"DAC 6" Decreto Legislativo n. 100/2020 - ODCEC Novara

Pagina creata da Monica Scognamiglio
 
CONTINUA A LEGGERE
"DAC 6" Decreto Legislativo n. 100/2020 - ODCEC Novara
Decreto Legislativo n. 100/2020

Recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018

                             «DAC 6»
   «Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»

                          a cura di Mauro Manca

              ODCEC Novara - 12 febbraio 2021
"DAC 6" Decreto Legislativo n. 100/2020 - ODCEC Novara
Sommario

       1. Introduzione
       2. Entrata in vigore
       3. Informazioni da comunicare
       4. Soggetti tenuti alla comunicazione
       5. Sanzioni
       6. I meccanismi da comunicare
       7. Esempi di meccanismi da comunicare

P. 2
"DAC 6" Decreto Legislativo n. 100/2020 - ODCEC Novara
1. Introduzione (1/5)

       Dal Rapporto OCSE sulla erosione delle basi
       imponibili e lo spostamento artificioso degli utili
       del 2013 (Base Erosion and Profit Shifting
       Report, «Progetto BEPS»), le Amministrazioni
       Fiscali hanno potenziato fortemente gli
       strumenti per contrastare tali fenomeni.

P. 3
1. Introduzione (2/5)
       L’Unione Europea ha approvato un pacchetto di direttive sulla cooperazione amministrativa e lo
       scambio automatico di informazioni (direttive «DAC») e sul contrasto alle pratiche di elusione
       fiscale transnazionali (direttive «ATAD»).

       Lo scambio automatico di informazioni è divenuto lo
                                                                                               2018, DAC 6 : Scambio automatico sulle
       strumento preferenziale per incentivare la                                              transazioni transfrontaliere aggressive
                                                                                                                                                         2021 (?), DAC 7 :
       collaborazione tra Contribuenti e Amministrazione                                                                                                 rafforzamento
                                                                                                                                                         controlli congiunti e
                                                                                           2017, ATAD 2, Direttiva anti-ibridi
       Fiscale e il contrasto alla elusione ed                                                                                                           scambio di
                                                                                                                                                         informazioni dalle
       evasione fiscale.                                          2016, DAC 5 : accesso alle informazioni sul
                                                                                                                                                         piattaforme web (?)

                                                                  beneficiario effettivo ai fini anti-riciclaggio

                                                                                                                           2016, ATAD 1, Elusione fiscale internazionale
                                                 2015, DAC 3 : Scambio automatico sui
                                                 ruling fiscali e gli accordi preventivi sui
                                                                                                           2016, DAC 4 : Scambio automatico delle
                                                 prezzi di trasferimento
                                                                                                           rendicontazione paese per paese («CbCR»)

                      2013, OECD, Addressing Base
                      Erosion and Profit Shifting
                                                                             2014, DAC 2 : Scambio automatico
                                                                             sui conti finanziari

                    2011, DAC : cooperazione
                    amministrativa nel settore fiscale

P. 4
1. Introduzione (3/5)

       Il «pacchetto DAC» ha l'obiettivo specifico di creare un quadro di cooperazione
       efficace ed efficiente tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri fondato su
       diversi strumenti:

                       scambio di informazioni (automatico, spontaneo o su richiesta)

        scambio di funzionari (presenza di funzionari delle amministrazioni fiscali di uno Stato membro
                     nel territorio di un altro Stato membro con l'accordo di quest'ultimo)

       controlli fiscali simultanei da parte di due o più Stati membri sui contribuenti di interesse comune

         notifica di decisioni e strumenti in materia fiscale relativi agli obblighi e debiti fiscali con la
                                      cooperazione di altre autorità fiscali

P. 5
1. Introduzione (4/5)

       Nell’ambito del pacchetto DAC, la Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 (DAC 6)
       prevede:
       -   l’obbligo di trasmettere all’A. F. dello Stato di residenza specifiche informazioni riguardanti
           «meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva » che abbiano
           certe caratteristiche;
       -   l’obbligo di comunicazione è imposto, in via principale, all’intermediario che ha partecipato
           all’elaborazione, attuazione o gestione del «meccanismo»;
       -   l’obbligo di comunicazione è imposto al contribuente che ha beneficiato del «meccanismo» solo
           nel caso di assenza dell’intermediario o quando quest’ultimo non gli fornisca prova di aver
           provveduto alla comunicazione;
       -   le informazioni comunicate all’A.F. di residenza sono poi trasmesse automaticamente alle altre A.F.
           competenti degli altri Stati UE;
       -   in caso di omessa comunicazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

P. 6
1. Introduzione (5/5)

            In Italia, la DAC 6 è stata recepita e attuata attraverso i seguenti strumenti:

       -   Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 100.

       -   Decreto Ministro dell’Economia e Finanza del 17 novembre 2020.

