LOCKDOWN, SI COMPLETA IL QUADRO DELLE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE - MYSOLUTION

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COMMENTO

EMERGENZA CORONAVIRUS

Lockdown, si completa il quadro delle
restrizioni in vigore dal 6 novembre
di Sandra Pennacini | 5 NOVEMBRE 2020

 Con la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio prima, ed in Gazzetta Ufficiale n. 275, suppl.
 ord. n. 41 ieri, del D.P.C.M. 3 novembre 2020 – che sarebbe dovuto entrare in vigore il 5 novembre, poi
 rinviato al 6 novembre – viene definito il quadro delle restrizioni imposte ai fini del contenimento
 dell’epidemia Covid-19. Rispetto alle anticipazioni, le disposizioni annunciate vengono confermate men-
 tre, con la pubblicazione degli allegati al decreto, sono finalmente state rese note le attività che, seppure
 ubicate in “zona rossa”, potranno comunque proseguire l’attività.

Premessa
Il D.P.C.M. 3 novembre 2020 che impone ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale en-
trerà in vigore il 6 novembre 2020 – e non oggi, come inizialmente previsto – ed andrà a sostituire in
toto le indicazioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, con efficacia fino al 3 dicembre 2020.
Il testo definitivamente approvato conferma l’impianto di base, che prevede la suddivisione del terri-
torio nazionale in tre aree, distinte a seconda della gravità della situazione epidemiologica.
L’appartenenza di una Regione ad una piuttosto che all’altra area viene stabilita con ordinanza del
Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati
epidemiologici e tenuto conto di quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-
19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno inverna-
le”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020, nonché sulla base
dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito
il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.
Premesso che il quadro delineato nel precedente intervento (Commento, Nuovo Dpcm anti-Covid:
lockdown duro, medio e soft, di Sandra Pennacini) è del tutto confermato, il quadro viene ora reso
completo grazie all’elencazione delle attività che, quand’anche ubicate in “area rossa”, potranno pro-
seguire nell’attività in quanto incluse negli allegati n. 23 e n. 24 al D.P.C.M.

L’impianto del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ed i futuri sviluppi
È bene ricordare che il D.P.C.M. 3 novembre 2020 delinea tre tipologie di aree, distinte per grado di
rischio:
   Area gialla: le zone a minor rischio, che nel precedente intervento sono state colloquialmente
     indentificate come “area gialla”. Si tratta, sostanzialmente, dell’intero territorio nazionale, salvo
     maggiori restrizioni imposte nel caso in cui si ricada in “area arancione” o “area rossa”, e le cui di-

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Lockdown, si completa il quadro delle restrizioni in vigore dal 6 novembre

     sposizioni sono dettate dall’art. 1 del decreto presidenziale. Come detto in premessa, le indica-
     zioni fornite nella giornata di ieri in merito all’area gialla sono confermate in toto;
   Area arancione: le zone a rischio, che nel precedente intervento sono state colloquialmente
     identificate come “area arancione” (corrispondente allo “scenario di tipo 3”). Le disposizioni rela-
     tive a tali aree sono contenute nell’art. 2 del decreto, e anch’esse sono totalmente confermate
     come da anticipazioni;
   Area rossa: e zone ad alto rischio, o “area rossa”, normate dall’art. 3 del D.P.C.M. (“scenario di ti-
     po 4”); anche per queste aree le disposizioni annunciate vengono confermate, ma si arricchisco-
     no di ulteriori dettagli grazie alla diffusione degli allegati al decreto, nei quali vengono elencate
     puntualmente tutte le attività cui è consentita la prosecuzione.
Da segnalarsi, per completezza, è la precisazione comparsa nella versione definitiva del decreto in
ordine alla durata di permanenza in una zona geografica, piuttosto che in un’altra area. Viene infatti
confermato che la definizione delle aree è demandata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di
un’ordinanza del ministro della Salute; le specifiche direttive impartite per ciascuna area divengono
operative dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze e re-
stano efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

        Attenzione
        Viene altresì meglio specificato il criterio di revisione dell’area di appartenenza di ciascuna Re-
        gione: il livello di rischio viene verificato con frequenza almeno settimanale, tuttavia, affinché
        una Regione possa essere classificata ad un livello di rischio inferiore è necessario che man-
        tenga per almeno 14 giorni tali livelli di rischio inferiore.

