Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti - Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione ...

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Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti - Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione ...
Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e
                agli appalti

Norme per la convalida del soggetto giuridico,
 la nomina del LEAR e la valutazione della
            capacità finanziaria

                    Versione 3.0
                   24 agosto 2020
Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti - Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione ...
Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti: Norme per la convalida del soggetto giuridico, la
                            nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria: V3.0 – 24.08.2020

NOTA IMPORTANTE
Il presente documento definisce le norme per la convalida del soggetto giuridico, la
nomina del LEAR e la preparazione della valutazione della capacità finanziaria nel
contesto delle domande di sovvenzione, degli appalti e dei premi dell'UE gestiti attraverso il
portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti.
Tali attività saranno svolte dal Servizio centrale di convalida dell'Agenzia esecutiva del
Consiglio europeo della ricerca per tutti gli organismi e le istituzioni dell'UE che utilizzano il
portale e che sono responsabili del registro dei partecipanti.
Aiuto
Per qualsiasi richiesta di aiuto si prega di contattare l'helpdesk RES Participant Validation.

                                CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE

          Data di
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   1.0       06.02.2018              Versione iniziale

   2.0       06.11.2018              Aggiunta l'autocertificazione sulla validità dei conti.
                                     Modifiche alle spiegazioni per le ONG e lo status di
                                      organizzazione di ricerca.
                                     Nuove regole per la nomina del LEAR (il requisito deve
                                      essere impiegato dal partecipante).
                                     Regime linguistico per i documenti giustificativi finanziari.
                                     Aggiornamento del nuovo regolamento finanziario e del
                                      portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti.
   3.0       24.08.2020              Aggiornamento degli orientamenti nel riquadro "Nota
                                      importante".
                                     Aggiornamento della nuova politica in materia di tutela
                                      delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
                                      personali da parte delle istituzioni dell'Unione europea.
                                     Chiarimenti sul concetto di "società estere" e "organismi di
                                      diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico".
                                     Aggiornamento delle ammende e sanzioni in caso di
                                      irregolarità o false dichiarazioni.
                                     Ampliamento del concetto di "servizi di Stato" che fanno
                                      parte dell'amministrazione dello Stato.
                                     Nuove norme in conformità della raccomandazione sulle
                                      PMI (ad esempio la "norma dei due anni").
                                     Adozione di una definizione aziendale unica di
                                      "organizzazione internazionale".
                                     Chiarimento del ruolo del LEAR per le persone fisiche.
                                     Chiarimento delle norme in materia di soggetti coperti da
                                      un garante e documenti finanziari per le persone fisiche.

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                                                                 INDICE

I. INTRODUZIONE........................................................................................................................ 4
II. NORME SULLA CONVALIDA DEL SOGGETTO GIURIDICO ......................................................... 4
   1. Criteri e condizioni .................................................................................................................... 4
      1.1 Soggetto giuridico e dati giuridici .......................................................................................... 4
      1.2 Status giuridici speciali ........................................................................................................ 6
   2. Documenti da presentare ........................................................................................................ 10
      2.1 Requisiti e principi generali ................................................................................................. 10
      2.2 Elenco dei documenti ......................................................................................................... 10
      2.3 Informazioni incomplete o contraddittorie ............................................................................ 12
   3. Convalida e data effettiva ........................................................................................................ 12
   4. Modifica delle convalide ........................................................................................................... 13
      4.1 Aggiornamenti delle convalide ............................................................................................ 13
      4.2 Rettifiche della convalida iniziale ......................................................................................... 13
   5. Verifiche ex post effettuate dall'UE — irregolarità e/o false dichiarazioni ........................................ 14
II. NORME IN MATERIA DI NOMINA DEL LEAR .......................................................................... 14
   1. Nomina del LEAR: requisiti e principi generali............................................................................. 14
   2. Elenco dei documenti .............................................................................................................. 15
   3. Sostituzione del LEAR ............................................................................................................. 19
   4. Verifiche ex post effettuate dall'UE — irregolarità e/o false dichiarazioni ........................................ 19
III. NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA ............................. 19
   1. Valutazione della capacità finanziaria: Criteri e condizioni ............................................................ 19
   2. Documenti da presentare ........................................................................................................ 20
      2.1 Requisiti e principi generali ................................................................................................. 20
      2.2 Elenco dei documenti ......................................................................................................... 20
      2.3 Informazioni incomplete o contraddittorie ............................................................................ 24
   3. Durata della validità e rinnovo.................................................................................................. 24
   4. Modifica della valutazione ........................................................................................................ 24
   5. Verifiche ex post effettuate dall'UE — irregolarità e/o false dichiarazioni ........................................ 25

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I. INTRODUZIONE

Il regolamento finanziario dell'UE (2018/1046)1 stabilisce che tutti i destinatari di
fondi dell'UE ("partecipanti") devono essere convalidati e devono disporre di una
sufficiente capacità finanziaria e operativa per realizzare l'azione.

Mentre la capacità operativa è verificata nell'ambito della procedura di valutazione da
parte del comitato di valutazione, la convalida del soggetto giuridico e la verifica della
capacità finanziaria sono eseguite in un momento successivo dal Servizio centrale di
convalida.

I partecipanti saranno contattati con la richiesta di presentare le informazioni e i
documenti giustificativi necessari.

Tutti i dati e i documenti saranno trattati in maniera riservata.

I dati personali saranno inoltre trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/17252
al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, imparzialità e
legalità.

II. NORME SULLA CONVALIDA DEL SOGGETTO GIURIDICO

La convalida del soggetto giuridico comprende due azioni distinte: a) la verifica che il
partecipante esiste come soggetto giuridico e che i dati giuridici del partecipante sono
corretti (forma giuridica, indirizzo, ecc.) e b) la verifica di determinati status giuridici
speciali che sono utilizzati per i programmi di finanziamento dell'UE.

