MILANO 10 LUGLIO 2017 - LA FISCALITA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA - Caritas Bergamo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA FISCALITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA MILANO 10 LUGLIO 2017
11/07/2017 ACTA - tutti i diritti sono riservati •L’impatto fiscale della riforma sugli enti del Terzo settore: scenari applicativi •La fiscalità delle attività commerciali e non commerciali degli enti del Terzo settore • I vantaggi fiscali applicabili da 1 gennaio 2018
La riforma del Terzo settore Il 28 giugno 2017 sono stati definitivamente approvati dal 11/07/2017 Consiglio dei Ministri i decreti legislativi relativi al Codice del Terzo settore (CTS), alle imprese sociali ed all’istituto del 5 per mille, in attuazione della Legge delega n. 166/2016 ACTA - tutti i diritti sono riservati Con la riforma viene introdotta una disciplina legislativa unitaria unitaria, che comprende tutti gli aspetti civilistici, gestionali e tributari degli enti del Terso settore (ETS), sostituendosi ai vari provvedimenti legislativi settoriali che, in precedenza, regolavano le diverse tipologie di ente In concreto, vengono assorbite all’interno del CTS le disposizioni che prima regolavano le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus 3
Gli enti del Terzo settore (ETS) Gli ETS sono, nello specifico, «le organizzazioni di volontariato, le 11/07/2017 associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi ACTA - tutti i diritti sono riservati dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» Detti enti potranno esercitare le attività di interesse generale nei settori indicati nel CTS (e, per le imprese sociali, nell’apposito D.lgs.) nonché attività diverse nei limiti che saranno precisate dagli atti secondari di attuazione 4
Il Registro unico nazionale del Terzo settore Un importante aspetto della riforma è l’istituzione di un Registro 11/07/2017 unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sarà gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome ACTA - tutti i diritti sono riservati Il Registro sarà strutturato in apposite sezioni sezioni, che daranno evidenza delle singole categorie nelle quali gli ETS potranno scegliere di inquadrarsi (ad es, OdV, APS, imprese sociali, ETS, etc.) e renderà pubblicamente accessibili le informazioni relative agli enti (ad es. bilanci) Il nuovo Registro unico sostituirà come l’Anagrafe delle Onlus o i Registri regionali delle OdV ed APS e l’iscrizione costituisce condizione per accedere ai regimi fiscali previste dalla riforma 5
Aspetti fiscali della riforma Il Titolo X del CTS è interamente dedicato al regime fiscale degli 11/07/2017 ETS ed è così strutturato: • Art Art.. 79 (disposizioni in materia di imposte sui redditi): fornisce i criteri per distinguere tra attività commerciali e non commerciali e, quindi, per stabilire se l’ente si qualifica nel suo complesso, ACTA - tutti i diritti sono riservati in ciascuno periodo di imposta, come commerciale o non commerciale • Art Art.. 80 (regime forfetario degli ETS non commerciali): regime opzionale relativo agli eventuali redditi di impresa degli ETS non commerciali • Art Art.. 81 (social bonus): incentivo alle erogazioni liberali finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, utilizzati dagli ETS per attività di interesse generale esercitata con modalità non commerciali 6
Segue • Art. Art. 82 (disposizioni in materia di imposte indirette e tributi 11/07/2017 locali): agevolazioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecaria e catastale, all’imposta di registro, all’imposta di bollo, all’IMU, alla TASI, ai tributi locali e ad altre imposte minori ACTA - tutti i diritti sono riservati • Art Art.. 83 (deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali): regime unitario per le donazioni effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore degli ETS non commerciali • Art Art.. 84 (regime fiscale delle OdV) ed Art Art.. 85 (regime fiscale delle APS): norme di favore riservate a queste tipologie di enti, in quanto particolarmente meritevoli sul piano sociale • Art Art.. 86 (regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle OdV ed APS): regime contabile e fiscale semplificato, previsto a favore delle sole attività di impresa esercitate da OdV e APS 7
Segue • Vi è poi l’art. 18 del D.lgs. riguardante l’impresa sociale che si 11/07/2017 sofferma sui profili fiscali di questa categoria di enti, prevedendo la detassazione degli utili reinvestiti nelle finalità di interesse generale ed incentivi alla capitalizzazione di questi enti, sul modello delle start-up e PMI innovative ACTA - tutti i diritti sono riservati • Parallelamente a queste norme è bene accennare anche all’art l’art.. 77 (che disciplina i titoli di solidarietà che potranno essere emessi dagli istituti di credito per agevolare il finanziamento degli ETS non commerciali ed uno specifico credito d’imposta per incoraggiare le erogazioni liberali da parte degli istituti emittenti) ed all’art. 78 del CTS (che regola il regime fiscale del social lending lending, che viene assoggettato al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato, con una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata dai gestori dei portali on-line attraverso i quali vengono erogati i finanziamenti) 8
