MAFIA CAPITALE E PRINCIPI DI DIRITTO IN TEMA DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA CASSAZIONE PENALE SEZ. VI 22/10/2019 - RIVISTA ...
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GIURISPRUDENZA Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa Cassazione penale sez. VI - 22/10/2019 (dep. 12/06/2020), n. 18125 Andrea Bernabale Sommario: 1. Premessa. – 2. I principi di diritto in tema di associazione mafiosa esposti dalla S.C. – 3. Un “sistema” gravemente inquinato. 1. Premessa giugno, nel deposito della senten- za. Il 22 ottobre 2019 la Corte Su- Ripercorrendo brevemente le prema di Cassazione ha conclu- tappe che hanno condotto all’e- so il processo di “Mafia Capitale”, sito della sentenza di terzo gra- rendendo noto, nel dispositivo, do, la vicenda giudiziaria nasce come le consorterie di Salvatore da un’indagine della Procura di Buzzi e Massimo Carminati non Roma del 2014, che aveva indivi- costituissero un unicum di delit- duato in Buzzi (in quanto gestore tuosità mafiosa, ma bensì le due di diverse cooperative nel settore erano accomunate da quello che dell’edilizia e dei servizi) e Carmi- potremmo più sinteticamente de- nati (già noto per i suoi trascorsi finire un pactum sceleris. La Corte nella banda della Magliana e per la di Cassazione ha dunque ripreso sua appartenenza ai NAR, gruppo il giudizio di primo grado espres- eversivo di estrema destra attivo so dal Tribunale di Roma, derubri- verso la fine degli anni ‘70) un’as- cando l’associazione a delinquere sociazione mafiosa, capace di di stampo mafioso (art. 416-bis connettere un sistema corruttivo c.p.) in quella meno grave di as- istituzionale e imprenditoriale di sociazione a delinquere semplice colletti bianchi (“mondo di sopra”) (art. 416 c.p.), le cui motivazioni alla malavita di strada (“mondo sono state rese note lo scorso 12 di sotto”). Questo sistema, nel
GIURISPRUDENZA quale è possibile ricomprendere alla forza di intimidazione ma solo inter alia numerosi reati di corru- a sistematiche pratiche corruttive. zione, turbativa d’asta, estorsioni, Il giudice di primo grado ha pe- riciclaggio e intestazioni fittizie, raltro precisato che la c.d. riserva trovava il suo fulcro proprio nel di violenza2 può riferirsi alle mafie presunto sodalizio mafioso che la delocalizzate solo se derivate da Procura imputava a Buzzi e Car- quelle tradizionali, ovvero quelle minati, artefici del c.d. “mondo di ritenute storiche e ispiratrici della mezzo”1. legge “Rognoni-LaTorre”. Tale de- L’ipotesi accusatoria avanzata rivazione non è stata rinvenuta in dalla Procura non è stata tutta- sede probatoria e il Tribunale ha via accolta dal Tribunale di Roma, pertanto concluso che si trattasse che non ha riconosciuto l’unicità di due associazioni semplici, rico- dell’associazione, affermandone noscendo quindi la configurabilità invece una duplicità: un’associa- applicativa dell’art. 416 c.p.3. zione dedita ai reati di usura ed La sentenza di primo grado estorsione, e un’altra ai reati con- viene impugnata in appello, in cui tro la pubblica amministrazione, di giudice di merito ha invece rico- cui quest’ultima temporalmente nosciuto l’esistenza di un’unica successiva alla prima, escluden- associazione, attribuendo ad essa done quindi elementi di contatto anche il carattere mafioso, sulla tra le due. Quanto al carattere ma- base di acquisite intercettazioni 628 fioso delle due distinte associazio- telefoniche e ambientali, nonché ni, il giudice di merito ne esclude documenti che dimostrano l’ef- l’aggravante per entrambe. Per la fettivo ricorso del sodalizio alla prima (reati di usura-estorsione), carica intimidatoria che deriva dal in quanto si tratta di una compagi- vincolo associativo, generando le ne ristretta e operante in un con- testo limitato, della quale non si è 2 Con “riserva di violenza” o “carica in- riuscita a dimostrare una acquisita timidatoria autonoma” si intende la fama capacità di intimidazione; per la criminale che l’associazione sfrutta senza seconda (reati contro la pubblica porre in essere ulteriori atti di violenza, fa- cendo ricorso al prestigio criminale e alla amministrazione) si ritiene invece pubblica memoria. Sul tema, cfr. G. Turone, che questa non abbia fatto ricorso Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, 2008; A. Ingroia, L’associazione, Giuffrè, 1993. 1 La terminologia impiegante i termi- 3 Né tantomeno la figura di Carminati ni “mondo di sopra”, “mondo di sotto” e può attribuire da sé mafiosità al sodalizio “mondo di mezzo”, dal quale peraltro de- per i suoi trascorsi nella Banda della Ma- riva il nome dell’inchiesta, è frutto lessicale gliana e nei NAR, in quanto la prima non dello stesso Carminati, secondo l’intercet- fu mai riconosciuta quale associazione ma- tazione telefonica del 13/12/2012, nella qua- fiosa, mentre la seconda è stata qualificata le egli stesso espone la funzione connettiva dal Tribunale come una formazione politica del mondo di mezzo, metaluogo nel quale ormai “cancellata dalla storia”, oltreché en- si incontrano sinergie e interessi criminali di trambe difettano per il carattere di attuali- diverso genere. tà.
Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa ANDREA BERNABALE tipiche condizioni di assoggetta- l’(unica) associazione mafiosa, alla mento e omertà previste dall’art. quale erano compartecipi ulteriori 416-bis c.p. esponenti in ruolo di concorrenti La sentenza di appello confi- esterni. Contro questa sentenza gura più propriamente il già citato hanno proposto ricorso per cas- “mondo di mezzo”, dal momento sazione tutti gli imputati. che si ritiene di aver prova del pro- getto espansionistico di Carminati nell’utilizzo della forza crimina- 2. I principi di diritto in tema di le del gruppo di Corso Francia al associazione mafiosa esposti fine di inserirsi nel settore ammi- dalla S.C. nistrativo e imprenditoriale in cui operava Buzzi. Quest’ultimo ne La VI sezione della Suprema avrebbe tratto vantaggio utiliz- Corte di Cassazione, con senten- zando a sua volta la fama crimi- za n.18125/2019, ha quindi ripreso nale di Carminati per rafforzare la il caso e proceduto a confutare la sua posizione nel settore degli ap- qualificazione dei fatti propugna- palti pubblici. Carminati, del resto, ta dalla Corte di appello di Roma avrebbe partecipato agli utili delle a vantaggio di quella proposta dal cooperative di Buzzi, ottenendo Tribunale di primo grado, ricono- denaro non riconducibile a lui. In contrapposizione al primo scendo l’esistenza di due distinti giudice, la Corte di appello ha gruppi criminali, rientranti entram- 629 pertanto ritenuto configurabile il bi nel tipo criminoso dell’associa- delitto di associazione mafiosa, zione per delinquere semplice ex escludendo che questa ipotesi di art. 416 c.p. reato sia fondata solo in presenza A tal uopo, ha anche fissato al- di un certo numero di sodali, o in cuni principi di diritto in tema di riferimento ad un certo contesto associazione mafiosa, in particolar relazionale e territoriale. Si assu- riferimento all’applicazione del re- me, invece, che il carattere ma- ato previsto dall’art.416-bis c.p. in fioso dell’associazione non pre- realtà territoriali atipiche, ovvero supponga un generale controllo distanti da quelle tradizionali che del territorio o una generalizzata ispirarono il legislatore del 1982. condizione di assoggettamento e L’ultimo comma dell’art.416-bis di omertà della collettività, poten- c.p. dispone infatti che, quanto do queste caratteristiche riferirsi previsto nei commi precedenti, si anche a particolari categorie di applichi anche alla camorra, alla vittime o a determinati settori di ‘ndrangheta e alle “altre associa- territorio. zioni, comunque localmente de- La Corte di appello ha quindi nominate, anche straniere, che ribadito con sentenza l’originaria valendosi della forza intimidato- impostazione accusatoria del- rie del vincolo associativo per- la Procura, riconoscendo Buzzi seguono scopi corrispondenti a e Carminati come i vertici del- quelle delle associazioni di tipo
GIURISPRUDENZA mafioso”4, sebbene la giurispru- manifestazioni, purché l’intimida- denza si sia mantenuta sempre zione si traduca in atti specifici, cauta nel considerare “mafie” riferibili a uno o più soggetti5. quelle al di fuori della territorialità Il metodo mafioso deve così tradizionale. avere necessariamente una sua Tuttavia, ancorché le disposi- “esteriorizzazione”, poiché solo zioni normative poste al comma 7 attraverso elementi oggettivi sarà della legge in questione pongano possibile ritenere soddisfatta la ri- le condizioni per rendere possibile chiesta della norma con il termine riconoscere associazioni mafiose “avvalersi”. anche al di fuori di un contesto La Corte precisa anche che la geografico tipico, la Corte ricor- forza di intimidazione, che deri- da come il reato in questione non va da un prestigio e da una fama sia un reato associativo “puro”, criminale, deve essere ricondotta ovvero che si perfeziona sin dal non dal prestigio criminale di un momento della costituzione