Lavoro e formazione: scenari evolutivi - Eugenio Gotti - Don Orione Italia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017): principali novità L’attuazione del 150/2015 e gli ultimi accordi in Conferenza Stato Regioni Garanzia Giovani: fase 2 e prospettive IP e IeFP: Decreto 61/2017
Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017): principali novità L’attuazione del 150/2015 e gli ultimi accordi in Conferenza Stato Regioni Garanzia Giovani: fase 2 e prospettive IP e IeFP: Decreto 61/2017
Indice delle misure della L. di Bilancio 2018 (L.205/2017) Ø Risorse sistema duale (cc.110-112) Ø Partecipazione CFP PON Scuola (c.628) Ø Sgravi contributivi per i giovani (cc.100-108) Ø Risorse aggiuntive ITS (cc.67-69) Ø Credito di imposta per le spese di formazione 4.0 (cc.46-56) Ø Trasferimento dati agli accreditati nazionali ai servizi per il lavoro tramite il sistema informativo (cc.801,803)
Rafforzamento del sistema duale cc. 110-112, L. 205/2017
Finanziamento Ø Stabilizzazione della “sperimentazione del sistema duale” (c. 110, lett. b): à A decorrere dal 2018, € 75 Mln/anno per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato di I livello e per quelli rivolti all’alternanza scuola-lavoro. Ø Ulteriore finanziamento annuale per il sistema duale (c. 112): à Per la sola annualità 2018, € 50 Mln per il finanziamento dei percorsi di apprendistato di I livello e alternanza scuola-lavoro. MA Ø Abrogazione stanziamento di € 25 Mln/anno previsti a regime dal decreto di riordino dell’IP (d.lgs. 61/2017) per le attività di formazione duale rivolte all’apprendistato di primo livello.
Altre misure Ø Estensione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello previsti dall’art. 32, comma 1, del d.lgs.150/2015 (c. 110, lett. d): • No contributo di licenziamento (art. 2, cc. 31 e 32, L. 92/2012); • Riduzione del 5% dell’aliquota contributiva del 10% (art. 1, c. 773, L. 296/2006); • Sgravio totale del contributo pari all’1,61% (1,31% per il finanziamento ASpI e 0,30% per i Fondi Interprofessionali). Risorse: à 2018: €5 Mln à 2019: € 15,8 Mln à A decorrere dal 2020: € 22 Mln/anno Ø Finanziamento dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 110, lett. e) per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di IeFP curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati: à A decorrere dal 2018, € 5 Mln/anno
Partecipazione dei CFP al PON Scuola c. 628, L. 205/2017
Partecipazione CFP al PON Scuola Partecipano alle misure del PON «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014/2020 anche le istituzioni formative accreditate ai sensi del capo III, D.lgs. 226/2005 che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali (art. 7, c.3, D.lgs. 61/2017).
Sgravi contributivi per i giovani (cc.100-108)
Bonus assunzionali validi nel 2018 1. Bonus per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 2. Bonus assunzionale post alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo N.B: Il bonus assunzionale post-alternanza o apprendistato formativo introdotto con la L. di Bilancio 2017 (L.232/2016) è stato soppresso e sostituito dal nuovo bonus previsto dalla L. di Bilancio 2018. La L. di Bilancio 2018 non ha previsto la proroga degli incentivi per l’assunzione di: Ø Giovani e disoccupati nel Mezzogiorno (Bonus Sud); Ø «Neet» under 29 (Bonus Garanzia Giovani). La proroga di questi incentivi non è stata ancora approvata e dovrà essere eventualmente determinata da appositi provvedimenti amministrativi.
Rapporti incentivati Ø Assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ø Assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la durata di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2018. Ø Trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato (fermo restando requisito anagrafico alla data della conversione) Ø Prosecuzione di contratti di apprendistato in contratto a tempo indeterminato Esclusioni: Ø Rapporti di lavoro domestico Ø Contratti di apprendistato Ø Trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti di apprendistato professionalizzante stipulati con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Limiti di età e ammontare dell’esonero Ø Limiti di età • Dal 1° gennaio 2018: fino a 35 anni. • A decorrere dal 1° gennaio 2019: fino a 30 anni. • Nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto. Ø Ammontare • Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL)
Importo e durata massima Ø Importo massimo: €3.000/anno Ø Durata massima: • 3 anni • 1 anno nei casi di prosecuzione (successiva al 31 dicembre 2017) di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi relativi al rapporto di apprendistato (art. 47, comma 7 d.lgs. 81/2015).
