La tutela della lavoratrice in gravidanza, puerperio ed allattamento

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La tutela della lavoratrice in gravidanza, puerperio ed allattamento
La tutela della lavoratrice in
gravidanza, puerperio ed allattamento
La valutazione dei rischi

L’individuazione e la valutazione da
parte del Datore di lavoro dei fattori di
rischio per la sicurezza e la salute dei
propri dipendenti e la conseguente
elaborazione dei documenti procedurali
ed organizzativi per la loro eliminazione
o contenimento costituiscono l’elemento
centrale del D. Lgs. 81/2008.
D. Lgs. 81/2008 – Art. 18, comma 1 lett. c

Nella valutazione dei fattori di rischio e
nell’affidamento dei compiti lavorativi il Datore di
lavoro deve tener conto anche delle caratteristiche
della popolazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda quei soggetti che:

- per stato di salute        (lavoratori disabili)
- caratteristiche biologiche (lavoratori minori)
- condizione parafisiologica (lavoratrici madri)

possono risultare maggiormente suscettibili
all’azione delle noxae ambientali.
La gravidanza non è una malattia
 ma un aspetto della vita quotidiana.

  Tuttavia condizioni suscettibili di essere
considerate accettabili in situazioni normali
possono non esserlo più in gravidanza o nel
 periodo del puerperio e dell’allattamento.

      Comunicazione della Commissione della
      Comunità Europea del 05/10/2000
Ambiente di lavoro
  Rumore                                          Lavoro notturno

 Vibrazioni                                       Rischio biologico
meccaniche

 Radiazioni                                           Postura
 ionizzanti

                                                       Metalli
Microclima

                                                   Antiparassitari
  Solventi

              Movimentazione manuale di carichi
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

      Art. 28 La valutazione dei rischi
      .. deve riguardare tutti i rischi per
      la sicurezza e la salute dei
      lavoratori ...,
      e quelli riguardanti le lavoratrici
      in gravidanza, secondo quanto
      previsto dal D. Lgs. 151/2001…..
DECRETO LEGISLATIVO
                   81/2008

Art. 29   Modalità di effettuazione della
          valutazione dei rischi
Il Datore di lavoro effettua la valutazione
dei rischi ed elabora il documento di
valutazione in collaborazione con il RSPP
ed il Medico competente
DECRETO LEGISLATIVO
                    81/2008

Art. 25    Obblighi del medico
           competente
.. collabora con il Datore di lavoro alla
valutazione dei rischi ….. alla
predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori …..
D. Lgs. 151/2001

 Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della
             paternità
D. Lgs. 151/2001 Art. 7
               (lavori vietati)

E’ vietato adibire le lavoratrici:

• al trasporto ed al sollevamento di pesi
• a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
 sono riportati negli allegati A e B.
D. Lgs. 151/2001 Art. 11
               (valutazione dei rischi)

• Fermo restando i divieti stabiliti dall’art. 7, il
  Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs.
  81/2008, valuta i rischi per la sicurezza e la
  salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
  esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
  processi o condizioni di cui all’Allegato C.

• Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro
  rappresentanti per la sicurezza sui risultati della
  valutazione e sulle conseguenti misure di
  protezione e prevenzione adottate.
Procedura per l’applicazione
 delle norme di tutela delle
  lavoratrici in gravidanza,
 puerperio ed allattamento.
Datore di lavoro
• valuta preventivamente, in collaborazione con il RSPP, il
  Medico competente, il RLS i rischi presenti nell’ambiente
  di lavoro, tenendo anche conto della possibilità della
  presenza di lavoratrici gestanti o in allattamento

• identifica le eventuali mansioni/lavorazioni a rischio per le
  lavoratrici in gravidanza o allattamento, integrando il
  documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs.
  81/2008) e definisce le misure di prevenzione e di
  protezione che intende adottare

• informa le lavoratrici (ricordando loro la necessità di
  comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza) ed il
  RLS
Direzione Regionale     Direzione Regionale
   del Lavoro del        per la Prevenzione
       Veneto                del Veneto

           Convenzione quadro in
            materia di tutela delle
             Lavoratrici madri
Datore di lavoro
Venuto a conoscenza dello stato di
gravidanza di una lavoratrice addetta a
lavorazioni a rischio
• la allontana immediatamente dalla
 condizione di rischio

• verifica la possibilità di assegnarla ad altra
 mansione compatibile, anche modificando
 temporalmente le condizioni o l’orario di
 lavoro, informando del provvedimento la
 Direzione Provinciale del Lavoro
Datore di lavoro
• qualora, per motivi organizzativi od altro, le
modifiche della condizione di lavoro non fossero
possibili:

- Informa per iscritto la Direzione Provinciale del
Lavoro dichiarando i fattori di rischio cui è esposta
la Lavoratrice (modulistica appositamente predisposta);

- Indirizza la Lavoratrice alla Direzione Provinciale
del Lavoro per ottenere il provvedimento di
interdizione al lavoro.
Tutela delle lavoratrici madri
                                    Il Datore di lavoro valuta
                                    I rischi per la gravidanza

                                     Individua i lavori vietati
                                 ai sensi degli allegati A, B e C

                                            I lavori non sono
I lavori sono di pregiudizio
                                               di pregiudizio

                      Non c’è possibilità                  Non esistono rischi
                       di spostamento                       per la gravidanza

                                      Allontanamento della lavoratrice
                                          Comunicazione alla DPL

                                                                 La DPL emette provvedimento
                                                                    di interdizione al lavoro

                       C’è la possibilità
                       di spostamento

                                     Assegnazione a nuova mansione
                                        Comunicazione alla DPL
D. Lgs. 151/2001 Art. 17
            (estensione del divieto)

Comma 2 e 3
Il Servizio Ispezione della DPL può disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti Organi del SSN, l’interdizione al
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza,
per uno o più periodi, nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza.
Tutela delle lavoratrici madri

    gravidanza patologica

         ginecologo

medico del Distretto sanitario

Servizio Ispezione della DPL
Adempimenti medico legali
Denuncia sanitaria

-   allo SPISAL, ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 e
    del Decreto Ministeriale del 14.01.2008 (elenco delle
    malattie per cui è obbligatoria la denuncia)

-   all’INAIL ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 38/2000
    (disposizioni in materia di assicurazione degli
    infortuni e delle malattie professionali)

    La finalità della denuncia è quella di assicurare agli
    Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori
    informazioni utili alla valutazione epidemiologica delle
    malattie professionali ed alla programmazione degli
    interventi di prevenzione primaria
Decreto 14.01.2008
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di
elevata probabilità
Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di
limitata probabilità
Lista III: malattie la cui origine lavorativa è
possibile
Denuncia sanitaria
Nella denuncia, limitatamente alle liste I e II, va riportato
il codice identificativo della malattia correlata all’agente
causale (art. 2 Decreto 27.04.2007).

  Agente            Malattia                   Codice

  Rumore otolesivo Ipoacusia perc. bilat.      I.2.01. H83.3
  MMC               Spondilodiscopatie lomb.   I.2.03. M47.8
                    Ernia discale lombare      I.2.03. M51.2
  Diisocianati      Alveolite allergica        II.1.03. J70
  (MDI, TDI)        estrinseca
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