OPERAZIONI STRAORDINARIE LA TRASFORMAZIONE - Università di Ferrara - Tecnica professionale, anno 2018-2019 La Trasformazione

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OPERAZIONI STRAORDINARIE

                                              LA TRASFORMAZIONE

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La Trasformazione
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Indice

  Cap. 1 –Finalità dell’operazione                                       Pag. 3
  Cap. 2 –La disciplina civilistica della trasformazione                 Pag. 8
  Cap. 3 –Perizia di stima                                               Pag. 29
  Cap. 4 –Atto di trasformazione                                         Pag. 37
  Cap. 5 –Aspetti contabili                                              Pag. 39
  Cap. 6 –Trasformazione transfrontaliera                                Pag. 54
  Cap. 7 –Aspetti fiscali                                                Pag. 56

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Cap. 1 –Finalità dell’operazione

     La trasformazione costituisce uno strumento giuridico al quale i soci possono ricorrere per
     modificare la struttura organizzativa utilizzata dalla società nello svolgimento della sua
     attività commerciale, rendendola più aderente alle nuove esigenze imprenditoriali, attraverso
     una semplice modificazione dell’atto costitutivo.
     Un elemento che incide sulla scelta del tipo di società è la compagine societaria.

     Per esempio, nella società in nome collettivo a tutti i soci spetta l’amministrazione disgiunta e
     può assumere obbligazioni per conto della società; esiste inoltre una responsabilità solidale e
     illimitata di tutti i soci.

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Cap. 1 -Finalità dell’operazione

     Nel caso in cui tali legami diventino più deboli oppure quando, per finanziare la società si ha
     la necessità dell’ingresso o di nuovi soci o, infine, in caso di significativa crescita dimensionale
     dell’impresa

     Inoltre quando tutti i soci sono impegnati nell’amministrazione dell’impresa la società in
     nome collettivo si presta ad assecondare le aspettative di tutti.
     Se però tale condizione viene meno è necessaria una modifica della tipologia societaria che
     consenta di differenziare i ruoli all’interno dell’impresa; una possibilità è la società in
     accomandita semplice con il ruolo di accomandatario al socio che intende amministrare la
     società.

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Cap. 1 -Finalità dell’operazione

        1) Differenze nei patrimoni personali

        È necessaria una forma societaria che tuteli la ricchezza personale del socio: le
        società di capitali

        2) La trasformazione può essere effettuata anche per incrementare la capacità di
        reperire fonti di finanziamento (non bancarie).

        3) Adeguarsi all’evoluzione del mercato e ridurre la responsabilità dei soci

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Cap. 1 -Finalità dell’operazione

                                                                PERIZIA DI STIMA

                                                                    Obbiettivi soci:

                                                                    1. separare il compendio immobiliare;
                                                                    2. trasformare la società in una srl;
                                                                    3. effettuare il passaggio generazionale ai figli
                                                                    che lavorano nella società.

                SNC OPERATIVA E
                 IMMOBILIARE
                                                                     1)Scissione del compendio immobiliare in una
                                                                     Newco

                                                                     2)Trasformazione della               Perizia di
                                                                     Snc operativa in una Srl             trasformazione

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PROFILI CIVILISTICI

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

     Definizione e tipologia
     La trasformazione societaria è disciplinata da specifiche disposizioni del codice civile:

            • artt. da 2498              a 2500-bis c.c. riguardanti i profili generali della trasformazione;
            • artt. da 2500-ter a 2500-quinquies c.c. recanti la regolamentazione della
              trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali);
            • art. 2500-sexies c.c. che disciplina la trasformazione regressiva (da società di capitali a
              società di persone);
            • artt. da 2500-septies a 2500-octies c.c. relativi alle trasformazioni eterogenee;
            • art. 2500-novies disciplina l’opposizione dei creditori.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

     La trasformazione consiste nella modifica del tipo ed eventualmente anche della causa di un
     contratto associativo.
     L’ essenza dell’operazione è quindi l’assoggettamento del soggetto societario o dell’ente ad
     una nuova regolamentazione giuridica.
                                                                ART. 2498 c.c.
     Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i
     rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di
     CONTINUITA’)
                                       Istituto non novativo, bensì evolutivo – modificativo

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                     TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONE

