La valutazione immobiliare nei periodi di disordini di mercato
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La valutazione immobiliare nei periodi di disordini di mercato Giampiero Bambagioni Responsabile Scientifico e coautore del Codice delle Valutazioni Immobiliari - Italian Property Valuation Standard IVSC Europe Board Member Seminario online | Webinar Roma, 21 aprile 2020 A © 2020, Giampiero Bambagioni 1
Indice ▪ Scenari macroeconomici e volatilità dei mercati ▪ Gli “standard affidabili per la valutazione dei beni immobili” in base alla normativa vigente (Direttiva n. 17/2014 e art. 120-duodecies del TUB) ▪ Il documento dell’IVSC su come «Affrontare l’incertezza della valutazione in periodi di turbolenza dei mercati» che richiama gli Standard internazionali di valutazione (IVS) e le metodologie applicabili nei periodi di elevata volatilità dei mercati. © 2020, Giampiero Bambagioni 2
Scenari macroeconomici e volatilità dei mercati Grafico Indice FTSE MIB: andamento nel tempo delle quotazioni © 2020, Giampiero Bambagioni 3
Sondaggio congiunturale Banca d’Italia – Tecnoborsa – Agenzia delle Entrate | 28 febbraio 2020 © 2020, Giampiero Bambagioni 7
Sondaggio congiunturale Banca d’Italia – Tecnoborsa – Agenzia delle Entrate | 28 febbraio 2020 © 2020, Giampiero Bambagioni 8
IVSC L’International Valuation Standards Council (IVSC), è lo standard setter globale super partes, che si occupa a livello internazionale di tutte le tematiche valutative (immobiliari e aziendali). Ha emesso un documento dal titolo “Affrontare l'incertezza della valutazione nei periodi di turbolenza dei mercati” (Dealing with valuation uncertainty at times of market unrest) funzionale a supportare l’operatività degli operatori (valutatori, banche, investitori, intermediari ed altri professionisti della filiera) in questa fase di rilevante incertezza dei mercati conseguente alla pandemia da Covid-19. © 2020, Giampiero Bambagioni 10
Finalità e caratteristiche delle valutazioni Stime non soggette a Valutazioni conformi specifiche norme (Expertise) a normative e standard di riferimento ➢ Stima analitica (non rispondente ➢ Perizie per mutui | Art. 120- ➢ Consulenze tecniche nel a standard e/o normative) duodecies TUB e normativa di processo civile (procedure vigilanza bancaria (Circolare Banca esecutive e concorsuali); ➢ Stima sommaria d’Italia n.285 ”...possesso di Consulenze tecniche nel certificazioni comprovanti le competenze processo penale. ➢ Giudizio di stima Rif. Art. 568 C.P.C. | necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante l’applicazione Determinazione del valore degli standard internazionali o nazionali.)* dell’immobile (valore di mercato) e disposto dell’art.173- Stime ➢ Valutazione relative a FIA italiani bis (Contenuto della relazione di per finalità tributarie immobiliari: fondi e le Sicaf. stima e compiti dell'esperto) Disp. Ex Decreto MEF 5 marzo 2015 | Att. C.P.C. Titolo IV (Valutazione di beni) ➢ Sentenze della Corte di Regolamento attuativo dell’articolo ➢ Valutazioni ex art. 2423 e segg. Cassazione (Sezione Tributaria) 39 del decreto legislativo 24 C.C. (Redazione del bilancio) Es. del 15.12.2017, N. 30163 (i dati febbraio 1998, n. 58 (TUF) in base allo IAS 40 investimenti OMI «costituiscono mere concernente la determinazione dei immobiliari. (Nei principi contabili presunzioni semplici inidonee a criteri generali cui devono internazionali (IAS/IFRS) il fair uniformarsi gli Organismi di value viene definito come "il sorreggere da sole la pretesa investimento collettivo del corrispettivo al quale un’attività impositiva». potrebbe essere scambiata, o una risparmio (OICR) italiani. ➢ del 26.10.2016, N. 21569 | «Le passività estinta, in una libera Art. 16 Esperti indipendenti. quotazioni OMI … non transazione tra parti consapevoli e costituiscono fonte tipica di prova disponibili. ma strumento di ausilio ed indirizzo --- * Valutatore Immobiliare certificato ai sensi delle norme UNI 11558:2014 e UNI CEI per l'esercizio della potestà di EN ISO/IEC 17024:2012 possiede comprovate competenze nella stima in base agli valutazione estimativa» standard internazionali e nazionali. © 2020, Giampiero Bambagioni 11
