PROVINCIA PISTOIA - Amministrazione Trasparente
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PROVINCIA PISTOIA AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI ORDINANZA Atto. n. 34 del 31/03/2021 Oggetto: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 6 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA N.316/2002 "REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA" NEI CONFRONTI DELLE GG.VV. DELL'ASSOCIAZIONE WWF SIGG. A.A. E C.D.V. - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto l'art. 27 comma 7 della L. 11 febbraio 1992, n.157 che affida il coordinamento delle guardie volontarie alle province; Visto l'art. 51 comma 4 della L.R.T. 12 gennaio 1994, n. 3 che stabilisce che la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui all’art. 51 comma 1 lettera f), tra le quali sono annoverate le guardie venatorie volontarie Visto l'art. 1 comma 2, lett. b) della L.R.T. 25 novembre 2019, n. 70 che assegna alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie di cui all'articolo 51 della L.R.T. 3/1994 e s.m.i. Visto l’art. 52 comma 8 della L.R.T. 3/1994 che dispone “Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria”. Vista la Determinazione n°193 del 01.03.2021 di conferimento di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Polizia Provinciale” presso l'Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi al dipendente di categoria D Franco Monfardini; Dato atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente Responsabile del procedimento né dei soggetti che PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393 provincia.pistoia@postacert.toscana.it PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477 Copia informatica per consultazione
hanno preso parte all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale; Visto l'art. 9 comma 6 della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia n° 316/2002 “Regolamento per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria” con cui viene stabilito che il Comando di Polizia Provinciale, qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V., durante l'espletamento dei propri compiti, dovrà effettuare gli opportuni accertamenti; Visti: • l'esposto inoltrato dal Presidente dell'A.T.C. 11 Pistoia avente in oggetto ”Esposto su attività di vigilanza venatoria – organizzazione Protezione ambientale WWF”, acquisito al protocollo della Provincia di Pistoia in data 17 dicembre 2020 con Prot. n.22908; • l'esposto inoltrato dal sig. Fabio Lorenzini e ad adiuvandum dal Presidente dell'ANLC avente in oggetto “Esposto su attività di Vigilanza Venatoria WWF” acquisito in data 21 dicembre 2020 al protocollo della Provincia di Pistoia con Prot.n.23123 ; Considerato che entrambi gli esposti fanno riferimento al medesimo servizio svolto in data 13 dicembre 2020 da guardie venatorie volontarie WWF e che in entrambi gli esposti veniva richiesto alla Polizia Provinciale di Pistoia: • di verificare la legittimità dell'operato dei volontari WWF coinvolti avendo questi effettuato vigilanza volontaria in assenza di coordinamento da parte delle polizie provinciali; • di verificare la legittimità dell'operato dei volontari coinvolti in ordine ad un presunto superamento del “limite territoriale previsto dai DPCM e dall'ordinanza 117/20 (si ritiene si faccia riferimento alla normativa nazionale in vigore per il contenimento della pandemia da COVID-19 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 117 del 5 dicembre 2020)”. Vista la L. 7 agosto 1990, n.241 in materia di procedimento amministrativo; Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia n. 316 del 17.11.2011 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale” Dato atto che ai sensi della normativa in vigore è stata data informazione dell'avvio formale del procedimento amministrativo a tutte le parti interessate; Considerato inoltre che in merito al procedimento in questione il Vicepresidente del WWF Italia, quale legale rappresentante pro tempore, ha fatto richiesta di acceso agli atti, e che tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento per rendere possibili le valutazioni susseguenti, necessarie all’eventuale formulazione di memorie scritte o la trasmissione di istanza di audizione personale; Rilevato che: • In merito alla legittimità dei servizi svolti dalla vigilanza volontaria in assenza di coordinamento: 1. con L.R.T. 15 luglio 2020, n. 61 veniva modificato il testo della L.R.T. 12 gennaio 1994, n. 3, aggiungendo il termine “convenzionate” all'art. 51 comma 1 lett. f); tale modifica, in concreto, stabiliva che la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinassero i servizi di vigilanza delle sole guardie volontarie appartenenti ad associazioni convenzionate; nel successivo art. 53 si evinceva che tali convenzioni venivano stipulate con gli A.T.C. competenti ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 2 Copia informatica per consultazione