                                                                Progressiva        Da Snc/Sas a Srl/Spa
                       Omogenea

                                                                Regressiva         Da Srl/Spa a Snc/Sas

                                                                                   Da contratti associativi
                                                                Progressiva               diversi a
                                                                                     s.capitali/persone

                      Eterogenea                                                   Da s.capitali/persone
                                                                Regressiva         A contratti associativi
                                                                                          diversi

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                     LIMITI DELLA TRASFORMAZIONE

                                   NON ci sono limiti in presenza di procedura concorsuale se non
         Limiti specifici
         norma: art. 2499          sussistono incompatibilità con le finalità e lo stato della
                                   procedura
                                   NON ci sono limiti in presenza di società in liquidazione

                                   - cooperativa a mutualità prevalente (2545 decies c.c.)
       Limiti generali
                                   - associazioni con contributi pubblici o donazioni da privati
                                   - S.p.A. con prestiti obbligazionari

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                    Art. 2500 c.c. Atto trasformazione
            La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
            limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge
            per l’atto di costituzione del tipo adottato.

            L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle
            forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente
            che effettua la trasformazione.

            La trasformazione in società di capitali richiede sempre l’atto pubblico; anche per la
            trasformazione da società di capitali in società di persone la forma richiesta è l’atto
            pubblico.

            Per le trasformazioni all’interno del gruppo delle società di persone è invece sufficiente
            una scrittura privata autenticata.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                                 Art. 2500 c.c. Effetti
            La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dal 2°
            comma dell’art. 2500 cod. civ.
            Gli adempimenti soggetti a pubblicità nel registro delle imprese sono:
            •     l’atto di trasformazione;
            •     l’atto di cessazione dell’ente che si è trasformato.

            NO alla possibilità di:

            •        anticipare o posticipare gli effetti reali dell’operazione;
            •        far retroagire gli effetti contabili e fiscali.

                                                                Sono coinvolte solo          Sono coinvolte anche
                                                               società di persone            società di capitali
            Retrodatazione                                 È un contratto tra soci quindi Non possibile perché gli effetti
                                                           non ci sono problemi tranne decorrono dall’iscrizione
                                                           l’opponibilità a terzi
            Postdatazione                                                                  Possibile

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                                Art. 2500 c.c. Effetti
            CIVILISTICAMENTE:
            Sempre in tema di data di effetto ci si chiede se sia possibile o meno, da un punto di vista civilistico,
            proporre una trasformazione con effetto retroattivo o differito rispetto alla data della delibera.

            NOTARIATO TRIVENETO
            K.A.10 - (APPONIBILITÀ DI UN TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA ALLE DELIBERE DI TRASFORMAZIONE
            - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11)
            Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui
            all’art. 2500, ultimo comma c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che
            detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle
            imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.
            N.B. Tale possibilità dipende anche dalla diversa posizione assunta dagli uffici locali del Registro
            Imprese (ad esempio Forlì)

            FISCALMENTE

            Dubbi sussistono in merito alla possibilità di postdatazione e retrodatazione ai fini fiscali, in quanto
            né la precedente normativa, né quella in vigore dal 2004 precisano alcunché.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                                Art. 2500 c.c. Effetti
            Va da sé che ai fini fiscali l’unica situazione di interesse è quella di trasformazione da
            soggetto IRES a soggetto IRPEF e viceversa.

            DOCUMENTI DI PRASSI (risoluzione n. 11/953 del 26 settembre 1976 e n. 11/1776 del
            15 settembre 1978, n. 9/2059 del 18 novembre 1978 e n. 203/E del 20 giugno 2002):

            •        gli effetti della trasformazione decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle
                     imprese (prima della riforma del diritto societario del solo atto di trasformazione);
            •        NON è POSSIBILE, ai fini fiscali, la retrodatazione e la postdatazione della data di
                     effetto per le tipologie di trasformazione contemplate nei documenti di prassi.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                                Art. 2500 bis c.c.
            Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di
            trasformazione non può essere pronunciata.

            Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti
            all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                         TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI

            v Quorum deliberativo: consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la
              parte attribuita a ciascuno negli utili (Art. 2500 ter), salvo diversa disposizione del
              contratto sociale;

            v Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso;

            v Necessità di perizia di stima per la determinazione del capitale sociale (Art. 2500 ter
              co.2) redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero, nel caso di società a responsabilità
              limitata, dell’articolo 2465;

            v Nomina del perito: su designazione della società se trasformazione in S.r.l., del
              Tribunale se trasformazione in S.p.A., salva l’applicabilità dell’articolo 2343-ter.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                         TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI

            Art. 2343 co. 2, 3 e 4 (in quanto compatibile)
            •     [2] L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le
                  disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile;

            •      [3] Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società,
                   controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano
                   fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non
                   sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono
                   restare depositate presso la società;

            •      [4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello
                   per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale,
                   annullando le azioni che risultano scoperte.

