Le novità della dichiarazione dei redditi 2014

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MODELLO 730 E UNICO 2014

    Le novità della dichiarazione
          dei redditi 2014
          di Efrem Carlo Longoni                    inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a
                                                    18 anni.
      Anche quest’anno saranno numerose le            Tale regola, valevole per i contratti sti-
    novità di cui tenere conto in sede di de-       pulati dal 29 aprile 2012 (data di entra-
    terminazione del carico fiscale e di com-       ta in vigore della legge di conversione),
    pilazione dei dichiarativi. Di seguito una      pur mantenendo invariata la deduzione
    panoramica delle principali disposizioni        fiscale dei canoni di leasing la rende au-
    di legge che sia la compilazione dei mo-        tonoma rispetto alla durata civilistica del
    delli dichiarativi per l’impresa che le per-    contratto.
    sone fisiche.                                     Pur permanendo l’obbligo di deducibi-
                                                    lità dei canoni di leasing in un periodo
       CANONI DI LEASING                            invariato rispetto al passato si consente
                                                    di stipulare contratti locazione finanzia-
4      Tralasciando le modifiche apportate per      ria di durata inferiore a quella prevista
    i contratti stipulati a decorrere dal 1° gen-   per la deducibilità fiscale, senza causa-
    naio 2014, anche per l’anno 2013 potreb-        re conseguenze negative per l’utilizzato-
    be essere necessario prestare particolare       re. Pertanto per l’impresa utilizzatrice, a
    attenzione nella verifica della deducibilità    prescindere dalla durata contrattuale, la
    dei canoni di locazione finanziaria. Per i      deduzione è ammessa:
    contratti stipulati successivamente al 29         • in un periodo non inferiore ai 2/3 del
    aprile 2012 non è più rilevante la durata             periodo di ammortamento per i beni
    contrattuale.                                         utilizzati dalle imprese;
       L’art. 4-bis, comma 1, lett. b), del D.L.      • per i beni immobili se il si il periodo
    n. 16/2012, convertito con modificazioni              di 2/3 dell’ammortamento fosse in-
    dalla L. n. 44/2012, ha infatti modifica-             feriore a 18 anni, il minimo stabili-
    to le regole di deducibilità di locazione fi-         to è 18 anni;
    nanziaria riconoscendo alle imprese uti-          • per un periodo almeno pari al perio-
    lizzatrici la possibilità di dedurre i canoni         do di ammortamento;
    imputati a conto economico in un periodo          • per un periodo almeno pari al 50%
    non inferiore ai due terzi del periodo di             del periodo d’ammortamento per i
    ammortamento corrispondente all’appli-                beni mobili utilizzati dai professio-
    cazione dei coefficienti ministeriali, in re-         nisti.
    lazione all’attività esercitata dall’impresa,     Per quanto concerne la quota di inte-
    a prescindere dalla durata contrat-             ressi ricompresa nel canone di locazione,
    tuale. In caso di immobili, qualora l’ap-       la stessa ha autonoma rilevanza ai fini
    plicazione della regola anzidetta de-           del calcolo del Rol ai sensi dell’art. 96 del
    termini un risultato inferiore a 11 anni        Tuir.
    ovvero superiore a 18 anni, la deduzione          Contratti stipulati prima del 28
    era è per un periodo, rispettivamente, non      aprile 2012. Valgono le regole precedenti
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per cui la durata contrattuale è rilevante            utilizzati esclusivamente come beni
per la verifica della deducibilità dei cano-          strumentali all’attività d’impresa è
ni. La deducibilità dei canoni di locazione           stata ridotta al 20%;
è consentita qualora la durata contrattua-        • la quota deducibile delle spese per
le sia almeno pari alla durata prevista ai            le auto ad uso promiscuo assegnate
fini fiscali.                                         ai dipendenti per la maggior parte
  E’ pertanto possibile riscontrare le se-            del periodo d’imposta è stata ridotta
guenti situazioni:                                    dal 90% al 70%.
