"AUTOTRASPORTO " 30 LUGLIO 2021 - Documenti conducenti e veicoli, FAD, ecc - Proroghe di validità - Massa Carrara

Pagina creata da Lucia Sanna
 
CONTINUA A LEGGERE
"AUTOTRASPORTO " 30 LUGLIO 2021 - Documenti conducenti e veicoli, FAD, ecc - Proroghe di validità - Massa Carrara
SCADENZARIO

                                              “AUTOTRASPORTO “
                        Documenti conducenti e veicoli, FAD, ecc. – Proroghe di validità
              (Documento aggiornato con quanto disposto dal MIMS con le circolari n.24231 del 27.07.2021 e n.24581del 29.07.2021)

                                                       30 LUGLIO 2021
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                                                                                       Indice
Premessa .................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

1. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CIRCOLARE PROT. 24231 DEL 27.07.2021 ............................................ 4
Riepilogo ed interpretazione univoca dei termini di proroga di validità di alcuni documenti necessari alla guida dei mezzi

2. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTE DI GUIDA ................................................................................................................................... 5
Patente di guida
Validità patente di guida come documento di riconoscimento
Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida
Termine della prova di controllo (esame di pratica)
Autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida (foglio rosa)
Revisione della patente di guida nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s.
Riporto esame di teoria

3. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : CQC –CAP (Patenti CQC o CQC card , entrambe con Codice 95) .......................................................... 7
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in ITALIA -VALIDITÀ IN UE E SEE
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate da altro Paese UE - VALIDITÀ IN ITALIA
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia – VALIDITÀ ITALIA
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)
Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale
Revisione della qualificazione CQC nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s.
CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 anni dalla data di cadenza della CQC

4. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI E CONSULENTI : ADR ................................................................................................................................................... 9
Attestati di frequenza corsi di conseguimento/rinnovo CFP ADR
Certificati di formazione ADR conducenti
Attestati di formazione consulenti ADR

5. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTI OVER 60-65 .............................................................................................................................. 10
Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65
Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020
Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60
Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020
Certificati medici per ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida
Permesso provvisorio di guida rilasciati in occasione della visita medica per il rinnovo della patente
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati

                                                                                                                                                                                                                                                                                1
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

6. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI : REVISIONI .......................................................................................................................................................... 11
Revisione di cui all’art. 80 del C.d.s. Decreto 285/92

7. ALTRE PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REG. UE N.2021/267 ................................................................................................................... 12
Formazione periodica dei titolari di CAP
Ispezione periodica dei tachigrafi
Rinnovo carta del conducente ( utilizzo dei tachigrafi )
Richiesta carta del conducente per cattivo funzionamento, furto, smarrimento, ecc.
Idoneità finanziaria
Licenze comunitarie – Merci
Licenze comunitarie – Passeggeri

8. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI: VARIE ................................................................................................................................................................... 13
Estratto della carta di circolazione di cui all’articolo 92 del C.d.s.
Ricevute degli studi di consulenza automobilistica
Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s.
Autorizzazione per la circolazione di prova
Autorizzazioni trasporti eccezionali
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)
ATP verifiche periodiche
Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi – Certificato di idoneità per conducenti
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti
Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti

9. MIMS CIRCOLARE N°24581 DEL 29 LUGLIO 2021 ............................................................................................................................................................................. 16

Accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida
Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati ( ( Corsi di formazione CQC – ADR )
Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione

                                                                                                                                                                                                                                2
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

Premessa
Questo scadenzario, fa seguito a quelli inviati precedentemente (predisposti nei mesi di Agosto 2020 e Marzo 2021) e
aggiorna le proroghe di validità dei documenti a seguito di quanto disposto dal Decreto legge 23 Luglio 2021 , n°105 che,
con l’articolo 2, modifica l’articolo 1, comma 1 , del D.L. 25.3.2020, n°19 e stabilisce che il termine dello stato di emergenza
sanitario è prorogato al 31 Dicembre 2021 . A seguito del suddetto posticipo del termine dello stato di emergenza sanitaria,
il MIMS, con circolare proto. N. 24231 del 27 Luglio 2021, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei termini
di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Lo stesso
Ministero, con la circolare 24581 del 29 Luglio 2021, ha poi fornito ulteriori chiarimenti in materia di Formazione A
Distanza (FAD) ed altri aspetti connessi al termine dello stato di emergenza. Nelle pagine che seguono, si propone una
sintesi delle due circolari sopra richiamate rinviando alla loro integrale lettura per una più puntuale conoscenza dei loro
contenuti.
La pandemia, la conseguente emergenza sanitaria, ha determinato conseguenze non soltanto sulle opportunità di lavoro e sul
risultato economico ma ha anche reso problematiche le attività di rinnovo di validità dei documenti necessari per la guida dei veicoli
pesanti e di tutte le autorizzazioni ed adempimenti vari relativi alla loro regolare circolazione.
Costante ed intensa è stata l’attività per segnalare la necessità ed ottenere la proroga di validità delle patenti di guida, delle Carte di
qualificazione del Conducente (CQC), e di tutti gli innumerevoli certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti
abilitativi comunque denominati, fondamentali per il regolare esercizio dell’attività. Un impegno rivolto non soltanto al livello
nazionale ma anche all’Unione Europea al fine di ottenere il mutuo riconoscimento delle proroghe attuate dai vari Stati colpiti dal
COVID-19. Il risultato, è stata la pubblicazione prima del Regolamento UE n°2020/698 del 25 maggio 2020 e poi del Regolamento
UE n.2021/267 del 16.02.2021 (G.U.U.E. del 22.02.2021) con i quali sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili
al rinnovo ed alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate
verifiche ed attività di formazione ed addestramento. Il sovrapporsi di interventi normativi nazionali e di livello europeo, se da una
parte hanno consentito lo svolgimento della professione, dall’altra hanno determinato un vero e proprio labirinto entro il quale
potrebbe essere difficile orientarsi per comprendere l’effettiva validità dei documenti necessari per la guida e la circolazione dei
veicoli. Per tale motivo, nelle pagine che seguono, si cerca di fare sintesi di tutta l’articolata normativa che, alla data di predisposizione
del presente documento (30 luglio 2021), determina la validità dei più volte richiamati documenti di guida e circolazione
riportandone le relative scadenze; un quadro che può essere propedeutico anche per programmare coerentemente la relativa
attività di formazione (CQC, ecc.).