            Per il primo e secondo comma dell’art . 2343-ter
            Si applica il terzo comma

            Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla
            quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo
            comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                                SOCIO D’OPERA

            Art. 2500 quater: “Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di
            una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli
            riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci
            ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.”

            Le quote possono modificarsi nella trasformazione evolutiva per far posto al socio
            d’opera.

            Se il contratto sociale non prevede le modalità di determinazione della quota, in
            mancanza di accordo, decide il giudice secondo equità.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                          RESPONSABILITA’ DEI SOCI
            Art. 2500 quinquies: “La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
            responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal
            terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro
            consenso alla trasformazione.”

            Art. 2500 quinquies: “Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
            trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che
            garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio PEC), non lo hanno
            espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
            comunicazione”.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                    RESPONSABILITA’ IN PROGRESSIVA

        Continuità rapporti giuridici                                               Responsabilità illimitata per
                                                                               obbligazioni sorte ante iscrizione atto

                    per le società                                                            per i soci

                  Limite                        Consenso creditori, che si ritiene dato se entro 60 gg dal ricevimento per
             responsabilità                     raccomandata (o altri mezzi idonei alla prova) della delibera il creditore
                illimitata                      non lo abbia espressamente negato

                                                Il creditore non può opporsi alla trasformazione ma può opporsi
                                                   alla modifica del perimetro della responsabilità del debitore

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                         TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’DI PERSONE

         Art. 2500 sexies “Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di
         trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze
         previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la
         trasformazione assumono responsabilità illimitata”.

                                                                Attenzione:

         I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono
         illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

                                  Il contrario rispetto alla trasformazione progressiva

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                         TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’DI PERSONE

           Art. 2500 sexies co. 2: «Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le
           motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata
           presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per
           deliberare la trasformazione. I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne
           gratuitamente copia.»

           Richiama la disciplina delle fusioni e delle scissioni.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                                    RESPONSABILITA’ IN REGRESSIONE

                                                                                  Viene acquisita responsabilità
        Continuità rapporti giuridici                                         illimitata per obbligazioni sirte ante
                                                                                          iscrizione atto

                    per le società                                                         per i soci

              Rimedio per il
                                                Delibera secondo quorum modifiche statuarie e richiesto consenso
                 socio che                      esplicito soci che acquisiscono responsabilità illimitata
                  diventa
             illimitatamente
               responsabile                     1) se non assume responsabilità illimitata > diritto di voto per sua
                                                   percentuale;
                                                2) se assume responsabilità illimitata > non può bloccare atto ma può
                                                   recedere (combinato disposto art. 2500 sexies e 2473 c.c.).

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                              TRASFORMAZIONE ETEROGENEA – artt. 2500 septies e octies
       Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
       consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non
       riconosciute e fondazioni.
       Si applica l’articolo 2500-sexies in quanto compatibile.

       La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi
       diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
       La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II
       del Libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                              TRASFORMAZIONE ETEROGENEA – artt. 2500 septies e octies
  I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni
  possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V [spa], VI [sapa] e VII [srl] del presente
  titolo.

  Delibera di trasformazione:
  - nei consorzi con voto favorevole maggioranza dei consorziati;
  - nelle comunioni d’azienda all’unanimità;
  - nelle società consortili e associazioni con le maggioranze richieste dalla legge o dall’atto costitutivo
  per lo scioglimento anticipato.

  La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per
  determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che
  abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico.
  Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati,
  salvo diverso accordo tra gli stessi.

  La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta
  dell’organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di
  fondazione.

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Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione

                                            Opposizione dei creditori – artt. 2500 novies

   In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione
   eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
   previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei
   creditori che non hanno dato il consenso.

   I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.
   Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445 (il tribunale, quando ritenga
   infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea
   garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione).

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LA PERIZIA DI STIMA

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La Trasformazione
Cap. 3 -Perizia di stima

     Art. 2500 ter “Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere
     determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo.”

