Interventi riguardanti gli studenti delle scuole - Camera dei Deputati

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Interventi riguardanti gli studenti delle scuole

4 giugno 2019

    Gli interventi della XVIII legislatura relativi agli studenti delle scuole hanno riguardato la sostituzione dei
 percorsi di alternanza scuola-lavoro con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento,
 l'incremento delle risorse per il c.d. sistema 0-6, l'incremento delle risorse e il differimento di alcune
 previsioni in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, e il differimento di alcune
 disposizioni caratterizzanti la nuova disciplina in materia di esami di Stato.
    Inoltre, la Camera ha approvato in prima lettura un progetto di legge che prevede l'introduzione
 dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.

  I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 784-787), ha ridenominato i percorsi di alternanza
scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 - in "percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento" e, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo
complessivo da svolgere.
  In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di:

    210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore
    dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);
    150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore dei
    percorsi di alternanza scuola-lavoro);
    90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore dei
    percorsi di alternanza scuola-lavoro).
  Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi devono essere definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge.

  Con nota prot. 3380 del 18 febbraio 2019 il MIUR aveva reso noto che le Linee guida, all'epoca in fase di
predisposizione, troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico, per i progetti che
avranno inizio, ovvero saranno in corso, a tale epoca. La stessa nota ha fatto rinvio all'Ordinanza
Ministeriale annuale sugli esami di Stato per le indicazioni relative alla breve relazione e/o all'elaborato
multimediale che i candidati devono presentare durante il colloquio (v. OM 205/2019, art. 19).

  Interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 741) ha incrementato di € 10 mln annui, a decorrere dal
2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (c.d. sistema 0-6). Pertanto,
dal 2019, le risorse del Fondo sono pari ad € 249 mln annui.

Al riguardo, si ricorda che, allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia
(da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema
nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180
e 181, lett. e), – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla
cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti
locali.
In particolare, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono bambini fra 3 e
36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini fra 24 e 36 mesi; servizi integrativi - che concorrono
all'educazione e alla cura dei bambini in modo flessibile e diversificato – e si distinguono in: spazi gioco, che
accolgono bambini fra 12 e 36 mesi; centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita
insieme con un adulto accompagnatore; servizi educativi in contesto domiciliare, che accolgono bambini fra 3 e 36
mesi.
I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità
dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di
raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale
diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei
Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione
progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il
coordinamento pedagogico territoriale.
Per l'estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l'adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale,
che definisce anche la destinazione delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione (€ 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019, ora aumentati ad € 249 mln),
contestualmente istituito.
Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera,
mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi
pubblici a domanda individuale.
Ogni due anni, il Ministro presenta una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
Il primo Piano di azione nazionale (triennale) è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre
2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017.In particolare, l'art. 3, co. 4, della Delibera ha
previsto che l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza
esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia e che le regioni dovevano assicurare un finanziamento pari almeno al 20% per l'anno 2018 e,
a partire dall'anno 2019, pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato.
Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l' intesa per il riparto del Fondo per il 2017, operato
per il 40% sulla popolazione 0-6 anni, per il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e
per il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia statale. Il riparto delle risorse fra le
regioni è stato operato con DM 22 dicembre 2017, n. 1012.
L' intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre
2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 26 ottobre 2018, n. 687, che, in particolare, ha
ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln, tra le regioni che si collocano al di sotto
della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra
zero e tre anni, pari al 26,13%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per
raggiungere la media nazionale ( qui la tabella di riparto 2018).

Il medesimo d.lgs. ha previsto altresì la costituzione, da parte delle regioni, di Poli per l'infanzia, destinati ad
accogliere, in un unico plesso o in istituti vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni.
Per favorire la costruzione di edifici atti ad ospitare i Poli, inoltre, è stata prevista la destinazione di fondi INAIL,
fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017, tenendo conto della popolazione nella
fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per
l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni. Il DM ha individuato anche i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse
regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla
costruzione di Poli per l'infanzia.Nello specifico, le regioni, d'intesa con gli enti locali, dovevano selezionare da uno a
tre interventi sul proprio territorio e darne comunicazione al MIUR.
Successivamente, il D.L. 86/2018 ( L. 97/2018: art. 4, co. 3- ter) ha soppresso, nell'ambito della procedura per
l'individuazione degli interventi da finanziare, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad
oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.
Ancora in seguito, il D.L. 109/2018 ( L. 130/2018: art. 42- bis, co. 3 e 4) ha autorizzato la spesa di € 4,5 mln per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione dei Poli per l'infanzia. Le risorse sono anticipate agli enti
locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione
dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.
Inoltre (art. 42- bis, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3
interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e
un numero massimo di interventi per regione.
Infine, il d.lgs. 65/2017 ha previsto la costituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione, con compiti consultivi e propositivi. In particolare, essa propone al MIUR le Linee guida pedagogiche
per il Sistema integrato.

