"AUTOTRASPORTO " 30 LUGLIO 2021 - Documenti conducenti e veicoli, FAD, ecc - Proroghe di validità - Massa Carrara
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SCADENZARIO “AUTOTRASPORTO “ Documenti conducenti e veicoli, FAD, ecc. – Proroghe di validità (Documento aggiornato con quanto disposto dal MIMS con le circolari n.24231 del 27.07.2021 e n.24581del 29.07.2021) 30 LUGLIO 2021
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” Indice Premessa .................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 1. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CIRCOLARE PROT. 24231 DEL 27.07.2021 ............................................ 4 Riepilogo ed interpretazione univoca dei termini di proroga di validità di alcuni documenti necessari alla guida dei mezzi 2. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTE DI GUIDA ................................................................................................................................... 5 Patente di guida Validità patente di guida come documento di riconoscimento Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida Termine della prova di controllo (esame di pratica) Autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) Revisione della patente di guida nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s. Riporto esame di teoria 3. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : CQC –CAP (Patenti CQC o CQC card , entrambe con Codice 95) .......................................................... 7 Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in ITALIA -VALIDITÀ IN UE E SEE Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate da altro Paese UE - VALIDITÀ IN ITALIA Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia – VALIDITÀ ITALIA C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale Revisione della qualificazione CQC nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s. CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 anni dalla data di cadenza della CQC 4. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI E CONSULENTI : ADR ................................................................................................................................................... 9 Attestati di frequenza corsi di conseguimento/rinnovo CFP ADR Certificati di formazione ADR conducenti Attestati di formazione consulenti ADR 5. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTI OVER 60-65 .............................................................................................................................. 10 Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65 Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020 Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60 Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020 Certificati medici per ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida Permesso provvisorio di guida rilasciati in occasione della visita medica per il rinnovo della patente Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 1
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” 6. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI : REVISIONI .......................................................................................................................................................... 11 Revisione di cui all’art. 80 del C.d.s. Decreto 285/92 7. ALTRE PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REG. UE N.2021/267 ................................................................................................................... 12 Formazione periodica dei titolari di CAP Ispezione periodica dei tachigrafi Rinnovo carta del conducente ( utilizzo dei tachigrafi ) Richiesta carta del conducente per cattivo funzionamento, furto, smarrimento, ecc. Idoneità finanziaria Licenze comunitarie – Merci Licenze comunitarie – Passeggeri 8. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI: VARIE ................................................................................................................................................................... 13 Estratto della carta di circolazione di cui all’articolo 92 del C.d.s. Ricevute degli studi di consulenza automobilistica Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s. Autorizzazione per la circolazione di prova Autorizzazioni trasporti eccezionali Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni) ATP verifiche periodiche Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s. Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi – Certificato di idoneità per conducenti Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti 9. MIMS CIRCOLARE N°24581 DEL 29 LUGLIO 2021 ............................................................................................................................................................................. 16 Accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati ( ( Corsi di formazione CQC – ADR ) Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione 2
