NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO - NORMA INTERNAZIONALE PER ...

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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL
                        VINO

       NORMA INTERNAZIONALE PER
           L’ETICHETTATURA
                DEI VINI

OIV – 35, rue de Monceau – 75008 PARIGI – Tel.: 01.44.94.80.80 – email: ecodroit@oiv.int
                               – OIV – Edizione 2021
                             ISBN: 978-2-85038-026-6
Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2021

                                                PREFAZIONE

               La presente norma è una raccomandazione dell'OIV agli Stati
               membri. Il suo fine è facilitare il commercio internazionale e
               garantire ai consumatori l'accuratezza e la veridicità delle
               informazioni.

               La norma è ispirata a quella adottata dal Codex Alimentarius per
               l'etichettatura degli alimenti preconfezionati . 1

               Le disposizioni riguardanti le indicazioni che devono figurare
               obbligatoriamente sull'etichetta dei vini preimballati destinati alla
               vendita ai consumatori e le indicazioni facoltative lasciate alla
               discrezione degli operatori o degli Stati sono state adottate nel corso
               dei lavori del Gruppo “Regolamentazione e controllo della qualità” e
               della Commissione III in occasione delle 63ª, 64ª, 65ª, 68ª, 72ª,
               73ª e 83ª assemblee generali dell'Ufficio internazionale della vigna
               e del vino, tenutesi nel 1983, 1984, 1985, 1988, 1992, 1993 e 2003
               e in occasione delle 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, e 18a assemblee generali
               dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, tenutesi nel
               2005, 2006, 2010, 2011 e 2020.

1   Norma generale per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati (CODEX Alimentarius Codex Stan I-1985).

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1     Definizioni:
            - “etichetta”: qualunque cartellino, marchio, immagine o altro materiale
            descrittivo, scritto, stampato, perforato, apposto, inciso o applicato
            sull’imballaggio (recipiente) di un vino o a questo allegato,

            - “campo visivo unico”: qualunque parte della superficie dell’imballaggio
            (recipiente), ad esclusione della sua base, che può essere vista senza dover
            girare l’imballaggio (recipiente).

            - "Vino preconfezionato": un vino preimballato in un contenitore, pronto per
            essere offerto al consumatore o per fini di servizio.

1.2         Campo di applicazione

1.2.1       Il prodotto

            La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla
            definizione di vino del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV,
            ossia:

            Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica
            totale o parziale dell’uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo
            alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.

            Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del
            vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il
            titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa
            specifica della regione interessata.

            La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto Codice.
            Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino
            rientrano nel campo di applicazione della presente norma.

1.2.2       L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al
            consumatore finale.

1.3.        L'etichettatura deve includere delle indicazioni obbligatorie, alle quali è possibile
            aggiungere delle indicazioni facoltative. Sono autorizzate solo le indicazioni che
            rientrano in queste due categorie.

1.4.        Indicazioni ingannevoli - È fatto divieto dell'uso di qualsiasi dicitura, simbolo o
            immagine che possa generare confusione sull'origine e/o la natura del prodotto.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

2.         INDICAZIONI OBBLIGATORIE

2.1.       La denominazione commerciale

2.1.1 L'uso del termine "vino".

           L'uso del termine "vino" o (senza alcun pregiudizio del punto 2.1.2.2)
           qualunque altra dicitura sostitutiva è obbligatorio nell’etichettatura del prodotto
           che risponda alla definizione di cui al punto 1.2.1. Può essere integrato con
           diciture riguardanti il suo tipo o la sua specifica classificazione. Fatte salve le
           disposizioni che gli Stati possono rendere obbligatorie per la produzione
           nazionale, nessuno può opporsi all’immissione sul mercato di un prodotto che
           risponda a questa definizione e venga presentato con la sola denominazione:
           "vino".

           Senza pregiudizio alcuno delle disposizioni peculiari di alcuni prodotti che
           comportano nella loro denominazione la parola "vino" accompagnata da
           un’indicazione complementare, la parola "vino" impiegata da sola può applicarsi
           soltanto al prodotto definito al punto 1.2.1.

2.1.2      La denominazione di origine riconosciuta o l'indicazione geografica
           riconosciuta.

2.1.2.1.   Definizioni

           Indicazione geografica riconosciuta

           È il nome del paese, della regione o del luogo che serve per designare un
           prodotto originario di tale paese, regione, luogo o area delimitata a tale scopo
           con questo nome e riconosciuto dalle autorità competenti del paese in
           questione.

           Per quanto riguarda i vini, il riconoscimento di tale nome:

           - è legato a una qualità e/o a una caratteristica del prodotto attribuite
           all'ambiente geografico comprensivo di fattori naturali o umani,
           - ed è subordinato alla raccolta dell'uva nel paese, regione, luogo o area
           delimitata.

           Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, il riconoscimento
           di tale nome:

           - è legato a una qualità e/o a una caratteristica che il prodotto acquisisce
           durante una fase decisiva della sua produzione,
           - ed è subordinato alla realizzazione di tale fase decisiva nel paese, regione,
           luogo o area delimitata.

           Denominazione di origine riconosciuta

           È il nome del paese, della regione o del luogo che serve per designare un
           prodotto originario di tale paese, regione, luogo o area delimitata a tale scopo
           con questo nome e riconosciuto dalle autorità competenti del paese in
           questione.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

                Per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose di origine vitivinicola, la
                denominazione di origine riconosciuta:
                - designa un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche siano dovute
                esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico comprensivo dei
                fattori naturali o umani,
                - ed è subordinata alla raccolta e alla trasformazione nel paese, regione, luogo
                o area delimitata.

2.1.2.2.        Qualora un vino benefici di una denominazione di origine riconosciuta o di
                un'indicazione geografica riconosciuta rispondenti alle suindicate definizioni e
                questa figuri in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della
                vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine riconosciuta o di tale
                indicazione geografica riconosciuta in etichetta, in conformità alle leggi del
                paese produttore, è obbligatorio.

                In tal caso, la denominazione di origine riconosciuta o l'indicazione geografica
                riconosciuta possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la
                parola "vino".

                Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere
                obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto,
                come ad esempio: "Denominazione di origine..."

2.2.            Indicazione del titolo alcolometrico volumico

                È obbligatorio indicare il titolo alcolometrico effettivo espresso in percentuale
                del volume del prodotto, con una tolleranza dello 0,5%.

                Ciò nonostante, la tolleranza è aumentata a 0,8% per i vini adatti
                all'invecchiamento e i vini sotto fioretta.

2.3.       Indicazione delle sostanze 2 note per provocare allergie o intolleranze

                La presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere
                indicata sull'etichetta del vino.

                Le sostanze interessate sono:
                - i residui di proteine chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova
                    e prodotti a base di uova, proteine del grano), ammesso che la loro presenza
                    sia rilevabile nel prodotto finale mediante un metodo di analisi conforme ai
                    criteri stabiliti dal metodo OIV-MA-AS315-23,

                -    i solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/L."

2
    Si intende per “sostanza” qualsiasi alimento, ingrediente o coadiuvante tecnologico.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

2.4.    Contenuto netto

        Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema
        internazionale di unità, SI).

        La dichiarazione del contenuto netto rappresenta la quantità di prodotto al
        momento del confezionamento ed è riferita a un sistema di controllo della
        quantità basato sulla media.

        Si raccomanda che il sistema di controllo della quantità basato sulla media sia
        compatibile con i requisiti stabiliti nella Raccomandazione internazionale OIML
        R 87 "Quantità di prodotto negli imballaggi preconfezionati" e successivi
        aggiornamenti dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale.

2.5.    Il paese di origine

2.5.1   Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve
        essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.

2.5.2   L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo
        di tale Stato:

        - qualora il vino sia stato elaborato in un paese diverso da quello dove sono
        state raccolte le uve,
        - qualora il vino sia il risultato del taglio di vini di diversi paesi.

2.6.    Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio

2.6.1   Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:
        . il nome completo della persona fisica,
        . la ragione sociale dell'azienda,
        . il nome commerciale di quest'ultima,
        che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio
        preconfezionato da essa stessa o per suo conto.

2.6.2   L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della
        località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al
        preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della
        sede di chi si occupa del preimballaggio.

2.6.3   Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti a quello del
        responsabile del preimballaggio.

2.6.4   Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di
        preimballaggio e quelle relative alla qualità di chi si occupa del preimballaggio
        non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa
        l'esistenza e la qualità delle persone o delle aziende indicate. Al fine di evitare
        di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un
        codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi
        costituiscano una denominazione di origine riconosciuta o un'indicazione
        geografica riconosciuta cui il vino preimballato non ha diritto.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

2.7.   Identificazione dei lotti

       L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di
       identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in
       condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale
       indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

3.      INDICAZIONI FACOLTATIVE

3.1.    Elenco delle indicazioni facoltative

3.1.1   Marchio commerciale

        - Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto
        nazionale,

        - un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di
        origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite
        dall'OIV. Inoltre, esso non può generare confusione nelle persone a cui si
        rivolge, né riguardo alla denominazione di origine riconosciuta o all'indicazione
        geografica riconosciuta, né riguardo alla provenienza geografica dei prodotti,

        - un marchio commerciale non deve creare confusione, in particolare circa il
        produttore, il rivenditore, la varietà della vite e l'annata.

