MAFIA CAPITALE E PRINCIPI DI DIRITTO IN TEMA DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA CASSAZIONE PENALE SEZ. VI 22/10/2019 - RIVISTA ...

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GIURISPRUDENZA

                         Mafia capitale e principi di diritto in tema
                                                    di associazione mafiosa
                         Cassazione penale sez. VI - 22/10/2019
                                   (dep. 12/06/2020), n. 18125

                                                                 Andrea Bernabale

Sommario: 1. Premessa. – 2. I principi di diritto in tema di associazione mafiosa
esposti dalla S.C. – 3. Un “sistema” gravemente inquinato.

1. Premessa                               giugno, nel deposito della senten-
                                          za.
    Il 22 ottobre 2019 la Corte Su-           Ripercorrendo brevemente le
prema di Cassazione ha conclu-            tappe che hanno condotto all’e-
so il processo di “Mafia Capitale”,       sito della sentenza di terzo gra-
rendendo noto, nel dispositivo,           do, la vicenda giudiziaria nasce
come le consorterie di Salvatore          da un’indagine della Procura di
Buzzi e Massimo Carminati non             Roma del 2014, che aveva indivi-
costituissero un unicum di delit-         duato in Buzzi (in quanto gestore
tuosità mafiosa, ma bensì le due          di diverse cooperative nel settore
erano accomunate da quello che            dell’edilizia e dei servizi) e Carmi-
potremmo più sinteticamente de-           nati (già noto per i suoi trascorsi
finire un pactum sceleris. La Corte       nella banda della Magliana e per la
di Cassazione ha dunque ripreso           sua appartenenza ai NAR, gruppo
il giudizio di primo grado espres-        eversivo di estrema destra attivo
so dal Tribunale di Roma, derubri-        verso la fine degli anni ‘70) un’as-
cando l’associazione a delinquere         sociazione mafiosa, capace di
di stampo mafioso (art. 416-bis           connettere un sistema corruttivo
c.p.) in quella meno grave di as-         istituzionale e imprenditoriale di
sociazione a delinquere semplice          colletti bianchi (“mondo di sopra”)
(art. 416 c.p.), le cui motivazioni       alla malavita di strada (“mondo
sono state rese note lo scorso 12         di sotto”). Questo sistema, nel
GIURISPRUDENZA