Attività commerciali e non commerciali degli ETS L’art art.. 79 del CTS una serie di criteri per determinare la natura 11/07/2017 commerciale o meno delle attività che potranno essere svolte dagli ETS Il principio generale è che si considerano non commerciali le attività di interesse generale (art. 5 CTS) quando i corrispettivi non superano i costi ACTA - tutti i diritti sono riservati effettivi (costi diretti e le spese generali), tenendo conto degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni per le attività convenzionate (ad es. assistenza socio sanitaria o alla formazione) Ulteriori ambiti di non commercialità riguardano le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (se svolte direttamente dagli ETS e rese pubblicamente accessibili oppure affidate ad università ed enti di ricerca) e le attività occasionali di raccolta di fondi Per gli enti di carattere associativo associativo, si considerano non commerciali le attività istituzionali svolte nei confronti degli associati e dei loro familiari e conviventi. Restano commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di conviventi servizi a fronte di corrispettivi specifici (anche sotto forma di contributi e 9 quote supplementari)
Segue Il comma 5 dell’art dell’art.. 79 stabilisce un parametro quantitativo per 11/07/2017 stabilire inquadramento fiscale da assegnare all’ente in ogni periodo di imposta Sono ritenuti non commerciali gli ETS che svolgono in via ACTA - tutti i diritti sono riservati esclusiva o prevalente attività di interesse generale, secondo i descritti canoni non commerciali Gli enti vengono, invece, considerati commerciali (con attrazione di ogni entrata al regime ordinario del reddito d’impresa) se i proventi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie secondarie, eseguite con modalità imprenditoriali imprenditoriali, superano le entrate derivanti dalle attività non commerciali Rientrano in questa categoria i contributi contributi, sia pubblici che privati, le liberalità, le quote associative e il valore normale delle cessioni o liberalità 10 prestazioni svolte con modalità non commerciali
Il «giudizio di prevalenza» Il legislatore, per favorire il reperimento di fondi da parte degli ETS, ha 11/07/2017 escluso la rilevanza ai fini del calcolo dei proventi derivanti da sponsorizzazioni, nei limiti stabiliti dal D.M. attuativo di cui all’art. 6, che sponsorizzazioni dovrà definire il perimetro delle attività “secondarie e strumentali” ACTA - tutti i diritti sono riservati Nel calcolo di prevalenza, inoltre, si potrà tenere conto anche del valore normale delle attività non commerciali commerciali, evitando così che ricavi di attività imprenditoriali non prevalenti possano attrarre alla categoria “profit” enti che svolgono attività a titolo gratuito o con corrispettivi di modico valore Si pensi ad ETS sostenuti da donazioni che coprono i costi necessari per effettuare prestazioni di rilevante valore commerciale commerciale, rese principalmente a titolo gratuito a favore di soggetti svantaggiati il richiamo al valore normale, in questi casi, consente di evitare che l’ente sia riqualificato come commerciale solo per avere svolto una limitata attività a prezzi effettivi di mercato (destinata, peraltro, al finanziamento delle attività di interesse generale e solidaristiche svolte dall’ente) 11
Segue Ulteriori ambiti di attività non commerciale sono previsti per OdV e APS 11/07/2017 Le prime accedono ad una serie di attività non commerciali aggiuntive (la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito gratuito, la cessione di beni prodotti da assistiti e volontari e la somministrazione di alimenti e bevande ACTA - tutti i diritti sono riservati in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale) occasionale Per le seconde si considerano non commerciali le attività istituzionali eseguite a fronte di corrispettivi specifici (a meno che non riguardino beni o servizi tipicamente commerciali, dettagliatamente elencati dall’art. 85), le cessioni di pubblicazioni destinate ad associati e loro familiari conviventi, le somministrazioni di alimenti o bevande presso le sedi istituzionali (APS riconosciute dal Min. Interno ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della L. n. 287/1991) e la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito gratuito, curata direttamente dall’APS senza intermediari Le suddette attività, per gli altri ETS, rientrano tra le attività diverse di 12 natura commerciale.