Condizioni per la fruizione dell’incentivo Lavoratore: Non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con un altro datore di lavoro, escluso il caso di esonero parzialmente usufruito in relazione a precedenti assunzioni e comunque solo per il periodo residuo. Datore di lavoro Ø No licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione. Ø No licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio contributivo nei 6 mesi successivi l’assunzione, pena la revoca e il recupero del bonus già fruito. N.B.: la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore.
Cumulabilità e principio di portabilità Ø Cumulabilità: Il beneficio contributivo NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al loro periodo di applicazione. Ø Principio di “portabilità” del bonus: Nel caso in cui l’incentivo sia fruito solo parzialmente e il lavoratore venga assunto da un nuovo datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro per l’importo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione.
Bonus assunzionale post ASL o apprendistato formativo Lo sgravio triennale diventa TOTALE (100% dei contributi fino a max €3.000/anno) per i datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio: Ø Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola- lavoro pari a: • Almeno il 30 % delle ore di alternanza previste dalla L.107/2015 (400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei); • Almeno il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di IeFP; • Almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza negli istituti tecnici superiori (ITS); • Il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Ø Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di I livello o in alta formazione.
Bonus assunzionali DESTINATARI RAPPORTI INCENTIVATI AMMONTARE OPERATIVITÁ BONUS GIOVANI Soggetti che non hanno compiuto Ø Assunzioni a tempo indeterminato a Sgravio contributivo del Vigente dal 35 anni (30 anni dal 2019) e non tutele crescenti 50% fino all’importo di 2018 siano stati occupati a t. Ø Trasformazione di contratti a tempo 3.000 euro annui per: indeterminato determinato in rapporti a tempo Ø 36 mesi (assunzioni e indeterminato (fermo restando requisito conversioni) anagrafico alla data della conversione) Ø 12 mesi Ø Prosecuzione di contratti di (prosecuzione) apprendistato in contratto a tempo indeterminato BONUS POST ALTERNANZA O APPRENDISTATO FORMATIVO Studenti che non hanno compiuto Assunzioni a tempo indeterminato a Sgravio contributivo del Vigente dal 35 anni (30 anni dal 2019) che tutele crescenti, entro 6 mesi 100% fino all’importo di 2018 hanno svolto presso il medesimo dall’acquisizione del titolo di studio 3.000 euro annui per 36 datore di lavoro: mesi Ø attività di alternanza scuola- lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza Ø periodi di apprendistato di I livello e di alta formazione
Bonus assunzionali DESTINATARI RAPPORTI INCENTIVATI AMMONTARE OPERATIVITÁ ASSUNZIONE DI SOGGETTI IN “PIANI DI RICOLLOCAZIONE” Lavoratori indicati in “Piani di Ø Assunzioni a tempo indeterminato a Sgravio contributivo del 50% Vigente dal Ricollocazione” (cfr. Slide “Assegno di tutele crescenti fino all’importo di 4.030 euro 2018 ricollocazione per i percettori di Ø Assunzioni a tempo determinato annui per: CIGS”) Ø Trasformazione di contratti a tempo Ø 18 mesi se assunti a t. determinato in rapporti a tempo indeterminato indeterminato Ø 12 mesi se assunti a tempo determinato, più altri 6 mesi se il rapporto è trasformato a t. indeterminato BONUS SUD (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) Ø Soggetti che non hanno compiuto Ø Assunzioni a tempo indeterminato a Sgravio contributivo del 100% Scaduto il 31 35 anni tutele crescenti fino a 8.060 euro annui per 36 dicembre 2017 Ø Soggetti dai 35 anni di età privi di Ø Assunzioni a tempo determinato mesi impiego da almeno 6 mesi Ø Trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato BONUS GARANZIA GIOVANI Neet iscritti a G.G. tra i 15 e i 29 anni Ø Assunzioni a tempo indeterminato a Sgravio contributivo per 12 Scaduto il 31 cadenza: tutele crescenti mesi: dicembre 2017 31 dicembre 2017 Ø Assunzioni in apprendistato Ø del 100% dei contributi fino Ø Assunzioni a tempo determinato di durata a 8.060 euro annui per le > 6 mesi assunzioni a t. indeterminato Ø del 50% dei contributi fino a 4.030 euro annui per le assunzioni a t. determinato.
