PROVINCIA PISTOIA - Amministrazione Trasparente

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PROVINCIA PISTOIA
          AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
         VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

                                                   ORDINANZA

         Atto. n. 34 del       31/03/2021

         Oggetto: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 9
         COMMA 6 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
         DELLA PROVINCIA DI PISTOIA N.316/2002 "REGOLAMENTO PER IL
         RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA
         VOLONTARIA" NEI CONFRONTI DELLE GG.VV. DELL'ASSOCIAZIONE
         WWF SIGG. A.A. E C.D.V. - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                Visto l'art. 27 comma 7 della L. 11 febbraio 1992, n.157 che affida il coordinamento
         delle guardie volontarie alle province;
                Visto l'art. 51 comma 4 della L.R.T. 12 gennaio 1994, n. 3 che stabilisce che la
         polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano l'attività delle
         guardie volontarie di cui all’art. 51 comma 1 lettera f), tra le quali sono annoverate le
         guardie venatorie volontarie
                 Visto l'art. 1 comma 2, lett. b) della L.R.T. 25 novembre 2019, n. 70 che assegna
         alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze il coordinamento
         dell'attività delle guardie volontarie di cui all'articolo 51 della L.R.T. 3/1994 e s.m.i.
                Visto l’art. 52 comma 8 della L.R.T. 3/1994 che dispone “Con deliberazione della
         Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata
         volontaria”.
                Vista la Determinazione n°193 del 01.03.2021 di conferimento di incarico di
         posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Polizia Provinciale”
         presso l'Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta,
         programmazione e bilancio, servizi amministrativi al dipendente di categoria D Franco
         Monfardini;
                Dato atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.
         241/1990, dell'art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
         sussistono nei confronti del Dirigente Responsabile del procedimento né dei soggetti che

                                                PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
                           TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
                                                 provincia.pistoia@postacert.toscana.it
                                             PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

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hanno preso parte all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in
         fase decisionale, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
                 Visto l'art. 9 comma 6 della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia
         di Pistoia n° 316/2002 “Regolamento per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata
         volontaria” con cui viene stabilito che il Comando di Polizia Provinciale, qualora riceva
         segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V., durante
         l'espletamento dei propri compiti, dovrà effettuare gli opportuni accertamenti;
                Visti:
            • l'esposto inoltrato dal Presidente dell'A.T.C. 11 Pistoia avente in oggetto ”Esposto
              su attività di vigilanza venatoria – organizzazione Protezione ambientale WWF”,
              acquisito al protocollo della Provincia di Pistoia in data 17 dicembre 2020 con Prot.
              n.22908;
            • l'esposto inoltrato dal sig. Fabio Lorenzini e ad adiuvandum dal Presidente
              dell'ANLC avente in oggetto “Esposto su attività di Vigilanza Venatoria WWF”
              acquisito in data 21 dicembre 2020 al protocollo della Provincia di Pistoia con
              Prot.n.23123 ;
                Considerato che entrambi gli esposti fanno riferimento al medesimo servizio svolto
         in data 13 dicembre 2020 da guardie venatorie volontarie WWF e che in entrambi gli
         esposti veniva richiesto alla Polizia Provinciale di Pistoia:
            • di verificare la legittimità dell'operato dei volontari WWF coinvolti avendo questi
              effettuato vigilanza volontaria in assenza di coordinamento da parte delle polizie
              provinciali;
            • di verificare la legittimità dell'operato dei volontari coinvolti in ordine ad un presunto
              superamento del “limite territoriale previsto dai DPCM e dall'ordinanza 117/20 (si
              ritiene si faccia riferimento alla normativa nazionale in vigore per il contenimento
              della pandemia da COVID-19 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
              Toscana n. 117 del 5 dicembre 2020)”.
                Vista la L. 7 agosto 1990, n.241 in materia di procedimento amministrativo;
                Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia n. 316 del
         17.11.2011 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e
         dell'amministrazione digitale”
               Dato atto che ai sensi della normativa in vigore è stata data informazione dell'avvio
         formale del procedimento amministrativo a tutte le parti interessate;
                Considerato inoltre che in merito al procedimento in questione il Vicepresidente del
         WWF Italia, quale legale rappresentante pro tempore, ha fatto richiesta di acceso agli atti,
         e che tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento per rendere possibili le
         valutazioni susseguenti, necessarie all’eventuale formulazione di memorie scritte o la
         trasmissione di istanza di audizione personale;
                Rilevato che:
            •   In merito alla legittimità dei servizi svolti dalla vigilanza volontaria in assenza
                di coordinamento:
            1. con L.R.T. 15 luglio 2020, n. 61 veniva modificato il testo della L.R.T. 12 gennaio
               1994, n. 3, aggiungendo il termine “convenzionate” all'art. 51 comma 1 lett. f); tale
               modifica, in concreto, stabiliva che la polizia provinciale e la polizia della Città
               metropolitana di Firenze coordinassero i servizi di vigilanza delle sole guardie
               volontarie appartenenti ad associazioni convenzionate; nel successivo art. 53 si
               evinceva che tali convenzioni venivano stipulate con gli A.T.C. competenti

