Note sui recenti orientamenti in tema di - COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE Il dibattito sulla natura delle collabora-Ordine Consulenti ...

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luglio 2019
rassegna di giurisprudenza e di dottrina

                                                                                                                                                              di carmine santoro
                                                                                                                                                              Funzionario INL,
                                                                                                                                                              dottore di ricerca,
                                                                                                                                                              ADAPT professional fellow1

               Note sui recenti
           orientamenti in tema di
        COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE

            I
                 l dibattito sulla natura delle collabora-                                             sindacali comparativamente più rappre-
                 zioni etero-organizzate, a distanza di                                                sentative sul piano nazionale prevedono
                 quattro anni dalla loro introduzione                                                  discipline specifiche riguardanti il tratta-
            normativa, non si è ancora sopito. Resta                                                   mento economico e normativo, in ragione
            tuttora dubbio se esse diano luogo a rappor-                                               delle particolari esigenze produttive ed or-
            ti di lavoro autonomo o subordinato, come                                                  ganizzative del relativo settore;
            resta incerta la collocazione giuridica della                                          b) collaborazioni prestate nell’esercizio di pro-
            disposizione che le prevede, l’art. 2 del                                                  fessioni intellettuali per le quali è necessaria
            D.lgs. n. 81/2015. Le recenti sentenze di                                                  l’iscrizione in appositi albi professionali;
            merito, piuttosto che chiarire, hanno reso                                             c) attività prestate nell’esercizio della loro
            ancora più confuso il contesto ermeneutico.                                                funzione dai componenti degli organi di
            Senza alcuna pretesa di esaustività, si tente-                                             amministrazione e controllo delle società e
            rà in questa sede di sintetizzare le varie po-                                             dai partecipanti a collegi e commissioni;
            sizioni e di trarre qualche conclusione.                                               d) collaborazioni rese a fini istituzionali in
                                                                                                       favore delle associazioni e società sportive
            LA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO                                                             dilettantistiche affiliate alle federazioni
            E I DUBBI INTERPRETATIVI                                                                   sportive nazionali, alle discipline sportive
            È necessario partire dalla disposizione che                                                associate e agli enti di promozione sportiva
            ha introdotto la figura in esame nell’ordi-                                                riconosciuti dal Coni, come individuati e
            namento, l’art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, il                                                disciplinati dall’articolo 90 della legge 27
            c.d. riordino dei contratti di lavoro operato                                              dicembre 2002, n. 289.
            nell’ambito della riforma passata sotto il                                             d-bis) collaborazioni prestate nell’ambito della
            nome di Jobs Act. Stabilisce la disposizione                                               produzione e della realizzazione di spetta-
            menzionata, al comma 1: «A far data dal 1°                                                 coli da parte delle fondazioni di cui al de-
            gennaio 2016, si applica la disciplina del rap-                                            creto legislativo 29 giugno 1996, n. 367”.
            porto di lavoro subordinato anche ai rapporti                                          Sin dall’entrata in vigore della riforma l’art.
            di collaborazione che si concretano in presta-                                         2 menzionato ha suscitato un vivace dibat-
            zioni di lavoro esclusivamente personali, con-                                         tito su vari profili2. In questa sede si intende
            tinuative e le cui modalità di esecuzione sono                                         focalizzare l’attenzione su due di essi, parti-
            organizzate dal committente anche con riferi-                                          colarmente rilevanti sia sul piano dogmati-
            mento ai tempi e al luogo di lavoro».                                                  co sia su quello pratico: la natura giuridica
            Il comma 2 prevede varie eccezioni all’ap-                                             delle collaborazioni in discorso e l’ambito
            plicazione di tale regime:                                                             di applicabilità della disposizione.
            “a) collaborazioni per le quali gli accordi col-                                       Sul piano della natura giuridica gli autori
                lettivi nazionali stipulati da associazioni

                                                                                                                                                                  S
                                                                                                   hanno formato due orientamenti. Secondo                ➤

            1. Il presente contributo è frutto esclusi-     2/15, pag. 271 ss.; G. Santoro-Passarelli,     logie contrattuali e lo jus variandi, Adapt
            vo del pensiero dell’autore e non impe-         I rapporti di collaborazione organizzati       Labour Studies e-Book series n.48; M.
            gna l’Amministrazione di appartenenza.          dal committente e le collaborazioni conti-     Tiraboschi, Il lavoro etero-organizzato,
            2. Sul dibattito si vedano, tra gli altri, A.   nuative e coordinate ex art. 409, n. 3,        in M. Tiraboschi (a cura di), Le nuove
            Perulli, Costanti e varianti in tema di su-     c.p.c., in F. Carinci (a cura di), Commen-     regole del lavoro dopo il jobs act, Milano,
            bordinazione e autonomia, in LD, n.             to al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipo-   2016, pag. 261 ss..
                                                                                                                                                              6
luglio 2019
rassegna di giurisprudenza e di dottrina

            NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE

            il primo, la disposizione citata avrebbe pre-                                          stesso committente, si considerano avverate
            visto una fattispecie di lavoro autonomo;                                              le condizioni di cui all’art. 2, co. 1, sempre
            tale indirizzo si fonda sul dato letterale, at-                                        che le prestazioni risultino continuative ed
            teso che la legge adotta il termine “collabo-                                          esclusivamente personali.
            razione”, su quello logico, poiché manca l’e-                                          Il Ministero intende per “prestazioni di la-
            terodirezione e su quello sistematico in                                               voro esclusivamente personali” le attività
            relazione al principio d’indisponibilità del                                           svolte personalmente dal titolare del rap-
            tipo contrattuale3.                                                                    porto, senza l’ausilio di altri soggetti; men-
            Secondo l’altro indirizzo, invece, si avrebbe                                          tre la continuità comporta il ripetersi delle
            una previsione di lavoro subordinato, comple-                                          prestazioni in un determinato arco tempo-
            mentare o riproduttiva – a seconda degli                                               rale al fine di conseguire una reale utilità.
            orientamenti – del disposto dell’art. 2094 c.c..                                       Il Dicastero precisa che le condizioni richie-
            Secondo una variante di questo filone dottri-                                          ste dall’art. 2, co. 1, devono ricorrere con-
            nale, si avrebbe una presunzione di subordi-                                           giuntamente, affinché si possa applicare il
            nazione al ricorrere delle condizioni di legge.                                        regime della subordinazione. Ciò significa
            L’altro dubbio riguarda l’ambito di applica-                                           che l’insussistenza, in concreto, anche di
            bilità dello statuto garantista della subordi-                                         una sola di esse impedisce l’effetto estensivo
            nazione, cioè a dire se esso debba estendersi                                          della disciplina del lavoro subordinato e le
            integralmente, o meno, ai collaboratori in                                             collaborazioni restano nell’alveo del lavoro
            questione. L’opinione negativa è sostenuta                                             autonomo, in particolare delle collaborazio-
            da coloro che ritengono autonome le colla-                                             ni coordinate e continuative ex art. 409
            borazioni in argomento, mentre ovviamen-                                               c.p.c., come modificato dalla Legge 22
            te i sostenitori della tesi della subordinazio-                                        maggio 2017 n. 81 (c.d. Jobs Act degli auto-
            ne escludono la sussistenza della questione.                                           nomi - Misure per la tutela del lavoro auto-
                                                                                                   nomo non imprenditoriale e misure volte a
            L’ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO                                                favorire l’articolazione flessibile nei tempi e
            Ad alcune di tali incertezze ha risposto il Mi-                                        nei luoghi del lavoro subordinato). Com’è
            nistero del Lavoro, con la circolare n. 3/20164.                                       noto, l’art. 15 ha aggiunto un periodo
            Il Ministero ha osservato che si ha l’applica-                                         all’art. 409, co. 1, n. 3) c.p.c., precisando il
            zione de jure della disciplina del rapporto di                                         requisito del “coordinamento” nell’ambito
            lavoro subordinato nelle ipotesi in cui le                                             delle collaborazioni genuine, quindi non ri-
            collaborazioni diano luogo a prestazioni di                                            conducibili alla disciplina del lavoro subor-
            lavoro esclusivamente personali e continua-                                            dinato: «La collaborazione si intende coordi-
            tive, le cui modalità di esecuzione siano or-                                          nata quando, nel rispetto delle modalità di
            ganizzate dal committente anche con riferi-                                            coordinamento stabilite di comune accordo
            mento ai tempi e al luogo di lavoro, secondo                                           dalle parti, il collaboratore organizza autono-
            le coordinate del fenomeno comunemente                                                 mamente l’attività lavorativa».
            definito “etero-organizzazione”.
            Secondo la circolare, ogniqualvolta il colla-                                          Pertanto il personale ispettivo, ai fini dell’ap-
            boratore sia inserito all’interno di un’orga-                                          plicazione della disciplina della subordina-
            nizzazione datoriale, con conseguente ob-                                              zione, è onerato dell’accertamento di ciascu-
            bligo di osservare determinati orari di                                                no degli elementi richiesti dall’art. 2 cit.,
            lavoro e di svolgimento della propria attivi-                                          nessuno escluso.