     Si evidenzia la volontà del legislatore di porre particolare attenzione alla consistenza
     patrimoniale nei momenti di rilevante cambiamento per l’impresa, anche al fine di far
     emergere il valore corrente degli elementi dell’attivo e del passivo della società.

     N.B.
     La funzione della perizia non è solo quella di valutare i singoli beni ma di procedere alla
     verifica della loro esistenza e di indicare eventuali passività, anche solo potenziali.

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Cap. 3 -Perizia di stima

     v Data di riferimento della perizia non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto ovvero, in
       analogia con art. 2343 ter comma 2 lettera b, anche sei mesi;
     v Non bisogna valutare l’avviamento;
     v La valutazione dovrebbe essere fatta al minore tra il valore contabile ed il valore di perizia;
     v In merito alla possibile rivalutazione di beni aziendali, opinioni discordi in dottrina.

     Il metodo di valutazione più adeguato, nella perizia di trasformazione, è quello patrimoniale.
     Tale metodo prevede infatti una determinazione del valore dell’impresa mediante una
     valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali.
     L’utilizzo dei metodi reddituali o finanziari farebbe emergere l’avviamento proprio
     dell’impresa che, come detto, non può essere iscritto in bilancio.

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Cap. 3 -Perizia di stima

                   Il perito dovrà quindi partire da una iniziale verifica dell’inclusione, nella situazione
                   patrimoniale di partenza, di tutti gli elementi dell’attivo e del passivo.
                   Successivamente dovrà esprimere gli stessi a valori correnti indicando le attività di
                   verifica espletate, i criteri di valutazione adottati e le eventuali difficoltà incontrate.
                   La dottrina e la giurisprudenza ritengono che la forma di esposizione dei risultati della
                   perizia assuma la forma del bilancio d’esercizio (anche se privo del conto economico)
                   rispettando quindi lo schema di stato patrimoniale.

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Cap. 3 -Perizia di stima

                                                                Obbiettivi soci:

                                                                1. separare il compendio immobiliare;
                                                                2. trasformare la società in una srl;
                                                                3. effettuare il passaggio generazionale ai figli
                                                                che lavorano nella società.

                SNC OPERATIVA E
                 IMMOBILIARE
                                                                1)Scissione del compendio immobiliare in una
                                                                Newco

                                                                 2)Trasformazione della               Perizia di
                                                                 Snc operativa in una Srl             trasformazione

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Cap. 3 -Perizia di stima

               “RELAZIONE GIURATA DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ ALFA S.n.c.” ex ART. 2500-ter c.2 c.c.

            Il sottoscritto Dott. …., dottore commercialista, residente in Via Verdi n.21, Treviso (TV),iscritto all’Albo
            dei Dottori Commercialisti di Treviso al N. …., revisore contabile iscritto presso il Registro dei Revisori
            Legali con numero di iscrizione … , D.M. 06/10/2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del
            17/10/2003;

          La norma richiama l’art. 2465 del c.c. (in ipotesi di srl) secondo cui chi conferisce beni in natura o crediti
          deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti
          nell’apposito registro.

          E’ quindi necessaria la qualifica di revisore legale per poter redigere la perizia

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Cap. 3 -Perizia di stima

          La perizia di trasformazione può essere suddivisa nei seguenti punti:

          1)oggetto e scopo del documento;                           Scopo: trasformazione progressiva

          2) documentazione;                                         Situazione patrimoniale, libro cespiti ecc..

          3) profilo dell’azienda oggetto di                         Breve storia della società
          valutazione;

          4) descrizione delle metodologie                           Si illustrano le diverse metodologie di
          valutative;                                                valutazione

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Cap. 3 -Perizia di stima

          La perizia di trasformazione può essere suddivisa nei seguenti punti:

          5)applicazione             del       metodo                   Differenza   tra      perizia  di
          patrimoniale;                                                 trasformazione e di conferimento

          6) conclusioni individuazione del
          patrimonio rettificato.
                                                                         Emersione dell’avviamento

                                              Descrizione e valutazione delle poste
                                              contabili

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ATTO DI TRASFORMAZIONE

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La Trasformazione
Cap. 4 -Atto di trasformazione

                                                                CARATTERISTICHE

            1.       Forma prescritta per costituzione tipo societario prescelto

            2.       Contenuto minimale pari a quello del tipo societario prescelto

            3.       Obblighi pubblicitari da rispettare prescritti per costituzione ente risultante
                     e per cancellazione di quello trasformato

            4.       Efficacia da ultimo adempimenti pubblicitari prescritti (art. 2500)

                                                        NOTARIATO TRIVENETO – MASSIMA K.A.9 (1° pubbl. 9/06)
                                      Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo
                                      incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di
                                      efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale
                                      e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a
                                      responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di nomina obbligatoria.