Direttiva (UE) 17/2014 Direttiva (UE) 17/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali Art. 19 Valutazione dei beni immobili 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio standard per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali standard quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l’applicazione di tali standard quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare dal creditore. © 2020, Giampiero Bambagioni 12
Testo Unico Bancario (TUB) | Art. 120-duodecies Direttiva (UE) N. 17/2014 recepita con il Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 che ha modificato il Testo Unico Bancario (TUB) Art. 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili) 1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili. 2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. 3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione. © 2020, Giampiero Bambagioni 13
Fonti normative | C.P.C. Art. 568 C.P.C. | Determinazione del valore dell’immobile «Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute». Norma da ultimo modificata ad opera del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2015, n.132. --- L’efficienza della gestione del processo di recupero dei crediti deteriorati è ritenuta strategica a vari livelli; al riguardo: i) la BCE ha adottato le “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)” che comprendono uno specifico capitolo sulla valutazione delle garanzie immobiliari. ii) il Consiglio Superiore della Magistratura (nell’ottobre 2017) ha adottato le Linee guida del in materia di “Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari”. © 2020, Giampiero Bambagioni 14
Valore di mercato | definizione VALORE DI MERCATO Regolamento (UE) 575/2013, Art. 4, Comma 1, Punto 76 «Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni.» Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente. Inoltre, il Regolamento (UE) 575/2013 dispone al comma 3, lett. b), dell’art. 208 (Requisiti per le garanzie bancarie), che la valutazione dell’immobile deve essere effettuata «da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito». © 2020, Giampiero Bambagioni 15
Valore di mercato | implicazioni della definizione La definizione comunitaria di valore di mercato implica essenzialmente che: ▪ la commercializzazione dell’immobile sia promossa per un tempo sufficientemente lungo nell’ambito di un mercato aperto al fine di consentire al più ampio numero possibile di potenziali acquirenti di conoscerne la disponibilità su mercato; la durata di questa fase di marketing è correlata, ovviamente, al tipo di immobile e alle dinamiche del mercato di riferimento; ▪ il compratore e il venditore: (i) siano motivati da un interesse alla massimizzazione delle proprie risorse finanziarie, (ii) siano bene informati su tutti gli aspetti della transazione (principio di trasparenza) e (iii) agiscano con prudenza e in modo indipendente; ▪ non siano computate nel valore di mercato spese accessorie rispetto al prezzo corrisposto quali, ad esempio, i costi diretti afferenti la transazione (imposte, visure, ecc.) e le spese inerenti la stipula dell’atto di compravendita e l’eventuale intermediazione; © 2020, Giampiero Bambagioni 16
Valore di mercato Sorveglianza periodica sui valori immobiliari NPLs LTV Esecuzioni ai fini della immobiliari erogazione Valore di mercato Orizzonte temporale della stima © 2020, Giampiero Bambagioni 17
Concetti di economia VALORE | PREZZO | COSTO | QUOTAZIONI ▪ il prezzo rappresenta la quantità di moneta effettivamente corrisposta per un certo bene (o una certa prestazione); si riferisce a negozi giuridici ovvero manifestazioni di volontà per transazioni effettivamente avvenute. ▪ il valore di un bene è sempre una previsione del possibile ricavo ottenibile da una transazione futura, determinato sulla base di un procedimento di stima. ▪ il costo di un bene è la quantità di moneta impiegata per la sua produzione. ▪ la quotazione costituisce generalmente una dato sintetico di una quantità di compravendite intercorse in un determinato contesto tuttavia degli immobili osservati non sono disponibili i relativi comparabili (prezzo dello specifico immobile, caratteristiche e consistenze). © 2020, Giampiero Bambagioni 18