       -   Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, prot. n. 364425 del 26
           novembre 2020.

       -   Circolare Agenzia Entrate n. 2/E/2021 del 10 febbraio 2021.

P. 7
2. Entrata in vigore

P. 8
2. Entrata in vigore (1/2)

       La DAC 6 è stata approvata il 25 giugno 2018 e avrebbe dovuto essere
       applicata in ciascuno Stato membro dell'UE dal 1° luglio 2020 (i.e., da tale data
       ogni intermediario/contribuente avrebbe dovuto procedere alla comunicazione
       delle informazioni alla Autorità competente).

       A seguito dell’emergenza COVID-19, il 26 giugno 2020, è stata pubblicata la
       Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio che ha introdotto la facoltà per gli Stati
       Membri di rinviare l’entrata in vigore della DAC6 di sei mesi.

P. 9
2. Entrata in vigore (1/2)

        Le nuove date sono quindi:
        -   28 febbraio 2021: operazioni effettuate tra il 25 giugno 2018 e 30 giugno 2020;
        -   31 gennaio 2021: operazioni effettuate tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2020.

        Dal 1° gennaio 2021, ogni «maccanismo» dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal giorno
        seguente a quello in cui è stato messo a disposizione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione.

        «non si applicano sanzioni per tutte le comunicazioni inviate entro il 28 febbraio 2021, anche
        qualora il termine ordinario sia scaduto antecedentemente a tale data» (Cir. AdE, par. 7)

        I meccanismi che alla data del 25 giugno 2018 erano già in fase di realizzazione,
        ancorché continuino a produrre effetti rilevanti anche dopo tale data, sono
        esclusi dall’obbligo delle comunicazione.

P. 10
3. Informazioni da comunicare

P. 11
3. Informazioni da comunicare (1/4)

        Le informazioni da trasmettere:

        a) identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti;
        b) gli elementi distintivi che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;
        c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero;
        d) la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo;
        e) i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo
           transfrontaliero;
        f) il valore del meccanismo;
        g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, anche
           potenzialmente, dal meccanismo transfrontaliero;
        h) l'identificazione di qualunque altra persona che potenzialmente potrebbe essere
           interessata dal meccanismo, indicando a quale giurisdizione è legata tale persona.

P. 12
3. Informazioni da comunicare (2/4)

        Le informazioni da trasmettere:

        - Service provider: standard di conoscenza.

        ➢ ai fornitori di servizi non è richiesta l’adozione di ulteriori obblighi di adeguata
           verifica rispetto a quelli previsti dalle disposizioni vigenti.
        ➢ per i fornitori di servizi, rilevano le informazioni prontamente disponibili per
           l’intermediario in ragione del rapporto con il cliente.

P. 13
3. Informazioni da comunicare (3/4)

        Le informazioni da trasmettere:

        - il valore del meccanismo:
        ➢ Hallmark D(1): il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell’articolo 3, c.
           1, del d.m. 28 dicembre 2015;
        ➢ Hallmark D(2): il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell’articolo 3, c.
           1, del d.m. 28 dicembre 2015, ovvero, per le attività e i redditi di natura non
           finanziaria, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo
           transfrontaliero;
        ➢ Hallmark A, B, C ed E: il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo
           transfrontaliero.

P. 14
3. Informazioni da comunicare (4/4)
        -   Le informazioni vanno inviate attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.
        -   Il documento deve essere in formato XML (dettagli nell’Allegato tecnico al Provvedimento
            Direttore AdE).
        -   L’AdE certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta nella quale
            sono indicati:
              ➢ l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
              ➢ il protocollo attribuito in via automatica al file;
              ➢ la data in cui il file è stato presentato;
              ➢ il numero di riferimento della comunicazione;
              ➢ il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero
        -   Importante: Il numero di riferimento deve essere indicato dai partecipanti in ogni eventuale
        successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo. I contribuenti che attuano il
        meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni
        fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.

P. 15
4. I soggetti tenuti alla comunicazione

P. 16
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (1/10)

        I soggetti obbligati alle comunicazioni sono:
        • in via primaria, gli intermediari;
        • in assenza degli intermediari o in caso di mancata comunicazione da
          parte loro, i contribuenti pertinenti.

P. 17
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (2/10)

        «intermediario»:
        è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:
        a) essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;
        b) disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la
            quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
        c) essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno
            Stato membro;
        d) essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito
            legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro.

P. 18
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (3/10)

        «intermediario»:
        Promotore (Promoter):                                      Fornitore di servizi (Service provider):
        un soggetto che elabora, commercializza,                   un soggetto che direttamente o attraverso altri
        organizza o mette a disposizione ai fini                   soggetti, svolge un’attività di assistenza o
        dell’attuazione                                            consulenza riguardo all’elaborazione,
        un meccanismo transfrontaliero da                          commercializzazione, messa a disposizione
        comunicare o ne gestisce in autonomia                      ai fini dell’attuazione o gestione della attuazione
        l’intera attuazione.                                       del meccanismo transfrontaliero.