      quale è possibile ricomprendere                   alla forza di intimidazione ma solo
      inter alia numerosi reati di corru-               a sistematiche pratiche corruttive.
      zione, turbativa d’asta, estorsioni,              Il giudice di primo grado ha pe-
      riciclaggio e intestazioni fittizie,              raltro precisato che la c.d. riserva
      trovava il suo fulcro proprio nel                 di violenza2 può riferirsi alle mafie
      presunto sodalizio mafioso che la                 delocalizzate solo se derivate da
      Procura imputava a Buzzi e Car-                   quelle tradizionali, ovvero quelle
      minati, artefici del c.d. “mondo di               ritenute storiche e ispiratrici della
      mezzo”1.                                          legge “Rognoni-LaTorre”. Tale de-
          L’ipotesi accusatoria avanzata                rivazione non è stata rinvenuta in
      dalla Procura non è stata tutta-                  sede probatoria e il Tribunale ha
      via accolta dal Tribunale di Roma,                pertanto concluso che si trattasse
      che non ha riconosciuto l’unicità                 di due associazioni semplici, rico-
      dell’associazione, affermandone                   noscendo quindi la configurabilità
      invece una duplicità: un’associa-                 applicativa dell’art. 416 c.p.3.
      zione dedita ai reati di usura ed                     La sentenza di primo grado
      estorsione, e un’altra ai reati con-              viene impugnata in appello, in cui
      tro la pubblica amministrazione, di               giudice di merito ha invece rico-
      cui quest’ultima temporalmente                    nosciuto l’esistenza di un’unica
      successiva alla prima, escluden-                  associazione, attribuendo ad essa
      done quindi elementi di contatto                  anche il carattere mafioso, sulla
      tra le due. Quanto al carattere ma-               base di acquisite intercettazioni
628
      fioso delle due distinte associazio-              telefoniche e ambientali, nonché
      ni, il giudice di merito ne esclude               documenti che dimostrano l’ef-
      l’aggravante per entrambe. Per la                 fettivo ricorso del sodalizio alla
      prima (reati di usura-estorsione),                carica intimidatoria che deriva dal
      in quanto si tratta di una compagi-               vincolo associativo, generando le
      ne ristretta e operante in un con-
      testo limitato, della quale non si è              2
                                                            Con “riserva di violenza” o “carica in-
      riuscita a dimostrare una acquisita               timidatoria autonoma” si intende la fama
      capacità di intimidazione; per la                 criminale che l’associazione sfrutta senza
      seconda (reati contro la pubblica                 porre in essere ulteriori atti di violenza, fa-
                                                        cendo ricorso al prestigio criminale e alla
      amministrazione) si ritiene invece
                                                        pubblica memoria. Sul tema, cfr. G. Turone,
      che questa non abbia fatto ricorso                Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè,
                                                        2008; A. Ingroia, L’associazione, Giuffrè,
                                                        1993.
      1
           La terminologia impiegante i termi-          3
                                                            Né tantomeno la figura di Carminati
      ni “mondo di sopra”, “mondo di sotto” e           può attribuire da sé mafiosità al sodalizio
      “mondo di mezzo”, dal quale peraltro de-          per i suoi trascorsi nella Banda della Ma-
      riva il nome dell’inchiesta, è frutto lessicale   gliana e nei NAR, in quanto la prima non
      dello stesso Carminati, secondo l’intercet-       fu mai riconosciuta quale associazione ma-
      tazione telefonica del 13/12/2012, nella qua-     fiosa, mentre la seconda è stata qualificata
      le egli stesso espone la funzione connettiva      dal Tribunale come una formazione politica
      del mondo di mezzo, metaluogo nel quale           ormai “cancellata dalla storia”, oltreché en-
      si incontrano sinergie e interessi criminali di   trambe difettano per il carattere di attuali-
      diverso genere.                                   tà.
Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa                     ANDREA
                                                                                      BERNABALE

tipiche condizioni di assoggetta-                    l’(unica) associazione mafiosa, alla
mento e omertà previste dall’art.                    quale erano compartecipi ulteriori
416-bis c.p.                                         esponenti in ruolo di concorrenti
    La sentenza di appello confi-                    esterni. Contro questa sentenza
gura più propriamente il già citato                  hanno proposto ricorso per cas-
“mondo di mezzo”, dal momento                        sazione tutti gli imputati.
che si ritiene di aver prova del pro-
getto espansionistico di Carminati
nell’utilizzo della forza crimina-
                                                     2. I principi di diritto in tema di
le del gruppo di Corso Francia al
                                                        associazione mafiosa esposti
fine di inserirsi nel settore ammi-
                                                        dalla S.C.
nistrativo e imprenditoriale in cui
operava Buzzi. Quest’ultimo ne
                                                         La VI sezione della Suprema
avrebbe tratto vantaggio utiliz-
                                                     Corte di Cassazione, con senten-
zando a sua volta la fama crimi-
                                                     za n.18125/2019, ha quindi ripreso
nale di Carminati per rafforzare la
                                                     il caso e proceduto a confutare la
sua posizione nel settore degli ap-
                                                     qualificazione dei fatti propugna-
palti pubblici. Carminati, del resto,
                                                     ta dalla Corte di appello di Roma
avrebbe partecipato agli utili delle
                                                     a vantaggio di quella proposta dal
cooperative di Buzzi, ottenendo
                                                     Tribunale di primo grado, ricono-
denaro non riconducibile a lui.
    In contrapposizione al primo                     scendo l’esistenza di due distinti
giudice, la Corte di appello ha                      gruppi criminali, rientranti entram-    629
pertanto ritenuto configurabile il                   bi nel tipo criminoso dell’associa-
delitto di associazione mafiosa,                     zione per delinquere semplice ex
escludendo che questa ipotesi di                     art. 416 c.p.
reato sia fondata solo in presenza                       A tal uopo, ha anche fissato al-
di un certo numero di sodali, o in                   cuni principi di diritto in tema di
riferimento ad un certo contesto                     associazione mafiosa, in particolar
relazionale e territoriale. Si assu-                 riferimento all’applicazione del re-
me, invece, che il carattere ma-                     ato previsto dall’art.416-bis c.p. in
fioso dell’associazione non pre-                     realtà territoriali atipiche, ovvero
supponga un generale controllo                       distanti da quelle tradizionali che
del territorio o una generalizzata                   ispirarono il legislatore del 1982.
condizione di assoggettamento e                      L’ultimo comma dell’art.416-bis
di omertà della collettività, poten-                 c.p. dispone infatti che, quanto
do queste caratteristiche riferirsi                  previsto nei commi precedenti, si
anche a particolari categorie di                     applichi anche alla camorra, alla
vittime o a determinati settori di                   ‘ndrangheta e alle “altre associa-
territorio.                                          zioni, comunque localmente de-
    La Corte di appello ha quindi                    nominate, anche straniere, che
ribadito con sentenza l’originaria                   valendosi della forza intimidato-
impostazione accusatoria del-                        rie del vincolo associativo per-
la Procura, riconoscendo Buzzi                       seguono scopi corrispondenti a
e Carminati come i vertici del-                      quelle delle associazioni di tipo
GIURISPRUDENZA

