PROPOSTA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA - Comunità ...

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COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA Z.O.N. 8 - CLUSONE

          PROPOSTA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA                                  N. 15

OGGETTO:        RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI                         BILANCIO        AI   SENSI
                DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

                                        L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE l’art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 recita:
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da:
a) Sentenze esecutive;
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.
191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- Il Ministero dell’Interno con circolare 20/06/1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori
bilancio “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro
che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti
attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzato
nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme
giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve presentare il debito ai fini del
riconoscimento sono:
- certezza, è necessario infatti che esista un’obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile
per l’ente;
- liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo
ammontare, l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di
calcolo aritmetico;
- esigibilità, intendendosi che il pagamento non sia dilazionato da termini o subordinato a
condizione;

CONSIDERATO CHE:
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 del D. lgs
267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di
Stato sentenza n. 6269 del 27.12.2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che,
in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le
questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili e dei dettami del D. lgs 267/2000, in quanto finalizzati
alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità,
trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti
disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei

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debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico
dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I comma, lett. a) dell’art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità - di
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra
sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica
al codice di procedura civile intervenuta con l’art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si
stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la
conseguente possibilità per l’ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

DATO ATTO CHE al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente,
derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dalla sentenza, è
necessaria l’adozione di idonee misure di riequilibrio le quali devono essere disposte
immediatamente ed in ogni caso in tempo utile al fine di poter effettuare il pagamento nei
termini di legge, evitando così la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio
dell’Ente;

EVIDENZIATO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza Comunità
Montana si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione
dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento
della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per
l'adeguamento del debito fuori bilancio;

TENUTO CONTO CHE:
 nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico
  dell'Assemblea Comunitaria, la quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori
  bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il
  pagamento del relativo debito;
 la natura della deliberazione assembleare in questione non è propriamente quella di riconoscere
  la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un
  fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso
  (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i
  necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Patrimonio-Territorio datata
05.05.2021 che si allega alla presente a divenirne parte integrante e sostanziale, con la quale si
chiede all'Assemblea che il debito soprarichiamato venga riconosciuto come debito fuori bilancio
per l'Ente ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000 rilevando la necessità che l'obbligazione di
pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico
dell'Ente;

EVIDENZIATO CHE:

 con sentenza esecutiva del Tribunale di Bergamo n. 1661/2018 pubbl. il 18.7.2018, RG n.
  6418/2015, Rep. n. 3895/2018 del 18.7.2018 la Comunità Montana veniva condannata a risarcire al
  sig. Massimiliano Tomasoni la somma di € 6.571,55, oltre gli interessi legali e a rimborsare le spese
  di lite a favore dello stesso ammontanti ad € 3.215,00 per compensi professionali ai sensi del D.M.
  55/2014 ed € 550,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfetario del 15% ai sensi dell’art. 2 D.M.
  55/2014, i.v.a. e c.p.a.; venivano invece poste a carico del sig. Tomasoni le spese di consulenza
  tecnica d’ufficio effettuate per la causa in argomento;

 con la stessa sentenza la comunità Montana Valle Seriana è stata condannata a versare nei confronti
  del Sig Alan Migliorati e di Genialloyd S.p.A. € 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
  del 15% ai sensi dell’art. 2 D. M. 55/2014, oltre i.v.a. e c.p.a, per ciascuno;

 nella sentenza citata, in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla Comunità Montana,
  veniva condannata la Società Reale Mutua Assicurazioni a tenere indenne la propria garantita da
                                  COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
ogni conseguenza derivante dalla stessa;

DATO ATTO CHE:

 in attuazione di quanto statuito nella sopra citata sentenza, la società Reale Mutua Assicurazioni, ha
  provveduto al pagamento del risarcimento stabilito in favore del sig. Massimiliano Tomasoni;

 in accoglimento dell’istanza ex art. 287 c.p.c. depositata dalla stessa Reale Mutua Assicurazioni, con
  atto del giudice d.ssa Laura Brambilla datato 24.10.2018 RG n. 6418/2015-1, veniva disposta la
  correzione della precedente sentenza; l’atto di correzione in particolare stabiliva che: “in
  accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta, condanna la terza chiamata Società
  Reale Mutua di Assicurazioni a manlevare la Comunità Montana valle Seriana da ogni statuizione
  pregiudizievole conseguente alla presente sentenza, con eccezione della condanna al rimborso delle
  spese di lite in favore dei terzi Alan migliorati e Genialloyd S.p.A.”;

 in conseguenza di quanto sopra esposto la Comunità Montana Valle Seriana è risultata unica
  debitrice nei confronti del sig. Migliorati nonchè di Genialloyd S.p.A. circa il rimborso delle spese di
  lite quantificate per ciascuna parte in € 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%
  ai sensi dell’art. 2 D. M. 55/2014, oltre i.v.a. e c.p.a.;