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” Premessa Questo scadenzario, fa seguito a quelli inviati precedentemente (predisposti nei mesi di Agosto 2020 e Marzo 2021) e aggiorna le proroghe di validità dei documenti a seguito di quanto disposto dal Decreto legge 23 Luglio 2021 , n°105 che, con l’articolo 2, modifica l’articolo 1, comma 1 , del D.L. 25.3.2020, n°19 e stabilisce che il termine dello stato di emergenza sanitario è prorogato al 31 Dicembre 2021 . A seguito del suddetto posticipo del termine dello stato di emergenza sanitaria, il MIMS, con circolare proto. N. 24231 del 27 Luglio 2021, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Lo stesso Ministero, con la circolare 24581 del 29 Luglio 2021, ha poi fornito ulteriori chiarimenti in materia di Formazione A Distanza (FAD) ed altri aspetti connessi al termine dello stato di emergenza. Nelle pagine che seguono, si propone una sintesi delle due circolari sopra richiamate rinviando alla loro integrale lettura per una più puntuale conoscenza dei loro contenuti. La pandemia, la conseguente emergenza sanitaria, ha determinato conseguenze non soltanto sulle opportunità di lavoro e sul risultato economico ma ha anche reso problematiche le attività di rinnovo di validità dei documenti necessari per la guida dei veicoli pesanti e di tutte le autorizzazioni ed adempimenti vari relativi alla loro regolare circolazione. Costante ed intensa è stata l’attività per segnalare la necessità ed ottenere la proroga di validità delle patenti di guida, delle Carte di qualificazione del Conducente (CQC), e di tutti gli innumerevoli certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati, fondamentali per il regolare esercizio dell’attività. Un impegno rivolto non soltanto al livello nazionale ma anche all’Unione Europea al fine di ottenere il mutuo riconoscimento delle proroghe attuate dai vari Stati colpiti dal COVID-19. Il risultato, è stata la pubblicazione prima del Regolamento UE n°2020/698 del 25 maggio 2020 e poi del Regolamento UE n.2021/267 del 16.02.2021 (G.U.U.E. del 22.02.2021) con i quali sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo ed alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate verifiche ed attività di formazione ed addestramento. Il sovrapporsi di interventi normativi nazionali e di livello europeo, se da una parte hanno consentito lo svolgimento della professione, dall’altra hanno determinato un vero e proprio labirinto entro il quale potrebbe essere difficile orientarsi per comprendere l’effettiva validità dei documenti necessari per la guida e la circolazione dei veicoli. Per tale motivo, nelle pagine che seguono, si cerca di fare sintesi di tutta l’articolata normativa che, alla data di predisposizione del presente documento (30 luglio 2021), determina la validità dei più volte richiamati documenti di guida e circolazione riportandone le relative scadenze; un quadro che può essere propedeutico anche per programmare coerentemente la relativa attività di formazione (CQC, ecc.). Visto il continuo evolversi normativo, al fine dell’effettivo riscontro della validità delle proroghe dei documenti richiamati, si sottolinea la necessità di essere attenti ad eventuali, successive e difformi disposizioni in materia che ne modifichino i termini. 3
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE CIRCOLARE PROT.24231 DEL 27.07.2021 La circolare Prot.24231 del 27.07.2021 diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), sostituisce la circolare Prot. 14832 del 3 Maggio 2021 avente analogo oggetto: “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18….”. Con la Circolare Prot. 24231/2021, il MIMS ha inteso RIEPILOGARE ED AGGIORNARE LE NUOVE SCADENZE DI VALIDITÀ DEI DOCUMENTI COORDINANDOLE, A SECONDA DEI CASI E PER QUANTO ANCORA IN VIGORE, con le seguenti disposizioni: a) Regolamento (UE) 2021/267 che interviene sui seguenti documenti ed attività ✓ CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) = art. 2 del Reg. 2021/267 ✓ PATENTE DI GUIDA = art. 3 del Reg. 2021/267 ✓ TACHIGRAFI E CARTE TACHIGRAFICHE ✓ CONTROLLI TECNICI E REVISIONI ✓ LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO DI MERCI (Reg. CE 1072/2009) E PERSONE ( Reg. CE 1073/2009) ✓ IDONEITÀ FINANZIARIA b) Decisione della Commissione europea C (2020) 5591 final che autorizza l’Italia ad applicare la proroga di 7 mesi già prevista dalla’rt.2 del Reg. (UE) 2020/698 c) Decreto Legge 23 Luglio 2021, n.105 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Dicembre 2021 d) Art. 103, commi 2 e 2 –sexies del Decreto Legge n.18/2020, convertito dalla L. n.27/2020 Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle che richiamano le proroghe trattate dalla circ. MIMS n. 24231/2021, si ribadiscono quelle previste dal Reg. UE 2021/267 (per quanto ancora in vigore) ed infine, si esplicitano una serie di atti vari che conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, commi 2 e 2-sexies del D.L. n.18/2020) 4
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: PATENTE DI GUIDA Patenti rilasciate in Italia - Validità in UE e SEE Patenti rilasciate in Italia Validità in Italia Patenti rilasciate da altro Paese UE – Validità in Italia SCADENZE PROROGA AL…. PROROGA AL…. PROROGA TOTALE PROROGA AL Reg. UE 2020/698 Reg. 2021/267 (MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 1, lettera “a”, punto 3)- Art. 103 commi 2 e 2 sexies ORIGINARIE ( + 7 mesi ) DL n°18/2020 – Art. 3, paragrafo 2 Reg. UE 2021/267) Gennaio 2020 / / 13 mesi ( 7 mesi + 6 mesi) Febbraio 2020 Settembre 2020 Marzo 2021 a decorrere dalla data della scadenza originale Marzo 2020 Ottobre 2020 Aprile 2021 e comunque Aprile 2020 Novembre 2020 Maggio 2021 NON OLTRE il 1° Luglio 2021 Maggio 2020 Dicembre 2020 Giugno 2021 ( MIMS 24231 del 27-07- 2021, punto 1, lettera “a”, punti 1) e 2)) Giugno 2020 Gennaio 2021 1° Luglio 2021 Luglio 2021 ( MIMS 24231 del 27-07- 31 Marzo 2022 Luglio 2020 Febbraio 2021 2021, punto 1, lettera “a”, Agosto 2020 Marzo 2021 ( Per quelle con scadenza originaria compresa tra il 31-1-2020 e il 31-05-2021 si applicano le punti 1) e 