territorialmente; a questo proposito si dà atto che la Polizia Provinciale di Pistoia non ha mai ricevuto comunicazioni relative all'attivazione di convenzioni tra l'A.T.C. 11 e le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale; 2. in data 18.09.2020 si svolgeva una riunione informale a cui hanno partecipato, il Comandante della Polizia Provinciale, personale appartenente dell’ufficio caccia della Regione Toscana, il presidente dell’A.T.C. 11 e rappresentanti delle associazioni venatorie (Federcaccia, Arcicaccia e ANLC), agricole (C.I.A.) e di protezione ambientale (WWF); in tale sede i rappresentanti della Regione Toscana, riferivano che la parola “convenzionate” che modificava il testo dell'art. 51 comma 1 lettera f) della L.R.T. 3/1994, era stata inserita “per errore materiale” nel testo della L.R.T. 61/2020 e che la Regione Toscana stava elaborando una modifica del testo dell'art. 51 della L.R.T. 3/1994 per eliminare tale termine; alla luce di quanto sopra, in considerazione dei dubbi di legittimità emersi già in questa fase ma in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 51 L.R.T. 3/1994 in quel momento in vigore, la polizia provinciale di Pistoia comunicava verbalmente in quella sede agli intervenuti che non avrebbe coordinato i servizi di vigilanza venatoria in assenza di convenzioni tra le associazioni e l’A.T.C. sconsigliandone lo svolgimento; 3. sempre in data 18.09.2020, la Giunta regionale deliberava la Proposta di Legge n. 14 finalizzata all’eliminazione del termine “convenzionate”, inserito dopo le parole “guardie venatorie volontarie”, dall’art. 51 della L.R.T. 3/1994. Tra le motivazioni inserite nel preambolo della Proposta di Legge veniva menzionata la nota (prot. U.0015324.26-08-2020) con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalava una probabile illegittimità costituzionale rappresentata dal contrasto della modifica introdotta all’art. 51, comma 1 lett. f) con quanto disposto dall’art. 27 della L. 157/1992, motivando che la stipula di convenzioni non possa rappresentare un elemento vincolante e limitante circa la possibilità di esercitare il servizio di vigilanza volontaria. Veniva anche preso atto che: ”anche a seguito delle verifiche effettuate con gli uffici del Consiglio Regionale, la modifica all’art. 51, comma 1, lettera f della L.R. 3/94, è stata introdotta per mero errore materiale” e che era “necessario presentare urgentemente una proposta di legge per correggere l’errore e superare i rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 4. in data 01.02.2021, con nota prot. N°1739, la polizia provinciale di Pistoia chiedeva alle altre polizie provinciali della Toscana e alla polizia della Città metropolitana di Firenze di sapere se nei territori di rispettiva competenza, successivamente alla data di entrata in vigore della L.R.T. n. 61, quindi il 15 luglio 2020, erano stati svolti servizi da parte di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole e, in caso affermativo, se tali servizi fossero stati effettuati nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 53 della L.R.T. 3/1994. Successivamente pervenivano i seguenti documenti dei quali si riporta sinteticamente il contenuto: ▪ Nota (prot. n. 1954 del 04.02.2021) con cui la polizia provinciale di Prato riferiva di aver comunicato alle associazioni venatorie in data 31 agosto 2020 che la vigilanza venatoria volontaria sarebbe potuta essere coordinata solo in presenza di convenzione con l’A.T.C. e che in mancanza di essa, a parere di quel comando, la vigilanza volontaria non poteva essere svolta. In tale situazione erano stati coordinati solo i servizi svolti dalle GVV appartenenti alle associazioni venatorie convenzionate; al comando della polizia provinciale di Prato non risultava lo svolgimento di servizi di vigilanza in difformità da quanto previsto dalla L.R.T. 3/1994; ▪ Nota (prot. n. 2024 del 05.02.2021) con cui la polizia della Città Metropolitana di Firenze riferiva che, dalla consultazione delle teleprenotazioni, successivamente ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 3 Copia informatica per consultazione
