Le novita' della Certificazione Unica Mod. CU 2017 - Edicola ...
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MOD. CU 2017 Le novità della Certificazione Unica Mod. CU 2017 di Massimiliano De Bonis - Consulente del Lavoro LAVORO ADEMPIMENTO " I sostituti di imposta, in relazione ai redditi di lavoro dipendente, assimilato, di lavoro autonomo e di talune tipologie di redditi diversi, erogati nell’anno 2016, sono tenuti a: – rilasciare la CU 2017 in forma sintetica ai percettori – trasmettere il Mod. CU 2017 ‘‘ordinario’’ all’Agenzia delle Entrate – presentare la dichiarazione Mod. 770 Semplificato 2017. NOVITÀ " L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche relative a: – CU ordinaria 2017 – CU sintetica 2017 – Frontespizio per la trasmissione telematica – Quadro CT. RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, provv. 16 gennaio 2017, n. 10044 – Agenzia delle Entrate, provv. 9 febbraio 2017, prot. n. 29869 – D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4 SOGGETTI Soggetti pubblici o privati che nel corso dell’anno 2016: INTERESSATI " – hanno rivestito la qualità di sostituto di imposta ed erogato redditi di natura di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e talune tipologie di redditi diversi – hanno corrisposto redditi soggetti a contribuzione INPS ed altri Enti – risultano titolari di posizione assicurativa INAIL con lavoratori assicurati PROCEDURE " L’adempimento C.U. 2017 consta di due distinte fasi: 1) obbligo di consegna della certificazione in forma sintetica al percettore; 2) trasmissione telematica, con valore dichiarativo, dei dati contenuti nella certifica- zione da consegnare al percettore, integrati con ulteriori elementi richiesti dall’A.F., tramite mod. CU in forma ordinaria. SANZIONI " Per il soggetto inadempiente sono previste le seguenti sanzioni amministrative: – mancata, incompleta o inesatta trasmissione dei dati - sanzione pari ad Euro 100,00 per ciascuna certificazione omessa, incompleta o inesatta; – mancata consegna al percettore: sanzione compresa tra Euro 10,00 ed euro 125,00. SCADE " – 7 marzo 2017: trasmissione dati CU all’Agenzia delle Entrate – 12 marzo 2017: eventuale rettifica, annullamento o sostituzione dei dati trasmessi – 31 marzo 2017: consegna certificazione al percettore 54 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017
MOD. CU 2017 ADEMPIMENTO " I sostituti di imposta, al fine di certificare e documentare la corretta esecuzione delle proprie funzioni, sono tenuti ad effettuare differenti adempimenti dichiarativi: – Certificazione dei redditi erogati nel corso dell’anno precedente, delle relative tratte- nute nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale INPS, da effettuarsi, per la generalità delle tipologie di reddito erogato, tramite il modello CU 2017 (Certificazione unica) ‘‘sintetico’’ da rilasciare ai rispettivi percettori; – Dichiarazione telematica dei dati certificati con il mod. CU 2017 ‘‘sintetico’’, integrata con gli ulteriori dati richiesti dall’Amministrazione Finanziaria, tramite il CU 2017 ‘‘ordinario’’; – Dichiarazione Mod. 770 semplificato 2017, contenente i dati relativi alle somme tratte- nute, versate e compensate. In relazione a tipologie di reddito differenti da quelle di lavoro dipendente, assimilato o di lavoro autonomo, il sostituto di imposta è tenuto altresı̀ a certificare tali redditi con modalità diverse (ad esempio utilizzando il mod. CUPE per la certificazione dei dividendi societari distribuiti nel corso dell’anno) ed a presentare la dichiarazione Mod. 770 ordinario 2017. NOVITÀ " L’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica e le specifiche tecniche (provvedi- mento 16 gennaio 2017, n. 10044/2017) relative a: – CU ordinaria 2017 (per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate); – CU sintetica 2017 (per la consegna al percipiente); – Frontespizio per la trasmissione telematica; – Quadro CT per l’indicazione della sede telematica di ricezione dei flussi dei mod. 730-4; – istruzioni per la compilazione. La struttura della modulistica non ha subito sostanziali variazioni, e le modifiche appor- tate sono limitate al recepimento delle variazioni normative nel frattempo intervenute e concernono le seguenti sezioni del modello: – Frontespizio – Dati anagrafici – Dati fiscali – Assistenza fiscale – Oneri detraibili – Altri dati – Somme erogate per premi di risultato – Rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 T.U.I.R. – Trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti – Dati previdenziali e assistenziali – Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha modificato la sezione contenuta nei modelli CU 2017, 730-1 2017, Redditi 2017 Persone fisiche, riservata all’indicazione del soggetto a cui destinare l’otto per mille, il cinque per mille, il due per mille dell’IRPEF (provv. 9 febbraio 2017, prot. n. 29869). Attenzione Si rammenta che la versione del mod. CU ‘‘sintetico’’ da consegnare al percettore, consi- ste in una versione semplificata (in quanto depurata dei dati non utili al contribuente) della versione CU ordinaria. Pertanto non tutte le novità introdotte (e trattate nel presente ap- profondimento) trovano applicazione nella certificazione ‘‘sintetica’’. SOGGETTI Sono tenuti a rilasciare la CU 2017 tutti i soggetti pubblici o privati che: INTERESSATI " – nella qualità di sostituto di imposta abbiano erogato, nel corso del 2016, a) redditi di lavoro dipendente b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (parasubordinati, LSU, remunerazione dei sacerdoti ecc...) Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017 55