  • per i contratti di leasing con dura-          Le nuove disposizioni non hanno modi-
       ta pari o superiore a quella mi-         ficato il limite del valore fiscalmente ri-
       nima fiscale: i canoni corrispon-        conosciuto. Pertanto, per il calcolo degli
       denti, imputati a conto economi-         ammortamenti e dei canoni di leasing
       co, sono deducibili interamente, fat-    deducibili i costi sostenuti dalle imprese
       ta eccezione per i beni a deducibilità   sono deducibili in misura pari al 20% fi-
       parziale.                                no a concorrenza del limite massimo che
  • per i contratti di leasing con dura-        è ancora pari a 18.076 Euro. Per le au-
       ta inferiore a quella minima             to con costo di acquisto non superiore a
       fiscale: i canoni eccedenti la durata    detto valore l’ammortamento indeducibi-
       minima contrattuale sono deducibili      le sarà pertanto pari all’80% del totale,
       in un arco temporale maggiore ri-        mentre se il costo di acquisto (comprensivo
       spetto a quello di imputazione a         dell’Iva indetraibile) è superiore deve es-
       conto economico. Si verifica un disal-   sere recuperata a tassazione la differen-
       lineamento tra i valori civilistici e    za tra il costo stanziato a conto economi-      5
       fiscali delle quote di competenza in     co e il 20% dell’ammortamento calcolato
       ciascun esercizio ed è necessario        su 18.076 euro. Resta invece immutato il
       effettuare delle corrispondenti va-      tetto per i cannoni di locazione e noleggio,
       riazione in aumento del reddito im-      che resta fissato a 3.615 euro annui.
       ponibile d’impresa, nel corso del pe-      Nessuna modifica per gli agenti e i rap-
       riodo di durata contrattuale, recu-      presentanti di commercio. Ne consegue
       perabile dopo la scadenza contrat-       che per tali soggetti e ad essi assimila-
       tuale.                                   ti resta invariata la deduzione dei costi
                                                effettivamente sostenuti in misura pari
   COSTI AUTOVETTURE                            all’80% a prescindere da qualsiasi consi-
                                                derazione sull’effettivo utilizzo aziendale
  A decorrere dal periodo d’imposta suc-        dell’autovettura.
cessivo al 18 luglio 2012 sono modificati i       Come detto, i nuovi limiti entrano in vi-
termini di deducibilità delle spese e degli     gore a partire dal periodo d’imposta suc-
altri componenti negativi relativi ai mezzi     cessivo a quello in corso alla data di en-
di trasporto a motore utilizzati nell’eserci-   trata in vigore del decreto legge (18 luglio
zio di imprese, arti e professioni.             2012). Si tratta, quindi, del 2013 per i sog-
  Le modifiche apportate dell’art. 4 della      getti aventi il periodo d’imposta coinciden-
legge 24 giugno 2012, n. 92 e in seguito        te con l’anno solare.
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, han-
no così modificato l’art. 164 del tuir:            IMU RELATIVA A IMMOBILI
  • la quota deducibile delle spese e de-          STRUMENTALI
       gli altri componenti negativi relativi
       alle autovetture, agli autocaravan,         L’Imu relativa agli immobili strumenta-
       ai cicli e ai motocicli, che non sono    li è deducibile ai fini della determinazione
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    del reddito di impresa e del reddito deri-       del credito redatto secondo i principi con-
    vante dall’esercizio di arti e professioni       tabili, eliminando una disparità di trat-
    nella misura del 20 per cento (30 per cen-       tamento con i soggetti Ias adopter.
    to per il periodo d’imposta in corso al 31         Stante le nuove disposizioni i requisi-
    dicembre 2013). La medesima imposta è            ti per la deducibilità dovrebbero potersi
    indeducibile ai fini dell’Irap (art. 14, com-    considerare soddisfatti in presenza di “at-
    ma 1, D.Lgs. 4 marzo 2011, n. 23).               ti realizzativi”, ossia da eventi i cui effet-
       La deducibilità parziale interessa sia gli    ti giuridici producono il realizzo o l’estin-
    immobili strumentali per natura (catego-         zione del credito. Si tratta delle ipotesi di
    rie catastali A10, B, C, D ed E) che gli im-     cessione del credito, della transazione con
    mobili strumentali per destinazione, qua-        il debitore e della rinuncia al credito. Si
    li arre scoperte come parcheggi, aree di         consente, in tal modo, di rendere deduci-
    carico e scarico.                                bili operazioni per le quali, in precedenza,
       Come precisato dalla stessa Agenzia           era necessario dimostrare la sussistenza
    delle Entrate, in occasione degli incontri       di elementi certi e precisi. Resta comun-
    con la stampa specializzata, le imprese e        que il rischio che l’Amministrazione Fi-
    il lavoratori autonomi possono dedurre il        nanziaria possa disconoscere la rilevanza
    30% dell’Imu pagata nel corso dell’anno          fiscale della perdita in presenza di opera-
    per cui si intende fruire dell’agevolazione.     zioni elusive, non “economiche” o aventi il
    In caso di versamento tardivo, effettuato        requisito della liberalità.
