CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL VIA: DALLE ENTRATE ANCHE LE ISTRUZIONI OPERATIVE - MYSOLUTION

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DECRETO “RILANCIO”, AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto al via: dalle
Entrate anche le istruzioni operative
di Paolo Duranti | 15 GIUGNO 2020

 Dopo la pubblicazione del modello per la presentazione dell’istanza, con le relative istruzioni, approvato
 con il Provvedimento n. 230439/2020, con la Circolare 13 giugno 2020, n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate
 ha fornito anche i chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all’art. 25 del
 decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), che introduce la possibilità per i soggetti maggiormen-
 te colpiti dall’emergenza Covid-19 di ottenere contributi a fondo perduto. Nel documento di prassi ven-
 gono delineati i passaggi da seguire e le condizioni da verificare per accedere al contributo, che vengo-
 no qui riepilogati, con particolare attenzione alla delimitazione dell’ambito soggettivo e delle procedure
 previste ai fini dell’accesso alla misura e ricordando altresì che da oggi, 15 giugno 2020, è possibile la
 presentazione dell’istanza.

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO: dal 15 GIUGNO 2020 POSSIBILE PRESENTARE la DOMANDA
SOGGETTI          Soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di
AMMESSI           partita Iva, con ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi (ex art.
                  54, comma 1, del medesimo Testo Unico) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
                  d’imposta 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Per-
                  tanto, sono ricompresi nell’ambito applicativo della misura:
                  • gli imprenditori individuali, le snc e sas che producono reddito d’impresa, indipenden-
                      temente dal regime contabile adottato;
                  • i soggetti che producono reddito agrario, sia su base catastale, sia come reddito
                      d’impresa;
                  • i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
                  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ex art. 73, comma 1, lettera d), del
                      Tuir;
                  • gli enti non commerciali (ex art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir) che esercitano, in
                      via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa ai sensi dell’art. 55 del
                      Tuir, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
                  • le persone fisiche e delle associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c, del Tuir che
                      esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art.
                      53del Tuir;
                  • cooperative che svolgono attività di impresa agricola o commerciale;
                  • società tra professionisti;
                  • soggetti in regime forfettario ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge n.
                      190/2014.
SOGGETTI          Non possono usufruire del contributo:
ESCLUSI           • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
                  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
                  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
                  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e

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Contributi a fondo perduto al via: dalle Entrate anche le istruzioni operative

                        38del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile
                        2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”).
                  •     i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla
                        Gestione separata;
                  •     i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla
                        Gestione separata;
                  •     i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30
                        contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e che hanno prodotto nel
                        medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro;
                  •     i lavoratori dipendenti; (*)
                  •     i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30
                        giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
                  •     gli enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa o
                        agrario (ad esempio: lavoratori autonomi occasionali).

                            Attenzione
                  (*)
                      Al riguardo la circolare precisa che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa
                  o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono
                  lo status di “lavoratore dipendente”, possono comunque fruire del contributo a fondo
                  perduto – fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti – in relazione alle atti-
                  vità ammesse al contributo stesso. In tale ipotesi rientrano anche i soci lavoratori dipen-
                  denti. Considerazioni analoghe valgono per l’ipotesi in cui il soggetto che esercita l’attività
                  d’impresa ha lo status di pensionato.

                           Attenzione
                  La fruizione del contributo è ammessa a prescindere dalla circostanza che il contribuente
                  eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo, ferma
                  restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. Ai fini della determinazione della soglia dei
                  ricavi e della riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, prevista dalla
                  norma, si farà riferimento alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le atti-
                  vità esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

                           Attenzione
                  Qualora il soggetto esercente attività d’impresa o titolare di reddito agrario rientri in una
                  delle categorie di esclusione prevista al comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, lo stes-
                  so può comunque fruire del contributo in relazione alle attività ammesse al contributo
                  stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti). Ai fini della determina-
                  zione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato si farà riferimento alla somma di
                  ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo, con l’esclusione di
                  quelli relativi alle attività ricomprese nel predetto comma 2.
CONDIZIONI        Il contributo spetta esclusivamente:
                  • ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
                  • ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir o un
                       ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al pe-
                       riodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;
                  • se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3
                       dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