2)) disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n°°18/2020, in quanto di miglior favore Settembre 2020 / Luglio 2021 rispetto a quelle unionali ) Ottobre 2020 / Agosto 2021 10 mesi Novembre 2020 / Settembre 2021 Dicembre 2020 / Ottobre 2021 a decorrere dalla data della scadenza originale Gennaio 2021 / Novembre 2021 Febbraio 2021 / Dicembre 2021 ( MIMS 24231 del 27-07- 2021, punto 1, lettera “a”, Marzo 2021 / Gennaio 2022 punti 1) e 2) Aprile 2021 / Febbraio 2022 Maggio 2021 / Marzo 2022 / 10 mesi di proroga a decorrere dalla data della scadenza originaria: Aprile 2022 Giugno 2021 Aprile 2022 (Per quelle con scadenza originaria dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - articolo 3, paragrafo 1, del Reg. UE 2021/267 - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 1, lettera “a”, punto 3) Dal 1° Luglio 2021 al 31 / / / 31 Marzo 2022 Dicembre 2021 (Le patenti in scadenza dal 1.07.2021, rientrano nel campo di applicazione della sola normativa nazionale - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 1, lettera “a”, punto 3) 5
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: PATENTE DI GUIDA - CONSEGUIMENTO O RINNOVO Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza prevista Nuova Scadenza Validità della patente di guida Circolare MIMS 24231 del 27-07-2021, Si rammenta che le proroghe NON SI APPLICANO alla patente quale come documento di punto 1, lettera “a”, punto 3, ultimo documento di riconoscimento riconoscimento periodo Svolgimento esami di teoria per il Tabella di sintesi redatta dal MIMS 01.01.2020 – 31.12.2021 conseguimento delle patenti di DGMOT PR I SERVIZI AI CITTADINI 31.12.2020 guida E ALLA IMPRESE IN MATERIA DI 01.01.2021 - 1 anno dalla TRASPORTI E NAVIGAZIONI 31.12.2021 presentazione della domanda Termine per sottoporsi alla prova La prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di Domande presentate Entro il 31.12.2021 di controllo delle cognizioni (prova guida, di cui all’articolo 121, comma 1, del codice della strada, È ESPLETATA entro l’anno 2020 pratica) Circolare MIMS 24231 del 27-07- (art. 13, co.6, DL 183/2020 come convertito) Domande presentate Entro un anno dalla 2021, punto 1, lett. “b” dal 1° Gennaio 2021 al data di 31.12.2021 presentazione della domanda Autorizzazione provvisoria ad Circolare MIMS 24231 del 27-07- Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del C.d.s. in esercitarsi alla guida (foglio rosa) 2021, punto 1, lett. “c” scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino 31.01.2020- 31.03.2022 al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi 31.12.2021 D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, allo stato fino al 31.03.2022 comma 2 e 2-sexies Circolare MIMS 24231 del 27-07- Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame Foglio rosa scaduto tra Riporto esame di teoria 2021, punto 1, lett. “d” di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non si tiene D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, conto del periodo compreso tra il 31.1.2020 ed il 31.12.2021. Di conseguenza 31.01.2020– 31 maggio 202 comma 2 e 2-sexies i candidati che ne hanno titolo , a decorrere dal 1° Aprile 2022, hanno due 30.04.2021 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria 6
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: CQC –CAP (Patenti CQC o CQC card , entrambe con Codice 95) Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata in Italia - Validità in UE e SEE Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia Validità in Italia Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata da altro Paese UE – Validità in Italia SCADENZE PROROGA AL …. PROROGA AL …. PROROGA TOTALE PROROGA AL Reg. UE 2020/698 Reg. 2021/267 (MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a, ”punto 3)- Art. 103 commi 2 e 2 sexies ORIGINARIE ( + 7 mesi ) DL n°18/2020 – Art. 2, paragrafi 3 e 5 Reg. UE 2021/267) Gennaio 2020 / / 13 mesi Febbraio 2020 Settembre 2020 Marzo 2021 ( 7 mesi + 6 mesi) Marzo 2020 Ottobre 2020 Aprile 2021 a decorrere dalla data della Aprile 2020 Novembre 2020 Maggio 2021 scadenza originale Maggio 2020 Dicembre 2020 Giugno 2021 e comunque NON OLTRE il 1° Luglio 2021 MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a”, punti 1) e 2)) Giugno 2020 Gennaio 2021 1° Luglio 2021 31 Marzo 2022 Luglio 2020 Febbraio 2021 1° Luglio 2021 (MIMS 24231 del 27-07-2021, Agosto 2020 Marzo 2021 ( Per quelle con scadenza originaria compresa tra il 31-1-2020 e il 31-05-2021 si applicano le punto 2, lettera “a”, punti 1) e 2)) disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n°°18/2020, in quanto di miglior Settembre 2020 Luglio 2021 favore rispetto a quelle unionali) / Ottobre 2020 / Agosto 2021 Novembre 2020 / Settembre 2021 10 mesi Dicembre 2020 / Ottobre 2021 a decorrere dalla data della scadenza originale Gennaio 2021 / Novembre 2021 Febbraio 2021 / Dicembre 2021 (MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a”, punti 1) e 2)) Marzo 2021 / Gennaio 2022 Aprile 2021 / Febbraio 2022 Maggio 2021 / Marzo 2022 Giugno 2021 / Aprile 2022 10 mesi di proroga a decorrere dalla data della scadenza originaria: Aprile 2022 (Per quelle con scadenza originaria dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - articolo 3, paragrafo 1, del Reg. UE 2021/267 - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a”, punto 3) Dal 1° Luglio 2021 al 31 / / / 31 Marzo 2022 Dicembre 2021 (Le patenti in scadenza dal 1.07.2021, rientrano nel campo di applicazione della sola normativa nazionale - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a”, punto 3) 7
