Cooperative: dalla mutualità prevalente alla figura del Socio lavoratore FOCUS: Cenni alle recenti novità di legge

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Cooperative: dalla mutualità prevalente alla figura del Socio lavoratore FOCUS: Cenni alle recenti novità di legge
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                                   SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

         Le cooperative di produzione e lavoro
             e la figura del socio lavoratore
      dal diritto societario ai principali aspetti contabili e giuslavoristici

Cooperative: dalla mutualità prevalente
    alla figura del Socio lavoratore

FOCUS: Cenni alle recenti novità di legge
                           Dott. Gianni GARA‘

      Milano, 12 dicembre 2014 – Sala FALCK, Fondazione Ambrosianeum
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                 (1)

 Le cooperative a mutualità prevalente:
criteri per la definizione della prevalenza
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           Scopo mutualistico delle cooperative (art. 2511 c.c.)

     Il concetto di mutualità deriva, storicamente, dall’esigenza dei gruppi
   economicamente più deboli di migliorarsi attraverso l’unione solidale e
     l’eliminazione del profitto speculativo degli intermediari della catena
distributiva, con la finalità di redistribuire il risparmio fra i soci sotto forma di:

          - maggior remunerazione dei beni e servizi da essi forniti
                  (cooperative di produzione e lavoro)

    - in termini di minor costo dei beni e servizi offerti dalla coop. ai soci
                          (cooperative di consumo)
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                     Societa’ Cooperativa

capitale variabile                     scopo mutualistico

                     prevalente        non prevalente

requisiti di legge           benefici fiscali
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     Requisiti “QUALITATIVI” (ex art. 2512 c.c.):

1. Attivita’ svolta prevalentemente a favore dei soci,
   consumatori o utenti di beni e servizi
2. Attivita’ svolta avvalendosi prevalentemente delle
   prestazioni lavorative dei soci
3.    Attivita’ prevalentemente svolta avvalendosi degli
     apporti dei beni o servizi dei propri soci
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Requisiti “QUANTITATIVI” (art. 2513 c.c.):

a)    Ricavi delle vendite e prestazioni in favore dei Soci = X%
         Ricavi delle vendite e prestazioni (A1 del C.E.)

b)    Costo del lavoro prestato dai Soci = Y%
         Costo del lavoro (B9 del C.E.)

C/1   Costo dei beni conferiti dai Soci      = W%
         Costo dei beni conferiti (B6 del C.E.)
C/2   Costo delle prestazioni di servizi conferite dai Soci   = Z%
         Costo delle prestazioni di servizi (B7 del C.E.)
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Requisiti “QUANTITATIVI” (ex art. 2513 c.c.):

e, in caso di contestuale svolgimento di piu’ attivita’:

  (A1*X%)+(B9*Y%)+(B6*W%)+(B7*Z%) = Q
                A1 + B9 + B6 + B7

PREVALENZA quando X, Y, W, Z, o Q > 50%
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       Requisiti “STATUTARI” (ex art. 2514 c.c.):

1.   limiti alla distribuzione dei dividendi;
2.   limiti al tasso di remunerazione degli strumenti finanziari

     offerti ai Soci

3. divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori

4. devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici (casi)
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             Requisiti “FORMALI”

1. Iscrizione albo societa’ cooperative, sezione “a
   mutualita’ prevalente”, e deposito annuale dei propri
   bilanci (+ comunicazione requisiti, ndr)
2. Indicazione  di    “societa’   cooperativa”  nella
   denominazione sociale, in qualunque modo sia essa
   formata.
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                   (2)

     La figura del socio di cooperativa:
principali caratteristiche del rapporto sociale
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            Caratteristiche del rapporto sociale

1.   Doppia figura: rapporto sociale e rapporto di lavoro subordinato
2.   Elemento “centrale” per la definizione della mutualità prevalente

3.   Peculiarità del rapporto associativo: capitale sociale e “carattere
     aperto” della società

4.   Requisiti dei soci: essenziali ma non discriminatori (art. 2527 cc)
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5.   Principio della “parità di trattamento” dei Soci (art. 2516 c.c.)
6.   Voto “per testa” (art. 2538 c.c.)
7.   Peculiarità: prestito sociale fino a € 20.000 (e dopo il 31.12.14)
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                 (3)

FOCUS: Cenni alle recenti novità di legge
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D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con
Legge n. 116 dell’11.08.2014, cd. “Decreto
Competitività”
    (DECORRENZA: 21.08.2014, salvo diversa espressa indicazione)

