Moratorie "Cura Italia" e Centrale Rischi - Comuni-cazione della Banca d'Italia del 23 marzo 2020.
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Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano L’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto alcuni strumenti volti a sostenere l’esigenza di liquidità di alcune tipologie di imprese che auto-dichiarino – ai sensi del d.P.R. 445/2000 – di essere state danneggiate dalla emergenza epidemiologica di Covid-19. Le imprese che possono avvalersi delle misure in questione devono – ovviamente – avere sede nel territorio della Repubblica Italiana e devono rientrare nelle categorie di “microimpresa” o “piccola e media impresa” come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. In estrema sintesi, può quindi dirsi che possono avvalersi delle misure previste dal citato art. 56 solo quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale dell’attivo patrimoniale risultante dal bilancio non supera i 43 milioni di euro. Il rispetto della soglia relativa agli occupati effettivi è obbligatorio e ad esso deve accompagnarsi quello del criterio del fatturato ovvero, alternativamente, quello del totale di bilancio. Secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’Allegato alla citata Raccomandazione, si «considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica». Il Ministero dell’Economia e delle Finanza (“MEF”) ha inoltre specificato che – ai fini dell’art. 56 in commento – “sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA” ([1]). Il soggetto che intende avvalersi degli strumenti previsti dall’art. 56, alla data del 17 marzo 2020, non deve essere titolare di esposizioni debitorie «classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi» (i.e. sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non è ostativo alla possibilità di avvalersi delle misure previste dall’art. 56 la circostanza che l’impresa abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Fra le misure previste dall’art. 56 vi sono le seguenti (comma 2): a. per le aperture di credito sino a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi
accordati non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020; b. il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni ([2]); c. il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori ([3]) e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale ([4]). Ovviamente, come è stato precisato anche nella relazione illustrativa del Decreto Legge, tali misure si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti prima del 17 marzo 2020. Inoltre – secondo quanto chiarito dal MEF – le misure di cui all’articolo 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ai sensi della Legge n. 130/1999 (i.e. cartolarizzati). La comunicazione attestante la scelta di avvalersi degli strumenti previsti dal citato articolo 56 deve essere inviata all’intermediario a mezzo posta elettronica certificata (ovvero mediante altro mezzo che consenta di assicurare la “data certa”) e deve contenere – fra l’altro – le seguenti indicazioni: il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; la dichiarazione “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; la dichiarazione di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa; la dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti previsti dal Decreto Legge “Cura Italia”. Come opportunamente precisato dall’ABI, tale obbligo di accettazione «non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati, senza essere tenuti a compiere alcuna verifica in merito». Il MEF ha precisato che: «La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria». Con propria Comunicazione del 23 marzo 2020, la Banca d’Italia ha precisato che gli intermediari – nell’ambito delle segnalazioni alla Centrale Rischi – dovranno tenere conto delle previsioni contenute nel citato art. 56 e che “il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato”. In particolare, Banca d’Italia ha precisato che: nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Legge, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare
in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale Rischi; nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Tale computo inizierà nuovamente a decorrere a partire dal 1 ottobre 2020. Si evidenzia che la Banca d’Italia ha altresì precisato che analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del decreto “Cura Italia”, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi. Particolarmente rilevante è il riferimento a “accordi o protocolli d’intesa”, in quanto – come ricordato dall’ABI – alle imprese possono essere offerte – in via “negoziale” – ulteriori forme di moratoria (quali ad esempio quelle previste dall’Accordo per il credito 2019 stipulato fra l’ABI e le rappresentanze di impresa; accordo che è stato ampliato e rafforzato con apposito Addendum del 6 marzo 2020). [1] http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3 [2] Nella lettera Prot. UCR/000593 inviata dall’ABI alle proprie associate in data 24 marzo 2020 si segnala che «Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese». [3] Il MEF ha specificato che «Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario». Nella citata comunicazione dell’ABI si indicano anche – fra gli elementi accessori – “i contratti in derivati”. [4] Il MEF ha specificato che «In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo». © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009
Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano Con decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto” o “Decreto Liquidità”), entrato in vigore il 9 aprile 2020, il Governo Italiano ha emanato nuove disposizioni di contenimento dell’emergenza da Covid-19 che prevedono ulteriori misure a favore delle società di capitali (S.p.A. e S.r.l.), che si aggiungono a quelle di cui al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”). Disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite L’art. 6 del Decreto Liquidità introduce disposizioni, espressamente qualificate come temporanee, in materia di riduzione del capitale sociale per perdite la cui applicazione, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione del provvedimento in Parlamento, perdurerà fino al 31 dicembre del corrente anno. Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, le previsioni di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482 bis, cc. 4, 5 e 6, e 2482 ter del codice civile saranno sospese. La sospensione opera (i) nell’ipotesi in cui il capitale sociale si sia ridotto di oltre un terzo in conseguenza delle perdite e, entro l’esercizio successivo, tali perdite non siano diminuite a meno di un terzo e (ii) nel caso in cui la riduzione del capitale sociale al di sotto di un terzo comporti la riduzione dello stesso al di sotto del limite legale. In base alla normativa generalmente applicabile, temporaneamente sospesa dal Decreto, tali società, al fine di evitare lo scioglimento, sarebbero in questi casi tenute a deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale o, in difetto, la messa in liquidazione. Il Decreto non fa venir meno, invece, la possibilità per le società di capitali di rinviare a nuovo la perdita, ripianarla in base alla decisione discrezionale dei soci, trasformare la società o scioglierla, in questo caso, volontariamente. Coerentemente, l’art. 6 del Decreto stabilisce altresì la sospensione dell’applicazione dell’art. 2484, n. 4 c.c. (scioglimento delle società di capitali in caso di riduzione del capitale sociale al disotto del limite di legge) e dell’art. 2545 duodecies c.c. (scioglimento delle società cooperativa in caso di riduzione del capitale sociale al disotto del limite di legge e per perdita del capitale sociale): viene pertanto sospeso l’automatismo della causa di scioglimento. Dunque, tale misura consente di evitare che la perdita del capitale imponga agli amministratori di mettere in liquidazione imprese che di per sé sarebbero ancora in grado si stare sul mercato, ponendo al tempo stesso al riparo l’organo amministrativo dal rischio di responsabilità per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c. in caso di liquidazione. Nessuna deroga o sospensione è invece prevista con riferimento agli obblighi in tema di informativa delle società per azioni ai sensi della Direttiva 1132/2017.
