Dal 1 ottobre l'F24 telematico diventa obbligatorio quasi per tutti

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ADEMPIMENTI
Dal 1 ottobre l’F24 telematico diventa obbligatorio
quasi per tutti
di Fabio Garrini - dottore commercialista e revisiore legale

Dopo l’estate una sgradita novità aspetta i contribuenti e, ovviamente, gli studi professionali che li
assistono: si tratta della novità introdotta dal D.L. n.66/14 riguardante l’obbligo di presentazione del
modello F24 con modalità telematiche in luogo della più tradizionale presentazione cartacea. Tale
modalità di pagamento delle imposte si amplia quindi in maniera davvero significativa, finendo
per accogliere anche i contribuenti privi di partita Iva. Platea davvero molto ampia che abbraccia
tanto soggetti più avvezzi alle complicazioni fiscali (ad esempio i soci di società trasparenti), quanto i
contribuenti ai margini della macchina amministrativa (si pensi solo al pensionato che deve effettuare
il versamento della Tasi utilizzando un credito in compensazione).

La presentazione telematica del modello F24 è nota               presentazione cartacea (il D.L. n.66/14 calcola una
sin dal 2006 quando il D.L. n.223/06 aveva vietato               riduzione importante di costi, stimata in 75 milio-
ai contribuenti titolari di partita Iva la possibilità di        ni di euro nel 2014 e 100 milioni nel 2015). Costo
utilizzare il modello cartaceo, obbligandoli ad utiliz-          per la collettività che, val la pena evidenziare, non
zare alternativamente i servizi messi a disposizione             è scomparso ma si è trasferito sui contribuenti (e
dall’Amministrazione finanziaria (Entratel o Fisconli-           sui consulenti, visto che in molte situazione il lavo-
ne) ovvero i canali di home banking; dal 1° ottobre              ro di presentazione telematica dei modelli sarà tra-
l’utilizzo del canale telematico viene esteso, finendo           sformarlo in un pari corrispettivo da pretendere dai
per interessare alcune tipologie di F24 presentati an-           clienti di studio).
che dai soggetti privi di partita Iva.
Si tratta di una complicazione operativa non da poco,            La disciplina
soprattutto quando il contribuente è un soggetto                 Come previsto dall’art.11, co.2 D.L. n.66/14, dal
poco avvezzo alla tecnologia. Inoltre, aspetto non di            prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sen-
poco conto, si deve procedere con una differenzia-               sibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per
zione a seconda dei casi, visto che:                             il pagamento dei modelli F24, che finirà per interes-
• in alcuni la presentazione cartacea resta possibi-             sare anche i soggetti non titolari di partita Iva (che si
     le (quando i modelli da presentare sono privi di            è solito definire “privati”). Vi sono, tuttavia, impor-
     compensazioni e hanno un saldo a debito infe-               tanti differenziazioni da verificare. I versamenti di
     riore a 1.000 euro) mentre                                  cui all’art.17 D.Lgs. n.241/97 (versamenti effettuabili
• in altri non è possibile scegliere la via telematica           tramite F24), sono eseguiti:
     preferita, ma sarà necessario utilizzare i servizi          a) esclusivamente mediante i servizi telematici mes-
     messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,                 si a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel
     senza che sia possibile passare attraverso il più                caso in cui, per effetto delle compensazioni effet-
     comodo ed economico home banking (quando                         tuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
     sono presenti delle compensazioni che azzerano              b) esclusivamente mediante i servizi telematici
     il versamento).                                                  messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
Ma su questi punti tra un attimo andremo a chia-                      dagli intermediari della riscossione convenzio-
rire e schematizzare, per quanto possibile, segna-                    nati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate
lando i chiarimenti che sono stati recentemente                       delle compensazioni e il saldo finale sia di im-
forniti dall’Amministrazione finanziaria attraverso                   porto positivo;
la Circolare n.27/E/14.                                          c) esclusivamente mediante i servizi telematici
Rimane da segnalare la motivazione di tale inter-                     messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
vento: la Pubblica Amministrazione con tali ob-                       dagli intermediari della riscossione convenziona-
blighi riduce sensibilmente il costo sostenuto nei                    ti con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di
confronti del sistema bancario che si occupa della                    importo superiore a 1.000 euro.