    Fra le principali novità (con conseguenze per COOP):

a) Soppressione obbligo nomina organo controllo in caso di capitale
sociale non inferiore a quello minimo delle Spa
b) Incentivi fiscali per investimenti in beni strumentali
c) Coop. di consumo: variazione quota reddito non imponibile
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A) Soppressione obbligo nomina organo controllo in
caso di capitale sociale non inferiore a quello
minimo delle Spa
Il Decreto Competitività, all’art. 20, comma 8, ha modificato la
disciplina riguardante l’organo di controllo nelle SRL, avendo
ABROGATO il comma 2 dell’art. 2477 c.c., il quale prevedeva che la
nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o
del revisore fosse obbligatoria, tra l’altro, in caso di capitale sociale
pari o superiore al minimo previsto per le Spa......
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Premesso che il comma 7 del medesimo art. 20 della citata Legge ha

 RIDOTTO IL LIMITE MINIMO DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SPA
                DA € 120.000 A € 50.000

le SRL con capitale sociale pari o superiore al nuovo suddetto limite,
di conseguenza, NON sono più obbligate a nominare l’organo di
controllo.
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Pertanto, le Società Cooperative (SPA o SRL), che in virtù del
rinvio disposto ex art. 2543 c.c., in materia di organo di controllo,
facevano riferimento anche al II e III comma dell’art. 2477,
recepiscono le citate modifiche, con la conseguenza che sono
obbligate a nominare l’organo di controllo solo nei seguenti casi:
1) Se la coop. ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art.
2477 c.c., comma 3, lett. a);

2) Se la coop. controlla una società obbligata alla revisione legale dei
conti (art. 2477 c.c., comma 3, lett. b);
                                                             segue...
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3) Se la coop. supera per due esercizi due dei limiti previsti dall’art.
2435-bis c.c. (art. 2477 c.c., comma 3, lett. c), in materia di
redazione del bilancio in forma abbreviata, e cioè:
      3.a) Totale attivo Stato patrimoniale > € 4.400.000,00
      3.b) Ricavi delle vendite e prestazioni > € 8.800.000,00
      3.c) Dipendenti (soci lavoratori e non) occupati in media
         durante l’esercizio pari ad almeno 50unità;

4) Se la coop. emette strumenti finanziari non partecipativi (art.
2543 c.c., comma 1).
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                            ATTENZIONE

E’ conseguenza che la cooperativa (Spa o Srl) il cui capitale sociale
sia pari o superiore al nuovo limite di € 50.000 NON sia più obbligata
alla nomina dell’organo di controllo.

Resta fermo, però, l’obbligo di nomina del revisore legale che
applicano la disciplina delle Spa, a prescindere dall’assenza dei
parametri ex artt. 2477 e 2543 c.c..
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                               IN PRATICA:
 per le cooperative di nuova costituzione (dal 21.08.2014) si ritiene che
non vi siano dubbi sull’applicazione delle nuove disposizioni.

  per le coop. già esistenti, con nomine in essere e decadenza dei requisiti:
    - REVISORE LEGALE: il DM 261/2012, all’art. 4, c.1, lett. i) dispone che
costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta eliminazione dell’obbligo
di revisione legale per venir meno dei requisiti di legge;
    - COLL.SINDACALE/SINDACO UNICO: mancando una norma esplicita,
    # In carica fino a scadenza mandato e poi decisione di conferma o
meno dell’Organo di controllo (tesi maggioritaria);
    # Cessazione automatica ipso iure (tesi minoritaria).
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b) Incentivi                fiscali       per       investimenti               in      beni
strumentali
Il Decreto Competitività, all’art. 18, ha introdotto un beneficio a
favore dei titolari di reddito d’impresa (quindi anche per le coop.):
 - OGGETTO: investimenti in beni strumentali nuovi (>= € 10.000)
destinati a strutture produttive ubicate su territorio nazionale;
 - OGGETTO 2: beni compresi nella tabella ATECO, divisione 28
(LINK: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28)
 - PERIODO: acquisti effettuati tra il 25.06.2014 e il 30.06.2015
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- INCENTIVO: credito d’imposta del 15% delle spese eccedenti
rispetto alla media degli investimenti nella stessa tipologia di beni
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (con facoltà di
esclusione dal calcolo del periodo con maggiore investimento);
- FRUIZIONE: utilizzabile in 3 quote annuali – a partire dalla
dichiarazione del periodo d’imposta in cui il credito è riconosciuto * -
con compensazione nel modello F24 di debiti tributari e/o
contributivi.
(* esempio: investo nell’anno 2014, presento la relativa dichiarazione
nel 2015 e compenso la prima quota dall’01 gennaio 2016)
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                           REVOCABILE SE:

a)   cessione a terzi dei beni oggetto dell’agevolazione o loro
     destinazione a finalità estranee all’oggetto dell’impresa prima del
     secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;

b)   i beni in questione sono trasferiti in strutture produttive
     extranazionali prima entro il termine quadriennale di decadenza
     dell’attività di accertamento (art. 43 dpr 600/1973).
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C) Coop. di consumo: variazione quota reddito non
imponibile
Il Decreto Competitività, all’art. 17-bis, ha introdotto, altresì, alcune
misure fiscali “di sfavore” in capo alle Cooperative di CONSUMO e
loro consorzi”. In estrema sintesi:
       1) dal periodo d’imposta successivo alla data del 21.08.2014
la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale (art. 3, c. 7
L.59/92) non concorre a formare il reddito imponibile per le imposte
dirette ma nei limiti e condizioni previsti dal Regolamento europeo n.
1407/2013 (aiuti “de minimis”);
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       2) con integrazione dell’ art. 1, c. 464, L. 311/2004, è stato
previsto che per le cooperative in questione diverse da quelle a
mutualità prevalente :

2.a) la quota di utili netti destinata a riserva indivisibile (non
imponibile, ex art. 12 dPR 601/1973) sia ridotta dal 30% al 23%;
2.b) l’esenzione di cui al citato art. 12 non si renda applicabile alla
quota del 10% degli utili netti annuali destinati a riserva minima
obbligatoria.
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D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito con
Legge n. 164 del 12.11.2014, cd. “Decreto
Sblocca Italia”
   (DECORRENZA: 12.11.2014, salvo diversa espressa indicazione)

                Novità che interessa le COOP:
Incentivo per l’acquisto di abitazioni da concedere in
locazione
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- DESTINATARI: persone fisiche non esercenti attività d’impresa e le
       COOP. EDILIZIE
- INCENTIVO: deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo
di acquisto o la realizzazione di un immobile residenziale (o di più
immobili, nds) nel limite massimo di € 300.000 e degli interessi
passivi su eventuale relativo mutuo, da destinare alla locazione.
- FRUIZIONE: deduzione ripartibile in 8 quote annuali di pari importo
(non cumulabili con altre analoghe agevolazioni sui medesimi
immobili) a partire dalla dichiarazione del periodo d’imposta in cui è
effettuato l’acquisto.
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                            CONDIZIONI:

1)   Entro 6 mesi da acquisto o da termine costruzione, destinata
     alla locazione per almeno 8 anni continuativi (interruzione
     possibile ma nuova stipula entro un anno);
2)   Immobile residenziale cat. A, DIVERSO DA A/1 (signorile), A/8
     (ville) e A/9 (palazzi interesse artistico/storico)
3)   Non ubicate in zone omogenee classe E ex DM 1444/1968
     (parchi agricoli, ambiti di riserva a trasformabilità vincolata)
4)   Prestazioni energetiche certificate in classe A o B
5)   Vincoli sull’ammontare del canone di locazione (rinvio)
6)   No parentela entro il 1° (genitori/figli) tra locatore e locatario
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D.Lgs n. 175              del     2014,       cd.     “Decreto
Semplificazioni”
   (DECORRENZA: 13.12.2014, salvo diversa espressa indicazione)

Direttamente      piuttosto   che      indirettamente,  le
semplificazioni (...per chi?) fiscali interessano anche le
cooperative.
Data la recente pubblicazione in G.U., si rimanda al testo
di legge e a successive esplicazioni/integrazioni per un
opportuno approfondimento.
S.A.F.
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                  Un’ultima, piccola, segnalazione:
Recentemente è stato attivato il “Portale delle Cooperative”, tramite
il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

                                   A chi è rivolto?
Il portale è un canale telematico per lo scambio di dati offerto dal Ministero dello Sviluppo
Economico alle cooperative e loro consorzi NON iscritti alle Associazioni di rappresentanza.
Il servizio offerto si rivolge, attualmente, alle cooperative che devono regolarizzare la loro
posizione contributiva o che intendono essere aggiornate sulla situazione stessa.
Il portale verrà a breve integrato da ulteriori funzionalità per fornire un servizio sempre più
aggiornato e completo e diventare il canale istituzionale di informazione sulle cooperative.

 https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation
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