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: CQC –CAP Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza prevista Nuova Scadenza C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale MIMS 24231 del 27-07-2021, I certificati di abilitazione professionale, KA, KB, il certificato di idoneità per la KA, KB, ecc. ) punto 2, lett. “b” guida di filoveicoli, ecc. in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021, conservano 31.01.2020-31.12.2021 31.03.2022 D.L. n.18 del 17.03.2020, art. la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione 103, comma 2 e 2-sexies dello stato di emergenza e quindi fino al 31.03.2022, sempre che , ovviamente, non siano già stati rinnovati nella validità Attestati CQC rilasciati al termine di MIMS 24231 del 27-07-2021, Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di qualificazione iniziale punto 2, lett. “c” formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità 31.01.2020-31.12.2021 31.03.2022 D.L. n.18 del 17.03.2020, art. tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino 103, comma 2 e 2-sexies al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31.03.2022 CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 MIMS 24231 del 27-07-2021, Il titolare della CQC la cui scadenza del termine biennale ricade nel periodo 791 giorni anni dalla data di scadenza della CQC punto 2, lett. “d” 31.01.2020-31.12.2021 ed è prorogata al 31.03.2022 ai sensi dell’art. 103 31.01.2020-31.12.2021 successivi alla D.L. n.18 del 17.03.2020, art. commi 2 e 2-sexies del DL, n.18/2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa scadenza dei 2 103, comma 2 e 2-sexies nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni senza sottoporti a esame di anni ripristino 8
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: ADR - CFP CONDUCENTI E ATTESTATI CONSULENTI Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza prevista Nuova Scadenza MIMS 24231 del 27-07-2021, Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di Attestati di frequenza corsi per il punto 2, lett. “e” formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il conseguimento/rinnovo CFP ADR D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 90° 31.01.2020-31.12.2021 31.03.2022 103, comma 2 e 2-sexies giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 31marzo 2022 MIMS 24231 del 27-07-2021, Conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di Certificato di Formazione ADR conducenti punto 2, lett. “f”, prima alinea cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 31 marzo 31.01.2020-31.12.2021 31.03.2022 CIRCOLAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 2022 103, comma 2 e 2-sexies Se in scadenza tra il 1/3/2020 e il 30/09/2021, conservano la loro validità fino MIMS 24231 del 27-07-2021, al 30.09.2021ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333 nell’ambito dei Certificato di Formazione ADR conducenti punto 2, lett. “f”, 2° alinea trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno 01.03.2020 – 30.09.2021 30.09.2021 CIRCOLAZIONE IN PAESI DIVERSI DA ITALIA sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021 MIMS 24231 del 27-07-2021, Conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di Attestati di Formazione Consulenti ADR punto 2, lett. “g”, prima alinea cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 31 marzo 2022 31.01.2020 – 31.12.2021 31.03.2022 CIRCOLAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 e 2-sexies MIMS 24231 del 27-07-2021, Se in scadenza tra il 1/3/2020 e il 30/09/2021, conservano la loro validità fino punto 2, lett. “g”, 2° alinea al 30.09.2021, conservano la loro validità fino al 30.09.2021, ai sensi Attestati di Formazione Consulenti ADR dell’Accordo Multilaterale ADR M334 nell’ambito dei trasporti effettuati nei 01.03.2020 – 30.09.2021 30.09.2021 CIRCOLAZIONE IN PAESI DIVERSI DA territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i ITALIA documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021 9
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: PATENTI OVER 60-65 – ATTESTAZIONI SANITARIE Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza Nuova Scadenza prevista Attestato per la guida di autotreni- MIMS 24231 del 27-07-2021, La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per 31.03.2022 autoarticolati da parte di over 65 ( art.115, punto 3, lett. “a” guidare, dopo i 65 anni, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno (90 gg successivi alla D.L. n.18 del 17.03.2020, art. carico sia superiore a 20 ton, è prorogata fino al 31.03.2022 31.01.2020 - cessazione stato 2° comma, lettera “a” del C.d.s.) emergenza fissata al 103, comma 2 e 2-sexies 31.12.2021 31.12.2021) Patenti CE di cui si è già titolari al MIMS 24231 del 27-07-2021, I conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 31.03.2022 compimento del 65° anno di età punto 3, lett. “a” sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020 e che (90 gg successivi alla 31.01.2020 - cessazione stato intervenuto successivamente al 31.01.2020 hanno attestati di cui all’art. 15 C.d.S., co.2, lettera “a” in scadenza tra il emergenza fissata al D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 31.01.2020 e il 31.12.2021, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui 31.12.2021 31.12.2021) 103, comma 2 e 2-sexies massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale Attestato per la guida di autobus- MIMS 24231 del 27-07-2021, La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per 31.03.2022 autosnodati da parte di over 60 ( art.115, 