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                           La circolare tributaria n.trentasette del 26 settembre 2014
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Quindi, nessun contribuente potrà più presentare in                   sul proprio PC e
Banca o Posta il modello F24 cartaceo se il debito                • “F24 online” che, invece, previa compilazione
supera l’importo di 1.000 euro, ma dovrà scegliere                    del modello F24 attraverso il software scaricabile
se sfruttare i servizi di home banking (offerti dalle                 gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, op-
banche convenzionate, che sono comunque la gran-                      pure tramite programmi disponibili sul mercato,
de maggioranza), ovvero una delle soluzioni Entratel                  consente di inviare telematicamente il modello
(proprio, ovvero quello di un intermediario abilitato)                F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia.
o Fisconline. Stesso vincolo riguardante il canale di             Pare piuttosto singolare che sia stato posto un limite
presentazione si pone anche per tutti i modelli che               di presentazione che faccia riferimento all’importo
presentano una compensazione, in questo caso sen-                 massimo del modello: è sufficientemente evidente
za limite di importo (ad esempio: versamento di Imu               che un soggetto che deve versare un modello supe-
per 350 euro utilizzando a compensazione parziale                 riore a 1.000 euro comprensivo di più tributi, può
un credito Irpef di 100 euro, quindi con versamento               ben dividere i vari codici tributo su diversi modelli in
effettivo di 250 euro).                                           modo tale che ogni F24 sia complessivamente infe-
Situazione diversa è quella caratterizzata dalla com-             riore alla soglia citata.
pensazione è totale (ad esempio: versamento di
contributi previdenziali artigiani per 863,01 euro in-            Esempio 1
teramente compensato con un credito annuale Iva):                 Versamento totale di 1.200 euro dato da:
si tratta del modello F24 “a saldo zero”, ossia quan-             • saldo Irpef di 800 euro;
do l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colon-                • addizionale regionale 400 euro.
na “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare                In questo caso si può versare con un modello F24 il sal-
dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella            do Irpef e con l’altro l’addizionale, in modo tale che cia-
colonna “importi a credito compensati”). In questo                scuno dei due modelli sia sotto il limite di 1.000 euro.
caso il vincolo è più stringente perché, oltre a essere           In tale caso la presentazione può continuare ad es-
esclusa la presentazione cartacea, è esclusa anche                sere cartacea.
quella tramite i servizi online di banche e poste. In
questo caso il modello deve essere trasmesso all’Am-              Pare peraltro lecito affermare che anche se il debi-
ministrazione finanziaria tramite Entratel o Fisconli-            to fosse unico per importo superiore a 1.000 euro
ne. Posto che la maggior parte dei contribuenti non               sarebbe possibile, tramite un banale escamotage,
ha attivato (o comunque non utilizza) tali sistemi di             continuare a utilizzare la presentazione cartacea di-
comunicazione con l’Agenzia delle Entrate, essi do-               videndo il versamento in più modelli che presentano
vranno chiedere al proprio intermediario di ricom-                il medesimo codice tributo.
prendere tali pagamenti nel flusso cumulativo che                 Esempio 2
questo periodicamente presenta.
                                                                  Se il contribuente deve versare un saldo Irpef di
I non titolari di partita Iva possono continuare a ver-
                                                                  1.500 euro potrebbe presentare due modelli F24 in-
sare le somme di importo totale pari o inferiore a
                                                                  dicando su ciascuno di questi il codice tributo 4001 e
1.000 euro senza utilizzo di crediti in compensazione,
                                                                  versando 750 euro.
presso gli sportelli degli intermediari della riscossione
                                                                  Il frazionamento del debito in occasione del versa-
convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Po-
                                                                  mento non è infatti espressamente vietato, tanto
ste Italiane e Agenti della riscossione). Il fatto che non
                                                                  che la Risoluzione n.67/E/11 e la Circolare n.27/E/13
vi sia obbligo di utilizzo del sistema telematico non
                                                                  lo hanno ammesso in relazione al ravvedimento
significa che non possa essere utilizzato: anche per
                                                                  operoso, consentendo di definire il versamento di