Risorse aggiuntive ITS cc. 67-69, L. 205/2017
Incremento risorse ITS Incremento progressivo dei Fondi per il finanziamento dei percorsi di ITS nel triennio 2018/2020 L’attuale stanziamento di €13 Mln a valere sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875) viene incrementato di: Ø 10 milioni per il 2018 Ø 20 milioni per il 2019 Ø 35 milioni a decorrere dal 2020. Pertanto, a decorrere dal 2020 gli ITS potranno godere di un finanziamento aggiuntivo stabile di 35 milioni. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge: Ø DM del MIUR di assegnazione delle risorse aggiuntive, per definire quali programmi di sviluppo finanziare a livello nazionale.
Credito di imposta per le spese di formazione 4.0 cc.46-56, L. 205/2017
Credito di imposta Ø Credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene dedicato ad attività di formazione definite con le parti sociali Ø Per le spese in attività di formazione effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 Ø Risorse stanziate: € 250 Mln per l’anno 2019 Per l’operatività, occorrerà attendere l’emanazione di un DM del MISE, di concerto con il MEF e con il MLPS, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Il DM definirà le disposizioni applicative necessarie, in particolare: • documentazione richiesta • controlli • cause di decadenza dal beneficio.
Condizioni Ø Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 Ø Costo del personale dipendente occupato in attività di formazione Ø Riconosciuto il 40% del costo Ø Limite: € 300.000/anno per ciascuna azienda Ø Attività di formazione definite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali Ø Attività di formazione legate al Piano Nazionale Impresa 4.0
Spese ammissibili Ø Attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali: • big data e analisi dei dati • cloud e fog computing • cyber security • sistemi cyber-fisici • prototipazione rapida • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata • robotica avanzata e collaborativa • interfaccia uomo macchina • manifattura additiva • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali applicate negli ambiti specificamente previsti dalla L. di bilancio (elencati nell’Allegato A alla L. 205/2017).
Ambiti previsti (Allegato A, L. 205/2017) Ø Vendita e marketing Ø Informatica Ø Tecniche e tecnologie di produzione Allegato A, L.205/2017: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
Ammissibilità Ø I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Ø Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Ø Le imprese con bilancio certificato sono esenti dai predetti obblighi di certificazione dei costi. Ø Limite massimo per le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti: € 5.000. ! Non sono ammissibili le spese relative a: Formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Trasferimento dati agli accreditati nazionali ai servizi per il lavoro tramite il sistema informativo cc.801,803, L. 205/2017
Trasferimento dati soggetti disoccupati o a rischio disoccupazione Ø Per favorire la ricollocazione delle persone nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ANPAL comunica i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione ai: • soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro (art. 4, d.lgs. 276/2003) • soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (art. 12, d.lgs. 150/2015). Ø La messa a disposizione dei dati è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, (art.13 del d.lgs.150/2015), cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi.
Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017): principali novità L’attuazione del 150/2015 e gli ultimi accordi in Conferenza Stato Regioni Garanzia Giovani: fase 2 e prospettive IP e IeFP: Decreto 61/2017
DLGS 150/2015: PRINCIPI E STATO DELL’ARTE
Stato dell’arte dei provvedimenti attuativi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) Riferimento Tipo di provvedimento Stato Linee di indirizzo triennali Art. 2 DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni Intesa sancita Obiettivi annuali Art. 2 DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni Intesa sancita LEP Art. 2, comma 1 DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni Intesa sancita Tempi entro cui convocare i Art. 2, comma 2 DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni Intesa sancita disoccupati Art. 3, comma 3 Bozza di Offerta congrua DM su proposta ANPAL e Art. 25 provvedimento Linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in Art. 3, comma 3 DM su proposta ANPAL materia di PAL Indirizzo sul sistema della Art. 3, comma 3 DM su proposta ANPAL formazione professionale continua Linee Guida per l’accreditamento di Art. 3, comma 3 DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni Enti di formazione Criteri accreditamento servizi per il Art. 12 DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni Intesa sancita lavoro Piano di coordinamento Art. 24, comma finanziamento Assegno di DM previa intesa in Conferenza Stato Regioni 2 Ricollocazione (aggiornato al 10 gennaio 2018)
