Decreto "Natale" - Opera Studio Commercialisti in Vicenza

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Decreto "Natale" - Opera Studio Commercialisti in Vicenza
Circolare Speciale                95/2020           pagine: 10

Decreto “Natale”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, applicabile nel periodo “natali-
zio”, ossia nel periodo compreso fra il 21.12.2020 e il 6.01.2021.

Inoltre, con ordinanza 20.12.2020 del Ministero della Salute, ai fini del contenimento della diffusione del
virus COVID-19, è stato interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antece-
denti all’ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente
ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale
al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test mo-
lecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

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Circolare Speciale 95/2020
Decreto “Natale”
                                                                                                                       21 dicembre 2020

                                            MISURE URGENTI PER FESTIVITÀ
                                            NATALIZIE E DI INIZIO ANNO 2021
D.L. 18.12.2020, n. 172 - D.P.C.M. 03.12.2020

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal D.L. 2.12.2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel
periodo compreso tra il 21.12.2020 e il 6.01.2021, è previsto che:
.. n ei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24.12.2020 e il 6.01.2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal
    D.P.C.M. 3.12.2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
    alto;
.. n ei giorni 28, 29, 30.12.2020 e 4.01.2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal D.P.C.M. 3.12.2020 per le
    cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni,
    sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30
    chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
.. o ltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24.12.2020 e il 6.01.2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una
    sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di 2 persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle
    due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino
    la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Il decreto, infine, prevede il ristoro automatico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a
causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione
del cosiddetto “decreto Rilancio”.

                                                SCHEMA DI SINTESI

                                                     • 24, 25, 26, 27 e 31.12.2020.
                         ð Giorni                ð • 1, 2, 3, 5 e 6.01.2021.

                                                   • Supermercati.
                                                   • Alimentari e generi prima necessità.
                                                   • Farmacie e parafarmacie.
                         ð Aperti                ð
                                                   • Edicole e Tabaccherie.
                                                   • Lavanderie.
                                                   • Barbieri e parrucchieri.
        ZONA
        ROSSA
                                                     • Altri negozi al dettaglio.
                         ð Chiusi                ð • Bar, Ristoranti, Gelaterie.
                                                     • Centri estetici.

                                                     Sempre, per motivi di lavoro, salute e necessità.
                           Spostamenti                Dalle ore 5,00 alle ore 22,00: uno spostamento verso una sola abitazione privata nella
                         ð                       ð    stessa Regione, per un massimo di 2 persone (i figli minori di anni 14, le persone convi-
                           consentiti
                                                      venti con disabilità o non autosufficienti non rientrano nel conteggio).

                                                     • 28, 29, 30.12.2020.
                         ð Giorni                ð • 4.01.2021.

                         ð Aperti                ð Tutti i negozi fino alle ore 21,00.

                         ð Chiusi                ð Bar e Ristoranti (consentito asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio).
     ZONA
   ARANCIONE
                                                     • All’interno dei comuni.
                                                     • Dai piccoli comuni, fino a 5.000 abitanti, in un raggio di 30 Km, ma non verso i capo-
                              Spostamenti               luoghi di provincia.
                         ð                       ð    Dalle ore 5,00 alle ore 22,00: uno spostamento verso una sola abitazione privata nella
                              consentiti
                                                      stessa Regione, per un massimo di 2 persone (i figli minori di anni 14, le persone convi-
                                                      venti con disabilità o non autosufficienti non rientrano nel conteggio).

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Circolare Speciale 95/2020
Decreto “Natale”
                                                                                                     21 dicembre 2020

                               ASPETTI NORMATIVI

DIVIETO GENERALE               • Dal 21.12.2020 al 6.01.2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni sposta-
DI SPOSTAMENTO                     mento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle
                                   giornate del 25 e del 26.12.2020 e del 1.01.2021 è vietato altresì ogni spostamento tra
                                   comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
                                   necessità ovvero per motivi di salute.
                               È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con
                               esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia
Art. 1, c. 2 D.L. 2.12.2020,   autonoma e, nelle giornate del 25 e 26.12.2020 e del 1.01.2021, anche ubicate in altro
n. 158                         Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

ZONA ROSSA                     • Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24.12.2020 e il 6.1.2021 sull’intero territo-
NAZIONALE                          rio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3.12.2020, previste
                                   per le Zone Rosse.

ZONA ARANCIONE                 • Nei giorni 28, 29, 30.12.2020 e 4.01.2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2
NAZIONALE                          del D.P.C.M. 3.12.2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con
                                   popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
                                   chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
                                   capoluoghi di provincia.

