PLASTIC TAX: SI PARTE DAL 1 LUGLIO 2020 - MYSOLUTION

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COMMENTO

MANOVRA 2020

Plastic tax: si parte dal 1° luglio 2020
di Pasquale Pirone | 6 FEBBRAIO 2020

 La tassa sui c.d. MACSI (manufatti con singolo impiego) in plastica che hanno, o sono destinati ad avere,
 funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (po-
 sate, piatti, cannucce, bastoncini, ecc.), è in partenza al più tardi dal 1° luglio di quest’anno. Ciò in quan-
 to occorre attendere il decreto attuativo da emanarsi entro la fine di maggio. Intanto ripercorriamo le
 finalità e le caratteristiche di questa nuova imposizione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2020.

Premessa
Al fine di promuovere, attraverso lo strumento dell’imposizione fiscale, un disincentivo nell’utilizzo
comune dei prodotti di materiale plastico e di favorire al tempo stesso la progressiva riduzione della
produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso, il legislatore con la Manovra del
2020 ha disposto l’istituzione di un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
(MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari (commi 634-658, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Con tale disposizione si dà attuazione alla Direttiva n. 2019/904/UE destinata a prevenire e ridurre
l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica prevedendo una serie di misure tra cui il di-
vieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso (posate; piatti; cannucce; bastoncini cotonati;
agitatori per bevande, ecc.) ogniqualvolta sono disponibili alternative.
Gli stessi Stati membri sono altresì chiamati ad adottare misure volte a ridurre il consumo di alcuni
prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi
tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato), a monitorare il consumo
di tali prodotti monouso e le misure adottate e a riferire alla Commissione Europea i progressi com-
piuti.

        Ricorda
        Ci sono Paesi (ad esempio Belgio e Francia) che hanno introdotto già prima di noi la plastic
        taxcosì come altri Paesi UE, prima dell’Italia, hanno introdotto una specifica tassa sugli im-
        ballaggio tassato in maniera differente i diversi tipi di prodotti in plastica monouso.

Le caratteristiche della plastic tax
L’imposta sui MACSI (o anche plastic tax), dunque, è destinata a colpire quei prodotti che hanno o
sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o
di prodotti alimentari e che “sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, an-

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     MySolution | Commento | 6 febbraio 2020
Plastic tax: si parte dal 1 luglio 2020

che parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, pro-
gettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riuti-
lizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”.
Ne sono, invece, esclusi:
   quei prodotti che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002;
   i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi
     dell’art. 57 della Legge n. 289/2002, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere prepara-
     ti medicinali.

        Ricorda
        Si considerano MACSI anche:
        · i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche chiusura, la
        commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti inte-
        ramente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
        · i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plasti-
        che, impiegati nella produzione di MACSI.

Di seguito si riporta un quadro di sintesi del nuovo tributo:
         Cosa             Descrizione
         Ambito ogget-    A titolo esemplificativo sono soggetti alla plastic tax:
         tivo              le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori
                               in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vi-
                               ni, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici;
                           tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci
                               quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rien-
                               trano, tra l’altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica
                               pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili.
         Esclusi          A titolo esemplificativo la plastic tax non si applica:
                           alle taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso
                               duraturo;
                           nonché ai contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.
         Esigibilità      L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI,
                          nel territorio nazionale.
         Soggetto pas-        Il fabbricante – per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
         sivo                 il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ov-
                               vero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore pri-
                               vato – per i MACSI provenienti da altri Paesi UE;
                              l’importatore – per i MACSI provenienti da Paesi terzi.
         Ammontare        0,45 € per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.
         dell’imposta
         Liquidazione     L’accertamento dell’imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali
         dell’imposta     presentate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese
                          successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce; entro il mede-