3.1.2   Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione

        Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella
        commercializzazione del vino per aver partecipato:
        . all'elaborazione,
        . alla selezione,
        . al preimballaggio (qualifica di responsabile del preimballaggio),
        . alla distribuzione (ristorazione, ecc.).

3.1.3   Nome dell'azienda viticola

        Nome dell'azienda viticola (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir,
        estate, ecc.):
        - il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate
        nell'azienda così designata. La qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere
        agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
        - il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica riconosciuta o a una
        denominazione di origine riconosciuta e deve essere indicata come tale.

3.1.4   Nome della varietà di vite

        a) Può essere indicata solo se:

        - il vino è stato elaborato con almeno il 75% di uve di tale varietà,
        - la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
        - il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine
        riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute;

        b) qualora siano indicati i nomi di due varietà:

        - il vino deve essere stato interamente ottenuto da tali varietà,
        - le varietà devono essere indicate in ordine di importanza decrescente,
        - gli Stati stabiliscono la percentuale minima della varietà seconda per quantità
        nel vino, che non può essere inferiore al 15%.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

              c) in via eccezionale, nei paesi dove l’etichettatura del vino prevede
              abitualmente l’indicazione di più di due varietà, la percentuale di ciascuna di
              esse deve figurare in etichetta.

              NOTA: Per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli
              Stati di esigere una dichiarazione di raccolto ove siano riportate le quantità
              prodotte per varietà, relativamente alle superfici piantate con tali varietà.

3.1.5         Annata o anno di raccolta

              Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti interamente
              da uve dell'anno indicato.

              Tuttavia, in deroga a tale disposizione, gli Stati produttori possono ridurre
              questa quota all'85% del totale, ammesso che tale pratica sia tradizionale e di
              uso comune.

3.1.6         Tipo di vino 3

              Le indicazioni relative al contenuto zuccherino sono le seguenti:
              - secco, quando il vino contiene al massimo 4 g/L di glucosio + fruttosio
              oppure 9 g/L se l'acidità totale (espressa in grammi di acido tartarico per litro)
              non è inferiore di oltre 2 g/L rispetto al tenore di glucosio + fruttosio.
              - semi-secco o abboccato, quando il contenuto zuccherino del vino è superiore
              al contenuto zuccherino indicato al primo punto e non eccede:
                        • 12 g/L,
                        • o 18 g/L se la differenza tra il contenuto zuccherino e il livello di
                            acidità totale espresso in grammi per litro di acido tartarico non
                            eccede i 10 g/L,
              - semi-dolce o amabile, quando il vino contiene valori più alti rispetto a quelli
              indicati al secondo punto e raggiunge al massimo 45 g/L,
              - dolce, quando il vino ha un tenore di glucosio + fruttosio minimo di 45 g/L.

3.1.7         Invecchiamento del vino

              La dicitura "vino vecchio" o equivalente, può essere utilizzata solo:
              - se esiste un regolamento nazionale che definisce le condizioni
              dell’invecchiamento,
              - se il tempo di invecchiamento è almeno di 3 anni per i vini rossi e di 2 anni
              per i vini bianchi.

3.1.8         Menzioni tradizionali relative alla qualità

              L'indicazione delle menzioni relative a una qualità superiore del vino (Grand vin,
              cru, vin supérieur, classico, vino nobile, ecc.) devono rispettare le seguenti
              condizioni:
              - il vino deve avere diritto a una denominazione di origine riconosciuta o a
              un'indicazione geografica riconosciuta,
              - le menzioni devono essere state attribuite da un organismo ufficiale del paese
              di produzione e fare riferimento sia alla classificazione dei territori viticoli, sia a
              dei criteri di qualità del vino,

3
 Il contenuto zuccherino è determinato mediante il metodo di analisi "glucosio + fruttosio" descritto nella
Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

          - le etichette devono indicare l'annata.

3.1.9     Medaglie e riconoscimenti

          L'indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:
          - la loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti
          con i criteri definiti dall'OIV e su una quantità di vino omogenea e definita che
          abbia diritto a una denominazione di origine riconosciuta o a un'indicazione
          geografica riconosciuta,
          - l'esistenza di prove documentali,
          - l'indicazione in etichetta del volume del lotto di vino oggetto del
          riconoscimento, o di un numero di controllo ufficiale.

3.1.10.   Altre diciture

          Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare
          altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare
          riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai
          consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di
          elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni
          sensoriali, dati analitici diversi dal titolo alcolometrico, colore del vino,
          indicazioni di provenienza complementari, segni grafici. Queste indicazioni non
          devono generare confusione con le indicazioni precedenti e con il disposto
          dell'articolo 1.4.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

4.         PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI

4.1.       Campo visivo

           Le indicazioni della denominazione commerciale, del titolo alcolometrico, del
           contenuto netto e del paese d’origine devono figurare in un unico campo visivo,
           senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato
           nazionale.

