Note sui recenti orientamenti in tema di - COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE Il dibattito sulla natura delle collabora-Ordine Consulenti ...
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luglio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina di carmine santoro Funzionario INL, dottore di ricerca, ADAPT professional fellow1 Note sui recenti orientamenti in tema di COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE I l dibattito sulla natura delle collabora- sindacali comparativamente più rappre- zioni etero-organizzate, a distanza di sentative sul piano nazionale prevedono quattro anni dalla loro introduzione discipline specifiche riguardanti il tratta- normativa, non si è ancora sopito. Resta mento economico e normativo, in ragione tuttora dubbio se esse diano luogo a rappor- delle particolari esigenze produttive ed or- ti di lavoro autonomo o subordinato, come ganizzative del relativo settore; resta incerta la collocazione giuridica della b) collaborazioni prestate nell’esercizio di pro- disposizione che le prevede, l’art. 2 del fessioni intellettuali per le quali è necessaria D.lgs. n. 81/2015. Le recenti sentenze di l’iscrizione in appositi albi professionali; merito, piuttosto che chiarire, hanno reso c) attività prestate nell’esercizio della loro ancora più confuso il contesto ermeneutico. funzione dai componenti degli organi di Senza alcuna pretesa di esaustività, si tente- amministrazione e controllo delle società e rà in questa sede di sintetizzare le varie po- dai partecipanti a collegi e commissioni; sizioni e di trarre qualche conclusione. d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive LA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO dilettantistiche affiliate alle federazioni E I DUBBI INTERPRETATIVI sportive nazionali, alle discipline sportive È necessario partire dalla disposizione che associate e agli enti di promozione sportiva ha introdotto la figura in esame nell’ordi- riconosciuti dal Coni, come individuati e namento, l’art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, il disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 c.d. riordino dei contratti di lavoro operato dicembre 2002, n. 289. nell’ambito della riforma passata sotto il d-bis) collaborazioni prestate nell’ambito della nome di Jobs Act. Stabilisce la disposizione produzione e della realizzazione di spetta- menzionata, al comma 1: «A far data dal 1° coli da parte delle fondazioni di cui al de- gennaio 2016, si applica la disciplina del rap- creto legislativo 29 giugno 1996, n. 367”. porto di lavoro subordinato anche ai rapporti Sin dall’entrata in vigore della riforma l’art. di collaborazione che si concretano in presta- 2 menzionato ha suscitato un vivace dibat- zioni di lavoro esclusivamente personali, con- tito su vari profili2. In questa sede si intende tinuative e le cui modalità di esecuzione sono focalizzare l’attenzione su due di essi, parti- organizzate dal committente anche con riferi- colarmente rilevanti sia sul piano dogmati- mento ai tempi e al luogo di lavoro». co sia su quello pratico: la natura giuridica Il comma 2 prevede varie eccezioni all’ap- delle collaborazioni in discorso e l’ambito plicazione di tale regime: di applicabilità della disposizione. “a) collaborazioni per le quali gli accordi col- Sul piano della natura giuridica gli autori lettivi nazionali stipulati da associazioni S hanno formato due orientamenti. Secondo ➤ 1. Il presente contributo è frutto esclusi- 2/15, pag. 271 ss.; G. Santoro-Passarelli, logie contrattuali e lo jus variandi, Adapt vo del pensiero dell’autore e non impe- I rapporti di collaborazione organizzati Labour Studies e-Book series n.48; M. gna l’Amministrazione di appartenenza. dal committente e le collaborazioni conti- Tiraboschi, Il lavoro etero-organizzato, 2. Sul dibattito si vedano, tra gli altri, A. nuative e coordinate ex art. 409, n. 3, in M. Tiraboschi (a cura di), Le nuove Perulli, Costanti e varianti in tema di su- c.p.c., in F. Carinci (a cura di), Commen- regole del lavoro dopo il jobs act, Milano, bordinazione e autonomia, in LD, n. to al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipo- 2016, pag. 261 ss.. 6