        Unlike the definition in the BEPS Action 12 Report, the definition of Intermediary is not limited to persons
        involved in the “tax aspects” of the Arrangement.
        Restricting the definition of Intermediaries to tax advisors would have the effect of excluding a wide range
        of potential intermediaries (such as investment advisors and lawyers) who do not (and may not be
        authorised to) provide taxation services.
        (OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, para. 44)

P. 19
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (4/10)

        «Fornitore di servizi (Service provider)»:
        ✓ Se il Provider fornisce attività di assistenza in relazione a meccanismi transfrontalieri
            già attuati dal contribuente, le attività svolte non integrano i requisiti per la
            qualificazione di intermediario a condizione che le stesse non determinino un
            “aggiornamento” o miglioramento del meccanismo stesso.

        Esempi:
        -   la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo,
        -   la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile,
        -   l’invio delle dichiarazioni fiscali,
        -   l’assistenza durante le verifiche fiscali,
        -   la redazione della TP Doc,
        -   La predisposizione di istanze MAP,
        -   l’assistenza nell’ambito di un contenzioso.

P. 20
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (5/10)

        «Fornitore di servizi (Service provider)»:

        Ente con personalità giuridica               Ente senza personalità giuridica
        - la valutazione dello standard di           (associazione tra professionisti)
          conoscenza va essere effettuata con        - lo standard di conoscenza, va verificato
          riferimento alle informazioni comunque        in capo al soggetto che assume la
          disponibili per l’entità nel suo              responsabilità del mandato
          complesso, nonché in base alle                professionale nei confronti del
          competenze riconosciute ai soggetti           partecipante al meccanismo
          coinvolti nel processo.                       transfrontaliero oggetto di notifica.

        La distinzione rileva anche ai fini sanzionatori.

P. 21
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (6/10)

        «contribuente pertinente»:
        qualunque persona alla quale è messo a disposizione, a fini di attuazione, un meccanismo
        transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo
        transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo.

        Condizioni alternative:
        a) è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
        b) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo
            transfrontaliero oggetto di comunicazione;
        c) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel
            territorio dello Stato;
        d) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello
            Stato (ad es., attività d’impresa senza S.O., cessione di azioni negoziate).

P. 22
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (7/10)

        «contribuente pertinente»:

        Gruppo di imprese (meccanismo «in house»):
        Una società del Gruppo (ad es., Holding capogruppo) potrebbe assumere la qualifica di
        intermediario se elabora il meccanismo e lo mette a disposizione delle altre società per
        l’attuazione (promotore) o fornisce assistenza o consulenza nel processo di attuazione del
        meccanismo (fornitore di servizi). In tali casi, occorre distinguere tra la figura
        dell’intermediario e la figura del contribuente ai fini dell’obbligo di comunicazione.

P. 23
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (8/10)

        Casi di esonero:
        L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione:
        •   per le informazioni che riceve dal cliente od ottiene nel corso dell'esame della posizione giuridica
            del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un
            procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la
            consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute
            prima, durante o dopo il procedimento stesso;
        •   qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale;
        •   qualora dimostri che le medesime informazioni di cui è in possesso sono già state trasmesse da
            altro soggetto obbligato.

P. 24
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (9/10)

        Il D.Lgs. prevede anche una speciale clausola di salvaguardia, per cui, in ogni caso,
        l'ottemperanza all'obbligo di comunicazione, se posto in essere per le finalità previste e in
        buona fede, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di
        informazioni imposte in sede contrattuale o da norme giuridiche e non comporta
        responsabilità («Whistleblowing» clause).

        Attenzione:
        «non costituisce causa di esonero [da responsabilità] la presenza di vincoli imposti
        dalla disciplina sulle “segnalazione di operazioni sospette” prevista dal combinato
        disposto degli articoli 39, comma 1, 41, comma 3, e 55, comma 4, del decreto
        legislativo n. 231 del 2007»
        (Circ. AdE, par. 5.1.1)

P. 25
4. Soggetti tenuti alla comunicazione (10/10)

        Casi di esonero:
        Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione:
        • qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale;
        • qualora sia in grado di dimostrare che le medesime informazioni di cui è in possesso
          sono già state trasmesse da altro soggetto obbligato (ad es., trasmissione ad altra
          Autorità competente estera da parte della holding capogruppo o dalla controparte
          estera del meccanismo).
        • qualora l’intermediario non abbia comunicato al contribuente «le medesime
          informazioni» che quest’ultimo valuta come essenziali per la completa e corretta
          rappresentazione del meccanismo, la comunicazione dell’intermediario è da intendersi
          carente e non idonea a liberare dall’obbligo di comunicazione il contribuente che
          ha collegamenti con l’Italia e che dispone di tutte le informazioni sul meccanismo.