2° punto 3, lett. “b” guidare, dopo i 60 anni, autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, 31.01.2020 - (90 gg successivi alla D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 31.12.2021 cessazione stato comma, lettera “b”, del C.d.s.) adibiti al trasporto di persone, è prorogata e quindi li possono condurre anche se emergenza fissata al 103, comma 2 e 2-sexies non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica 31.12.2021) Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al MIMS 7203 del 01-03-2021, I conducenti muniti di patente di categoria D1,D1E,D,DE che hanno compiuto il 31.03.2022 compimento del 60° anno di età punto 3, lett. “b” sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020 e che hanno (90 gg successivi alla 31.01.2020 - cessazione stato intervenuto successivamente al 31.01.2020 attestati di cui all’art. 15 C.d.S., co.2, lettera “b” in scadenza tra il 31.01.2020 e il emergenza fissata al D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 31.12.2021, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, 31.12.2021 31.12.2021) 103, comma 2 e 2-sexies autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale Certificati medici per ottenere la patente di MIMS 7203 del 01-03-2021, I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art.119 del C.d.s. per essere 31.03.2022 guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla punto 3, lett. “c” allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di (90 gg successivi alla 31.01.2020 - cessazione stato guida scadenza trimestrale ( se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emergenza fissata al D.L. n.18 del 17.03.2020, art. emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 31.12.2021 31.12.2021) 103, comma 2 e 2-sexies 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( ex art. 103, co.2 e 2-sexies D.L. n.18/2020) e quindi , al momento, fino al 31 marzo 2022 Permesso provvisorio di guida rilasciati in MIMS 24231 del 27-07-2021, I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 31.03.2022 occasione della visita medica per il rinnovo punto 3, lett. “d” 2010, n.120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del codice (90 gg successivi alla della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento 31.01.2020 - cessazione stato della patente emergenza fissata al D.L. n.18 del 17.03.2020, art. sanitario presso le commissioni mediche locali , in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.12.2021 31.12.2021) 103, comma 2 e 2-sexies 31.12.2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo al termine dello stato di emergenza . Certificati, attestati, permessi, concessioni, MIMS 24231 del 27-07-2021, “Ai sensi dell’articolo 103, co.2 del decreto n°18 del 17 marzo 2020, convertito con 31.03.2022 autorizzazioni e atti abilitativi comunque “Premessa”, 2° periodo modificazioni sdalla legge n°27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., tutti i certificati , attestati, (90 gg successivi alla denominati permessi e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la 31.01.2020 - cessazione stato data del 31.12.2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla emergenza fissata al D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 31.12.2021 31.12.2021) 103, comma 2 e 2-sexies dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” che, in forza del DL n°105/2021 è fissato al 31.12.2021 10
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” Regolamento UE n.2021/267: REVISIONI SCADENZE PROROGA AL PROROGA AL PROROGA AL PROROGA AL D.L. n. 76/2020 (“Semplificazioni”) D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) Reg. UE n.2020/698 Reg. UE n.2021/267 Art. 49, co. 5-septies Coordinato con Circ. Prot.n.3977, punto 5, Art. 5 Art. 5.2 Legge di conversione in G.U. del 14.9.2020 del Ministero dell’Interno del 5 Giugno 2020 del 25 Maggio 2020 del 16 Febbraio 2021 Febbraio 2020 31.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 / Marzo 2020 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 / Aprile 2020 31.10.2020 30.11.2020 30.11.2020 / Maggio 2020 31.10.2020 31.12.2020 31.12.2020 / Giugno 2020 31.10.2020 31.01.2021 31.01.2021 / Luglio 2020 31.10.2020 28.02.2021 28.02.2021 / Agosto 2020 31.12.2020 31.03.2021 31.03.2021 / Settembre 2020 31.12.2020 / / Luglio 2021 Ottobre 2020 28.02.2021 / / Agosto 2021 Novembre 2020 28.02.2021 / / Settembre 2021 Dicembre 2020 28.02.2021 / / Ottobre 2021 Gennaio 2021 / / / Novembre 2021 Febbraio 2021 / / / Dicembre 2021 Marzo 2021 / / / Gennaio 2022 Aprile 2021 / / / Febbraio 2022 Maggio 2021 / / / Marzo 2022 Giugno 2021 / / / Aprile 2022 Il MIMS con la circolare prot. n°24231 del 27.07.2021, terzultimo periodo del punto 3, precisa che “nulla è innovato con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”; pertanto la situazione risulta essere quella riportata nella soprastante sintesi in forza del Reg. U, n°2021/267, art. 5.2 : “ in deroga all’articolo 8 della Dir. 2014/45/UE e allegato II, punto 8 di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi “. Il Ministero dell’Interno, già con la Circolare del Min. dell’Interno Prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 Ottobre 2020, all’Allegato 7,in occasione del Reg. 2020/698, aveva chiarito che vanno applicate le norme più favorevoli, quindi nel prospetto di cui sopra, quelle determinate dal Reg. n.2021/267 11