Tali disposizioni, che come detto si aggiungono a quelle già adottate dal decreto legge Cura Italia, puntano pertanto a traghettare le società che non abbiano mezzi per rifinanziarsi o che non possano contare sulla ricapitalizzazione dei soci per la copertura delle perdite, non solo fuori dalla fase emergenziale (il termine dello stato di emergenza è al momento fissato al 31 luglio 2020) bensì fino a quella che, per la gran parte delle società, è la data di chiusura dell’ultimo esercizio sociale (31 dicembre 2020). In tal modo vengono di fatto rimandati gli adempimenti di legge all’esercizio successivo. Disposizioni sui principi di redazione del bilancio Proprio con riferimento alla redazione del bilancio civilistico, l’art. 7 del Decreto Liquidità ha introdotto un importante correttivo al fine di evitare che gli effetti dello stato di emergenza da Covid-19 si ripercuotano negativamente sulla società che, prima della crisi, presentavano una regolare prospettiva di continuità. Nel redigere il bilancio, tutte le società dovranno operare una valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale ex art. 2423-bis, c.1., tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (i.e. al 23 febbraio 2020). In questo modo, le società che fino a tale data non presentavano problemi di continuità, potranno rappresentare nel bilancio una situazione basata sul reale andamento dell’impresa e non falsata dall’emergenza. Alla stessa maniera, verrà rappresentata in modo veritiero anche la situazione di quelle società che, alla data del 23 febbraio 2020, fossero già prive del requisito della continuità aziendale a prescindere dalle misure adottate per far fronte all’emergenza. La misura si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Oltre che nelle voci di bilancio, il criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Resta ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia. Disposizioni in materia di finanziamenti alle società L’art. 8 del Decreto Liquidità statuisce altresì che, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non operi il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti a favore della società effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. Il fine della norma è quello di incentivare questi ultimi a rifinanziare le società senza subire gli effetti della postergazione rispetto agli altri creditori. La deroga alla postergazione potrà applicarsi solo per i finanziamenti effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2020. © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009
Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano On April 9, CONSOB adopted Resolution no. 21326 and Resolution no. 21327 which, under the new powers conferred to CONSOB by Article 17 of Legislative Decree no. 23 of April 8, 2020 (the “Business Decree“), provide for a regime of enhanced transparency for (i) the obligation to disclose significant shareholdings in certain Italian listed companies and (ii) the “declaration of intentions” on the investment objectives in the event of the acquisition of shareholdings in listed companies over the 10% threshold. Both measures are applicable for three months (unless early revocation) – i.e. April 11 until July 11 – to 104 companies listed in Italy (the list of the companies is attached to the Resolutions), identified according to the criterion of the shareholders base spread. Listed companies controlled by right, (i.e. those in which there is a shareholder holding more than 50% of the capital) remain outside the scope of application. Obligation to disclose significant shareholdings Pursuant to Art. 120, par. 2-bis of the Financial Consolidated Law (“TUF”), as amended and supplemented by Art. 17 of the Business Decree, CONSOB has established the following additional thresholds for a period of three months (unless early revocation is decided), the passing of which triggers the communication obligations set forth in Article 120, par. 2 of the TUF: i. an additional 1% threshold for the companies that do not qualify as “SME having a widespread shareholders base” and are listed in Section A of the Schedule attached to Resolution 21326, and ii. an additional 3% threshold for the companies qualifying as “SME having a widespread shareholders base” pursuant to Art. 1 w-quater.1 of the TUF, and listed in Section B of the Schedule attached to Resolution 21326. The exemptions from the disclosure obligations of significant shareholdings provided for by Art. 119- bis of the Issuers Regulation remain valid and in force. Accordingly, pursuant to Art. 114, par. 5 of the TUF, anyone who, at the date of entry into force of Resolution 21326 (April 11), holds a stake in the voting capital of the listed companies referred to in the Schedule that exceeds the thresholds provided for under i) and ii) above and is lower than the thresholds referred to in Art. 120 par. 2 of the TUF, is required to comply with the communication requirement provided for by Art. 120, par. 2, of the TUF, within 10 business days from Resolution 21326 entering into force. In the event such a communication has already been made pursuant to Resolution no. 21304 of March 17, 2020 it will not be necessary to reiterate it. As of April 11, Resolution 21304 of March 17, 2020 is repealed. This resolution had introduced a