luglio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE il primo, la disposizione citata avrebbe pre- stesso committente, si considerano avverate visto una fattispecie di lavoro autonomo; le condizioni di cui all’art. 2, co. 1, sempre tale indirizzo si fonda sul dato letterale, at- che le prestazioni risultino continuative ed teso che la legge adotta il termine “collabo- esclusivamente personali. razione”, su quello logico, poiché manca l’e- Il Ministero intende per “prestazioni di la- terodirezione e su quello sistematico in voro esclusivamente personali” le attività relazione al principio d’indisponibilità del svolte personalmente dal titolare del rap- tipo contrattuale3. porto, senza l’ausilio di altri soggetti; men- Secondo l’altro indirizzo, invece, si avrebbe tre la continuità comporta il ripetersi delle una previsione di lavoro subordinato, comple- prestazioni in un determinato arco tempo- mentare o riproduttiva – a seconda degli rale al fine di conseguire una reale utilità. orientamenti – del disposto dell’art. 2094 c.c.. Il Dicastero precisa che le condizioni richie- Secondo una variante di questo filone dottri- ste dall’art. 2, co. 1, devono ricorrere con- nale, si avrebbe una presunzione di subordi- giuntamente, affinché si possa applicare il nazione al ricorrere delle condizioni di legge. regime della subordinazione. Ciò significa L’altro dubbio riguarda l’ambito di applica- che l’insussistenza, in concreto, anche di bilità dello statuto garantista della subordi- una sola di esse impedisce l’effetto estensivo nazione, cioè a dire se esso debba estendersi della disciplina del lavoro subordinato e le integralmente, o meno, ai collaboratori in collaborazioni restano nell’alveo del lavoro questione. L’opinione negativa è sostenuta autonomo, in particolare delle collaborazio- da coloro che ritengono autonome le colla- ni coordinate e continuative ex art. 409 borazioni in argomento, mentre ovviamen- c.p.c., come modificato dalla Legge 22 te i sostenitori della tesi della subordinazio- maggio 2017 n. 81 (c.d. Jobs Act degli auto- ne escludono la sussistenza della questione. nomi - Misure per la tutela del lavoro auto- nomo non imprenditoriale e misure volte a L’ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO favorire l’articolazione flessibile nei tempi e Ad alcune di tali incertezze ha risposto il Mi- nei luoghi del lavoro subordinato). Com’è nistero del Lavoro, con la circolare n. 3/20164. noto, l’art. 15 ha aggiunto un periodo Il Ministero ha osservato che si ha l’applica- all’art. 409, co. 1, n. 3) c.p.c., precisando il zione de jure della disciplina del rapporto di requisito del “coordinamento” nell’ambito lavoro subordinato nelle ipotesi in cui le delle collaborazioni genuine, quindi non ri- collaborazioni diano luogo a prestazioni di conducibili alla disciplina del lavoro subor- lavoro esclusivamente personali e continua- dinato: «La collaborazione si intende coordi- tive, le cui modalità di esecuzione siano or- nata quando, nel rispetto delle modalità di ganizzate dal committente anche con riferi- coordinamento stabilite di comune accordo mento ai tempi e al luogo di lavoro, secondo dalle parti, il collaboratore organizza autono- le coordinate del fenomeno comunemente mamente l’attività lavorativa». definito “etero-organizzazione”. Secondo la circolare, ogniqualvolta il colla- Pertanto il personale ispettivo, ai