Laboratorio sulle nuove tecnologie uso dei social Pogliano Milanese/Vanzago - ic paolo neglia
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Laboratorio sulle nuove tecnologie uso dei social Pogliano Milanese/Vanzago LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 1
GIOVANI A RISCHIO Neet: giovani che non lavorano e non studiano (24-29 anni) 33 Italia: 22° posto in Disoccupazione giovanile (2014) 42 Europa (su 29) per benessere bimbi Dispersione scolastica (media nazionale) 17 Giovani che vivono un senso di esclusione 800mila minori 37 nella fascia di povertà 0 20 40 60 Ragazzi tra i 6 e i 17 anni che nel 2014 non sono mai andati a: 3 milioni di studenti negli ultimi 15 anni non hanno terminato gli studi 30mila Hikikomori minori esclusi che non escono di casa I numeri di OCSE, Garante per infanzia e adolescenza, Commissione parlamentare per l’infanzia.
IL MINORE IN RETE 3 Quante ore passa online? meno di un'ora Il 95% possiede uno smartphone 3-4 ore 5-10 ore Sempre connesso WhatsApp è il social network 0 5 10 15 20 25 30 più diffuso. L’89% lo usa regolarmente per Circa 4 ragazzi su 10 sono connessi oltre 6 ore al giorno comunicare. I numeri di Skuola.net e Università di Firenze per il Safer Internet Day 2015 e 2016.
11% 4 Tenta il suicidio Si dichiara depresso o triste 77% 50% Ha pensato al suicidio e/o pratica autolesionismo Il trend in crescita Una recente ricerca dell’Università di Firenze e «La Sapienza» di Roma riferisce che il 12% degli intervistati è stato vittima di cyberbullismo. La ricerca di Skuola.net su un campione di 7000 studenti di 11 scuole italiane e di Università di Firenze, Università La Sapienza su un campione di 3300 studenti.
Il sommerso 5 Le denunce alla Polizia Postale Numero di denunce I reati 397 36 35 17 9 Minori denunciati 3 90 Diffamazione Ingiurie, Stalking Furto d’identità Diffusione materiale online minacce sui social pedopornografico da gennaio 2015 a settembre 2016 o molestie
PIÙ FORMAZIONE A 6 SCUOLA L’83% dei ragazzi vorrebbe corsi a scuola sull’uso dei social. Gli studenti hanno accolto positivamente l’idea di un’educazione alla rete, soprattutto contro i rischi del cyberbullismo. Il 31% ne sostiene l’utilità visto che nessuno gli ha mai spiegato il corretto uso dei social. 83% 1 su 2, possibilista, crede che male non può fare e, anzi, aiuterebbe a cavarsela contro i cyberbulli. La ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato.
I GENITORI E LA SICUREZZA DIGITALE 7 I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERVISTATI AFFERMANO: INTERNET È L'AMBIENTE DOVE PIÙ FREQUENTEMENTE SI VERIFICANO CASI DI BULLISMO 77 77% I GENITORI TENDONO A MINIMIZZARE IL FENOMENO DEL BULLISMO DIGITALE 81 81% IL CYBERBULLISMO È PIÙ DIFFICILE DA INTERCETTARE RISPETTO AD ALTRE FORME DI PREVARICAZIONE 89 89% IL CYBERBULLISMO È PIÙ DOLOROSO DEL BULLISMO TRADIZIONALE 90 90% L'ESEMPIO DEI GENITORI INFLUENZA MOLTO I CYBERBULLI 93 93% I CYBERBULLI SONO INDIFFERENTEMENTE MASCHI E FEMMINE 70 70% La ricerca del Censis in collaborazione con la Polizia Postale.
LE RELAZIONI 8 SOCIALI OGGI Iperconnessi Disconnessi HA ALMENO UN SOCIAL NETWORK 98 0% 12% CHATTA ANCHE A SCUOLA 26 CONOSCE UN UNDER 13 CHE HA 452 mila ragazzi 83 12% APERTO UN PROFILO FACEBOOK CONDIVIDE SU INTERNET IL PROPRIO 39 NUMERO DI TELEFONO 88% SI DÀ APPUNTAMENTO CON 35 QUALCUNO CONOSCIUTO SUL WEB 0 50 100 I dati delle ricerche di Ipsos per Save The Children e Skuola.net con Università di Firenze.
SEXTIN G 9 Neologismo – fusione della parola sex (sesso) e di texting (pubblicare testo) – che definisce la tendenza, molto in voga tra gli adolescenti, di inviare tramite smartphone e PC, immagini o messaggi con esplicito riferimento sessuale. Tali contenuti, anche se inviati a una stretta 50% 51% cerchia di persone, possono diffondersi in modo incontrollabile con seri problemi alla 37% persona ritratta. Dichiara di aver inviato foto intime 13% HA CONDIVISO HA RICEVUTO HA RICEVUTO SEGRETI ONLINE DI MESSAGI, FOTO, IMMAGINI AMICI SENZA VIDEO DA SESSUALMENTE CONSENSO SCONOSCIUTI ESPLICITE DA AMICI L’indagine del Cremit, Pepita Onlus, Skuola.net e Università di Firenze per SID 2016.