Stato dell’arte dei provvedimenti attuativi (ANPAL) Riferimento Tipo di provvedimento Stato Delibera n.7-2016 CDA Istituzione albo nazionale soggetti accreditati Art. 12, comma 3 Non specificato ANPAL Implementazione DID online, rafforzata la Sistema informativo unitario Art. 13 Non specificato cooperazione applicativa SAP Definizione scheda Anagrafico Professionale Art. 13, comma 3 Non specificato (SAP) Sistema informativo Formazione Art. 15 Non specificato Definizione Standard di Servizio Art. 9 Non specificato Delibera CDA ANPAL, Delibera n.1-2017 CDA Determinazione delle modalità operative e Art. 9 previa approvazione ANPAL (sostituisce la dell’ammontare dell’ADR MLPS delibera n. 9-2016) Delibera n.6-2016 CDA Definizione delle metodologie di profilazione ANPAL (Definizione Art. 9 Non specificato degli utenti profilazione online sistema informativo) Definizione standard di costo Art. 9 Non specificato Convenzioni con altre Accesso ai dati per prestazioni previdenziali Art. 19 amministrazioni (aggiornato al 10 gennaio 2018)
Le ultime intese in Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata
Intese Sancite il 21 dicembre 2017 Nella seduta del 21 dicembre 2017 della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza unificata sono state sancite importanti intese: § direttamente attinenti l’attuazione del Dlgs 150/2015 § relative allo sviluppo e il rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, in attuazione dell’articolo 15 del D.L. 78/2015.
Unico DM che prevede: § Le linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di PAL (art. 1) § Gli obiettivi annuali (2018) dell’azione in materia di PAL Linee di indirizzo (art. 2): tra cui, erogazione dell’Assegno di triennali Ricollocazione a tutti i destinatari aventi diritto; definizione di Unità di Costo Standard e standard di servizio per tutto il territorio nazionale. Obiettivi annuali § La specificazione dei LEP da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 3 e allegato B) § I tempi di convocazione da parte dei CPI delle diverse LEP categorie di utenti (art. 4): massimo 90 giorni per il disoccupato e il disoccupato beneficiario di sostegno al reddito. Tempi entro cui § Gli indicatori degli obiettivi annuali per il 2018 (art. 5 e convocare i disoccupati allegato A): tra gli altri, l’obiettivo di tempestività (24h) della trasmissione della DID/SAP da parte delle Regioni al nodo nazionale. § Le azioni di monitoraggio da parte di ANPAL (art. 6)
Specificazione dei LEP Salto di qualità rispetto alle politiche attive del lavoro realizzate dai livelli regionali Con entrata in vigore d.lgs 150/2015 -> diritto esigibile dai cittadini Presenti nel DM standard e procedure a cui non sono associate specifiche risorse. Non si prevede una adeguata copertura economica per la sostenibilità dei LEP
Criteri per l’accreditamento regionale dei servizi per il lavoro
I criteri dell’accreditamento regionale (art.12 d.lgs. 150/2015) I seguenti criteri sono oggetto di definizione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (presentato di seguito) e allo stesso tempo base dell’Albo nazionale dei soggetti accreditati (ANPAL): • coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; • definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; • obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; • raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; • definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
Lo schema di DM su cui è stata raggiunta l’intesa § Maggior controllo delle Regioni sui servizi per il lavoro che vengono erogati sul proprio territorio da parte degli operatori accreditati a livello nazionale § risolvere il problema del “doppio regime” dell’accreditamento Criteri (nazionale e regionale), disciplinando le modalità con cui gli accreditament accreditati a livello nazionale potranno operare sui territori. o servizi per il § Le Regioni si adeguano alle nuove disposizioni del DM entro lavoro dodici mesi dall’entrata in vigore del DM. Nelle more dell’adeguamento delle discipline regionali restano validi i vigenti regimi di accreditamento regionali con la possibilità di continuare a partecipare alle misure finanziate dalle Regioni.
Criteri di accreditamento servizi per il lavoro Requisiti per l’accreditamento regionale A. Requisiti minimi per l’accreditamento regionale Per accreditarsi a livello regionale, i soggetti dovranno rispettare i seguenti requisiti: § generali di ammissibilità; § di carattere giuridico-finanziario; I requisiti § strutturali B. Requisiti aggiuntivi per l’accreditamento regionale Raccordo con l’accreditamento nazionale
Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
Rappresenta un primo livello di programmazione per l’avvio di azioni di sistema e attività rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive Piano di rafforzamento Il Piano prevede per l’attuazione delle Politiche Attive del Lavoro: dei servizi e § La realizzazione di azioni di sistema delle misure di § La definizione di servizi e misure di PAL. politica attiva del lavoro Pur non essendo direttamente attuativo del Dlgs 150/2015 rappresenta un importante atto di programmazione per lo sviluppo e il rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro.
