Imposta Comunale sulla Pubblicità Comune di Bologna
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Imposta Comunale sulla Pubblicità Comune di Bologna L’imposta è disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93 e dal Regolamento Comunale vigente. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA: sono tutti i messaggi pubblicitari diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. SOGGETTO PASSIVO: è colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Sono solidalmente obbligati il pubblicizzante (proprietario del mezzo) ed il pubblicizzato (colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità). MODALITÀ DI APPLICAZIONE: l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. La superficie minima tassabile è il metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, devono essere arrotondate al mezzo metro quarto successivo. Non si applica l’imposta per superfici inferiori ai 300 centimetri quadrati. L’imposta è calcolata ad anno solare per le forme pubblicitarie permanenti, mentre per ogni mese o frazione per le forme pubblicitarie di carattere temporaneo che non superino i tre mesi di esposizione nel corso dell’anno. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: è necessario presentare a: R.T. I. AIPA S.p.a.– ICA S.r.l. - Bologna Piazza Liber Paradisus, 9 – 40129 Bologna Tel. 051-709841 Fax 051-358111 indirizzo mail: - bologna.info@aipaspa.it ica.bologna@icatributi.it - bologna.icp@aipaspa.it la denuncia su apposito modulo prestampato, in forma anticipata o concomitante con l’inizio della relativa esposizione. Sulla denuncia è necessario dichiarare: • dati anagrafici del richiedente o delegato; • ragione sociale della ditta/Ente/Associazione per conto della quale/del quale si inoltra la denuncia; • numero, formato e caratteristiche della forma pubblicitaria (locandine, striscioni, pannelli ecc.); • localizzazione della pubblicità (indirizzo); • estremi del versamento dell’imposta (se pagata mediante c/c postale); • se pubblicità su autovetture: caratteristiche del mezzo con pubblicità esposta (tipo, targa, portata max). In caso di locandine o cartelli pubblicitari è necessario che la Concessionaria apponga il timbro riportante la scadenza dell’imposta. Il timbro va apposto anche nel caso in cui la forma pubblicitaria sia esente dal pagamento.
COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO: I conti correnti postali dedicati alla riscossione delle entrate in concessione sono i seguenti: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP): conto n. 001015778168 – intestato a: AIPA SPA RTI ICA SRL CONC.COMUNE BOLOGNA IMPOSTA PUBBLICITA' - IBAN: IT-95-Z-07601-01600-001015778168 CONTO CORRENTE BANCARIO: UNICREDIT BANCA – conto n. 00102966052 - IBAN : IT49Q0200809432000102966052 Per la pubblicità di carattere temporaneo, il versamento può essere eseguito anche presso lo sportello. Il pagamento annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; la Concessionaria provvede a recapitare, direttamente a tutti gli utenti, i bollettini postali di versamento precompilati a mezzo posta o a mezzo pec Le denunce di cessazione devono essere presentate obbligatoriamente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. TARIFFE: le tariffe variano sulla base delle caratteristiche della forma pubblicitaria. Le principali fattispecie sono riportate nel tariffario di cui alle pagine successive. AGEVOLAZIONI RIDUZIONI La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà: per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali (Comune, Provincia, Regione); per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza. ESENZIONI Sono esenti le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Insegna di esercizio, si definisce tale ”la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa” avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. Il trattamento agevolato in questione si rende applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi “ insegne di esercizio“ vale a dire alle
scritte contenenti l’indicazione, del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto. Occorre precisare che la presenza, nell’ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa in alcun modo venire meno la natura di insegna di esercizio, in quanto l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario“indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”. Al riguardo si sottolinea che rientrano nell’agevolazione in esame esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l’attività economica, ciò si realizza attraverso: la generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale (ad es., con la semplice scritta “bar” o “alimentari”); la precisa individuazione dell’esercizio commerciale (ad es. “bar Bianchi” o “alimentari Azzurri”); la generica individuazione dell’esercizio commerciale realizzata con l’indicazione del nominativo del titolare (ad es., la semplice scritta “da Giovanni”); l’indicazione precisa o generica della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad es., “bar alfa – caffè Illy”); l’indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad es., “caffè Lavazza” “illy” “coca cola” ecc.), senza aver riportato la propria ragione sociale, è pubblicità per conto terzi e quindi non è idonea da considerarsi insegna d’esercizio. Devono essere ricomprese tra la fattispecie che godono del beneficio in questione: le insegne delle società petrolifere che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti; i mezzi esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.) in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attività economica; CARTELLI DI CANTIERE: Presso i cantieri edili vi è l’obbligo di esposizione di un cartello con gli estremi dell’autorizzazione ai lavori, del titolare dell’autorizzazione, impresa costruttrice, ecc., che è esente nella misura di cinque metri quadrati, e a patto che non vi siano riportati messaggi pubblicitari di qualsiasi genere. ) Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto (Lavazza) e quelle relative ai prodotti in vendita (FOCACCIA DI RECCO – PANE DI TERNI – MOBILI LAVORATI A MANO - ECC... ) od i servizi offerti (FAX – FOTOCOPIE – ECC.), nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad una insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.
Sono esenti i listini-prezzi e gli orari, obbligatori per legge o regolamento, a prescindere dalle dimensioni. Non saranno assoggettati da imposta a condizione che l’eventuale indicazione dell’attività (azienda) non superi i 300cmq. Sono esenti i listini-prezzi e gli orari, non obbligatori per legge o regolamento, in quanto non avvisi obbligatori di legge non saranno assoggettati da imposta a condizione che la dimensione massima di ciascun mezzo sia di mezzo metro quadrato e che l’eventuale indicazione dell’attività (azienda) non superi i 300cmq. Sono esenti l’esposizione di avvisi come carte di credito, buoni pasto, atc, carta sociale e simili adesivi.(FINO A 300 CMQ) Sono esenti le insegne e le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro indipendentemente dal numero e dalle dimensioni Sono esenti le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Sono esenti dall’imposta: la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata nonché la pubblicità del prodotto venduto (es. marchio o qualità del prodotto) e del servizio offerto, escluse le insegne di esercizio, esposta nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività negli stessi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. TASSABILE ESENTE SUPERIORE A ½ MQ. INFERIORE A ½ MQ. PER VETRINA Sono esenti gli avvisi al pubblico relativi all’attività svolta (saldi, vendita straordinaria,), esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; gli avvisi riguardanti le locazioni o la compravendita degli immobili affissi sugli stessi, di superficie non superiore al quarto di metro quadrato;
ESENTE avviso al pubblico con marchio inferiore ai 300 centimetri quadrati ESENTE TASSABILE Per gli avvisi delle agenzie di viaggio e delle agenzie immobiliari dovrà essere fatta la distinzione tra gli avvisi che contengono indicazioni dell’attività (azienda) e quelli che ne sono privi. I primi dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa, superficie complessiva non superiore a ½ mq. per vetrina, i secondi saranno esclusi dall’imposta poiché rappresentano il prodotto venduto che non è in ogni caso tassabile. Per prodotto venduto delle agenzie di viaggio si intende la descrizione del viaggio con il nome dell’operatore purché inferiore a 300 cmq AUTOMEZZI Il comma 4 dell’art. 13 D.Lgs. 507/93 statuisce che i veicoli di proprietà di qualsivoglia impresa, nonché quelli adibiti a trasporto per suo conto, non debbano corrispondere l’imposta per la sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore al mezzo metro quadrato. 4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. (1) (in questo comma rientrano colori i quali SONO iscritti all’albo degli autotrasportatori) 5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
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