La tutela della lavoratrice in gravidanza, puerperio ed allattamento
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La valutazione dei rischi L’individuazione e la valutazione da parte del Datore di lavoro dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e la conseguente elaborazione dei documenti procedurali ed organizzativi per la loro eliminazione o contenimento costituiscono l’elemento centrale del D. Lgs. 81/2008.
D. Lgs. 81/2008 – Art. 18, comma 1 lett. c Nella valutazione dei fattori di rischio e nell’affidamento dei compiti lavorativi il Datore di lavoro deve tener conto anche delle caratteristiche della popolazione lavorativa in particolare per quanto riguarda quei soggetti che: - per stato di salute (lavoratori disabili) - caratteristiche biologiche (lavoratori minori) - condizione parafisiologica (lavoratrici madri) possono risultare maggiormente suscettibili all’azione delle noxae ambientali.
La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell’allattamento. Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 05/10/2000
Ambiente di lavoro Rumore Lavoro notturno Vibrazioni Rischio biologico meccaniche Radiazioni Postura ionizzanti Metalli Microclima Antiparassitari Solventi Movimentazione manuale di carichi
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 28 La valutazione dei rischi .. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ..., e quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001…..
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione in collaborazione con il RSPP ed il Medico competente
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 25 Obblighi del medico competente .. collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi ….. alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori …..
D. Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
D. Lgs. 151/2001 Art. 7 (lavori vietati) E’ vietato adibire le lavoratrici: • al trasporto ed al sollevamento di pesi • a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono riportati negli allegati A e B.
D. Lgs. 151/2001 Art. 11 (valutazione dei rischi) • Fermo restando i divieti stabiliti dall’art. 7, il Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di cui all’Allegato C. • Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.
Procedura per l’applicazione delle norme di tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento.
Datore di lavoro • valuta preventivamente, in collaborazione con il RSPP, il Medico competente, il RLS i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, tenendo anche conto della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti o in allattamento • identifica le eventuali mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza o allattamento, integrando il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008) e definisce le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare • informa le lavoratrici (ricordando loro la necessità di comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza) ed il RLS
Direzione Regionale Direzione Regionale del Lavoro del per la Prevenzione Veneto del Veneto Convenzione quadro in materia di tutela delle Lavoratrici madri
Datore di lavoro Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice addetta a lavorazioni a rischio • la allontana immediatamente dalla condizione di rischio • verifica la possibilità di assegnarla ad altra mansione compatibile, anche modificando temporalmente le condizioni o l’orario di lavoro, informando del provvedimento la Direzione Provinciale del Lavoro
Datore di lavoro • qualora, per motivi organizzativi od altro, le modifiche della condizione di lavoro non fossero possibili: - Informa per iscritto la Direzione Provinciale del Lavoro dichiarando i fattori di rischio cui è esposta la Lavoratrice (modulistica appositamente predisposta); - Indirizza la Lavoratrice alla Direzione Provinciale del Lavoro per ottenere il provvedimento di interdizione al lavoro.
Tutela delle lavoratrici madri Il Datore di lavoro valuta I rischi per la gravidanza Individua i lavori vietati ai sensi degli allegati A, B e C I lavori non sono I lavori sono di pregiudizio di pregiudizio Non c’è possibilità Non esistono rischi di spostamento per la gravidanza Allontanamento della lavoratrice Comunicazione alla DPL La DPL emette provvedimento di interdizione al lavoro C’è la possibilità di spostamento Assegnazione a nuova mansione Comunicazione alla DPL
D. Lgs. 151/2001 Art. 17 (estensione del divieto) Comma 2 e 3 Il Servizio Ispezione della DPL può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del SSN, l’interdizione al lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
Tutela delle lavoratrici madri gravidanza patologica ginecologo medico del Distretto sanitario Servizio Ispezione della DPL
Adempimenti medico legali Denuncia sanitaria - allo SPISAL, ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 e del Decreto Ministeriale del 14.01.2008 (elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia) - all’INAIL ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 38/2000 (disposizioni in materia di assicurazione degli infortuni e delle malattie professionali) La finalità della denuncia è quella di assicurare agli Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori informazioni utili alla valutazione epidemiologica delle malattie professionali ed alla programmazione degli interventi di prevenzione primaria
Decreto 14.01.2008 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile
Denuncia sanitaria Nella denuncia, limitatamente alle liste I e II, va riportato il codice identificativo della malattia correlata all’agente causale (art. 2 Decreto 27.04.2007). Agente Malattia Codice Rumore otolesivo Ipoacusia perc. bilat. I.2.01. H83.3 MMC Spondilodiscopatie lomb. I.2.03. M47.8 Ernia discale lombare I.2.03. M51.2 Diisocianati Alveolite allergica II.1.03. J70 (MDI, TDI) estrinseca
Puoi anche leggere