenienti da privati o imprenditori
            professionisti che non hanno applicato l’IVA
            sulla fattura di vendita.
• ESCLUSI:         se    l’auto   viene    ceduta
   dall’imprenditore/professionista    con    IVA
   (anche se la base imponibile è ridotta) non si
   applica il regime del margine, ma il regime
   ordinario.

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