COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE (1958)
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE (1958) (versione aggiornata alla revisione costituzionale del 2003) Nota come Costituzione della V Repubblica (dopo quelle del periodo rivoluzionario, del 1848, del 1875, del 1946) questo testo costituzionale è di straordinaria importanza per molte ragioni: a) per lo straordinario interesse della storia costituzionale francese che ha conosciuto ben 13 ordinamenti costituzionali diversi in meno di due secoli; b) per le vicende storiche che vi dettero origine e per il fatto che essa fu stesa non dal Parlamento, ma, su delega del Parlamento, dal Governo guidato dal gen. Charles de Gaulle; c) per le soluzioni individuate, che si sintetizzano in una razionalizzazione del parlamentarismo tanto forte e originale da aver dato luogo, secondo molti, a una forma di governo innovativa, quella c.d. semi-presidenziale; d) per il buon esito che essa ha avuto fino ad oggi, collocandosi fra le costituzioni francesi più longeve; e) per l’influenza della cultura giuridico- costituzionale francese, in particolare in Italia (tanto che ad essa hanno guardato in più circostanza parte di coloro che intendevano e intendono riformare la Costituzione del 1948). Essa fu approvata mediante referendum il 29 settembre 1958 a stragrande maggioranza (85.1% sì, 14.9% no). E’ stata emendata in più punti, ma gli emendamenti più rilevanti riguardano: 1) la figura del presidente, per il quale nel 1962 fu introdotta l’elezione diretta (e in forme a loro volta originali: senza voto parlamentare direttamente per referendum, v. art.11); inoltre la durata della carica è stata ridotta da 7 a 5 anni nel 2000 (v. art. 6); 2) l’adeguamento all’Unione europea. Inoltre, il 28 marzo 2003, veniva approvata la legge costituzionale n. 2003-276 relativa all’organizzazione decentralizzata della Repubblica, che ha modificato – tra gli altri – gli artt. 1, 72, 73 e 74 della Costituzione. PREAMBOLO Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946. Sulla base di tali principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d'oltremare, che manifestano la volontà di aderirvi, nuove istituzioni fondate sull'ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità, e concepite in vista della loro evoluzione democratica. Art. 1. - La Repubblica e i popoli dei territori d'oltremare che, per un atto di libera determinazione, approvano la presente Costituzione formano una Comunità. La Comunità è fondata sull'eguaglianza e la solidarietà dei popoli che la compongono. La sua organizzazione è decentralizzata. TITOLO I. LA SOVRANITÀ Art. 2. - La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze. L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, bleu, bianca e rossa. L'inno nazionale è la "Marsigliese". Il motto della Repubblica è "Libertà, Eguaglianza, Fraternità" II suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo. Omissis
Art. 3. - La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum. Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsene l'esercizio. Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. È sempre universale, eguale e segreto. Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini francesi di ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici. La legge favorisce l’uguale accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e alle funzioni pubbliche elettive. Art. 4. – I partiti e i gruppi politici concorrono all’espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Essi devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia. Essi concorrono all’attuazione del principio affermato all’ultimo comma dell’art. 3 secondo le condizioni stabilite dalla legge. Omissis TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 5. - Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. Art. 6. - II Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite da una legge organica. Art. 7. - Il Presidente della Repubblica e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno. Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo. L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica. Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale, investito della questione dal Governo e statuente a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste dai successivi artt. 11 e 12, sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo. Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti
dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo dell'impedimento. Né gli artt. 49 e 50, né l'art. 89 della Costituzione potranno trovare applicazione durante la vacanza della Presidenza della Repubblica o durante il periodo intercorrente fra la dichiarazione del carattere permanente dell'impedimento del Presidente della Repubblica e l'elezione del suo successore. Art. 8. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro. Accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro. Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo. Art. 9. - II Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri. Art. 10. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro 15 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata. Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. L'indicata nuova deliberazione non può essere rifiutata. Art. 11. - Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni, o su proposta congiunta delle due Assemblee, pubblicata nel Journal officiel, può sottoporre referendum ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, comportante l'approvazione di un accordo della Comunità o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe avere incidenza sul funzionamento delle istituzioni. Se il referendum è favorevole all'adozione del progetto, il Presidente della Repubblica promulga la legge nel termine previsto dall'articolo precedente. Art. 12. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro e i Presidenti delle assemblee, sciogliere l'Assemblea Nazionale. Le elezioni generali hanno luogo almeno 20 giorni e al massimo 40 giorni dopo lo scioglimento. L'Assemblea Nazionale, è convocata di diritto il secondo giovedì successivo alla elezione. Se la convocazione cade in periodo diverso da quelli previsti per le sessioni ordinarie, ha luogo di diritto una sessione per la durata di quindici giorni. Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l'anno che segue dette elezioni. Art. 13. - Il Presidente della Repubblica firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. Nomina agli impieghi civili e militari dello Stato. I consiglieri di Stato, il Gran cancelliere della Légion d'honneur, gli ambasciatori ed inviati straordinari, i consiglieri della Corte dei conti, i prefetti, i rappresentanti dello Stato nelle collettività d’oltremare di cui all’articolo 74 ed in Nuova Caledonia, gli ufficiali generali, i Rettori delle Accademie, i Direttori delle Amministrazioni centrali sono nominati in seguito a deliberazioni prese in Consiglio dei ministri.
Una legge organica determina gli altri impieghi ai quali si provvede con deliberazioni prese in Consiglio dei ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente della Repubblica può essere da lui delegato per essere esercitato in suo nome. Art. 14. - Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui. Art. 15. - Il Presidente della Repubblica è il Capo delle forze armate. Presiede i Consigli e i Comitati superiori della Difesa nazionale. Art. 16. - Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio Costituzionale. Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. II Consiglio Costituzionale è consultato in materia. Il Parlamento si riunisce di diritto. L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali. Art. 17. - Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia. Art 18. - I1 Presidente della Repubblica comunica con le due assemblee del Parlamento mediante messaggi, di cui è data lettura e che non danno luogo a dibattito. Fuori sessione, il Parlamento è riunito espressamente a tale effetto. Art. 19. - Gli atti del Presidente della Repubblica, diversi da quelli previsti dagli artt. 8 (primo comma), 11, 12, 16, 18, 54, 56 e 61, sono controfirmati dal Primo Ministro e, se del caso, dai ministri responsabili. TITOLO III. IL GOVERNO Art. 20. - Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate. È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 49 e 50. Art. 21. - II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi. Salve le disposizioni di cui all'art. 13, esercita il potere regolamentare e nomina agli impieghi civili e militari. Può delegare alcuni poteri ai ministri.
Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei Consigli e dei Comitati previsti dall'art. 15. Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri in virtù di una delega espressa e per un ordine del giorno determinato. Art. 22. - Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione. Art. 23. - Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare e di qualsiasi funzione di rappresentanza professionale a carattere nazionale e di ogni impiego pubblico o attività professionale. Una legge organica fissa le modalità per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o impieghi. La sostituzione dei membri del Parlamento ha luogo in conformità alle disposizioni dell'art. 25. TITOLO IV. IL PARLAMENTO Art. 24. - Il Parlamento si compone dell'Assemblea Nazionale e del Senato. I deputati all'Assemblea Nazionale sono eletti a suffragio diretto. Il Senato è eletto a suffragio indiretto. Esso assicura la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica. I francesi stabiliti fuori di Francia sono rappresentati al Senato. Art. 25. - Una legge organica fissa la durata dei poteri di ciascuna assemblea, il numero dei suoi membri, le loro indennità, le condizioni di eleggibilità, e il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Essa fissa anche le norme per la elezione delle persone chiamate ad assicurare, in caso di vacanza del seggio, la sostituzione dei deputati e dei senatori fino al rinnovo generale o parziale dell'assemblea di appartenenza. Omissis TITOLO V. RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO Art. 34. - La legge è votata dal Parlamento. La legge stabilisce le norme concernenti: • I diritti civici e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; gli oneri imposti dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;