1. Criteri e condizioni

1.1 Soggetto giuridico e dati giuridici

Un "soggetto giuridico" è qualsiasi persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta
come tale a norma del diritto nazionale o internazionale. Deve avere personalità
giuridica e, agendo in nome proprio, essere in grado di esercitare diritti ed essere
soggetto a obblighi.

Personalità giuridica significa, in pratica, che il soggetto è autorizzato ad agire per
conto proprio e in nome proprio, senza l'intervento di alcuna organizzazione
controllante (o altra organizzazione).

Casi specifici

 Le persone fisiche sono considerate automaticamente soggetti giuridici. Tuttavia,
il Servizio centrale di convalida può negare in via eccezionale la convalida per le
persone che non sono giuridicamente in grado di concludere contratti con l'UE (ad
esempio minorenni), se tale circostanza è valutata caso per caso e risulta giustificata.

 Le filiali non sono considerate soggetti giuridici in quanto non sono dotate di una
personalità giuridica indipendente distinta da quella della società controllante. Il fatto

1
    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
    stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE)
    n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
    n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
    regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
2
    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela
    delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi
    e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE)
    n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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che siano iscritte nei registri ufficiali nazionali non è sufficiente. Sarà dunque la
società controllante a essere considerata quale soggetto giuridico. Lo stesso vale per
le filiali istituite in un paese diverso.

 Lo stesso vale per le società estere (società iscritte nel registro ufficiale con uno
status speciale, ad esempio "société de droit étranger"). Queste non saranno
considerate come soggetto giuridico, ma la loro società controllante sì (quella
registrata nel paese di costituzione).

 I soggetti istituiti in seno a un'organizzazione controllante o facenti capo ad essa
(come dipartimenti/centri/uffici) e non dotati di propria personalità giuridica (pur
essendo dotati di autonomia in materia di amministrazione o di bilancio, partita
IVA/codice fiscale/numero di registrazione) non possono essere considerati soggetti
giuridici e si ritiene che appartengano all'organizzazione controllante.

Eccezione: soggetti privi di personalità giuridica

In via eccezionale, taluni "soggetti privi di personalità giuridica" possono essere
tuttavia ammissibili alle sovvenzioni dell'UE se soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario dell'UE:

      i loro rappresentanti hanno la capacità di assumere impegni giuridici in nome
       del soggetto e

      il soggetto offre garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'UE come se
       fosse una persona giuridica, in particolare capacità finanziarie e operative
       equivalenti.

Questa eccezione è destinata principalmente ai soggetti privati, vale a dire
associazioni o stabili organizzazioni analoghe, ecc., con strutture comuni
(segretariato, consiglio di amministrazione, assemblea, ecc.) aventi attività proprie,
ma a cui manca solo la personalità giuridica formale.

Per quanto riguarda la prima condizione, il soggetto deve fornire la prova (mediante
documenti legali) della capacità dei suoi rappresentanti di assumere impegni giuridici
per suo conto. Occorre considerare che quando, al contrario, gli obblighi sono assunti
per conto del rappresentante stesso (o dei proprietari del soggetto), tale condizione
non è soddisfatta.

Per quanto riguarda la seconda condizione, il soggetto è tenuto a dimostrare gli
elementi seguenti:

      l'esistenza di un patrimonio/attivi/capitale separato e diverso da quello dei suoi
       membri o proprietari;

      l'esistenza di norme che garantiscano che i creditori possono contare su tale
       patrimonio/attivi/capitale e che, in caso di liquidazione o insolvenza, saranno
       rimborsati      anticipatamente         (prima      della    ripartizione    del
       patrimonio/attivi/capitale tra i proprietari o i membri).

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte e dimostrate per mezzo di
documenti giustificativi.

        Questa eccezione si applica soltanto per la partecipazione alle sovvenzioni
dell'UE; i soggetti privi di personalità giuridica NON possono partecipare agli appalti
dell'UE.

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Altre eccezioni

In via eccezionale anche i soggetti seguenti possono essere considerati soggetti
giuridici, pur non essendo dotati di personalità giuridica indipendente:

       ministeri, servizi esecutivi che fanno parte della pubblica amministrazione di
        uno Stato (centrale o federato) e che sono direttamente collegati al governo e
        ad altri servizi che fanno parte dell'amministrazione legislativa e giudiziaria,
        secondo l'organizzazione dello Stato pubblicata ufficialmente;

       agenzie specializzate istituite da organizzazioni internazionali, comprese (ma
        non unicamente) quelle indicate nell'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento
        finanziario dell'UE;

       il Centro comune di ricerca (JRC) dell'Unione europea.

Dipartimenti/direzioni/unità/uffici istituiti in seno a un ministero sono considerati
parte integrante dello stesso ministero e non possono essere ritenuti soggetti giuridici
indipendenti, salvo che la loro personalità giuridica indipendente sia riconosciuta a
norma del diritto nazionale.

1.2 Status giuridici speciali

Inoltre, la convalida riguarda gli status giuridici speciali seguenti che sono utilizzati in
alcuni programmi di finanziamento dell'UE:

       organismo pubblico o privato;

       organizzazione senza scopo di lucro;

       piccola e media impresa (PMI);

       organizzazione internazionale;

       organismo di ricerca;

       istituto di istruzione secondaria o superiore.

Un soggetto giuridico può essere inquadrato in più di uno di questi status giuridici
(ossia senza scopo di lucro, organismo pubblico, organismo di ricerca, organizzazione
internazionale, ecc.).

La rilevanza pratica di questi status (e cosa succede quando lo status cambia) è
definita a livello dei diversi programmi di finanziamento (e talvolta anche a livello di
invito).

Organismo privato

"Organismo privato" indica qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato che è dotato
di personalità giuridica distinta da quella dei suoi fondatori/proprietari/membri e che
può esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi.

Casi specifici

I lavoratori autonomi (persone che svolgono un'attività in maniera indipendente e
con i propri mezzi, a titolo esemplificativo: artigiani, liberi professionisti, professioni
industriali e commerciali) sono considerati "persone fisiche" e non "organismi privati";
l'attività o la professione che essi svolgono non è dotata di una personalità giuridica
indipendente diversa da quella della persona.