Visto il continuo evolversi normativo, al fine dell’effettivo riscontro della validità delle proroghe dei documenti
richiamati, si sottolinea la necessità di essere attenti ad eventuali, successive e difformi disposizioni in materia che ne
modifichino i termini.

                                                                                                                                                 3
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE CIRCOLARE PROT.24231 DEL 27.07.2021
La circolare Prot.24231 del 27.07.2021 diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), sostituisce la
circolare Prot. 14832 del 3 Maggio 2021 avente analogo oggetto: “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e
dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103, del decreto legge 17 marzo 2020,
n.18….”.
Con la Circolare Prot. 24231/2021, il MIMS ha inteso RIEPILOGARE ED AGGIORNARE LE NUOVE SCADENZE DI VALIDITÀ DEI
DOCUMENTI COORDINANDOLE, A SECONDA DEI CASI E PER QUANTO ANCORA IN VIGORE, con le seguenti disposizioni:
a) Regolamento (UE) 2021/267 che interviene sui seguenti documenti ed attività
             ✓ CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) = art. 2 del Reg. 2021/267
             ✓ PATENTE DI GUIDA = art. 3 del Reg. 2021/267
             ✓ TACHIGRAFI E CARTE TACHIGRAFICHE
             ✓ CONTROLLI TECNICI E REVISIONI
             ✓ LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO DI MERCI (Reg. CE 1072/2009) E PERSONE ( Reg. CE 1073/2009)
             ✓ IDONEITÀ FINANZIARIA
b) Decisione della Commissione europea C (2020) 5591 final che autorizza l’Italia ad applicare la proroga di 7 mesi già prevista
   dalla’rt.2 del Reg. (UE) 2020/698
c) Decreto Legge 23 Luglio 2021, n.105 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Dicembre 2021
d) Art. 103, commi 2 e 2 –sexies del Decreto Legge n.18/2020, convertito dalla L. n.27/2020

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle che richiamano le proroghe trattate dalla circ. MIMS n. 24231/2021, si ribadiscono
quelle previste dal Reg. UE 2021/267 (per quanto ancora in vigore) ed infine, si esplicitano una serie di atti vari che conservano la
validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, commi 2 e 2-sexies del D.L.
n.18/2020)

                                                                                                                                          4
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                                           MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: PATENTE DI GUIDA
                              Patenti rilasciate in Italia - Validità in UE e SEE                                                                        Patenti rilasciate in Italia
                                                                                                                                                             Validità in Italia
                           Patenti rilasciate da altro Paese UE – Validità in Italia
        SCADENZE                    PROROGA AL….             PROROGA AL….                PROROGA TOTALE                                                 PROROGA AL
                                  Reg. UE 2020/698           Reg. 2021/267                                             (MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 1, lettera “a”, punto 3)- Art. 103 commi 2 e 2 sexies
       ORIGINARIE                     ( + 7 mesi )                                                                                   DL n°18/2020 – Art. 3, paragrafo 2 Reg. UE 2021/267)

Gennaio 2020                               /                         /                          13 mesi
                                                                                           ( 7 mesi + 6 mesi)
Febbraio 2020                    Settembre 2020           Marzo 2021                     a decorrere dalla data
                                                                                        della scadenza originale
Marzo 2020                       Ottobre 2020             Aprile 2021
                                                                                              e comunque
Aprile 2020                      Novembre 2020            Maggio 2021                        NON OLTRE il
                                                                                             1° Luglio 2021
Maggio 2020                      Dicembre 2020            Giugno 2021                  ( MIMS 24231 del 27-07-
                                                                                       2021, punto 1, lettera
                                                                                       “a”, punti 1) e 2))
Giugno 2020                      Gennaio 2021                                              1° Luglio 2021
                                                          Luglio 2021                  ( MIMS 24231 del 27-07-
                                                                                                                                                               31 Marzo 2022
Luglio 2020                      Febbraio 2021
                                                                                       2021, punto 1, lettera “a”,
Agosto 2020                      Marzo 2021                                                                              ( Per quelle con scadenza originaria compresa tra il 31-1-2020 e il 31-05-2021 si applicano le
                                                                                       punti 1) e 2))
                                                                                                                      disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n°°18/2020, in quanto di miglior favore
Settembre 2020                             /              Luglio 2021                                                                                         rispetto a quelle unionali )
Ottobre 2020                               /              Agosto 2021
                                                                                                10 mesi
Novembre 2020                              /              Settembre 2021
Dicembre 2020                              /              Ottobre 2021                  a decorrere dalla data
                                                                                       della scadenza originale
Gennaio 2021                               /              Novembre 2021
Febbraio 2021                              /              Dicembre 2021                ( MIMS 24231 del 27-07-
                                                                                       2021, punto 1, lettera “a”,
Marzo 2021                                 /              Gennaio 2022                 punti 1) e 2)
Aprile 2021                                /              Febbraio 2022
Maggio 2021                                /              Marzo 2022
                                           /                                                                            10 mesi di proroga a decorrere dalla data della scadenza originaria: Aprile 2022
Giugno 2021                                               Aprile 2022                                                (Per quelle con scadenza originaria dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - articolo 3, paragrafo 1, del
                                                                                                                                 Reg. UE 2021/267 - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 1, lettera “a”, punto 3)
Dal 1° Luglio 2021 al 31                   /                         /                               /                                                          31 Marzo 2022
Dicembre 2021                                                                                                           (Le patenti in scadenza dal 1.07.2021, rientrano nel campo di applicazione della sola normativa
                                                                                                                                      nazionale - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 1, lettera “a”, punto 3)