• la nazionalità, lo stato e la capacita delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e donazioni; • la determinazione dei crimini e dei delitti, nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati; • la ripartizione, il tasso e le modalità di riscossione delle imposte i ogni natura; il regime di emissione della moneta. • La legge fissa anche le norme concernenti: • il regime elettorale delle assemblee parlamentari e delle assemblee sociali; • la creazione di categorie di enti pubblici; • le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato; • le nazionalizzazioni di imprese e i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato. La legge determina i principi fondamentali: • dell'organizzazione generale della difesa nazionale; • della autonomia degli enti territoriali, delle loro competenze e risorse; • dell'insegnamento; • del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali; • del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale. Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti da una Legge organica. Leggi di programma determinano gli obiettivi dell'azione economica e sociale dello Stato. Le disposizioni del presente articolo potranno essere precisate ed integrate da una legge organica. Art. 35. - La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento. Art. 36. - Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri. Non può essere prorogato oltre 12 giorni senza autorizzazione del Parlamento. Art. 37. - Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare. I testi di legge che già disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. I testi che saranno emanati dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione non potranno essere modificati con decreto se il Consiglio Costituzionale non abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, ai sensi del comma precedente. Art. 37-1.- La legge ed il regolamento possono comportare, per un oggetto ed una durata limitata, delle disposizioni a carattere sperimentale. Art. 38. - Il Governo può , per l'esecuzione del suo programma, richiedere al Parlamento l'autorizzazione ad emanare con ordinanze, entro un termine limitato, dei provvedimenti che rientrerebbero normalmente nella competenza della legge.
Tali ordinanze sono deliberate in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore con la pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento prima della data fissata dalla legge di autorizzazione ("loi d'habitation"). Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo le ordinanze non possono più essere modificate se non per legge. Art. 39. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Primo Ministro e ai membri del Parlamento. I disegni di legge sono deliberati in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e sono presentati alla Presidenza di una delle due assemblee. I disegni di legge di finanza sono presentati in prima lettura alla Assemblea Nazionale. Senza pregiudizio del primo comma dell’art. 44, i progetti di legge che hanno per oggetto principale l’organizzazione delle collettività territoriali ed i progetti di legge relativi alle istanze rappresentative dei francesi residenti fuori della Francia sono sottoposti dapprima all’esame del Senato. Art. 40. - Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono ammissibili quando la loro adozione abbia per conseguenza sia una diminuzione delle entrate sia la creazione o l'aggravamento di un onere pubblico. Art. 41. - Se nel corso dell'iter legislativo appare che una proposta o un emendamento siano estranei alla materia riservata alla legge o siano contrari ad una delega accordata ai sensi dell'art. 38, il Governo può opporre l'irricevibilità. In caso di disaccordo tra il Governo ed il Presidente dell'assemblea interessata, il Consiglio Costituzionale, a richiesta dell'uno o dell'altro, decide nel termine di otto giorni. Art. 42. - La discussione dei disegni di legge verte, davanti alla prima assemblea che ne è investita, sul testo presentato dal Governo. L'assemblea investita di un testo votato dall'altra assemblea delibera sul testo che le ètrasmesso. Art. 43. - I disegni e le proposte di legge sono, a richiesta del Governo o dell'assemblea che ne è investita, inviati per l'esame a Commissioni espressamente designate. I disegni e le proposte per le quali la richiesta non è fatta, sono inviati ad una delle Commissioni permanenti, il cui numero è limitato a sei per ciascuna assemblea. Art. 44. - I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento. Dopo l'apertura del dibattito, il Governo può opporsi all'esame di qualsiasi emendamento che non sia stato anteriormente sottoposto all'esame della Commissione. Se il Governo lo richiede, l'assemblea si pronuncia mediante un solo voto su tutto o parte dei testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo. Art. 45. - Ogni disegno o proposta di legge è esaminato successivamente nelle due assemblee in vista dell'adozione di un identico testo. Quando, per disaccordo tra le due assemblee, un disegno o una proposta di legge non ha potuto essere adottata dopo due letture da parte di ciascuna assemblea o, se il Governo ha dichiarato