P. 26
5. Sanzioni

P. 27
5. Sanzioni (1/4)

        -   Omessa comunicazione: da € 3,000 a € 31,500.
        -   Comunicazione incompleta o inesatta: da € 1,000 a € 10,500.
        -   Tardiva comunicazione (entro 15 giorni dalla scadenza): sanzione ridotta ½.
        -   Applicabilità del ravvedimento operoso (chi ha commesso più violazioni deve
            ravvedere le singole sanzioni ad esse applicabili).
        -   Applicabilità del cumulo giuridico («E' punito con la sanzione che dovrebbe
            infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi […]
            commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della
            medesima disposizione»).

P. 28
5. Sanzioni (2/4)

        Si configura omessa comunicazione:

        - omesso invio

        - invio oltre 15 giorni dalla scadenza

        - in caso di scarto della comunicazione (ma in questo caso si avrà conoscenza
          dello scarto per effetto del riscontro automatico generato dal sistema, che
          indicherà, tra l’altro, anche il motivo dello scarto).

        In tutti gli altri casi, in cui la comunicazione non viene scartata, si dovrebbe quindi
        vertere nell’ipotesi della incompleta o inesatta comunicazione (art. 12, co. 2,
        del Decreto).

P. 29
5. Sanzioni (3/4)

        Intermediari:

        Ente con personalità giuridica              Ente senza personalità giuridica
        - Le sanzioni sono a carico                 (associazione tra professionisti)
          esclusivamente della persona giuridica.   - Nel caso di intermediari persone
                                                      fisiche, inquadrati in realtà
                                                      organizzative senza personalità
                                                      giuridica (ad es., associazioni tra
                                                      professionisti), la sanzione è a carico
                                                      della persona fisica che ha assunto la
                                                      responsabilità del mandato nei
                                                      confronti del partecipante.

P. 30
5. Sanzioni (4/4)

        - In caso di obbligo concorrente (intermediario e contribuente), se la
          comunicazione è omessa, inesatta o incompleta, la sanzione è applicata
          autonomamente su entrambi i soggetti, in ragione della violazione da ciascuno
          commessa,
        - Entrambi potranno autonomamente accedere all’istituto del ravvedimento
          operoso.
        - Il pagamento effettuato da un soggetto non libera l’altro soggetto per le
          violazioni a lui riferibili.

P. 31
6. I meccanismi da comunicare

P. 32
6. I meccanismi da comunicare (1/12)

        Il meccanismo oggetto di comunicazione:

        un «meccanismo» che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo,
        e che soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:
        a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
        b) uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una
            giurisdizione;
        c) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione
            tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività
            d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;
        d) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere
            residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
        e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o
            sull'identificazione del titolare effettivo.

P. 33
6. I meccanismi da comunicare (2/12)
        Criterio della potenziale riduzione d’imposta.
        ➢      Gli Hallmark A, B, C e D rilevano ai fini dell’obbligo di comunicazione solo se sono suscettibili di
               determinare una riduzione delle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE (DAC 1).
        ➢      La riduzione potenziale d’imposta si valuta confrontando gli effetti fiscali in presenza del
               meccanismo con quelli che si verificherebbero in sua assenza.

        Esempi (Circ. AdE, par. 4,3):
        ✓   riduzione di base imponibile o d’imposta rispetto a quelle determinabili in assenza del meccanismo;
        ✓   rimedio contro la doppia imposizione, oppure un incremento dello stesso rispetto a quello spettante
            in assenza del meccanismo;
        ✓   rimborso d’imposta o l’incremento dello stesso rispetto a quello spettante in assenza del
            meccanismo;
        ✓   Differimento «non a breve termine» (?????) del pagamento dell’imposta;
        ✓   eliminazione delle ritenute alla fonte ovvero la loro riduzione.

P. 34
6. I meccanismi da comunicare (3/12)

        Criterio della potenziale riduzione d’imposta.
        Circolare AdE, par. 4,3:
        Nella determinazione degli effetti fiscali derivanti dal meccanismo
        transfrontaliero non si deve tener conto di eventuali norme antielusive (ad es.,
        CFC o disposizioni anti ibridi).
        «L’obbligo di comunicazione sussiste anche quando il contribuente è tenuto a
        sterilizzare, in dichiarazione, in tutto o in parte, gli effetti fiscali del meccanismo
        stesso in virtù di specifiche disposizioni limitative».

        Nota: questa posizione è stata unanimemente criticata in sede di consultazione
        pubblica.

P. 35
6. I meccanismi da comunicare (4/12)

        Gli elementi distintivi:
        Criterio del vantaggio principale («Main benefit test»):
             il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di
        tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un
        meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

        Problema: cosa significa «vantaggio principale» ?