similar obligation for 48 listed companies, identified according to the twofold criterion set by the version of Art. 120, par. 2–bis TUF in force before the amendments introduced by the “Business Decree” (i.e.: a) “the high market value” and b) the “shareholders base spread“). It should be noted that with the entering into force of the “Business Decree” – which has amended Art. 120, par. 2-bis TUF introducing as the only criterion the “widespread shareholders base” – the scope of application of the new disclosure obligation is therefore expanded. Obligation to communicate the investment objectives Using the powers granted to it under Art. 120, par. 4-bis of the TUF (as amended by the “Business Decree”), CONSOB has temporarily enhanced the transparency requirement concerning the “declaration of intentions” provided by Art. 120, par. 4-bis of the TUF. Resolution 21327 has introduced (i) for a period of three months starting from April 11 (subject to early revocation) and (ii) for the listed companies having a widespread shareholders base indicated in the Schedule attached to the Resolution, the additional threshold of reaching or passing 5% in which the obligation to disclose and communicate their investment objectives for the period relating to the following six months provided by Art. 120, par. 4-bis of the TUF is triggered. Further thresholds of 10%, 20% and 25% remain unchanged. Resolution 21327 confirms that the exemptions to the disclosure obligations provided for by new Article 122-ter of the Issuers Regulation – introduced by CONSOB Resolution no. 21320 of April 7, 2020 – are applicable also to the temporary 5% threshold. Resolution 21320 (not yet published on the Official Gazette) amended – among various changes – the Issuers Regulation concerning (i) the procedure to be followed for the communication of the “declaration of intentions” and (ii) the exemptions to the obligation to communicate the “declaration of intentions“. The new Art. 122-ter of the Issuers Regulation establishes the following exemptions to the communication requirement provided for by Art. 120, par. 4-bis TUF: a. when (i) another shareholder alone holds the majority of voting rights exercisable in the ordinary shareholders’ meeting (Art. 49, par.1, let. a); (ii) the equity investment is acquired as a result of a transfer between companies in which the same person or persons hold, singly or jointly and directly or indirectly through a subsidiary company pursuant to Article 2359, par.1, n. 1, of the Italian Civil Code, the majority of voting rights exercisable in the ordinary shareholders’ meeting, or is acquired as a result of a transfer between a company and such persons (Art. 49, par.1, let. c); (iii) the threshold is exceeded as a result of exercise of the pre- emption, subscription or conversion rights originally attributed (Art. 49, par.1, let. d) and (iv) the obligation is the result of inheritance or gratuitous deeds between living individuals (Art. 49, par.1, let. h); b. when the purchase of the stock is also suitable for determining the takeover bid obligation pursuant to Art. 106, par. 1 or 1-bis TUF, and one of the exemptions provided for by Art. 49, par. 1 letters b)[1] or g)[2] occurs; c. in the cases indicated in Art. 119-bis, par. 3, letters a)[3], b)[4] and c-ter)[5], 5[6] and 6[7] of the Issuers Regulation; d. without prejudice to the provisions of the last part of Art. 49, par. 1, let. d-bis)[8] of the Issuers
Regulation, if the reaching or passing the thresholds is determined by changes in the share capital and / or in the number of voting rights, based on of the information published by the issuer pursuant to Art. 85-bis of the Issuers Regulation; e. for management companies who acquire shareholdings, even in aggregate form, in listed issuers as part of the management activities referred to in Art. 116-terdecies, par. 1, letter e) of the Issuers Regulation, performed in compliance with the conditions defined in Directive 2009/ 65/EU, or for non-EU entities who perform an activity for which, if they had their registered office or central administration in an EU State, an authorization pursuant to Directive 2009/65/EU would be required, as well as for Italian AIFs not reserved for professional investors and for EU AIFs whose applicable national legislation provides for investment limits and conditions equivalent to those contemplated by Italian regulations with reference to AIFs not reserved for professional investors; f. if the purchase of the investment determines the obligation or is made in the context of a public purchase or exchange offer communicated to the market. The new rule provides that the “declaration of intentions” shall be filed complying with the terms provided for by Art. 121 of the Issuers Regulation and using the model provided in Annex 4 to the Issuers Regulation in a searchable electronic format. The existence of one of the above indicated causes for exemption – except for the cause under letter c) – shall be indicated in the model for the communication of major shareholdings provided in Annex 4 of the Issuers Regulation. [1] Art. 49, par.1, let. b contemplates an exemption “when the relevant threshold is exceeded: 1) if there is a recapitalisation of the listed company or another measure to strengthen equity, and the company is in difficulty, proven by: (i) admission to a bankruptcy proceeding envisaged in Italian Royal Decree no. 267 of 16 March 1942 or in other special laws; (ii) approval of a debt restructuring agreement entered into with debtors pursuant to Article 182-bis of Italian Royal Decree no. 267 of 16 March 1942, disclosed to the market; (iii) requests submitted by a prudential supervisory authority, in the event of serious losses, in order to prevent the use of extraordinary administration or administrative compulsory liquidation in accordance with the Consolidated Law, Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, and Italian Legislative Decree no. 209 of 7 September 2005; 2) in the absence of other purchases made or agreed in the twelve months prior, exclusively by subscribing a share capital increase of the listed company, excluding the stock option, suitable to allow the company’s debt exposure to recover and to ensure the re-balancing of the financial position, implemented in execution of a recovery plan, even through debt rescheduling: (i) that is disclosed to the market; (ii) that certifies the existence of a crisis situation; (iii) whose reasonability is certified by a professional in accordance with Article 67, subsection 3, paragraph d) of Italian Royal Decree no. 267 of 16 March 1942; 3) when there is a crisis situation which is not attributable to the situations described in points 1) and