         ORDINANZA N°34 del 31/03/2021
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territorialmente; a questo proposito si dà atto che la Polizia Provinciale di Pistoia
                non ha mai ricevuto comunicazioni relative all'attivazione di convenzioni tra l'A.T.C.
                11 e le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale;
            2. in data 18.09.2020 si svolgeva una riunione informale a cui hanno partecipato, il
               Comandante della Polizia Provinciale, personale appartenente dell’ufficio caccia
               della Regione Toscana, il presidente dell’A.T.C. 11 e rappresentanti delle
               associazioni venatorie (Federcaccia, Arcicaccia e ANLC), agricole (C.I.A.) e di
               protezione ambientale (WWF); in tale sede i rappresentanti della Regione Toscana,
               riferivano che la parola “convenzionate” che modificava il testo dell'art. 51 comma 1
               lettera f) della L.R.T. 3/1994, era stata inserita “per errore materiale” nel testo della
               L.R.T. 61/2020 e che la Regione Toscana stava elaborando una modifica del testo
               dell'art. 51 della L.R.T. 3/1994 per eliminare tale termine; alla luce di quanto sopra,
               in considerazione dei dubbi di legittimità emersi già in questa fase ma in
               ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 51 L.R.T. 3/1994 in quel momento in
               vigore, la polizia provinciale di Pistoia comunicava verbalmente in quella sede agli
               intervenuti che non avrebbe coordinato i servizi di vigilanza venatoria in assenza di
               convenzioni tra le associazioni e l’A.T.C. sconsigliandone lo svolgimento;
            3. sempre in data 18.09.2020, la Giunta regionale deliberava la Proposta di Legge n.
               14 finalizzata all’eliminazione del termine “convenzionate”, inserito dopo le parole
               “guardie venatorie volontarie”, dall’art. 51 della L.R.T. 3/1994. Tra le motivazioni
               inserite nel preambolo della Proposta di Legge veniva menzionata la nota (prot.
               U.0015324.26-08-2020) con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalava
               una probabile illegittimità costituzionale rappresentata dal contrasto della modifica
               introdotta all’art. 51, comma 1 lett. f) con quanto disposto dall’art. 27 della L.
               157/1992, motivando che la stipula di convenzioni non possa rappresentare un
               elemento vincolante e limitante circa la possibilità di esercitare il servizio di
               vigilanza volontaria. Veniva anche preso atto che: ”anche a seguito delle verifiche
               effettuate con gli uffici del Consiglio Regionale, la modifica all’art. 51, comma 1,
               lettera f della L.R. 3/94, è stata introdotta per mero errore materiale” e che era
               “necessario presentare urgentemente una proposta di legge per correggere l’errore
               e superare i rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
            4. in data 01.02.2021, con nota prot. N°1739, la polizia provinciale di Pistoia chiedeva
               alle altre polizie provinciali della Toscana e alla polizia della Città metropolitana di
               Firenze di sapere se nei territori di rispettiva competenza, successivamente alla
               data di entrata in vigore della L.R.T. n. 61, quindi il 15 luglio 2020, erano stati svolti
               servizi da parte di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie ambientali
               ed agricole e, in caso affermativo, se tali servizi fossero stati effettuati nell'ambito di
               convenzioni di cui all'art. 53 della L.R.T. 3/1994. Successivamente pervenivano i
               seguenti documenti dei quali si riporta sinteticamente il contenuto:
                ▪ Nota (prot. n. 1954 del 04.02.2021) con cui la polizia provinciale di Prato riferiva
                  di aver comunicato alle associazioni venatorie in data 31 agosto 2020 che la
                  vigilanza venatoria volontaria sarebbe potuta essere coordinata solo in presenza
                  di convenzione con l’A.T.C. e che in mancanza di essa, a parere di quel
                  comando, la vigilanza volontaria non poteva essere svolta. In tale situazione
                  erano stati coordinati solo i servizi svolti dalle GVV appartenenti alle
                  associazioni venatorie convenzionate; al comando della polizia provinciale di
                  Prato non risultava lo svolgimento di servizi di vigilanza in difformità da quanto
                  previsto dalla L.R.T. 3/1994;
                ▪ Nota (prot. n. 2024 del 05.02.2021) con cui la polizia della Città Metropolitana di
                  Firenze riferiva che, dalla consultazione delle teleprenotazioni, successivamente