tali versamenti, che potenzialmente possono seguire
                                                                  un’imposta anche a più riprese successive.
il canale cartaceo, se il contribuente lo ritiene potrà
presentare avvalersi della forma telematica.                      Si tratta di un’anomalia probabilmente transitoria
La presentazione diretta da parte del contribuente                visto che è lecito aspettarsi che di qui a qualche tem-
può avvenire attraverso due applicativi:                          po l’obbligo di utilizzo telematico sarà esteso a tutti i
• “F24 web” che consente di compilare e inviare                   modelli F24 da presentare.
     telematicamente il modello F24 direttamente                  Un dubbio sensibile riguarda l’applicazione della disci-
     dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, senza          plina in commento anche alle compensazioni vertica-
     la necessità di installare alcun software dedicato           li. Potrebbe non essere peregrina la tesi di chi afferma
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che le compensazioni vincolate sarebbero solo quelle             ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo
che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o              quello di presentazione della dichiarazione (tale limi-
“esterne” (ossia quando vengono compensati crediti               te si applica, oltre che per il credito risultante dalla
con debiti di natura diversa, a esempio utilizzo di un           dichiarazione annuale, anche per quello che scaturi-
credito Iva per compensare una ritenuta), mentre non             sce dalla presentazione di un modello TR per l’utiliz-
dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o            zo trimestrale del credito).
“interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stes-           Vendendo alle modalità di pagamento, al supera-
so tributo, ad esempio compensare Iva mensile attra-             mento di tale limite è sempre necessaria la presen-
verso il credito Iva dell’anno precedente).                      tazione tramite i servizi messi a disposizione dall’A-
Questa interpretazione sarebbe anche in linea con                genzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
quanto affermato in relazione alla verifica dei limiti           Tali vincoli vanno però aggiornati con il nuovo ob-
per l’apposizione del visto di conformità (si veda an-           bligo introdotto dal D.L. n.66/14: i soggetti titolari
che quanto affermato di recente in relazione al nuo-             di una posizione Iva, per effetto delle nuove dispo-
vo vincolo introdotto dalla L. n.147/13). Il fatto però          sizioni normative introdotte, sono tenuti a utilizzare
che su un tema tanto importante (le compensazioni                esclusivamente le modalità telematiche messe a di-
verticali sono infatti frequentissime) nella Circolare           sposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presen-
n.27/E/14 l’Agenzia delle Entrate non si sia espressa,           tazione del modello F24 in tutti i casi di delega con
lascerebbe propendere per una tesi più cauta, esten-             saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità
dendo il nuovo vincolo anche alle compensazioni                  di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibi-
che riguardano lo stesso tributo.                                li dagli intermediari della riscossione convenzionati
                                                                 per la presentazione del modello F24 quando il saldo
Altri vincoli di pagamento                                       risulti invece maggiore di zero.
La norma stessa afferma - e la Circolare n.27/E/14 lo            Quindi, l’imprenditore individuale che sino al 30 set-
conferma - come rimangano inalterati tutti gli altri             tembre poteva compensare tramite home banking il
obblighi già previsti per l’utilizzo in compensazione            versamento dei contributi Inps utilizzando a totale
dei crediti tributari.                                           compensazione un credito Iva, dal 1° ottobre sarà
Prima di tutto viene ricordato che i soggetti titolari di        tenuto a dotarsi, per la medesima operazione, di En-
partita Iva hanno l’obbligo di utilizzo dei canali tele-         tratel o Fisconline, ovvero dovrà avvalersi del servi-
matici (a scelta home banking o Entratel/Fisconline)             zio messo a disposizione del proprio intermediario.
per ogni versamento di imposte, contributi, premi o              In alternativa dovrà proporre una compensazione
versamenti a favore di entri previdenziali da effet-             parziale: se il versamento è di 863,01 euro, potrà
tuarsi tramite F24.                                              utilizzare in compensazione il credito Iva per 862,01
Viene poi ricordato che è previsto un limite di 5.000            euro, versando quindi 1 euro: tale compensazione
euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva:            potrà ancora avvenire tramite home banking. Para-
al superamento di tale importo la compensazione è                dossale, ma così è.