Sentenza della Corte di Cassazione del 26.10.2016 N.21569 Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) del 26.10.2016 N. 21569 “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima” Dispositivo dell’art. 115, C.p.c. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Sentenze della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) del 15.12.2017, N. 30163 «la Corte di legittimità ha più volte chiarito che il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per aree edificabili site nel medesimo comune non è idoneo e sufficiente a certificare il valore dell'immobile, tenuto conto che tale valore può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 20089 del 6.7.2017; Cass. 18651/2016). La C.T.R. ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado affermando la legittimità dell'atto impositivo fondato esclusivamente sui valori elaborati sulla base delle quotazioni dell'osservatorio sul mercato immobiliare laddove tali dati costituiscono mere presunzioni semplici inidonee a sorreggere da sole la pretesa impositiva, per il che il contribuente non era neppure onerato della prova contraria…». © 2020, Giampiero Bambagioni 19
Testo Unico Bancario (TUB) | Art. 120-duodecies Circolare Banca d’Italia 285 © 2020, Giampiero Bambagioni 20
Testo Unico Bancario (TUB) | Art. 120-duodecies Circolare Banca d’Italia 285 © 2020, Giampiero Bambagioni 21
Testo Unico Bancario (TUB) | Art. 120-duodecies Circolare Banca d’Italia 285 © 2020, Giampiero Bambagioni 22
Standard affidabili | riferimenti scientifici Riferimenti scientifici a livello internazionale e nazionale ex art. 120-duodecies TUB e normativa di Vigilanza ▪ International Valuation Standards (IVS) (adottati anche da Rics) ▪ European Valuation Standards (EVS) ▪ Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard con allegate Linee Guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie (ABI) 2011 2018 2000 2002 2005 © 2020, Giampiero Bambagioni 23
IVS | Rapporto di valutazione Rapporto di valutazione © 2020, Giampiero Bambagioni 24
Contenuti del Rapporto di valutazione Contenuti del Rapporto di valutazione © 2020, Giampiero Bambagioni 25
Struttura della dottrina estimativa: quadro sinottico Basi di valore STRUTTURA DELLA DOTTRINA ESTIMATIVA ▪ Valore di mercato ▪ Valore assicurabile ▪ Principi: prezzo, previsione, scopo, ordinarietà, ▪ Valore di credito ipotecario comparazione. (MLV) ▪ Basi del valore (o aspetti economici): Valore di mercato ▪ Fair value (Valore equo) e valori diversi dal valore di mercato. ▪ Valore di uso ▪ Procedimenti di stima: Metodo del confronto di ▪ Valore complementare mercato (Market Approach); Metodo Finanziario ▪ Valore di sostituzione (Income Approach); Metodo del Costo (Cost Approach). ▪ Valore di trasformazione ▪ Valore di realizzo ▪ Scienze/discipline: statistiche (es. regressione lineare), finanziarie (es. DCF analysis), economiche (es. analisi ▪ Valore di liquidazione o vendita forzata di mercato, interazione tra domanda e offerta, formazione ▪ Valore di investimento dei prezzi, cicli economici), et al. ▪ Valore speciale ▪ Normative di riferimento e best practice. Un medesimo bene può contemporaneamente presentare diversi valori, quante sono gli scopi o le ragioni pratiche che promuovono la stima. © 2020, Giampiero Bambagioni 26
Metodi di stima Metodi stima Disponibilità di Disponibilità di NO Cost Approach comparables comparables con prezzi con redditi SI SI Market Approach Income Approach MCA Direct capitalization Sistema di stima Yield capitalization MCA e sistema di stima Discount cash flow analysis Ripartizione Regressione © 2020, Giampiero Bambagioni 27
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Rischio di mercato L'incertezza della valutazione non deve essere confusa con il rischio. Il rischio è l'esposizione che il proprietario di un asset ha nei confronti di potenziali guadagni o perdite future. Il rischio può essere causato da vari fattori che influenzano l’asset stesso o il mercato in cui viene scambiato. Gli esempi includono: ▪ la riduzione dei prezzi di mercato delle attività materiali (tangible assets) dopo la data di acquisizione o valutazione; ▪ il deterioramento dei redditi futuri previsti per un titolo; ▪ una perdita di liquidità rispetto ad altre attività (asset); ▪ costi per il mantenimento o lo sviluppo di asset superiori a quelli correntemente previsti; ▪ il tasso di obsolescenza tecnica o fisica di un asset superiore a quanto