«L’ADOLESCENZA È UNA MALATTIA DA CUI SI GUARISCE CRESCENDO“ WILLIAM GOLDING» Gli adolescenti non hanno ancora acquisito una capacita critica che gli permetta di distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male. Spesso questa scarsa capacità non è solo da parte di chi pone in essere il comportamento antisociale ma anche di chi lo subisce il comportamento Spesso questa capacità di prendere decisioni autonome è estesa anche agli altri ragazzi del gruppo che tendono a non schierarsi anche quando vedono che detti comportamenti sono sbagliati Molto importante è l’educazione che si da ai ragazzi pertanto il ruolo della famiglia MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 10
IL BULLISMO, IL CYBER BULLISMO, DI PER SE NON È UN REATO, MA NE PREVEDE L’APPLICAZIONE DI MOLTI ALTRI Il Bullismo è un comportamento, secondo la definizione di Wikipedia «Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi» Secondo la definizione Treccani: « Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata. In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate spec. in ambienti scolastici o giovanili» MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 11
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DISPOSITIVO DELL'ART. 2048 CODICE CIVILE Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ 15 CENTRALE DI P.G.
CYBER BULLISMO ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 ESEMPIO 3 ESEMPIO 4 ESEMPIO 5 ESEMPIO 6 ESEMPIO 7 MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 16
Art. 615 ter Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede a querela della persona offesa.”. 17 MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE
Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 18
Art. 494 c.p. CHIUNQUE, AL FINE DI PROCURARE A SÉ O AD ALTRI UN VANTAGGIO O DI RECARE AD ALTRI UN DANNO, INDUCE TALUNO IN ERRORE, SOSTITUENDO ILLEGITTIMAMENTE LA PROPRIA ALL'ALTRUI PERSONA, O ATTRIBUENDO A SÉ O AD ALTRI UN FALSO NOME, O UN FALSO STATO, OVVERO UNA QUALITÀ A CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE EFFETTI GIURIDICI, È PUNITO, SE IL FATTO NON COSTITUISCE UN ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 19
ART. 610. VIOLENZA PRIVATA Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 20
ART. 612. MINACCIA Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 21
ART. 612-BIS. ATTI PERSECUTORI. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA' PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA. LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESSO DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO O DA PERSONA CHE SIA STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA. LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO A DANNO DI UN MINORE, DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, OVVERO CON ARMI O DA PERSONA TRAVISATA. IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI SEI MESI. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO SE IL FATTO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN MINORE O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, NONCHÈ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO. MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 22
ART. 615-BIS. INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA. Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 23
Art. 581. Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Art. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 24
ART. 588. RISSA. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 25
ART. 600-TER. PORNOGRAFIA MINORILE. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (1) Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4) MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 26
ART. 612-TER DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
E LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE… Art. 161 D.Lgs. 196/2003 La violazione ….è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3000 a € 18000…. Autorità competente: Garante della Privacy LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 28
COME POSSIAMO SAPERE SE UN DOMINIO E SERIO E REALE ? COME POSSIAMO SAPERE SE UN INDIRIZZO INTERNET È SERIO ? Uno di questi siti è www.verificaemail.com/verifica_email.php una volta avuto il dominio ci permette di accertare se l’indirizzo è effettivamente esistente e veritiero. Attraverso il sito www.ripe.net oppure www.nic.net è possibile conoscere le credenziali di un indirizzo i.p., sapere quale provider permette l’accesso alla rete. Attraverso il sito www.centralops.net è possibile conoscere gli estremi di registrazione di un sito internet LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 29
I GENITORI Trattando il caso di un ragazzo che durante una partita di pallone, senza motivo, ha assunto un comportamento violento nei confronti di un compagno provocandogli lesioni personali, la Cassazione, richiamando l’art. 2048 c. c., con la Sentenza n. 26200 depositata il 16/12/201, ha ricordato che, per la poca educazione dei figli, che non rispettano le normali regole della civile coesistenza, ne rispondono direttamente i genitori. Nel caso specifico la Cassazione ha spiegato che “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari”. La presunzione di colpa di cui all’art. 2048 c. c. si supera soltanto offrendo la prova “di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore”. LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 30
Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione per episodi di bullismo (Sassari) novembre 20, 2016 La corte osserva: Con provvedimento in data […] il Tribunale per i minorenni di […], in funzione di Tribunale per il riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza 15 luglio 2004 della III Sezione di questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, una precedente ordi- nanza in data […] del medesimo Tribunale che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di U. A. con quella del collocamento in comunità [1], ha ribadito il contenuto della prima ordinanza di riesame confermando l’applicazione del collocamento in comunità. LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 31
IL RUOLO DELLA SCUOLA: E’ essenziale che gli insegnanti siano in grado di promuovere un utilizzo consapevole e critico della Rete: Tenete aggiornate le vostre competenze; Accertate le conoscenze dei vostri studenti mediante Focus Group; Informate i vostri alunni dei rischi; Educate bambini ed adolescenti alla prudenza; Mostrate agli alunni come usare e valutare criticamente ciò che incontrano durante il viaggio; Informateli che esistono delle regole; Incoraggiate discussioni all’interno della classe sui siti che gli alunni trovano interessanti; Sollecitateli a parlare dei siti in cui hanno visionato argomenti/immagini che li hanno preoccupati o spaventati MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 32
LA SCUOLA Sentenza a Milano: il MIUR costretto a pagare 10.000 euro per le terapie di uno studente vittima di bullismo Orizzontescuola.it – 18.10.2013 - Giulia Boffa Il Sole 24 ore (Diritto) riporta la notizia su una sentenza della sezione decima civile del Tribunale di Milano, la 8081/13, con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l’orario scolastico. La sentenza ha ampliato il principio di culpa in vigilando, scavalcando anche quello della prevenzione, citato nell' art. 2048 c.c. II co. del Codice Civile. La sentenza, infatti, sottolinea che non è sufficiente solo “vigilare sul comportamento” di una moltitudine di ragazzi, al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un minore è regolato dall’art. 2048 c.c. II co. in forza del quale “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 33
ALCUNE UTILI PRECAUZIONI: RIFERIRE AI GENITORI OGNI COSA SOSPETTA: Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per riferire se qualcuno o qualcosa, durante il viaggio li infastidisce NO A COMPORTAMENTI ILLECITI: Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale (ad esempio insultare una persona, sottrarre una password, accedere illegalmente ad un sito ecc. ecc.) valgono anche in Rete MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE 34
SCEGLIETE UNA COMBINAZIONE DI CARATTERI ALFANUMERICI, VALE A DIRE LETTERE (MAIUSCOLE E MINUSCOLE) E NUMERI, CHE CREINO UNA SIGLA FACILMENTE MEMORIZZABILE PER L'UTENTE NON USATE PASSWORD TROPPO SEMPLICI DA INDOVINARE. NON USATE RISPOSTE TROPPO SEMPLICI NELL'OPZIONE "DOMANDA SEGRETA"
30 CARATTERI ALFANUMERI CON MAIUSCOLE E MINUSCOLE E CARATTERI SPECIALI … MA COME FACCIO A RICORDARLA ? Esempio di password “robusta” qAzSe$rFvGy/uJmKo=pç-541236987
… digito sulla tastiera figure geometriche …
ALCUNE UTILI PRECAUZIONI: STABILIRE I TEMPI DI UTILIZZO: Stabilire i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in rete a seconda dell’età del bambino NON SI DANNO INFORMAZIONI PERSONALI: Insegnate ai vostri figli a non fornire dati personali (neppure quando a richiederli pare essere un amico), a non inviare a nessuno informazioni bancarie WWW.FOXPOL.IT
CREARE UN ACCOUNT GMAIL LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 39
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WHATSAPP WEB LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 41
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COME CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI CON I VOSTRI FIGLI 1. Quando comprate il telefono nuovo a vostro figlio usate un account di posta elettronica che conoscete e di cui conoscete le PW. 2. A questo punto collegate il vostro account a quell’account e ad un cloud qualunque, costa circa tre euro al mese sul clud mette che deve fare copia di Backup ogni giorno e voi dal p.c. del lavoro potrete accedere a tutti i contenuti di vostro ficglio 3. Per rintracciare smartphone Android sarà necessario accedere al servizio Trova il mio dispositivo (disponibile anche come web app su qualunque browser), utilizzare le credenziali dell’account Google della persona da trovare e attendere che il GPS faccia il suo lavoro (necessario, però, che la geolocalizzazione sia attivata sul dispositivo, altrimenti il Trova il mio dispositivo non funzionerà). Per trovare l’iPhone, invece, si potrà utilizzare Trova il mio iPhone: si accede a iCloud.com utilizzando le credenziali dell’Apple ID del telefono da rintracciare, si clicca sull’icona di Trova il mio iPhone e si attende che gli strumenti di geolocalizzazione individuino la posizione del melafonino. Entrambe queste opzioni hanno un “punto debole”, se si guarda il tutto con l’occhio del genitore: sarà necessario conoscere le credenziali dell’account Google o dell’Apple ID e sperare che il proprio figlio non le abbia cambiate nel frattempo. LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G. 44
GRAZIE A TUTTI UCPG.LUCIANI.MARCO@GMAIL.COM
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