        The ambiguous nature of the tax benefits that arise in respect of cross-border tax
        planning means that disclosure regimes which focus exclusively on domestic tax
        outcomes for domestic taxpayers, without understanding the global picture, may not
        capture many types of cross-border tax planning.
        (Beps Report Action 12, par. 228)

P. 36
6. I meccanismi da comunicare (5/12)

            Criterio del vantaggio principale («Main benefit test»).
            Calcolo del vantaggio principale:

        - Il «vantaggio fiscale» fa riferimento agli effetti fiscali complessivi
          Si calcola come differenza tra le imposte dovute (in Italia, negli Stati UE, nelle
          giurisdizioni estere con le quali vige uno specifico accordo per lo scambio delle
          informazioni. Problema: rileva UK?) sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri
          e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza del meccanismo.
        - Il «vantaggio extrafiscale» è costituito da qualunque vantaggio economico
          quantificabile di natura non fiscale derivante dal meccanismo transfrontaliero.

P. 37
6. I meccanismi da comunicare (6/12)

        Criterio del vantaggio principale («Main benefit test»).
        Il vantaggio extrafiscale è limitato ai benefici economici conseguiti dall’impresa, oggettivamente
        determinabili, anche di varia natura (commerciale, organizzativa, regolamentare). Rileva la riduzione di costi
        o l’incremento dei ricavi attesi al momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione e comprovabili attraverso
        adeguata documentazione contabile o extracontabile (ad esempio bilanci previsionali, due diligence
        predisposte in occasione di operazioni straordinarie etc.).

        Esempi:
        -   il prezzo della transazione,
        -   la presenza di costi accessori (costi di stoccaggio e di magazzino, commissioni di gestione, ecc.),
        -   le modalità di attuazione dell’operazione (i tempi di consegna del bene o di realizzazione del servizio),
        -   l’impossibilità di acquisire il prodotto o servizio presso altri fornitori,
        -   l’esistenza di vincoli regolamentari, organizzativi, commerciali e produttivi che renderebbero
            eccessivamente onerosa la transazione con altri fornitori,
        -   l’ottenimento di sinergie organizzative.

P. 38
6. I meccanismi da comunicare (7/12)
        Sintesi dei criteri selettivi per la comunicazione:

P. 39
6. I meccanismi da comunicare (8/12)
                     criterio del                                                          3. struttura standardizzata
HALLMARK                                   1. clausola di        2. fee proporzionata al
GENERICI
            A.       vantaggio                                                                 a disposizione di più
                                           riservatezza              vantaggio fiscale
                     principale                                                                    contribuenti
                                                                                                                                  Il perimetro degli elementi distintivi
                    criterio del                              2. conversione di reddito
                                      1. acquisizione di bare     in capitale o altre
            B.       vantaggio                                                               3. operazioni circolari
                                              fiscali           categorie di reddito a
                     principale                                tassazione vantaggiosa

                                                                                                                                                                    2. lo stesso
                                                                                                                                                                                        3. credito  4. trasferimenti di
                                                                                                                                                                ammortamento sul
                                                                                                                                                                                       d'imposta o       attivi con
                                                                                                                                                                 patrimonio sono
                                                                                1. pagamenti cross border deducibili                                                                  esenzione per      differenza
                                                                                                                                                               chieste detrazioni in
                                                                                                                                                                                     imposte estere significativa di
                                                                                                                                                                     più di una
                                                                                                                                                                                         multipli          valori
                                                                                                                                                                   giurisdizione
                     operazioni
            C.                                                                                                             c. il pagamento   d. pagamento
                  transfrontaliere a. il destinatario non è                                                                  beneficia di    beneficia di un
                                        residente in alcuna      b. destinatario è residente in una giurisdizione ma:
HALLMARK                                                                                                                 un'esenzione totale regime fiscale
SPECIFICI
                                        giurisdizione fiscale
                                                                                                                            dalle imposte     preferenziale
                                                                  i. non impone alcuna
                                                                                          ii. è una giurisdizione non
                                                                imposta sul reddito delle
                                                                                                  cooperativa
                                                                          società

                       scambio        1. compromettere gli
                                      obblighi sullo scambio     2. catena di titolarità
                    automatico di
            D.                            automatico di          legale o effettiva non
                   informazioni e informazioni sui conti              trasparente
                 titolarità effettiva       finanziari

                                                                                               3. trasferimento
                      prezzi di           1. safe harbour       2. trasferimento di hard-
            E.                                                                            transfrontaliero di funzioni
                   trasferimento             unilaterali           to-value intangibles
                                                                                             e/o rischi e/o attività