 con atto di precetto notificato in data 9.11.2018, prot. n. 5846, il sig. Migliorati ha chiesto la
  liquidazione della somma complessiva di € 7.413,96 in attuazione di quanto stabilito dal Tribunale di
  Bergamo;

 con Deliberazione Assembleare n. 47 del 18.12.2018 è stata riconosciuta la legittimità del debito
  fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, l. a) del D. Lgs 267/2000 e con Determinazione n. 372
  del 20.12.2018 si è provveduto ad impegnare e liquidare a favore del sig. Migliorati l’ammontare di
  €. 7.413,96;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

 con nota prot. 1430 del 09.03.2021 la società “UP” Service – Servizio Gestione Sinistri, incaricata
  della gestione delle rivalse da Allianz Direct S.p.A. (già Genialloyd S.p.A.) ha provveduto a
  richiedere alla Comunità Montana Valle Seriana il versamento di €. 7.054,84 oltre interessi legali e
  spese di intervento in favore della società Allianz Direct S.p.A., in esecuzione della summenzionata
  sentenza;

 con nota prot. 1852 del 29.03.2021, a seguito di richiesta di conferma circa l’importo della rivalsa, la
  società “UP” Service ha confermato la correttezza del valore di €. 7.054,84;

 è stata appositamente interpellata la Società Reale Mutua, compagnia assicuratrice della Comunità
  Montana Valle Seriana, la quale con nota prot. 2472 del 16.04.2021, ha confermato la propria
  indisponibilità ad accollarsi l’importo richiesto dalla Allianz Direct S.p.A. (già Genialloyd S.p.A.)
  ribadendo che tale ammontare è da considerarsi a carico esclusivo di questa Comunità Montana, così
  come statuito dall’atto di correzione del 24.10.2018 RG n. 6418/2015-1 a firma Giudice Dr.ssa
  Laura Brambilla;
RICHIAMATO il contenuto delle comunicazioni di Allianz S.p.A. prot. 9 del 02.01.2020;

DATO ATTO che il suddetto debito di € 7.054,84 trova copertura finanziaria al cap. 11581
“Oneri da contenzioso” – Codice Bilancio 01.11-1.10.05.04.001 del Bilancio di previsione
2021-2023, come integrato nella variazione n. 2 al bilancio di cui alla deliberazione
dell’Assemblea n.   del 18.5.2021, dichiarata immediatamente esecutiva;

RITENUTO pertanto di aderire alla richiesta del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici-Patrimonio-Territorio e di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL
la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di cui sopra;

                                   COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del
    Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Patrimonio-Territorio e del parere di regolarità
    contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario resi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs.
    18.8. 2000 n. 267;

    PRESO ATTO del parere favorevole formulato dal Revisore dei Conti n. 24 in data 11.05.2021
    sulla proposta di deliberazione assembleare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante
    dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bergamo n. 1661/2018 pubblicata il 18.07.2018 RG n.
    6418/2015 – Repertorio n. 3895/2018 del 18.07.2018 così come integrata dall’accoglimento
    dell’istanza del 24.10.2018 RG n. 6418/2015-1 con cui il Giudice Dr.ssa Laura Brambilla
    condanna la Comunità Montana al rimborso delle spese di lite in favore del Sig. Alan Migliorati e
    Genialloyd S.p.A.;

    VISTI:

       il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
       la Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
       la Deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana Valle Seriana 2 Febbraio 2021 n. 4 di
        approvazione del “Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;
       la Deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana Valle Seriana 2 Febbraio 2021 n. 5 di
        approvazione del “Bilancio Triennale di Previsione 2021-2023”;
       lo Statuto dell’Ente

    VISTA la votazione che dà il seguente risultato:
    PRESENTI
    ASTENUTI
    VOTANTI
    VOTI CONTRARI
    VOTI FAVOREVOLI

                                                    DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, le tt. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori
   bilancio di € 7.054,84 di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1661/2018 pubblicata il 18.07.2018
   RG n. 6418/2015 – Repertorio n. 3895/2018 del 18.07.2018 come integrata dal Tribunale stesso
   nella persona del Giudice Dr.ssa Laura Brambilla dall’accoglimento dell’istanza del 24.10.2018
   RG n. 6418/2015-1;

2. di dare atto che il suddetto debito complessivo di € 7.054,84 trova capienza al capitolo 11581
   “Oneri da contenzioso” - Codice Bilancio 01.11-1.10.05.04.001 del Bilancio di previsione 2021,
   come integrato nella variazione n. 2 di cui alla delibera di Assemblea n.       del 18.5.2021;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Patrimonio-Territorio l’adozione del
   provvedimento di impegno e liquidazione della somma;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per la
   Lombardia ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

5. di dichiarare e rendere, previa apposita e distinta votazione che dà il seguente risultato:
    PRESENTI
    ASTENUTI
    VOTANTI
    VOTI CONTRARI
    VOTI FAVOREVOLI

                                        COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

                                COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
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