correntemente atteso. Tali rischi sono esaminati dagli acquirenti / venditori informati quando prendono prendono in considerazione un'offerta per un asset e sono bilanciati rispetto ai vantaggi percepiti della proprietà. Pertanto, il rischio si riflette normalmente nei prezzi di mercato. Il rischio può essere spesso quantificato. Ad esempio, il rischio di mercato può essere misurato applicando tecniche statistiche a modelli di fluttuazione dei prezzi precedentemente rilevati, oppure ipotizzando diversi scenari di mercato per modellare risultati diversi. Le tecniche di individuazione dei rischi e di quantificazione degli stessi sono al centro delle diverse metodologie di determinazione dei tassi di attualizzazione utilizzate per la valutazione. © 2020, Giampiero Bambagioni 28
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Incertezza di valutazione L'incertezza della valutazione riguarda solo le incertezze che sorgono nell'ambito del processo di stima del valore ad una specifica data. La certezza della valutazione e il rischio di mercato sono indipendenti l'uno dall'altro. Ad esempio, una valutazione di un’azione quotata altamente liquida ha poca incertezza, ma quel titolo può comunque essere considerato come portatore di un elevato rischio di mercato. L'incertezza di valutazione non deve essere confusa con le prove di stress (stress testing), vale a dire la misurazione dell'impatto su un prezzo o valore corrente di un evento specifico o di una serie di eventi. L'incertezza di valutazione può essere causata da vari fattori. Questi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: ▪ sconvolgimenti del mercato; ▪ disponibilità di dati e informazioni di mercato (input); ▪ scelta del metodo o del modello. Queste cause di incertezza della valutazione non si escludono a vicenda. Ad esempio, le turbolenze del mercato possono influire sulla disponibilità di dati rilevanti che, a loro volta, possono creare incertezza sul metodo o sul modello più appropriato da utilizzare. È probabile quindi che esistano interdipendenze e correlazioni tra le cause dell'incertezza, di cui occorre tener conto nel processo di valutazione. © 2020, Giampiero Bambagioni 29
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Sconvolgimenti del mercato L'incertezza di valutazione può sorgere quando un mercato, alla data della valutazione, subisce profondi cambiamenti dovuti a eventi contingenti o molto recenti, ad esempio a causa di acquisti o vendite in preda al panico, o di una perdita di liquidità dovuta ad una avversione degli attori del mercato alle negoziazioni. Gli eventi che hanno causato le perturbazioni del mercato possono essere: ➢ macroeconomici, come la crisi finanziaria del (2008)2009, o le recenti perturbazioni nei mercati del Regno Unito a causa della Brexit; oppure ➢ microeconomici, ad esempio un cambiamento imprevisto della legislazione o una catastrofe naturale che sconvolge un settore del mercato o causa un profondo cambiamento nella catena di approvvigionamento di una filiera industriale. ➢ Se la data di valutazione coincide con una crisi economica o politica o segue immediatamente un evento di questo tipo, sorge una significativa incertezza di valutazione poiché è probabile che gli unici input e le sole metriche disponibili per la valutazione si riferiscano al mercato prima che l'evento si verificasse e quindi hanno una rilevanza limitata rispetto alla situazione rilevabile alla data della valutazione. ➢ L'impatto dell'evento sull'atteggiamento degli attori del mercato, e quindi sui prezzi, non sarà evidente durante le sue immediate conseguenze. Per questo motivo, l'incertezza causata dalle perturbazioni del mercato è raramente quantificabile. Lo sconvolgimento può manifestarsi in termini di disponibilità di dati e informazioni di mercato (input). © 2020, Giampiero Bambagioni 30