al 15 luglio 2020 erano stati svolti servizi di vigilanza venatoria volontaria da guardie volontarie appartenenti sia ad associazioni convenzionate che ad associazioni non convenzionate con l’A.T.C.; ▪ Nota (prot. n. 2208 del 09.02.2021) con cui la polizia provinciale di Massa- Carrara riferiva che le GVV appartenenti alle associazioni venatorie, ambientali ed agricole avevano continuato a svolgere servizio nel territorio della provincia di Massa-Carrara anche in assenza di convenzioni e che non erano mai state attivate convenzioni con l’A.T.C.; ▪ Nota (prot. n. 2286 del 10.02.2021) con cui la polizia provinciale di Grosseto riferiva di non aver preso una posizione ufficiale e di aver consigliato alle associazioni venatorie ed ambientaliste di sospendere temporaneamente le attività di vigilanza venatoria in attesa di chiarimenti da parte della Regione. In tale situazione alcune GVV si sono astenute dal servizio di vigilanza, altre hanno continuato a svolgere servizio di vigilanza dandone preventiva comunicazione alla polizia provinciale; nel dubbio di legittimità sullo svolgimento dei servizi dei volontari ed in attesa delle indicazioni richieste alla Regione Toscana, la polizia provinciale di Grosseto non aveva preso provvedimenti nei confronti delle GVV che avevano svolto servizio in assenza di convenzione; ▪ Nota (prot. n. 3263 del 25.02.2021) con cui la polizia provinciale di Lucca riferiva che le GVV appartenenti al WWF, associazione non convenzionata con l’A.T.C.LU12, avevano continuato a svolgere servizio di vigilanza venatoria successivamente al 15 luglio 2020, anche dopo aver ricevuto una comunicazione, datata 15.11.2020, con cui la polizia provinciale informava il WWF della sospensione del coordinamento, stante la vigenza dell’art. 51 L.R.T. 3/94 (in quest’ultimo caso i servizi di vigilanza venatoria volontaria erano stati svolti con i Carabinieri Forestali). ▪ Nota (prot. n. 5099 del 24.03.2021) con cui la polizia provinciale di Livorno riferiva che successivamente al 15.07.2020 erano stati svolti servizi dalle GVV convenzionate e non convenzionate, ma le GVV non convenzionate, appartenenti ad associazioni ambientali, avevano interrotto i servizi successivamente alla data del 26.09.2020. ▪ Nota (prot. n. 5347 del 26.03.2021) con cui la polizia provinciale di Arezzo comunicava di aver coordinato i servizi della vigilanza venatoria volontaria al di fuori delle convenzioni introdotte dalla L.R.T. 61/2020 anche successivamente al 15.07.2020. 5. Con L.R.T. 3 febbraio 2021, n. 4 veniva recepita la Proposta di Legge n. 14 del 18.09.2020, che sopprimeva la parola “convenzionate” nel testo dell’art. 51 c.1 lett. f) della L.R.T. 12 gennaio 1994. • In merito alla legittimità dei servizi svolti dalla vigilanza volontaria “superando il limite territoriale” imposto dall’Ordinanza del Presidente della giunta Regionale Toscana n° 117/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione”: 6. l’Ordinanza n° 117 del 5 dicembre 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione”, vigente in data 13.12.2020, al punto n. 17 consentiva gli spostamenti delle Guardie Volontarie Ittico-Venatorie, correlati all’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria coordinata dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana di Firenze “...all’interno del territorio provinciale“; ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 4 Copia informatica per consultazione
7. in data 12.12.2020 la Polizia provinciale di Pistoia inviava nota (prot. 22517) alle associazioni venatorie (FDIC, ANLC, Arcicaccia), all'associazione agricola C.I.A, al coordinatore della vigilanza volontaria WWF, alla Regione Toscana e all'A.T.C. 11 di Pistoia con cui rammentava che in assenza di convenzioni tra A.T.C. e associazioni, ai sensi dell'art. 51 L.R.T. 3/1994, richiamato al p.to 17 dell'Ordinanza n. 117/2020, la Polizia provinciale di Pistoia non avrebbe coordinato i servizi di vigilanza venatoria volontaria e di conseguenza non avrebbe giustificato, ad un eventuale controllo sul rispetto della normativa COVID-19 da parte delle forze di polizia territoriali, gli spostamenti delle GVV correlati con servizi di vigilanza venatoria volontaria svolti di propria iniziativa, contestualmente rimetteva alla Regione Toscana la valutazione della posizione assunta, chiedendo di esprimersi in merito; 8. in data 22.12.2020 con nota (prot. n. 23226) la polizia provinciale di Pistoia richiedeva all’Ufficio di Presidenza della Regione Toscana, con riferimento agli esposti pervenuti in relazione al servizio del 13.12.2020 e in relazione al presente procedimento, di chiarire la corretta interpretazione del p.to 17 dell’ordinanza n.117/2020, ossia se una guardia venatoria volontaria residente anagraficamente in una provincia, alla data del 13.12.2020, poteva svolgere servizio in una provincia diversa da quella di residenza/domicilio per la quale era titolare di riconoscimento di guardia venatoria volontaria; 9. in data 11.01.2021 (prot. 397) la polizia provinciale di Pistoia inviava un sollecito alla Regione Toscana per la formulazione dell’interpretazione di cui al precedente p.to 8; 10. in data 04.03.2021 veniva emanata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 recante “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Disposizioni in zona rossa e arancione per le attività faunistico venatorie e di pesca” in cui, con riferimento all’attività di vigilanza ittico- venatoria volontaria coordinata dalle polizie provinciali, sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale, alle guardie di cui alla L.R.T. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f), con la stessa ordinanza veniva revocato il p.to 17 dell’ordinanza n° 117, Fatto: Successivamente alla comunicazione verbale della Polizia provinciale di Pistoia ai vari soggetti intervenuti in occasione della riunione del 18.09.2020 e alla nota scritta di cui al precedente p.to 7, il WWF Italia ha continuato a svolgere servizio nel territorio della Provincia di Pistoia, impiegando volontari non residenti in provincia di Pistoia; i servizi erano preventivamente comunicati alla Polizia Provinciale via e-mail, nel rispetto dei due giorni di preavviso richiesti dall'art. 8 comma 1 del “Regolamento per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria” (Del C.P. n.316/2002); In data 11.12.2020 perveniva una e-mail con cui la GVV WWF Alessandro Acciai comunicava la programmazione di un servizio di vigilanza venatoria da svolgersi nell'area contigua del Padule di Fucecchio, nella zona di Ponte Buggianese (PT), per il giorno 13.12.2020 con orario 6,00-12,00; tra le guardie venatorie volontarie che sarebbero state impegnate nel servizio vi erano lo stesso Alessandro Acciai e la GVV Claudio Del Vita; In data 28.12.2020 il WWF inviava via PEC (prot. 23443) la documentazione redatta dai volontari a seguito del servizio del 13.12.2020, dalla quale emergeva che il servizio si era svolto nelle località e con gli orari precedentemente comunicati e che nel corso di esso ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 5 Copia informatica per consultazione
erano stati controllati quattro cacciatori (identificati con altrettanti “verbali di accertamento della identificazione” su modello del WWF Italia); Al servizio del 13.12.2020 svolto nel territorio della Provincia di Pistoia hanno preso parte le GVV WWF Alessandro Acciai che era residente in provincia di Firenze e Claudio Del Vita che era residente in provincia di Pisa; Fino ad oggi la Regione Toscana non ha espresso i pareri interpretativi richiesti in merito, ma la successiva emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8/2021 (di cui al precedente p.to 10) che revoca il p.to 17 dell'Ordinanza n. 117/2020, conferma la legittimità dei dubbi scaturiti dalla precedente formulazione della norma. In conclusione: Dato atto che le guardie volontarie coinvolte nel servizio del 13.12.2020: • avevano comunicato preventivamente il servizio, come previsto dall’art.8 comma 1. del Regolamento per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria (del C.P. n° 316/2002) • i riconoscimenti della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria per le GVV WWF Alessandro Acciai e Claudio Del Vita erano in corso di validità, • dai fatti riferiti in narrativa per entrambi gli esposti non si evincono comportamenti illeciti tenuti dalla vigilanza volontaria in servizio il 13.12.2020 nei confronti dei cacciatori controllati, tanto è vero che entrambi gli esposti chiedono di verificare la legittimità di tale servizio in relazione a quanto disposto dalla normativa regionale speciale in materia di vigilanza venatoria volontaria (assenza di coordinamento in assenza di convenzioni) e di misure di prevenzione per il diffondersi del COVID-19 per le zone arancioni (spostamento al di fuori della provincia di residenza); le guardie volontarie si sono qualificate regolarmente all’atto del controllo ed erano facilmente riconoscibili dai cacciatori quali guardie venatorie volontarie dell’associazione WWF, come chiaramente indicato in entrambi gli esposti; per quanto riguarda la mancata apposizione della firma sul tesserino venatorio regionale si ritiene che non rappresenti un obbligo di legge; i verbali di identificazione redatti dalle guardie volontarie riportano unicamente i dati anagrafici dei cacciatori controllati e il numero dell'appostamento in cui si trovavano a caccia; di conseguenza, sebbene la condotta della mancanza di apposizione della firma sul tesserino regionale ed il rifiuto di rilasciare copia del verbale di identificazione agli interessati (come riportato nell'esposto prot. n.23123 del 21.12.2020) certo non contribuiscono alla trasparenza dei controlli nei confronti delle persone controllate e dell'attività in genere delle guardie volontarie coinvolte, non sono imputabili alle stesse comportamenti illegittimi; • Le risposte pervenute dalle altre polizie provinciali della Toscana, in merito all'interrogazione di cui al precedente p.to 4, confermano che la modifica introdotta con la L.R. 61/2020 ha determinato una situazione di incertezza sull’applicazione della normativa su tutto o quasi il territorio regionale; a tale proposito si sottolinea che anche in molte altre province toscane sono stati svolti servizi di vigilanza volontaria con le stesse caratteristiche di quello oggetto del presente provvedimento; • Per quanto riguarda gli spostamenti fuori dalla provincia di residenza effettuati dalle guardie venatorie volontarie, la recente emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale (di cui al precedente p.to 10) che revoca il p.to 17 dell'Ordinanza n.117/2020, conferma la legittimità dei dubbi scaturiti dalla precedente formulazione, poiché la Regione stessa ha ritenuto necessario ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 6 Copia informatica per consultazione
