Laboratorio sulle nuove tecnologie uso dei social Pogliano Milanese/Vanzago - ic paolo neglia

 
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Laboratorio sulle nuove tecnologie uso dei social Pogliano Milanese/Vanzago - ic paolo neglia
Laboratorio sulle nuove
  tecnologie uso dei social
Pogliano Milanese/Vanzago

                  LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   1
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GIOVANI A RISCHIO
    Neet: giovani che non lavorano e non
            studiano (24-29 anni)                    33
                                                                              Italia: 22° posto in
        Disoccupazione giovanile (2014)
                                                               42             Europa (su 29) per
                                                                              benessere bimbi
 Dispersione scolastica (media nazionale)
                                                17

Giovani che vivono un senso di esclusione
                                                                            800mila minori
                                                          37                nella fascia di povertà
                                            0   20        40        60

Ragazzi tra i 6 e i 17 anni che nel 2014 non sono mai andati a:
                                                                            3 milioni di studenti
                                                                            negli ultimi 15 anni non
                                                                            hanno terminato gli studi

                                                                              30mila Hikikomori
                                                                              minori esclusi che
                                                                              non escono di casa

                                                                         I numeri di OCSE, Garante per infanzia
                                                                         e adolescenza, Commissione parlamentare
                                                                         per l’infanzia.
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IL MINORE IN RETE                                                  3

                      Quante ore passa online?

 meno di un'ora
                                                                 Il 95% possiede
                                                                 uno smartphone
        3-4 ore

       5-10 ore

Sempre connesso                                                     WhatsApp è
                                                                 il social network
                  0       5     10       15       20   25   30       più diffuso.
                                                                    L’89% lo usa
                                                                 regolarmente per
 Circa 4 ragazzi su 10 sono connessi oltre 6 ore al giorno          comunicare.

 I numeri di Skuola.net e Università di Firenze
 per il Safer Internet Day 2015 e 2016.
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11%        4

                                                                      Tenta il suicidio

                                                        Si dichiara depresso o triste     77%

50%            Ha pensato al suicidio e/o pratica autolesionismo

                                     Il trend in crescita
                                 Una recente ricerca dell’Università di Firenze
                                    e «La Sapienza» di Roma riferisce che
                       il   12% degli intervistati è stato vittima di cyberbullismo.
La ricerca di Skuola.net su un campione di 7000 studenti di 11 scuole italiane
e di Università di Firenze, Università La Sapienza su un campione di 3300 studenti.
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Il sommerso                                                5
                     Le denunce alla Polizia Postale

Numero di denunce                                      I reati

   397                                       36                         35

                               17
                                                                                        9
Minori denunciati                                        3

     90
                         Diffamazione    Ingiurie,   Stalking    Furto d’identità Diffusione materiale
                            online       minacce                    sui social     pedopornografico
  da gennaio 2015
  a settembre 2016                      o molestie
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PIÙ FORMAZIONE A                                                              6
               SCUOLA
L’83% dei ragazzi vorrebbe corsi
a scuola sull’uso dei social.
Gli studenti hanno accolto positivamente
                   l’idea
di un’educazione alla rete, soprattutto
contro                 i           rischi
del cyberbullismo.
Il 31% ne sostiene l’utilità visto che nessuno
gli ha mai spiegato il corretto uso dei social.    83%
1 su 2, possibilista, crede che male non può
fare e, anzi, aiuterebbe a cavarsela contro i
cyberbulli.

                                                  La ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato.
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I GENITORI E LA SICUREZZA
           DIGITALE                                                                         7
              I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERVISTATI
                          AFFERMANO:
INTERNET È L'AMBIENTE DOVE PIÙ FREQUENTEMENTE
        SI VERIFICANO CASI DI BULLISMO                           77                  77%

I GENITORI TENDONO A MINIMIZZARE IL FENOMENO
             DEL BULLISMO DIGITALE                                  81                81%

IL CYBERBULLISMO È PIÙ DIFFICILE DA INTERCETTARE
   RISPETTO AD ALTRE FORME DI PREVARICAZIONE                          89                  89%

 IL CYBERBULLISMO È PIÙ DOLOROSO DEL BULLISMO
                 TRADIZIONALE                                            90                90%

      L'ESEMPIO DEI GENITORI INFLUENZA MOLTO I
                     CYBERBULLI                                          93                 93%

 I CYBERBULLI SONO INDIFFERENTEMENTE MASCHI E
                    FEMMINE                                    70                70%

                                       La ricerca del Censis in collaborazione con la Polizia Postale.
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LE RELAZIONI                                                                                   8
        SOCIALI OGGI
                   Iperconnessi                                                   Disconnessi

HA ALMENO UN SOCIAL NETWORK
                                                            98
                                                                                              0%   12%