Con nota n. 404 del 19 febbraio 2018 il MIUR aveva fornito i primi orientamenti operativi agli Uffici scolastici
regionali per l'attuazione del Sistema integrato, ricordando anche che con DM 48 del 26 gennaio 2018 era stata
costituita la Commissione prevista dal d.lgs.

  Interventi per gli studenti con disabilità

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 561) ha autorizzato l'ulteriore spesa di € 25 mln annui,
per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett.
c), d.lgs. 112/1998). Pertanto, le risorse per il periodo 2019-2021 ammontano complessivamente a € 100
mln annui.
  Inoltre (art. 1, co. 562) ha disposto che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è
emanato anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al riguardo si ricorda, innanzitutto, che le funzioni in questione sono state attribuite dalla L. di stabilità 2016 ( L.
208/2015: art. 1, co. 947), a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale,
queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è stata
autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.
Successivamente, la L. di bilancio 2017 ( L. 232/2016), con un intervento nella sezione II (cap. 2836 del MIUR), e
la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 70) hanno autorizzato la spesa di € 75 mln annui, rispettivamente per
il 2017 e il 2018.
Il contributo è stato ripartito per il 2016 con DPCM 30 agosto 2016, per il 2017 con DPCM 28 settembre 2017, e per
il 2018 con DPCM 21 dicembre 2018.

  Inoltre, la stessa L. di bilancio 2019 (art. 1, co. 1138, lett. b) ha differito (dal 1° gennaio 2019) al 1°
settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 – in materia di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità – relative, tra l'altro, alla introduzione del Profilo di funzionamento,
alla redazione del Progetto individuale e alla costituzione presso ogni ambito territoriale del Gruppo
territoriale per l'inclusione.
  Al contempo, ha autorizzato una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di
accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli
studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

Al riguardo, si ricorda che il d.lgs. 66/2017, emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co.
180 e 181, lett. c)), ha stabilito che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte integrante
del procedimento di valutazione delle scuole ( DPR 80/2013).
Con riferimento alle competenze, ha disposto, in particolare, che – nel rispetto, fra l'altro, di quanto previsto dalla L.
208/2015 (art. 1, co. 947) – è compito degli "enti locali" ( rectius: enti territoriali) provvedere all'assegnazione di
assistenti all'autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all'accessibilità delle scuole.
Ha stabilito, altresì, che tra i criteri per il riparto tra le scuole del personale ATA, si tiene conto della presenza di
studenti con disabilità, e che alle istituzioni scolastiche è assegnato un contributo economico parametrato al
numero degli studenti con disabilità accolti, ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei
frequentanti.
Inoltre, ha previsto l'individuazione in sede di Conferenza Stato-regioni di criteri per la progressiva uniformità su
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per
l'autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, ha stabilito – considerando le modifiche
apportate dalla L. 145/2018 - che, dal 1° settembre 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall'unità di valutazione
multidisciplinare ( DPR 24 febbraio 1994), è; propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale ( art. 14, co.
2, L. 328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI).

Per quanto riguarda la progettazione e l' organizzazione scolastica per l'inclusione, ha previsto – sempre
considerando le modifiche apportate dalla L. 145/2018 - che:
- a decorrere dal 1° settembre 2019, il Progetto individuale è redatto dall' ente locale, in collaborazione con i
genitori e le istituzioni scolastiche;
- a decorrere dal 1° settembre 2019, il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato, all'inizio di
ogni anno scolastico, dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure
professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e
tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Esso è aggiornato in presenza di
sopravvenute condizioni di funzionamento dell'alunno;
- ogni scuola predispone, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per l'inclusione, che individua
strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi;
- a decorrere dal 1° settembre 2019, presso ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo territoriale per
l'inclusione (GIT), presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito
di riferimento, 2 docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo. Il GIT
riceve dai dirigenti scolastici dell'ambito territoriale le proposte di quantificazione delle risorse da destinare al
sostegno didattico, le verifica e formula la proposta all'USR, che procede all'assegnazione;
- a decorrere dal 1° settembre 2019, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro
interistituzionale regionale (GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle
reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR partecipano
pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative.
La composizione e l'articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.
Infine, a decorrere dal 1° settembre 2017, presso ogni istituzione scolastica è stata prevista l'istituzione del
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e
realizzazione del Piano per l'inclusione. È composto da docenti, eventualmente personale ATA, specialisti
dell'Azienda Sanitaria locale.