    nell’anno successivo, la detrazione sarà           Tali disposizioni vanno ad aggiungersi a
    rinviata al modello Unico relativo all’an-       quelle contenute nell’art. 83, comma 5 del
6   no di pagamento.                                 D.L n. 83 del 2012, con cui erano stati am-
       Resta indeducibile l’Imu pagata sugli         pliati i criteri oggettivi per la determina-
    immobili utilizzati promiscuamente e su-         zione dei requisiti necessari alla deduzio-
    gli immobili merce delle imprese di co-          ne delle perdite su crediti dal reddito d’im-
    struzione.                                       presa. Tali integrazioni avevano previsto
       Per questi ultimi, fabbricati contabiliz-     che le condizioni di certezza e precisione
    zati tra le rimanenze, destinati alla vendi-     sono comunque soddisfatte quando:
    ta e non locati, è stato versato effettuato il     • in presenza di crediti di importo mo-
    versamento dell’Imu solo con riferimento                desto quando siano trascorsi alme-
    all’acconto in quanto esentati dall’Imu a               no sei mesi dalla scadenza del loro
    partire dal 1° luglio 2013                              pagamento. Il credito è considerato
                                                            di modesta entità quando il suo am-
       PERDITE SU CREDITI                                   montare non supera i 2.500 euro per
                                                            imprese creditrici con volume d’affa-
      La legge di stabilità 2014, accentuan-                ri o ricavi fino ad euro 100 milioni,
    do la coerenza tra le normative fiscali e               5.000 euro per imprese con volume
    i principi di redazione del bilancio, ha                d’affari o ricavi superiore;
    previsto che le perdite su crediti, diverse        • crediti prescritti ai sensi dell’art.
    da quelle deducibili ai sensi del comma                 2946 e seguenti del c.c.
    3 dell’art. 106, sono deducibili se opera-         • omologazione dell’accordo di ristrut-
    te in bilancio in applicazione dei principi             turazione del debito ai sensi dell’art.
    contabili.                                              182-bis della legge fallimentare.
      Con tale modifica, all’ultimo periodo del
    comma 5 dell’art. 101 del Tuir, vengono             RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
    considerati soddisfatti i requisiti per la
    deducibilità nell’ipotesi di cancellazione        I commi da 140 a 146 della L. n. 228
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del 24 dicembre 2012 hanno disposto la         zano prodotti o servizi innovativi ad alto
riapertura dei termini per usufruire del-      valore tecnologico in ambito energetico.
la possibilità di rivalutare i beni dell’im-     Il massimale viene fissato, in caso di
presa e partecipazioni, ad esclusione degli    contribuenti soggetti passivi dell’impo-
immobili alla cui produzione o scambio è       sta sul reddito delle persone fisiche, a 500
diretta l’attività d’impresa.                  mila euro e per le società a 1,8 milioni di
   La disposizione si rivolge alle imprese     euro. Le agevolazioni riguardano i perio-
che non adottano i principi contabili in-      di d’imposta 2013, 2014 e 2015, ma l’ar-
ternazionali nella redazione del bilancio      ticolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013 ha
di esercizio.                                  aggiunto tra le annualità agevolabili an-
   Possono essere rivalutati i beni costi-     che il 2016.