provvedere con la redazione di una norma più dettagliata rispetto a quella contenuta nell’Ordinanza n. 117/2020, in vigore in data 13.12.2020; Visto che al momento dello svolgimento del servizio del 13.12.2020, in vigenza della L.R.T. 3/1994, modificata dalla L.R.T. 61/2020, non era possibile coordinare la vigilanza venatoria volontaria; Rilevato che la L.R.T. 3/1994, modificata dalla L.R.T. 61/2020, non vietava esplicitamente lo svolgimento dei servizi di vigilanza volontaria per le GVV appartenenti ad associazioni non convenzionate; Rilevato che successivamente alla data del 15 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L.R. 61/2020) in provincia di Pistoia sono stati svolti servizi di vigilanza venatoria volontaria anche da altre guardie appartenenti a varie Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione ambientale non convenzionate e che di conseguenza l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio/disciplinare nei confronti delle GVV che hanno svolto servizio di vigilanza venatoria il 13.12.2020 risulterebbe disparitario rispetto alle altre GVV che hanno operato nelle medesime condizioni nell’ambito territoriale della provincia di Pistoia; Rilevato inoltre che, dalle risposte pervenute dalle polizie provinciali toscane e dalla polizia della Città Metropolitana di Firenze, per le GVV che hanno svolto servizi di vigilanza venatoria in mancanza di convenzione non risulta siano stati presi provvedimenti di alcun tipo e che di conseguenza l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio/disciplinare nei confronti delle GVV che hanno svolto servizio di vigilanza venatoria il 13.12.2020 risulterebbe disparitario rispetto alle altre GVV che hanno operato nelle medesime condizioni nell’ambito territoriale delle altre province toscane e della Città Metropolitana di Firenze. Dato atto che ad oggi non sono state deliberate dalla Giunta Regionale le “modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria”, così come indicato nell’art. 52 comma 8 della L.R.T. 3/1994, e valutato che tale atto avrebbe positivamente contribuito all’uniformità dello svolgimento dei servizi della vigilanza venatoria volontaria nel territorio regionale; Visti i dubbi interpretativi per l’applicazione di quanto disposto dal p.to 17 dell’Ordinanza 117/2020 e che non sono pervenute risposte ai quesiti posti con nota (prot. n. 23226 del 22.12.2020); Considerato che in sostanza la modifica del testo dell'art. 51 della L.R.T. 3/1994, attuata con L.R.T. 4/2021, ha definitivamente ricondotto la situazione allo stato ante L.R.T. 61/2020; Rilevato che le motivazioni addotte nella Proposta di legge n° 14 del 18.09.2020 di modifica dell’art. 51 della L.R.T 51, come riportato al precedente p.to 3, rendono inconsistente il tema della legittimità dell'operato dei volontari WWF che hanno effettuato vigilanza volontaria in assenza di coordinamento da parte delle polizie provinciali, scaturito dalla mancanza di convenzione; Rilevato, quindi, che non sussistono sufficienti elementi per contestare condotte illecite alle Guardie venatorie Volontarie WWF Alessandro Acciai e Claudio Del Vita, Ritenuto di provvedere in merito a tutto quanto sopra; ORDINA l'archiviazione del procedimento amministrativo ex art. 9 del comma 6 della deliberazione ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 7 Copia informatica per consultazione
del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia n. 316/2002 “Regolamento per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria” nei confronti delle guardie venatorie volontarie WWF sigg. Alessandro Acciai e Claudio Del Vita Si precisa inoltre che: • per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Polizia Provinciale, siti in Piazza S. Leone n. 1, previo appuntamento, telefonando al numero. 0573 374600 o scrivendo all'indirizzo PEC provincia.pistoia@postacert.toscana; • “Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che l’ha adottato entro il termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza” Il presente provvedimento è notificato agli interessati nei termini e nei modi di legge. Sottoscritto dal Responsabile MONFARDINI FRANCO con firma digitale1 1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/ Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i. ORDINANZA N°34 del 31/03/2021 8 Copia informatica per consultazione
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