                                                                                                                                                               S
            tà presso luoghi di lavoro individuati dallo                                           Secondo l’impostazione ministeriale, la leg-        ➤

            3. Corte Cost., Sentenze n. 121/1993 e n. 115/1994.        a C. Santoro, Collaborazioni etero-organizzate e
            4. Sia consentito il rinvio, anche per i riferimenti       “riqualificazione ispettiva” nell’ interpretazione del
            bibliografici, a C. Santoro, L’orientamento del Mi-        Ministero del lavoro, in Diritto delle relazioni in-
            nistero sulle collaborazioni e sulla stabilizzazione, ne   dustriali, 2/2016, pag. 596 ss., dei quali il presente
            Il giurista del lavoro n.2/2016, pag. 32 ss., nonché       contributo riprende parzialmente l’impostazione.
                                                                                                                                                           7
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            NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE

            ge ha semplificato l’attività del personale         municazioni di assunzione e dichiarazione
            ispettivo che, rispetto alle fattispecie indica-    di assunzione, i cui obblighi, precisa ancora
            te dall’art. 2, co. 1, in esame, potrà limitarsi    la circolare, attengono anch’essi alla disci-
            ad accertare la sussistenza di un’etero-orga-       plina del rapporto di lavoro subordinato.
            nizzazione in luogo della più problematica
            etero-direzione.                                    In relazione al regime di eccezioni previsto
            Da questo punto di vista, la figura dell’ete-       nel secondo comma dell’art. 2, il Ministero
            ro-organizzazione rappresenta una chiara            evidenzia che anche rispetto alle collabora-
            agevolazione per l’organo di vigilanza, giac-       zioni ivi indicate rimane astrattamente
            ché essa è suscettibile di individuazione an-       ipotizzabile la qualificazione del rapporto
            che in costanza di accesso ispettivo. Si con-       in termini di subordinazione. Tuttavia,
            sideri, in tal senso, che l’art. 2 cit. menziona    puntualizza ancora il Dicastero, non sarà
            esplicitamente i tempi e il luogo di lavoro         sufficiente verificare la sussistenza di un’e-
            quali criteri di identificazione dell’eterorga-     tero-organizzazione del lavoro, ma quella
            nizzazione. Il profilo di assoluta rilevanza        di una vera e propria etero-direzione ai sen-
            per l’azione ispettiva riguarda la possibilità      si dell’art. 2094 c.c.., in virtù di quanto
            che i suddetti elementi dell’etero-organiz-         espressamente previsto dalla giurisprudenza
            zazione, al contrario di quelli relativi all’ete-   costituzionale in ordine alla “indisponibilità
            ro-direzione, siano anche direttamente do-          della tipologia contrattuale” (sentenze n.
            cumentabili nel verbale di primo accesso            121/93 e n. 115/94) e in ragione del fatto
            (art. 13, D.lgs. n. 124/04). Si deve far riferi-    che le stesse costituiscono delle eccezioni
            mento alla lett. a), art. 13, D.lgs. n. 124, la     all’applicazione del solo regime di cui al co.
            quale, stabilendo che il verbale deve identifi-     1, art. 2, e non all’intera disciplina della su-
            care i lavoratori trovati intenti al lavoro e de-   bordinazione. In altre parole, da questa im-
            scrivere le modalità del loro impiego, si ar-       postazione emerge che è sempre possibile il
            monizza con i requisiti indicati nell’art. 2.       ricorso all’ipotesi ordinaria dell’art. 2094
            In particolare, l’attività ispettiva di descri-     c.c., atteso che l’art. 2 semplifica sul piano
            zione delle modalità di impiego dei presta-         accertativo-probatorio ma non abolisce la
            tori all’interno dei locali aziendali ben si        fattispecie cardine della subordinazione.
            inserisce nella dimensione organizzativa            L’art. 2094 cit. assume, in quest’ordine di
            delle attività lavorative, intesa come coordi-      idee, la funzione di norma finale di salva-
            namento spazio-temporale delle stesse. Ne           guardia, che evita il rischio d’incostituzio-
            consegue che - considerata l’efficacia proba-       nalità dell’art. 2, co. 2, sotto il profilo
            toria privilegiata della documentazione ac-         dell’indisponibilità del tipo contrattuale cui
            certativa ex art. 2700 c.c.. - il verbale di ac-    fa cenno la circolare. Attesa la fondamenta-
            cesso riportante una compiuta ed esaustiva          le finalità antiabusiva della norma, del re-
            descrizione di quanto richiesto dalla men-          sto, le ipotesi eccezionali previste nel co. 2 in
            zionata lett. a) assicura all’amministrazione       argomento indicano attività lavorative ten-
            in giudizio un solido apparato probatorio           denzialmente a minor rischio di elusione. In
            sulla ricorrenza in concreto delle condizioni       ogni caso, tali rapporti restano soggetti alla
            normative di cui all’art. 2 cit..                   verifica ispettiva – e ovviamente giudiziale
                                                                – della compatibilità effettiva con il lavoro
            Inoltre, il Ministero afferma esplicitamente        autonomo e del loro possibile inquadramen-

