Il regime definitivo dell'IVA Le cessioni intra unionali - A cura di Francesco Spaziante Roma 19 novembre 2019 - ODCEC Roma

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il regime definitivo dell’IVA
 Le cessioni intra unionali

              A cura di
         Francesco Spaziante

       Roma 19 novembre 2019
Il regime definitivo

                                                                     25 maggio
                                            4 ottobre 2017,          2018, Proposta
                                            Proposta di Direttiva    di Direttiva che
                                            che modifica la          modifica la
                                            direttiva                direttiva
                           7 aprile 2016 un 2006/112/CE              2006/112/CE
                           piano d'azione l'introduzione del         per quanto
                           sull’IVA         sistema definitivo di    riguarda
                           COM(2016) 148 imposizione degli           l’introduzione
               Tappe       final);          scambi tra Stati         di misure
               normative                    membri (COM(2017)        tecniche
                                                                     dettagliate
                                             569 final);             COM(2018)
                                                                     329 final.

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Il regime definitivo
Prima fase:
➢ prima tappa intermedia:
      ➢ modifica al principio di tassazione ex art. 402 della
         Direttiva IVA;
      ➢ misure di semplificazione per call of stock, transazioni a
         catena, prova delle cessioni intracomunitarie, n.
         identificazione iva, soggetto passivo certificato;
➢ seconda tappa intermedia:
      ➢ contiene disposizioni dettagliate di modifica alla Direttiva
         IVA per le cessioni di beni B2B
Seconda fase:
➢ estensione del nuovo regime alle prestazioni di servizi B2B

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Prima fase: prima tappa                  Prima fase: seconda
                   intermedia                               tappa intermedia

                                                              25 maggio 2018, Proposta
                                                              di Direttiva che modifica la
                                                              direttiva 2006/112/CE per
                                                              quanto riguarda
                                                              l’introduzione di misure
                         4 ottobre 2017, Proposta di          tecniche dettagliate
                         Direttiva che modifica la            COM(2018) 329 final.
                         direttiva 2006/112/CE
                         l'introduzione del sistema
                         definitivo di imposizione
                         degli scambi tra Stati
                         membri (COM(2017) 569
                         final);

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Il principio di tassazione
                   Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE
                               Testo vigente
[Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla
presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo
fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato
membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi].

                    Proposta di modifica direttiva
Il regime di imposizione dei servizi tra gli Stati membri previsto dalla
presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo
fondato sul principio dell’imposizione dei servizi nello Stato membro
di destinazione della prestazione, dell’assoggettamento all’IVA del
prestatore e di un sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il
pagamento e la detrazione dell’imposta
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Il principio di tassazione
                   Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE
                              Testo vigente
[Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla
presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo
fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato
membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi].

                   La cessione intracomunitaria:
                   ➢ Esente nello Sato di partenza del bene
                   ➢ Imponibile nello Stato di arrivo

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Il principio di tassazione
                   Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE
                              Testo vigente
[Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla
presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo
fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato
membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi].

                   La cessione intracomunitaria:
                   ➢ Esente nello Sato di partenza del bene
                   ➢ Imponibile nello Stato di arrivo

                                    Le cessioni intraunionali
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Il principio di tassazione
                   Art. 402 della Direttiva 2006/112/CE
                      Proposta di modifica direttiva
Il regime di imposizione dei servizi tra gli Stati membri previsto dalla
presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo
fondato sul principio dell’imposizione dei servizi nello Stato membro
di destinazione della prestazione, dell’assoggettamento all’IVA del
prestatore e di un sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il
pagamento e la detrazione dell’imposta

                   La cessione intraunionale:
                   ➢ Imponibile nello Stato di arrivo

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La cessione intraunionale
                   Definizione: articolo 14, 4, 3) della Direttiva
                                   2006/112/CE

 Per “cessione intraunionale di beni” si intende una cessione di beni
 effettuata da un soggetto passivo per un soggetto passivo o un ente
 non soggetto passivo in cui i beni sono spediti o trasportati da o per
 conto del fornitore o dell’acquirente all’interno dell’Unione, da uno
 Stato membro all’altro.