                                                                                                                                                                                                                         5
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                    MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: PATENTE DI GUIDA - CONSEGUIMENTO O RINNOVO
           Documento                            Rif.to normativo                                             Sintesi contenuto                                     Scadenza prevista         Nuova Scadenza
   Validità della patente di guida      Circolare MIMS 24231 del 27-07-2021,    Si rammenta che le proroghe NON SI APPLICANO alla patente quale
come          documento            di   punto 1, lettera “a”, punto 3, ultimo   documento di riconoscimento
riconoscimento                          periodo

Svolgimento esami di teoria per il      Tabella di sintesi redatta dal MIMS                                                                                            01.01.2020 –              31.12.2021
conseguimento delle patenti di          DGMOT PR I SERVIZI AI CITTADINI                                                                                                 31.12.2020
guida                                   E ALLA IMPRESE IN MATERIA DI                                                                                                   01.01.2021 -             1 anno dalla
                                        TRASPORTI E NAVIGAZIONI                                                                                                         31.12.2021             presentazione
                                                                                                                                                                                               della domanda
Termine per sottoporsi alla prova                                               La prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di      Domande presentate        Entro il 31.12.2021
di controllo delle cognizioni (prova                                            guida, di cui all’articolo 121, comma 1, del codice della strada, È ESPLETATA      entro l’anno 2020
pratica)                                Circolare MIMS 24231 del 27-07-         (art. 13, co.6, DL 183/2020 come convertito)
                                                                                                                                                                   Domande presentate        Entro un anno dalla
                                        2021, punto 1, lett. “b”
                                                                                                                                                                   dal 1° Gennaio 2021 al    data             di
                                                                                                                                                                   31.12.2021                presentazione
                                                                                                                                                                                             della domanda
Autorizzazione provvisoria ad           Circolare MIMS 24231 del 27-07-         Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del C.d.s. in
esercitarsi alla guida (foglio rosa)    2021, punto 1, lett. “c”                scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino                  31.01.2020-            31.03.2022
                                                                                al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi                 31.12.2021
                                        D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103,     allo stato fino al 31.03.2022
                                        comma 2 e 2-sexies
                                        Circolare MIMS 24231 del 27-07-         Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame   Foglio rosa scaduto tra
Riporto esame di teoria                 2021, punto 1, lett. “d”                di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non si tiene
                                        D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103,     conto del periodo compreso tra il 31.1.2020 ed il 31.12.2021. Di conseguenza            31.01.2020–          31 maggio 202
                                        comma 2 e 2-sexies                      i candidati che ne hanno titolo , a decorrere dal 1° Aprile 2022, hanno due             30.04.2021
                                                                                mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria

                                                                                                                                                                                                          6
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

               MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: CQC –CAP (Patenti CQC o CQC card , entrambe con Codice 95)
               Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata in Italia - Validità in UE e SEE                               Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia
                                                                                                                                                              Validità in Italia
         Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata da altro Paese UE – Validità in Italia
      SCADENZE                 PROROGA AL ….           PROROGA AL ….                PROROGA TOTALE                                                                       PROROGA AL
                              Reg. UE 2020/698          Reg. 2021/267                                                           (MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a, ”punto 3)- Art. 103 commi 2 e 2 sexies
     ORIGINARIE                  ( + 7 mesi )                                                                                                DL n°18/2020 – Art. 2, paragrafi 3 e 5 Reg. UE 2021/267)
Gennaio 2020                           /                       /                          13 mesi
Febbraio 2020                Settembre 2020             Marzo 2021                          ( 7 mesi + 6 mesi)
Marzo 2020                   Ottobre 2020               Aprile 2021                   a decorrere dalla data della
Aprile 2020                  Novembre 2020              Maggio 2021                        scadenza originale
Maggio 2020                  Dicembre 2020              Giugno 2021                            e comunque
                                                                                              NON OLTRE il
                                                                                             1° Luglio 2021
                                                                                   MIMS 24231 del 27-07-2021,
                                                                                   punto 2, lettera “a”, punti 1) e 2))
Giugno 2020                  Gennaio 2021                                                   1° Luglio 2021                                                              31 Marzo 2022
Luglio 2020                  Febbraio 2021              1° Luglio 2021               (MIMS 24231 del 27-07-2021,
Agosto 2020                  Marzo 2021                                                                                     ( Per quelle con scadenza originaria compresa tra il 31-1-2020 e il 31-05-2021 si applicano le
                                                                                   punto 2, lettera “a”, punti 1) e 2))     disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n°°18/2020, in quanto di miglior
Settembre 2020                                          Luglio 2021                                                                                           favore rispetto a quelle unionali)

                                         /

Ottobre 2020                             /              Agosto 2021
Novembre 2020                            /              Settembre 2021
                                                                                                10 mesi
Dicembre 2020                            /              Ottobre 2021                   a decorrere dalla data della
                                                                                           scadenza originale
Gennaio 2021                             /              Novembre 2021
Febbraio 2021                            /              Dicembre 2021              (MIMS 24231 del 27-07-2021,
                                                                                   punto 2, lettera “a”, punti 1) e 2))
Marzo 2021                               /              Gennaio 2022
Aprile 2021                              /              Febbraio 2022
Maggio 2021                              /              Marzo 2022
Giugno 2021                              /              Aprile 2022                                                        10 mesi di proroga a decorrere dalla data della scadenza originaria: Aprile 2022
                                                                                                                           (Per quelle con scadenza originaria dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - articolo 3, paragrafo 1, del Reg. UE
                                                                                                                                               2021/267 - MIMS 24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a”, punto 3)
Dal 1° Luglio 2021 al 31                 /                            /                             /                                                                   31 Marzo 2022
Dicembre 2021                                                                                                             (Le patenti in scadenza dal 1.07.2021, rientrano nel campo di applicazione della sola normativa nazionale - MIMS
                                                                                                                                                         24231 del 27-07-2021, punto 2, lettera “a”, punto 3)