      mafioso”4, sebbene la giurispru-          manifestazioni, purché l’intimida-
      denza si sia mantenuta sempre             zione si traduca in atti specifici,
      cauta nel considerare “mafie”             riferibili a uno o più soggetti5.
      quelle al di fuori della territorialità       Il metodo mafioso deve così
      tradizionale.                             avere necessariamente una sua
          Tuttavia, ancorché le disposi-        “esteriorizzazione”, poiché solo
      zioni normative poste al comma 7          attraverso elementi oggettivi sarà
      della legge in questione pongano          possibile ritenere soddisfatta la ri-
      le condizioni per rendere possibile       chiesta della norma con il termine
      riconoscere associazioni mafiose          “avvalersi”.
      anche al di fuori di un contesto              La Corte precisa anche che la
      geografico tipico, la Corte ricor-        forza di intimidazione, che deri-
      da come il reato in questione non         va da un prestigio e da una fama
      sia un reato associativo “puro”,          criminale, deve essere ricondotta
      ovvero che si perfeziona sin dal          non dal prestigio criminale di un
      momento della costituzione di             singolo associato ma da quella
      una organizzazione illecita, ma vi        impersonale del gruppo. In altre
      è necessità che il gruppo faccia          parole, la caratura criminale di
      un concreto esercizio della forza         un singolo non può attribuire, da
      di intimidazione, ovvero che se ne        sola, il carattere mafioso all’asso-
      avvalga. Non può ritenersi suffi-         ciazione, ma è casomai il sodalizio
      ciente un semplice dolo intenzio-         che conferisce al singolo associa-
630   nale di farvi ricorso poiché, sebbe-      to una certa forza di intimidazione
      ne si tratti di un reato di pericolo,     derivante dal vincolo associativo.
      questo non consente di incrimina-         L’associazione è quindi mafiosa
      re le mere potenzialità di un futuro      se il suo prestigio criminale resta
      uso del metodo mafioso. Il meto-          intatto anche nel caso in cui sia-
      do mafioso costituisce il mezzo, lo       no isolati e sterilizzati i personaggi
      strumento, il modo con cui l’asso-        dotati di fama criminale persona-
      ciazione persegue gli scopi indi-         le.
      cati dalla norma e per tale ragione           Così anche il delitto previsto
      è necessaria, sempre, la sua con-         dall’art.416-bis c.p. può sussistere
      creta manifestazione esterna (pp.         anche in presenza di realtà cri-
      282-283).                                 minali strutturalmente modeste
          In tema di associazione per de-       che esercitino la propria forza di
      linquere, il metodo mafioso deve          intimidazione in modo oggettiva-
      necessariamente avere una sua             mente limitato, cioè solo su alcu-
      esteriorizzazione quale forma di          ne categorie di soggetti e non in
      condotta positiva, come si evin-
      ce dall’uso del termine «avvaler-
      si» contenuto nell’art. 416-bis c.p.      5
                                                    Cass. pen., sez. VI, sent. n. 50064 del
      ed esso può avere le più diverse          16 settembre 2015, la quale ricalca la scelta
                                                lessicale, non casuale, di impiegare “si av-
                                                valgono”, in maggior attuazione dei prin-
                                                cipi di materialità e tassatività dell’art.25
      4
          Art. 416-bis c.p., comma 7.           Cost.
Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa                         ANDREA
                                                                                          BERNABALE