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Eccezioni
       Definizione: articolo 14, 5, della Direttiva 2006/112/CE

 Non sono da considerare cessioni intraunionali, anche quando sono
 soddisfatti i due requisiti, in particolare per quanto riguarda lo status
 dell’acquirente e il trasporto dei beni. Tale è il caso delle cessioni di
 beni con montaggio o installazione, con o senza collaudo, delle
 cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 148 o 151 e delle cessioni
 da parte di un agricoltore forfettario quali definite all’articolo 295.

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Luogo di cessione dei beni
                   articolo 35-bis, della Direttiva 2006/112/CE
 Le norme generali per stabilire il luogo di cessione dei beni senza
 trasporto (il luogo dove sono situati i beni al momento della cessione)
 e il luogo di cessione dei beni con trasporto (il luogo dove sono situati
 i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto degli
 stessi) sono mantenute

 Tuttavia, all’articolo 35 bis viene proposta una nuova eccezione alla
 norma generale, in base alla quale è considerato luogo di cessione di
 una cessione intraunionale di beni il luogo in cui i beni si trovano al
 momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a
 destinazione dell’acquirente

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                                                  l
Esigibilità dell’imposta
                   articolo 67 della Direttiva 2006/112/CE
 Si propone una modifica dell’articolo 67 che stabilisca una norma
 unica per l’esigibilità dell’IVA sulle cessioni intraunionali. In base a tale
 norma, l’IVA diventerà esigibile all’emissione della fattura o alla
 scadenza del termine indicato all’articolo 222, paragrafo 1, se non è
 stata emessa alcuna fattura prima di tale data (il quindicesimo giorno
 del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto generatore
 dell’imposta)
 Viene inoltre specificato che le disposizioni che permettono agli Stati
 membri di stabilire, in determinati casi, diversi momenti di esigibilità
 dell’IVA non si applicheranno alle cessioni intraunionali di beni.

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Debitori dell’IVA:
                   articoli 193, 194 bis, 199 bis e 199 ter
Viene mantenuto il principio stabilito all’articolo 193 in base al quale
l’IVA è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua una cessione
di beni o una prestazione di servizi imponibile, tranne nei casi in cui, in
applicazione di altre disposizioni elencate nello stesso articolo 193,
viene stabilito che l’IVA è a carico del cessionario.
È proposto un nuovo articolo 194 bis che stabilisce che l’IVA è
dovuta dal destinatario della cessione di beni a condizione che
sia un soggetto passivo certificato definito all’articolo 13 bis se i
beni sono ceduti da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA.

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Debitori dell’IVA:
                   articoli 193, 194 bis, 199 bis e 199 ter
Per quanto riguarda le cessioni intraunionali di beni, con la
combinazione delle norme degli articoli 193 e 194 bis, un fornitore è
tenuto di norma al pagamento dell’IVA nello Stato membro di arrivo dei
beni, tranne se il fornitore non è stabilito nello Stato membro di
imposizione e l’acquirente è un soggetto passivo certificato a norma
dell’articolo 13 bis. In quest’ultimo caso l’acquirente dovrà pagare l’IVA
dovuta mediante inversione contabile nello Stato membro di arrivo dei
beni.

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Elenchi riepilogativi:
                       articoli da 262 a 271
In base al sistema proposto, le cessioni intraunionali di beni non
dovrebbero più essere incluse negli elenchi riepilogativi. Il principio
della fatturazione dell’IVA da parte del fornitore sulla cessione
intraunionale ripristina la natura autoregolamentativa dell’IVA. Di
conseguenza, garantire il seguito amministrativo del flusso materiale di
beni nell’Unione mediante l’elenco riepilogativo non è più giustificato.
L’obbligo di presentare elenchi riepilogativi è quindi mantenuto
unicamente per i servizi

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Regimi speciali
              articolo 35 quater), della Direttiva 2006/112/CE
In base alle norme attuali in materia di IVA, le cessioni transfrontaliere
a soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o
prestazioni di servizi che non danno diritto a detrazione dell’IVA, a
soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i
produttori agricoli e a enti che non sono soggetti passivi sono ancora
imputate allo Stato membro di cessione (origine) se al di sotto di una
determinata soglia e se l’acquirente non ha optato per la tassazione a
destinazione.
Questa eccezione non viene pertanto mantenuta anche perché, a
differenza della situazione attuale, in base alle norme proposte il
fornitore dovrà assumersi gli obblighi di dichiarazione e di pagamento
in relazione a tali cessioni.

