MILANO 10 LUGLIO 2017 - LA FISCALITA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA - Caritas Bergamo

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LA FISCALITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA

MILANO 10 LUGLIO 2017
11/07/2017
                                                                 ACTA - tutti i diritti sono riservati
•L’impatto fiscale della riforma sugli enti del Terzo settore:
scenari applicativi
•La fiscalità delle attività commerciali e non commerciali
degli enti del Terzo settore
•   I vantaggi fiscali applicabili da 1 gennaio 2018
La riforma del Terzo settore

Il 28 giugno 2017 sono stati definitivamente approvati dal

                                                                                 11/07/2017
Consiglio dei Ministri i decreti legislativi relativi al Codice del Terzo
settore (CTS), alle imprese sociali ed all’istituto del 5 per mille, in
attuazione della Legge delega n. 166/2016

                                                                                ACTA - tutti i diritti sono riservati
Con la riforma viene introdotta una disciplina legislativa unitaria
                                                                unitaria,
che comprende tutti gli aspetti civilistici, gestionali e tributari degli
enti del Terso settore (ETS), sostituendosi ai vari provvedimenti
legislativi settoriali che, in precedenza, regolavano le diverse
tipologie di ente

In concreto, vengono assorbite all’interno del CTS le disposizioni
che prima regolavano le organizzazioni di volontariato (OdV), le
associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus

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Gli enti del Terzo settore (ETS)

Gli ETS sono, nello specifico, «le organizzazioni di volontariato, le

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associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi

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dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore»

Detti enti potranno esercitare le attività di interesse generale nei
settori indicati nel CTS (e, per le imprese sociali, nell’apposito
D.lgs.) nonché attività diverse nei limiti che saranno precisate dagli
atti secondari di attuazione                                                4
Il Registro unico nazionale del Terzo settore

Un importante aspetto della riforma è l’istituzione di un Registro

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unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, che sarà gestito su base territoriale in
collaborazione con le Regioni e le Province autonome

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Il Registro sarà strutturato in apposite sezioni
                                           sezioni, che daranno
evidenza delle singole categorie nelle quali gli ETS potranno
scegliere di inquadrarsi (ad es, OdV, APS, imprese sociali, ETS,
etc.) e renderà pubblicamente accessibili le informazioni relative
agli enti (ad es. bilanci)

Il nuovo Registro unico sostituirà come l’Anagrafe delle Onlus o i
Registri regionali delle OdV ed APS e l’iscrizione costituisce
condizione per accedere ai regimi fiscali previste dalla riforma

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Aspetti fiscali della riforma

Il Titolo X del CTS è interamente dedicato al regime fiscale degli

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ETS ed è così strutturato:
• Art
    Art.. 79 (disposizioni in materia di imposte sui redditi): fornisce i
    criteri per distinguere tra attività commerciali e non commerciali
    e, quindi, per stabilire se l’ente si qualifica nel suo complesso,

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    in ciascuno periodo di imposta, come commerciale o non
    commerciale
• Art
    Art.. 80 (regime forfetario degli ETS non commerciali): regime
    opzionale relativo agli eventuali redditi di impresa degli ETS
    non commerciali
• Art
    Art.. 81 (social bonus): incentivo alle erogazioni liberali
    finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei
    beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata,
    utilizzati dagli ETS per attività di interesse generale esercitata
    con modalità non commerciali
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Segue

• Art.
  Art. 82 (disposizioni in materia di imposte indirette e tributi

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  locali): agevolazioni relative all’imposta sulle successioni e
  donazioni, alle imposte ipotecaria e catastale, all’imposta di
  registro, all’imposta di bollo, all’IMU, alla TASI, ai tributi locali e
  ad altre imposte minori

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• Art
  Art.. 83 (deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali): regime
  unitario per le donazioni effettuate da persone fisiche e
  giuridiche a favore degli ETS non commerciali
• Art
  Art.. 84 (regime fiscale delle OdV) ed Art   Art.. 85 (regime fiscale
  delle APS): norme di favore riservate a queste tipologie di enti,
  in quanto particolarmente meritevoli sul piano sociale
• Art
  Art.. 86 (regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle
  OdV ed APS): regime contabile e fiscale semplificato, previsto a
  favore delle sole attività di impresa esercitate da OdV e APS

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Segue

• Vi è poi l’art. 18 del D.lgs. riguardante l’impresa sociale che si

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  sofferma sui profili fiscali di questa categoria di enti,
  prevedendo la detassazione degli utili reinvestiti nelle finalità di
  interesse generale ed incentivi alla capitalizzazione di questi
  enti, sul modello delle start-up e PMI innovative