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Organismo pubblico

"Organismo pubblico" indica qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto
nazionale o da un'organizzazione internazionale.

"Costituito come organismo pubblico in base al diritto nazionale" significa:

        stabilito come organismo pubblico nell'atto costitutivo ovvero riconosciuto
         come organismo pubblico dal diritto nazionale; e

        regolato dal diritto nazionale.

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

Criteri quali:

        l'attribuzione o l'attività nell'interesse generale (attribuzione di servizio
         pubblico);

        il fatto che le azioni siano possedute da un organismo pubblico (anche se la
         proprietà pubblica arriva fino al 100 % del capitale sociale);

        il finanziamento pubblico;

        la supervisione e il controllo dello Stato,

    NON costituiscono elementi di prova sufficienti per qualificare un soggetto come
    organismo pubblico se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

Gli organismi pubblici possono agire ed essere soggetti al diritto privato per alcune o
per la maggior parte delle loro attività a condizione che, per quanto riguarda la loro
esistenza e il loro funzionamento, siano soggetti al diritto pubblico.

Casi specifici

 Organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico 3 —
Un soggetto giuridico di diritto privato o di forma giuridica privata NON è considerato
un organismo pubblico anche se è posseduto dallo Stato o da altri organismi pubblici
e/o è investito di attribuzioni di servizio pubblico.

Organizzazione senza scopo di lucro

"Organizzazione senza scopo di lucro" indica un soggetto giuridico che in virtù della
sua forma giuridica non persegue alcuno scopo di lucro o che ha l'obbligo giuridico o
di legge di non distribuire gli utili ai suoi azionisti o membri.

Gli utili devono essere reinvestiti nella stessa attività del soggetto (oppure in attività
di ricerca).

Le decisioni di (non) distribuire gli utili prese dal consiglio di amministrazione, da
associati, portatori di interessi, membri o rappresentanti e/o le prassi adottate dal
soggetto per non distribuire gli utili e/o l'assenza di utili realizzati non costituiscono
una prova sufficiente della mancanza di scopo di lucro. L'obbligo deve essere stabilito
per legge e/o inserito nell'atto costitutivo, nello statuto, ecc.

È altrettanto irrilevante che i proprietari o i fondatori del soggetto non perseguano (o
perseguano) uno scopo di lucro e che gli utili siano destinati a soggetti senza (o con)

3
    Articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento finanziario dell'UE.

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scopo di lucro.

Casi specifici

Gli organismi pubblici sono considerati automaticamente organizzazioni senza
scopo di lucro.

 La classificazione come "ONG" non è pertinente per lo status di organizzazione
senza scopo di lucro, in quanto nella maggior parte dei paesi le ONG non sono una
forma giuridica riconosciuta. Per contro, lo status di organizzazione senza scopo di
lucro è un prerequisito per l'autocertificazione come ONG (cfr. sotto "Altre categorie").

Piccola e media impresa (PMI)

"Piccola e media impresa (PMI)" indica una microimpresa, una piccola impresa o una
media impresa come definita nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia:

       che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, esercita un'attività
        economica (tra cui, in particolare, le entità che esercitano un'attività
        artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone
        o le associazioni che esercitino un'attività economica) e

       soglie: che occupa meno di 250 persone (espresse in "unità lavorative-anno"
        come definite nell'articolo 5 della raccomandazione) e il cui fatturato annuo
        non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera
        i 43 milioni di EUR.

Si considera che un soggetto giuridico sia impegnato in un'"attività economica" dal
momento in cui dimostra di svolgere un commercio o un'attività sul mercato dietro
compenso o per interesse pecuniario. Pertanto, in generale, qualsiasi attività che
consiste nell'offerta (diretta o indiretta) di beni o servizi su un dato mercato
costituisce un'attività economica.

Le seguenti NON sono considerate attività economiche:

       attività che non implicano (direttamente o indirettamente) una qualche forma
        di compensazione monetaria; ovvero

       attività per le quali non vi è un mercato definito/diretto (o indiretto); ovvero

       attività per le quali il reddito generato non è distinto dal reddito personale dei
        membri o degli azionisti del soggetto.

Norma dei due anni — In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della
raccomandazione 2003/361/CE, lo status di PMI dipende dalle soglie per due esercizi
consecutivi. Il meccanismo funziona in entrambe le direzioni: per ottenere lo status di
PMI, gli effettivi e il fatturato devono rimanere al di sotto delle soglie per due esercizi
consecutivi; viceversa, lo status verrà meno se tali valori supereranno le soglie per
due esercizi consecutivi.

    Poiché l'autovalutazione delle PMI considera le informazioni soltanto per un
esercizio (l'ultimo), il suo risultato potrebbe essere falsato. I partecipanti che l'anno
prima risultavano al di sotto della soglia devono contattare il Servizio centrale di
convalida al fine di richiedere una convalida formale. Tale convalida terrà quindi
conto dei due esercizi.

I partecipanti il cui status di PMI cambia dopo la registrazione devono aggiornare i
loro dati nel registro dei partecipanti. Ciò è importante non solo per le verifiche
dell'ammissibilità nelle domande di sovvenzione, ma anche per fini statistici.

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La norma dei due anni non si applicherà però alle modifiche dovute a una fusione o
acquisizione. In tal caso, lo status di PMI viene immediatamente meno a partire dalla
data della transazione4.

Casi specifici

      Anche le imprese di recente costituzione (le cosiddette start-up) che non
hanno chiuso i conti su base annua o le società che non esercitano attività economica
(ma che prevedono di entrare presto nel mercato) possono qualificarsi come PMI
purché siano in grado di fornire una "stima in buona fede" (sotto forma di piano
aziendale) riferita al periodo necessario al soggetto per generare fatturato.