                                                  Modalità di presentazione consentita dal 1° ottobre 2014
                Tipo di F24                         Non titolari di partita Iva            Titolari di partita Iva

  F24 con compensazione a saldo zero             Entratel o Fisconline              Entratel o Fisconline

  F24 con compensazione a debito (indi-           Entratel o Fisconline
                                              
  pendentemente dall’importo)                     Home banking convenzionati

  F24 senza compensazione a debito                Libera                             Entratel o Fisconline
                                              
  (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)       (anche cartacea)                   Home banking convenzionati

  F24 senza compensazione a debito                Entratel o Fisconline
                                              
  (con saldo finale superiore a 1.000 euro)       Home banking convenzionati

Al riguardo la Circolare n.30/E/06 qualificava quali             dell’art.34, co.6 d.P.R. n.633/72 e l’imprenditore in-
“privati” tanto i soggetti che hanno cessato la par-             dividuale che ha dato in affitto l’unica azienda (quin-
tita Iva, così come gli agricoltori esonerati ai sensi           di con sospensione della partita Iva): oggi l’unica

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peculiarità che interessa i soggetti privi di partita Iva              in corso di tributi, contributi e altre entrate. Si trat-
consiste nel fatto che, per versamenti a debito di im-                 ta di una utile concessione visto che sono in corso
porto inferiore a 1.000 euro senza utilizzo di crediti                 le rateizzazioni in particolare del modello Unico
in compensazione, rimane possibile la presentazione                    2014 per cui gli studi hanno spesso già consegnato
cartacea.                                                              ai clienti tutti gli F24 della rateizzazione prescel-
Si ricordano inoltre gli ulteriori vincoli che, seppur                 ta. In forza del nuovo obbligo avrebbero dovuto
non incidenti sul canale di presentazione del model-                   richiamare tali clienti per avvertirli della mutata
lo F24, incidono sui pagamenti, in particolare quelli                  modalità di pagamento. Così non sarà alla luce del
che avvengono tramite utilizzo in compensazione di                     chiarimento fornito dall’Amministrazione finanzia-
crediti tributari:                                                     ria: per tali soggetti le rate che vanno in scaden-
• limite di 15.000 euro per l’utilizzo in compensa-                    za dal 1° ottobre potranno essere versate tramite
     zione dei crediti tributari (già previsto dal D.L.                modello cartaceo, anche per importi superiori a
     n.78/09 a decorrere dal 2010 per i crediti annuali                1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazio-
     Iva, dal 2014 è stato introdotto dalla L. n.147/13                ne, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
     anche per gli altri crediti tributari relativi ad im-
     poste dirette, imposte sostitutive e ritenute).               Soggetti privi di conto corrente
     Oltre tale limite la compensazione è ammessa                  La Circolare si occupa poi anche delle situazioni in
     solo se sulla dichiarazione è presente il visto di            cui il contribuente non detiene un conto corrente,
     conformità e                                                  non tanto perché preferisce non averlo, ma perché
• nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo per im-            è proprio impossibilitato ad averne uno (la Circolare
     porto complessivamente superiore a 1.500 euro,                parla di soggetti “oggettivamente impossibilitati”).
     il D.L. n.78/10 ha previsto che i crediti tributari           Con riferimento a tale situazione è previsto che:
     vantati dal contribuente vanno prioritariamen-                a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro,
     te utilizzati per la riduzione di tali debiti a ruolo,            senza l’utilizzo di crediti in compensazione, po-
     pena l’applicazione di una sanzione pari al 50%.                  tranno essere inviati telematicamente rivolgendo-
                                                                       si ad un intermediario abilitato a Entratel, disponi-
Presentazione cartacea                                                 bile all’addebito del pagamento sul proprio conto
Vi sono comunque casi in cui la presentazione del                      corrente, ovvero a intermediari della riscossione
modello F24 può avvenire anche dal 1° ottobre tra-                     che consentono di presentare il modello F24 con
mite il tradizionale canale cartaceo. Accanto al caso,                 modalità telematiche anche a soggetti non titolari
già esaminato, di presentazione di un modello di                       di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pa-
importo complessivamente inferiore a 1.000 euro                        gamento è eseguito con modalità diverse rispetto
senza che in esso siano presenti della compensazioni                   all’addebito in conto, ad esempio tramite addebi-