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                          simo termine viene effettuato il versamento dell’imposta dovuta.
         Modalità di          Modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e con-
         pagamento             tributi (ai fini del pagamento dell’imposta i soggetti non residenti e non
                               stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale);
                              Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’UE l’imposta è
                               accertata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le mo-
                               dalità previste per i diritti di confine.
         Importo    mi-   È fissato in 10 € l’importo dovuto minimo in corrispondenza o al di sotto del
         nimo             quale l’imposta non deve essere versata (in questo caso non si è nemmeno
                          tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’accertamento).
         Facoltà di ac-   Ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è attribuito il com-
         cesso     agli   pito di svolgere le attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta,
         impianti         con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di
                          acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni
                          in esame.
         Rimborso         L’eventuale rimborso dell’imposta potrà essere richiesto, a pena di decaden-
                          za, nel termine di 2 anni dalla data del pagamento (non si provvede al rim-
                          borso di somme inferiori o pari ad € 10).
                          Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni, ma la pre-
                          scrizione è interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso de-
                          corre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pena-
                          le.

        Ricorda
        Il momento in cui si considera verificata l’immissione in consumo dei MACSI nel territo-
        rio nazionale è specificato dal comma 639 della stessa Manovra 2020.
        Nel dettaglio:
        · per i MACSI realizzati nel territorio nazionale:
        - all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
        · per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea:
        - all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
        - all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
        · per i MACSI provenienti da Paesi terzi:
        - all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
        In merito alla soggettività passiva del tributo, non è considerato fabbricante il soggetto che
        produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’imposta
        sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche soggette alla
        plastic tax.

Sanzioni ed incentivi
Il quadro sanzionatorio applicabile per le violazioni commesse in merito alla nuova imposta è defini-
to dal comma 650 della Manovra.
Nel dettaglio:

                                                                                                            3
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Plastic tax: si parte dal 1 luglio 2020

         Tipologia di violazione                                              Sanzione
         Mancato pagamento                                                    Dal doppio al decuplo
                                                                              dell’imposta evasa, non in-
                                                                              feriore comunque a € 500.
         Ritardato pagamento                                                  30% dell’imposta dovuta,
                                                                              non inferiore comunque a
                                                                              € 250.
         Tardiva presentazione della dichiarazione necessaria                 da € 500 ad € 5.000.
         all’accertamento e liquidazione dell’imposta e per ogni altra
         violazione delle disposizioni in esame e delle relative modalità
         di applicazione

        Attenzione
        Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 17, D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale le san-
        zioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili,
        delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo,
        con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Al fine di dare sostegno alle imprese attive nel settore dei MACSI soggetti alla plastic tax, è riconosciu-
to un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 di-
cembre 2020, a fronte dell’adeguamento tecnologico necessario. Il credito è riconosciuto nel limi-
te massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e potrà essere utilizzato esclusivamente in com-
pensazione in F24 (non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d’imposta di 250.000 euro di
cui art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi
compensabili di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000).

        Attenzione
        Il credito andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
        corso del quale interviene il provvedimento di concessione del credito e in quelle relative ai
        periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
        Si demanda, comunque, all’emanazione di un decreto da parte del Ministro dell’Ambiente e
        della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mef ed il Mise per l’individuazione delle
        disposizioni applicative della misura in commento (l’emanazione dovrà avvenire entro 60
        giorni dall’inizio del 2020).
        Si stabilisce altresì che alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolida-
        re le conoscenze connesse al predetto adeguamento tecnologico, sostenute nel 2020, si
        applichi la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione di cui di cui all’art. 1,
        commi da 78 a 81 della Legge n. 145/2018 (come rifinanziato alla stessa Legge di Bilancio
        2020, commi 210-217).

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     MySolution | Commento| 6 febbraio 2020
Plastic tax: si parte dal 1 luglio 2020

Entrata in vigore
La plastic tax non è, tuttavia, ancora entrata in vigore poiché il comma 652 della Manovra fissa la
decorrenza delle disposizioni a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 651.
Quest’ultimo, demanda, infatti, a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle
modalità di attuazione della presente disposizione.
Pertanto, in applicazione di quanto anzidetto è possibile affermare che la nuova imposta dovrebbe
trovare applicazione al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2020.

       Riferimenti normativi
   L. 30 dicembre 2018, n. 145, commi 78-81;
   L. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 210-217 e 634-658.

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     MySolution | Commento| 6 febbraio 2020
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