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Disponibilità di dati e informazioni di mercato (input) In mancanza di dati di mercato rilevanti, potrebbe essere necessario estrapolare gli input relativi a prezzi direttamente osservabili per asset simili, o fare affidamento su input non evidenti (ad esempio utilizzando le migliori informazioni disponibili in considerazione delle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero quando definiscono il prezzo di un asset.) Il metodo di valutazione utilizzato può adeguarsi all'incertezza degli input. Ad esempio, in un modello di flusso di cassa attualizzato gli input di flusso di cassa si baseranno sulle aspettative attuali di performance future, che sono pertanto incerte. Tuttavia, le opinioni degli operatori di mercato sul rischio potenziale o sul premio implicito nei flussi di cassa attesi, che potrebbero differire da quelli che si verificheranno effettivamente in futuro, possono spesso riflettersi nel tasso di sconto applicato. In alcuni casi, l'incertezza della valutazione risultante da dati incoerenti o contrastanti può essere stimata in base all'effetto sulla valutazione dell'utilizzo di possibili input alternativi. Una considerazione chiave, ad esempio, per le valutazioni di strumenti non finanziari è il modello di distribuzione e la diffusione di potenziali input alternativi. Se i dati seguono un normale schema di distribuzione, o curva a campana, i dati nelle code potrebbero essere tranquillamente ignorati poiché non rientrano nell'intervallo ragionevolmente possibile. Tuttavia, altri schemi di distribuzione possono significare che è necessario attribuire un peso maggiore a determinati valori anomali (outlier). © 2020, Giampiero Bambagioni 31
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Scelta del metodo o del modello Per molti tipi di asset, per stimare il valore può essere comunemente usato più di un metodo o modello. Tuttavia, tali metodi o modelli non sempre producono lo stesso risultato e quindi la scelta del metodo più appropriato può essere di per sé una fonte di incertezza della valutazione. L’IVS 105 Valuation Approaches and Methods, par. 10.4 (Approcci e metodi di valutazione) afferma che: "I valutatori non sono tenuti ad utilizzare più di un metodo per la valutazione di un asset, in particolare quando il valutatore ha un elevato grado di fiducia nell'accuratezza e nell'affidabilità di un singolo metodo, considerati termini e circostanze dell’incarico di valutazione. Tuttavia, i valutatori dovrebbero prendere in considerazione l'uso di differenti approcci e metodi e dovrebbero considerare e utilizzare più di un approccio o metodo per arrivare determinazione del valore, in particolare quando non sono rilevabili sufficienti input oggettivi per un singolo metodo tali da produrre una conclusione affidabile. Laddove siano utilizzati più approcci e metodi, o anche più metodi all'interno di un unico procedimento, il valore stimato in base a tali approcci e/o metodi multipli dovrebbe essere ragionevole e il processo di analisi e riconciliazione dei diversi valori in un'unica conclusione, senza la media, dovrebbe essere descritto dal valutatore all’interno del rapporto di valutazione." Probabilmente, il contesto attuale è una situazione in cui più di un approccio dovrebbe essere utilizzato in quanto il contesto economico e politico è tale che "vi sono insufficienti input effettivi o osservabili in base ai quali un singolo metodo consenta di addivenire a una conclusione attendibile." © 2020, Giampiero Bambagioni 32
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Incertezza rilevante La maggior parte delle valutazioni contiene un elemento di incertezza, ma l’IVS 105 richiede che questo venga reso noto solo quando è "rilevante". L'obbligo di rilevare l'incertezza quando non ha alcuna ovvero una limitata conseguenza sarebbe una complicazione inutile nella elaborazione del Rapporto di molte valutazioni e potrebbe violare il principio secondo cui le relazioni dovrebbero fornire al committente una chiara comprensione della valutazione. Potrebbe anche, potenzialmente, aumentare i costi e sollevare preoccupazioni ingiustificate sull'affidabilità di molti pareri di valutazione, il che non sarebbe utile per gli utenti. Tuttavia, l'esistenza di una significativa incertezza non significa che non sia possibile effettuare una valutazione, ma significa che le assunzioni significative nell'ambito dell'approccio e della metodologia di valutazione adottata devono essere indicate nella relazione di valutazione. È pertanto necessario considerare quando l'incertezza di valutazione è "rilevante". È inoltre necessario considerare lo standard che viene seguito in quanto altri principi, come ad esempio gli IFRS, possono avere una prospettiva diversa su alcuni elementi quali il giudizio e la rilevanza (ossia la misura di quanto sia importante un'informazione quando si prende una decisione). La rilevanza dovrebbe essere considerata in base a due aspetti correlati: in primo luogo, se l'impatto potenziale sull’importo della valutazione è significativo e, in secondo luogo, se è rilevante per il committente della valutazione. © 2020, Giampiero Bambagioni 33