modo generalizzato, inteso quale                         Quanto alle mafie delocalizza-
territorialità e collettività.                       te, secondo una ricostruzione giu-
    Ciò detto, una volta acquisita                   risprudenziale, l’esteriorizzazione
dalla consorteria una certa capa-                    non sarebbe invero sempre richie-
cità intimidatrice, non è sempre                     sta. Secondo varie opzioni inter-
necessario il compimento di atti                     pretative, il reato di associazione
associativi integranti gli estremi                   mafiosa sarebbe configurabile an-
della violenza o minaccia quale                      che nel caso in cui la c.d. cellula
riflesso empirico dell’avvalimento                   non manifesti sul territorio “nuo-
del metodo mafioso. In mancan-                       vo” di insediamento il metodo
za di tali atti, la forza intimidatrice              mafioso e la fama criminale da cui
può essere desunta da circostan-                     essa deriva, in quanto il reato sus-
ze obiettive idonee a dimostrare                     sisterebbe in presenza della sola
la capacità attuale dell’associa-                    prova “dell’essere cellula”. Di tale
zione di incutere timore (p. 286).                   avviso è stata la Corte di Cassa-
Ovvero, come v’è stato già modo                      zione con sentenza n.31666/2015,
di affermare nella sentenza della                    affermando che il reato di cui
Corte di Cassazione n. 25242/2011,                   all’art. 416-bis c.p. sia configurabi-
l’integrazione della fattispecie di                  le – con riferimento ad una nuova
associazione di tipo mafioso im-                     articolazione periferica (c.d. “loca-
plica che un sodalizio criminale                     le”) di un sodalizio mafioso radi-
sia in grado di sprigionare, per il                  cato nell’area tradizionale di com-
                                                     petenza – anche in difetto della             631
solo fatto della sua esistenza, una
capacità di intimidazione non sol-                   commissione di reati-fine e della
tanto potenziale, ma attuale, ef-                    esteriorizzazione della forza inti-
fettiva ed obiettivamente riscon-                    midatrice, qualora emerga il col-
trabile, capace di piegare ai propri                 legamento della nuova struttura
fini la volontà di quanti vengano a                  territoriale con quella “madre” del
contatto con i suoi componenti6.                     sodalizio di riferimento, ed il mo-
Ciò tuttavia, non esime dalla di-                    dulo organizzativo (distinzione di
mostrazione che la forza di intimi-                  ruoli, rituali di affiliazione, imposi-
dazione deve essere manifestata                      zione di rigide regole interne ecc.)
e percepita, secondo una dimen-                      presenti i tratti distintivi del pre-
sione fattuale e che tale dimostra-                  detto sodalizio, lasciando concre-
zione non può che essere accerta-                    tamente presagire una già attuale
ta “caso per caso”.                                  pericolosità per l’ordine pubblico7.
                                                     In tal caso, non sarebbe dunque
                                                     necessario parametrare la mafia
6
    Cass. pen., sez. I, sent. n. 25242 del 16        atipica nei termini che la norma
maggio 2011, nella quale si precisa anche
che il condizionamento del soggetto terzo
                                                     prevede riguardo gli elementi di
estraneo al sodalizio non deve scaturire ne-         intimidazione e omertà, giacché
cessariamente da specifici atti intimidatori
ma esso può essere anche l’effetto del ti-
more che promana direttamente dalla ca-              7
                                                        Cass. pen., sez.V, sent. n. 31666 del 3
pacità criminale dell’associazione.                  marzo 2015.
GIURISPRUDENZA

