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CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2021

Le   principali novità  della
Finanziaria 2021 – Imprese e
Professionisti
È stata pubblicata sulla G.U. del 30.12.2020 la Legge n. 178/2020, c.d.
“Finanziaria 2021”, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore
dall’1.1.2021.

Si analizzano di seguito le principali novità di caratteri fiscale rivolte alle imprese
e ai professionisti.

SOSPENSIONE         VERSAMENTI
CONTRIBUTI PROFESSIONISTI (commi
20, 21 e 22)
Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori
autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito
un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali
dovuti:

        dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
        dai professionisti iscritti ad altre casse “Private” quali CNPADC,
        Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc. e Casse Interprofessionali;

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito
una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto
a quello del 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito
Decreto.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E
ASPORTO (comma 40)
E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni
di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

        del loro consumo immediato;
        della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI
D’IMPRESA (comma 83)
Con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto
Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e
alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al
31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP,
con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI
STORICI” (commi 87 e 88)
Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” è stato esteso a favore dei
Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

        esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle
        zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da
        parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze
        turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello
        dei residenti negli stessi Comuni;
        con un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli
esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del
        fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI
/ DEBITI COMMERCIALI (commi da 227 a
229)
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti
in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti /
debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione
delle Amministrazioni pubbliche, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli
stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a
concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso
procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di
risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito
Decreto.
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER
PERDITE (comma 266)
E’ stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non
sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale
e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

        2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.C. che disciplinano i
        comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la
        perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
        2447 e 2482-ter, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere in
        presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso
        al di sotto del minimo legale;
        2482-bis, comma 5, C.C. in base al quale in caso di mancata riduzione
        del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di
        qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da
        iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
        2482-bis, comma 6, C.C. in base al quale è applicabile, in quanto
        compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le
        azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la
        riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
        2484, comma 1, n. 4, C.C. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono
        per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
        2545-duodecies, C.C. che disciplina le cause di scioglimento delle
        società cooperative.

È inoltre:
posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio
       successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati
       artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita
       deve risultare diminuita a meno di 1/3.

In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate;

       previsto che nelle ipotesi di cui al citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea,
       in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo
       aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può
       deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio
       successivo (2025).

L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle
deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;

       previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause
       di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di
       cui ai citati 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
       previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in
       Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine
       nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

INDENNITÀ                       STRAORDINARIA                                 DI
CONTINUITÀ REDDITUALE (commi da
386 a 401)
E’ stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità
straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per
6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti
attività di lavoro autonomo.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano
i seguenti requisiti:

     1. a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono
        assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale
        requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
     2. b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al L. n.
        4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione
        dell’indennità;
     3. c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno
        precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della
        media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni
        precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;
     4. d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della
        domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato
        sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
     5. e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
     6. f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di
        presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione
alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina
l’immediata cessazione della stessa.

BONUS PUBBLICITÀ (comma 608)
È previsto anche per il 2021 e 2022 il c.d. “bonus pubblicità” a favore di
imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne
pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella
misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli
investimenti incrementali). Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è
riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive /
radiofoniche.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA,
SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN
(comma 1064)
E’ stato prorogato al 2022 il Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo,
Innovazione e Design.

Le aliquote vengono così modificate:
Ricerca e Sviluppo: si passa dal 12% al 20% con un beneficio massimo che
        passa da 3 a 4 milioni di euro;
        Innovazione tecnologica e Design si passa dal 6% al 10% con beneficio
        massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro;
        Innovazione tecnologica finalizzata a industria 4.0 si passa dal 10% al
        15% con un beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro.

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA
ESPORTATORI ABITUALI (commi da 1079
a 1083)
L’Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi finalizzate
all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento
illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

        al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni
        d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
        SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai
        sensi dell’ 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il
        numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO
AMBIENTE DI LAVORO (commi da 1098 a
1100)
ll c.d. “Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro” previsto dal c.d.
“Decreto Rilancio” relativo agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
COVID-19, è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al
30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i
beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, D.L. n.
34/2020.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI (commi da
1102 a 1107) – ESTEROMETRO
Dall’01.01.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi
effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di
quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura
elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate
tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere
trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto
per la fattura elettronica:

        entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i
corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione
        dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
        entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
        ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione
        dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

In caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero
è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di €400
mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di €
200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata
entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la
trasmissione corretta dei dati.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

E’ prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non
memorizzato / trasmesso in caso di:

        mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
        memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non
siano regolarmente memorizzati o trasmessi (ossia omessa, tardiva e/o infedele
memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto
singolarmente, quanto cumulativamente.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
del RT.
La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa
verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

        l’omessa / tardiva trasmissione;
        la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è
applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione.

RAVVEDIMENTO

Non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione
dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la
violazione è già stata constatata.

INDENNITÀ   ATTIVITÀ   SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (comma 1121)
È confermato l’inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di
trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi, erogato anche da
Sport e Salute s.p.a., nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
RIVALUTAZIONE       TERRENI        E
PARTECIPAZIONI (commi 1122 e 1123)
E’ stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

       terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà,
       usufrutto, superficie ed enfiteusi;
       partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a
       titolo di proprietà / usufrutto,

alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone
fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non
commerciali.

Entro il 30.6.2021 è necessario provvedere alla redazione ed all’asseverazione
della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).
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