                                                                                                                                                                                                                                    7
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                                                MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: CQC –CAP
                  Documento                             Rif.to normativo                                           Sintesi contenuto                                          Scadenza prevista           Nuova
                                                                                                                                                                                                         Scadenza
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale   MIMS 24231 del 27-07-2021,       I certificati di abilitazione professionale, KA, KB, il certificato di idoneità per la
KA, KB, ecc. )                                      punto 2, lett. “b”               guida di filoveicoli, ecc. in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021, conservano     31.01.2020-31.12.2021         31.03.2022
                                                    D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione
                                                    103, comma 2 e 2-sexies          dello stato di emergenza e quindi fino al 31.03.2022, sempre che , ovviamente,
                                                                                     non siano già stati rinnovati nella validità
Attestati CQC rilasciati       al   termine    di   MIMS 24231 del 27-07-2021,       Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di
qualificazione iniziale                             punto 2, lett. “c”               formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità         31.01.2020-31.12.2021         31.03.2022
                                                    D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino
                                                    103, comma 2 e 2-sexies          al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di
                                                                                     emergenza e quindi fino al 31.03.2022
CQC - Esame ripristino - Computo termine 2          MIMS 24231 del 27-07-2021,       Il titolare della CQC la cui scadenza del termine biennale ricade nel periodo                                    791        giorni
anni dalla data di scadenza della CQC               punto 2, lett. “d”               31.01.2020-31.12.2021 ed è prorogata al 31.03.2022 ai sensi dell’art. 103                31.01.2020-31.12.2021   successivi    alla
                                                    D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   commi 2 e 2-sexies del DL, n.18/2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa                                  scadenza dei 2
                                                    103, comma 2 e 2-sexies          nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni senza sottoporti a esame di                                 anni
                                                                                     ripristino

                                                                                                                                                                                                                  8
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

               MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: ADR - CFP CONDUCENTI E ATTESTATI CONSULENTI
              Documento                            Rif.to normativo                                           Sintesi contenuto                                        Scadenza prevista          Nuova
                                                                                                                                                                                                 Scadenza
                                              MIMS 24231 del 27-07-2021,         Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di
Attestati di frequenza corsi      per    il   punto 2, lett. “e”                 formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il
conseguimento/rinnovo CFP ADR                 D.L. n.18 del 17.03.2020, art.     31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 90°        31.01.2020-31.12.2021      31.03.2022
                                              103, comma 2 e 2-sexies            giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e
                                                                                 quindi, al momento, fino al 31marzo 2022
                                              MIMS 24231 del 27-07-2021,         Conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di
Certificato di Formazione ADR conducenti      punto 2, lett. “f”, prima alinea   cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 31 marzo             31.01.2020-31.12.2021      31.03.2022
CIRCOLAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE          D.L. n.18 del 17.03.2020, art.     2022
                                              103, comma 2 e 2-sexies
                                                                                 Se in scadenza tra il 1/3/2020 e il 30/09/2021, conservano la loro validità fino
                                              MIMS 24231 del 27-07-2021,         al 30.09.2021ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333 nell’ambito dei
Certificato di Formazione ADR conducenti      punto 2, lett. “f”, 2° alinea      trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno       01.03.2020 – 30.09.2021     30.09.2021
CIRCOLAZIONE IN PAESI DIVERSI DA ITALIA                                          sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla
                                                                                 data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso
                                                                                 di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui
                                                                                 all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021
                                              MIMS 24231 del 27-07-2021,         Conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di
Attestati di Formazione Consulenti ADR        punto 2, lett. “g”, prima alinea   cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 31 marzo 2022       31.01.2020 – 31.12.2021     31.03.2022
CIRCOLAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE          D.L. n.18 del 17.03.2020, art.
                                              103, comma 2 e 2-sexies
                                              MIMS 24231 del 27-07-2021,         Se in scadenza tra il 1/3/2020 e il 30/09/2021, conservano la loro validità fino
                                              punto 2, lett. “g”, 2° alinea      al 30.09.2021, conservano la loro validità fino al 30.09.2021, ai sensi
Attestati di Formazione Consulenti ADR                                           dell’Accordo Multilaterale ADR M334 nell’ambito dei trasporti effettuati nei          01.03.2020 – 30.09.2021     30.09.2021
CIRCOLAZIONE IN PAESI DIVERSI DA                                                 territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i
ITALIA                                                                           documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale
                                                                                 se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre
                                                                                 2021