P. 40
6. I meccanismi da comunicare (9/12)
        La procedura:

                                  Il meccanismo  haha
                                     Il meccanismo  una dimensione
                                                      una          transfrontaliera
                                                          dimensione                ??
                                                                     transfrontaliera

                                              SI      SI                                    NO   NO

            Il meccanismo presenta elementi distintivi
                               Il meccanismo  presenta rilevanti?
                                                          elementi distintivi rilevanti?    NO

                                                      SI
                                                   SI
            Il meccanismo determina una riduzione potenziale di                                  NO
                              imposizione ?                                                 NO

                               L’elemento
                                     SI   distintivo è soggetto al criterio del vantaggio
                                                      principale ?                                       Il meccanismo
                                                                                                       contempla gli altri
             Il meccanismo è soggetto al criterio del vantaggio                       NO               elementi distintivi
                               principale
                                     SI ?                              NO
                                                                                                            rilevanti ?

                                      SI              Il conseguimento di un vantaggio fiscale è il principle o uno dei
                                                               principali obiettivi che si voglio conseguitre ?
                                                                                                          SI            NO
               Il meccanismo soddisfa il criterio del       NO SI                                        NO
                      vantaggio principale ?

                Il meccanismo è soggetto alla                                                                   Il meccanismo NON è soggetto
                       comunicazione SI                    Il meccanismo è soggetto alla                         Il meccanismo  NON è soggetto alla
                                                                                                                      alla comunicazione
                                                                  comunicazione                                             comunicazione

P. 41
6. I meccanismi da comunicare (10/12)
        Esempio n. 1: valutazione del vantaggio fiscale principale.
            Esempio relativo all’elemento distintivo C.1(c): cessione del diritto di sfruttamento di un marchio a un soggetto
            residente in Italia da parte di un soggetto residente in una giurisdizione dove vige una agevolazione del tipo “patent
            box” con detassazione integrale delle royalty percepite. Il meccanismo prevede pagamenti transfrontalieri deducibili in
            Italia e un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali (fenomeno di
            cd. deduzione/non inclusione, D/NI).

                                                       Royalty dedotta in Italia:                200.000,00
                                                                 IRES + IRAP                27,90%
                                                              imposta rilevante                 55.800,00
                                                       VF (vantaggio fiscale)                   55.800,00

                                               Verifica del criterio del vantaggio principale (VP):
                                        calcolo di MBT:                         MBT = VF/(VF + VEF) > 50%
                                                                                     = VF>(VF +VEF)*50%
                                           ipotesi 1:
            Impossibile quantificare un vantaggio extrafiscale (VEF)                     VEF = 0
            verifica del criterio del vantaggio principale                            VF > 50% VF         55.8000 > 27.900
            effetto: obbligo di comunicazione del meccanismo

                                       ipotesi 2:
            quantificazione del vantaggio extrafiscale (VEF)                                    200.000,00
                                                                                         (VF + VEF) *50% =                127.900,00

            verifica del criterio del vantaggio principale                          VF < (VF + VEF)*50%           55.800 < 127.900
            effetto: nessun obbligo di comunicazione del meccanismo

P. 42
6. I meccanismi da comunicare (11/12)
        Esempio n. 2: valutazione del vantaggio fiscale principale.

        ▪ La Società ItaCo, residente fiscalmente in Italia, cede beni ad una impresa
           associata, Società ACo, residente fiscalmente in uno Stato extra UE con il quale non
           è in vigore un accordo MDR;
        ▪ ACo svolge l’attività di “centrale acquisti”
        ▪ BCo acquista i beni prodotti da ItaCo direttamente da ACo;

                                                                                        (segue)

P. 43
6. I meccanismi da comunicare (11/12)

        ▪ Aco gode di un regime fiscale privilegiato in base al quale è assoggettata a imposta
          inferiore all’1%;
        ▪ BCo è residente in uno Stato UE ed è soggetta ad imposta societaria nella misura
          del 15%;
        ▪ Si ipotizza che il prezzo at arm’s length che ItaCo avrebbe dovuto applicare alle
          cessioni dei beni verso BCo sia pari a 3.000;
        ▪ I medesimi beni, alle medesime condizioni, sono invece ceduti da ItaCo ad Aco a un
          prezzo pari a 2.800; attraverso questa struttura, ItaCo usufruisce di vantaggi
          extrafiscali d’importo pari a 250, imputabili alla riduzione dei costi logistici e di
          stoccaggio.
          Ne discende un vantaggio extrafiscale netto pari a 50.

                                                                                                  (segue)

P. 44
6. I meccanismi da comunicare (11/12)

        ▪ Il meccanismo integra l’elemento distintivo C.1.b.1): «pagamenti transfrontalieri
          deducibili (rectius componenti negativi di reddito) effettuati tra due o più imprese
          associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti… nonostante il
          destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:… non impone
          alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle società
          il cui tasso è pari o prossimo a zero».
        ▪ Verifica dell’MBT.
        ▪ In assenza del meccanismo transfrontaliero, l’alternativa è quella di cedere i beni
          direttamente a BCo a un valore superiore. In tal caso l’MBT non è verificato e quindi il
          meccanismo non deve essere comunicato.