l'urgenza, dopo una sola lettura da parte di ciascuna assemblea, il Primo Ministro ha la facoltà di provocare la riunione di una Commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle norme controverse. Il testo elaborato dalla Commissione mista può essere sottoposto dal Governo all'approvazione delle due assemblee. Nessun emendamento è ammissibile senza l'assenso del Governo. Se la Commissione mista non raggiunge l'accordo di un testo comune o se il testo non è adottato nei modi previsti dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte dell'Assemblea Nazionale e del Senato, richiedere all'Assemblea Nazionale di decidere definitivamente. In tal caso l'Assemblea Nazionale può riprendere sia il testo elaborato dalla Commissione mista, sia l'ultimo testo da essa votato, ed eventualmente modificato da uno o più emendamenti adottati dal Senato. Art. 46. - Le leggi alle quali la Costituzione attribuisce il carattere di leggi organiche sono votate e modificate nei modi seguenti. Il disegno, o la proposta, è sottoposto alla deliberazione e al veto della prima assemblea che ne è investita solo alla scadenza di un termine di 15 giorni dalla sua presentazione. È applicabile la procedura di cui all'art. 45. Tuttavia, in mancanza di accordo fra le due assemblee, il testo non può essere adottato dalla Assemblea Nazionale in ultima lettura se non a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le leggi organiche relative al Senato debbono essere votate nell'identico testo dalle due assemblee. Le leggi organiche non possono essere promulgate se non dopo dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del Consiglio Costituzionale. Art. 47. - Il Parlamento vota i disegni di legge di carattere finanziario nei modi previsti da una legge organica. Se l'Assemblea Nazionale non si è pronunciata in prima lettura nel termine di 40 giorni dalla presentazione del disegno di legge, il Governo ne investe il Senato, che deve decidere nel termine di 15 giorni. Per il resto si procede nei modi previsti dall'art. 45. Se il Parlamento non si pronuncia nel termine di 70 giorni, le disposizioni del disegno di legge possono essere emanate mediante ordinanza. Se la legge finanziaria che fissa le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell'inizio dell'esercizio stesso, il Governo richiede d'urgenza al Parlamento l'autorizzazione a percepire le imposte e autorizza con decreto le spese relative ai servizi già votati. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione. La Corte dei conti assiste il Parlamento e il Governo nel controllo della esecuzione delle leggi finanziarie. Art. 48. - L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
Ogni settimana una seduta è riservata, con precedenza su ogni altra questione, alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo. Art. 49. - Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all'Assemblea Nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale. L'Assemblea Nazionale mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia (motion de censure). La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea Nazionale. La votazione non può aver luogo prima di 48 ore dalla presentazione della mozione. Si tiene conto soltanto dei voti favorevoli alla mozione di sfiducia, che deve essere approvata a maggioranza dei componenti l'Assemblea Nazionale. Se la mozione di sfiducia è respinta, i firmatari non possono proporne una nuova nel corso della stessa sessione, salvo il caso previsto dal comma seguente. Il Primo Ministro può, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea Nazionale sulla votazione di un testo. In tal caso il testo è considerato adottato, salvo che una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, sia votata nei modi previsti dal comma precedente. Il Primo Ministro ha facoltà di richiedere al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale. Art. 50. - Quando l'Assemblea Nazionale adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. Art. 51. - La chiusura delle sessioni ordinarie o straordinarie è di diritto prorogata ove ricorra l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 49. TITOLO VI. TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI Art. 52. - Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. È informato di ogni negoziazione tendente alla conclusione di un accordo internazionale per il quale non è richiesta ratifica. Omissis TITOLO VII. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE Art. 56. - Il Consiglio Costituzionale comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Il Consiglio Costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, tre dal Presidente del Senato.
Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di parità, il suo voto prevale. Omissis Art. 58. - Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente della Repubblica. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio. Art. 59. - Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori. Art. 60. - Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum previste dagli articoli 11 e 89 e ne proclama i risultati. Art. 61. - Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, sono sottoposti al Consiglio Costituzionale, che delibera sulla loro conformità alla Costituzione. Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio Costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, del Presidente del Senato, o da 60 deputati o 60 senatori. Nei casi previsti dai precedenti commi, il Consiglio Costituzionale decide nel termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni. Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio Costituzionale sospende il termine della promulgazione. Omissis TITOLO VIII. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Omissis TITOLO IX. L'ALTA CORTE Dl GIUSTIZIA Omissis TITOLO X. LA RESPONSABILITA’ PENALE DEI MEMBRI DEL GOVERNO Omissis(artt. 68-1 e 68-2: i ministri sono giudicati per responsabilità penali dalla Corte di Giustizia, composta di 15 giudici: 12 parlamentari eletti, 6 dall’AN e 6 dal Senato e tre giudici dalla Corte di cassazione) TITOLO XI IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE Omissis TITOLO XII. GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 72. - Le collettività territoriali della Repubblica sono i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a statuto particolare e le collettività d’oltremare di cui all’articolo 74. Ogni altra collettività territoriale è creata dalla legge, all’occorrenza in luogo e al posto di una o di diverse collettività menzionate al presente comma. Alle collettività territoriali spetta prendere le decisioni per l’insieme delle competenze che possono al meglio essere messe in opera al loro livello. Alle condizioni previste dalla legge, queste collettività si amministrano liberamente tramite dei consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l’esercizio delle loro competenze. Alle condizioni previste dalla legge organica, e salvo quando sono in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito, le collettività territoriali o i loro raggruppamenti possono, quando, secondo il caso, la legge o il regolamento lo hanno previsto, derogare, a titolo sperimentale e per un oggetto e per una durata limitata, alle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano l’esercizio delle loro competenze. Nessuna collettività territoriale può esercitare una tutela su un’altra. Tuttavia, quando l’esercizio di una competenza necessita il concorso di varie collettività territoriali, la legge può autorizzare una di esse o uno dei loro raggruppamenti ad organizzare le modalità della loro azione comune. Nelle collettività territoriali della Repubblica, il rappresentante dello Stato, rappresentando ciascuno dei membri del Governo, ha il compito di garantire gli interessi nazionali, il controllo amministrativo ed il rispetto delle leggi. Art. 72-1.- La legge fissa le condizioni nelle quali gli elettori di ogni collettività territoriale possono, tramite l’esercizio del diritto di petizione, chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea deliberante di questa collettività di una richiesta che rientra nella sua competenza. Alle condizioni previste dalla legge organica, i progetti di una deliberazione o di un atto che rientra nella competenza di una collettività territoriale possono, su sua iniziativa, essere sottoposte, per la via del referendum, alle decisioni degli elettori di questa collettività. Quando si ritiene di istituire una collettività territoriale dotata di uno statuto particolare o di modificare la sua organizzazione, può essere deciso dalla legge di consultare gli elettori iscritti nelle collettività interessate. La modifica