 Alle imprese che non generano fatturato e la cui attività implica un lungo tempo
di immissione sul mercato è consentito dimostrare di essere impegnate in
un'attività economica presentando gli investimenti effettuati e il probabile rendimento
atteso.

Organizzazione internazionale

"Organizzazione internazionale" indica un'organizzazione intergovernativa (diversa
dall'UE) dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale
(incluse le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale).

Organismo di ricerca

"Organismo di ricerca" indica un soggetto giuridico istituito come organizzazione
senza scopo di lucro e che ha tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività
di ricerca o di sviluppo tecnologico.

Gli organismi di ricerca sono soggetti giuridici che soddisfano le condizioni cumulative
seguenti:

        sono istituiti sotto forma di organizzazioni senza scopo di lucro come descritto
         in precedenza;

        hanno tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o di
         sviluppo tecnologico.

Le seguenti NON sono considerate attività di ricerca:

        sostegno e finanziamento di attività di ricerca svolte da altri soggetti;

        diffusione di conoscenze;

        promozione, gestione o coordinamento di attività di ricerca.

Istituto di istruzione secondaria o superiore

"Istituto di istruzione secondaria o superiore" indica un soggetto giuridico che è
riconosciuto come tale dal proprio sistema di istruzione nazionale e che è in grado di
rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato.

Può essere un organismo pubblico o privato.

L'accreditamento nazionale come istituto di istruzione secondaria o superiore non è
sufficiente per considerare il soggetto un organismo pubblico. Lo status di organismo
pubblico può essere riconosciuto solo se sono soddisfatte le condizioni pertinenti (cfr.

4
    Cfr. considerando 9 della raccomandazione 2003/361/CE e la Guida dell'utente alla definizione di PMI (pag. 14).

                                                                                                                      9
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sopra).

Altre categorie

I soggetti hanno la possibilità di autocertificare alcune categorie supplementari, come
"ONG", "organizzazione della società civile", ecc.

Tali categorie NON sono convalidate sulla base di documenti giustificativi. Si tratta di
semplici autocertificazioni.

Per quanto riguarda la categoria delle ONG, si accettano solo le autocertificazioni di
soggetti privati che sono stati convalidati come "organizzazioni senza scopo di lucro".

2. Documenti da presentare

2.1 Requisiti e principi generali

Il processo di convalida di un soggetto giuridico si basa sull'obbligo di presentazione
di documenti giustificativi ufficiali e giuridici. I documenti sono considerati ufficiali
quando sono rilasciati da autorità nazionali ufficiali. I documenti giustificativi NON
possono essere sostituiti da autocertificazioni o da dichiarazioni solenni o sotto
giuramento rese dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, notai o funzionari
pubblici.

Di norma, tutti i documenti devono essere presentati (come versioni scannerizzate)
tramite il sistema di scambio elettronico del portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e
agli appalti (ad esempio caricamento nel registro dei partecipanti).

I documenti sono accettati in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Ai partecipanti potrebbe
però essere richiesto di presentare una traduzione di cortesia (non ufficiale) in inglese
al fine di agevolare il processo di convalida.

Documenti in altre lingue possono essere accettati soltanto se accompagnati da una
traduzione di cortesia in inglese. In caso di dubbi potrebbe essere richiesta una
traduzione certificata/asseverata/ufficiale in inglese.

Le traduzioni di cortesia devono essere sempre accompagnate dalle copie dei
documenti ufficiali originali.

Il partecipante assume la piena responsabilità del contenuto dei documenti e
dell'esattezza della traduzione. Se rilascia false dichiarazioni (o manipola la traduzione
intenzionalmente), l'UE ha la facoltà di:

         revocare e rettificare lo status convalidato;

         cessare le sovvenzioni e i contratti in corso (e recuperare qualsiasi importo
          indebito);

         infliggere sanzioni pecuniarie o amministrative, inclusa l'esclusione da futuri
          finanziamenti dell'UE (sovvenzioni/appalti, premi, accordi di contributo, ecc.;
          cfr. articoli da 135 a 145 del regolamento finanziario dell'UE); informare
          l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

                                                                                                            10
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2.2 Elenco dei documenti

Ai partecipanti sarà chiesto di presentare i documenti seguenti:

    1. modulo identificativo firmato per il soggetto giuridico5:

                  modulo per persone fisiche: in inglese;

                  modulo per soggetti giuridici privati: in inglese;

                  modulo per soggetti giuridici pubblici: in inglese;

    2. documento IVA ufficiale o, se il soggetto non è registrato ai fini IVA, la prova
       dell'esenzione dall'IVA, non anteriore ai sei mesi.

Se il partecipante richiede anche uno status giuridico speciale, devono essere
presentati i documenti supplementari seguenti:

                        Status                                      Documenti da presentare

       Organismo privato                         Estratto di registrazione (non antecedente ai sei mesi).
       (incluse PMI)

       Organismo pubblico                        Copia dell'atto, legge, decreto o decisione che ha istituito il
                                                 soggetto come organismo pubblico (o, se inesistente, di
                                                 qualunque altro documento giuridico ufficiale che ne dimostra
                                                 l'istituzione).

       Organizzazione senza scopo di lucro       Copia di un documento ufficiale che attesti che il soggetto ha
                                                 l'obbligo giuridico o di legge di non distribuire gli utili agli azionisti
                                                 o a singoli membri.
                                                  Il certificato di esenzione fiscale può costituire solo
                                                 un'indicazione dello status di organizzazione senza scopo di lucro
                                                 e deve essere valutato insieme ad altri elementi.

       Organismo di ricerca                      Copia di un documento ufficiale che attesti che uno degli obiettivi
                                                 principali del soggetto è lo svolgimento di attività di ricerca o di
                                                 sviluppo tecnologico.

       Istituto di istruzione secondaria o       Copia di un documento ufficiale che attesti che il soggetto è
       superiore                                 riconosciuto come "istituto di istruzione secondaria o superiore"
                                                 dal sistema di istruzione nazionale e che è autorizzato a rilasciare
                                                 diplomi riconosciuti dallo Stato.