        CHATTA ANCHE A SCUOLA          26

  CONOSCE UN UNDER 13 CHE HA                                                       452 mila ragazzi
                                                       83
                                                                                           12%
  APERTO UN PROFILO FACEBOOK

CONDIVIDE SU INTERNET IL PROPRIO             39
     NUMERO DI TELEFONO
                                                                                        88%

   SI DÀ APPUNTAMENTO CON                   35
QUALCUNO CONOSCIUTO SUL WEB

                                   0              50             100

                                                                 I dati delle ricerche di Ipsos per Save The Children
                                                                              e Skuola.net con Università di Firenze.
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SEXTIN
                   G                                                                        9
Neologismo – fusione della parola sex (sesso)
e di texting (pubblicare testo) – che definisce
la tendenza, molto
in voga tra gli adolescenti, di inviare tramite
smartphone e PC, immagini
o messaggi con esplicito riferimento sessuale.
Tali contenuti, anche se inviati a una stretta                          50%              51%
cerchia di persone, possono diffondersi in
modo incontrollabile con seri problemi alla
                                                        37%
persona ritratta.
      Dichiara di aver inviato foto intime

                        13%

                                                   HA CONDIVISO      HA RICEVUTO    HA RICEVUTO
                                                  SEGRETI ONLINE DI MESSAGI, FOTO,   IMMAGINI
                                                    AMICI SENZA        VIDEO DA    SESSUALMENTE
                                                     CONSENSO        SCONOSCIUTI ESPLICITE DA AMICI

                                                  L’indagine del Cremit, Pepita Onlus, Skuola.net
                                                  e Università di Firenze per SID 2016.
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«L’ADOLESCENZA È UNA MALATTIA DA CUI SI GUARISCE
                CRESCENDO“ WILLIAM GOLDING»

Gli adolescenti non hanno ancora acquisito una capacita
critica che gli permetta di distinguere tra ciò che è bene e ciò
che è male.
Spesso questa scarsa capacità non è solo da parte di chi pone
in essere il comportamento antisociale ma anche di chi lo
subisce il comportamento
Spesso questa capacità di prendere decisioni autonome è
estesa anche agli altri ragazzi del gruppo che tendono a non
schierarsi anche quando vedono che detti comportamenti sono
sbagliati
Molto importante è l’educazione che si da ai ragazzi pertanto
il ruolo della famiglia

                                            MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   10
IL BULLISMO, IL CYBER BULLISMO, DI PER SE NON È UN REATO, MA NE PREVEDE L’APPLICAZIONE DI MOLTI
                                                 ALTRI

Il Bullismo è un comportamento, secondo la definizione
di Wikipedia «Il bullismo è una forma di comportamento
sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che
psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del
tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal
soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili
e/o incapaci di difendersi»
Secondo la definizione Treccani:
« Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata.
In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con
riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate spec. in
ambienti scolastici o giovanili»

                                                                   MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   11
LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   12
LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   13
LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   14
DISPOSITIVO DELL'ART. 2048 CODICE CIVILE

   Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette alla tutela, che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica
                        all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono          sotto         la          loro   vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilità soltanto se provano di non aver
potuto impedire il fatto
                                                          LUCIANI MARCO
                                                      RESPONSABILE UNITÀ
15
                                                         CENTRALE DI P.G.
CYBER BULLISMO
   ESEMPIO 1
   ESEMPIO 2
   ESEMPIO 3
   ESEMPIO 4
   ESEMPIO 5
   ESEMPIO 6
   ESEMPIO 7

                 MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   16
Art. 615 ter
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni. La pena è della
reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato,
o abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero
se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei
dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso
previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli
altri casi si procede a querela della persona offesa.”.

                                                                                     17
                       MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE
Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi
a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità
costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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Art. 494 c.p.
CHIUNQUE, AL FINE DI PROCURARE A
SÉ O AD ALTRI UN VANTAGGIO O DI
RECARE       AD      ALTRI     UN
DANNO, INDUCE TALUNO IN ERRORE,
SOSTITUENDO ILLEGITTIMAMENTE LA
PROPRIA ALL'ALTRUI PERSONA, O
ATTRIBUENDO A SÉ O AD ALTRI UN
FALSO NOME, O UN FALSO STATO,
OVVERO UNA QUALITÀ A CUI LA LEGGE
ATTRIBUISCE EFFETTI GIURIDICI, È
PUNITO,   SE    IL   FATTO    NON
COSTITUISCE UN ALTRO DELITTO
CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CON LA
RECLUSIONE FINO AD UN ANNO
                           MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   19
ART. 610.
          VIOLENZA PRIVATA

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
altri a fare, tollerare, od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall'articolo 339.