fini dell’ap- boratore sia inserito all’interno di un’orga- plicazione della disciplina della subordina- nizzazione datoriale, con conseguente ob- zione, è onerato dell’accertamento di ciascu- bligo di osservare determinati orari di no degli elementi richiesti dall’art. 2 cit., lavoro e di svolgimento della propria attivi- nessuno escluso. S tà presso luoghi di lavoro individuati dallo Secondo l’impostazione ministeriale, la leg- ➤ 3. Corte Cost., Sentenze n. 121/1993 e n. 115/1994. a C. Santoro, Collaborazioni etero-organizzate e 4. Sia consentito il rinvio, anche per i riferimenti “riqualificazione ispettiva” nell’ interpretazione del bibliografici, a C. Santoro, L’orientamento del Mi- Ministero del lavoro, in Diritto delle relazioni in- nistero sulle collaborazioni e sulla stabilizzazione, ne dustriali, 2/2016, pag. 596 ss., dei quali il presente Il giurista del lavoro n.2/2016, pag. 32 ss., nonché contributo riprende parzialmente l’impostazione. 7
luglio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE ge ha semplificato l’attività del personale municazioni di assunzione e dichiarazione ispettivo che, rispetto alle fattispecie indica- di assunzione, i cui obblighi, precisa ancora te dall’art. 2, co. 1, in esame, potrà limitarsi la circolare, attengono anch’essi alla disci- ad accertare la sussistenza di un’etero-orga- plina del rapporto di lavoro subordinato. nizzazione in luogo della più problematica etero-direzione. In relazione al regime di eccezioni previsto Da questo punto di vista, la figura dell’ete- nel secondo comma dell’art. 2, il Ministero ro-organizzazione rappresenta una chiara evidenzia che anche rispetto alle collabora- agevolazione per l’organo di vigilanza, giac- zioni ivi indicate rimane astrattamente ché essa è suscettibile di individuazione an- ipotizzabile la qualificazione del rapporto che in costanza di accesso ispettivo. Si con- in termini di subordinazione. Tuttavia, sideri, in tal senso, che l’art. 2 cit. menziona puntualizza ancora il Dicastero, non sarà esplicitamente i tempi e il luogo di lavoro sufficiente verificare la sussistenza di un’e- quali criteri di identificazione dell’eterorga- tero-organizzazione del lavoro, ma quella nizzazione. Il profilo di assoluta rilevanza di una vera e propria etero-direzione ai sen- per l’azione ispettiva riguarda la possibilità si dell’art. 2094 c.c.., in virtù di quanto che i suddetti elementi dell’etero-organiz- espressamente previsto dalla giurisprudenza zazione, al contrario di quelli relativi all’ete- costituzionale in ordine alla “indisponibilità ro-direzione, siano anche direttamente do- della tipologia contrattuale” (sentenze n. cumentabili nel verbale di primo accesso 121/93 e n. 115/94) e in ragione del fatto (art. 13, D.lgs. n. 124/04). Si deve far riferi- che le stesse costituiscono delle eccezioni mento alla lett. a), art. 13, D.lgs. n. 124, la all’applicazione del solo regime di cui al co. quale, stabilendo che il verbale deve identifi- 1, art. 2, e non all’intera disciplina della su- care i lavoratori trovati intenti al lavoro e de- bordinazione. In altre parole, da questa im- scrivere le modalità del loro impiego, si ar- postazione emerge che è sempre possibile il monizza con i requisiti indicati nell’art. 2. ricorso all’ipotesi ordinaria dell’art. 2094 In particolare, l’attività ispettiva di descri- c.c., atteso che l’art. 2 semplifica sul piano zione delle modalità di impiego dei presta- accertativo-probatorio ma non abolisce la tori all’interno dei locali aziendali ben si fattispecie cardine della subordinazione. inserisce nella dimensione organizzativa L’art. 2094 cit. assume, in quest’ordine di delle attività lavorative, intesa come coordi- idee, la funzione di norma finale di salva- namento spazio-temporale delle stesse. Ne guardia, che