Il regime definitivo dell'IVA Le cessioni intra unionali - A cura di Francesco Spaziante Roma 19 novembre 2019 - ODCEC Roma
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il regime definitivo dell’IVA Le cessioni intra unionali A cura di Francesco Spaziante Roma 19 novembre 2019
Il regime definitivo 25 maggio 4 ottobre 2017, 2018, Proposta Proposta di Direttiva di Direttiva che che modifica la modifica la direttiva direttiva 7 aprile 2016 un 2006/112/CE 2006/112/CE piano d'azione l'introduzione del per quanto sull’IVA sistema definitivo di riguarda COM(2016) 148 imposizione degli l’introduzione Tappe final); scambi tra Stati di misure normative membri (COM(2017) tecniche dettagliate 569 final); COM(2018) 329 final. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 2
Il regime definitivo Prima fase: ➢ prima tappa intermedia: ➢ modifica al principio di tassazione ex art. 402 della Direttiva IVA; ➢ misure di semplificazione per call of stock, transazioni a catena, prova delle cessioni intracomunitarie, n. identificazione iva, soggetto passivo certificato; ➢ seconda tappa intermedia: ➢ contiene disposizioni dettagliate di modifica alla Direttiva IVA per le cessioni di beni B2B Seconda fase: ➢ estensione del nuovo regime alle prestazioni di servizi B2B 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 3
Prima fase: prima tappa Prima fase: seconda intermedia tappa intermedia 25 maggio 2018, Proposta di Direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di misure 4 ottobre 2017, Proposta di tecniche dettagliate Direttiva che modifica la COM(2018) 329 final. direttiva 2006/112/CE l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final); 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 4
Il principio di tassazione Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE Testo vigente [Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi]. Proposta di modifica direttiva Il regime di imposizione dei servizi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato sul principio dell’imposizione dei servizi nello Stato membro di destinazione della prestazione, dell’assoggettamento all’IVA del prestatore e di un sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell’imposta 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 5
Il principio di tassazione Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE Testo vigente [Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi]. La cessione intracomunitaria: ➢ Esente nello Sato di partenza del bene ➢ Imponibile nello Stato di arrivo 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 6
Il principio di tassazione Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE Testo vigente [Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi]. La cessione intracomunitaria: ➢ Esente nello Sato di partenza del bene ➢ Imponibile nello Stato di arrivo Le cessioni intraunionali 19 novembre 2018 7
Il principio di tassazione Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE Proposta di modifica direttiva Il regime di imposizione dei servizi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato sul principio dell’imposizione dei servizi nello Stato membro di destinazione della prestazione, dell’assoggettamento all’IVA del prestatore e di un sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell’imposta La cessione intraunionale: ➢ Imponibile nello Stato di arrivo 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 8
La cessione intraunionale Definizione: articolo 14, 4, 3) della Direttiva 2006/112/CE Per “cessione intraunionale di beni” si intende una cessione di beni effettuata da un soggetto passivo per un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo in cui i beni sono spediti o trasportati da o per conto del fornitore o dell’acquirente all’interno dell’Unione, da uno Stato membro all’altro. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 9
Eccezioni Definizione: articolo 14, 5, della Direttiva 2006/112/CE Non sono da considerare cessioni intraunionali, anche quando sono soddisfatti i due requisiti, in particolare per quanto riguarda lo status dell’acquirente e il trasporto dei beni. Tale è il caso delle cessioni di beni con montaggio o installazione, con o senza collaudo, delle cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 148 o 151 e delle cessioni da parte di un agricoltore forfettario quali definite all’articolo 295. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 10
Luogo di cessione dei beni articolo 35-bis, della Direttiva 2006/112/CE Le norme generali per stabilire il luogo di cessione dei beni senza trasporto (il luogo dove sono situati i beni al momento della cessione) e il luogo di cessione dei beni con trasporto (il luogo dove sono situati i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto degli stessi) sono mantenute Tuttavia, all’articolo 35 bis viene proposta una nuova eccezione alla norma generale, in base alla quale è considerato luogo di cessione di una cessione intraunionale di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente Le cessioni intraunionali 19 novembre 2018 11 l