                                                                                                                                                                                                        9
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                  MIMS Circolare Prot. 24231 del 27 Luglio 2021 – Documenti conducenti: PATENTI OVER 60-65 – ATTESTAZIONI SANITARIE
                Documento                              Rif.to normativo                                             Sintesi contenuto                                             Scadenza       Nuova Scadenza
                                                                                                                                                                                  prevista
Attestato per la guida di autotreni-              MIMS 24231 del 27-07-2021,       La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per                                 31.03.2022
autoarticolati da parte di over 65 ( art.115,     punto 3, lett. “a”               guidare, dopo i 65 anni, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno                           (90 gg successivi alla
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   carico sia superiore a 20 ton, è prorogata fino al 31.03.2022                                  31.01.2020 -          cessazione stato
2° comma, lettera “a” del C.d.s.)                                                                                                                                                                   emergenza fissata al
                                                  103, comma 2 e 2-sexies                                                                                                          31.12.2021               31.12.2021)
Patenti CE di cui si è già titolari al            MIMS 24231 del 27-07-2021,       I conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il                                                  31.03.2022
compimento del 65°         anno di età            punto 3, lett. “a”               sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020 e che                                         (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                                  31.01.2020 -          cessazione stato
intervenuto successivamente al 31.01.2020                                          hanno attestati di cui all’art. 15 C.d.S., co.2, lettera “a” in scadenza tra il                                  emergenza fissata al
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   31.01.2020 e il 31.12.2021, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui                31.12.2021               31.12.2021)
                                                  103, comma 2 e 2-sexies          massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno
                                                                                   ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale
Attestato per la guida di autobus-                MIMS 24231 del 27-07-2021,       La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per                                 31.03.2022
autosnodati da parte di over 60 ( art.115, 2°     punto 3, lett. “b”               guidare, dopo i 60 anni, autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati,            31.01.2020 -     (90 gg successivi alla
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.                                                                                                   31.12.2021           cessazione stato
comma, lettera “b”, del C.d.s.)                                                    adibiti al trasporto di persone, è prorogata e quindi li possono condurre anche se
                                                                                                                                                                                                    emergenza fissata al
                                                  103, comma 2 e 2-sexies          non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica                                                        31.12.2021)
Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al   MIMS 7203 del 01-03-2021,        I conducenti muniti di patente di categoria D1,D1E,D,DE che hanno compiuto il                                         31.03.2022
compimento del 60°            anno di età         punto 3, lett. “b”               sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020 e che hanno                                         (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                                  31.01.2020 -          cessazione stato
intervenuto successivamente al 31.01.2020                                          attestati di cui all’art. 15 C.d.S., co.2, lettera “b” in scadenza tra il 31.01.2020 e il                        emergenza fissata al
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   31.12.2021, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati,                      31.12.2021               31.12.2021)
                                                  103, comma 2 e 2-sexies          autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora
                                                                                   ottenuto l’attestazione della commissione medica locale
Certificati medici per ottenere la patente di     MIMS 7203 del 01-03-2021,        I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art.119 del C.d.s. per essere                              31.03.2022
guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla      punto 3, lett. “c”               allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di                               (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                                  31.01.2020 -          cessazione stato
guida                                                                              scadenza trimestrale ( se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se                                      emergenza fissata al
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio                    31.12.2021               31.12.2021)
                                                  103, comma 2 e 2-sexies          2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni
                                                                                   successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( ex art. 103,
                                                                                   co.2 e 2-sexies D.L. n.18/2020) e quindi , al momento, fino al 31 marzo 2022
Permesso provvisorio di guida rilasciati in       MIMS 24231 del 27-07-2021,       I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno                                31.03.2022
occasione della visita medica per il rinnovo      punto 3, lett. “d”               2010, n.120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del codice                           (90 gg successivi alla
                                                                                   della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento            31.01.2020 -          cessazione stato
della patente                                                                                                                                                                                       emergenza fissata al
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   sanitario presso le commissioni mediche locali , in scadenza tra il 31.01.2020 ed il            31.12.2021               31.12.2021)
                                                  103, comma 2 e 2-sexies          31.12.2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo al termine dello
                                                                                   stato di emergenza .
Certificati, attestati, permessi, concessioni,    MIMS 24231 del 27-07-2021,       “Ai sensi dell’articolo 103, co.2 del decreto n°18 del 17 marzo 2020, convertito con                                  31.03.2022
autorizzazioni e atti abilitativi comunque        “Premessa”, 2° periodo           modificazioni sdalla legge n°27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., tutti i certificati , attestati,                    (90 gg successivi alla
denominati                                                                         permessi e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la      31.01.2020 -          cessazione stato
                                                                                   data del 31.12.2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla                                 emergenza fissata al
                                                  D.L. n.18 del 17.03.2020, art.                                                                                                   31.12.2021               31.12.2021)
                                                  103, comma 2 e 2-sexies          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” che, in forza del DL n°105/2021 è
                                                                                   fissato al 31.12.2021

                                                                                                                                                                                                                10
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                                                                              Regolamento UE n.2021/267: REVISIONI
     SCADENZE                            PROROGA AL                                     PROROGA AL                                      PROROGA AL                                     PROROGA AL
                             D.L. n. 76/2020 (“Semplificazioni”)               D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”)                      Reg. UE n.2020/698                             Reg. UE n.2021/267
                                      Art. 49, co. 5-septies             Coordinato con Circ. Prot.n.3977, punto 5,                        Art. 5                                        Art. 5.2
                          Legge di conversione in G.U. del 14.9.2020    del Ministero dell’Interno del 5 Giugno 2020                del 25 Maggio 2020                            del 16 Febbraio 2021
Febbraio 2020                              31.10.2020                                    31.10.2020                                      30.09.2020                                         /
Marzo 2020                               31.10.2020                                      31.10.2020                                      31.10.2020                                         /
Aprile 2020                              31.10.2020                                      30.11.2020                                      30.11.2020                                         /
Maggio 2020                              31.10.2020                                      31.12.2020                                      31.12.2020                                         /
Giugno 2020                              31.10.2020                                      31.01.2021                                      31.01.2021                                         /
Luglio 2020                              31.10.2020                                      28.02.2021                                      28.02.2021                                         /
Agosto 2020                              31.12.2020                                      31.03.2021                                      31.03.2021                                         /
Settembre 2020                           31.12.2020                                          /                                               /                                        Luglio 2021
Ottobre 2020                             28.02.2021                                          /                                               /                                       Agosto 2021
Novembre 2020                            28.02.2021                                          /                                               /                                     Settembre 2021
Dicembre 2020                            28.02.2021                                          /                                               /                                       Ottobre 2021
Gennaio 2021                                  /                                              /                                               /                                     Novembre 2021
Febbraio 2021                                 /                                              /                                               /                                      Dicembre 2021
Marzo 2021                                    /                                              /                                               /                                      Gennaio 2022
Aprile 2021                                   /                                              /                                               /                                      Febbraio 2022
Maggio 2021                                   /                                              /                                               /                                        Marzo 2022
Giugno 2021                                   /                                              /                                               /                                        Aprile 2022
Il MIMS con la circolare prot. n°24231 del 27.07.2021, terzultimo periodo del punto 3, precisa che “nulla è innovato con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli
a motore e loro rimorchi”; pertanto la situazione risulta essere quella riportata nella soprastante sintesi in forza del Reg. U, n°2021/267, art. 5.2 : “ in deroga all’articolo 8 della Dir. 2014/45/UE e allegato
II, punto 8 di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi “.