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Incertezza rilevante I fattori che può essere utile considerare per determinare se l'incertezza della valutazione è significativa per le attività materiali (tangible assets) e le valutazioni aziendali (business valuations) includono: • se la valutazione è richiesta dalla parte committente per fini interni o se sarà comunicata a terze parti per costituire il presuposto di affidamenti (la soglia di rilevanza sarà probabilmente inferiore se la valutazione è affidata a terzi); • la misura in cui il valore di un portafoglio totale è influenzato se l'incertezza di valutazione riguarda solo alcuni asset all'interno del portafoglio (ciò può anche comportare la considerazione della correlazione e dell'interdipendenza tra singoli asset); • se la causa dell'incertezza era nota al committente o a terze parti che vi facevano affidamento al momento in cui la valutazione è stata commissionata; • se l'effetto dell'incertezza possa esporre la parte committente o una parte terza che fa affidamento sulla valutazione a un rischio di una perdita significativa. Un test utile per valutare se l'incertezza di valutazione è rilevante è quello di considerare se la mancata indicazione dell'incertezza indurrebbe una persona ragionevole a intraprendere iniziative che si basano sul Rapporto di valutazione; azioni che potrebbe non essere intraprese se l'incertezza fosse stata indicata. © 2020, Giampiero Bambagioni 34
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Misurare l’incertezza della valutazione Nonostante la generale cautela richiesta nel presentare qualsiasi stima quantitativa di incertezza, ci possono essere finalità di valutazione dove questa è richiesta. Come accennato in precedenza, l'incertezza derivante dalla scelta del modello o del metodo, o da una mancanza o incoerenza dei dati e delle informazioni di mercato (input), può essere stimata osservando l'effetto sulla valutazione mediante l’utilizzo di un modello o di un input alternativo. La quantificazione dell'incertezza della valutazione può essere più rilevante per alcune classi di attività (asset) rispetto ad altre. Qualora siano possibili due o più scenari alternativi, la valutazione dovrebbe basarsi sullo scenario più probabile. Il principio della quantificazione dell'incertezza mediante l'utilizzo di un'analisi di sensitività può essere applicato agli asset per i quali esiste un numero sufficiente di input numerici alternativi ragionevolmente possibili che avrebbero potuto essere selezionati alla data di valutazione. Tuttavia, tale analisi è di solito più difficile da applicare alle attività non finanziarie perché il volume delle transazioni e dei relativi dati è normalmente molto più basso. Laddove gli asset non finanziari siano soggetti a significative incertezze di valutazione, è più probabile che si sia fatto affidamento su input non osservabili che non possono essere facilmente o accuratamente quantificati e ai quali non è possibile applicare un'analisi statistica affidabile. Fornire una stima quantitativa dell'incertezza valutativa in tali circostanze, sebbene rilevante per alcune specializzazioni come gli strumenti finanziari, può anche comportare il rischio di originare una falsa precisione all'interno di altre specializzazioni che potrebbero essere fuorvianti per chi fa affidamento sulla valutazione. I valutatori dovrebbero indicare chiaramente il livello di attendibilità qualora dovesse essere adottato questo tipo di approccio. © 2020, Giampiero Bambagioni 35