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• Parallelamente a queste norme è bene accennare anche all’art     l’art..
  77 (che disciplina i titoli di solidarietà che potranno essere
  emessi dagli istituti di credito per agevolare il finanziamento
  degli ETS non commerciali ed uno specifico credito d’imposta
  per incoraggiare le erogazioni liberali da parte degli istituti
  emittenti) ed all’art. 78 del CTS (che regola il regime fiscale del
  social lending
         lending, che viene assoggettato al medesimo trattamento
  fiscale previsto per i titoli di Stato, con una ritenuta alla fonte a
  titolo d’imposta applicata dai gestori dei portali on-line
  attraverso i quali vengono erogati i finanziamenti)                        8
Attività commerciali e non commerciali degli ETS

L’art
  art.. 79 del CTS una serie di criteri per determinare la natura

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commerciale o meno delle attività che potranno essere svolte dagli ETS

Il principio generale è che si considerano non commerciali le attività di
interesse generale (art. 5 CTS) quando i corrispettivi non superano i costi

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effettivi (costi diretti e le spese generali), tenendo conto degli apporti
economici delle pubbliche amministrazioni per le attività convenzionate
(ad es. assistenza socio sanitaria o alla formazione)

Ulteriori ambiti di non commercialità riguardano le attività di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale (se svolte direttamente dagli
ETS e rese pubblicamente accessibili oppure affidate ad università ed enti
di ricerca) e le attività occasionali di raccolta di fondi

Per gli enti di carattere associativo
                              associativo, si considerano non commerciali le
attività istituzionali svolte nei confronti degli associati e dei loro familiari e
conviventi. Restano commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di
conviventi
servizi a fronte di corrispettivi specifici (anche sotto forma di contributi e       9
quote supplementari)
Segue

Il comma 5 dell’art
              dell’art.. 79 stabilisce un parametro quantitativo per

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stabilire inquadramento fiscale da assegnare all’ente in ogni
periodo di imposta

Sono ritenuti non commerciali gli ETS che svolgono in via

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esclusiva o prevalente attività di interesse generale, secondo i
descritti canoni non commerciali

Gli enti vengono, invece, considerati commerciali (con attrazione di
ogni entrata al regime ordinario del reddito d’impresa) se i proventi
delle attività di interesse generale e di quelle secondarie
                                                 secondarie, eseguite
con modalità imprenditoriali
                 imprenditoriali, superano le entrate derivanti dalle
attività non commerciali

Rientrano in questa categoria i contributi
                                 contributi, sia pubblici che privati, le
liberalità, le quote associative e il valore normale delle cessioni o
liberalità                                                                  10
prestazioni svolte con modalità non commerciali
Il «giudizio di prevalenza»

Il legislatore, per favorire il reperimento di fondi da parte degli ETS, ha

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escluso la rilevanza ai fini del calcolo dei proventi derivanti da
sponsorizzazioni, nei limiti stabiliti dal D.M. attuativo di cui all’art. 6, che
sponsorizzazioni
dovrà definire il perimetro delle attività “secondarie e strumentali”

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Nel calcolo di prevalenza, inoltre, si potrà tenere conto anche del valore
normale delle attività non commerciali
                             commerciali, evitando così che ricavi di attività
imprenditoriali non prevalenti possano attrarre alla categoria “profit” enti
che svolgono attività a titolo gratuito o con corrispettivi di modico valore

Si pensi ad ETS sostenuti da donazioni che coprono i costi necessari per
effettuare prestazioni di rilevante valore commerciale
                                            commerciale, rese principalmente
a titolo gratuito a favore di soggetti svantaggiati

il richiamo al valore normale, in questi casi, consente di evitare che l’ente
sia riqualificato come commerciale solo per avere svolto una limitata
attività a prezzi effettivi di mercato (destinata, peraltro, al finanziamento
delle attività di interesse generale e solidaristiche svolte dall’ente)            11
Segue

Ulteriori ambiti di attività non commerciale sono previsti per OdV e APS

                                                                                   11/07/2017
Le prime accedono ad una serie di attività non commerciali aggiuntive (la
vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito
                                               gratuito, la cessione di beni
prodotti da assistiti e volontari e la somministrazione di alimenti e bevande

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in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere
occasionale)
occasionale

Per le seconde si considerano non commerciali le attività istituzionali
eseguite a fronte di corrispettivi specifici (a meno che non riguardino beni
o servizi tipicamente commerciali, dettagliatamente elencati dall’art. 85), le
cessioni di pubblicazioni destinate ad associati e loro familiari conviventi,
le somministrazioni di alimenti o bevande presso le sedi istituzionali (APS
riconosciute dal Min. Interno ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della L.
n. 287/1991) e la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito
                                                              gratuito, curata
direttamente dall’APS senza intermediari