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Contributi a fondo perduto al via: dalle Entrate anche le istruzioni operative

              Criteri di calcolo
                REGOLA

                Ai fini dell’individuazione della soglia massima di ricavi o compensi, rilevano – per cia-
                scuna tipologia di soggetto – le proprie regole di determinazione (in tal senso si ri-
                chiama la Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E). Sono validi inoltre, anche a questi fini, i
                chiarimenti forniti con la Circolare n. 9/E/2020, in relazione ai quesiti n. 2.2.5 e 2.2.6.
                Non si tiene conto:
                • degli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall’art. 85,
                     comma 1, lettere a) e b), e dall’art. 54, comma 1, del Tuir;
                • dei ricavi diversi dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
                     alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, e dai corrispet-
                     tivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mo-
                     bili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella pro-
                     duzione.

                SITUAZIONI SPECIFICHE

                METODO                  Per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale,
                CATASTALE               tale soglia dev’essere determinata con riferimento ai ricavi risul-
                                        tanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al
                                        31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispon-
                                        dente all’anno solare). In mancanza di scritture contabili, rileva il
                                        volume d’affari relativo al medesimo periodo d’imposta, ai sensi
                                        dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, conseguito nel 2019.

                RIVENDITORI             Si fa riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le mo-
                di GIORNALI e           dalità di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973.
                LIBRI
                DISTRIBUTORI
                di CARBURANTE
                TABACCHERIE

              SCHEMA RIASSUNTIVO (tratto dalla Circolare n. 15/2020)

                DICHIARAZIONE                RICAVI/COMPENSI                REGIME                       PUNTAMENTI

                REDDITI PF                   Ricavi                         Contabilità ordina-          RS116
                                                                            ria

                                                                            Contabilità sempli-          RG2, col. 2
                                                                            ficata

                                             Compensi                                                    RE2, col. 2

                                             Ricavi/Compensi                Regime                L.     Da LM22 a
                                                                            190/2014                     LM27, col. 3

                                             Ricavi/Compensi                Regime              D.L.     LM2
                                                                            98/2011

                                                                                                                         3
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                REDDITI SP                   Ricavi                         Contabilità ordina-          RS116
                                                                            ria

                                                                            Contabilità sempli-          RG2, col. 5
                                                                            ficata

                                             Compensi                                                    RE2

                REDDITI SC                   Ricavi                                                      RS107, col. 2

                REDDITI ENC                  Ricavi                         Contabilità ordina-          RS111
                                                                            ria

                                                                            Contabilità sempli-          RG2, col. 7
                                                                            ficata

                                                                            Regime forfettario           RG4, col. 2
                                                                            art. 145 Tuir

                                                                            Contabilità pubbli-          RC1
                                                                            ca

                                             Compensi                                                    RE2

              Data di riferimento
              Rileva la data di effettuazione dell’operazione, e quindi:
              • fatture immediate: data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3
                   );
              • corrispettivi: data del corrispettivo giornaliero;
              • fattura differita: data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel
                   caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ).
              Ne deriva che nel calcolo del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, sono escluse le fat-
              ture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate
              nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre sono ricomprese le fatture differite di
              aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

              Cessioni di beni ammortizzabili
              Concorrono a formare l’ammontare del fatturato.

              Ventilazione dei corrispettivi – Regime del margine
              Per le operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corri-
              spettivi o applicando il regime del margine, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva
              (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

              Esercizio contestuale di più attività
              Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rileva-
              no tutte le attività esercitate.

              Inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019
              Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i
              soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti
              che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede

                                                                                                                         4
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Contributi a fondo perduto al via: dalle Entrate anche le istruzioni operative

                  operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano
                  ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
MISURA   del
CONTRIBUTO
                    IMPORTO dei RICAVI/COMPENSI                      MISURA del CONTRIBUTO
                    relativi al PERIODO d’IMPOSTA                     (calcolato sulla differenza tra fattu-
                    PRECEDENTE a QUELLO in CORSO                     rato/corrispettivi di aprile 2020 e
                    al 19 MAGGIO 2020                                fatturato/corrispettivi    di    aprile
                                                                     2019) (1)

                    Non superiore a 400mila euro                     20 per cento

                    Non superiore a 1 milione di euro                15 per cento

                    Non superiore a 5 milioni di euro                10 per cento

                    (1)
                       Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque ricono-
                    sciuto un contributo minimo di:
                    • 1.000 euro per le persone fisiche;
                    • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

DOMANDA e         Modello
PROCEDURA         È stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno
                  2020, n. 230439.

                  Contenuto
                  È indicato dettagliatamente nel provvedimento citato.

                  Termini
                  La domanda può essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal pri-
                  mo pomeriggio del 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il
                  soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto,
                  le istanze potranno essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

                  Modalità di presentazione
                  L’istanza dev’essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraver-
                  so intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L’invio
                  può essere effettuato anche attraverso Entratel oppure mediante un’apposita procedura
                  web che le Entrate attiveranno all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

                  Autocertificazione
                  L’istanza dovrà contenere altresì un’autocertificazione che il soggetto richiedente non si
                  trova in una delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
                  159.

                  Contributo di importo superiore a 150mila euro
                  Soltanto qualora il contributo spetti in misura superiore a 150mila euro, il modello
                  dell’istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tra-
                  mite pec all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it, unitamente
                  all’autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all’art. 85, commi
                  1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del
                  medesimo decreto legislativo.

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    MySolution | Prima Lettura| 15 giugno 2020
Contributi a fondo perduto al via: dalle Entrate anche le istruzioni operative

                   Errore
                   In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione della domanda
                   precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa (nei termini anzidetti) sostituisce
                   tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di
                   pagamento del contributo.

                   Rinuncia all’istanza
                   È inoltre possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da in-
                   tendersi come rinuncia totale al contributo.

                   Procedure
                   A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la
                   presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei con-
                   trolli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di
                   presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai
                   fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei
                   motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è
                   possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinun-
                   cia.
ACCREDITO          L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito – effettuato direttamente
del                dall’Agenzia delle Entrate – sul conto corrente bancario o postale identificato dall’IBAN
CONTRIBUTO         indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha chiesto il contributo.
ASPETTI            Il contributo in esame costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad
CONTABILI          integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa dell’emergenza Covid-19;
                   pertanto, ai sensi del principio contabile OIC 12 il contributo va rilevato nella voce A5 del
                   conto economico.
ASPETTI            Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
TRIBUTARI          non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, e non incide
                   sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61del Tuir, né sulla deducibili-
                   tà dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’art. 109, comma 5, del medesimo Testo
                   Unico. Di conseguenza, il contributo stesso non è assoggettato alla ritenuta a titolo
                   d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
SUCCESSIVA         Se successivamente all’erogazione del contributo a fondo perduto, il soggetto beneficiario
CESSAZIONE         cessi l’attività, non sorge l’obbligo di restituzione del contributo.
dell’ATTIVITÀ
VERIFICHE          L’atto di recupero del contributo non spettante dovrà essere notificato, a pena di deca-
SUCCESSIVE         denza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo (art. 27, com-
                   ma 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28 gennaio
                   2009, n. 2).

                   Ravvedimento
                   Successivamente all’accredito del contributo, è ammessa la regolarizzazione spontanea
                   mediante restituzione degli importi percepiti indebitamente e dei relativi interessi, e il ver-
                   samento delle sanzioni nelle misure previste dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicem-
                   bre 1997, n. 471.

        Riferimenti normativi
•   Circolare 13 giugno 2020, n. 15/E;
•   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25;
•   Provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439.

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     MySolution | Prima Lettura| 15 giugno 2020
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