Il Ministero dell’Interno, già con la Circolare del Min. dell’Interno Prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 Ottobre 2020, all’Allegato 7,in occasione del Reg. 2020/698, aveva chiarito che vanno applicate
le norme più favorevoli, quindi nel prospetto di cui sopra, quelle determinate dal Reg. n.2021/267

                                                                                                                                                                                                            11
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

              PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/267 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2021
 Formalità – Documento                  Rif.to normativo                                                           Sintesi contenuto                                                        Scadenza          Nuova
                                                                                                                                                                                            prevista         Scadenza
Formazione periodica dei          Reg. UE n.2021/267 del             I termini per il completamento della formazione periodica con scadenza nel periodo 1.9.2020 – 30.6.2021, si            01.09.2020-   6 mesi e    fino al
titolari di CAP                   16.02.2021, art. 2, paragrafo 2    considerano prorogati per 6 mesi e comunque sino al 1.7.2021. I CAP restano validi per il medesimo periodo             30.06.2021    1.7.2021
                                  Reg. UE n.2021/267 del             L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 dell’art. 23
                                  16.02.2021, art. 4, paragrafo 1    del Reg. UE n.165/2014, che avrebbero dovuto effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, sono            01.09.2020-   Entro 10 mesi
Ispezione    periodica     dei                                       ad effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data in cui avrebbero dovuto effettuarsi                                        30.06.2021    successivi    dalla
tachigrafi                                                                                                                                                                                                data prevista
                                  Reg. UE n.2021/267 del             L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui
                                  16.02.2021, art. 4, paragrafo 2    tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso
Rinnovo        carta       del                                       tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due                          Rilascio     della
conducente                                                           mesi dalla richiesta. Nelle more può circolare provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività                                    nuova carta entro
 (utilizzo dei tachigrafi)                                           svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta            01.09.2020-   due mesi dalla
                                                                     (art. 35 Reg. UE n.165/2014) . Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di              30.06.2021    richiesta
                                                                     aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza
                                                                     della carta (art. 28 Reg. UE n.165/2014).
                                  Reg. UE n.2021/267 del             L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, che i titolari di carta del conducente che non può essere
                                  16.02.2021 art. 4, paragrafo 3     utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano
Richiesta        carta      del                                      richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono poter                            Rilascio     della
conducente per cattivo                                               ottenere       il    rilascio    della     carta    sostitutiva     entro     due     mesi      dalla     richiesta.                 nuova carta entro
funzionamento,           furto,                                      In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del Reg. UE n.165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a          01.09.2020-   due mesi dalla
smarrimento, ecc.                                                    quando non riceve una nuova carta del conducente , a condizione che possa dimostrare di aver restituito la             30.06.2021    richiesta
  (utilizzo dei tachigrafi)                                          carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e di averne richiesto
                                                                     la sostituzione
Idoneità finanziaria              Reg. UE n.2021/267 del             Nel caso in cui l’autorità competente constati che una impresa, per gli esercizi contabili che coprono                               Non superiore a
(uno       dei      requisiti     16.02.2021 art. 6, paragrafo 1 e   interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, che il requisito          01.09.2020-   12 mesi
fondamentali per iscrizione       2                                  dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, assegna un termine non superiore a 12 mesi (anziché 6) affinché         30.06.2021
all’albo               degli                                         l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente; se l’autorità
autotrasportatori)                                                   ha già constatato , tra il 28.5.2020 ed il 23.2.2021, che l’impresa non soddisfa tale requisito e gli ha già
                                                                     assegnato un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità può prorogare ulteriormente tale termine
                                                                     purché non sia scaduto al 23.2.2021 e comunque , tale proroga, non può superare complessivamente
                                                                     12 mesi
                                  Reg. UE n.2021/267          del    La validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i
                                  16.02.2021 art. 7                  percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1°
Licenze comunitarie – Merci                                          settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate                            10 mesi dalla data
                                                                     conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per                 01.09.2020-   della scadenza
                                                                     l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono                   30.06.2021
                                                                     cittadini di uno Stato membro.
                                  Reg. UE n.2021/267          del    L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di
Licenze    comunitarie       –    16.02.2021 art. 8                  passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo                              10 mesi dalla data
Passeggeri                                                           compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le            01.09.2020-   della scadenza
                                                                     copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.                                                     30.06.2021

                                                                                                                                                                                                                       12
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

               CERTIFICATI , ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI

IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E LA DATA DI DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,

       CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

        D.L. n.18/2020 commi 2 e 2 sexies - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)
         Ai fini della proroga di validità dei termini di alcuni documenti trattati, la circolare MIMS n°24231 del 27 Luglio 2021, nelle premesse prende
        in considerazione la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del Decreto Legge n°18/2020 .

        Come noto, il disposto di cui all’articolo 103, comma 2 del D.L. n°18/2020 (come modificato ed integrato dall’art. 3 bis del D.L. n°125/2020,
        convertito dalla Legge n°159/2020) stabilisce che,

        “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di
        ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra
        il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la
        loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza“.

        In base a questo principio generale, ed a seguito del posticipo al 31.12.2021 del termine dello stato di emergenza disposta dall’articolo 2, comma
        1, del D.L. n°105, la circolare MIMS n°24231/2021, nelle premesse, stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 103, co.2 del decreto n°18 del 17
        marzo 2020, convertito con modificazioni sdalla legge n°27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., tutti i certificati , attestati, permessi e atti
        abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31.12.2021, conservano la loro validità per i 90
        giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 31 marzo 2022”
        Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che conservino la loro validità per i 90 giorni successivi al 31 Dicembree 2021 ( attuale termine
        dell’emergenza sanitaria), ANCHE TUTTA UNA SERIE DI DOCUMENTI DI INTERESSE DELLA CATEGORIA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE CITATI
        NELL’ULTIMA CIRCOLARE DEL MIMS (prot. n°24231/2021).

