Decreto "Natale" - Opera Studio Commercialisti in Vicenza
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Circolare Speciale 95/2020 pagine: 10 Decreto “Natale” Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, applicabile nel periodo “natali- zio”, ossia nel periodo compreso fra il 21.12.2020 e il 6.01.2021. Inoltre, con ordinanza 20.12.2020 del Ministero della Salute, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è stato interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antece- denti all’ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test mo- lecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51 Sistema E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - recapito skype: servizioclientiratio - ISSN 2704-629X Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 MISURE URGENTI PER FESTIVITÀ NATALIZIE E DI INIZIO ANNO 2021 D.L. 18.12.2020, n. 172 - D.P.C.M. 03.12.2020 Ferme restando le disposizioni già introdotte dal D.L. 2.12.2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21.12.2020 e il 6.01.2021, è previsto che: .. n ei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24.12.2020 e il 6.01.2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal D.P.C.M. 3.12.2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; .. n ei giorni 28, 29, 30.12.2020 e 4.01.2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal D.P.C.M. 3.12.2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; .. o ltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24.12.2020 e il 6.01.2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di 2 persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Il decreto, infine, prevede il ristoro automatico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto Rilancio”. SCHEMA DI SINTESI • 24, 25, 26, 27 e 31.12.2020. ð Giorni ð • 1, 2, 3, 5 e 6.01.2021. • Supermercati. • Alimentari e generi prima necessità. • Farmacie e parafarmacie. ð Aperti ð • Edicole e Tabaccherie. • Lavanderie. • Barbieri e parrucchieri. ZONA ROSSA • Altri negozi al dettaglio. ð Chiusi ð • Bar, Ristoranti, Gelaterie. • Centri estetici. Sempre, per motivi di lavoro, salute e necessità. Spostamenti Dalle ore 5,00 alle ore 22,00: uno spostamento verso una sola abitazione privata nella ð ð stessa Regione, per un massimo di 2 persone (i figli minori di anni 14, le persone convi- consentiti venti con disabilità o non autosufficienti non rientrano nel conteggio). • 28, 29, 30.12.2020. ð Giorni ð • 4.01.2021. ð Aperti ð Tutti i negozi fino alle ore 21,00. ð Chiusi ð Bar e Ristoranti (consentito asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio). ZONA ARANCIONE • All’interno dei comuni. • Dai piccoli comuni, fino a 5.000 abitanti, in un raggio di 30 Km, ma non verso i capo- Spostamenti luoghi di provincia. ð ð Dalle ore 5,00 alle ore 22,00: uno spostamento verso una sola abitazione privata nella consentiti stessa Regione, per un massimo di 2 persone (i figli minori di anni 14, le persone convi- venti con disabilità o non autosufficienti non rientrano nel conteggio). Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 2 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 ASPETTI NORMATIVI DIVIETO GENERALE • Dal 21.12.2020 al 6.01.2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni sposta- DI SPOSTAMENTO mento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26.12.2020 e del 1.01.2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia Art. 1, c. 2 D.L. 2.12.2020, autonoma e, nelle giornate del 25 e 26.12.2020 e del 1.01.2021, anche ubicate in altro n. 158 Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. ZONA ROSSA • Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24.12.2020 e il 6.1.2021 sull’intero territo- NAZIONALE rio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3.12.2020, previste per le Zone Rosse. ZONA ARANCIONE • Nei giorni 28, 29, 30.12.2020 e 4.01.2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 NAZIONALE del D.P.C.M. 3.12.2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. SPOSTAMENTI VERSO • Durante i giorni compresi tra il 24.12.2020 e il 6.01.2021 è altresì consentito lo sposta- ABITAZIONI PRIVATE mento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosuffi- cienti conviventi. SANZIONI • La violazione delle disposizioni prevede la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 D.L. 25.03.2020, n. 19. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE STANZIAMENTO • Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data del 19.12.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella (ristorazione, bar, ecc.) di cui all’al- legato 1 (vedi Tavola n. 1). • Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.12.2020. ACCREDITAMENTO • Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato DIRETTO DA PARTE del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto “Rilan- DI AGENZIA ENTRATE cio”), conv. L. 17.07.2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è cor- risposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. MISURA • L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del D.L. 34/2020. • In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00. • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, cc. da 7 a 14 D.L. 34/2020. • Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Co- municazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer- genza del COVID-19», e successive modifiche. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 3 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 Tavola n. 1 Attività dei servizi di ristorazione (allegato 1 al D.L. 18.12.2020 n. 172) Codice ateco (56 - attività dei servizi di ristorazione) 561011 Ristorazione con somministrazione. 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole. 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto. 561030 Gelaterie e pasticcerie. 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti. 561042 Ristorazione ambulante. 561050 Ristorazione su treni e navi. 562100 Catering per eventi, banqueting. 562910 Mense. 562920 Catering continuativo su base contrattuale. 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina. MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LE ZONE ROSSE SPOSTAMENTI • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone Rosse, nonché all’interno dei NELLE ZONE ROSSE medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavo- rative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgi- mento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. • Il transito sui territori di Zona Rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulte- riori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. SOSPENSIONE ATTIVITÀ • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di ven- COMMERCIALI dita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedi tavola 2), AL DETTAGLIO sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricom- presi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. e attività commerciali al dettaglio (ove consentite) si svolgono a condizione che sia L assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avven- gano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6.01.2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00. • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attivi- tà dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 4 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 Tavola n. 2 Attività consentite di commercio al dettaglio (allegato 23 al D.P.C.M. 03.12.2020) • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermer- cati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari). • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici. • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione. • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4). • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio. • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici. • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio. • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati. • Commercio al dettaglio di biancheria