evita il rischio d’incostituzio- consegue che - considerata l’efficacia proba- nalità dell’art. 2, co. 2, sotto il profilo toria privilegiata della documentazione ac- dell’indisponibilità del tipo contrattuale cui certativa ex art. 2700 c.c.. - il verbale di ac- fa cenno la circolare. Attesa la fondamenta- cesso riportante una compiuta ed esaustiva le finalità antiabusiva della norma, del re- descrizione di quanto richiesto dalla men- sto, le ipotesi eccezionali previste nel co. 2 in zionata lett. a) assicura all’amministrazione argomento indicano attività lavorative ten- in giudizio un solido apparato probatorio denzialmente a minor rischio di elusione. In sulla ricorrenza in concreto delle condizioni ogni caso, tali rapporti restano soggetti alla normative di cui all’art. 2 cit.. verifica ispettiva – e ovviamente giudiziale – della compatibilità effettiva con il lavoro Inoltre, il Ministero afferma esplicitamente autonomo e del loro possibile inquadramen- S che il Legislatore abbia inteso far derivare to sotto il regime dell’art. 2094 c.c., sussi- dall’applicazione dell’art. 2 cit. le medesime stendone tutte le condizioni. In particolare, conseguenze legate ad una riqualificazione in detti casi diventa imprescindibile il ricor- del rapporto. Ciò significa che dovranno so al criterio dell’eterodirezione, quindi l’ac- essere adottate le sanzioni in materia di co- certamento della sussistenza del potere di- ➤ 8
luglio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE rettivo datoriale. Se ne deve dedurre, sul CONCLUSIONI piano dogmatico, che in siffatte ipotesi l’or- Volendo trarre delle sintetiche osservazioni dinamento distingue tra eterodirezione ed finali dal dibattito sopra riportato nelle sue etero-organizzazione e che non è quindi linee essenziali, si può dire che, tra gli orien- possibile un’assimilazione dei due concetti. tamenti illustrati, il più razionale e efficace sul piano applicativo appare quello che so- LA RECENTE GIURISPRUDENZA stiene la tesi della subordinazione. La recente giurisprudenza di merito ha cer- Se, infatti, dal dibattito dottrinale non è cato una via autonoma. In questo senso, la tuttora possibile ricavare indirizzi ermeneu- Corte di Appello di Torino, nella nota pro- tici univoci, dalle prime elaborazioni preto- nuncia sul caso riders (Sentenza n. 26/2019 rie emergono evidenti e serie contraddizioni del 4 febbraio 2019)5, ha affermato che l’art. logico-sistematiche. 2 del D.lgs. n. 81/2015 ha creato una nuova La principale riguarda la natura giuridica. fattispecie, la quale non si identifica con il Sebbene anche dagli ultimi indirizzi dottrina- lavoro subordinato né con le collaborazioni li sembri prevalere, la tesi della natura autono- coordinate e continuative di cui al novellato ma delle collaborazioni etero-organizzate non art. 409 c.p.c., cit.. In particolare, si trattereb- pare sostenibile sul piano logico-giuridico. be di una sorta di tertium genus, una nuova Invero, ritenere autonomi rapporti per i figura di lavoro autonomo a cui sarebbe ap- quali la legge dispone l’applicazione della plicata d’imperio il regime di tutela della su- disciplina del lavoro subordinato collide, si bordinazione. Secondo il Collegio piemonte- potrebbe dire letteralmente, con il principio se, non si tratterebbe di collaborazione di logica e non contraddizione. Se così fos- coordinata perché in tal caso si riscontra l’au- se, il Legislatore avrebbe abusato del pro- to-organizzazione del lavoratore, o comun- prio potere, creando un regime privo di que un’organizzazione delle prestazioni con- qualunque fondamento normativo e so- cordata tra le parti; viceversa, nell’art. 2 si stanzialmente arbitrario. Questa tesi, inve- registra una vera e propria etero-organizza- ro, non riesce a spiegare come potrebbe, né zione