        A tal proposito, nelle pagine che seguono, si richiamo una serie di certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che “si ritiene”
        possano rientrare nel disposto di cui all’articolo 103, comma 2 del D.L. n°18/2020 e pertanto, prorogati automaticamente; IN OGNI CASO SI
        CONSIGLIA DI VERIFICARNE LA CONFERMA PRESSO LA MC DEL LUOGO DI RIFERIMENTO .

                                                                                                                                                                      13
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

             D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)– Adempimenti veicoli: VARIE
           Formalità – Documento                          Rif.to normativo                                       Sintesi contenuto                                     Scadenza prevista           Nuova
                                                                                                                                                                                                  Scadenza

                                                     D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   L’estratto della carta di circolazione è il documento che sostituisce a tutti                                   31.03.2022
Estratto della carta di circolazione di cui          103, comma 2                     gli effetti il documento originale quando esso viene consegnato agli uffici                               (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                       31.01.2020 -31.12.2021        cessazione stato
all’articolo 92 del C.d.s.                                                            per eventuali adempimenti                                                                                  emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                         31.12.2021)
                                                     D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   La ricevuta di cui all’ex art. 7 della l. n.264/1991, sostituisce a tutti gli                                   31.03.2022
Ricevute   degli       studi     di     consulenza   103, comma 2                     effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento                                (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                       31.01.2020 -31.12.2021        cessazione stato
automobilistica                                                                       di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data                               emergenza fissata al
                                                                                      del rilascio                                                                                                       31.12.2021)
                                                     D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   I fogli di via rilasciati per operazioni di accertamento e di controllo                                         31.03.2022
Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s.            103, comma 2                     dell’idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione,                             (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                       31.01.2020 -31.12.2021        cessazione stato
                                                                                      per partecipare a mostre o fiere autorizzate                                                               emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                         31.12.2021)
                                                     D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   Ai sensi dell’art. 98 del C.d.s. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore                                  31.03.2022
                                                     103, comma 2                     e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e                                      (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                       31.01.2020 -31.12.2021        cessazione stato
Autorizzazione per la circolazione di prova                                           agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche                                emergenza fissata al
                                                                                      costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di                                          31.12.2021)
                                                                                      riparazione e di trasformazione, devono essere muniti di una
                                                                                      autorizzazione per la circolazione di prova, la sua validità è annuale .
                                                     D.L. n.18 del 17.03.2020, art.   Il MIT con la nota n°4051 del 1.6.2020, ha chiarito che tutte le                                                31.03.2022
Autorizzazioni trasporti eccezionali                 103, comma 2                     autorizzazioni ai trasporti eccezionali (singola-multipla-periodica),                                     (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                       31.01.2020 -31.12.2021        cessazione stato
                                                                                      rientrano tra quelle contemplate genericamente dall’articolo 103,                                          emergenza fissata al
                                                                                      comma 2, del Decreto n°18/2020; la nota esplicita però che risulta                                                 31.12.2021)
                                                                                      “opportuno” che i soggetti interessati, inoltrino agli enti proprietari e/o
                                                                                      gestori delle strade interessate al transito una COMUNICAZIONE con la
                                                                                      quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga.

                                                                                                                                                                                                             14
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

           D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)– Adempimenti veicoli: VARIE
      Formalità – Documento                     Rif.to normativo                                              Sintesi contenuto                                                 Scadenza prevista        Nuova Scadenza
                                             D.L. n.18 del 17.03.2020,   Una cisterna fissa (veicolo cisterna) deve essere provata all’inizio (prova iniziale), e,                                               31.03.2022
Prove periodiche cisterne ( 3 o 6 anni)      art. 103, comma 2           successivamente, ogni tre e sei anni e l’esito deve essere riportato sullo specifico libretto della                               (90 gg successivi alla
                                                                         cisterna.                                                                                              31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
                                                                                                                                                                                                            emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                                    31.12.2021)
                                             D.L. n.18 del 17.03.2020,   Come noto l’attestazione A.T.P. ha validità 12 anni ( 6 + 3 + 3) e deve essere rinnovata dopo                                           31.03.2022
ATP verifiche periodiche                     art. 103, comma 2           sei anni dal primo rilascio sottoponendo la carrozzeria ad apposite verifiche da parte di un                                      (90 gg successivi alla
                                                                         centro collaudo, il quale ne conferma la validità per altri 3 anni                                     31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
                                                                                                                                                                                                            emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                                    31.12.2021)
                                             D.L. n.18 del 17.03.2020,   Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio                                          31.03.2022
Carta di circolazione provvisoria art.       art. 103, comma 2           della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione                                (90 gg successivi alla
95 C.d.s.                                                                del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta           31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
                                                                         giorni                                                                                                                             emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                                    31.12.2021)
Autorizzazioni    sanitarie     per   il     D.L. n.18 del 17.03.2020,   Il trasporto di animali vivi è soggetto a due tipi di autorizzazioni                                                                    31.03.2022
trasporto di animali vivi – Certificato      art. 103, comma 2           ▪     Tipo 1 (art. 10 del Regolamento CE 1/2005) per viaggi inferiori alle 8 ore                                                  (90 gg successivi alla
                                                                                                                                                                                31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
di idoneità per conducenti e guardiani                                   ▪     Tipo 2 (art. 11 del Regolamento CE 1/2005) per lunghi viaggi, cioè superiori alle 8 ore                                      emergenza fissata al
di veicoli stradali che trasportano                                                                                                                                                                                 31.12.2021)
animali domestici delle specie equina,                                   Entrambe le autorizzazioni sono valide per cinque anni dalla data di emissione. Inoltre, per i
bovina, ovina, caprina, suina o pollame                                  conducenti, è previsto un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità veterinaria valido 10
                                                                         anni dalla data del rilascio.
                                             D.L. n.18 del 17.03.2020,   Per questi trasporti l'art. 44 del D.P.R. 327/80, prevede un’autorizzazione sanitaria per: a) le                                        31.03.2022
Autorizzazioni    sanitarie     per     il   art. 103, comma 2           cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di                                  (90 gg successivi alla
trasporto di alimenti                                                    veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai            31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
                                                                         dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della                               emergenza fissata al
                                                                         pesca freschi e congelati. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida                                          31.12.2021)
                                                                         per due anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31
                                                                         luglio 2020, la conservazione della loro validità
                                             D.L. n.18 del 17.03.2020,   Per effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti, occorre conseguire l’iscrizione nelle                                            31.03.2022
Autorizzazioni per il trasporto di           art. 103, comma 2           apposite sezioni dell’Albo gestori istituito presso le CCIAA capoluogo di regione; l'iscrizione                                   (90 gg successivi alla
rifiuti                                                                  costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività. L'iscrizione all'Albo dura cinque anni        31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
                                                                                                                                                                                                            emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                                    31.12.2021)
                                             D.L. n.18 del 17.03.2020,   Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque                                       31.03.2022
Ogni altro tipo        di     certificato,   art. 103, comma 2           denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro                                          (90 gg successivi alla
autorizzazione, ecc.                                                     validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di               31.01.2020 -31.12.2021          cessazione stato
                                                                         emergenza.                                                                                                                         emergenza fissata al
                                                                                                                                                                                                                    31.12.2021)