MOD. CU 2017 c) redditi di lavoro autonomo d) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione ecc. e) ritenute sui corrispettivi degli appaltatori (Condomini) f) compensi erogati a seguito di procedura di pignoramenti e di espropri g) indennità per cessazione di rapporti di agenzia, di funzioni notarili e cessazione di attività sportiva di natura autonoma – abbiano corrisposto somme e valori soggette alla contribuzione INPS ed altri Enti – siano titolari di posizione assicurativa INAIL (per la comunicazione dei dati relativi al personale assicurato). PROCEDURE " L’adempimento di cui al mod. CU 2017 si articola in due distinte fasi: – adempimento certificativo a carico dei sostituti di imposta, consistente nella consegna al percipiente del modello regolarmente compilato e sottoscritto (anche con modalità elettroniche); – adempimento dichiarativo, da realizzare con la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, dei dati in forma estesa, corredati del frontespizio ed eventualmente del quadro ‘‘CT’’. @ Trasmissione La trasmissione dei dati può avvenire – direttamente da parte del sostituto di imposta – tramite intermediario abilitato tenuto a: a) rilasciare contestualmente l’impegno a trasmettere la dichiarazione (recepita già compilata o da predisporre); b) consegnare copia della dichiarazione presentata in modalità telematica, redatta su modulistica conforme a quella approvata, entro 30 giorni dalla scadenza (6 aprile 2017) c) conservare copia delle dichiarazioni trasmesse fino al termine del periodo utile per l’accertamento, ordinariamente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31 dicembre 2022). Compilazione del modello Frontespizio L’unica novità presente nel frontespizio della CU 2017 riguarda l’introduzione della casella ‘‘eventi eccezionali’’, da utilizzare per documentare le ipotesi eventualmente ricorrenti che hanno consentito di sospendere i termini di presentazione, mediante esposizione di uno dei seguenti codici: 1 - vittime di richieste estorsive (art. 20, Legge 23 febbraio 1999, n.44) 3 - soggetti con domicilio fiscale nei comuni di Lampedusa e Linosa per l’emergenza umanitaria dell’afflusso di migranti (sospensione da ultimo prorogata con l’art. 1, comma 599 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) 6 - codice residuale per l’indicazione di ulteriori eventi eccezionali Compila 56 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017
MOD. CU 2017 Dati anagrafici La sezione dati anagrafici relativi al dipendente, pensionato o altro percettore, presenta un‘u- nica novità riscontrabile ‘‘graficamente’’, costituita dalla presenza del nuovo campo ‘‘fusio- ne comuni’’, da utilizzare esclusivamente nelle ipotesi in cui il contribuente risieda in uno dei comuni istituito per fusione nel corso dell’anno 2016 (trattasi di alcuni comuni dell’Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto). In tale ipotesi, nella casella 26 andrà indicato il codice catastale del comune soppresso (dato utile in caso di addizionali comunali determinate differentemente per i residenti dei diversi territori ora unificati). ESEMPIO A seguito di fusione, il comune di Prestine (BS) è stato soppresso ed incorporato nel comune di Bienno (BS). Con specifica delibera, il Comune di Bienno ha approvato per l’anno 2016 differenti aliquote e scaglioni per la determinazione dell’addizionale comunale IRPEF per i cittadini residenti nell’ex territorio di Prestine rispetto a quelli residenti nel territorio di Bienno. In tale ipotesi il sostituto dovrà compilare la sezione dei dati anagrafici nel seguente modo: Compila Le ulteriori modifiche introdotte nella sezione ‘‘dati anagrafici’’ concernono la imple- mentazione delle istruzioni di compilazione con riferimento a: – istituzione di un nuovo codice per l’indicazione nella casella di cui al punto 8 (Categorie particolari) di una ulteriore tipologia di percettore (codice Z3) riferito ai soci di coope- rative artigiane (a seguito dell’assimilazione fiscale di tali redditi disposta con Legge n. 208/2015); – previsione di ulteriori codici di individuazione di eventi eccezionali che consentono la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari (punto 9 - eventi eccezionali) per i contribuenti con sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016; – adoperabilità del codice 2 nel punto 10, ora preclusa per la segnalazione dei dati fiscali del percettore riferibili a lavoratori ceduti a seguito di operazioni societarie straordinarie da soggetto non estinto. Dati fiscali La sezione relativa ai dati fiscali non presenta innovazioni nella propria composizione, ma le istruzioni si arricchiscono di alcune indicazioni quali: – l’elencazione dei codici tributo relativi alle ritenute operate (utilizzati nell’esposizione nel modello F24) con indicazione della relativa confluenza nei distinti campi della sezione. Tali informazioni potranno rappresentare un ausilio per il compilatore al fine di verificare con rapidità la ‘‘quadratura’’ dei dati e la correttezza della compilazione; – la precisazione che a partire dalla certificazione in vigore dovranno essere indicati anche i redditi erogati ai soci di cooperative artigiane, stante l’assimilazione di tali redditi a quelli di lavoro dipendente; – l’introduzione di due nuovi codici da indicare per la compilazione della casella di cui al punto 11 (Periodi particolari) utili a precisare le casistiche in relazione alle quali non sia verificata coincidenza tra periodo di lavoro prestato e giorni per i quali spettano le detrazioni. Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017 57
MOD. CU 2017 In particolare sono istituiti: a) il codice 3 qualora il numero di giorni detrazione risulti superiore al numero dei giorni lavorati (ipotesi che ricorre in caso di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito assoggettate a tassazione ordinaria); b) il codice 4 da utilizzare residualmente nelle ulteriori ipotesi in cui vi sia coincidenza tra numero di giorni lavorati e giorni detrazione spettanti. Assistenza fiscale Nella sezione relativa alla indicazione dei dati dell’assistenza fiscale 730/2016, fanno la loro comparsa due nuove caselle: – Punto 53 - la cui compilazione è riservata all’INPS (nella qualità di sostituto di imposta) per segnalare il mancato rimborso del credito derivante da assistenza fiscale (mod. 730) nelle ipotesi in cui lo stesso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’esito dei controlli preventivi intrapresi; – Punto 54 - (presenza 730/4 integrativo) che andrà barrata per evidenziare che il sostituto d’imposta, nel prestare assistenza fiscale, ha tenuto conto delle risultanze di un even- tuale mod. 730/4 integrativo. Scompaiono invece i campi relativi alla indicazione delle somme trattenute, non trattenute e sospese relative ad imposta sostitutiva sui premi di produttività, stante l’avvenuta deca- denza, nell’anno 2015, di tale forma di detassazione. Compila Oneri detraibili La modifica recepita nelle istruzioni relative alla certificazione in versione 2017 concerne l’elenco degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% (di cui alla tabella A allegata alle istruzioni per la compilazione): – Codice 38 da utilizzare per l’indicazione dei premi assicurativi rischio morte contratte a tutela di persone affette da grave disabilità – Codice 39 da utilizzare per l’indicazione dei premi assicurativi relativi a contratti stipulati per l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza Altri dati Risulta di nuova istituzione il campo, incluso nella sezione ‘‘altri dati’’, codificato al punto 472, e relativo alla indicazione dell’importo delle ritenute operate sulle erogazioni effettuate sotto forma di bonus e stock option. Compila L’elenco dei codici da utilizzare per la compilazione del punto 468 (redditi esenti) com- prende da quest’anno anche la casistica relativa ai lavoratori c.d. ‘‘impatriati’’ per l’indi- cazione della quota parzialmente esente del reddito imponibile (pari al 30%), da evidenziare con l’esposizione del codice 5. 58 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017
MOD. CU 2017 Somme erogate per premi di risultato Di nuova istituzione è l’intera sezione destinata ad accogliere l’esposizione dei dati relativi alle somme erogate per premi di risultato, reintrodotta a partire dall’anno 2016 in sostitu- zione del precedente regime di detassazione. Nella sezione troveranno puntuale indicazione le porzioni di premio: – assoggettate ad imposta sostitutiva; – goduti dal beneficiario sotto forma di benefit; – assoggettati a tassazione ordinaria La codifica di cui alla casella 571 è utile a distinguere i ‘‘massimali’’ normativamente previsti: – nella misura ordinaria pari ad Euro 2.000,00 annui lordi (codice 1); – nella misura elevata ad Euro 2.500,00 annui lordi laddove per il lavoratore sia previsto un coinvolgimento paritetico nell’organizzazione del lavoro (codice 2) Compila Rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 T.U.I.R. La sezione viene introdotta ex novo nella CU 2017 per esigenze di un più puntuale