2) of this paragraph, provided that: (i) should the transaction be the competence of the shareholders’ meeting, also in accordance with article 2364, subsection 1, number 5 of the Italian Civil Code, the related resolution, without prejudice to the provisions of articles 2368, 2369 and 2373 of the Italian Civil Code, it is approved in the absence of the contrary vote of the majority of the shareholders attending the meeting, other than the buyer, the shareholder or shareholders holding, individually or jointly, the absolute or relative majority shareholding, because exceeding 10 percent; (ii) when the transaction is not subject to a shareholders’ meeting resolution, it is approved by the favourable vote of the majority of shareholders other than the parties indicated in number 3 point i) above, who cast their vote by way of declaration contained in specific voting papers prepared and made available by the company. These voting papers shall be sent to the acquirer, via the depository of the securities, which shall attest to the ownership thereof, by the date and to the address indicated by the acquirer;” [2] Art. 49, par.1 let. g provides for an exemption when “it is consequent to mergers or spin-offs approved by meeting resolution of the company whose securities would otherwise need to be subject to the takeover bid and without prejudice to the provisions of articles 2368, 2369 and 2373 of the Italian Civil Code, without the contrary vote of the majority of the shareholders in attendance, other than the shareholder acquiring the shareholding that exceeds the relevant threshold and the shareholder or shareholders which jointly or individually hold an absolute or relative majority shareholding that is over 10%.” [3] “a) to those who acquire the shares exclusively for the purpose of the offsetting and settlement of the transactions covering said shares within the cycle after the transaction or to central counterparts for the shares covered by the transactions it guarantees and subjects to executive procedures, within the time limits required for the completion of said procedures” [4] “b) to those who hold the shares within the sphere of the provision of the share custody service, provided that the latter can only exercise the voting rights pertaining to said shares in accordance with the instructions provided in writing or via electronic mediums by the shareholders due the voting right” [5] “c-ter) The voting rights relative to the shares acquired for the purpose of stabilisation in compliance with article 5 of Regulation (EU) no. 2273/2003 and the relative technical rules for implementation providing the voting rights inherent to such shares are not exercised or otherwise used to intervene in the issuer’s management” [6] “to shares acquired or sold by the European Central bank or the national central banks of the Member States when exercising their monetary authority functions, including the shares given or received by way of pledge, the shares subject to repurchase agreement or similar liquidity contracts, for the purposes of monetary policy or within the sphere of a payment system” [7] “to short-term transactions and on condition that the voting rights pertaining to these shares are not exercised.” [8]“ d-bis) in companies whose articles of association allow for increased voting rights or which contemplated multiple-voting shares, the threshold is exceeded in the case of the reduction of the total number of votes that can be exercised on the matters indicated in Article 105 TUF, unless the
subject concerned has bought, also in concert, a stake which, calculated in proportion to the total number of securities issued by the issuer which attribute the voting right on the said matters, exceeds the thresholds indicated in paragraphs 1, 1-bis, 1-ter and paragraph 3, letter b), of Article 106 TUF” © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009 Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano Tra le misure adottate dal governo italiano con il Decreto Legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 il 17 marzo 2020, per fare fronte all’emergenza costituita dalla diffusione del Coronavirus responsabile della malattia COVID-19, vi è l’introduzione di un generale divieto di licenziamento per motivi economici. Per cercare di contenere la repentina propagazione del nuovo Coronavirus, il legislatore italiano ha, con successivi provvedimenti, dapprima vietato gli spostamenti all’interno e all’esterno della Regione Lombardia e di altre 14 Province (provvedimento successivamente esteso a tutto il Paese) e successivamente disposto la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle attinenti la vendita di alimenti e di altri beni di prima necessità. Si è quindi verificata una drastica riduzione dei consumi che, unitamente alla sospensione delle attività commerciali, impone agli imprenditori di adottare importanti misure organizzative che consentano di affrontare e compensare il calo del fatturato. Tra queste è difficile non ipotizzare il ricorso al licenziamento di parte del personale assunto. Al fine di scongiurare un massiccio ricorso alla risoluzione dei rapporti di lavoro, è stato quindi introdotto, con l’articolo 46 del Decreto “Cura Italia”, un generale divieto, decorrente dal 17 marzo 2020 e per i successivi 60 giorni, di avviare procedure di licenziamento collettivo e la sospensione delle procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020. Per il medesimo periodo di 60 giorni è fatto inoltre divieto a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, di intimare licenziamenti individuali per ragioni economiche. La disciplina dei licenziamenti introdotta dal D.L. n. 18/2020 può quindi essere riassunta come segue. a) Licenziamenti individuali Il divieto di licenziamento individuale per motivi oggettivi riconducibili ai casi previsti dall’articolo 3