                                 MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   20
ART. 612.
                 MINACCIA
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto
danno è punito, a querela della persona
offesa, con la multa fino a euro 516.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno
dei modi indicati nell'articolo 339, la pena
è della reclusione fino a un anno e si
procede d'ufficio.

                              MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   21
ART. 612-BIS.
                            ATTI PERSECUTORI.

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI
MESI A QUATTRO ANNI CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, MINACCIA O MOLESTA
TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA
OVVERO DA INGENERARE UN FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA' PROPRIA O DI UN
PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA
OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA.
LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESSO DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O
DIVORZIATO O DA PERSONA CHE SIA STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA
OFFESA.
LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO A DANNO DI UN MINORE,
DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI
ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, OVVERO CON ARMI O DA PERSONA
TRAVISATA.
IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE
DELLA QUERELA È DI SEI MESI. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO SE IL FATTO È COMMESSO NEI
CONFRONTI DI UN
MINORE O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO
1992, N. 104, NONCHÈ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI
DEVE PROCEDERE D'UFFICIO.

                                                       MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   22
ART. 615-BIS.
              INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA.
Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei
luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati
nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede
d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.

                                                  MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   23
Art. 581.
                                   Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o
nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

                                     Art. 582.
                                Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

                                                           MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   24
ART. 588.
                     RISSA.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a
euro 309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione
personale, la pena, per il solo fatto
della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre
mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o
la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa
e in conseguenza di essa

                                              MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   25
ART. 600-TER.
                         PORNOGRAFIA MINORILE.
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche
o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (1)
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al
primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o
pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce
o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o
cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a
euro 5.164. (3)
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura
non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

                                                          MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   26
ART. 612-TER
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o
  sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto
  sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone
  rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a
  15.000                                                                            euro.
  La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o
  il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
  rappresentate           al      fine       di       recare       loro       nocumento.
  La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o
  divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona
  offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di
  persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato
  di                                                                         gravidanza.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione
  della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto
  processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché
  quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
E LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE…

                Art. 161 D.Lgs. 196/2003

La violazione ….è punita con la sanzione amministrativa del
      pagamento di una somma da € 3000 a € 18000….

        Autorità competente: Garante della Privacy

                                           LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   28
COME POSSIAMO SAPERE SE UN DOMINIO E SERIO E REALE ?
       COME POSSIAMO SAPERE SE UN INDIRIZZO INTERNET È SERIO ?

Uno di questi siti è www.verificaemail.com/verifica_email.php
una volta avuto il dominio ci permette di accertare se l’indirizzo è
effettivamente              esistente            e           veritiero.
Attraverso il sito www.ripe.net oppure www.nic.net è possibile
conoscere le credenziali di un indirizzo i.p., sapere quale provider
permette                l’accesso               alla              rete.
Attraverso il sito www.centralops.net è possibile conoscere gli
estremi di registrazione di un sito internet

                                               LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   29
I GENITORI
Trattando il caso di un ragazzo che durante una partita di pallone,
senza motivo, ha assunto un comportamento violento nei confronti di
un compagno provocandogli lesioni personali, la Cassazione,
richiamando l’art. 2048 c. c., con la Sentenza n. 26200 depositata il
16/12/201, ha ricordato che, per la poca educazione dei figli, che
non rispettano le normali regole della civile coesistenza, ne
rispondono direttamente i genitori. Nel caso specifico la Cassazione
ha spiegato che “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la
responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono,
sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento
dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere
adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al
rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il
prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari”. La
presunzione di colpa di cui all’art. 2048 c. c. si supera soltanto
offrendo la prova “di aver impartito al figlio una buona educazione
e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in
conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed
all’indole del minore”.

                                                   LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   30
Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione
           per episodi di bullismo (Sassari)
 novembre 20, 2016
La                    corte                   osserva:
Con provvedimento in data […] il Tribunale per i
minorenni di […], in funzione di Tribunale per il
riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito
della sentenza 15 luglio 2004 della III Sezione di
questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su
ricorso del pubblico ministero, una precedente ordi-
nanza in data […] del medesimo Tribunale che
aveva sostituito la misura cautelare della custodia in
carcere emessa nei confronti di U. A. con quella del
collocamento in comunità [1], ha ribadito il contenuto
della prima ordinanza di riesame confermando
l’applicazione del collocamento in comunità.