personale. • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati. • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori. • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica). • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti. • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini. • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali. • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati. • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono. • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. RISTORANTI, BAR, • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, GELATERIE, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a PASTICCERIE condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o conte- nere il contagio. •Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assi- curare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 5 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 SERVIZI ALLA PERSONA • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’al- legato 24 (vedi tavola 3). Tavola n. 3 Attività consentite di servizi per la persona (allegato 24 al D.P.C.M 03.12.2020) • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia. • Attività delle lavanderie industriali. • Altre lavanderie, tintorie. • Servizi di pompe funebri e attività connesse. • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE, • Tutte le attività previste [art. 1, c. 10, lett. f) e g)], anche svolte nei centri sportivi all’a- CENTRI TERMALI, perto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli COMPETIZIONI enti di promozione sportiva. SPORTIVE ATTIVITÀ MOTORIA consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abi- • È tazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. SCUOLE • Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola pri- maria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. UNIVERSITÀ • È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Isti- tuzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il prosegui- mento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle profes- sioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono prosegui- re, laddove necessario, anche in modalità in presenza. DATORI DI LAVORO • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per PUBBLICI assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessa- riamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 6 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LE ZONE ARANCIONI SPOSTAMENTI • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Zone Arancioni, salvo che per gli NELLE ZONE ARANCIONI spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consen- tita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori delle Zone Arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. •È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune di- verso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. RISTORANTI, BAR, • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, GELATERIE, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a PASTICCERIE condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o conte- nere il contagio. • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assi- curare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. FAQ DEL GOVERNO A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL “DECRETO NATALE” Esempio n. 1 Il Dpcm 3.12.2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla pro- pria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini? • La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. • Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. • Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. • Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abi- tazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. • Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 7 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 Esempio n. 2 Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste? Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abita- zione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente. Esempio n. 3 Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante? No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Esempio n. 4 In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21.12.2020 al 6.01.2021? • Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1.01.2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: .. in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già preci- sati); .. esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21.12-6.01, ad eccezione dei giorni 25 e 26.12.2020 e 1.01.2021. Esempio n. 5 Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli? • La risposta è “no” per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21.12.2020 al 6.01.2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26.12.2020 e 1.01.2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere in- sieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20.12.2020. • Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (artt. 2 e 3 Dpcm 3 dicembre). Esempio n. 6 Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio? • No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla. • Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 8 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 Esempio n. 7 II miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste? • Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, sa- ranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20.12.2020 e a partire dal 7.01.2021. • Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune. • In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute. Esempio n. 8 I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore? Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare. Esempio n. 9 Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/ partner e i nostri figli? • Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/ regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. • Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessa- ria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste. Esempio n. 10 In base al nuovo dpcm è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo? Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20.12.2020 o dal 7.01.2021. Non sono consentiti spostamenti extra- regionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 9 Centro Studi Castelli Srl
Circolare Speciale 95/2020 Decreto “Natale” 21 dicembre 2020 Esempio n. 11 In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal dpcm durante le prossime festività si applica co- munque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro? • Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’art. 4 decreto-legge 25.03.2020, n. 19. • Ciò in quanto i divieti previsti dall’art. 1, c. 4 D.P.C.M. del 3.12.2020 (il quale, dal 21.12.2020 al 6.01.2021, vieta nel terri- torio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extracomunali, sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limi- tazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, essi sono un’appli- cazione specifica della misure generali contemplate dall’art. 1, c. 2, lett. a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto-legge. • Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto art. 1, c. 4 D.P.C.M. si richiami all’art. 1, c. 2 decreto-legge 2.12.2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’art. 1, cc. 1 e 3 decreto-legge 16.05.2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, po- sti dall’art. 1, c. 4 D.P.C.M. 3.12.2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 4 D.L. 19/2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile. Esempio n. 12 In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni? La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle va- riegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’art. 4, c. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della L. 24.11.1981, n. 689. Esempio n. 13 Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal Dpcm? No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti. Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda con- creta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’art. 4, c. 3 decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la vio- lazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della L. 24.11.1981, n. 689. Sistema RIPRODUZIONE VIETATA Pagina 10 Centro Studi Castelli Srl
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