Esigibilità dell’imposta articolo 67 della Direttiva 2006/112/CE Si propone una modifica dell’articolo 67 che stabilisca una norma unica per l’esigibilità dell’IVA sulle cessioni intraunionali. In base a tale norma, l’IVA diventerà esigibile all’emissione della fattura o alla scadenza del termine indicato all’articolo 222, paragrafo 1, se non è stata emessa alcuna fattura prima di tale data (il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta) Viene inoltre specificato che le disposizioni che permettono agli Stati membri di stabilire, in determinati casi, diversi momenti di esigibilità dell’IVA non si applicheranno alle cessioni intraunionali di beni. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 12
Debitori dell’IVA: articoli 193, 194 bis, 199 bis e 199 ter Viene mantenuto il principio stabilito all’articolo 193 in base al quale l’IVA è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, tranne nei casi in cui, in applicazione di altre disposizioni elencate nello stesso articolo 193, viene stabilito che l’IVA è a carico del cessionario. È proposto un nuovo articolo 194 bis che stabilisce che l’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni a condizione che sia un soggetto passivo certificato definito all’articolo 13 bis se i beni sono ceduti da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 13
Debitori dell’IVA: articoli 193, 194 bis, 199 bis e 199 ter Per quanto riguarda le cessioni intraunionali di beni, con la combinazione delle norme degli articoli 193 e 194 bis, un fornitore è tenuto di norma al pagamento dell’IVA nello Stato membro di arrivo dei beni, tranne se il fornitore non è stabilito nello Stato membro di imposizione e l’acquirente è un soggetto passivo certificato a norma dell’articolo 13 bis. In quest’ultimo caso l’acquirente dovrà pagare l’IVA dovuta mediante inversione contabile nello Stato membro di arrivo dei beni. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 14
Elenchi riepilogativi: articoli da 262 a 271 In base al sistema proposto, le cessioni intraunionali di beni non dovrebbero più essere incluse negli elenchi riepilogativi. Il principio della fatturazione dell’IVA da parte del fornitore sulla cessione intraunionale ripristina la natura autoregolamentativa dell’IVA. Di conseguenza, garantire il seguito amministrativo del flusso materiale di beni nell’Unione mediante l’elenco riepilogativo non è più giustificato. L’obbligo di presentare elenchi riepilogativi è quindi mantenuto unicamente per i servizi 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 15
Regimi speciali articolo 35 quater), della Direttiva 2006/112/CE In base alle norme attuali in materia di IVA, le cessioni transfrontaliere a soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno diritto a detrazione dell’IVA, a soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli e a enti che non sono soggetti passivi sono ancora imputate allo Stato membro di cessione (origine) se al di sotto di una determinata soglia e se l’acquirente non ha optato per la tassazione a destinazione. Questa eccezione non viene pertanto mantenuta anche perché, a differenza della situazione attuale, in base alle norme proposte il fornitore dovrà assumersi gli obblighi di dichiarazione e di pagamento in relazione a tali cessioni. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 16
Punti chiave del regime: • Principio di tassazione a destino delle operazioni • Acquisto/cessione intracomunitario= cessione intraunionale • Il cedente/fornitore addebita l’IVA • Il MOSS (OSS) quale strumento per adempiere alle obblighi dichiarativi • Il reverse charge in caso di cessionario CTP 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali17
Regime attuale MS1 effettua una cessione al cessionario in MS2 di un prodotto elettronico verso un MS 1 MS 2 corrispettivo di 100 euro più IVA Luogo di cessione dei beni: Reverse charge dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a cessionario destinazione dell'acquirente. Soggetto passivo cedente Vendita a distanza se ci sono le condizioni cessionario Cedente emette fattura senza Non soggetto passivo IVA 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali18
Regime definitivo MS1 effettua una cessione di beni con (esempio 1) trasporto al cessionario in MS2 MS 1 MS 2 Reverse charge cedente cessionario Soggetto passivo certificato ➢ L’operazione è una cessione intraunionale (art. Luogo di cessione dei beni: 14, 4, 3 Direttiva) ➢ il luogo in cui i beni si trovano al momento ➢ Cedente emette fattura dell’arrivo della spedizione o del trasporto senza IVA; dei beni a destinazione dell’acquirente (art. ➢ Non è obbligato a 35 bis della Direttiva compilare i modelli intrastat ➢ Il cessionario include la cessiona intraunionale nella sua dichiarazione 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali19