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ASPETTI CONTABILI

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La Trasformazione
Cap. 5 -Aspetti contabili

                                                                CARATTERISTICHE

             I momenti contabili dell’operazione:

             • la redazione della perizia di trasformazione;
             • l’eventuale chiusura dei conti della società trasformata;
             • l’eventuale adeguamento dei valori contabili a quelli indicati dal perito;
             • La redazione dell’ordinario bilancio di esercizio al termine del normale periodo
             amministrativo.

             Alla data in cui la trasformazione ha effetto si pone il problema se debba essere redatto
             un bilancio di chiusura.

             Dal punto di vista civilistico non esiste alcun obbligo.

             La determinazione del reddito tra l’inizio dell’esercizio e la data di effetto dell’operazione
             è richiesta dal legislatore fiscale nei casi di trasformazione da società di persone a società
             di capitali e viceversa. In questo caso la redazione del bilancio si rende necessaria per
             suddividere il reddito dei due periodi di imposta.

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Cap. 5 -Aspetti contabili

                                                     N.B.
            La redazione del bilancio di chiusura appare comunque opportuna in tutti i casi in cui
           vi sia un mutamento del regime di responsabilità dei soci in modo da delimitare
           chiaramente gli ambiti di responsabilità per le obbligazioni sociali.

           L’eventuale bilancio, ovviamente, non dovrà essere sottoposto all’approvazione
           dell’assemblea e non dovrà essere depositato presso il registro delle imprese.
           A causa della immutata identità soggettiva ed economica della società fra chiusura e
           riapertura dei conti non ci potrà essere alcuna discontinuità.
           Nel caso in cui venga redatta la perizia di stima la società può adeguarsi ai valori stabiliti
           dal perito.

                                                          N.B.
           Dovrà obbligatoriamente adeguarsi quando le valutazioni del perito evidenziano minori
           valori di attività o maggiori valori di passività.
           Il maggior valore recepito dalla società trasformata non deve essere necessariamente
           imputato a capitale ma può (rispettati i minimi legali richiesti) essere liberamente
           ripartito tra capitale e riserve.

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Cap. 5 -Aspetti contabili

                                                  LE RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE

          Gli adeguamenti dei valori contabili e quelli di perizia sono denominati “rettifiche di
          trasformazione”.

          Si ritiene che il momento più adeguato per rilevare tali scritture sia in sede di chiusura
          dei conti della trasformanda al fine di predisporre una situazione di apertura della
          trasformata corretta senza necessità di ulteriori scritture.
          Il conto “rettifiche di trasformazione” utilizzato per recepire i maggior valori è un conto
          del patrimonio netto che dovrà essere chiuso nel conto “patrimonio netto di
          trasformazione”. [POSITIVO O NEGATIVO]

          Il saldo dare di tale conto evidenzierà una riduzione di PN a seguito di svalutazioni di
          attività o rivalutazioni di passività;
          Il segno avere specularmente indicherà un maggior valore del patrimonio per cause
          opposte.

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Cap. 5 -Aspetti contabili

     Il bilancio della società trasformata comprende l’intero esercizio sociale e non solo la
     frazione successiva alla data di effetto della trasformazione; infatti il bilancio di chiusura
     non è il bilancio di un soggetto estinto e il bilancio di apertura non è il bilancio di un
     nuovo soggetto giuridico.
     L’eventuale apertura e chiusura dei conti è solo un atto interno.
                                                                SNC              SRL
                                                                      BILANCIO

     Il bilancio di esercizio sarà redatto secondo le regole dettate per il tipo di società
     risultante dalla trasformazione.

     Anche il risultato di esercizio è unico ed è quello emergente dall’unico bilancio; alla
     eventuale distribuzione di utili si applicheranno le regole previste per il nuovo tipo
     sociale.