                                        LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   31
IL RUOLO DELLA SCUOLA:

E’ essenziale che gli insegnanti siano in grado di promuovere un utilizzo consapevole e critico della
Rete:
  Tenete aggiornate le vostre competenze;
  Accertate le conoscenze dei vostri studenti mediante Focus Group;
  Informate i vostri alunni dei rischi;
  Educate bambini ed adolescenti alla prudenza;
  Mostrate agli alunni come usare e valutare criticamente ciò che incontrano durante il viaggio;
  Informateli che esistono delle regole;
  Incoraggiate discussioni all’interno della classe sui siti che gli alunni trovano interessanti;
  Sollecitateli a parlare dei siti in cui hanno visionato argomenti/immagini che li hanno
  preoccupati o spaventati

                                                                         MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   32
LA SCUOLA
Sentenza a Milano: il MIUR costretto a pagare 10.000 euro per le terapie
di uno studente vittima di bullismo
Orizzontescuola.it – 18.10.2013 - Giulia Boffa
Il Sole 24 ore (Diritto) riporta la notizia su una sentenza della sezione
decima civile del Tribunale di Milano, la 8081/13, con la quale condanna il
MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di
episodi di bullismo avvenuti durante l’orario scolastico.
La sentenza ha ampliato il principio di culpa in vigilando, scavalcando anche
quello della prevenzione, citato nell' art. 2048 c.c. II co. del Codice Civile.
La sentenza, infatti, sottolinea che non è sufficiente solo “vigilare sul
comportamento” di una moltitudine di ragazzi, al fine di scongiurare episodi
di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla
scuola un minore è regolato dall’art. 2048 c.c. II co. in forza del quale “i
precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili
del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

                                                      LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   33
ALCUNE UTILI PRECAUZIONI:
RIFERIRE AI GENITORI OGNI COSA SOSPETTA:
Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad
ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi
per riferire se qualcuno o qualcosa, durante il viaggio li
infastidisce

NO A COMPORTAMENTI ILLECITI:
Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo
reale (ad esempio insultare una persona, sottrarre una
password, accedere illegalmente ad un sito ecc. ecc.)
valgono anche in Rete
                                      MARCO LUCIANI UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE   34
SCEGLIETE UNA COMBINAZIONE DI CARATTERI
ALFANUMERICI, VALE A DIRE LETTERE (MAIUSCOLE E
  MINUSCOLE) E NUMERI, CHE CREINO UNA SIGLA
    FACILMENTE MEMORIZZABILE PER L'UTENTE

NON USATE PASSWORD TROPPO SEMPLICI DA
INDOVINARE.
    NON USATE RISPOSTE TROPPO SEMPLICI
NELL'OPZIONE "DOMANDA SEGRETA"
30 CARATTERI ALFANUMERI CON MAIUSCOLE E
MINUSCOLE E CARATTERI SPECIALI … MA COME
          FACCIO A RICORDARLA ?

         Esempio di password
             “robusta”
 qAzSe$rFvGy/uJmKo=pç-541236987
…   digito sulla tastiera figure geometriche …
ALCUNE UTILI PRECAUZIONI:
         STABILIRE I TEMPI DI UTILIZZO:
Stabilire i tempi di utilizzo del computer e del
collegamento in rete a seconda dell’età del
bambino

 NON SI DANNO INFORMAZIONI PERSONALI:
Insegnate ai vostri figli a non fornire dati
personali (neppure quando a richiederli pare
essere un amico), a non inviare a nessuno
informazioni bancarie

                                        WWW.FOXPOL.IT
CREARE UN ACCOUNT GMAIL

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WHATSAPP WEB

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COME CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI CON
                  I VOSTRI FIGLI
1.   Quando comprate il telefono nuovo a vostro figlio usate un account di posta
     elettronica che conoscete e di cui conoscete le PW.
2.   A questo punto collegate il vostro account a quell’account e ad un cloud
     qualunque, costa circa tre euro al mese sul clud mette che deve fare copia di
     Backup ogni giorno e voi dal p.c. del lavoro potrete accedere a tutti i contenuti
     di vostro ficglio
3.   Per rintracciare smartphone Android sarà necessario accedere al servizio Trova il
     mio dispositivo (disponibile anche come web app su qualunque browser),
     utilizzare le credenziali dell’account Google della persona da trovare e
     attendere che il GPS faccia il suo lavoro (necessario, però, che la
     geolocalizzazione sia attivata sul dispositivo, altrimenti il Trova il mio dispositivo
     non funzionerà). Per trovare l’iPhone, invece, si potrà utilizzare Trova il mio
     iPhone: si accede a iCloud.com utilizzando le credenziali dell’Apple ID del
     telefono da rintracciare, si clicca sull’icona di Trova il mio iPhone e si attende che
     gli strumenti di geolocalizzazione individuino la posizione del melafonino.
     Entrambe queste opzioni hanno un “punto debole”, se si guarda il tutto con
     l’occhio del genitore: sarà necessario conoscere le credenziali dell’account
     Google o dell’Apple ID e sperare che il proprio figlio non le abbia cambiate nel
     frattempo.
                                                           LUCIANI MARCO RESPONSABILE UNITÀ CENTRALE DI P.G.   44
GRAZIE A TUTTI
UCPG.LUCIANI.MARCO@GMAIL.COM
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