SPOSTAMENTI VERSO              • Durante i giorni compresi tra il 24.12.2020 e il 6.01.2021 è altresì consentito lo sposta-
ABITAZIONI PRIVATE                 mento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola
                                   volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti
                                   di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui
                                   quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosuffi-
                                   cienti conviventi.

SANZIONI                       • La violazione delle disposizioni prevede la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro,
                                   prevista dall’art. 4 D.L. 25.03.2020, n. 19.

                               CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

STANZIAMENTO                   • Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive
                                  per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a
                                  fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni
                                  di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data del 19.12.2020, hanno la
                                  partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle
                                  riferite ai codici ATECO riportati nella tabella (ristorazione, bar, ecc.) di cui all’al-
                                  legato 1 (vedi Tavola n. 1).
                                • Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.12.2020.

ACCREDITAMENTO                 • Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato
DIRETTO DA PARTE                  del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto “Rilan-
DI AGENZIA ENTRATE                cio”), conv. L. 17.07.2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è cor-
                                  risposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente
                                  bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

MISURA                         • L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del D.L.
                                   34/2020.
                                • In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
                               • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, cc. da 7 a 14 D.L.
                                  34/2020.
                               • Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Co-
                                  municazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro
                                  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
                                  genza del COVID-19», e successive modifiche.

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Tavola n. 1                         Attività dei servizi di ristorazione (allegato 1 al D.L. 18.12.2020 n. 172)

 Codice ateco (56 - attività dei servizi di ristorazione)
      561011          Ristorazione con somministrazione.
      561012          Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.
      561020          Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.
      561030          Gelaterie e pasticcerie.
      561041          Gelaterie e pasticcerie ambulanti.
      561042          Ristorazione ambulante.
      561050          Ristorazione su treni e navi.
      562100          Catering per eventi, banqueting.
      562910          Mense.
      562920          Catering continuativo su base contrattuale.
      563000          Bar e altri esercizi simili senza cucina.

                                      MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LE ZONE ROSSE

SPOSTAMENTI                          • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone Rosse, nonché all’interno dei
NELLE ZONE ROSSE                         medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavo-
                                         rative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
                                      • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgi-
                                         mento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
                                      • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
                                      • Il transito sui territori di Zona Rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulte-
                                         riori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti
                                         sono consentiti.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ                 • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di ven-
COMMERCIALI                              dita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedi tavola 2),
AL DETTAGLIO                             sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricom-
                                         presi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e
                                         ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
                                       e attività commerciali al dettaglio (ove consentite) si svolgono a condizione che sia
                                      L
                                      assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avven-
                                      gano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del
                                      tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto
                                      dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
                                      riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni
                                      e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei
                                      protocolli o nelle linee guida nazionali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli
                                      esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie
                                      commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle
                                      farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti
                                      agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6.01.2021, l’apertura degli esercizi
                                      commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
                                     • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attivi-
                                        tà dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
                                     • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sistema                                              RIPRODUZIONE VIETATA                                                      Pagina 4
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Tavola n. 2                            Attività consentite di commercio al dettaglio (allegato 23 al D.P.C.M. 03.12.2020)

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermer-
   cati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica
   di consumo audio e video, elettrodomestici.
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli
   esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice
   ateco: 47.4).
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi
   specializzati.
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio.
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati.
• Commercio al dettaglio di biancheria personale.
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti
   a prescrizione medica).
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali.
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e
   fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

RISTORANTI, BAR,                        • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
GELATERIE,                                  pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
PASTICCERIE                                 condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o conte-
                                            nere il contagio.
                                         •Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
                                            igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle
                                            ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
                                            adiacenze.
                                         • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle
                                            aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei
                                            E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assi-
                                            curare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sistema                                                 RIPRODUZIONE VIETATA                                                      Pagina 5
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SERVIZI ALLA PERSONA                      • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’al-
                                              legato 24 (vedi tavola 3).

Tavola n. 3                             Attività consentite di servizi per la persona (allegato 24 al D.P.C.M 03.12.2020)

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
• Attività delle lavanderie industriali.
• Altre lavanderie, tintorie.
• Servizi di pompe funebri e attività connesse.
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

PALESTRE, PISCINE,
CENTRI BENESSERE,                         • Tutte le attività previste [art. 1, c. 10, lett. f) e g)], anche svolte nei centri sportivi all’a-
CENTRI TERMALI,                               perto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
COMPETIZIONI                                  enti di promozione sportiva.
SPORTIVE

ATTIVITÀ MOTORIA                              consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abi-
                                          • È
                                             tazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra
                                             persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è
                                             altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma
                                             individuale.