della legge n. 604/1966 (ossia quelli attinenti ragioni inerenti all’attività produttiva o ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa), ai sensi dell’articolo 46 del D.L. n. 18/2020, vale per tutte le aziende ed è applicabile sia ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, sia a quelli assunti successivamente a tale data, non essendo prevista alcuna distinzione in ragione della data di assunzione del personale. Il tenore letterale della norma sembra, invece, escludere che il divieto possa essere esteso ai dirigenti, il licenziamento dei quali non è riconducibile alla disciplina dell’articolo 3, L. 604/1966. Tuttavia si ritiene consigliabile una valutazione attenta e prudente di ciascuna specifica fattispecie, non potendosi escludere l’evenienza che il dirigente possa in futuro impugnare il provvedimento espulsivo rivendicando l’applicazione delle gravose tutele di cui all’art. 18, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori. Particolare è il caso in cui il datore di lavoro intenda procedere alla risoluzione del contratto dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 7 della L. n. 604/1966. Qualora il tentativo di conciliazione si sia concluso con un mancato accordo e l’imprenditore intenda quindi formalizzare il licenziamento, tale intimazione è sospesa per il periodo di 60 giorni previsto dalla norma in commento. Tra le ipotesi di licenziamento tuttora consentite, si ricordano le seguenti. E’ possibile intimare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nel caso si verifichino gravi inadempimenti e violazioni disciplinari punibili, ai sensi del CCNL di riferimento, con il provvedimento espulsivo. Una ipotesi peculiare potrebbe ravvisarsi nel caso in cui un lavoratore, impiegato presso una azienda non colpita dal lockdown imposto dal DPCM dell’11 marzo 2020, non si presenti sul luogo di lavoro per timore di contrarre l’infezione. Tale assenza, qualora fosse considerata ingiustificata, sarebbe punibile con il licenziamento. Tuttavia, tale condotta potrebbe essere così qualificata solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro riuscisse a dimostrare di aver apprestato tutte le misure idonee ad escludere, o quantomeno limitare in modo significativo, il rischio di contagio sul luogo di lavoro. In caso contrario, infatti, il lavoratore potrebbe opporsi al recesso datoriale opponendo l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. L’individuazione delle misure idonee potrebbe essere condotta richiamando le linee guida delineate in data 14 marzo 2020 dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” tra le quali si ricordano, in particolare, l’informazione preventiva resa ai lavoratori e il richiamo a non presentarsi sul luogo di lavoro a chi manifesti sintomi del Covid-19 o abbia avuto contatti con persone infette e comunque ove sussistano condizioni di pericolo; il controllo della temperatura corporea all’ingresso; l’adozione di misure di sanificazione periodica dei locali; il lavaggio delle superfici di lavoro e la disposizione dell’obbligo di adottare opportune precauzione igieniche; la messa a disposizione di detergenti e, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro, il ricorso a mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione, quali le visiere protettive. Vale la pena di precisare infine, sempre in tema di licenziamenti disciplinari, che l’eventuale audizione orale richiesta dal lavoratore nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle medesime misure di prevenzione sopra
sommariamente indicate. Nessuna limitazione sembra essere invece stata imposta alla risoluzione consensuale del rapporto. Occorre tuttavia considerare la maggiore difficoltà nella sottoscrizione dei relativi accordi che l’attuale riduzione degli orari di apertura al pubblico degli Ispettorati del Lavoro può comportare. In proposito si rileva tuttavia che sussiste anche la possibilità di provvedere ad incontri per via telematica. Il Decreto “Cura Italia” non preclude neppure il recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto ipotesi non compresa tra quelle previste dall’articolo 3 del L. 604/1966. In proposito si precisa che, sebbene il periodo di quarantena con sorveglianza attiva per coloro che abbiano avuto “contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva” sia “equiparato a malattia” ai fini della fruizione del relativo trattamento economico, tale periodo di isolamento, per espressa previsione di legge, non è invece computabile ai fini del periodo di comporto (si veda l’articolo 26, comma 1 del D.L. n. 18/2020). Inoltre è ancora consentito il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova in quanto, anche in questo caso, si tratta di ipotesi non contemplata dall’articolo 3 della L. 604/1966 bensì dall’articolo 2096 c.c. A questo proposito non si può, tuttavia, trascurare l’evenienza che la sospensione o la riduzione delle attività produttive, imposta per fare fronte alla situazione di emergenza, possa aver impedito l’esatto o il completo espletamento del periodo di prova. Sul piano processuale, in forza dell’articolo 83 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020, come modificato dall’articolo 36 del D.L. del 6 aprile 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020), dal 9 marzo all’11 maggio 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, quindi anche il termine per il deposito degli atti inerenti procedure giuslavoristiche. Tuttavia, considerando che il licenziamento è soggetto al termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni e che entro i successivi 180 giorni deve essere depositato il ricorso giudiziale, si ritiene comunque che l’impugnazione stragiudiziale avvenga nei termini di legge, per tutti i tipi di licenziamento. Vale la pena di precisare che la norma non indica quale regime sanzionatorio sia applicabile al licenziamento comminato in violazione del divieto temporaneo in questione. Si può ritenere che il recesso così intimato possa essere considerato nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria (sia per i c.d. vecchi assunti, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della L. n. 300/1970 che per i c.d. nuovi assunti, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 23/2015), ma vi è anche chi suggerisce di ricondurlo a fattispecie di illegittimità o di considerarlo solo temporaneamente inefficace. b) Licenziamenti collettivi Come anticipato, il provvedimento governativo è intervenuto anche sul regime dei licenziamenti collettivi. In particolare, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è sospeso fino al 16 maggio 2020 indipendentemente dalla riconducibilità o meno dell’esubero di personale all’attuale emergenza epidemiologica. Il divieto di dare impulso ai licenziamenti collettivi si estende a tutti i lavoratori occupati presso il datore di lavoro, inclusi i dirigenti, con la sola eccezione dei dipendenti assunti a tempo determinato in quanto non soggetti alle procedure di licenziamento collettivo. Anche le aziende che, alla data del 24 febbraio 2020, avevano introdotto la procedura di licenziamento collettivo e avevano già raggiunto un accordo sindacale sui criteri da applicare per la
scelta del personale in esubero da licenziare, dovranno sospendere la procedura e omettere temporaneamente l’invio delle lettere di licenziamento. Una condizione peculiare, tuttavia, è quella delle aziende che si troveranno probabilmente a dover scegliere se revocare la procedura già introdotta, qualora un accordo sindacale appaia la soluzione preferibile quale esito della stessa, oppure concordare, con le organizzazioni sindacali, una proroga dei termini della procedura fino alla conclusione del periodo di 60 giorni disposto dal D.L. “Cura Italia”. Sebbene tale sospensione configuri un rinvio dei termini non consentito dalla legge e quindi in astratto idoneo ad integrare un vizio sanzionabile, si ritiene che il contesto emergenziale e la finalità perseguita, di maggior tutela dei lavoratori coinvolti, debbano indurre i Tribunali che si dovessero eventualmente pronunciare in proposito, ad escluderne il carattere di ingiustificatezza ed illegittimità. © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009 Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano Question 1 Our company was closed by order of the public authorities due to the CoVid-19 emergency: are we still required to pay our employees? Can we obtain any reimbursement by the Government? Yes, companies must continue paying employees. However, in cases where working activity is suspended or reduced in connection with the Coronavirus emergency, companies may apply for a Governmental salary integration. Pursuant to Law by Decree No. 18/2020, issued on March 17, 2020, industrial companies may apply to Cassa Integrazione Guadagni or CIG and commercial companies may apply to Fondo d’Integrazione Salariale or FIS, by indicating “emergency COVID-19” without further explanations on the reasons for the reduction of the business activity. Law by Decree No. 18/2020 also introduced a form of derogation CIG for those companies that would have normally been excluded from any form of short-time work schemes. Such instruments allow the employer to suspend the working activities or reduce the working hours, thus reducing the costs relating to the workforce, with INPS (the Italian social security agency)
bearing the cost of the employees’ wages. Question 2 Are salary integrations equal to the employees’ normal salary? If not, can the employer pay the difference? Salary integration is set at 80% of the total remuneration that would have been due to the worker for the hours not worked, not to exceed the following monthly caps: Euro 939.89 for salaries up to Euro 2,159.48, and Euro 1,199.72 for salaries over Euro 2,159.48. Employers can make up the difference by paying a top-up to the ordinary salary without calling into question the state benefits. Question 3 In order to apply for salary integration, must the employer obtain the trade unions’ consent? An information, consultation and joint examination process must be carried out with the Trade Unions. The execution of a written agreement is not mandatory. Question 4 Before applying for salary integration, must employees first take any accrued holidays/vacation time and leaves? No, it is not necessary. However, during the emergency state connected to the spread of Covid-19, pursuant to the Protocol executed on March 14, 2020 between the Italian Government, the Trade Unions and the Entrepreneurial Associations, the employer can force the employees to use paid leaves of absence and, secondarily, accrued holidays/vacation time. Question 5 Our company requested salary integration for the maximum duration (9 weeks), can we call back the employees to work during that period? After the request, can we decide to suspend/reduce only some employees? The use of the salary integration is self-administered by the employer. This means that, once the company has obtained the 9 weeks of salary integration, it is up to the employer when to have employees come back to work or to just partially reduce the working hours. Question 6 Our company is reducing the working activity and has applied for salary integration. Should the choice on the workers to suspend be based on specific criteria? Even though the law does not set forth specific criteria to choose the employees to suspend or whose working activity is reduced, the company shall choose on the basis of objective criteria linked to the reasons for the suspension/reduction of the activity. Otherwise, the employees could claim before the Labor Court that he/she suffered discrimination. Question 7 Salary integration for COVID-19 can be requested for a maximum period of 9 weeks. Does such period refer to the company or to each affected employee? The period of 9 weeks applies to the company, which means that it can be used for as many employees as the company requires but within the same defined 9 weeks period.