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Punti chiave del regime:
• Principio di tassazione a destino delle
  operazioni
• Acquisto/cessione intracomunitario=
  cessione intraunionale
• Il cedente/fornitore addebita l’IVA
• Il MOSS (OSS) quale strumento per
  adempiere alle obblighi dichiarativi
• Il reverse charge in caso di cessionario CTP
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Regime attuale                                MS1 effettua una cessione al cessionario in
                                              MS2 di un prodotto elettronico verso un
                   MS 1          MS 2         corrispettivo di 100 euro più IVA

 Luogo di cessione dei beni:
                                                      Reverse charge
 dove il bene si trova al
 momento iniziale della
 spedizione o del trasporto a                               cessionario
 destinazione dell'acquirente.                            Soggetto passivo

      cedente                                 Vendita a distanza se ci sono le
                                                         condizioni
                                                           cessionario
Cedente emette fattura senza                           Non soggetto passivo
IVA

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Regime definitivo                               MS1 effettua una cessione di beni con
  (esempio 1)                                   trasporto al cessionario in MS2
                    MS 1           MS 2

                                                                 Reverse charge

       cedente
                                                                cessionario
                                                         Soggetto passivo certificato
 ➢ L’operazione        è    una
   cessione intraunionale (art.       Luogo di cessione dei beni:
   14, 4, 3 Direttiva)                ➢ il luogo in cui i beni si trovano al momento
 ➢ Cedente emette fattura                dell’arrivo della spedizione o del trasporto
   senza IVA;                            dei beni a destinazione dell’acquirente (art.
 ➢ Non      è    obbligato     a         35 bis della Direttiva
   compilare i modelli intrastat      ➢ Il cessionario include la cessiona
                                         intraunionale nella sua dichiarazione

 19 novembre 2018                  Le cessioni intraunionali19
Regime attuale                            Il cessionario è un soggetto che
  (esempio 2)                              beneficia del regime per le PMI (art. 3
                   MS 1       MS 2         della direttiva, art. 38, 5, c) del DL
                                           331/93)

                                                            cessionario

       cedente                              Acquisto intracomunitario solo
                                            se l’ammontare degli acquisti
                                            nell’anno precedente supera i
                                                     10000 euro
➢ L’operazione    è    una
  cessione intracomunitaria
  se

19 novembre 2018              Le cessioni intraunionali20
Regime definitivo                                    Il cessionario è un soggetto che
  (esempio 2)                                        beneficia del regime per le PMI (articolo
                   MS 1                MS 2          13-bis, 3, direttiva)

                                                                 No Reverse charge

       cedente                           I soggetti passivi seguenti non possono
                                         beneficiare della concessione dello status di
                                         soggetto passivo certificato:
                                         ➢ i soggetti passivi che beneficiano del regime
                                            comune forfettario per i produttori agricoli
➢ L’operazione        è  una
                                         ➢ soggetti passivi che beneficiano della
  cessione intraunionale (art.
                                            franchigia per le piccole imprese
  14, 4, 3 Direttiva)
                                         ➢ i soggetti passivi che effettuano cessioni di
➢ Cedente emette fattura
                                            beni o prestazioni di servizi che non danno
  con IVA;
                                            diritto a detrazione dell'IVA;
                   Sarà sempre il fornitore ad
                   adempiere?
19 novembre 2018                        Le cessioni intraunionali21
Regime definitivo                           MS1 effettua una cessione al
  (esempio 3)                               cessionario in MS2 di un prodotto
                     MS 1           MS 2    elettronico verso un corrispettivo di
                                            100 euro più IVA

                                           Amministrazione fiscale MS2

         cedente                                         cessionario
                                                Soggetto passivo non certificato

  Cedente emette fattura con          Luogo di cessione dei beni:
  IVA con aliquota dello stato di     il luogo in cui i beni si trovano al momento
  destinazione MS2 e versa            dell’arrivo della spedizione o del trasporto
  tramite l’OSS                       dei beni a destinazione dell’acquirente

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Dichiarazioni liquidazioni
                           Scenario

La società A è stabilità in MS 1.e utlizza l’OSS per liquidare
l’IVA sulle operazioni che effettua nei vari MS: 5 Stati
Le aliquote: 21% in MS 1, 20% in MS 2, 25% in MS 3, 18%
in MS 4 20% in MS 5.