                                                                                                                            S
            che il Legislatore abbia inteso far derivare        to sotto il regime dell’art. 2094 c.c., sussi-
            dall’applicazione dell’art. 2 cit. le medesime      stendone tutte le condizioni. In particolare,
            conseguenze legate ad una riqualificazione          in detti casi diventa imprescindibile il ricor-
            del rapporto. Ciò significa che dovranno            so al criterio dell’eterodirezione, quindi l’ac-
            essere adottate le sanzioni in materia di co-       certamento della sussistenza del potere di-         ➤
                                                                                                                        8
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            NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE

            rettivo datoriale. Se ne deve dedurre, sul                                          CONCLUSIONI
            piano dogmatico, che in siffatte ipotesi l’or-                                      Volendo trarre delle sintetiche osservazioni
            dinamento distingue tra eterodirezione ed                                           finali dal dibattito sopra riportato nelle sue
            etero-organizzazione e che non è quindi                                             linee essenziali, si può dire che, tra gli orien-
            possibile un’assimilazione dei due concetti.                                        tamenti illustrati, il più razionale e efficace
                                                                                                sul piano applicativo appare quello che so-
            LA RECENTE GIURISPRUDENZA                                                           stiene la tesi della subordinazione.
            La recente giurisprudenza di merito ha cer-                                         Se, infatti, dal dibattito dottrinale non è
            cato una via autonoma. In questo senso, la                                          tuttora possibile ricavare indirizzi ermeneu-
            Corte di Appello di Torino, nella nota pro-                                         tici univoci, dalle prime elaborazioni preto-
            nuncia sul caso riders (Sentenza n. 26/2019                                         rie emergono evidenti e serie contraddizioni
            del 4 febbraio 2019)5, ha affermato che l’art.                                      logico-sistematiche.
            2 del D.lgs. n. 81/2015 ha creato una nuova                                         La principale riguarda la natura giuridica.
            fattispecie, la quale non si identifica con il                                      Sebbene anche dagli ultimi indirizzi dottrina-
            lavoro subordinato né con le collaborazioni                                         li sembri prevalere, la tesi della natura autono-
            coordinate e continuative di cui al novellato                                       ma delle collaborazioni etero-organizzate non
            art. 409 c.p.c., cit.. In particolare, si trattereb-                                pare sostenibile sul piano logico-giuridico.
            be di una sorta di tertium genus, una nuova                                         Invero, ritenere autonomi rapporti per i
            figura di lavoro autonomo a cui sarebbe ap-                                         quali la legge dispone l’applicazione della
            plicata d’imperio il regime di tutela della su-                                     disciplina del lavoro subordinato collide, si
            bordinazione. Secondo il Collegio piemonte-                                         potrebbe dire letteralmente, con il principio
            se, non si tratterebbe di collaborazione                                            di logica e non contraddizione. Se così fos-
            coordinata perché in tal caso si riscontra l’au-                                    se, il Legislatore avrebbe abusato del pro-
            to-organizzazione del lavoratore, o comun-                                          prio potere, creando un regime privo di
            que un’organizzazione delle prestazioni con-                                        qualunque fondamento normativo e so-
            cordata tra le parti; viceversa, nell’art. 2 si                                     stanzialmente arbitrario. Questa tesi, inve-
            registra una vera e propria etero-organizza-                                        ro, non riesce a spiegare come potrebbe, né
            zione datoriale, senza il contributo del lavora-                                    perché dovrebbe, applicarsi lo statuto della
            tore. Inoltre, non potrebbe trattarsi ontologi-                                     subordinazione a rapporti ontologicamente
            camente di lavoro subordinato in assenza                                            ad esso estranei. In sostanza, la disposizio-
            dell’elemento centrale dell’eterodirezione.                                         ne, se così interpretata, sarebbe incostitu-
            Pertanto, vi sarebbe semplicemente un’esten-                                        zionale per contrasto con l’art. 3 Cost., sot-
            sione di tutele a una fattispecie di lavoro auto-                                   to il profilo della ragionevolezza e non
            nomo. Peraltro, va osservato che il Collegio                                        arbitrarietà che riguarda, com’è noto, anche
            ha ritenuto non applicabile la tutela normati-                                      gli atti legislativi. Da questo punto di vista
            va avverso i licenziamenti individuali, sulla                                       si deve anche osservare che la tesi dell’auto-
            base della considerazione secondo cui tale                                          nomia confligge con la ratio della disposi-
            tutela si applicherebbe esclusivamente ai                                           zione. La finalità della legge è, infatti, chia-
            rapporti di lavoro subordinato e non a quel-                                        ramente antiabusiva, quella cioè di
            li di lavoro autonomo, quali appunto sareb-                                         contrastare il diffuso fenomeno delle false
            bero i rapporti ex art. 2 cit..                                                     collaborazioni. Se così è, appare un non
            Successive pronunce giurisprudenziali han-                                          senso l’applicazione del regime di tutela a
            no confermato l’assunto (cfr. Tribunale di                                          collaborazioni che restano autonome per