Question 8 If an employee gets sick during the suspension/reduction of working activity and while receiving salary integration, is he/she entitled to the ordinary salary? If the salary integration is a result of the company completely suspending its business activities(100% reduction of the working hours for all employees), the salary integration still applies in cases of sickness and the employee does not need to report his/her sickness. On the other hand, in case of partial reduction of business activities, the employee must report his/her sickness and he/she is entitled to sickness pay. This implies that the employer must pay the full salary, but then will be reimbursed by INPS (the Italian social security agency) in the amount of the sickness indemnity subsidized by the payment of social security taxes. Question 9 Are employees whose working activity has been suspended/reduced and are receiving salary integration entitled to holidays/vacation time? If so, are they also entitled to ordinary salary? If the salary integration is a result of the company completely suspending its business activities, the employer can reject requests for holidays/vacation time. On the other hand, in cases of partial reduction of the business activities, the employee has the right to use accrued holidays/vacation time and to receive their full salary during such holidays. Question 10 Some of our employees are on maternity leave. Shall we require the salary integration for them as well? No, since the indemnity for maternity leave prevails on the salary integration, they will continue receiving the former. © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009 Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano The Legislative Decree published today in the Official Gazette (DL) provides for measures granting special temporary powers with the objective of expanding the prerogatives of the Government and
extending the application of “Golden Powers” to all sectors deemed of strategic importance indicated by the EU Regulation 2019/452 on the screening of foreign direct investments (FDI Regulation) also to investments made by subjects belonging to the European Union. The DL provision intervenes on article 2 of Legislative Decree no. 21/2012, cd. “Golden Power Decree”, which governs the special powers of the Government relating to strategic assets in the energy, transport and communications sectors, as well as in the sectors indicated in Article 4, par. 1, of the FDI Regulation. The legal framework according to the Golden Power Decree prior to the entering into force of the DL The special powers granted to the Government under the Golden Power Decree consist in the power to: i. veto in the event of resolutions, acts or operations that have the effect of changing the ownership, control or availability of strategic assets or changing their destination; ii. subordinate the effectiveness of the purchase to the assumption by the buyer of direct commitments, or iii. object to the purchase by a non-EU entity of a controlling interest in a company that holds strategic assets; The Golden Power Decree contemplates that the identification of strategic assets in the sectors referred to in Article 4, par. 1, of the FDI Regulation shall be made through the adoption of a specific decree (Strategic Assets DPCM): such decree has not yet been adopted. Article 4, par 1, of the FDI Regulation considers the following sectors strategic: a. critical infrastructure, whether physical or virtual, including energy, transport, water, health, communication, media, data processing or storage, aerospace, defence, electoral or financial infrastructure, and sensitive facilities, as well as land and real estate crucial for the use of such infrastructure; b. critical technologies and dual use items as defined in point 1 of Article 2 of Council Regulation (EC) No 428/2009, including artificial intelligence, robotics, semiconductors, cybersecurity, aerospace, defence, energy storage, quantum and nuclear technologies as well as nanotechnologies and biotechnologies; c. supply of critical inputs, including energy or raw materials, as well as food security; d. access to sensitive information, including personal data, or the ability to control such information; or e. the freedom and pluralism of the media. Pending the adoption of the Strategic Assets DPCM, the Golden Power Decree envisaged the application of special powers for the purchase of equity investments in companies with assets in the sectors referred to in Article 4, par. 1, letters a) and b), of the FDI Regulation, determining the acquisition of control and stable settlement. The changes introduced by the DL to the existing legal framework In this context, the changes introduced by the DL provide that:
a. until the coming into force of the Strategic Assets DPCM provided for by article 2, par. 1-ter of the Golden Power Decree, the purchase of equity investments in companies that hold assets in all the sectors referred to in Article 4 (1) of the FDI Regulation, including in the financial, credit and insurance sectors, are now subject to the notification procedure provided for by Article 2, par. 5 of the Golden Power Decree. In addition, the notification concerns the purchases of all shareholdings, regardless of the relevance of the shareholding and even if made by an EU entity; b. until 31 December 2020 and in order to counter the emergency from Covid-19, resolutions, deeds or operations adopted by entities holding assets and relations in sectors referred to in Article 4 (1) of the FDI Regulation, including in the financial, credit and insurance sectors, involving changes in ownership, control, availability or change of destination of such assets are required to be notified; c. until December 31, 2020, acquisitions of investments involving assets in the energy, transport and communication sectors, as well as in the sectors referred to in the previous point a), are subject to notification pursuant to Article 2, par. 5 of the Golden Power Decree. Acquisition of participations in companies operating in the above sectors are subject to notification