Le suddette attività, per gli altri ETS, rientrano tra le attività diverse di    12
natura commerciale.
Gli ETS commerciali

E’ importante sottolineare che la riforma assegna benefici anche

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per gli ETS che si qualificano come commerciali in base ai
parametri dell’art. 79, comma 5

Si pensi, ad esempio, al social bonus (art. 81) e, per gli enti diversi

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dalle società, le esenzioni previste ai fini delle imposte indirette e
tributi locali (art. 82) di cui diremo tra breve

Inoltre, in caso di strutturale prevalenza delle attività commerciali,
gli ETS avranno la possibilità di trasformarsi in imprese sociale
                                                             sociale,
che con la riforma sono provviste di uno specifico regime fiscale
(che peraltro entra immediatamente in vigore)

L’impresa sociale si pone così come un polo di attrazione per i
soggetti che svolgono attività di interesse generale secondo
modalità imprenditoriali                                                  13
Entrata in vigore

I decreti di riforma hanno previsto tempistiche differenziate per l’entrata in

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vigore delle norme passate in rassegna

In particolare entreranno in vigore il 1 gennaio 2018
• Il social bonus (art. 81)

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• Le agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82)
• La disciplina delle erogazioni liberali (art. 83)
• L’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva
    allo svolgimento di attività non commerciale da parte di OdV e APS
    (artt. 84, comma 2 e 85, comma 7)

Contestualmente saranno abrogate le norme sostituite dalle suddette
disposizioni (ad es. erogazioni liberali previste dal TUIR a favore di Onlus
e APS)

Le attuali Onlus
           Onlus,, OdV e APS potranno applicare le suddette norme fiscali
adeguando gli statuti alle prescrizioni del CTS (entro 18 mesi dalla sua
pubblicazione in G.U.)                                                           14
Segue

L’entrata in vigore delle altre disposizioni fiscali è subordinata

                                                                                       11/07/2017
all’autorizzazione
    autorizzazione comunitaria delle misure sottoposte a notifica ed alla
effettiva istituzione ed operatività del nuovo Registro unico

Le norme fiscali in questione riguardano

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• Il credito d’imposta a favore dei soggetti che emettono titoli di
   solidarietà (artart.. 77
                         77,, comma 10 10, da notificare alla Commissione
   europea)
   europea
• Il regime fiscale degli ETS ai fini delle imposte sul reddito (art
                                                                 (art.. 79
                                                                        79))
• Il regime forfetario per il reddito d’impresa degli ETS non commerciali
   (art
    art.. 80
          80,, da notificare alla Commissione europea
                                              europea)
• I regimi fiscali speciali per Regime speciali per le OdV (artart.. 84
                                                                     84) ed APS
   (art
    art.. 85
          85)
• Il regime forfetario per il reddito d’impresa di OdV e APS (art     art.. 86
                                                                            86, da
   notificare alla Commissione europea
                                    europea)
• Le disposizioni di coordinamento normativo (art art.. 89)
                                                        89 e la abrogazione
   delle norme previgenti incompatibili
                                                                                     15
Entrata in vigore 1/1/2018: Social bonus (art. 81)

Si tratta di un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano

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erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS (commerciali
                                                      commerciali e
non) che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche
non
sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici
inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità

                                                                         ACTA - tutti i diritti sono riservati
organizzata

Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che l’immobile sia
dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse
generale di natura non commerciale
                         commerciale.

E’ prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per regolare le
modalità di attuazione e le procedure per l’approvazione dei
progetti di recupero finanziabili

                                                                        16
Segue

Principali caratteristiche del credito

                                                                                                 11/07/2017
• E' pari al 65% (persone fisiche) o al 50% (enti e società) dell’importo
  erogato, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile (persone
  fisiche) o del 5% dei ricavi annui (enti e società)

                                                                                                ACTA - tutti i diritti sono riservati
                                     Social Bonus – Art. 81 CTS
                 Soggetto erogatore                                   Vantaggio
                   Persona fisica                            Può erogare fino a 15mila €
                  Reddito 100mila €                        Credito d’imposta fino a 9.750 €
                                                            In tre quote annuali di 3.250 €
                 Società di Capitali                         Può erogare fino a 25mila €
                  Ricavi 5 milioni €                      Credito d’imposta fino a 12.500 €
                                                          In tre quote annuali di 4.161,67 €

• viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato
  in compensazione senza i limiti ordinari