       Piccola e media impresa (PMI)             I documenti seguenti devono essere presentati per il partecipante
                                                 e per i soggetti collegati e associati:
       (in aggiunta ai documenti per gli
       organismi privati)                            3.    stato patrimoniale;
                                                     4.    conto profitti e perdite;
                                                     5.    effettivi di personale espressi in unità lavorative-anno;
                                                 tutti inerenti all'ultimo esercizio chiuso.
                                                  Per le imprese di recente costituzione (ad esempio le start-up)
                                                 che non hanno ancora chiuso i conti: un'autocertificazione,
                                                 inclusa una stima in buona fede (sotto forma di piano aziendale)
                                                 per l'intero periodo (esercizi) necessario affinché il soggetto
                                                 generi fatturato.
                                                  Per le imprese che non generano fatturato e la cui attività

5
    Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
    contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_it

                                                                                                                              11
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                                                 implica un lungo tempo di immissione sul mercato:
                                                     6.   stato patrimoniale, conto profitti e perdite ed effettivi di
                                                          personale espressi in unità lavorative-anno inerenti
                                                          all'ultimo esercizio chiuso;
                                                     7.   un'autocertificazione, inclusa una stima in buona fede
                                                          (sotto forma di piano aziendale) per l'intero periodo
                                                          (esercizi) necessario a generare fatturato, inclusa una
                                                          dichiarazione degli investimenti effettuati e del probabile
                                                          rendimento atteso (per dimostrare che, nonostante la
                                                          mancanza di fatturato, l'impresa è impegnata in
                                                          un'attività economica).
                                                 Le dichiarazioni solenni o sotto giuramento dinanzi a un'autorità
                                                 giudiziaria o amministrativa, un notaio o un funzionario pubblico
                                                 non costituiscono una prova accettabile dello status di PMI.

       Organizzazione internazionale             Copia del trattato internazionale pertinente che istituisce
                                                 l'organizzazione a norma del diritto pubblico internazionale.

       Persona fisica                            Copia (leggibile) di una carta di identità o di un passaporto valido.

       Soggetti privi di personalità giuridica   - Copia di un documento ufficiale che attesti che i rappresentanti
                                                 del soggetto hanno la capacità di assumere impegni giuridici in
                                                 suo nome.
                                                 - Copia di un documento ufficiale che attesti che il soggetto ha la
                                                 stessa capacità finanziaria e operativa di un soggetto giuridico,
                                                 ossia:
                                                          un documento che mostri il patrimonio/attivi/capitale
                                                           separato e diverso da quello dei membri o proprietari
                                                           del soggetto; e
                                                          una copia delle norme che stabiliscono che i creditori
                                                           possono contare su tale patrimonio/attivi/capitale e che,
                                                           in caso di liquidazione o insolvenza, saranno rimborsati
                                                           prima che il patrimonio/attivi/capitale sia diviso tra i
                                                           proprietari o i membri.

Altre categorie quali "ONG", "organizzazione della società civile", ecc. (cfr. sopra)
NON sono convalidate; non occorrono pertanto documenti giustificativi.

2.3 Informazioni incomplete o contraddittorie

Il Servizio centrale di convalida può utilizzare informazioni pubblicamente disponibili
per chiarire domande riguardanti i dati o le informazioni fornite.

Ai partecipanti può essere richiesto di fornire spiegazioni o informazioni mancanti,
entro un ragionevole lasso di tempo, se:

        le risultanze non coincidono con le loro dichiarazioni;

        i documenti presentati sono obsoleti (ad esempio documento IVA o estratto di
         registrazione antecedente ai sei mesi);

        le informazioni fornite sono illeggibili, incomplete, scorrette o poco chiare.

    Se i documenti o i chiarimenti non sono forniti in tempo utile, il Servizio centrale di
convalida ha il diritto di negare la convalida (o di perfezionarla sulla base delle
informazioni e dei documenti presentati).

3. Convalida e data effettiva

Sulla base delle informazioni e dei documenti presentati, il partecipante sarà

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convalidato contestualmente alla data di entrata in vigore dell'atto che ne definisce la
creazione o costituzione (salvo che i termini dell'atto stabiliscano una data diversa).

Tale data sarà, in ordine di precedenza:

   (1) la data di ingresso nell'elenco ufficiale nazionale (ad esempio, registro delle
       imprese);

   (2) la data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale nazionale;

   (3) la data di deposito legale dell'atto presso il tribunale;

   (4) la data in cui le parti hanno firmato.

Nel caso in cui non vi sia uno statuto o atto costitutivo, si riterrà che il partecipante
esista a partire da una data stabilita per default.

La data effettiva per lo status speciale di PMI sarà la data di chiusura dei conti
nell'esercizio su cui si basa la valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2,
dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE. Per le imprese di recente
costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, la data effettiva è quella di
creazione.

La data effettiva di altri status giuridici speciali è la data in cui lo status specifico entra
in vigore. Tale data può coincidere con la data effettiva di esistenza (o può essere
diversa se lo status specifico è stato acquisito in un secondo momento).

4. Modifica delle convalide

Le richieste di modifica di una convalida saranno accettate solo se presentate dal
LEAR del partecipante (cfr. sotto). Se non è stato ancora nominato alcun LEAR,
occorre prima concludere il processo di nomina e quindi presentare la richiesta di
modifica.

4.1 Aggiornamenti delle convalide

La convalida sarà aggiornata in caso di variazione nella situazione giuridica del
partecipante (identità/forma giuridica, nome, indirizzo, status, ecc.).

Tali variazioni devono essere comunicate dal LEAR e accompagnate dai documenti
giustificativi pertinenti.

La "data effettiva della variazione" sarà la data in cui entra in vigore l'atto che
sancisce la variazione (salvo che i termini dell'atto stabiliscano una data diversa).

Per le PMI, la data effettiva è la data di chiusura dell'esercizio su cui si basa la
variazione dello status.