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UN ESEMPIO:TRASFORMAZIONE DA SNC A SRL

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LA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA

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Cap. 6 -Trasformazione transfrontaliera

         Il tema della possibilità di trasferire la sede legale in altro paese della Comunità senza il
         trasferimento della sede effettiva ha costituito oggetto di numerose precedenti della
         Commissione, in relazione anche a possibili comportamenti abusivi (sotto il profilo
         tributario, nonché dell'adempimento egli impegni debitori e contrattuali).

         Una decisa apertura è giunta da ultimo con la "sentenza Polbud" (25 ottobre 2017), con
         cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che il trasferimento della sede legale di una
         società da uno Stato membro ad un altro, finalizzato a far assumere alla società, senza
         perdita della personalità giuridica, il tipo previsto nello Stato membro di destinazione,
         ove consentito dallo Stato di origine, è legittimo anche qualora la società intenda
         mantenere la sede effettiva nel paese di origine.

         La portata di tale pronuncia resta assai incerta, non potendosene probabilmente derivare
         - in mancanza di una Quattordicesima direttiva in materia di trasferimento
         transfrontaliero della sede - l'affermazione per via giurisprudenziale dell’istituto della
         trasformazione transfrontaliera all’interno dell’UE.

         Approfondimenti in Giur. Comm. n. 3/2018, nonché in Le Società, n. 4/2018.

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ASPETTI FISCALI

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La Trasformazione
Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                       LA NEUTRALITA’ FISCALE DELLA TRASFORMAZIONE

                                         TUIR - art. 170 co. 1
           La trasformazione “non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e
           minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
           avviamento”

                                                                quindi …

           v se vengono recepiti in bilancio i maggiori valori di perizia, essi non hanno
             rilievo fiscale
           v se, tuttavia, tali maggiori valori sono riferiti a beni “merce”, essi concorrono alla
             formazione del reddito (come in un bilancio ordinario) (tesi discutibile)

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                      IL REDDITO DELLA SOCIETA’ TRASFORMATA
   Art. 170 c. 2 “In caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II (IRES)
   in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del
   periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni
   applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.”

                                                    In caso di trasformazione evolutiva o involutiva
                                                    l’esercizio sociale è diviso in 2 autonomi periodi
                                                    d’ imposta

  Di conseguenza, ci sono due frazioni in cui viene diviso l’esercizio.
  Le due frazioni rappresentano due autonomi periodi d’imposta con la conseguenza che la durata sarà
  normalmente, inferiore ad un anno.

                                                 Si applicano quindi le norme Contenute nell’art. 110 c.
                                                 5 per i casi di esercizio di durata inferiore ai 12 mesi.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                             IL REDDITO DELLA SOCIETA’TRASFORMATA

          Art. 110 c.5

          5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 [redditi immobili patrimonio] e i
          componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, [ammortamenti e spese
          manutenzione ordinaria] agli articoli 104 [Ammortamento finanziario dei beni
          gratuitamente devolvibili] e 106 [accantonamenti perdite su crediti] e ai commi 1 [spese
          manutenzione navi e aeromobili] e 2 [spese di ripristino o di sostituzione dei beni
          gratuitamente devolvibili] dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se
          questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                     PERDITE FISCALI – TRASFORMAZIONE “REGRESSIVA”
          Da soggetto IRES a soggetto IRPEF

          Le perdite maturate prima della trasformazione rimangono in capo alla società a riduzione del reddito
          imponibile della stessa (R.M. n. 60/E/2005)

           Aspetti “critici”
          – Trasformazione con passaggio alla contabilità semplificata
          Occorre evidenziare che in caso di società di persone in contabilità semplificata il riporto è consentito
          soltanto nel primo esercizio fino ad azzeramento del reddito, l’eventuale perdita pregressa residua
          non può più essere utilizzata.