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al 15 luglio 2020 erano stati svolti servizi di vigilanza venatoria volontaria da
                   guardie volontarie appartenenti sia ad associazioni convenzionate che ad
                   associazioni non convenzionate con l’A.T.C.;
                ▪ Nota (prot. n. 2208 del 09.02.2021) con cui la polizia provinciale di Massa-
                  Carrara riferiva che le GVV appartenenti alle associazioni venatorie, ambientali
                  ed agricole avevano continuato a svolgere servizio nel territorio della provincia
                  di Massa-Carrara anche in assenza di convenzioni e che non erano mai state
                  attivate convenzioni con l’A.T.C.;
                ▪ Nota (prot. n. 2286 del 10.02.2021) con cui la polizia provinciale di Grosseto
                  riferiva di non aver preso una posizione ufficiale e di aver consigliato alle
                  associazioni venatorie ed ambientaliste di sospendere temporaneamente le
                  attività di vigilanza venatoria in attesa di chiarimenti da parte della Regione. In
                  tale situazione alcune GVV si sono astenute dal servizio di vigilanza, altre hanno
                  continuato a svolgere servizio di vigilanza dandone preventiva comunicazione
                  alla polizia provinciale; nel dubbio di legittimità sullo svolgimento dei servizi dei
                  volontari ed in attesa delle indicazioni richieste alla Regione Toscana, la polizia
                  provinciale di Grosseto non aveva preso provvedimenti nei confronti delle GVV
                  che avevano svolto servizio in assenza di convenzione;
                ▪ Nota (prot. n. 3263 del 25.02.2021) con cui la polizia provinciale di Lucca riferiva
                  che le GVV appartenenti al WWF, associazione non convenzionata con
                  l’A.T.C.LU12, avevano continuato a svolgere servizio di vigilanza venatoria
                  successivamente al 15 luglio 2020, anche dopo aver ricevuto una
                  comunicazione, datata 15.11.2020, con cui la polizia provinciale informava il
                  WWF della sospensione del coordinamento, stante la vigenza dell’art. 51 L.R.T.
                  3/94 (in quest’ultimo caso i servizi di vigilanza venatoria volontaria erano stati
                  svolti con i Carabinieri Forestali).
                ▪ Nota (prot. n. 5099 del 24.03.2021) con cui la polizia provinciale di Livorno
                  riferiva che successivamente al 15.07.2020 erano stati svolti servizi dalle GVV
                  convenzionate     e non convenzionate, ma le GVV non convenzionate,
                  appartenenti ad associazioni ambientali, avevano interrotto i servizi
                  successivamente alla data del 26.09.2020.
                ▪ Nota (prot. n. 5347 del 26.03.2021) con cui la polizia provinciale di Arezzo
                  comunicava di aver coordinato i servizi della vigilanza venatoria volontaria al di
                  fuori delle convenzioni introdotte dalla L.R.T. 61/2020 anche successivamente al
                  15.07.2020.
           5. Con L.R.T. 3 febbraio 2021, n. 4 veniva recepita la Proposta di Legge n. 14 del
         18.09.2020, che sopprimeva la parola “convenzionate” nel testo dell’art. 51 c.1 lett. f) della
         L.R.T. 12 gennaio 1994.
            •   In merito alla legittimità dei servizi svolti dalla vigilanza volontaria
                “superando il limite territoriale” imposto dall’Ordinanza del Presidente della
                giunta Regionale Toscana n° 117/2020 “Misure in materia di contenimento e
                gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione”:
            6. l’Ordinanza n° 117 del 5 dicembre 2020 “Misure in materia di contenimento e
               gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione”,
               vigente in data 13.12.2020, al punto n. 17 consentiva gli spostamenti delle Guardie
               Volontarie Ittico-Venatorie, correlati all’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria
               coordinata dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana di Firenze
               “...all’interno del territorio provinciale“;