dei limiti delle collettività territoriali può anche dare luogo alla consultazione degli elettori alle condizioni previste dalla legge. Art. 72-2. – Le collettività territoriali beneficiano di risorse di cui possono disporre liberamente nelle condizioni fissate dalla legge. Possono ricevere tutto o parte del ricavato dei tributi di ogni natura. La legge può autorizzarle a fissarne la base imponibile e l’aliquota nei limiti che essa determina. Le entrate fiscali e le alter risorse proprie delle collettività territoriali rappresentano, per ogni categoria di collettività, una parte determinante dell’insieme delle loro risorse. La legge organica fisse le condizioni nelle quali questa regola è attuata. Ogni trasferimento di competenze tra lo Stato e le collettività territoriali comporta l’attribuzione di risorse equivalenti a quelle che erano connesse con il loro esercizio. Ogni creazione o estensione di
competenze che hanno per conseguenza l’aumento delle spese delle collettività territoriali è accompagnata da risorse previste dalla legge. La legge prevede dei dispositivi di perequazione destinati a favorire l’uguaglianza tra le collettività territoriali. Art. 72-3. – La Repubblica riconosce, in seno al popolo francese, le popolazioni d’oltremare, in un ideale comune di libertà, di uguaglianza e di fraternità. La Guadalupa, la Guyana, la Martinica, La Riunione, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, le isole Wallis e Futura e la Polinesia francese sono disciplinate in base all’articolo 73 per i dipartimenti e le regioni d’oltremare e per le collettività territoriali create in applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 73, e dall’articolo 74 per le altre collettività. Lo statuto della Nuova Caledonia è previsto dal titolo XIII. La legge determina il regime legislativo e l’organizzazione particolari delle Terre australi ed antartiche francesi. Art. 72-4. – nessun cambiamento, per tutta o per una parte di una delle collettività menzionate al secondo comma dell’articolo 72-3, di uno o dell’altro dei regimi previsti dagli articoli 73 e 74, può intervenire senza che il consenso degli elettori della collettività o della parte di collettività interessata sia stato previamente raccolto alle condizioni previste dal successivo comma. Questo cambiamento di regime è deciso da una legge organica. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante la durata delle sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicate nella Gazzetta ufficiale, può decidere di consultare gli elettori di una collettività territoriale d’oltremare in relazione alla sua organizzazione, alle sue competenze o al suo regime legislativo. Quando la consultazione verte su un cambiamento previsto al comma precedente ed è organizzata su proposta del Governo, questo fa, davanti ciascuna assemblea, una dichiarazione che è seguita da un dibattito. Art. 73. – Nei dipartimenti e nelle regioni d’oltremare, le leggi e i regolamenti sono applicabili di peno diritto. Possono essere oggetto di adattamenti che tengono conto delle caratteristiche e dalle costrizioni particolari di queste collettività. Questi adattamenti possono essere decisi da queste collettività nelle materie nelle quali si esercitano le loro competenze e se le collettività stesse sono state abilitate dalla legge. In deroga al primo comma e tenendo conto delle loro specificità, le collettività di cui al presente articolo possono essere abilitate dalla legge a fissare esse stesse le regole applicabili sul loro territorio, in un numero limitato di materie potendo intervenire nell’ambito della legge. Queste regole non possono riguardare la nazionalità, i diritti civici, le garanzie delle libertà pubbliche, lo stato e la capacità delle persone, l’organizzazione della giustizia, il diritto penale, la procedura penale, la politica estera, la difesa, la sicurezza e l’ordine pubblico, la moneta, il credito ed i cambi, così come il diritto elettorale. Questo elenco potrà essere precisato e completato da una legge organica.