SCUOLE                                    • Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola pri-
                                              maria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola
                                              secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente
                                              con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
                                              sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
                                              realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
                                              speciali.

UNIVERSITÀ                                • È
                                              sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Isti-
                                             tuzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il prosegui-
                                             mento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di
                                             formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle profes-
                                             sioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle
                                             Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono prosegui-
                                             re, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

DATORI DI LAVORO                          • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
PUBBLICI                                      assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessa-
                                              riamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non
                                              in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

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                                         MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LE ZONE ARANCIONI

SPOSTAMENTI                             • È
                                            vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Zone Arancioni, salvo che per gli
NELLE ZONE ARANCIONI                       spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
                                           per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
                                           assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consen-
                                           tita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito
                                           sui territori delle Zone Arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
                                           territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
                                           consentiti.
                                         •È  vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune di-
                                           verso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze
                                           lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività
                                           o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

RISTORANTI, BAR,                        • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
GELATERIE,                                  pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
PASTICCERIE                                 condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o conte-
                                            nere il contagio.
                                         • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
                                            igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle
                                            ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
                                            adiacenze.
                                         • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle
                                            aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei
                                            E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assi-
                                            curare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

                                         FAQ DEL GOVERNO A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE
                                         DEL “DECRETO NATALE”

Esempio n. 1

Il Dpcm 3.12.2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla pro-
pria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?
• La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri
   anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
• Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
• Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
• Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abi-
   tazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati,
   anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per
   motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
• Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge
   o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per
   ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

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Esempio n. 2

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per
lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abita-
zione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

Esempio n. 3

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area
in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?
No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

Esempio n. 4

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21.12.2020 al 6.01.2021?
• Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1.01.2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o
   necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:
  .. in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già preci-
      sati);
  .. esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto
      il periodo 21.12-6.01, ad eccezione dei giorni 25 e 26.12.2020 e 1.01.2021.

Esempio n. 5

Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a
tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori,
potrei raggiungerli?
• La risposta è “no” per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione
   dal 21.12.2020 al 6.01.2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e
   26.12.2020 e 1.01.2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere in-
   sieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20.12.2020.
• Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è
   consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona
   arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (artt. 2 e 3 Dpcm 3 dicembre).

Esempio n. 6

Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al
lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
• No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre
   e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area
   gialla.
• Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio
   non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso
   periodo.

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Circolare Speciale 95/2020
Decreto “Natale”
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Esempio n. 7

II miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
• Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, sa-
   ranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al
   20.12.2020 e a partire dal 7.01.2021.
• Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area
   gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei
   giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.
• In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

Esempio n. 8

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o
all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro
genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni.
Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui
si proviene o ci si deve recare.

Esempio n. 9

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do
assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/
partner e i nostri figli?
• Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/
   regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso
   comune/regione.
• Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessa-
   ria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente
   accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

Esempio n. 10

In base al nuovo dpcm è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e
destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20.12.2020 o dal 7.01.2021. Non sono consentiti spostamenti extra-
regionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

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Decreto “Natale”
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Esempio n. 11

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal dpcm durante le prossime festività si applica co-
munque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
• Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’art. 4 decreto-legge
   25.03.2020, n. 19.
• Ciò in quanto i divieti previsti dall’art. 1, c. 4 D.P.C.M. del 3.12.2020 (il quale, dal 21.12.2020 al 6.01.2021, vieta nel terri-
   torio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extracomunali,
   sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limi-
   tazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, essi sono un’appli-
   cazione specifica della misure generali contemplate dall’art. 1, c. 2, lett. a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il
   corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto-legge.
• Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto art. 1, c. 4 D.P.C.M. si richiami all’art. 1, c. 2 decreto-legge 2.12.2020,
   n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta,
   risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. 19/2020), delle
   misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’art. 1, cc. 1 e 3
   decreto-legge 16.05.2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, po-
   sti dall’art. 1, c. 4 D.P.C.M. 3.12.2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 4 D.L. 19/2020, in luogo della
   generale sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile.

Esempio n. 12

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie
ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle va-
riegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’art.
4, c. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo
dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente
operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti
della L. 24.11.1981, n. 689.

Esempio n. 13

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le
feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal Dpcm?
No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere
continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di
persone sole, ma autosufficienti.
Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda con-
creta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’art. 4, c. 3
decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la vio-
lazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante
può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della L.
24.11.1981, n. 689.

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