Nuove misure di contrasto e prevenzione delle frodi sui carburanti e sui prodotti energetici in materia di accisa ed IVA - Introdotte con D.L ...

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Nuove misure di contrasto e prevenzione delle frodi sui carburanti e sui prodotti energetici in materia di accisa ed IVA - Introdotte con D.L ...
Nuove misure di contrasto e
       prevenzione delle frodi sui
carburanti e sui prodotti energetici
        in materia di accisa ed IVA
  Introdotte con D.L. 124/2019 e con L. 160/2019

                              Avv. Ettore Sbandi
Introduzione
Il D.L. 124/2019 (cd. «Decreto Fiscale collegato alla L. di Bilancio 2020») - convertito in L. n. 157/19 - e la Legge n.
160/2019 (Legge di Bilancio 2020) hanno introdotto significative novità in materia di accise ed IVA che mirano a
prevenire e contrastare le frodi aventi ad oggetto, in particolare, la compravendita di carburanti e prodotti
energetici.

Nell’intento di recuperare l’enorme mole di imposta evasa, l’art. 1, co. 2, della Legge di Bilancio 2020 -
mediante clausola di salvaguardia - ha stabilito che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Dogane
Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del TUA, sono aumentate in misura tale da determinare
maggiori entrate nette non inferiori a:

•   1.221 milioni di euro per l’anno 2021;
•   1.683 milioni di euro per l’anno 2022;
•   1.954 milioni di euro per l’anno 2023,
•   2.054 milioni di euro per l’anno 2024;
•   2.154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

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La circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

L’art. 5, co. 1, lett. a), del DL 124/2019 ha previsto all’art. 6 del TUA (commi 6 e 6 bis) che:

a) dall’1.11.2019, la trasmissione della nota di ricevimento, dal destinatario nazionale
   all’Amministrazione finanziaria, che attesta la «presa in consegna» dei prodotti sottoposti ad
   accisa in regime sospensivo a conclusione della circolazione degli stessi, deve essere effettuata
   entro le 24h decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal
   destinatario”.

b) dall’1.1.2020, per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti sottoposti ad accisa in
   regime sospensivo, la «presa in consegna» si verifica con lo scarico effettivo dei beni dal
   mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il
   medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla
   qualità e quantità dei prodotti scaricati (nuovo art. 6 co. 6-bis del TUA).

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Autorizzazione ed obblighi per il destinatario registrato

L’art. 5, co. 1, lett. b), del DL 124/2019 ha previsto misure più rigorose per la figura del destinatario
registrato, modificando l’art. 8 TUA:

• Con il nuovo comma 1-bis ha previsto requisiti di onorabilità (mutuati dalla disciplina in materia
  di autorizzazione ex art. 23 co. 6-9 del TUA) in virtù dei quali ha stabilito che l’apposita
  autorizzazione possa essere negata, sospesa o revocata nel caso in cui tale soggetto sia stato
  destinatario di determinati provvedimenti in relazione a violazioni di natura tributaria, finanziaria
  e fallimentare;

• Con la modifica del comma 3, ha previsto l’obbligo, per tale soggetto, di sottoporsi a qualsiasi
  controllo, inclusi gli accertamenti volti verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti sottoposti ad
  accisa in regime sospensivo od a verificarne, più in generale, l’avvenuto pagamento.

NB: anche agli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici sono applicabili i medesimi requisiti di
onorabilità.

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Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa
L’art. 5 co. 1 lett. c) del DL 124/2019 modifica l’art. 25 TUA prevedendo l’obbligo di denuncia di esercizio al competente
ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

•   Per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 mc (prima la soglia era a 25mc).
•   Per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli e industriali, collegati a
    serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi (prima la soglia era 10mc).

Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il registro di c/s è tenuto
con modalità semplificate (DD dell’ADM prot. 240433/2019).

NB: Tali modifiche entreranno in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento direttoriale sul sito Internet della citata Agenzia.

All’art. 25 del TUA è stato altresì inserito il nuovo co. 6-bis che, analogamente a quanto previsto per il destinatario
registrato, disciplina le ipotesi in cui è negata l’autorizzazione al deposito.

Infine è stato modificato il co. 9 dell’art. 25 del TUA prevedendo che il trasferimento di prodotti assoggettati ad accisa
tra DC deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso
giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche, agli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

Gli ID e DC soggetti all’obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità (cfr. slide precedente).

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I trasferimenti in sospensione di accisa avvengono anche in sospensione IVA

L’ art. 6 del D.L 124/2019 ha modificato il regime delle deroghe al pagamento dell’IVA previsto dalla Legge Bilancio
2018 (art. 1, co. 937 e ss.), aveva previsto che - salve eccezioni riguardanti i soggetti cd. affidabili (per dimensioni e
qualifiche soggettive) - l’estrazione di carburanti per autotrazione da depositi fiscali o da depositi di destinatari
registrati, oltre a scontare l’accisa all’atto di immissione in consumo, comportasse anche il pagamento dell’IVA con
F24, senza possibilità di compensazione.

In particolare, con l’eliminazione del riferimento al comma 939, l’attuale regime prevede che i trasferimenti in
sospensione di accisa saranno anche in sospensione IVA.