La disposizione prevista ai due precedenti commi non è applicabile al dipartimento ed alla regione de La Riunione. Le abilitazioni previste al secondo e terzo comma sono decise, su richiesta della collettività interessata, alle condizioni e con le riserve previste da una legge organica. Non possono intervenire quando sono in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito. L’istituzione con legge di una collettività che si sostituisce ad un dipartimento e ad una regione d’oltremare o l’istituzione di un’assemblea deliberante unica per queste due collettività non può intervenire senza che sia stato ottenuto con le modalità previste al secondo comma dell’art. 72-4, il consenso degli elettori iscritti nella zona di competenza di queste collettività. Art. 74. – Le collettività d’oltremare di cui al presente articolo hanno uno statuto che tiene conto degli interessi propri i ognuna di esse in seno alla Repubblica. Questo statuto è definito da una legge organica, adottata dopo parere dell’assemblea deliberante, che fissa: - le condizioni nelle quali le leggi ed i regolamenti sono applicabili; - le competenze di questa collettività; con riserva di quelle da essa già esercitate, il trasferimento di competenze dello Stato non può riguardare le materie elencate al quarto comma dell’articolo 73, precisate e completate, all’occorrenza, dalla legge organica; - le regole di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni della collettività ed il regime elettorale della sua assemblea deliberante; - le condizioni nelle quali le sue istituzioni sono consultate sui progetti e proposte di legge, sui progetti di ordinanza o di decreto che comportano delle disposizioni particolari per la collettività, così come sulla ratifica o l’approvazione di accordi internazionali conclusi nelle materie che rientrano nella sua competenza. La legge organica può anche determinare, in relazione a quelle collettività che sono dotate di autonomia, le condizioni nelle quali: - il Consiglio di Stato esercita un controllo giurisdizionale specifico su certe categorie di atti dell’assemblea deliberante che interviene sulla base delle competenze esercitate in ambito legislativo; - l’assemblea deliberante può modificare una legge promulgata dopo l’entrata in vigore dello statuto delle collettività, quando il Conseil constitutionnel, adito dalle autorità della collettività, ha constatato che la legge era intervenuta nel campo di competenza di questa collettività; - delle misure giustificate dalle necessità locali possono essere prese dalla collettività in favore della sua popolazione, in materia di accesso all’impiego, di diritto di stabilimento per l’esercizio di un’attività professionale o di protezione del patrimonio fondiario;
- la collettività può partecipare, sotto il controllo dello Stato, all’esercizio delle competenze che esso conserva, nel rispetto delle garanzie accordate nel complesso del territorio nazionale per l’esercizio delle libertà pubbliche. Le altre modalità dell’organizzazione particolare delle collettività derivanti dal presente articolo sono definite e sono modificate dalla legge dopo la consultazione della loro assemblea deliberante. Art. 74-1. – Nelle collettività d’oltremare di cui all’articolo 74 ed in Nuova Caledonia, il Governo può, nelle materie che rimangono nella competenza dello Stato, emanare con ordinanze, con gli adattamenti necessari, le disposizioni di natura legislativa in vigore nel territorio metropolitano, con la riserva che la legge non abbia escluso espressamente, per le disposizioni in oggetto, il ricorso a questa procedura. Le ordinanze sono adottate dal Consiglio dei Ministri previo parere delle assemblee deliberanti interessate e del Consiglio di Stato. Entrano in vigore fin dalla loro pubblicazione. Decadono in assenza della ratifica da parte del Parlamento nei diciotto mesi successivi a questa pubblicazione. Art. 75-76 Omissis (riguardano i TOM: Territori di oltremare) TITOLO XIII. LA COMUNITÀ Omissis TITOLO XIV. ACCORDI DI ASSOCIAZIONE Omissis TITOLO XV. LE COMUNITA’ EUROPEE E l’UE Art. 88-1.– La Repubblica partecipa alle CE e all’UE, costituite da Stati che hanno scelto liberamente, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in comune alcune delle proprie competenze. Art. 88-2.– Sotto riserva di reciprocità e secondo le modalità previste dal Trattato sull’UE firmato il 7 febbraio 1992, la Francia acconsente ai trasferimenti di competenze necessari per l’istituzione dell’UEME, nonché per la determinazione delle norme relative alla liberalizzazione delle frontiere esterne degli stati membri della CE. Art. 88-3. – omissis (Diritto di voto attivo e passivo ai i cittadini UE nelle elezioni municipali) Art. 88-4. – omissis (Proposte atti CE al Parlamento da parte del governo) TITOLO XVI. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE Art. 89. - L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento. Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee nell'identico testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi. L'Ufficio di presidenza del Congresso è quello dell'Assemblea Nazionale. Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata quando è stata violata l'integrità del territorio (dello Stato). La forma repubblicana di governo non può costituire l'oggetto di una revisione. TITOLO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Omissis
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