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7. in data 12.12.2020 la Polizia provinciale di Pistoia inviava nota (prot. 22517) alle
               associazioni venatorie (FDIC, ANLC, Arcicaccia), all'associazione agricola C.I.A, al
               coordinatore della vigilanza volontaria WWF, alla Regione Toscana e all'A.T.C. 11
               di Pistoia con cui rammentava che in assenza di convenzioni tra A.T.C. e
               associazioni, ai sensi dell'art. 51 L.R.T. 3/1994, richiamato al p.to 17 dell'Ordinanza
               n. 117/2020, la Polizia provinciale di Pistoia non avrebbe coordinato i servizi di
               vigilanza venatoria volontaria e di conseguenza non avrebbe giustificato, ad un
               eventuale controllo sul rispetto della normativa COVID-19 da parte delle forze di
               polizia territoriali, gli spostamenti delle GVV correlati con servizi di vigilanza
               venatoria volontaria svolti di propria iniziativa, contestualmente rimetteva alla
               Regione Toscana la valutazione della posizione assunta, chiedendo di esprimersi in
               merito;
            8. in data 22.12.2020 con nota (prot. n. 23226) la polizia provinciale di Pistoia
               richiedeva all’Ufficio di Presidenza della Regione Toscana, con riferimento agli
               esposti pervenuti in relazione al servizio del 13.12.2020 e in relazione al presente
               procedimento, di chiarire la corretta interpretazione del p.to 17 dell’ordinanza
               n.117/2020, ossia se una guardia venatoria volontaria residente anagraficamente in
               una provincia, alla data del 13.12.2020, poteva svolgere servizio in una provincia
               diversa da quella di residenza/domicilio per la quale era titolare di riconoscimento di
               guardia venatoria volontaria;
            9. in data 11.01.2021 (prot. 397) la polizia provinciale di Pistoia inviava un sollecito
               alla Regione Toscana per la formulazione dell’interpretazione di cui al precedente
               p.to 8;
            10. in data 04.03.2021 veniva emanata l’Ordinanza del Presidente della Giunta
                regionale n. 8 recante “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza
                epidemiologica da Covid-19 Disposizioni in zona rossa e arancione per le attività
                faunistico venatorie e di pesca” in cui, con riferimento all’attività di vigilanza ittico-
                venatoria volontaria coordinata dalle polizie provinciali, sono consentiti gli
                spostamenti all’interno del territorio della provincia di residenza, domicilio o
                abitazione con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione
                abituale, alle guardie di cui alla L.R.T. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f), con la stessa
                ordinanza veniva revocato il p.to 17 dell’ordinanza n° 117,
                Fatto:
                Successivamente alla comunicazione verbale della Polizia provinciale di Pistoia ai
         vari soggetti intervenuti in occasione della riunione del 18.09.2020 e alla nota scritta di cui
         al precedente p.to 7, il WWF Italia ha continuato a svolgere servizio nel territorio della
         Provincia di Pistoia, impiegando volontari non residenti in provincia di Pistoia; i servizi
         erano preventivamente comunicati alla Polizia Provinciale via e-mail, nel rispetto dei due
         giorni di preavviso richiesti dall'art. 8 comma 1 del “Regolamento per il riconoscimento
         della qualifica di guardia giurata volontaria” (Del C.P. n.316/2002);
                In data 11.12.2020 perveniva una e-mail con cui la GVV WWF Alessandro Acciai
         comunicava la programmazione di un servizio di vigilanza venatoria da svolgersi nell'area
         contigua del Padule di Fucecchio, nella zona di Ponte Buggianese (PT), per il giorno
         13.12.2020 con orario 6,00-12,00; tra le guardie venatorie volontarie che sarebbero state
         impegnate nel servizio vi erano lo stesso Alessandro Acciai e la GVV Claudio Del Vita;
                In data 28.12.2020 il WWF inviava via PEC (prot. 23443) la documentazione redatta
         dai volontari a seguito del servizio del 13.12.2020, dalla quale emergeva che il servizio si
         era svolto nelle località e con gli orari precedentemente comunicati e che nel corso di esso