Regime attuale Il cessionario è un soggetto che (esempio 2) beneficia del regime per le PMI (art. 3 MS 1 MS 2 della direttiva, art. 38, 5, c) del DL 331/93) cessionario cedente Acquisto intracomunitario solo se l’ammontare degli acquisti nell’anno precedente supera i 10000 euro ➢ L’operazione è una cessione intracomunitaria se 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali20
Regime definitivo Il cessionario è un soggetto che (esempio 2) beneficia del regime per le PMI (articolo MS 1 MS 2 13-bis, 3, direttiva) No Reverse charge cedente I soggetti passivi seguenti non possono beneficiare della concessione dello status di soggetto passivo certificato: ➢ i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli ➢ L’operazione è una ➢ soggetti passivi che beneficiano della cessione intraunionale (art. franchigia per le piccole imprese 14, 4, 3 Direttiva) ➢ i soggetti passivi che effettuano cessioni di ➢ Cedente emette fattura beni o prestazioni di servizi che non danno con IVA; diritto a detrazione dell'IVA; Sarà sempre il fornitore ad adempiere? 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali21
Regime definitivo MS1 effettua una cessione al (esempio 3) cessionario in MS2 di un prodotto MS 1 MS 2 elettronico verso un corrispettivo di 100 euro più IVA Amministrazione fiscale MS2 cedente cessionario Soggetto passivo non certificato Cedente emette fattura con Luogo di cessione dei beni: IVA con aliquota dello stato di il luogo in cui i beni si trovano al momento destinazione MS2 e versa dell’arrivo della spedizione o del trasporto tramite l’OSS dei beni a destinazione dell’acquirente 19 novembre 2018 22
Dichiarazioni liquidazioni Scenario La società A è stabilità in MS 1.e utlizza l’OSS per liquidare l’IVA sulle operazioni che effettua nei vari MS: 5 Stati Le aliquote: 21% in MS 1, 20% in MS 2, 25% in MS 3, 18% in MS 4 20% in MS 5. 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 23
Dichiarazioni liquidazioni soggetto passivo A stabilto in MS1 1. una cessione intraunionale a B in MS2 per 100.000€ + 20.000€ IVA (20% in MS 2); 2. una cessione intraunionale a C in MS3 per 200.000€ . C è un CTP 3. MS 2; 4. una cessione intraunionale a D in MS3 per 300.000€ + 75.000€ di IVA (25% in MS 3); 5. una cessione intraunionale a un privato consumatore in MS3 per 100.000€ + 25.000€ VAT. 6. una cessione di beni ubicati in MS 2 a E in MS 2 (cessione domestica) per 200.000€ + 40.000€ IVA; 7. Un acquisto di beni in MS 1 (cession domestica) da G ivi stabilita per 100.000€ + 21.000 di IVA (21% in MS 1). G è debitore d’imposta in MS1 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 24
Dichiarazioni liquidazioni soggetto passivo A stabilto in MS1 8. un acquisto di beni da MS 1 a MS2 effettuato da H non stabilita in MS1 (cessione intraunionale) per 300.000€ + 21.000 di IVA; 9. un acquisto di beni trasportati da MS4 al proprio magazzino in MS 1 (cession intraunionale), per 200.000€. Il cedente J non è stabilito in MS2. 10. un acquisto di beni in MS 2 trasportati al proprio magazzino. La cessione è effeetuata da K stabilito in MS2 dal magazzino ivi ubicato (cessione domestica) per 250.000€ + 50.000 € di IVA; 11. costi hotel e ristorante in MS2 per 3.000 € +600 € IVA. MS2applica una percentuale di detrazione del 50% su tali spese. non limita la detrazione. A non effettua operazioni attive in MS 5del 50% su tali spese. 12. costi hotel e ristorante in MS5 per 3.000 € +600 € IVA. MS5 non limita la detrazione. A non effettua operazioni attive in MS5 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 25
Dichiarazioni liquidazioni soggetto passivo A stabilto in MS1 A presenta in MS1 la dichiarazione per le operazioni domestiche e la dichiarazione OSS che liquida l’IVA dovuta sulle cessioni in MS2, MS3 e MS4 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 26
Liquidazione dichiarazione OSS MS2 MS3 MS4 (1) 100.000 (3) 300.000 (6) 200.000 Volume operazioni +(5) 200.000 +(4) 100.000 Aliquote iva 20% 25% 18% IVA esigibile (1) 20.000 (3) 75.000 (6) 36.000 +(5) 40.000 +(4) 25.000 Totale IVA esigibile 60.000 100.000 36.000 Iva dovuta ai sensi (9) 40.000 dell’art. 211 direttiva Iva (importazioni): non in dogana (opzione) 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 27
Liquidazione dichiarazione OSS MS2 MS3 MS4 IVA detraibile (9) 40.000 100.000 36.000 +(10) 50.000 +(11) 300 = 90.300 Iva dovuta 60.000 100.000 36.000 + 40.000 - 90.300 = 9.700 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 28
Dichiarazioni domestica A compila una dichiarazione in MS 1, in cui: ➢ Iva detraibile: 21.000€ (7); ➢ Iva a debito in quanto CTP: 63.000€ (8); ➢ Detrazione dell’IVA in quanto CTP: 63.000€ (8) A avrà in dichiarazione un credito di 21.000€, e potrà chiedere a rimborso l’IVA a debito in MS5 (in quanto non effettua in detto stato operazioni attive) (12). 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 29
GRAZIE per l’attenzione! 19 novembre 2018 Le cessioni intraunionali 30
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