Le conseguenze pratiche di tali variazioni dipendono da ciascun programma di
finanziamento.

4.2 Rettifiche della convalida iniziale

Se emerge che è scorretta (a seguito di una revisione, una verifica ex post,
un'indagine o con altri mezzi), la convalida sarà rettificata. La modifica sarà registrata
con effetto retroattivo alla data effettiva della convalida iniziale.

Se l'errore è attribuibile al Servizio centrale di convalida e la sua rettifica comporta
svantaggi per il partecipante, si potrà rinunciare in via straordinaria all'effetto

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retroattivo, sempre che ciò sia debitamente giustificato e in linea con i principi di sana
gestione finanziaria e di proporzionalità.

Se l'errore è imputabile al partecipante (intenzionale o non intenzionale), la sua
partecipazione alle sovvenzioni o ai contratti in corso può essere cessata e gli importi
indebiti recuperati. Il partecipante può anche essere sanzionato ed escluso da futuri
finanziamenti dell'UE (sovvenzioni/appalti, premi, accordi di contributo, ecc.; cfr.
articoli da 135 a 145 del regolamento finanziario dell'UE).

Inoltre, può essere informato l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

5. Verifiche ex post effettuate dall'UE — irregolarità e/o false dichiarazioni

L'UE si riserva il diritto di eseguire in qualunque momento controlli, verifiche, revisioni
o indagini.

Se il Servizio centrale di convalida scopre che un partecipante non ha rispettato i
criteri per i soggetti giuridici o per uno status giuridico speciale e che ha rilasciato
false dichiarazioni, la modifica della convalida sarà registrata con effetto retroattivo
alla data effettiva della convalida.

Se nel frattempo il partecipante ha già ricevuto finanziamenti o concluso contratti con
l'UE, la sua partecipazione può essere cessata e gli importi indebiti pagati saranno
recuperati.

In caso di irregolarità o false dichiarazioni, i partecipanti possono anche essere
sanzionati ed esclusi da futuri finanziamenti dell'UE (sovvenzioni/appalti, premi,
accordi di contributo, ecc.; cfr. articoli da 135 a 145 del regolamento finanziario
dell'UE).

Inoltre, può essere informato l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

II. NORME IN MATERIA DI NOMINA DEL LEAR

1. Nomina del LEAR: requisiti e principi generali

Dopo la convalida, al partecipante sarà richiesto di nominare un rappresentante
nominato del soggetto giuridico (LEAR) e di acconsentire all'utilizzo del sistema di
scambio elettronico del portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti.

   La nomina del LEAR è obbligatoria per tutti i partecipanti convalidati. Senza il LEAR
non è possibile ottenere la sovvenzione o l'appalto.

Ruolo del LEAR

Il LEAR è la persona ufficialmente nominata dal partecipante per occuparsi dei dati
fondamentali contenuti nel registro dei partecipanti sul portale dedicato ai
finanziamenti e agli appalti (dati giuridici e finanziari, determinati diritti di accesso al
sistema di scambio elettronico, ecc.).

Il LEAR dispone di un accesso qualificato al sistema di scambio elettronico e deve
garantire che le informazioni giuridiche del partecipante siano aggiornate. Deve
comunicare immediatamente qualsiasi variazione nei dati giuridici o nello
status/categoria giuridica e fornire i documenti giustificativi e le informazioni richieste.

Inoltre, il LEAR deve inserire e aggiornare i nomi:

      dei rappresentanti legali e firmatari dell'organizzazione. Tali persone hanno la
       capacità di assumere impegni per l'organizzazione mediante la firma di

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       convenzioni di sovvenzione e contratti e l'autorizzazione delle relative
       modifiche;

      delle persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di spesa in nome
       dell'organizzazione.

Per una descrizione dettagliata dei diritti e delle responsabilità del LEAR cfr. la lettera
di nomina e i ruoli e compiti dei LEAR.

Posizione del LEAR

Il LEAR è una funzione amministrativa che può essere ricoperta dal rappresentante
legale del partecipante (ossia una persona debitamente autorizzata ad agire in nome
dell'organizzazione e ad assumere impegni nei confronti di terzi) o da un'altra persona
di riferimento nominata dal rappresentante legale.

Il LEAR deve essere una persona impiegata in seno all'organizzazione (più
comunemente nei servizi amministrativi centrali del soggetto) al fine di garantire la
massima stabilità nel ruolo di LEAR e la continuità necessaria per assicurare la piena
funzionalità del sistema di scambio elettronico.

Nel caso di partecipanti che sono persone fisiche, il partecipante assume
automaticamente anche il ruolo di LEAR; non è consentita l'attribuzione a una
persona diversa.

Ciascun partecipante può nominare un solo LEAR.

Il partecipante si assume la piena responsabilità della scelta della persona nominata.

Tempi di nomina del LEAR

Il processo di nomina del LEAR può svolgersi in parallelo alla convalida del soggetto
giuridico, ma può essere perfezionato solo dopo che il partecipante è stato
convalidato.

La nomina del LEAR non rappresenta una condizione per la presentazione di un'offerta
o proposta, ma deve essere completata prima della firma della convenzione di
sovvenzione o del contratto.

2. Elenco dei documenti

Per la convalida del LEAR è necessario caricare la versione scannerizzata dei
documenti seguenti nel registro dei partecipanti:

   1. la lettera di nomina del LEAR (inclusi i ruoli e doveri dei LEAR; generata come
      un unico documento; compilata, corredata di data e firmata dal rappresentante
      legale e dal LEAR);

   2. la dichiarazione di consenso ai termini e condizioni del portale dell'UE dedicato
      ai finanziamenti e agli appalti (compilata, corredata di data e firmata dal
      rappresentante legale);

   3. copie di un documento attestante l'identità ufficiale e valido (carta di identità,
      passaporto, con foto e firma):

               del rappresentante legale e

               del rappresentante nominato (LEAR);

   4. documenti attestanti che il rappresentante legale o i rappresentanti legali che
      nominano il LEAR sono autorizzati in tal senso e che:

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                indicano chiaramente il ruolo e la funzione di rappresentante legale in
                 seno all'organizzazione;

                identificano e nominano la persona (con indicazione dei dati personali)
                 per tale ruolo.