                                                                                                                                                                                                                        15
“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

                                                      MIMS Circolare Prot. 24581 del 29 Luglio 2021 – CHIARIMENTI in materia di:

    1. Proroga validità abilitazioni insegnante e di istruttore di autoscuola (omissis)
    2. Accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida
    3. Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati
         (Corsi di formazione CQC – ADR)
    4. Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione
La circolare Prot. 24581 del 29.07.2021, diffusa dal MIMS, si pone la finalità di chiarire i sopra richiamati quattro aspetti e ciò a fronte dell’intervenuta proroga dello stato di
emergenza sanitaria ( al 31.12.2021) contenuta nell’articolo 2, co. 1 del DL. n°105/2021 e di quanto previsto al comma 1, art 3 , punto “i”, dello stesso Decreto legge che , modifica il DL
n°52/2021 introducendo l’articolo 9-bis; tale nuovo articolo stabilisce, tra l’altro, che a far data dal 6 Agosto 2021 “ è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI “. A tal proposito il MIMS fornisce , in estrema sintesi i seguenti chiarimenti
(per maggiori approfondimenti si rinvia alla circ. prot. 24581 del 29.7.2021):
                    TEMA                                                                                           CHIARIMENTI MIMS -
Accesso agli esami per il conseguimento          Le disposizioni in tema di certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai concorsi di cui all’articolo 9-bis del DL n°52/2021, NON si applicano agli esami
                                                    per il conseguimento delle abilitazioni alla guida
di abilitazioni alla guida
                                                    Essendo state ripristinate le previgenti disposizioni in materia di riempimento delle aule (1,5 mq per allievo) il MIMS non ritiene necessario né opportuno
                                                    prorogare oltre la data del 31 Luglio 2021 la possibilità di conseguire autorizzazioni all’utilizzo di aule esterne.
Utilizzo di aule esterne – Corsi di                  In parziale deroga , al solo fine di non interrompere o arrecare pregiudizio ad attività che siano state utilmente programmate presso tali aule, è consentito
formazione CQC – ADR                                che le aule esterne possano ancora essere utilizzate per quei corsi la cui comunicazione di avvio sia resa, entro e non oltre il 31 Luglio 2021 ; nel caso di
                                                    ENTI DI FORMAZIONE AUTORIZZATI, a tale comunicazione dovrà essere allegata la “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’aula è conforme alle
                                                    disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell’uso cui viene adibita”; tale dichiarazione va resa dal responsabile dell’ente, di cui alla lettera
                                                    c) della circolare prot. n.17475 del 24 giugno 2020
Formazione a distanza nei corsi di                  Restano confermate fino alla cessazione dello stato di emergenza le disposizioni di cui alla circolare prot. n.11043 del 30 marzo 2021 che di seguito sinteticamente si
                                                    richiamano:
competenza della Direzione Generale della
                                                          •  Corsi per recupero punti sulla patente di guida, sulla CQC e sul CAP di tipo KB = non è consentito fare ricorso alla FAD
Motorizzazione                                            •  Lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida, dei certificati di formazione professionale di tipo KA e KB = è consentita la FAD nei soli territori di
                                                             cui agli articoli 33 ( zona arancione ) e 38 ( zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 . In ogni caso, in tali zone, la FAD può essere erogata soltanto nel rispetto di
                                                             alcuni specifici principi ( richiamati nella circ. n°11043 del 30.03.2021)
                                                          •  Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC = nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo n°50/2020 che definirà a regime le modalità
                                                             e le procedure di fruizione dell’e-learning, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è consentita l’erogazione dei corsi di qualificazione
                                                             iniziale e di formazione periodica anche a facendo ricorso alla modalità FAD in misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma
                                                             per la qualificazione iniziale e non superiore a 10 ore per il programma di formazione periodica
                                                          •  Corsi per il conseguimento o il rinnovo di CFP ADR = per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è consentita l’approvazione di corsi per il conseguimento
                                                             o il rinnovo del CFP ADR anche facendo ricorso alla FAD, rispettando però le ore massime consentite così come stabilito nelle tabelle riportate nella circ. n°11043
                                                             del 30.03.2021

                                                                                                                                                                                                                            16
Puoi anche leggere