      questi sarebbero stati già esterna-          todo mafioso, dal momento che
      ti dalla “casa madre”8.                      quest’ultimo non può derivarsi da
          La Corte accoglie solo in parte          una mafia storica, né tantomeno
      questa interpretazione, in quanto            può essere considerato solo po-
      se è vero che, dimostrato il colle-          tenziale. Se così non fosse, ovve-
      gamento tra la cellula madre e la            ro se non si necessiti che tutte le
      cellula periferica si arrivi a ritenere      associazioni mafiose manifestino
      provata l’importazione della forza           concretamente la propria capaci-
      intimidatrice, è altresì vero e ne-          tà di intimidazione e assoggetta-
      cessario che i soggetti del nuovo            mento omertoso, significherebbe
      territorio che con il gruppo si re-          costruire in modo dicotomico la
      lazionano capiscano che il pro-              tipicità della stessa fattispecie in-
      prio interlocutore è l’associazione          criminatrice, sollevando dubbi di
      mafiosa. Ovvero, è necessario che            costituzionalità.
      la cellula faccia capire, con qua-
      lunque modo, di essere l’associa-
      zione mafiosa, non essendo suf-              3. Un “sistema” gravemente in-
      ficiente che essa replichi i moduli             quinato
      organizzativi, le regole e i rituali
      della cellula madre.                             In merito al caso di “Mafia Ca-
          In modo similare, tali requisiti         pitale”, la Corte di Cassazione ri-
      si applicano alle “altre associazio-         tiene che i giudici in appello non
632   ni” – o “nuove mafie” – previste             abbiano coerentemente applica-
      dall’ultimo comma dell’art. 416-             to i principi fin qui esposti, e che
      bis c.p., le quali anch’esse devo-           non abbiano altresì redatto una
      no dimostrare, “esteriorizzare” la           motivazione “rafforzata” rispet-
      propria capacità di intimidazione            to alla sentenza di primo grado,
      acquisita, e che tale capacità pro-          ma che si siano limitati a formu-
      duca un assoggettamento omer-                lare una sentenza peggiorativa di
      toso, nell’accezione prevista dal-           quella redatta dal Tribunale, sulla
      la norma. Esse possono dunque                base delle due decisioni emesse
      presentare dimensioni minori in              dalla Cassazione in sede cautela-
      termini di sodali, possono produr-           re. Queste, oltre a costituire un er-
      re un assoggettamento omertoso               roneo termine di riferimento – che
      selettivo – ovvero su determinati            doveva essere invece rappresen-
      soggetti e su determinati settori o          tato dalla sentenza di primo gra-
      parti del territorio, escludendone           do – si basavano su elementi che
      necessariamente una dimensio-                la Corte aveva all’epoca a disposi-
      ne generalizzata e diffusa – ma              zione e poi smentiti dal Tribunale
      è pur sempre tassativamente ri-              a seguito di un’attenta ricostruzio-
      chiesta l’esteriorizzazione del me-          ne.
                                                       Come già più volte accennato,
                                                   secondo la Corte di appello, quella
      8
          Dello stesso orientamento, Cass. pen.,   di Buzzi e Carminati sarebbe stata
      sez. II, sent. n. 24851 del 4 aprile 2017.
Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa                     ANDREA
                                                                                      BERNABALE