Ne consegue che l’assegnazione ad un livello di rischio alto o molto alto permarrà per almeno 15
giorni, ma potrebbe essere ben più lungo, posto che occorre porsi in una fascia di rischio minore per
ben 14 giorni consecutivi.

        Novità
        Altra precisazione viene fornita in merito alla mobilità sul territorio: è possibile transitare nelle
        zone “arancioni” e “rosse” se diretti verso zone nelle quali la mobilità non è soggetta a restri-
        zioni, fatto salvo il coprifuoco imposto sull’intero territorio nazionale.

Attività consentite nell’area rossa
Le zone cui viene assegnato il massimo grado di allerta, ovvero le “zone rosse”, normate dall’art. 3 del
decreto presidenziale, sono quelle che subiscono le maggiori restrizioni.
In esse, infatti, viene imposta la chiusura agli esercizi di ristorazione (permesse tuttavia le consegne a
domicilio e l’asporto, come da maggiori dettagli già forniti in precedenza) e sono obbligati alla chiusu-
ra anche il commercio al dettaglio e i servizi alla persona.

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        Attenzione
        Nell’ambito del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona, similarmente a quanto già
        accaduto in occasione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, alcune attività possono comunque prose-
        guire.
        Tali attività sono riportate agli allegati n. 23 e n. 24 al D.P.C.M. e ricalcano in gran parte le ec-
        cezioni già previste in occasione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, seppure con alcune novità.

        Novità
        A differenza di quanto accaduto in passato potranno proseguire l’attività barbieri e parruc-
        chieri (ma, inspiegabilmente, non gli estetisti), mentre il commercio di fiori e piante, che tante
        discussioni aveva sollevato in precedenza, è da subito presente nell’elenco delle attività auto-
        rizzate.

Di seguito le attività che possono restare aperte, anche se ubicate nelle aree a maggior rischio.
Allegato 23 – Commercio al dettaglio
   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e be-
     vande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specia-
     lizzati di alimenti vari)
   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
     telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
   Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
     ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da
     inalazione
   Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in eser-
     cizi specializzati (codice ateco: 47.4)
   Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ce-
     ramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
   Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
   Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
   Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
   Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
   Commercio al dettaglio di biancheria personale
   Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specia-
     lizzati
   Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

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   Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati
     di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
   Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializ-
     zati
   Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
   Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializ-
     zati
   Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
   Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
   Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
   Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
   Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;
     fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;
     biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per
     corrispondenza, radio, telefono
   Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 24 – Servizi per la persona
   Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
   Attività delle lavanderie industriali
   Altre lavanderie, tintorie
   Servizi di pompe funebri e attività connesse
   Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

La classificazione delle Regioni per area
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza del ministero della Sanità, firmata ieri
dal Ministro Speranza, che sancisca quelle che sono le aree interessate dalle diverse misure, il pre-
mier Giuseppe Conte ha preannunciato in una conferenza stampa di ieri la prima suddivisione delle
Regioni nelle diverse aree di criticità e le principali misure restrittive applicate, riassunte nelle tabelle
che seguono.
          AREE DI CRITICITÀ       REGIONI
         Area gialla              Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
                                  Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna,
                                  Toscana, Umbria, Veneto.
         Area arancione           Puglia, Sicilia
         Area rossa               Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

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Non resta ora che attendere le ulteriori misure di ristoro al vaglio del Governo, a favore dei soggetti
danneggiati da questo ennesimo stop alle attività.

       Riferimenti normativi
   D.P.C.M. 3 novembre 2020
   Ordinanza 4 novembre 2020.

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