Per quanto concerne la formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, ha previsto un
corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale, la cui conclusione positiva costituisce titolo per
l'insegnamento su posti di sostegno.
Possono accedere al corso di specializzazione, previo superamento di una prova di accesso predisposta
dall'università, solo soggetti laureati in Scienze della formazione primaria che abbiano acquisito ulteriori 60 crediti
formativi universitari (CFU) relativi alle didattiche sull'inclusione (oltre a quelli già previsti nel corso di laurea).
Il corso – programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione – è
annuale, prevede l'acquisizione di 60 CFU e comprende 300 ore di tirocinio.
La disciplina attuativa è stata rimessa ad un decreto ministeriale. Non essendo intervenuto lo stesso, con DM 92
dell'8 febbraio 2019 sono state integrate e aggiornate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, le disposizioni del DM 30
settembre 2011 (che riguarda anche i percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria), adottato
sulla base del regolamento emanato con DM 249/2010.

La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell'inclusione è predisposta dalle
istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa
(PTOF). Per i dirigenti scolastici, le modalità della formazione in ingresso e in servizio su tali tematiche sono
definite dal MIUR.
Per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, ha disposto che il dirigente scolastico propone ai
docenti dell'organico dell'autonomia in possesso del titolo di specializzazione di svolgere anche attività di sostegno.
Sempre per lo stesso fine, non prima dell'inizio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico può proporre ulteriori
contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto una supplenza nell'anno scolastico precedente.

Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il MIUR, dell' Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, con
compiti di studio, monitoraggio, espressione di pareri e proposte.
L'Osservatorio è stato costituito con DM 686 del 21 settembre 2017 ed è articolato in Comitato Tecnico scientifico e
Consulta delle Associazioni. L'insediamento dell'Osservatorio è stato reso noto dal MIUR con comunicato del 27
novembre 2017.

  A sua volta, il d.lgs. 63/2017 (art. 7, co. 3), in materia di diritto allo studio, ha stanziato € 10 mln per
ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per sussidi didattici a favore delle
istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa certificata.

La Corte dei conti ha adottato, il 16 luglio 2018, la Deliberazione n. 13/2018/G, relativa agli interventi per la didattica
a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali tra il 2012 e il 2017, mentre il 4 giugno 2019 il MIUR
ha pubblicato il FOCUS con i principali dati relativi agli alunni con disabilità nell'a.s. 2017/2018.

  La nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

  Le novità in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – che si applicano, in parte, già da
questo a.s. 2018/2019 e, in parte (a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 91/2018-L. 108/2018)
dall'a.s. 2019/2020 – sono state introdotte dal d.lgs. 62/2017, emanato sulla base della delega recata
dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. i), dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. i)).

  Per l'ammissione all'esame di Stato, dal corrente a.s. 2018/2019 rimangono necessari (come già in
precedenza):
  - la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;
  - il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline
valutate con un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione.

  Invece, a seguito del differimento disposto dal D.L. 91/2018 (L. 108/2018: art. 6, co. 3-septies e 3-octies),
dall'a.s. 2019/2020 saranno necessari anche:
  - la partecipazione, durante l'ultimo anno, alle prove predisposte dall'INVALSI, computer based, volte a
verificare gli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese;
Per quanto concerne le prove INVALSI, le stesse comunque si si sono svolte dal 4 al 30 marzo 2019.
  - lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito dei percorsi di "alternanza scuola-lavoro" (ridenominati
dalla L. 145/2018 "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento") previste nel triennio.

   Per lo svolgimento dell'esame, presso ogni scuola si costituisce una Commissione d'esame ogni due
classi, presieduta da un Presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due
classi, da tre membri interni.
   L'esame si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta,
grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di
studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio, nell'ambito del quale lo
studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di
"alternanza scuola-lavoro". Il colloquio accerta anche le conoscenze e competenze relative a Cittadinanza e
Costituzione.
   Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove di
esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio) e del credito scolastico maturato
nel secondo biennio e nell'ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il
quarto e 15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.
   La Commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari
almeno a 50 punti.
   Inoltre, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento
centesimi senza fruire della predetta integrazione.
   Al diploma finale è allegato il curriculum dello studente (di cui all'art. 1, co. 30, della L. 107/2015).