                                                                                                                                                            S
            Roma del 6 maggio 2019 6 ).                                                         una malintesa garanzia della volontà con-           ➤

            5. In Diritto e pratica del lavoro, 2019,   sentenza sui riders, in Diritto e pratica   al terzo genere contrattuale, in Euro-
            14, pag. 867 ss., con nota di C. Majer.     del lavoro, 2019, 22, pag. 1373 ss..        conference lavoro, quotidiano di Cen-
            Si veda anche S. Canali De Rossi, Le        6. Citata da M. Donati, Co.co.org.,         tro studi di lavoro e previdenza, Edi-
            collaborazioni coordinate e la recente      l’ulteriore assist del Tribunale di Roma    zione di mercoledì 26 giugno 2019.
                                                                                                                                                        9
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            NOTE SUI RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE

            trattuale; viceversa, per quanto il Legislato-                            ispettiva nella misura in cui, ai fini della
            re non lo abbia espressamente affermato, è                                prova del rapporto di lavoro subordinato,
            perfettamente logico ritenere che al ricorre-                             non vincola all’accertamento dell’eterodire-
            re delle condizioni normative il rapporto sia                             zione, ma autorizza l’interprete ad arrestarsi
            subordinato per come esso si manifesta in                                 all’accertamento dell’etero-organizzazione.
            concreto. Del resto, la legge ha ripreso il
            diffuso orientamento pretorio secondo cui                                 Sul piano pratico sono da evidenziare talu-
            l’etero-organizzazione rappresenta una for-                               ne conseguenze dell’assunto. In primo luo-
            ma di manifestazione dell’etero-direzione7.                               go esso consente di risolvere in radice il pro-
            Sicché si può dire che i rapporti in questio-                             blema dell’ambito di applicabilità della
            ne sono subordinati in quanto etero-orga-                                 disposizione, evidentemente riguardante
            nizzati. In definitiva, la legge non ha creato                            l’intero statuto protettivo, ivi compresa la
            una nuova fattispecie, né ha ampliato quel-                               disciplina previdenziale. Inoltre, i lavoratori
            la della subordinazione. Invece, come ha                                  etero-organizzati saranno compresi nel
            correttamente sostenuto il Ministero del                                  computo dei lavoratori in forza in tutte le
            Lavoro, la disposizione discussa ha operato                               ipotesi in cui sia richiesto dalla legge, ad es.
            esclusivamente sul piano accertativo-proba-                               in tema di assunzione di apprendisti (cfr.
            torio, semplificando l’attività giudiziale e                              art. 42, co. 7, del D.lgs. n. 81/2015).

            7. Sul punto sia consentito il rinvio a C. Santoro, Eterorganizzazio-
            ne e attività lavorative tipologicamente subordinate, ne Il lavoro nel-
            la giurisprudenza 8-9/2015 e alla giurisprudenza ivi richiamata.
                                                                                                                                         10   S
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