• non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e
  dell’IRAP
                                                                                               17
• non è cumulabile
           cumulabile, in relazione ai medesimi importi, con le erogazioni
  liberali dell’art. 83 o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge
Entrata in vigore 1/1/2018: Disposizioni in materia
              di imposte indirette e tributi locali (art. 82)

Per tutti gli ETS e le imprese sociali costitute in forma non

                                                                          11/07/2017
societaria

• Esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e imposte
  ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito in

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  qualità di aventi causa
                    causa, a condizione che i beni siano utilizzati
  per lo svolgimento dell’attività statutaria

• Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli
  atti costitutivi e le modifiche statutarie (comprese le operazioni
  straordinarie di fusione, scissione o trasformazione)

• Esenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie
  destinate ad adeguare gli atti a modifiche o integrazioni
  normative
                                                                        18
Segue

• Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli

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  atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e
  per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di
  godimento in qualità di aventi causa (a condizione che i beni
  siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta

                                                                               ACTA - tutti i diritti sono riservati
  attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, con
  dichiarazione contestuale alla stipula dell’atto)

• Esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le
  istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni,
  le dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o
  informatico in qualunque modo denominato

• Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le attività
  ricreative svolte in via occasionale o in concomitanza di
  celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e dalla            19
  tassa sulle concessioni governative
Segue

• Esenzione da IMU e TASI per gli immobili posseduti e utilizzati

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  da ETS non commerciali e destinati esclusivamente allo
  svolgimento con modalità non commerciali di attività
  assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
  didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

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• Per i tributi diversi dall’IMU e dalla TASI, i Comuni, le Province,
  le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare la
  riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
  pertinenza e dai connessi adempimenti a favore degli ETS (in
  genere, ivi incluse le imprese sociali costituite in forma non
  societaria)

• Facoltà per Regioni e le Province autonome di disporre la
  riduzione o l’esenzione dall’IRAP
                          dall’IRAP, nel rispetto della normativa
  dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia     20
  dell’Unione europea
Entrata in vigore 1/1/2018: Erogazioni liberali (art. 83)

Beneficiari delle erogazioni
                   erogazioni: ETS (commerciali e non) ed imprese

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sociali non costituite in forma di società, a condizione che le
liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività
statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale

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Donatori PFPF: detrazione dall’IRPEF pari al 30% (35% se il
destinatario è OdV) delle erogazioni in denaro o in natura, per un
importo complessivo della donazione non superiore a 30.000,00
Euro annui
                   Persona fisica - Reddito annuo 15mila Euro - Erogazione 100 Euro
      Beneficiario           Onlus                    Onlus                       ETS
        Norma        Art. 15, c. 1.1. TUIR    Art. 14 D.L. 35/2005            Art. 82 CTS
       Vantaggio       Detrazione 26%              Deduzione          Detrazione 30% dall’IRPEF
                          dall’IRPEF             dall’imponibile              (35% OdV)
                        risparmia 26 €        risparmia circa 24 €          Risparmia 30 €
                                                                      (35 € per erogazioni a OdV)

In alternativa deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del                               21
10%
10 % del dichiarato (conveniente in caso di aliquote marginali più
elevate)
Segue

Donatori enti e società
                  società: deduzione delle erogazioni in denaro o in

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natura nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato
                                Società di capitali - Reddito 2 milioni Euro
     Beneficiario            Onlus                      Onlus                         ETS
       Norma         Art. 100, c. 1., lett. g)  Art. 14 D.L. 35/2005              Art. 82 CTS

                                                                                                        ACTA - tutti i diritti sono riservati
                             TUIR
      Vantaggio         Deduzione per              Deduzione per           Deduzione per erogazioni
                           erogazioni                 erogazioni               fino a 200mila €
                        fino a 40mila €            fino a 70mila €         Risparmia fino a 48mila €
                    Risparmia fino a 9.600 €      Risparmia fino a
                                                       16.800 €

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito
complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza
potrà essere computata dal donante in aumento dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo
ammontare
                                                                                                       22
Segue / esenzione IRES per immobili di OdV e APS

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

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sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sociali
saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto
alla detrazione o alla deduzione e verranno stabiliti i criteri e le
modalità di valorizzazione delle corrispondenti liberalità

                                                                         ACTA - tutti i diritti sono riservati
E’ espressamente escluso
                  escluso, a fronte delle medesime erogazioni, il
cumulo delle suddette detrazioni e deduzioni con ogni altra
analoga agevolazione fiscale prevista dalla legge

Da ultimo, l’art. 84, comma 2 (OdV) e Art. 85, comma 7 (APS)
escludono da imposizione i redditi degli immobili destinati in via
esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non
commerciale

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