tuenti immobilizzazioni, materiali e im-         Possono accedere alle agevolazioni le
materiali, e partecipazioni presenti nel       persone fisiche e giuridiche che investo-
bilancio 2012 e in quello di rivalutazio-      no nel capitale sociale di imprese “start-
ne (2013).                                     up innovative” direttamente o attraverso
   La norma, che ricalca sostanzialmente       organismi di investimento collettivo del
quanto previsto nelle precedenti normati-      risparmio (Oicr) o “altre società di capita-
ve, consente il riconoscimento ai fini delle   li” – così come specificato nell’articolo 2,
imposte sui redditi, dell’Irap ed eventua-     commi 1 e 2, del decreto – ad esclusione
li altre addizionali del maggior valore at-    degli organismi a partecipazione pubblica
tribuito in sede di rivalutazione median-      o destinati a imprese classificabili come
te il versamento di un’imposta sostitutiva     “imprese in difficoltà” e a imprese operan-
del 16% per i beni ammortizzabili e 12%        ti in alcuni settori particolari, come quel-
                                               lo della costruzione navale, del carbone e
                                                                                              7
per i beni non ammortizzabili. Il ricono-
scimento fiscale dei maggiori valori fisca-    dell’acciaio (articolo 2, comma 3).
li avverrà nel terzo esercizio successivo        Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio
(2016) con riferimento agli ammortamenti       2014 firmato dal ministro dell’Economia
e nel quarto esercizio (2017) con riferimen-   e delle Finanze e da quello dello Sviluppo
to alle plusvalenze e minusvalenze nelle       Economico definisce:
ipotesi di cessione, assegnazione ai soci o      • le modalità di accesso e fruizione de-
                                                      gli sconti fiscali;
destinazione a finalità estranee all’eser-
                                                 • i beneficiari;
cizio dell’impresa.
                                                 • i destinatari degli investimenti;
   Allo stesso modo può essere affrancato
                                                 • le condizioni necessarie ad evitare
il saldo attivo di rivalutazione con il pa-
                                                      la decadenza del beneficio.
gamento di una imposta sostitutiva del
10%.
                                                  PERSONE FISICHE
   INVESTIMENTI IN START UP
                                                  DETRAZIONE PER IL RISPARMIO
   INNOVATIVE                                     ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE
                                                  EDILIZIA
   L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 ha previ-
sto incentivi per favorire l’investimento in     La legge di stabilità 2014 ha prorogato
start-up innovative consentendo una de-        la detrazione fiscale per gli interventi di
trazione IRPEF pari al 19% o IRES del          riqualificazione energetica.
20% calcolata sulle somme investite. Ta-         L’agevolazione è prevista nella misura
li percentuali salgono rispettivamente al      del 65% delle spese sostenute dal 6 gen-
25% e al 27% se le start-up sono a voca-       naio 2013 al 31 dicembre 2014.
zione sociale o sviluppano e commercializ-       Pertanto l’agevolazione è riconosciuta
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    nella misura del:                                 spondente al rapporto tra 95 mila euro, di-
      • 55% per le spese sostenute fino al 5          minuito del reddito complessivo, e 95 mila
           giugno 2013                                euro. La detrazione è pertanto inversa-
      • 65% per le spese sostenute dal 6 giu-         mente proporzionale al reddito comples-
           gno 2013.                                  sivo. In presenza di più figli, l’importo di
      Confermata anche la maggiore detrazio-          95.000 euro va aumentato di 15.000 euro
    ne nella misura del 50% delle spese soste-        per ogni figlio successivo al primo.
    nute per gli interventi di ristrutturazione
    edilizia nel limite massimo di spesa di 96           DEDUZIONE FORFETTARIA AFFITTI
    mila euro per unità immobiliare.
      Il D.L. n 63/2013 ha introdotto una de-           L’art. 4 delle legge 92 del giugno 2012
    trazione pari al 50% delle spese sostenute        (Legge Fornero) ha introdotto una modi-
    per l’acquisto di mobili o grandi elettrodo-      fica all’articolo 37 del Tuir (comma 4-bis)
    mestici finalizzati all’arredo degli immo-        che regola le deduzioni forfettarie sui ca-
    bili oggetto di ristrutturazione.                 noni di locazione.
      La detrazione spetta per le spese so-             Fino al 2012 l’affitto di un appartamen-
    stenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-            to ad uso abitativo avrebbe avuto diritto a
    bre 2014 per l’acquisto di mobili nuovi e         una deduzione forfettaria pari al 15% del
    grandi elettrodomestici di classe energeti-       reddito da locazione conseguito nell’anno
    ca non inferiore alla A+ (A per i forni).         d’imposta. Per effetto della citata modifi-
      La detrazione deve essere calcolata             ca normativa la deduzione è stata ridot-
    sull’importo massimo di 10 mila euro, ri-         ta al 5%.