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erano stati controllati quattro cacciatori (identificati con altrettanti “verbali di accertamento
         della identificazione” su modello del WWF Italia);
                Al servizio del 13.12.2020 svolto nel territorio della Provincia di Pistoia hanno preso
         parte le GVV WWF Alessandro Acciai che era residente in provincia di Firenze e Claudio
         Del Vita che era residente in provincia di Pisa;
                Fino ad oggi la Regione Toscana non ha espresso i pareri interpretativi richiesti in
         merito, ma la successiva emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale
         n. 8/2021 (di cui al precedente p.to 10) che revoca il p.to 17 dell'Ordinanza n. 117/2020,
         conferma la legittimità dei dubbi scaturiti dalla precedente formulazione della norma.
                In conclusione:
                Dato atto che le guardie volontarie coinvolte nel servizio del 13.12.2020:
            •   avevano comunicato preventivamente il servizio, come previsto dall’art.8 comma 1.
                del Regolamento per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria
                (del C.P. n° 316/2002)
            •   i riconoscimenti della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria per le GVV WWF
                Alessandro Acciai e Claudio Del Vita erano in corso di validità,
            •   dai fatti riferiti in narrativa per entrambi gli esposti non si evincono comportamenti
                illeciti tenuti dalla vigilanza volontaria in servizio il 13.12.2020 nei confronti dei
                cacciatori controllati, tanto è vero che entrambi gli esposti chiedono di verificare la
                legittimità di tale servizio in relazione a quanto disposto dalla normativa regionale
                speciale in materia di vigilanza venatoria volontaria (assenza di coordinamento in
                assenza di convenzioni) e di misure di prevenzione per il diffondersi del COVID-19
                per le zone arancioni (spostamento al di fuori della provincia di residenza); le
                guardie volontarie si sono qualificate regolarmente all’atto del controllo ed erano
                facilmente riconoscibili dai cacciatori quali guardie venatorie volontarie
                dell’associazione WWF, come chiaramente indicato in entrambi gli esposti; per
                quanto riguarda la mancata apposizione della firma sul tesserino venatorio
                regionale si ritiene che non rappresenti un obbligo di legge; i verbali di
                identificazione redatti dalle guardie volontarie riportano unicamente i dati anagrafici
                dei cacciatori controllati e il numero dell'appostamento in cui si trovavano a caccia;
                di conseguenza, sebbene la condotta della mancanza di apposizione della firma sul
                tesserino regionale ed il rifiuto di rilasciare copia del verbale di identificazione agli
                interessati (come riportato nell'esposto prot. n.23123 del 21.12.2020) certo non
                contribuiscono alla trasparenza dei controlli nei confronti delle persone controllate e
                dell'attività in genere delle guardie volontarie coinvolte, non sono imputabili alle
                stesse comportamenti illegittimi;
            •   Le risposte pervenute dalle altre polizie provinciali della Toscana, in merito
                all'interrogazione di cui al precedente p.to 4, confermano che la modifica introdotta
                con la L.R. 61/2020 ha determinato una situazione di incertezza sull’applicazione
                della normativa su tutto o quasi il territorio regionale; a tale proposito si sottolinea
                che anche in molte altre province toscane sono stati svolti servizi di vigilanza
                volontaria con le stesse caratteristiche di quello oggetto del presente
                provvedimento;
            •   Per quanto riguarda gli spostamenti fuori dalla provincia di residenza effettuati dalle
                guardie venatorie volontarie, la recente emanazione dell'Ordinanza del Presidente
                della Giunta regionale (di cui al precedente p.to 10) che revoca il p.to 17
                dell'Ordinanza n.117/2020, conferma la legittimità dei dubbi scaturiti dalla
                precedente formulazione, poiché la Regione stessa ha ritenuto necessario