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Misurare l’incertezza della valutazione Se si vuole fornire una misura quantitativa dell'incertezza di valutazione, si devono considerare e applicare i seguenti principi. • Un'illustrazione puramente numerica confermerà solo l'incertezza, non la spiegherà. Non vi è alcuno scopo utile nel fornire una tale espressione quantitativa di incertezza se ciò non comporta una migliore comprensione della conclusione della valutazione da parte dell’utilizzatore. • La quantificazione dell'incertezza della valutazione non implica la previsione di uno scenario peggiore. L'obiettivo non è quello di sottoporre a stress test una valutazione fino a un caso estremo. Qualsiasi test inerente l’incertezza della valutazione dovrebbe affrontare l'impatto sul valore riportato sulla base di assunzioni alternative ragionevoli e probabili. • Quando si scelgono ipotesi alternative per misurare l'incertezza all'interno di una valutazione aziendale (business valuation) o di una valutazione di attività materiali (asset), è necessario effettuare una selezione tra le possibilità che non si trovino nella coda delle distribuzioni (dove è molto improbabile che gli eventi si verifichino), ma piuttosto nelle loro aree centrali (dove è maggiormente probabile che gli eventi si verifichino). • L'obiettivo di qualunque analisi di incertezza non è quello di fornire una previsione di possibili fluttuazioni del valore riportato a date future, ma di fornire informazioni sulla variabilità del valore alla specifica data di valutazione. Quando si quantifica l'impatto dell'incertezza, è necessario considerare l'interdipendenza o la correlazione tra input significativi qualora sia pratico farlo. © 2020, Giampiero Bambagioni 36
Norma 11612:2015 | Stima del valore di mercato degli immobili © 2020, Giampiero Bambagioni 37
Equilibrio di mercato L’equilibrio tra prezzo e quantità è dato dal punto di intersezione delle curve di domanda e offerta. Quando il prezzo è troppo basso la quantità domandata supera quella offerta, si verificano eccessi di domanda e i prezzi salgono per ristabilire l’equilibrio. Caso contrario si ha per un prezzo troppo alto. Economia XVII edizione – Samuelson, Nordhaus © 2020, Giampiero Bambagioni 38
Incertezza della valutazione e Rischio di mercato Raccomandazioni aggiuntive in base agli IVS ▪ Se non siete in grado di soddisfare tutti i requisiti contenuti nell’IVS 102 Investigations and Compliance (Indagini e Conformità) a causa delle restrizioni governative esistenti – per esempio la possibilità di muoversi liberamente per effettuare attività valutative – allora questo dovrebbe essere chiaramente indicato sezione “finalità del lavoro”, concordato con il cliente e chiaramente indicato nel Rapporto di valutazione. ▪ Se il valutatore ritiene che non sia possibile fornire una valutazione in quanto soggetta a restrizioni limitanti, l'incarico deve essere rifiutato. ▪ I valutatori non dovrebbero applicare criteri pre-crisi alle loro valutazioni, poiché questo approccio si basa sul presupposto potenzialmente erroneo che i valori torneranno ai loro livelli pre-crisi e non c'è modo di prevedere che questa ipotesi sia effettivamente corretta. © 2020, Giampiero Bambagioni 39
Certificazione delle persone | Riconoscibilità da parte dei terzi potenziali committenti Valutatore Immobiliare Esperto Certificazione in base alla norma UNI 11558:2014 Valutatore Immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza (e UNI/PdR 19:2016) e alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. Valutazioni immobiliari effettuate mediante la corretta applicazione di “standard affidabili” non rappresentano più solo un elemento di vigilanza prudenziale ma, con il recepimento della Direttiva europea sui crediti ipotecari (17/2014) e la modifica del TUB, diventa un elemento essenziale della disciplina civilistica. Valutatore immobiliare (o perito): «soggetto che possiede le necessarie qualifiche, conoscenze, abilità e competenze per esercitare l’attività di stima e valutazione immobiliare» Definizione adottata dalla norma UNI 11558:2014 Al valutatore immobiliare sono richieste competenze adeguate per applicare i metodi di valutazione definiti dal Codice delle Valutazioni Immobiliari (2018, V Ed.), il quale ha armonizzato nell’ordinamento italiano gli International Valuation Standards (IVS) e gli European Valuation Standards (EVS). L’applicazione di standard consente la intelligibilità e replicabilità del Rapporto di valutazione. © 2020, Giampiero Bambagioni 40
Q&A 41
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