8   ferito alla singola unità immobiliare, com-
    prensiva delle pertinenze o parti comuni
                                                        Resta in vigore l’obbligo di dichiarare il
                                                      maggiore tra il reddito così determinato
    dell’edificio. Il beneficio è ripartito tra gli   e la rendita catastale rivalutata.
    aventi diritto in 10 quote annuali di pa-
    ri importo.                                          IMMOBILI AD USO ABITATIVO
                                                         NON LOCATI
        DETRAZIONE FIGLI A CARICO
                                                        Per effetto dell’art. 1 comma 717 della
      Aumento delle detrazioni per figli a ca-        legge 147/2013 gli immobili ad uso abita-
    rico. Per effetto delle modifiche apporta-        tivo non locati, situati nello stesso comu-
    te all’art. 12, comma 1 del Tuir dal 2013         ne nel quale si trova l’immobile adibito ad
    spetta una detrazione dall’imposta lorda          abitazione principale, concorrono a forma-
    pari a 950 euro per ciascun figlio a cari-        re la base imponibile dell’Irpef e delle rela-
    co, 1.220 euro se di età inferiore a 3 anni.      tive addizionali nella misura del 50%.
    Le detrazioni sono aumentate un impor-              Per effetto di tale disposizione è intro-
    to pari a 400 euro se il figlio è portatore       dotta una deroga alla regola generale
    di handicap. Per i contribuenti con più di        dell’effetto sostitutivo IMU/Irpef.
    tre figli a carico la detrazione è aumenta-
    ta di 200 euro per ciascun figlio, a parti-          DETRAZIONE ASSICURAZIONE
    re dal primo.
      Si ricorda che la detrazione è ripartita          L’articolo 12 del decreto legge n. 102/13
    nella misura del 50% tra i genitori non le-       ha disposto una riduzione alla detraibi-
    galmente ed effettivamente separati ov-           lità dei premi versati per assicurazioni
    vero, previo accordo tra gli stessi, spetta       aventi ad oggetto il rischio di morte o in-
    al genitore che possiede un reddito com-          validità permanente, che passa dagli at-
    plessivo più elevato.                             tuali 1.291,14 euro a 630 euro per il pe-
      La detrazione spetta per la parte corri-        riodo d’imposta in corso alla data del 31
MODELLO 730 E UNICO 2014
dicembre 2013, per scendere ancora a 230               nezia e dei comuni confinanti con gli
euro dal periodo d’imposta 2014. La stes-              stessi nonché gli altri comuni capo-
sa norma poi al comma successivo estende               luogo di provincia
questi limiti anche ai contratti di assicu-       • nei comuni ad alta tensione abitati-
razione sulla vita e sugli infortuni stipu-            va (individuati dal Cipe).
lati o non rinnovati entro il 31 dicembre         L’aliquota è ulteriormente ridotta al 10%
2000.                                            per il quadriennio 2014-2017.
   CEDOLARE SECCA
                                                    INVESTIMENTI START-UP
                                                    INNOVATIVE
  Per effetto delle modifiche apportate dal
D.L. 102/2013 è stata prevista per il solo
                                                   Come già analizzato con riferimento al-
anno 2013 un’aliquota ridotta, 15%, per i
                                                 le società, anche per le persone fisiche è
contratti di locazione a canone concorda-
to ubicate:                                      prevista una detrazione pari al 20% del-
  • nei comuni con carenze di disponi-           le somme investite in start-up innovati-
      bilità abitative (articolo 1, lettera a)   ve. Tali percentuali salgono al 27% se le
      e b) del dl 551/1988). Si tratta, in       start-up sono a vocazione sociale o svilup-
      pratica, dei comuni di Bari, Bologna,      pano e commercializzano prodotti o ser-
      Catania, Firenze, Genova, Milano,          vizi innovativi ad alto valore tecnologico
      Napoli, Palermo, Roma, Torino e Ve-        in ambito energetico.

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