                                                                                                 (segue)

P. 45
6. I meccanismi da comunicare (11/12)

        Calcolo del «vantaggio fiscale principale:

P. 46
6. I meccanismi da comunicare (12/12)
        Esempio di check list:

P. 47
7. Esempi di meccanismi da comunicare

P. 48
7. Esempi di meccanismi da comunicare (1/11)
            Accelerazione uso di perdite (Hallmark B.1).

        •     ItaCo (società di diritto italiano) acquisisce la società estera BCo (residente in
              un altro Stato membro UE) che riporta perdite fiscali compensabili dai
              precedenti periodi di imposta.

        •     ItaCo effettua operazioni commerciali con BCo non at arm’s length che
              producono uno spostamento di utili verso la società BCo.

        •     Il maggiore utile di BCo viene, quindi, compensato con le perdite fiscali che la
              stessa aveva accumulato nei periodi di imposta precedenti.

        •     Lo schema non integra l’elemento distintivo in quanto la società BCo non muta
              o interrompe la sua attività principale.
                                                            Le violazioni di TP non rilevano di per sé ai fini
        (esempio n. 10 Circolare AdE)
                                                            della DAC6, salvo che il meccanismo rilevi agli
                                                                      effetti degli altri Hallmarks.

P. 49
7. Esempi di meccanismi da comunicare (2/11)
          Conversione di reddito (Hallmark B.2)

                   Prima: interessi tassati                   Dopo: dividendi esenti

                                 Interessi
                               €€€                                          Dividendi
                                                  Ita Co                                     Ita Co
          Borrower                                         Borrower            €€€
             Co                                               Co

                                              EU 1 Co       Interessi
                                                                     €€€
                                                                                   EU 1 Co

        P.S. Hallmark B.2 è connesso al MBT

P. 50
7. Esempi di meccanismi da comunicare (3/11)
           Round-tripping (Hallmark B.3)

                                                           Ita Co                    €€€
                       €€€                                                                 Fin.

                      Aum.
                      Cap.

                                     EU 1 Co                       Non EU Co

                                                    Fin.        €€€
        P.S. Hallmark B.3 è connesso al MBT.
        Verificare il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessuna funzione commerciale primaria o di
        operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

P. 51
7. Esempi di meccanismi da comunicare (4/11)
        Pagamenti con uso di entità ibrida inversa giurisdizioni black list (Hallmark C.1.a)

                                             ▪   La società ACo1, assoggettata alle leggi dello Stato A (Extra-UE), costituisce
                                                 la società BCo1 nello Stato B (UE).
                                             ▪   Sotto il profilo fiscale BCo1 è considerata trasparente o non soggetta a
                                                 imposizione nello Stato B mentre è considerata opaca dallo Stato A (c.d.
                                                 entità ibrida inversa).
                                             ▪   ACo1 conferisce equity in BCo1 la quale utilizza i fondi ricevuti per
                                                 concedere un finanziamento alla controllata BCo2 residente nello stesso
                                                 Stato B.
                                             ▪   BCo2, a sua volta stipula un contratto di finanziamento con l’impresa
                                                 associata ItaCo, residente in Italia, finanziamento che replica le stesse
                                                 condizioni di quello erogato da BCo1 a BCo2 (finanziamento back to back).
                                             ▪   L’effetto dello schema è quello di generare una deduzione in Italia e una non
                                                 inclusione del correlato componente di reddito in nessun altro Stato.
                                             ▪   Nello Stato B, infatti, BCo2 compensa gli interessi attivi con quelli passivi;
                                                 BCo1 essendo trasparente non è considerato autonomo soggetto passivo
                                                 d’imposta e quindi non è tassato. ACo1 considera BCo1 come un’entità
         L’intermediario IT è in grado di        opaca, ossia soggetta alle leggi fiscali dello Stato di localizzazione B.
          identificare tutti i passaggi ?
                                                 (esempio n. 18 Circolare AdE)

P. 52
7. Esempi di meccanismi da comunicare (5/11)
        Pagamenti a giurisdizioni black list (Hallmark C.1.b.ii)

                                                                                          I pagamenti devono essere diretti a
                                  Ita Co                                                  Black Co oppure possono essere
                                                                                          anche pagamenti «indiretti» tramite
                                                                                          entità interposte ?

                                                        Samoa americane
                                                        Isole Cayman
                                                        Figi
                                                        Guam
                                                        Oman
                                                        Palau
                                                        Panama
                                   Black Co             Samoa
                                                        Trinidad e Tobago
                                                        Isole Vergini degli Stati Uniti
                                                        Vanuatu
                                                        Seychelles
                                                        (EU Black list at 27.02.2020)

        P.S. Hallmark C.1.b.ii non è connesso al MBT.