di singolo associato ma da quella una organizzazione illecita, ma vi impersonale del gruppo. In altre è necessità che il gruppo faccia parole, la caratura criminale di un concreto esercizio della forza un singolo non può attribuire, da di intimidazione, ovvero che se ne sola, il carattere mafioso all’asso- avvalga. Non può ritenersi suffi- ciazione, ma è casomai il sodalizio ciente un semplice dolo intenzio- che conferisce al singolo associa- 630 nale di farvi ricorso poiché, sebbe- to una certa forza di intimidazione ne si tratti di un reato di pericolo, derivante dal vincolo associativo. questo non consente di incrimina- L’associazione è quindi mafiosa re le mere potenzialità di un futuro se il suo prestigio criminale resta uso del metodo mafioso. Il meto- intatto anche nel caso in cui sia- do mafioso costituisce il mezzo, lo no isolati e sterilizzati i personaggi strumento, il modo con cui l’asso- dotati di fama criminale persona- ciazione persegue gli scopi indi- le. cati dalla norma e per tale ragione Così anche il delitto previsto è necessaria, sempre, la sua con- dall’art.416-bis c.p. può sussistere creta manifestazione esterna (pp. anche in presenza di realtà cri- 282-283). minali strutturalmente modeste In tema di associazione per de- che esercitino la propria forza di linquere, il metodo mafioso deve intimidazione in modo oggettiva- necessariamente avere una sua mente limitato, cioè solo su alcu- esteriorizzazione quale forma di ne categorie di soggetti e non in condotta positiva, come si evin- ce dall’uso del termine «avvaler- si» contenuto nell’art. 416-bis c.p. 5 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 50064 del ed esso può avere le più diverse 16 settembre 2015, la quale ricalca la scelta lessicale, non casuale, di impiegare “si av- valgono”, in maggior attuazione dei prin- cipi di materialità e tassatività dell’art.25 4 Art. 416-bis c.p., comma 7. Cost.
Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa ANDREA BERNABALE modo generalizzato, inteso quale Quanto alle mafie delocalizza- territorialità e collettività. te, secondo una ricostruzione giu- Ciò detto, una volta acquisita risprudenziale, l’esteriorizzazione dalla consorteria una certa capa- non sarebbe invero sempre richie- cità intimidatrice, non è sempre sta. Secondo varie opzioni inter- necessario il compimento di atti pretative, il reato di associazione associativi integranti gli estremi mafiosa sarebbe configurabile an- della violenza o minaccia quale che nel caso in cui la c.d. cellula riflesso empirico dell’avvalimento non manifesti sul territorio “nuo- del metodo mafioso. In mancan- vo” di insediamento il metodo za di tali atti, la forza intimidatrice mafioso e la fama criminale da cui può essere desunta da circostan- essa deriva, in quanto il reato sus- ze obiettive idonee a dimostrare sisterebbe in presenza della sola la capacità attuale dell’associa- prova “dell’essere cellula”. Di tale zione di incutere timore (p. 286). avviso è stata la Corte di Cassa- Ovvero, come v’è stato già modo zione con sentenza n.31666/2015, di affermare nella sentenza della affermando che il reato di cui Corte di Cassazione n. 25242/2011, all’art. 416-bis c.p. sia configurabi- l’integrazione della fattispecie di le – con riferimento ad una nuova associazione di tipo mafioso im- articolazione periferica (c.d. “loca- plica che un sodalizio criminale le”) di un sodalizio mafioso radi- sia in grado di sprigionare, per il cato nell’area tradizionale di com- petenza – anche in difetto della 631 solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non sol- commissione di reati-fine e della tanto potenziale, ma attuale, ef- esteriorizzazione della forza inti- fettiva ed obiettivamente riscon- midatrice, qualora emerga il col- trabile, capace di piegare ai propri legamento della nuova struttura fini la volontà di quanti vengano a territoriale con quella “madre” del