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Dichiarazioni liquidazioni
                   soggetto passivo A stabilto in MS1
1. una cessione intraunionale a B in MS2 per 100.000€ + 20.000€ IVA
   (20% in MS 2);
2. una cessione intraunionale a C in MS3 per 200.000€ . C è un CTP
3. MS 2;
4. una cessione intraunionale a D in MS3 per 300.000€ + 75.000€ di
   IVA (25% in MS 3);
5. una cessione intraunionale a un privato consumatore in MS3 per
   100.000€ + 25.000€ VAT.
6. una cessione di beni ubicati in MS 2 a E in MS 2 (cessione
   domestica) per 200.000€ + 40.000€ IVA;
7. Un acquisto di beni in MS 1 (cession domestica) da G ivi stabilita
   per 100.000€ + 21.000 di IVA (21% in MS 1). G è debitore d’imposta
   in MS1

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Dichiarazioni liquidazioni
                    soggetto passivo A stabilto in MS1
8. un acquisto di beni da MS 1 a MS2 effettuato da H non stabilita in MS1
(cessione intraunionale) per 300.000€ + 21.000 di IVA;
9. un acquisto di beni trasportati da MS4 al proprio magazzino in MS 1
(cession intraunionale), per 200.000€. Il cedente J non è stabilito in MS2.
10. un acquisto di beni in MS 2 trasportati al proprio magazzino. La
cessione è effeetuata da K stabilito in MS2 dal magazzino ivi ubicato
(cessione domestica) per 250.000€ + 50.000 € di IVA;
11. costi hotel e ristorante in MS2 per 3.000 € +600 € IVA. MS2applica una
percentuale di detrazione del 50% su tali spese. non limita la detrazione. A
non effettua operazioni attive in MS 5del 50% su tali spese.
12. costi hotel e ristorante in MS5 per 3.000 € +600 € IVA. MS5 non limita
la detrazione. A non effettua operazioni attive in MS5

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Dichiarazioni liquidazioni
                   soggetto passivo A stabilto in MS1

A presenta in MS1 la dichiarazione per le operazioni
domestiche e la dichiarazione OSS che liquida l’IVA dovuta
sulle cessioni in MS2, MS3 e MS4

19 novembre 2018                 Le cessioni intraunionali   26
Liquidazione dichiarazione OSS
                        MS2                 MS3                    MS4
                        (1) 100.000         (3) 300.000            (6) 200.000
Volume operazioni       +(5) 200.000        +(4) 100.000
Aliquote iva            20%                 25%                    18%
IVA esigibile           (1) 20.000          (3) 75.000             (6) 36.000
                        +(5) 40.000         +(4) 25.000
Totale IVA esigibile    60.000              100.000                36.000

Iva dovuta ai sensi (9) 40.000
dell’art. 211
direttiva Iva
(importazioni): non
in dogana
(opzione)

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Liquidazione dichiarazione OSS
                    MS2                 MS3                    MS4
IVA detraibile      (9) 40.000          100.000                36.000
                    +(10) 50.000
                    +(11) 300
                    = 90.300
Iva dovuta          60.000              100.000                36.000
                    + 40.000
                    - 90.300
                    = 9.700

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Dichiarazioni domestica

A compila una dichiarazione in MS 1, in cui:
➢ Iva detraibile: 21.000€ (7);
➢ Iva a debito in quanto CTP: 63.000€ (8);
➢ Detrazione dell’IVA in quanto CTP: 63.000€ (8)
A avrà in dichiarazione un credito di 21.000€, e potrà chiedere a
rimborso l’IVA a debito in MS5 (in quanto non effettua in detto stato
operazioni attive) (12).

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GRAZIE per l’attenzione!

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