Gli ETS commerciali E’ importante sottolineare che la riforma assegna benefici anche 11/07/2017 per gli ETS che si qualificano come commerciali in base ai parametri dell’art. 79, comma 5 Si pensi, ad esempio, al social bonus (art. 81) e, per gli enti diversi ACTA - tutti i diritti sono riservati dalle società, le esenzioni previste ai fini delle imposte indirette e tributi locali (art. 82) di cui diremo tra breve Inoltre, in caso di strutturale prevalenza delle attività commerciali, gli ETS avranno la possibilità di trasformarsi in imprese sociale sociale, che con la riforma sono provviste di uno specifico regime fiscale (che peraltro entra immediatamente in vigore) L’impresa sociale si pone così come un polo di attrazione per i soggetti che svolgono attività di interesse generale secondo modalità imprenditoriali 13
Entrata in vigore I decreti di riforma hanno previsto tempistiche differenziate per l’entrata in 11/07/2017 vigore delle norme passate in rassegna In particolare entreranno in vigore il 1 gennaio 2018 • Il social bonus (art. 81) ACTA - tutti i diritti sono riservati • Le agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82) • La disciplina delle erogazioni liberali (art. 83) • L’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di OdV e APS (artt. 84, comma 2 e 85, comma 7) Contestualmente saranno abrogate le norme sostituite dalle suddette disposizioni (ad es. erogazioni liberali previste dal TUIR a favore di Onlus e APS) Le attuali Onlus Onlus,, OdV e APS potranno applicare le suddette norme fiscali adeguando gli statuti alle prescrizioni del CTS (entro 18 mesi dalla sua pubblicazione in G.U.) 14
Segue L’entrata in vigore delle altre disposizioni fiscali è subordinata 11/07/2017 all’autorizzazione autorizzazione comunitaria delle misure sottoposte a notifica ed alla effettiva istituzione ed operatività del nuovo Registro unico Le norme fiscali in questione riguardano ACTA - tutti i diritti sono riservati • Il credito d’imposta a favore dei soggetti che emettono titoli di solidarietà (artart.. 77 77,, comma 10 10, da notificare alla Commissione europea) europea • Il regime fiscale degli ETS ai fini delle imposte sul reddito (art (art.. 79 79)) • Il regime forfetario per il reddito d’impresa degli ETS non commerciali (art art.. 80 80,, da notificare alla Commissione europea europea) • I regimi fiscali speciali per Regime speciali per le OdV (artart.. 84 84) ed APS (art art.. 85 85) • Il regime forfetario per il reddito d’impresa di OdV e APS (art art.. 86 86, da notificare alla Commissione europea europea) • Le disposizioni di coordinamento normativo (art art.. 89) 89 e la abrogazione delle norme previgenti incompatibili 15
Entrata in vigore 1/1/2018: Social bonus (art. 81) Si tratta di un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano 11/07/2017 erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS (commerciali commerciali e non) che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche non sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità ACTA - tutti i diritti sono riservati organizzata Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che l’immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale di natura non commerciale commerciale. E’ prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per regolare le modalità di attuazione e le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili 16
Segue Principali caratteristiche del credito 11/07/2017 • E' pari al 65% (persone fisiche) o al 50% (enti e società) dell’importo erogato, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile (persone fisiche) o del 5% dei ricavi annui (enti e società) ACTA - tutti i diritti sono riservati Social Bonus – Art. 81 CTS Soggetto erogatore Vantaggio Persona fisica Può erogare fino a 15mila € Reddito 100mila € Credito d’imposta fino a 9.750 € In tre quote annuali di 3.250 € Società di Capitali Può erogare fino a 25mila € Ricavi 5 milioni € Credito d’imposta fino a 12.500 € In tre quote annuali di 4.161,67 € • viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza i limiti ordinari • non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP 17 • non è cumulabile cumulabile, in relazione ai medesimi importi, con le erogazioni liberali dell’art. 83 o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge
Entrata in vigore 1/1/2018: Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82) Per tutti gli ETS e le imprese sociali costitute in forma non 11/07/2017 societaria • Esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito in ACTA - tutti i diritti sono riservati qualità di aventi causa causa, a condizione che i beni siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria • Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie (comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione) • Esenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie destinate ad adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative 18
Segue • Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli 11/07/2017 atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento in qualità di aventi causa (a condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta ACTA - tutti i diritti sono riservati attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, con dichiarazione contestuale alla stipula dell’atto) • Esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato • Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le attività ricreative svolte in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e dalla 19 tassa sulle concessioni governative
Segue • Esenzione da IMU e TASI per gli immobili posseduti e utilizzati 11/07/2017 da ETS non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ACTA - tutti i diritti sono riservati • Per i tributi diversi dall’IMU e dalla TASI, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti a favore degli ETS (in genere, ivi incluse le imprese sociali costituite in forma non societaria) • Facoltà per Regioni e le Province autonome di disporre la riduzione o l’esenzione dall’IRAP dall’IRAP, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia 20 dell’Unione europea
Entrata in vigore 1/1/2018: Erogazioni liberali (art. 83) Beneficiari delle erogazioni erogazioni: ETS (commerciali e non) ed imprese 11/07/2017 sociali non costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ACTA - tutti i diritti sono riservati Donatori PFPF: detrazione dall’IRPEF pari al 30% (35% se il destinatario è OdV) delle erogazioni in denaro o in natura, per un importo complessivo della donazione non superiore a 30.000,00 Euro annui Persona fisica - Reddito annuo 15mila Euro - Erogazione 100 Euro Beneficiario Onlus Onlus ETS Norma Art. 15, c. 1.1. TUIR Art. 14 D.L. 35/2005 Art. 82 CTS Vantaggio Detrazione 26% Deduzione Detrazione 30% dall’IRPEF dall’IRPEF dall’imponibile (35% OdV) risparmia 26 € risparmia circa 24 € Risparmia 30 € (35 € per erogazioni a OdV) In alternativa deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del 21 10% 10 % del dichiarato (conveniente in caso di aliquote marginali più elevate)
Segue Donatori enti e società società: deduzione delle erogazioni in denaro o in 11/07/2017 natura nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato Società di capitali - Reddito 2 milioni Euro Beneficiario Onlus Onlus ETS Norma Art. 100, c. 1., lett. g) Art. 14 D.L. 35/2005 Art. 82 CTS ACTA - tutti i diritti sono riservati TUIR Vantaggio Deduzione per Deduzione per Deduzione per erogazioni erogazioni erogazioni fino a 200mila € fino a 40mila € fino a 70mila € Risparmia fino a 48mila € Risparmia fino a 9.600 € Risparmia fino a 16.800 € Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare 22
Segue / esenzione IRES per immobili di OdV e APS Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 11/07/2017 sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sociali saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e verranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle corrispondenti liberalità ACTA - tutti i diritti sono riservati E’ espressamente escluso escluso, a fronte delle medesime erogazioni, il cumulo delle suddette detrazioni e deduzioni con ogni altra analoga agevolazione fiscale prevista dalla legge Da ultimo, l’art. 84, comma 2 (OdV) e Art. 85, comma 7 (APS) escludono da imposizione i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciale 23
Puoi anche leggere