          – Trasformazione in società in accomandita semplice e limiti all’utilizzo delle perdite in capo ai soci
          accomandanti
          La R.M. 4.10.2001, n. 152/E, ha confermato il principio secondo cui, in presenza di perdite che
          eccedono la quota di capitale sottoscritta dai soci accomandanti:
          - in capo a quest’ultimi è imputata una quota di perdite pari alla quota di capitale sottoscritta dagli
            stessi;
          - ai soci accomandatari, invece, sono imputate oltre alle perdite proporzionali alla loro quota di
            partecipazione, anche le perdite non dedotte dagli accomandanti per effetto del superamento della
            quota di capitale da loro detenuta, in maniera tale che a livello complessivo non rimanga alcuna
            parte di perdite non imputata per trasparenza.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                    PERDITE FISCALI – TRASFORMAZIONE “PROGRESSIVA”

                  Da soggetto IRPEF a soggetto IRES

                  Le perdite maturate prima della trasformazione rimangono in capo ai soci cui sono già
                  state imputate per trasparenza

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                                      TRASFORMAZIONI ETEROGENEE

            Trasformazione società in ente non commerciale

            Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5
            dell’articolo 47 sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

            a)       nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla
                     copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con
                     indicazione della loro origine;
            b)       nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero
                     iscritte senza la detta indicazione.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                                       VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

      Con il D.Lgs. 175 del 2014, c.d. “Decreto semplificazioni fiscali” è stata uniformata la
      disciplina dei termini di versamento e della modulistica da adottare da parte delle società in
      presenza di operazioni straordinarie.

      L’art. 17 D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto che le società o associazioni di cui all’art.5   Tuir,
      nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione),
      effettuano il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP
      entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di
      presentazione della dichiarazione.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                                       VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

      I versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in
      cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadono l’ultimo giorno del mese successivo
      alla presentazione della dichiarazione.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

                                                        ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

       ll D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha previsto rilevanti semplificazioni nelle modalità di
       presentazione delle dichiarazioni di redditi di soggetti interessanti da operazioni straordinarie
       (sia società, sia «enti diversi dalle società»).
       In particolare è stato introdotto l’art. 5-bis «Dichiarazione nei casi di trasformazione, di
       fusione e di scissione» nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 la dichiarazione del periodo
       antecedente all’evento straordinario (inizio dell’esercizio-data di effetto) va presentata entro
       la fine del nono mese (invio telematico) successivo alla data di effetto.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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         Trasformazioni omogenee

         Ai fini dell’invio telematico della dichiarazione Unico in presenza di trasformazione occorre
        ricordare che:

        • trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali).

        Il 1° periodo: inizio dell’esercizio-data di effetto della trasformazione presuppone un
        autonomo periodo d’imposta. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il nono mese
        dall’iscrizione nel registro delle imprese (sui “vecchi” moduli).

        Per il 2° periodo: data di effetto della trasformazione-chiusura dell’esercizio (31.12) va
        presentato un modello Redditi e IRAP “nuovo”. La presentazione avverrà secondo gli usuali
        termini.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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       Trasformazioni omogenee

       Ai fini dell’invio telematico della dichiarazione Redditi e IRAP in presenza di trasformazione
       occorre ricordare che:

       • trasformazione fra società giuridicamente “simili” (ovverosia tra società di persone o tra
         società di capitali): nessuna differenza rispetto all’invio ordinario;

       • trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone). Il riferimento è a
         quanto indicato per la trasformazione progressiva.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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       Trasformazioni eterogenea

       L’art. 5-bis del D.P.R. 322 prevede che «in caso di trasformazione di una società non soggetta
       all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa,
       deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di
       cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del
       periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del
       [nono] mese successivo a tale data in via telematica».

       Quando si ha una trasformazione eterogenea da società di capitali in ente associativo si
       presuppone, comunque, che quest’ultimo sia pur sempre soggetto IRES; tuttavia il fatto che
       non tutto il patrimonio confluisca in attività d’impresa dovrebbe determinare una
       discontinuità che potrebbe essere considerata tale da interrompere l’ordinario periodo
       d’imposta e originare un autonomo obbligo dichiarativo.

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Cap. 7 -Aspetti fiscali

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         Ai fini IVA la trasformazione è un’operazione del tutto irrilevante poiché manca il
         presupposto oggettivo.

         Infatti, in base all’art. 2 c.6 lettera f) del D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni di
         beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni.

         Il periodo di imposta, ai fini IVA, non subisce alcuna interruzione, neppure nel caso di
         trasformazione da società di persone a società di capitali.

         Ai fini dell’imposta di registro la trasformazione è assimilata ad una qualsiasi modificazione
         statutaria con assoggettamento ad imposta fissa nella misura di 200 euro.

         Anche le imposte ipotecarie e catastali, nel caso in cui la società trasformanda sia
         proprietaria di immobili, sono dovute nella misura fissa di 200 euro (cadauna).

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