contatto con i suoi componenti6. sodalizio di riferimento, ed il mo- Ciò tuttavia, non esime dalla di- dulo organizzativo (distinzione di mostrazione che la forza di intimi- ruoli, rituali di affiliazione, imposi- dazione deve essere manifestata zione di rigide regole interne ecc.) e percepita, secondo una dimen- presenti i tratti distintivi del pre- sione fattuale e che tale dimostra- detto sodalizio, lasciando concre- zione non può che essere accerta- tamente presagire una già attuale ta “caso per caso”. pericolosità per l’ordine pubblico7. In tal caso, non sarebbe dunque necessario parametrare la mafia 6 Cass. pen., sez. I, sent. n. 25242 del 16 atipica nei termini che la norma maggio 2011, nella quale si precisa anche che il condizionamento del soggetto terzo prevede riguardo gli elementi di estraneo al sodalizio non deve scaturire ne- intimidazione e omertà, giacché cessariamente da specifici atti intimidatori ma esso può essere anche l’effetto del ti- more che promana direttamente dalla ca- 7 Cass. pen., sez.V, sent. n. 31666 del 3 pacità criminale dell’associazione. marzo 2015.
GIURISPRUDENZA questi sarebbero stati già esterna- todo mafioso, dal momento che ti dalla “casa madre”8. quest’ultimo non può derivarsi da La Corte accoglie solo in parte una mafia storica, né tantomeno questa interpretazione, in quanto può essere considerato solo po- se è vero che, dimostrato il colle- tenziale. Se così non fosse, ovve- gamento tra la cellula madre e la ro se non si necessiti che tutte le cellula periferica si arrivi a ritenere associazioni mafiose manifestino provata l’importazione della forza concretamente la propria capaci- intimidatrice, è altresì vero e ne- tà di intimidazione e assoggetta- cessario che i soggetti del nuovo mento omertoso, significherebbe territorio che con il gruppo si re- costruire in modo dicotomico la lazionano capiscano che il pro- tipicità della stessa fattispecie in- prio interlocutore è l’associazione criminatrice, sollevando dubbi di mafiosa. Ovvero, è necessario che costituzionalità. la cellula faccia capire, con qua- lunque modo, di essere l’associa- zione mafiosa, non essendo suf- 3. Un “sistema” gravemente in- ficiente che essa replichi i moduli quinato organizzativi, le regole e i rituali della cellula madre. In merito al caso di “Mafia Ca- In modo similare, tali requisiti pitale”, la Corte di Cassazione ri- si applicano alle “altre associazio- tiene che i giudici in appello non 632 ni” – o “nuove mafie” – previste abbiano coerentemente applica- dall’ultimo comma dell’art. 416- to i principi fin qui esposti, e che bis c.p., le quali anch’esse devo- non abbiano altresì redatto una no dimostrare, “esteriorizzare” la motivazione “rafforzata” rispet- propria capacità di intimidazione to alla sentenza di primo grado, acquisita, e che tale capacità pro- ma che si siano limitati a formu- duca un assoggettamento omer- lare una sentenza peggiorativa di toso, nell’accezione prevista dal- quella redatta dal Tribunale, sulla la norma. Esse possono dunque base delle due decisioni emesse presentare dimensioni minori in dalla Cassazione in sede cautela- termini di sodali, possono produr- re. Queste, oltre a costituire un er- re un assoggettamento omertoso roneo termine di riferimento – che selettivo – ovvero su determinati doveva essere invece rappresen- soggetti e su determinati settori o tato dalla sentenza di primo gra- parti del territorio, escludendone do – si basavano su elementi che necessariamente una dimensio- la Corte aveva all’epoca a disposi- ne generalizzata e diffusa – ma zione e poi smentiti dal Tribunale è pur sempre tassativamente ri- a seguito di un’attenta ricostruzio- chiesta l’esteriorizzazione del me- ne. Come già più volte accennato, secondo la Corte di appello, quella 8 Dello stesso orientamento, Cass. pen., di Buzzi e Carminati sarebbe stata sez. II, sent. n. 24851 del 4 aprile 2017.
Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa ANDREA BERNABALE un’associazione di tipo mafioso di associati erano temuti nelle zo- nuova formazione, ipotesi respinta ne contigue a Corso Francia, ma in Cassazione per le seguenti mo- nelle stesse zone, e tanto meno tivazioni: la Corte avrebbe dovuto in un territorio urbano più esteso, accertare che la nuova formazio- non fu mai percepita una carica ne mafiosa avesse conseguito una di intimidazione proveniente dal- propria fama, autonoma e distinta le loro condotte e nessuno si rese dalle persone fisiche che la com- conto di un contesto di mafiosità ponevano; avrebbe altresì dovuto (p. 307). Quanto alla consorteria accertare che l’associazione aves- facente capo a Buzzi, la Corte di se manifestato in concreto la sua appello aveva ritenuto – erronea- capacità di intimidazione sui sog- mente secondo la S.C. – che l’as- getti, anche se in maniera selettiva sociazione avesse acquisito natu- e non diffusa; infine, accertare che ra mafiosa in ragione dell’arrivo di questa manifestazione di capacità Carminati, con la sua capacità di di intimidazione fosse stata perce- intimidazione ed il suo patrimonio pita e avesse prodotto un assog- di contatti con la destra politica gettamento omertoso sul territo- legata ai suoi trascorsi nei NAR. rio in cui l’associazione era attiva. Tuttavia, come espresso in princi- Per la S.C. è quindi giusta l’in- pio, la qualità criminale del singolo terpretazione del Tribunale in non può in alcun modo conferire primo grado, ove si rilevava la mafiosità all’organizzazione inte- pressoché totale assenza di rap- ra. 633 porti tra le attività criminali dei In conclusione, per la Corte di due gruppi9. Quanto all’assenza di Cassazione, la sentenza pronun- condizioni che portino a ritenere ciata in appello non ha fatto cor- mafiose le due associazioni, è evi- retta applicazione dei principi di dente che nessuna delle due fosse diritto che riguardano gli elementi una derivazione di una mafia tra- strutturali del delitto di associa- dizionale, quindi delocalizzata. Si zione mafiosa. Ne emerge fattual- sarebbe pertanto dovuto accerta- mente un “sistema” gravemente re, ex art. 416-bis c.p., comma 7, ri- inquinato e corrotto ma, come guardo le “altre associazioni”, che precisa la S.C., la criminalità orga- l’una o l’altra (se non entrambe) nizzata mafiosa si fonda sostan- le associazioni avessero acquisito zialmente sul metus che deriva una concreta capacità di intimida- dalla violenza, dall’intimidazione, zione con conseguente assogget- dalla costrizione, laddove, inve- tamento omertoso. A tal riguardo, ce, la corruzione è un reato che si si afferma che Carminati e i suoi fonda sull’accordo illecito e parita- rio tra due persone (p. 326). In virtù della decisione di an- 9 Fanno eccezione le figure di Carmi- nullamento senza rinvio della nati e Brugia, che comparivano nell’uno e nell’altro gruppo. Tuttavia, non si può per sentenza pronunciata dalla Cor- essi ritenere che le due consorterie si fos- te di appello, viene derubrica- sero fuse in un unicum. ta l’aggravante mafiosa prevista
GIURISPRUDENZA dall’art.416-bis c.p. e degli artt. 628 e 629 c.p., in quanto tutte presup- pongono l’effettiva previa esisten- za di un’associazione mafiosa. La scelta incide anche sul versante penitenziario e delle misure caute- lari, in forza delle quali l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Ro- ma ha disposto la scarcerazione di Carminati per decorrenza della durata complessiva massima della custodia cautelare10. Quest’ultima, sottoposta ai limiti dei “due terzi del massimo della pena tempora- nea prevista per il reato contesta- to o ritenuto in sentenza”, ex art. 304, comma 6, c.p.p. è stata infatti ritenuta scaduta il 7 aprile 2020. 634 10 Tribunale di Roma, Sezione Riesame, ord. 15 giugno 2020.
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