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/267 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2021 Formalità – Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza Nuova prevista Scadenza Formazione periodica dei Reg. UE n.2021/267 del I termini per il completamento della formazione periodica con scadenza nel periodo 1.9.2020 – 30.6.2021, si 01.09.2020- 6 mesi e fino al titolari di CAP 16.02.2021, art. 2, paragrafo 2 considerano prorogati per 6 mesi e comunque sino al 1.7.2021. I CAP restano validi per il medesimo periodo 30.06.2021 1.7.2021 Reg. UE n.2021/267 del L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 dell’art. 23 16.02.2021, art. 4, paragrafo 1 del Reg. UE n.165/2014, che avrebbero dovuto effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, sono 01.09.2020- Entro 10 mesi Ispezione periodica dei ad effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data in cui avrebbero dovuto effettuarsi 30.06.2021 successivi dalla tachigrafi data prevista Reg. UE n.2021/267 del L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui 16.02.2021, art. 4, paragrafo 2 tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso Rinnovo carta del tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due Rilascio della conducente mesi dalla richiesta. Nelle more può circolare provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività nuova carta entro (utilizzo dei tachigrafi) svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta 01.09.2020- due mesi dalla (art. 35 Reg. UE n.165/2014) . Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di 30.06.2021 richiesta aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta (art. 28 Reg. UE n.165/2014). Reg. UE n.2021/267 del L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, che i titolari di carta del conducente che non può essere 16.02.2021 art. 4, paragrafo 3 utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano Richiesta carta del richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono poter Rilascio della conducente per cattivo ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. nuova carta entro funzionamento, furto, In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del Reg. UE n.165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a 01.09.2020- due mesi dalla smarrimento, ecc. quando non riceve una nuova carta del conducente , a condizione che possa dimostrare di aver restituito la 30.06.2021 richiesta (utilizzo dei tachigrafi) carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e di averne richiesto la sostituzione Idoneità finanziaria Reg. UE n.2021/267 del Nel caso in cui l’autorità competente constati che una impresa, per gli esercizi contabili che coprono Non superiore a (uno dei requisiti 16.02.2021 art. 6, paragrafo 1 e interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, che il requisito 01.09.2020- 12 mesi fondamentali per iscrizione 2 dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, assegna un termine non superiore a 12 mesi (anziché 6) affinché 30.06.2021 all’albo degli l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente; se l’autorità autotrasportatori) ha già constatato , tra il 28.5.2020 ed il 23.2.2021, che l’impresa non soddisfa tale requisito e gli ha già assegnato un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità può prorogare ulteriormente tale termine purché non sia scaduto al 23.2.2021 e comunque , tale proroga, non può superare complessivamente 12 mesi Reg. UE n.2021/267 del La validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i 16.02.2021 art. 7 percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° Licenze comunitarie – Merci settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate 10 mesi dalla data conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per 01.09.2020- della scadenza l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono 30.06.2021 cittadini di uno Stato membro. Reg. UE n.2021/267 del L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di Licenze comunitarie – 16.02.2021 art. 8 passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo 10 mesi dalla data Passeggeri compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le 01.09.2020- della scadenza copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. 30.06.2021 12
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” CERTIFICATI , ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E LA DATA DI DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA D.L. n.18/2020 commi 2 e 2 sexies - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16) Ai fini della proroga di validità dei termini di alcuni documenti trattati, la circolare MIMS n°24231 del 27 Luglio 2021, nelle premesse prende in considerazione la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del Decreto Legge n°18/2020 . Come noto, il disposto di cui all’articolo 103, comma 2 del D.L. n°18/2020 (come modificato ed integrato dall’art. 3 bis del D.L. n°125/2020, convertito dalla Legge n°159/2020) stabilisce che, “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza“. In base a questo principio generale, ed a seguito del posticipo al 31.12.2021 del termine dello stato di emergenza disposta dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n°105, la circolare MIMS n°24231/2021, nelle premesse, stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 103, co.2 del decreto n°18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni sdalla legge n°27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., tutti i certificati , attestati, permessi e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31.12.2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 31 marzo 2022” Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che conservino la loro validità per i 90 giorni successivi al 31 Dicembree 2021 ( attuale termine dell’emergenza sanitaria), ANCHE TUTTA UNA SERIE DI DOCUMENTI DI INTERESSE DELLA CATEGORIA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE CITATI NELL’ULTIMA CIRCOLARE DEL MIMS (prot. n°24231/2021). A tal proposito, nelle pagine che seguono, si richiamo una serie di certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che “si ritiene” possano rientrare nel disposto di cui all’articolo 103, comma 2 del D.L. n°18/2020 e pertanto, prorogati automaticamente; IN OGNI CASO SI CONSIGLIA DI VERIFICARNE LA CONFERMA PRESSO LA MC DEL LUOGO DI RIFERIMENTO . 13