           L’indicazione del nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi
           del punto 2.6, delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze ai sensi
           del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra
           indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell’etichetta.

           Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte
           dell’etichetta.

4.2. Lingua

       4.2.1 La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il
             consumatore.

       4.2.2 Se la lingua impiegata non risulta comprensibile per il consumatore al
             quale il vino è destinato, è necessario sostituire tale etichetta o
             aggiungerne un’altra sulla quale figurino le indicazioni obbligatorie di cui
             sopra, nella parte 2, nella lingua richiesta.

       4.2.3 Nei casi previsti all’articolo 4.2.2, le indicazioni obbligatorie devono
             rispecchiare fedelmente quelle presenti sull’etichetta originale.

       4.2.4 Ove necessario, per fornire una comunicazione efficace ai consumatori,
             l’informazione può essere presentata sotto forma di parole, simboli o
             combinazioni di parole e simboli.

           Quando vengono usati simboli o combinazioni di parole e simboli, questi devono
           essere chiari, leggibili e non ambigui. I simboli devono essere conformi alle
           norme applicabili delle autorità competenti.

           Le indicazioni obbligatorie descritte nella presente Norma devono essere
           indicate in etichetta sotto forma di parole.

           Le indicazioni obbligatorie in etichetta possono essere accompagnate dall’uso
           di simboli.

4.3        Leggibilità

          Le indicazioni devono essere scritte in una dimensione e in un colore che risultino
          chiari, indelebili e ben leggibili da parte del consumatore in condizioni normali di
          acquisto e di utilizzo.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

4.4       Presentazione dell’indicazione del titolo alcolometrico

      Il titolo alcolometrico deve figurare con il simbolo “%” e con il termine
      "volume" o i simboli , "vol." o "vol" e può essere accompagnato dal termine
      “alcool" o dai simboli “alc” o “alc.”

      L'indicazione del titolo alcolometrico effettivo come percentuale in volume di
      prodotto deve essere espressa con al massimo una cifra decimale.

4.5       Presentazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o
          intolleranze

      Il nome della sostanza nota per provocare allergie o intolleranze deve essere
      indicato nell'elenco degli ingredienti, se presente sull'etichetta, oppure, in
      assenza di un elenco degli ingredienti, deve essere preceduto dal termine
      "contiene".

      La menzione della presenza di solfiti deve avere luogo sotto la forma "contiene
      solfiti", “contiene biossido di zolfo” o altre espressioni o simboli equivalenti.

4.6       Presentazione del volume nominale

      Il volume nominale è espresso in una delle seguenti unità di volume: litro (l) o (L),
      centilitro (cL), millilitro (mL); viene scritto in cifre e completato dal simbolo o
      dall’indicazione per esteso dell’unità scelta.

      Il volume così indicato può essere seguito da una dicitura facente riferimento ad
      un altro sistema di misura (per esempio, il sistema imperiale), a condizione che
      non ne derivi alcuna confusione sulla quantità presentata all’acquirente.

4.7       Presentazione del paese d’origine

      L'indicazione è segnalata da un sostantivo o un aggettivo associato alla parola "vino"
      o in qualunque altro modo con un’espressione del tipo “prodotto di…”.

      Nei due casi previsti al punto 2.5.2, vengono utilizzate le diciture:
      - “miscela di vini di...” o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia il
          risultato della miscela di vini di diversi paesi;
      - “vino ottenuto in... da uve raccolte in...” o qualsiasi altra espressione analoga
          qualora il vino sia stato vinificato in un paese diverso da quello dove è stata
          raccolta l’uva.
      In ogni caso, la presentazione dei paesi deve rispettare l’ordine decrescente delle
      proporzioni dell’assemblaggio.

      Questa disposizione non pregiudica la normativa in materia doganale.

4.8       Presentazione del nome e dell’indirizzo del responsabile del
          preimballaggio

          Il nome e l’indirizzo del responsabile del preimballaggio, di cui al punto 2.6,
          devono essere riportati con una formula del tipo "imbottigliato da" o "messo in
          bottiglia da" o "confezionato da" [nome del responsabile] a [indirizzo del
          responsabile].

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2020

Il nome del responsabile del preimballaggio, qualora questi deleghi
quest’operazione, viene espresso tramite una formula del tipo “imbottigliato
per” o “imbottigliato per... da…”.

Nel caso previsto al punto 2.6.3, il nome e l’indirizzo dell’importatore
devono essere riportati da una formula del tipo “importato da…” o
“importato e imbottigliato da…” [nome dell’importatore] a [indirizzo
dell’importatore].

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