datoriale, senza il contributo del lavora- perché dovrebbe, applicarsi lo statuto della tore. Inoltre, non potrebbe trattarsi ontologi- subordinazione a rapporti ontologicamente camente di lavoro subordinato in assenza ad esso estranei. In sostanza, la disposizio- dell’elemento centrale dell’eterodirezione. ne, se così interpretata, sarebbe incostitu- Pertanto, vi sarebbe semplicemente un’esten- zionale per contrasto con l’art. 3 Cost., sot- sione di tutele a una fattispecie di lavoro auto- to il profilo della ragionevolezza e non nomo. Peraltro, va osservato che il Collegio arbitrarietà che riguarda, com’è noto, anche ha ritenuto non applicabile la tutela normati- gli atti legislativi. Da questo punto di vista va avverso i licenziamenti individuali, sulla si deve anche osservare che la tesi dell’auto- base della considerazione secondo cui tale nomia confligge con la ratio della disposi- tutela si applicherebbe esclusivamente ai zione. La finalità della legge è, infatti, chia- rapporti di lavoro subordinato e non a quel- ramente antiabusiva, quella cioè di li di lavoro autonomo, quali appunto sareb- contrastare il diffuso fenomeno delle false bero i rapporti ex art. 2 cit.. collaborazioni. Se così è, appare un non Successive pronunce giurisprudenziali han- senso l’applicazione del regime di tutela a no confermato l’assunto (cfr. Tribunale di collaborazioni che restano autonome per S Roma del 6 maggio 2019 6 ). una malintesa garanzia della volontà con- ➤ 5. In Diritto e pratica del lavoro, 2019, sentenza sui riders, in Diritto e pratica al terzo genere contrattuale, in Euro- 14, pag. 867 ss., con nota di C. Majer. del lavoro, 2019, 22, pag. 1373 ss.. conference lavoro, quotidiano di Cen- Si veda anche S. Canali De Rossi, Le 6. Citata da M. Donati, Co.co.org., tro studi di lavoro e previdenza, Edi- collaborazioni coordinate e la recente l’ulteriore assist del Tribunale di Roma zione di mercoledì 26 giugno 2019. 9
luglio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE trattuale; viceversa, per quanto il Legislato- ispettiva nella misura in cui, ai fini della re non lo abbia espressamente affermato, è prova del rapporto di lavoro subordinato, perfettamente logico ritenere che al ricorre- non vincola all’accertamento dell’eterodire- re delle condizioni normative il rapporto sia zione, ma autorizza l’interprete ad arrestarsi subordinato per come esso si manifesta in all’accertamento dell’etero-organizzazione. concreto. Del resto, la legge ha ripreso il diffuso orientamento pretorio secondo cui Sul piano pratico sono da evidenziare talu- l’etero-organizzazione rappresenta una for- ne conseguenze dell’assunto. In primo luo- ma di manifestazione dell’etero-direzione7. go esso consente di risolvere in radice il pro- Sicché si può dire che i rapporti in questio- blema dell’ambito di applicabilità della ne sono subordinati in quanto etero-orga- disposizione, evidentemente riguardante nizzati. In definitiva, la legge non ha creato l’intero statuto protettivo, ivi compresa la una nuova fattispecie, né ha ampliato quel- disciplina previdenziale. Inoltre, i lavoratori la della subordinazione. Invece, come ha etero-organizzati saranno compresi nel correttamente sostenuto il Ministero del computo dei lavoratori in forza in tutte le Lavoro, la disposizione discussa ha operato ipotesi in cui sia richiesto dalla legge, ad es. esclusivamente sul piano accertativo-proba- in tema di assunzione di apprendisti (cfr. torio, semplificando l’attività giudiziale e art. 42, co. 7, del D.lgs. n. 81/2015). 7. Sul punto sia consentito il rinvio a C. Santoro, Eterorganizzazio- ne e attività lavorative tipologicamente subordinate, ne Il lavoro nel- la giurisprudenza 8-9/2015 e alla giurisprudenza ivi richiamata. 10 S
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