Azioni di sistema (impattano, a tendere, sull’intero eco-sistema delle Politiche Attive del Lavoro): Piano di § la definizione della metodologia di profilazione che associ alla rafforzamento profilazione automatica anche metodologie comuni per una dei servizi e profilazione qualitativa dell’utente; delle misure di § l’elaborazione di standard di servizio e standard di costo; politica attiva § la determinazione delle modalità operative e dell’ammontare del lavoro dell’Assegno di ricollocazione; # § l’integrazione dei sistemi informativi, da realizzare attraverso la Azioni di realizzazione del portale nazionale per la registrazione dei sistema disoccupati, l’interscambio di informazioni con Inps, la definizione del Sistema informativo della formazione professionale e l’introduzione del Fascicolo del lavoratore.
Ancora in termini di azioni di sistema: § si prevede un rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego Piano di attraverso un rafforzamento degli organici, che ammonta a rafforzamento 1.600 operatori aggiuntivi (1.000 + 600 dedicati al REI) dei servizi e ripartiti tra le Regioni; delle misure di § la formazione specialistica per gli operatori. politica attiva del lavoro Il Piano pone l’obiettivo di rafforzare la “reputazione” dei servizi # pubblici per l’impiego attraverso lo sviluppo di servizi per le Azioni di imprese, utili a valorizzare il ruolo di intermediazione dei servizi Sistema pubblici per il matching tra domanda e offerta di lavoro.
Assegno di Ricollocazione • Dopo la prima sperimentazione, nel 2018 messa a regime • 386 milioni nel periodo 2018-2020 (residui anni precedenti) + PON SPAO • Platea di destinatari di circa 1 milione di persone l’anno • Previsione di adesione tra il 10% e il 20%
Assegno di Ricollocazione per i lavoratori di imprese in crisi • I lavoratori dichiarati in esubero nell’ambito delle procedure di consultazione nell’ambito della richiesta della CIGS, possono richiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l’assegno di ricollocazione. • L’AdR è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. N.B.: Di norma, i percettori di CIGS non rientrano tra i destinatari dell’AdR, perché sono formalmente non disoccupati e quindi non percettori di Naspi (sussidio di disoccupazione).
In relazione alle risorse finanziarie totali: § il Piano si pone come elemento di raccordo tra i fondi per le Politiche Attive allo scopo di razionalizzare la strategia nazionale § il Piano fa affidamento su circa 3 miliardi e 600 milioni di Piano di euro (ricognizione delle risorse dei POR regionali rafforzamento obiettivo Tematico 8, PON SPAO ed economie di Welfare dei servizi e to Work) delle misure di politica attiva NB: del lavoro Coordinamento di tali risorse: il Piano prevede che entro # 45 giorni dall’approvazione in Conferenza Unificata, Risorse l’autorità di gestione del PON SPAO e le Regioni debbano provvedere a formalizzare l’allocazione delle risorse tra gli strumenti identificati nel piano.
Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017): principali novità L’attuazione del 150/2015 e gli ultimi accordi in Conferenza Stato Regioni Garanzia Giovani: fase 2 e prospettive IP e IeFP: Decreto 61/2017
Garanzia Giovani Attuazione Fase II
Fase II Garanzia Giovani • Rifinanziamento del Piano Nazionale Garanzia Giovani à Fase II del Programma • Finanziamento di circa €1,2 Mld ripartiti tra le Regioni • Nuove “schede di misura” che disciplinano i vari servizi attivabili all’interno del Programma. • Decreto Direttoriale n. 22 del 17.01.2018 à assegnazione risorse aggiuntive a valere sul PON IOG • Approvazione PAR da parte delle Regioni
Riparto risorse
Riparto risorse
Fase I e Fase II Principali differenze tra le schede di misura
Novità della Fase II Rispetto alla Fase I, si aggiungono alcune schede: • 1-D (Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati) • 2-C (Assunzione e formazione) • 5-bis (Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica) • 6-bis (Servizio civile nazionale nell’Unione Europea) • 9-bis (Incentivo Occupazione Giovani) Altre risultano modificate: • 2-A (Formazione mirata all’inserimento lavorativo) • 2-B (Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi) • 3 (Accompagnamento al lavoro) • 4-A (Apprendistato per la qualifica e il diploma) • 4-C (Apprendistato di alta formazione e ricerca) • 5 (Tirocinio extracurriculare) • 6 (Servizio civile)
Misure non rifinanziate Nella Fase II, non sono state rifinanziate le seguenti misure: • 4-B (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) • 9 (Bonus occupazionale) Sostituita dall’Incentivo Occupazione Giovani
Differenze tra Fase I e Fase II Fase I Fase II Misura 1-A (Accoglienza, presa in carico, Confermata orientamento: informazioni sul Programma Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, Confermata orientamento: accesso alla Garanzia) Misura 1-C (Accoglienza, presa in carico, Confermata orientamento) Non prevista SCHEDA 1-D (Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati) Misura 2-A (Formazione mirata Confermata all’inserimento lavorativo) Misura 2-B (Reinserimento di giovani 15- Confermata 18enni in percorsi formativi) Non prevista SCHEDA 2-C (Assunzione e formazione) Misura 3 (Accompagnamento al lavoro) Confermata Misura 4-A (Apprendistato per la Confermata qualifica e il diploma) Misura 4-C (Apprendistato di alta Confermata formazione e ricerca) Misura 5 (Tirocini) Confermata Inserita la SCHEDA 5 bis (Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica) Misura 6 (Servizio civile) Confermata Inserita la SCHEDA 6 bis (Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea) Misura 9 (Bonus occupazionale) Sostituita dalla Misura 9 bis (Incentivo Occupazione Giovani)
Iter di attuazione
Iter approvazione PAR CONVENZIONE: L’ AdG comunica l’esito negativo Ø data di avvio delle attività con nota di sintesi delle non L’Autorità di Gestione (AdG) inoltra Ø determinazione e allocazione delle conformità rilevate il testo della nuova Convenzione risorse per Misura per la sottoscrizione digitale Ø modalità di adozione del Si.Ge.Co Entro 10 giorni Ø assegnazione delle risorse di AT Ø indicazione dei costi semplificati che gli OO.II dovranno utilizzare L’O.I. trasmette all’AdG un PAR aggiornato L’O.I controfirma e restituisce la Convenzione Entro 30 giorni L’AdG verifica l’avvenuto PAR: recepimento delle osservazioni L’O.I approva il Piano di Attuazione Ø aggiornamento dell’analisi di contesto e Regionale (PAR) e lo trasmette degli indicatori all’AdG tramite PEC Ø ripartizione finanziaria delle risorse aggiuntive della Fase II Entro 10 giorni Il nuovo PAR viene approvato Esito negativo L’AdG informa l’O.I. degli esiti della verifica, registrandoli in un’apposita checklist. Esito positivo L’O.I.: Ø approva il PAR con specifico atto amministrativo Ø trasmette formalmente il PAR tramite PEC
Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017): principali novità L’attuazione del 150/2015 e gli ultimi accordi in Conferenza Stato Regioni Garanzia Giovani: fase 2 e prospettive IP e IeFP: Decreto 61/2017
Revisione dell’Istruzione Professionale e raccordo con i percorsi di IeFP Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, comma 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Diversi decreti per l’attuazione Diversi nodi non sono stati risolti con il d.lgs. 61/2017, ma rinviati a decreti attuativi: ✅ 1. Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MEF, Min. Salute, previa intesa in sede di CSR e PA • Determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di IP, distinguendoli da quelli degli IT, e dei relativi risultati di apprendimento • Riferimento degli indirizzi di studio ai codici ATECO • Indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento • Correlazione tra i titoli IeFP e quelli della IP anche per facilitare il sistema dei passaggi 2. Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MEF, previa intesa in sede di CSR e PA • Definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’IP e il sistema di IeFP e realizzazione percorsi IeFP in sussidiaria (da definire poi con accordo USR/Regione) 3. Accordo in CSR • Disciplina delle fasi del passaggio dai percorsi di IP ai percorsi di IeFP 4. Decreto del MIUR, di concerto con il MLPS, previa intesa in sede di Conferenza unificata • Disciplina della Rete nazionale delle scuole professionali 5. Intese MIUR e Regioni per definire i criteri generali dei corsi annuali per esame di stato
Puoi anche leggere