Prime indicazioni operative per lo svolgimento dell'esame di Stato nell'a.s. 2018/2019 sono state fornite con CM
3050 del 4 ottobre 2018. Alla circolare sono stati allegati il documento conclusivo del gruppo di lavoro nominato con
DM 499 del 10 luglio 2017, incaricato di elaborare proposte per migliorare le competenze, conoscenze e abilità nella
lingua italiana degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che doveva costituire la base per la
definizione del quadro di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta e il prospetto delle
indicazioni metodologiche che sono state fornite ai gruppi di lavoro ministeriali incaricati di elaborare i quadri di
riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta.
Quadri di riferimento e griglie di valutazione per le prove sono stati adottati con DM 769 del 26 Novembre 2018.
In particolare, il quadro di riferimento e la griglia di valutazione per la prima prova scritta sono comuni per tutti i
percorsi e gli indirizzi di studio, mentre i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta
sono distinti per i diversi percorsi di studio. Nello specifico, i Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative: alle
caratteristiche e alla struttura delle prove d'esame; ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi delle prove; alla
valutazione delle prove.
Qui il Quadro di riferimento per la prima prova scritta.
Qui il Quadro di riferimento per la seconda prova nei Licei.
Qui il Quadro di riferimento per la seconda prova scritta negli Istituti tecnici.
Qui il Quadro di riferimento per la seconda prova scritta negli Istituti professionali.
Le istruzioni e le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo nell'a.s. 2018/2019 sono state dettate con Ordinanza ministeriale 205 dell'11 marzo 2019.
Qui le FAQ pubblicate dal MIUR.

  Iniziative per il diritto allo studio

   In materia di diritto allo studio si ricorda, in particolare, che il d.lgs. 63/2017 – emanato in attuazione
della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. f), della L. 107/2015 –; ha indicato le che devono essere
erogate da Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze – ossia: servizi di trasporto e
forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli alunni di
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti didattici
indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento delle
tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per
l'accesso alle medesime prestazioni.

  Inoltre, ha previsto:
  - l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione
di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per l'acquisto di
libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Il
Fondo è stato dotato di € 30 mln per il 2017, € 33,4 mln per il 2018, € 39,7 mln dal 2019;
  - lo stanziamento di ulteriori € 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 finalizzato ad estendere le
previsioni della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 258), che aveva istituito, per il periodo 2016-
2018, un Fondo per concorrere alle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici,
anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
scolastica;
  - l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, in base all'ISEE, degli studenti del IV (dall'a.s.
2018/2019) e V anno (dall'a.s. 2019/2020) della scuola secondaria di secondo grado;
  - lo stanziamento di € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per sussidi
didattici a favore delle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa;
  - lo stanziamento di € 2,5 mln annui dal 2017 per assicurare l'erogazione dei servizi e degli strumenti
didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, agli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura
e riabilitazione, nonché per assicurare l'istruzione domiciliare (garantita dall'art. 16 del d.lgs. 66/2017).
  Infine, ha previsto il potenziamento della Carta dello studente (IoStudio), volta ad agevolare l'accesso
degli studenti a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità (anche internazionale), ad ausili di
natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico.

  Non è stato, invece, esercitato il principio direttivo relativo alla definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformi prestazioni sul territorio nazionale.

  Un'ulteriore forma di sostegno è stata prevista dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 151), che ha previsto la
possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del
sistema nazionale di istruzione, fino a un importo annuo originariamente di € 400 per studente, elevati a €
564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016:
art. 1, co. 617).
Al riguardo, si vedano i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 3/E/2016 e con circolare n.
18/E/2016, nonché con Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016.

  Focus

 Libri di testo
 https://temi.camera.it/leg18/post/libri-di-testo.html

 Il progetto di legge per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e
nel secondo ciclo di istruzione

  Il 2 maggio 2019 l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura un testo unificato di varie
proposte di legge di iniziativa parlamentare che prevede, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'introduzione dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non
inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti, e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
nella scuola dell'infanzia.
  L'insegnamento sostituisce quello di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dal D.L. 137/2008 (L. 169/2008:
art. 1).
  Il testo è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento (A.S. 1264).
  Per approfondimenti si veda qui.
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