monitoraggio degli oneri detraibili e deducibili, stante l’ampliamento delle ipotesi ora estese anche alle spese rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore per: – istruzione universitaria; – istruzione diversa da quella universitaria; – prestazioni lavorative e relativi contributi previdenziali per addetti all’assistenza per- sonale nei casi di non autosufficienza; – interpretariato per soggetti con disabilità uditive; – asili nido. Trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti Pur non essendo intervenute modifiche normative sull’istituto e sulle modalità di tassazione del TFR (ed indennità equipollenti), a partire dall’anno in corso è richiesta l’indicazione di un ulteriore elemento da esporre nel nuovo campo di cui al punto 920 relativo all’importo della imposta sostitutiva maturata sulle rivalutazioni del TFR nel corso dell’anno (sommatoria tra acconto da versare entro il 16 dicembre 2016 e saldo da versare entro il 16 febbraio 2017). Compila Dati previdenziali ed assistenziali Anche nella sezione destinata ad accogliere l’esposizione dei dati previdenziali ed assisten- ziali sono presenti alcune novità: Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017 59
MOD. CU 2017 – nella Sezione 2 relativa ai dipendenti pubblici: a) sono state introdotte specifiche caselle utili alla rappresentazione dei contributi trat- tenuti a carico del lavoratore nonché alla distinzione dei contributi versati alla gestione ENPDEP e ENAM (precedentemente i dati confluivano nel medesimo campo); b) nuovi campi da numero 37 a numero 40, da utilizzare nelle ipotesi di personale distac- cato (c.d. ‘‘comandato’’) da parte dell’Amministrazione distaccataria qualora provveda direttamente alla retribuzione e contribuzione ma non agli adempimenti dichiarativi; – nella sezione 3 (gestione separata parasubordinati) da quest’anno sarà necessario com- pilare la nuova casella 47 con l’indicazione della tipologia di rapporto parasubordinato (in analogia con quanto avviene nella comunicazione periodica flusso uniemens). Prevista inoltre l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha provveduto agli adempimenti dichiarativi qualora non coincidente con il sostituto di imposta (caso ricorrente nelle ipotesi di distacco); – nella sezione 4 (Altri Enti), da segnalare la soppressione del campo 51 destinato, fino alla precedente versione della certificazione, ad accogliere indicazione del codice dell’Ente di previdenza. Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi La modulistica approvata per la certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi, non risulta modificata rispetto alla versione 2016. Le istruzioni ministeriali tuttavia forniscono l’elencazione di tutte le causali (da indicare nella casella ‘‘tipologia reddi- tuale’’ al punto 1) che individuano le tipologie di reddito che possono essere riprese nella dichiarazione mod. 730, distinguendole (con ulteriore elenco) da quelle che viceversa neces- sitano, in caso di dichiarazione dei redditi da presentare ad integrazione o modifica dei dati contenuti nella C.U., esclusivamente del modello ‘‘Redditi Persone Fisiche’’. Sanzioni L’omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni è punita con la sanzione ammi- nistrativa nella misura di E 100,00 per ciascuna certificazione. Per tale tipologia di sanzione non può operare il beneficio del c.d. ‘‘cumulo giuridico’’ ed il sostituto inadempiente è pertanto esposto fino ad un massimo di Euro 50.000,00. In caso di mancata consegna al lavoratore (ovvero di consegna di una certificazione con dati incompleti o inesatti) si applica la sanzione amministrativa da E 10,00 a E 125,00. SCADE L’adempimento segue per il l’anno 2017 le seguenti scadenze: – 7 marzo 2017 trasmissione del flusso telematico all’Agenzia delle Entrate; – 31 marzo 2017 consegna al percettore della certificazione nella versione c.d. ‘‘Sintetica’’ in duplice copia e corredata delle istruzioni per il contribuente. Attenzione In caso di errata trasmissione o scarto parziale/totale della fornitura, è ammessa la sosti- tuzione o annullamento delle certificazioni purché siano effettuate entro il 12 marzo 2017, senza applicazione di sanzioni. La certificazione sintetica CU 2017 da rilasciare al sostituito va altresı̀ rilasciata: a) entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di interruzione del rapporto di lavoro b) in relazione ai redditi erogati nell’anno 2017 prima che sia approvato un nuovo sche- ma di certificazione. Attenzione Qualora sia stata già rilasciata una certificazione per redditi erogati nell’anno 2016 prima dell’approvazione del modello in versione 2017, si renderà comunque necessario il rilascio di una nuova certificazione ‘‘sostitutiva’’ e quindi comprensiva dei dati già certificati. 60 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 27 febbraio 2017
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