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provvedere con la redazione di una norma più dettagliata rispetto a quella
                contenuta nell’Ordinanza n. 117/2020, in vigore in data 13.12.2020;
                Visto che al momento dello svolgimento del servizio del 13.12.2020, in vigenza
         della L.R.T. 3/1994, modificata dalla L.R.T. 61/2020, non era possibile coordinare la
         vigilanza venatoria volontaria;
                 Rilevato che la L.R.T. 3/1994, modificata dalla L.R.T. 61/2020, non vietava
         esplicitamente lo svolgimento dei servizi di vigilanza volontaria per le GVV appartenenti ad
         associazioni non convenzionate;
                 Rilevato che successivamente alla data del 15 luglio 2020 (data di entrata in vigore
         della L.R. 61/2020) in provincia di Pistoia sono stati svolti servizi di vigilanza venatoria
         volontaria anche da altre guardie appartenenti a varie Associazioni Venatorie, Agricole e
         di Protezione ambientale non convenzionate e che di conseguenza l’applicazione di un
         provvedimento sanzionatorio/disciplinare nei confronti delle GVV che hanno svolto servizio
         di vigilanza venatoria il 13.12.2020 risulterebbe disparitario rispetto alle altre GVV che
         hanno operato nelle medesime condizioni nell’ambito territoriale della provincia di Pistoia;
                Rilevato inoltre che, dalle risposte pervenute dalle polizie provinciali toscane e dalla
         polizia della Città Metropolitana di Firenze, per le GVV che hanno svolto servizi di
         vigilanza venatoria in mancanza di convenzione non risulta siano stati presi provvedimenti
         di alcun tipo e che di conseguenza l’applicazione di un provvedimento
         sanzionatorio/disciplinare nei confronti delle GVV che hanno svolto servizio di vigilanza
         venatoria il 13.12.2020 risulterebbe disparitario rispetto alle altre GVV che hanno operato
         nelle medesime condizioni nell’ambito territoriale delle altre province toscane e della Città
         Metropolitana di Firenze.
                 Dato atto che ad oggi non sono state deliberate dalla Giunta Regionale le “modalità
         di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria”, così come indicato nell’art. 52
         comma 8 della L.R.T. 3/1994, e valutato che tale atto avrebbe positivamente contribuito
         all’uniformità dello svolgimento dei servizi della vigilanza venatoria volontaria nel territorio
         regionale;
                Visti i dubbi interpretativi per l’applicazione di quanto disposto dal p.to 17
         dell’Ordinanza 117/2020 e che non sono pervenute risposte ai quesiti posti con nota (prot.
         n. 23226 del 22.12.2020);
                Considerato che in sostanza la modifica del testo dell'art. 51 della L.R.T. 3/1994,
         attuata con L.R.T. 4/2021, ha definitivamente ricondotto la situazione allo stato ante L.R.T.
         61/2020;
                Rilevato che le motivazioni addotte nella Proposta di legge n° 14 del 18.09.2020 di
         modifica dell’art. 51 della L.R.T 51, come riportato al precedente p.to 3, rendono
         inconsistente il tema della legittimità dell'operato dei volontari WWF che hanno effettuato
         vigilanza volontaria in assenza di coordinamento da parte delle polizie provinciali, scaturito
         dalla mancanza di convenzione;
                  Rilevato, quindi, che non sussistono sufficienti elementi per contestare condotte
         illecite alle Guardie venatorie Volontarie WWF Alessandro Acciai e Claudio Del Vita,

                Ritenuto di provvedere in merito a tutto quanto sopra;
                                                    ORDINA

         l'archiviazione del procedimento amministrativo ex art. 9 del comma 6 della deliberazione

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del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia n. 316/2002 “Regolamento per il
         riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria” nei confronti delle guardie
         venatorie volontarie WWF sigg. Alessandro Acciai e Claudio Del Vita
                 Si precisa inoltre che:
               • per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Polizia Provinciale, siti
                 in Piazza S. Leone n. 1, previo appuntamento, telefonando al numero. 0573 374600
                 o scrivendo all'indirizzo PEC provincia.pistoia@postacert.toscana;
               • “Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., contro il
                 presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al
                 Dirigente che l’ha adottato entro il termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la
                 possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o
                 in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza
                 dell’atto. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi al
                 Difensore Civico territoriale della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in
                 modalità informale senza termini di scadenza”

                     Il presente provvedimento è notificato agli interessati nei termini e nei modi di legge.

                                                                                                                Sottoscritto dal Responsabile
                                                                                                                     MONFARDINI FRANCO
                                                                                                                           con firma digitale1

         1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
           firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
           http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
           Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.

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