Comunedi SASSARI - Comune Sassari
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Comunedi SASSARI Ordinanza n. l1 del 1010312020 Proponente DirezioneGenerale Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 IL SINDACO PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 0910312020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6; TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 9 marzo 2020'. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19' pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, integra e sostituisce in parte il DPCM 8 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale; PRESO ATTO, in particolare, che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale; CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; RITENUTO, pertanto, di dover rimodulare il dispositivo adottato con ordinanza sindacale I n.10 del marzo 2020 per conformarsi al contenuto delle più recenti disposizioni adottate dal.Presidente del Consiglio dei Ministri; TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini; VISTO l'art.32 della'Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 26712000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti I'emanazione di prowedimenti contingibili ed urgenti; Pagina 1 di 6
VISTO lo Statuto comunale; DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari; Conformemente a quanto sancito nel DPCM g marza 2O2O ORDINA a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero da situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza. Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni' dello spostamento dall'abitazione di residenza, di cui all'allegato A; A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza per I'acquisto di generi alimentari e farmaci, per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali, per adempiere ai doveri di responsabile di nucleo difamiglia o comunità. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5" C) è fortemente raccomandato dopo aver contattato il proprio medico curante di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, (quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e videolottery , sale bingo, discoteche e locali assimilati, circoli privati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; e) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per I'erogazione delle prestazioni rientranti nei liVelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; f) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 06,00 alle ore 18,00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell'attlvità in caso di violazione; Le attività di ristorazione, e specificamente le pizzerie e i ristoranti, dalle ore 18,00 potranno effettuare unicamente preparazione pasti e consegna a domicilio ad opera di dipendenti delle suddette attività con modalità tali da assicurare il rispetto della distanza non inferiore ad 1 metro tra l'acquirente e I'addetto alla consegna. " Pagna2 di6
g) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. ln presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; Nel commercio effettuato a mezzo di distributori automatici dovrà esser costantemente presente un addetto con compito di assicurare la distanza minima di un metro tra i clienti dell'attività e la sanificazione dei distributori: le suddette attività osserveranno gli orari di esercizio di ristoranti e bar, h) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. ln presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; i) Data l'impossibilità di assicurare la distanza di almeno un metro tra coloro che accedono alle aree mercatali sono temporaneamente sospesi i mercati che si svolgono in piazze e negli spazi all'aperto l) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. ln tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare icontrolli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; m) i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni; n) l'accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti; " Pagina 3 di 6
Ai fini della tutela della salute pubblica si RAGCOMANDA Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, durante le ore di apertura, di garantire I'adozione di misure organrzzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, I'esercente di attività commerciali dovrà collocare, sia all'ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa , dispositivi erogatori di sanificatore a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli. Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all'ingresso che all'interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 81312020; sono inoltre tenuti ad apporre awisi che informano sull'obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra iclienti. L'inottemperanza al presente prowedimento costituisce reato. e specificamente violazione dell'art. 650 c.p.; Cessa di produrre effetti I'ordinanza n.10 del 9 marzo 2020. DEMANDA alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. La presente ordinanza dovrà essere notificata a: - Polizia Municipale, SEDE; - Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockefeller no 52, Sassari, tss29374@pec.carabi n ieri. it; - Polizia di Stato, Via G. Palatucci n. 1, Sassari, qab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it; - Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'ltalia no 31, Sassari, pr_otocol lo. prefss@pec. interno. it; - A.S.L. Sassari, Servizio lgiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21lb Sassari serv. iqienepubblica@pec.aslsassari.it; ll presente prowedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data pubblicità amezzo stampa e attràverso ilsito internet del Comune www.comune.sassari.it . Pagina 4 di 5
ALLEGATO A AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2OOO, N. 445 ll/la sottoscritto/a nato/a il_ a _, residente in via identificaUa a mezzo nr. utenza telefonica , consapevole delle conseguente penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.76 DPR n. 44512000 e art 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA proveniente da e diretto a del Gonsiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata. in uscita. nonché all'interno di tutto il territorio nazionale. nonché delle sanzioni previste dall'aÉ. 4 co. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (aÉ. 650 G.P., salvo che ilfatto non costituisca più grave reato); . comprovate esigenze lavorative; . situazioni di necessità; . motivi disalute; . rientro presso il proprio domicilio. A questo riguardo, dichiaro che; (ES. LAVORO PRESSO _, STO RTENTRANDO AL Mlo DoMtctlto stTo tN EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA PER DEVO _, ALTR|'MOTtVt PARTTCOLARE ECC.) Data, ora e luogo delcontrollo Firma del dichiarante L'operatore di Polizia " Pagina 5 di 6
Puoi anche leggere