Sono poi aggiunte le seguenti condizioni per l’applicazione delle esimenti dei commi 940 e 941, prima parte:

- Per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato
  come deposito IVA, occorre rispettare i criteri di affidabilità previsti e prestare idonea garanzia;

- Per i prodotti di proprietà del gestore del deposito, quest’ultimo deve essere di capacità non inferiore a 3.000
  metri cubi (soglia rideterminabile con decreto ministeriale).

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Limite all’utilizzo di lettere di intento nella compravendita di carburanti

L’art. 6 del D.L. 124/2019, ha innovato la previgente L. n. 205/2017 introducendo i commi 941 bis e 941
con cui ha limitato la possibilità di emettere lettere di intento aventi ad oggetto la compravendita di
gasolio e benzina destinati all’autotrazione.

E’ tuttavia prevista un’eccezione nel caso di:

➢ imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose e persone (di cui all’art. 24 ter TUA) che
  acquistino il prodotto,

    ➢ per l’esercizio di attività di impresa,

         ➢ presso depositi commerciali, ossia presso operatori non qualificabili come soggetti obbligati
           ai fini delle accise ( depositi fiscali ex art. 23 TUA o destinatari registrati ex art. 8 TUA), o che
           stoccano prodotto presso tali soggetti obbligati, come i c.d. traders

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Codice amministrativo di riscontro per gli oli lubrificanti

L’art. 7 del DL 124/2019 inserisce nel TUA l’art. 7 bis: gli oli lubrificanti (VD da 27101981 a 27101999) e le preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403) - trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri - dovranno circolare in Italia, prima
dell’immissione in consumo, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro relativo a ciascun trasferimento.

Il codice - da annotare sul doc di trasporto prima che la circolazione abbia inizio - deve essere richiesto telematicamente all’UD non
prima delle 48h precedenti all’introduzione dei prodotti in Italia e comunque almeno 12h prima dell’introduzione stessa:

❑ per i beni provenienti da un altro Stato UE, destinati a essere immessi in consumo in Italia:           Nella richiesta dovranno essere riportati:
                                                                                                          1. i dati identificativi del mittente e del
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   ▪   dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;                                       2. quantitativi e codici NC della merce;
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❑ per i beni provenienti da un altro Stato UE, non destinati a essere immessi in consumo in Italia:           circolazione;
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   ▪   dal mittente.                                                                                          immessi in consumo in altro Stato).

La circolazione si considera conclusa quando il soggetto che effettua la prima immissione in consumo nel territorio nazionale
comunica telematicamente all’Agenzia delle Dogane la presa in carico dei prodotti presso il proprio deposito entro le 24 ore
successive all’atto di scarico; è necessaria altresì la validazione del codice da parte dell’Ufficio doganale di uscita qualora la merce
venga immessa in consumo fuori dal territorio Italiano.

N.B. La circolazione dei beni senza la preventiva emissione o validazione del codice – salvo prova contraria - si configura come
«tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento».
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Accisa sul gasolio commerciale e relativo rimborso

L’art. 1 co. 630 della legge di bilancio 2020 ha previsto - all’art. 24 ter del TUA - che:

• a decorrere dall’1.10.2020, per gasolio commerciale usato come carburante si intenderà il gasolio impiegato da
  veicoli, a eccezione di quelli di categoria Euro 3 o inferiore;

• a decorrere dall’1.1.2021, l’eccezione varrà per i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore (nuovo art. 24-ter co. 2 TUA).

Il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura
pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del TUA (617,40
euro per mille litri), e quella al n. 4-bis della Tabella A allegata al TUA.

Ai fini del predetto rimborso, il proprietario (o il soggetto altrimenti titolato), nonché enti pubblici od altre imprese
esercenti trasporti in servizio pubblico presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell’ADM entro il
mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

Al riguardo, l’art. 8 del DL 124/2019 prevede che per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso è
riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato da ciascun veicolo - ad eccezione di
quelli di categoria Euro 3 o inferiore (e, a decorrere dall’1.1.2021, a eccezione dei veicoli di categoria Euro 4 o
inferiore), per ogni chilometro percorso dallo stesso.
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Estensione del sistema INFOIL

l’art. 10 del DL 124/2019 , al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le
raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici di cui all’art. 23 co. 14 del TUA, prevede che gli
esercenti depositi fiscali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si devono dotare, entro il 30.6.2020, di un
sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato
come carburante.

                          Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

L’art. 11 del DL 124/2019 ha disposto che con determinazione del direttore dell’ADM – da adottarsi entro 60 giorni
dalla sua entrata in vigore - siano fissati tempi e modalità per introdurre, entro il 30.06.2020, l’obbligo di utilizzo del
sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di
accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato di benzina e gasolio utilizzati come carburante.

Il DAS telematico, già previsto da norme e prassi risalenti (L. 286/06), consente alle merci che hanno assolto l’accisa
di circolare anche in Italia (analogamente a quanto avviene in ambito UE con il sistema EMCS) sulla scorta di un
documento informatico e non più sulla base di un foglio bollato a secco dalle dogane.

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