P. 53
7. Esempi di meccanismi da comunicare (6/11)
        Licenza di marchio (Hallmark C.1.c)

                                                         Ita Co
                                   Royalty
                                 (deducibili)

                                                   Royalty
                                                 (detassate)
                                                                  EU 1 Co
                                          (e.g., Patent box)

        P.S. Hallmark C.1.c è connesso al MBT.

P. 54
7. Esempi di meccanismi da comunicare (7/11)
          Crediti d’imposta multipli (Hallmark C.3)

                                Credito d’imposta                    Credito d’imposta
                                  accreditato sul                      accreditato sul
                               reddito di Ita Co s.o.                 reddito di Ita Co

                                 Ita Co
                                                                            Ita Co
                                   s.o.

                             ritenuta                    interessi
                                                             €€€

                                                        EU 1 Co

        P.S. Hallmark C.3 non è connesso al MBT.

P. 55
7. Esempi di meccanismi da comunicare (8/11)
          Trasferimento di attivi (Hallmark C.4)   ▪ La Società ACo, residente nello Stato UE,
                                                       trasferisce un impianto alla Società BCo,
                                                       residente nello Stato B, al prezzo di 100 pari al
                                                       suo valore fiscale senza realizzare alcuna
                                                       plusvalenza.
                                                   ▪ Il valore di mercato dell’impianto oggetto di
                                                       trasferimento è pari a 200.
                                                   ▪ La differenza è significativa essendo pari al
                                                       100% del valore di mercato.
                                                   ▪ L’hallmark, pertanto, è da ritenersi integrato.
                                                   (Circ. AdE, esempio 22,)

        P.S. Hallmark C.4 non è connesso al MBT

P. 56
7. Esempi di meccanismi da comunicare (9/11)
          Catena di titolarità non trasparente (Hallmark D.2)

                                     Trust                               La «catena» è costituita da persone, dispositivi giuridici o
                                    Anstalt
                                                                         strutture giuridiche:
                                    Stiftung
                                                                         a) che non svolgono un'attività economica sostanziale
                                  Fondazione
                              Fiduciaria Off-shore                           supportata da personale, attrezzatura, attività e locali
                                                                             adeguati; e
                                                                         b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in
                                                                             una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza
                                                                             di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da
                                   Hold Co
                                                                             tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
                                                                         c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o
                                                                             strutture giuridiche sono resi non identificabili.

                                   EU 1 Co

                                    Ita Co

        P.S. Hallmark D.2 non è connesso né al criterio della potenziale riduzione d’imposta né al MBT.

P. 57
7. Esempi di meccanismi da comunicare (10/112)
        «Safe harbour» unilaterali (Hallmark E.1)        I «Safe harbours» si caratterizzano per:
                                                         -   deroghe all’applicazione del principio di libera
                                                             concorrenza;
                                                         -   semplificazione nell’applicazione delle regole di
                                 Ita Co
                                                             TP:
                                                         -   servizi a basso valore aggiunto;
                                                         -   presunzione di congruità e conformità al

                  Service fee                 Service        principio di arm’s length, nell’ipotesi di
                                             Provision
                                                             osservanza da parte dell’impresa di margini
                                                             predefiniti (cfr. art. 7, D.M. 14 maggio 2018,
                                                             «servizi a basso valore aggiunto»);
                                            EU Service   -   conformità ai requisiti OCSE.
                                                Co

                                                         I «Safe harbours» che non hanno le suddette
        P.S. Hallmark E.1 non è connesso al MBT.         caratteristiche sono considerati «unilaterali».

P. 58
7. Esempi di meccanismi da comunicare (11/11)
        Trasferimento di asset (Hallmark E.3)

                             Ita Co                                                      Ita Co

           Ita Co             EU 1 Co                EU 2 Co                               EU 1 Co                EU 2 Co
             s.o.

                                                                                                                    Ita Co
                                                                                                                   EU 2Co
                                                                                                                      s.o.

        P.S. Hallmark E.3 non è connesso al MBT.
        Rileva se la previsione annuale degli «utili del cedente» al lordo di interessi e imposte («earnings before interest
        and taxes», EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale
        del EBIT del cedente in mancanza di trasferimento.

P. 59
Domande ?

P. 60
Riferimenti normativi
        - Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018
        - Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 100
        - Decreto Ministro dell’Economia e Finanza del 17 novembre 2020
        - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, prot. n. 364425 del 26 novembre
          2020
        - Circolare Agenzia Entrate n. 2/E/2021

P. 61
Contatti:

        Dott. Mauro Manca
        Email: manca68@yahoo.it
        Cell. 320 430 4493

P. 62
Puoi anche leggere