Gli originali della lettera di nomina del LEAR e della dichiarazione di consenso devono
essere conservati nei locali per essere messi a disposizione per controlli, verifiche,
revisioni o indagini richieste dall'UE in qualsiasi momento.

Al ricevimento dei documenti sopra elencati e in seguito alla convalida del
partecipante, la nomina del LEAR sarà perfezionata nel registro dei partecipanti.

Per una descrizione dettagliata del processo di nomina del LEAR, cfr. il manuale online
e i termini e condizioni del portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti.

Documento attestante l'identità

I "documenti di identità" sono quelli emessi dalle autorità nazionali e riconosciuti dal
diritto nazionale come un documento valido attestante l'identità. I documenti di
identità NON possono essere sostituiti da altri mezzi di prova. L'UE non può rinunciare
in nessun caso a questo requisito.

Esempi di documenti di identità normalmente accettati sono le carte di identità e i
passaporti. Anche la patente di guida è accettata a condizione che sia considerata un
documento attestante l'identità a norma del diritto nazionale.

I documenti di identità devono essere validi al momento della nomina del LEAR (non
scaduti).

È necessario fornire una copia integrale del documento.

I documenti di identità in cui alcune parti o elementi (inclusa la foto) sono stati
cancellati/eliminati/coperti con un pennarello nero non possono essere accettati.

Casi specifici

      Le carte di servizio e i badge rilasciati dal partecipante, anche se si tratta di un
organismo pubblico, non possono sostituire i documenti di identità e non possono
essere accettati come mezzi di prova dell'identità.

       Non possono essere accettate neppure le stampe dal chip elettronico
identificativo.

Firme

I documenti relativi al LEAR possono essere firmati solo dalle persone che sono
rappresentanti legali del partecipante (una persona soltanto).

I nomi del rappresentante legale e del LEAR che figurano nei documenti relativi al
LEAR devono corrispondere a quelli indicati nei loro documenti di identità ufficiali. I
documenti relativi al LEAR firmati con acronimi, soprannomi, ecc. che non
corrispondono ai nomi indicati nei documenti di identità non saranno accettati.

Casi specifici

 Quando è richiesta la firma congiunta di più di una persona per assumere impegni
giuridici in nome del soggetto (come stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo
statuto, dalle norme interne, ecc.), ciò deve essere garantito per mezzo di un
processo interno (ad esempio cartaceo) che assicuri che la singola firma sui
documenti dell'UE sia apposta solo dopo che sono stati soddisfatti tutti i requisiti

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interni. L'osservanza di tali requisiti interni ricade sotto la piena responsabilità del
partecipante.

Documenti che comprovano i poteri del rappresentante legale

Il partecipante è tenuto a fornire i documenti giustificativi necessari per identificare:

       il ruolo e la funzione di rappresentante legale in seno all'organizzazione;

       il nome e la nomina della persona specifica (con indicazione dei dati personali)
        per tale ruolo.

Tali elementi di prova possono essere reperibili in un unico documento (qualora la
nomina ufficiale specifichi anche i poteri e i compiti ad essa associati) o possono
richiedere due documenti distinti: la nomina ufficiale e il documento
dell'organizzazione (come l'atto costitutivo, lo statuto, ecc.) in cui sono identificati i
poteri e i compiti associati al ruolo.

I documenti attestanti la nomina sono quelli normalmente richiesti o accettati a
norma del diritto nazionale. Essi possono variare a seconda del paese, dello status e
della forma giuridica:

       legge/decreto/atto ufficiale/gazzetta ufficiale nel caso di organismi pubblici;

       copia del trattato nel caso di organizzazioni internazionali;

       delibera di assemblea, documenti ufficiali del consiglio di amministrazione o
        del comitato esecutivo, estratti del registro delle imprese nel caso di organismi
        privati.

Una dichiarazione sull'onore può essere accettata solo in casi eccezionali e
debitamente giustificati laddove non esista nessuno dei documenti che precedono.

Per quanto riguarda la lingua di tali documenti e le responsabilità del partecipante in
materia di traduzioni, cfr. la sezione I.2.1.

Casi specifici

 I partecipanti che sono persone fisiche non hanno l'obbligo di dimostrare di aver
ricevuto i necessari poteri, ma devono comunque inviare i documenti giustificativi di
cui sopra. Tutti i documenti saranno firmati solo dalla persona fisica. È necessario
includere una copia dei documenti di identità della persona fisica.

I sostituti, generalmente autorizzati ad agire in qualità di rappresentanti legali nel
caso di assenza temporanea o di impossibilità dei rappresentanti legali, sono accettati
come rappresentanti legali purché sia fornita una dichiarazione sull'onore firmata che
indica il motivo dell'assenza temporanea o dell'impossibilità.

 Nel caso di ministeri, i ministri sono di norma considerati automaticamente
rappresentanti legali e non occorre fornire i documenti giuridici attestanti la loro
autorizzazione.

Oltre al ruolo di ministro, anche i ruoli e funzioni seguenti sono considerati
automaticamente rappresentanti legali senza bisogno di ulteriori verifiche:

       viceministro;

       segretario di Stato/generale e rispettivi vicesegretari;

       direttori di alcuni settori/dipartimenti/direzioni orizzontali specifici,                           in
        particolare "giuridici", "finanziari", "relazioni europee o internazionali".

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Se il ministero non fornisce l'atto di nomina ufficiale, gli elementi di prova possono
essere ottenuti da altre fonti appropriate (ad esempio dall'organigramma pubblicato
sul sito web ufficiale del ministero).