in the event that the acquisition: i. allows any foreign entity, including EU entities, to take control- as defined by article 2359 of ICC or by the Financial Consolidated Law (TUF) – of the company, or ii. allows a foreign non-EU entity to acquire a share of the voting rights or capital of at least 10% (including in the calculation shares already directly and indirectly owned) and with the overall value of investment of at least 1 M Euro. Acquisitions which trigger passing of the 15%, 20%, 25% and 50% thresholds are also subject to notification. The new provisions will remain in force until 31 December 2020 and are applicable to all relevant transactions for which the notification obligation is triggered during the term of validity, even if the notification occurred later or was omitted. All acts and measures adopted in the exercise of the special powers, as well as the effects produced and the legal relationships arising on the basis thereof, remain valid even after 31 December 2020. It should be stressed that noncompliance with the notification obligation under the Golden Power Decree – unless the fact constitutes a crime and without prejudice to the invalidity provided for by law – triggers the application of an administrative fine up to double the value of the transaction and in any case not less than 1 percent of the cumulative turnover of the companies involved in the last financial year for which the financial statements have been approved. Finally, again in the logic of enhancing the controls on transactions that entail changes in the ownership structures of companies, Article 17 of the DL amends and supplement Article 120 of the TUF, regarding the disclosure obligations of significant shareholdings. In particular it provides for: i. the extension of the possibility granted to Consob to set lower thresholds than those of 3% and 5% for SMEs for a limited period, having cancelled the condition that these must be equity investments in companies “with high current market value”; ii. the transparency standard provided by Article 120, par. 4-bis TUF is strengthened, adding the
5% threshold to the purchase of investments on occasions in which the buyer is required to declare the objectives he intends to pursue in the following six months. © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009 Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano In un momento in cui quasi tutta la popolazione globale è confinata tra le proprie mura domestiche e gli spostamenti sono ridotti al minimo necessario, è facile rendersi conto di come uno dei settori economici più colpiti dall’emergenza Covid-19 sia il turismo e il trasporto di passeggeri. Il legislatore italiano, seppure con modalità che hanno lasciato più di un dubbio interpretativo, è intervenuto con misure rivolte ai consumatori ed agli operatori turistici. Da un lato, infatti, il consumatore può far valere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c. e ottenere il rimborso di quanto già corrisposto per il viaggio non goduto, dall’altro ha permesso agli operatori del settore di ridurre il peso economico di tali misure, attraverso la possibilità di offrire ai propri clienti il rimborso anche sotto forma di voucher. Tali strumenti sono essenzialmente contenuti in due decreti legge emessi nel corso del mese di marzo: art. 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (per i contratti di trasporto e per i pacchetti turistici) art. 88 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (per i contratti di soggiorno). I rimborsi per i contratti di trasporto. La norma di riferimento per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo è l’art. 28, D.L. 9/2020 (commi da 1 a 4). In relazione a tali contratti, il vettore è tenuto rimborsare il viaggiatore impossibilitato alla partenza mediante: (i) rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o (ii) un voucher di pari valore da consumare entro un anno. Tale disposizione si applica anche se il biglietto è stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi. Ciò non significa che sia l’agenzia di viaggi a dover offrire il rimborso/voucher. Il soggetto tenuto al rimborso sarà sempre il vettore.
I pacchetti turistici Con specifico riferimento ai pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.L. n. 9/2020, in caso di recesso del viaggiatore, l’organizzatore può: i. offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; ii. procedere al rimborso ai sensi dell’art. 41, commi 4 e 6, del Codice del Turismo; iii. può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dall’emissione, per un importo pari al rimborso dovuto. I contratti di soggiorno Con riferimento alla prenotazione alberghiera, l’art. 88 del D.L. 18/2020 (il c.d. “Decreto Cura Italia”) ha esteso le misure di emergenza per i pacchetti turistici e i contratti di trasporto suindicate ai servizi alberghieri. Come per il vettore o per l’organizzatore, il soggetto tenuto al rimborso (anche per mezzo di un voucher) è la struttura alberghiera, anche nell’ipotesi in cui la prenotazione sia stata fatta tramite un’agenzia di viaggi. Tali disposizioni avranno efficacia per tutto il periodo di emergenza epidemiologica, sino al termine, inizialmente previsto per il 3 aprile, ma esteso al 13 aprile a seguito della recente pubblicazione del DPCM del 1 aprile 2020. Sono ipotizzabili ulteriori proroghe di queste misure nelle prossime settimane. © 2016 Ughi e Nunziante | Studio Legale | P.IVA: 01999341009 Moratorie “Cura Italia” e Centrale Rischi – Comuni- cazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020. – 20121 Milano Con il Decreto Legge Cura Italian. 18, del 17 marzo 2020 (“CI”), il Governo italiano ha introdotto, tra gli altri provvedimenti, alcune misure tese a semplificare la procedura di approvazione del bilancio civilistico nonché la assunzione delle delibere, sia su materie ordinarie che straordinarie, delle società al fine di sostenerle nell’attuale situazione di emergenza da Covid-19. Il CI è entrato in vigore il 17 marzo 2020 e il relativo iter di conversione non si è ancora completato,
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