di tributi o contributi, la Circolare n.27/E/14 ricorda                to di carte prepagate. In via residuale, nel caso in
che essa è ammessa anche nelle seguenti situazioni:                    cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere
• F24 precompilati dall’ente impositore (a esem-                       utilizzato anche il modello F24 cartaceo; per tali
     pio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con                     soggetti quindi la via tradizionale viene ammessa,
     saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizio-                  ma solo in via surrettizia, quando nessuna della
     ne che non siano indicati crediti in compensazio-                 altre situazioni indicate è praticabile;
     ne. In tal modo si scongiura il rischio che, nella            b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in com-
     trasposizione del modello su canale telematico,                   pensazione, con saldo finale maggiore di zero,
     possano avvenire errori;                                          potranno essere presentati con le modalità tele-
• i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fisca-                  matiche richiamate alla precedente lett. a). In via
     li, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in             residuale, nel caso in cui non fossero disponibili
     compensazione esclusivamente presso gli agenti                    tali canali, potrà essere presentato, esclusivamen-
     della riscossione, per tale finalità possono conti-               te tramite i servizi telematici messi a disposizione
     nuare a presentare il modello F24 cartaceo pres-                  dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo
     so gli sportelli degli agenti medesimi;                           zero nel quale compensare il totale dei crediti a
• possono infine continuare a utilizzare i modelli car-                disposizione con una parte del debito da versare;
     tacei fino al 31 dicembre 2014 anche coloro che                   il versamento del restante debito potrà essere ef-
     devono effettuare versamenti legati a rateizzazioni               fettuato anche con modello F24 cartaceo.
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                            La circolare tributaria n.trentasette del 26 settembre 2014
ADEMPIMENTI
Sanzioni                                                            re il pagamento anche in forma cartacea, quindi non
Una osservazione finale deve necessariamente esse-                  pare che nell’immediato vi possa essere tale blocco.
re riservata alla sanzione applicabile nel caso in cui il           Non convince neppure la tesi di quanti affermano
contribuente utilizzi il canale errato quindi sia nel caso          che la violazione dell’obbligo descritto non porti con
di utilizzo del canale cartaceo quando è obbligatoria               sé alcuna sanzione, altrimenti è evidente che senza
la presentazione telematica, sia nella situazione in cui            sanzione non vi sarebbe alcun obbligo (perché il con-
il contribuente decida di transitare tramite i servizi              tribuente dovrebbe complicarsi la vita se non fosse
home banking del proprio istituto di credito per la pre-            possibile contestargli alcuna violazione?).
sentazione di F24 con compensazione totale degli im-                Malgrado le verifiche in tal senso a oggi risultino
porti dovuti, invece di utilizzare Entratel o Fisconline.           molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile do-
A oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione                 vrebbe essere di 258 euro per ciascun modello pre-
prevista nel caso di mancato rispetto del canale di                 sentato in violazione delle regole fissate. Importo
pagamento prescritto. Taluni affermano che l’assen-                 singolo quindi tutto sommato non elevatissimo, ma
za di una sanzione specifica deporrebbe a favore                    se si ipotizza che esso possa essere comminato per
dell’inapplicabilità delle sanzioni a carico del contri-            ogni presentazione irregolare di F24, l’ammontare
buente e porterebbe solo al blocco del modello pre-                 complessivo della sanzione che colpisce il contri-
sentato. A dire il vero risulta che sino a oggi i soggetti          buente non diligente potrebbe diventare tutt’altro
titolari di partita Iva che erano tenuti alla presenta-             che trascurabile.
zione telematica hanno potuto comunque completa-

                                                                    Seminari di specializzazione
       Seminario di specializzazione di 1 giornata

       NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
       Impatto delle novità e gestione delle criticità nella pratica professionale

        Bologna 17 ottobre                         Firenze 17 ottobre                 Milano    20 ottobre
        Napoli       16 ottobre                    Padova 27 ottobre                  Roma      16 ottobre
        Torino       20 ottobre                    Verona 27 ottobre

       QUOTE DI PARTECIPAZIONE
       € 175,00 + IVA
       Quota secondo partecipante             € 115,00 + IVA                                 ACCEDI AL SITO

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