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)– Adempimenti veicoli: VARIE Formalità – Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza prevista Nuova Scadenza D.L. n.18 del 17.03.2020, art. L’estratto della carta di circolazione è il documento che sostituisce a tutti 31.03.2022 Estratto della carta di circolazione di cui 103, comma 2 gli effetti il documento originale quando esso viene consegnato agli uffici (90 gg successivi alla 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato all’articolo 92 del C.d.s. per eventuali adempimenti emergenza fissata al 31.12.2021) D.L. n.18 del 17.03.2020, art. La ricevuta di cui all’ex art. 7 della l. n.264/1991, sostituisce a tutti gli 31.03.2022 Ricevute degli studi di consulenza 103, comma 2 effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento (90 gg successivi alla 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato automobilistica di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data emergenza fissata al del rilascio 31.12.2021) D.L. n.18 del 17.03.2020, art. I fogli di via rilasciati per operazioni di accertamento e di controllo 31.03.2022 Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s. 103, comma 2 dell’idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, (90 gg successivi alla 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato per partecipare a mostre o fiere autorizzate emergenza fissata al 31.12.2021) D.L. n.18 del 17.03.2020, art. Ai sensi dell’art. 98 del C.d.s. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore 31.03.2022 103, comma 2 e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e (90 gg successivi alla 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato Autorizzazione per la circolazione di prova agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche emergenza fissata al costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di 31.12.2021) riparazione e di trasformazione, devono essere muniti di una autorizzazione per la circolazione di prova, la sua validità è annuale . D.L. n.18 del 17.03.2020, art. Il MIT con la nota n°4051 del 1.6.2020, ha chiarito che tutte le 31.03.2022 Autorizzazioni trasporti eccezionali 103, comma 2 autorizzazioni ai trasporti eccezionali (singola-multipla-periodica), (90 gg successivi alla 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato rientrano tra quelle contemplate genericamente dall’articolo 103, emergenza fissata al comma 2, del Decreto n°18/2020; la nota esplicita però che risulta 31.12.2021) “opportuno” che i soggetti interessati, inoltrino agli enti proprietari e/o gestori delle strade interessate al transito una COMUNICAZIONE con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga. 14
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)– Adempimenti veicoli: VARIE Formalità – Documento Rif.to normativo Sintesi contenuto Scadenza prevista Nuova Scadenza D.L. n.18 del 17.03.2020, Una cisterna fissa (veicolo cisterna) deve essere provata all’inizio (prova iniziale), e, 31.03.2022 Prove periodiche cisterne ( 3 o 6 anni) art. 103, comma 2 successivamente, ogni tre e sei anni e l’esito deve essere riportato sullo specifico libretto della (90 gg successivi alla cisterna. 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato emergenza fissata al 31.12.2021) D.L. n.18 del 17.03.2020, Come noto l’attestazione A.T.P. ha validità 12 anni ( 6 + 3 + 3) e deve essere rinnovata dopo 31.03.2022 ATP verifiche periodiche art. 103, comma 2 sei anni dal primo rilascio sottoponendo la carrozzeria ad apposite verifiche da parte di un (90 gg successivi alla centro collaudo, il quale ne conferma la validità per altri 3 anni 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato emergenza fissata al 31.12.2021) D.L. n.18 del 17.03.2020, Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio 31.03.2022 Carta di circolazione provvisoria art. art. 103, comma 2 della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione (90 gg successivi alla 95 C.d.s. del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato giorni emergenza fissata al 31.12.2021) Autorizzazioni sanitarie per il D.L. n.18 del 17.03.2020, Il trasporto di animali vivi è soggetto a due tipi di autorizzazioni 31.03.2022 trasporto di animali vivi – Certificato art. 103, comma 2 ▪ Tipo 1 (art. 10 del Regolamento CE 1/2005) per viaggi inferiori alle 8 ore (90 gg successivi alla 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato di idoneità per conducenti e guardiani ▪ Tipo 2 (art. 11 del Regolamento CE 1/2005) per lunghi viaggi, cioè superiori alle 8 ore emergenza fissata al di veicoli stradali che trasportano 31.12.2021) animali domestici delle specie equina, Entrambe le autorizzazioni sono valide per cinque anni dalla data di emissione. Inoltre, per i bovina, ovina, caprina, suina o pollame conducenti, è previsto un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità veterinaria valido 10 anni dalla data del rilascio. D.L. n.18 del 17.03.2020, Per questi trasporti l'art. 44 del D.P.R. 327/80, prevede un’autorizzazione sanitaria per: a) le 31.03.2022 Autorizzazioni sanitarie per il art. 103, comma 2 cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di (90 gg successivi alla trasporto di alimenti veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della emergenza fissata al pesca freschi e congelati. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida 31.12.2021) per due anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità D.L. n.18 del 17.03.2020, Per effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti, occorre conseguire l’iscrizione nelle 31.03.2022 Autorizzazioni per il trasporto di art. 103, comma 2 apposite sezioni dell’Albo gestori istituito presso le CCIAA capoluogo di regione; l'iscrizione (90 gg successivi alla rifiuti costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività. L'iscrizione all'Albo dura cinque anni 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato emergenza fissata al 31.12.2021) D.L. n.18 del 17.03.2020, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 31.03.2022 Ogni altro tipo di certificato, art. 103, comma 2 denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro (90 gg successivi alla autorizzazione, ecc. validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 31.01.2020 -31.12.2021 cessazione stato emergenza. emergenza fissata al 31.12.2021) 15
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus” MIMS Circolare Prot. 24581 del 29 Luglio 2021 – CHIARIMENTI in materia di: 1. Proroga validità abilitazioni insegnante e di istruttore di autoscuola (omissis) 2. Accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida 3. Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati (Corsi di formazione CQC – ADR) 4. Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione La circolare Prot. 24581 del 29.07.2021, diffusa dal MIMS, si pone la finalità di chiarire i sopra richiamati quattro aspetti e ciò a fronte dell’intervenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria ( al 31.12.2021) contenuta nell’articolo 2, co. 1 del DL. n°105/2021 e di quanto previsto al comma 1, art 3 , punto “i”, dello stesso Decreto legge che , modifica il DL n°52/2021 introducendo l’articolo 9-bis; tale nuovo articolo stabilisce, tra l’altro, che a far data dal 6 Agosto 2021 “ è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI “. A tal proposito il MIMS fornisce , in estrema sintesi i seguenti chiarimenti (per maggiori approfondimenti si rinvia alla circ. prot. 24581 del 29.7.2021): TEMA CHIARIMENTI MIMS - Accesso agli esami per il conseguimento Le disposizioni in tema di certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai concorsi di cui all’articolo 9-bis del DL n°52/2021, NON si applicano agli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di abilitazioni alla guida Essendo state ripristinate le previgenti disposizioni in materia di riempimento delle aule (1,5 mq per allievo) il MIMS non ritiene necessario né opportuno prorogare oltre la data del 31 Luglio 2021 la possibilità di conseguire autorizzazioni all’utilizzo di aule esterne. Utilizzo di aule esterne – Corsi di In parziale deroga , al solo fine di non interrompere o arrecare pregiudizio ad attività che siano state utilmente programmate presso tali aule, è consentito formazione CQC – ADR che le aule esterne possano ancora essere utilizzate per quei corsi la cui comunicazione di avvio sia resa, entro e non oltre il 31 Luglio 2021 ; nel caso di ENTI DI FORMAZIONE AUTORIZZATI, a tale comunicazione dovrà essere allegata la “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’aula è conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell’uso cui viene adibita”; tale dichiarazione va resa dal responsabile dell’ente, di cui alla lettera c) della circolare prot. n.17475 del 24 giugno 2020 Formazione a distanza nei corsi di Restano confermate fino alla cessazione dello stato di emergenza le disposizioni di cui alla circolare prot. n.11043 del 30 marzo 2021 che di seguito sinteticamente si richiamano: competenza della Direzione Generale della • Corsi per recupero punti sulla patente di guida, sulla CQC e sul CAP di tipo KB = non è consentito fare ricorso alla FAD Motorizzazione • Lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida, dei certificati di formazione professionale di tipo KA e KB = è consentita la FAD nei soli territori di cui agli articoli 33 ( zona arancione ) e 38 ( zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 . In ogni caso, in tali zone, la FAD può essere erogata soltanto nel rispetto di alcuni specifici principi ( richiamati nella circ. n°11043 del 30.03.2021) • Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC = nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo n°50/2020 che definirà a regime le modalità e le procedure di fruizione dell’e-learning, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è consentita l’erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica anche a facendo ricorso alla modalità FAD in misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma per la qualificazione iniziale e non superiore a 10 ore per il programma di formazione periodica • Corsi per il conseguimento o il rinnovo di CFP ADR = per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è consentita l’approvazione di corsi per il conseguimento o il rinnovo del CFP ADR anche facendo ricorso alla FAD, rispettando però le ore massime consentite così come stabilito nelle tabelle riportate nella circ. n°11043 del 30.03.2021 16
Puoi anche leggere