un’associazione di tipo mafioso di                   associati erano temuti nelle zo-
nuova formazione, ipotesi respinta                   ne contigue a Corso Francia, ma
in Cassazione per le seguenti mo-                    nelle stesse zone, e tanto meno
tivazioni: la Corte avrebbe dovuto                   in un territorio urbano più esteso,
accertare che la nuova formazio-                     non fu mai percepita una carica
ne mafiosa avesse conseguito una                     di intimidazione proveniente dal-
propria fama, autonoma e distinta                    le loro condotte e nessuno si rese
dalle persone fisiche che la com-                    conto di un contesto di mafiosità
ponevano; avrebbe altresì dovuto                     (p. 307). Quanto alla consorteria
accertare che l’associazione aves-                   facente capo a Buzzi, la Corte di
se manifestato in concreto la sua                    appello aveva ritenuto – erronea-
capacità di intimidazione sui sog-                   mente secondo la S.C. – che l’as-
getti, anche se in maniera selettiva                 sociazione avesse acquisito natu-
e non diffusa; infine, accertare che                 ra mafiosa in ragione dell’arrivo di
questa manifestazione di capacità                    Carminati, con la sua capacità di
di intimidazione fosse stata perce-                  intimidazione ed il suo patrimonio
pita e avesse prodotto un assog-                     di contatti con la destra politica
gettamento omertoso sul territo-                     legata ai suoi trascorsi nei NAR.
rio in cui l’associazione era attiva.                Tuttavia, come espresso in princi-
    Per la S.C. è quindi giusta l’in-                pio, la qualità criminale del singolo
terpretazione del Tribunale in                       non può in alcun modo conferire
primo grado, ove si rilevava la                      mafiosità all’organizzazione inte-
pressoché totale assenza di rap-                     ra.                                     633
porti tra le attività criminali dei                      In conclusione, per la Corte di
due gruppi9. Quanto all’assenza di                   Cassazione, la sentenza pronun-
condizioni che portino a ritenere                    ciata in appello non ha fatto cor-
mafiose le due associazioni, è evi-                  retta applicazione dei principi di
dente che nessuna delle due fosse                    diritto che riguardano gli elementi
una derivazione di una mafia tra-                    strutturali del delitto di associa-
dizionale, quindi delocalizzata. Si                  zione mafiosa. Ne emerge fattual-
sarebbe pertanto dovuto accerta-                     mente un “sistema” gravemente
re, ex art. 416-bis c.p., comma 7, ri-               inquinato e corrotto ma, come
guardo le “altre associazioni”, che                  precisa la S.C., la criminalità orga-
l’una o l’altra (se non entrambe)                    nizzata mafiosa si fonda sostan-
le associazioni avessero acquisito                   zialmente sul metus che deriva
una concreta capacità di intimida-                   dalla violenza, dall’intimidazione,
zione con conseguente assogget-                      dalla costrizione, laddove, inve-
tamento omertoso. A tal riguardo,                    ce, la corruzione è un reato che si
si afferma che Carminati e i suoi                    fonda sull’accordo illecito e parita-
                                                     rio tra due persone (p. 326).
                                                         In virtù della decisione di an-
9
     Fanno eccezione le figure di Carmi-             nullamento senza rinvio della
nati e Brugia, che comparivano nell’uno e
nell’altro gruppo. Tuttavia, non si può per
                                                     sentenza pronunciata dalla Cor-
essi ritenere che le due consorterie si fos-         te di appello, viene derubrica-
sero fuse in un unicum.                              ta l’aggravante mafiosa prevista
GIURISPRUDENZA

      dall’art.416-bis c.p. e degli artt. 628
      e 629 c.p., in quanto tutte presup-
      pongono l’effettiva previa esisten-
      za di un’associazione mafiosa. La
      scelta incide anche sul versante
      penitenziario e delle misure caute-
      lari, in forza delle quali l’ordinanza
      del Tribunale del Riesame di Ro-
      ma ha disposto la scarcerazione
      di Carminati per decorrenza della
      durata complessiva massima della
      custodia cautelare10. Quest’ultima,
      sottoposta ai limiti dei “due terzi
      del massimo della pena tempora-
      nea prevista per il reato contesta-
      to o ritenuto in sentenza”, ex art.
      304, comma 6, c.p.p. è stata infatti
      ritenuta scaduta il 7 aprile 2020.

634

      10
          Tribunale di Roma, Sezione Riesame,
      ord. 15 giugno 2020.
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