Salvo ove diversamente stabilito dalle norme applicabili (legge/decreto/atto che
disciplina l'organizzazione del ministero), si riterrà che gli altri ruoli di
"direttore"/"capo dipartimento"/"capo unità", ecc. abbiano compiti e poteri limitati (in
relazione solo alle politiche della direzione/dipartimento/unità) e che, pertanto, NON
siano autorizzati a rappresentare e ad assumere impegni per il ministero nel suo
complesso.

Nel caso dei ministri, il documento di identità può essere sostituito in via eccezionale
da un badge o da una carta di servizio (rilasciati dal ministero). Tale eccezione si
applica solo alla persona del "ministro" e non può essere estesa ad altri
rappresentanti (quali segretari di Stato, viceministri o direttori/capi dipartimento);
questi non sono esonerati dall'obbligo di fornire un documento di identità.

 Nel caso di altri organi statali/governativi a livello centrale/regionale/locale, sia
i normali rappresentanti legali (ad esempio il direttore, il presidente, il sindaco, ecc.)
sia i loro "vice" saranno riconosciuti automaticamente come rappresentanti legali
senza bisogno di verificare i termini specifici delle norme in materia di supplenza e
senza chiedere alcuna dichiarazione sull'onore.

Se non è fornito l'atto di nomina ufficiale, gli elementi di prova possono essere
ottenuti da altre fonti appropriate (ad esempio dall'organigramma pubblicato sul sito
web ufficiale).

 Nel caso di università e altri istituti di istruzione superiore (ad esempio
college, istituti, ecc.), i seguenti ruoli e funzioni sono riconosciuti automaticamente
come rappresentanti legali senza bisogno di ulteriori verifiche:

      rettore e vicerettore;

      presidente e vicepresidente;

      cancelliere e vicecancelliere.

Nel caso di facoltà dotate di propria personalità giuridica (e quindi convalidate in
maniera indipendente), anche il preside e il vicepreside possono agire
automaticamente come rappresentanti legali.

Se l'università/istituto di istruzione superiore/facoltà non fornisce l'atto di nomina
ufficiale, gli elementi di prova possono essere ottenuti anche da altre fonti appropriate
(ad esempio dall'organigramma pubblicato sul sito web ufficiale dell'università o della
facoltà).

 Le persone incaricate della "gestione giornaliera" NON possono essere
riconosciute come rappresentanti legali poiché non sono autorizzate ad assumere
impegni e a rappresentare al di fuori dell'attività ordinaria.

Si ritiene comunemente che la "gestione giornaliera" ("gestion journalière")
comprenda quegli atti che, a motivo della loro minore importanza o dell'esigenza di
una pronta soluzione, non giustificano l'intervento degli organi di gestione. Essa
consiste nelle attività ordinarie e nell'attuazione delle decisioni e della linea di
condotta tracciata dall'organo di gestione.

 Analogamente, le persone autorizzate ad assumere impegni per il partecipante
entro determinati limiti (inclusi i limiti finanziari) non possono essere accettate come
rappresentanti legali ai fini della nomina del LEAR o della dichiarazione di consenso, in
quanto sono considerate al di fuori dell'ambito di applicazione della delega.

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3. Sostituzione del LEAR

Per la sostituzione di un LEAR già convalidato sono richiesti gli stessi documenti e si
seguirà la stessa procedura. Non esiste alcuna procedura alternativa specificamente
concepita per la sostituzione dei LEAR.

4. Verifiche ex post effettuate dall'UE — irregolarità e/o false dichiarazioni

L'UE si riserva il diritto di eseguire in qualunque momento controlli, verifiche, revisioni
o indagini.

Qualora emerga che i partecipanti non hanno rispettato l'obbligo di tenere i documenti
originali o hanno commesso altre irregolarità, saranno adottate misure appropriate.

Se nel frattempo i partecipanti hanno già ricevuto finanziamenti o concluso contratti
con l'UE, la loro partecipazione alle sovvenzioni o ai contratti in corso può essere
cessata e gli importi indebitamente pagati saranno recuperati.

Inoltre, in caso di irregolarità o false dichiarazioni, i partecipanti possono anche
essere sanzionati ed esclusi da futuri finanziamenti dell'UE (sovvenzioni/appalti,
premi, accordi di contributo, ecc.; cfr. articoli da 135 a 145 del regolamento
finanziario dell'UE). Inoltre, può essere informato l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF).

III. NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Valutazione della capacità finanziaria: Criteri e condizioni

Il regolamento finanziario dell'UE stabilisce che i partecipanti alle sovvenzioni e agli
appalti dell'UE devono disporre di una sufficiente capacità finanziaria per realizzare il
loro progetto o offerta.

Le condizioni per effettuare una valutazione della capacità finanziaria dipendono dal
tipo di procedura (sovvenzione o appalto), dal programma di finanziamento, dal
partecipante e dall'importo della sovvenzione (ad esempio per Orizzonte 2020 si
applicano norme particolari a motivo del ruolo del Fondo di garanzia; non occorre
alcuna valutazione della capacità finanziaria per organismi pubblici, organizzazioni
degli Stati membri, organizzazioni internazionali, persone beneficiarie di sostegno
all'istruzione, persone maggiormente bisognose e beneficiarie di sostegno diretto; non
è richiesta alcuna valutazione per le sovvenzioni di valore modesto).

Inoltre, la capacità finanziaria può essere valutata ad hoc se vi sono motivi giustificati
per dubitare della stessa, come ad esempio:

      indicazione di capacità finanziaria debole o insufficiente proveniente da altre
       fonti;

      coinvolgimento in casi di gravi errori amministrativi o frode;

      procedure giuridiche o procedimenti giudiziari in corso per gravi errori
       amministrativi o frode;

      titolo di sequestro o ordine di recupero emesso da un organismo dell'UE per un
       importo non saldato il cui pagamento è dovuto da molto tempo;

      risultanze fattuali di revisioni condotte dall'UE negli ultimi due anni, che
       mettono in dubbio la capacità finanziaria.

La capacità finanziaria è valutata sulla base di indicatori finanziari. Tali indicatori sono

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