Gli Energy Performance Contract (EPC) - AGGIORNAMENTO NORMATIVO Maria Giovanna Landi DUEE SIST Centro - FIRE
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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile L'ENEA è ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221). L'ENEA dispone di personale altamente qualificato, laboratori avanzati, strutture sperimentali e strumenti eccellenti per la realizzazione di progetti, studi, test, valutazioni, analisi e servizi di formazione, con particolare riferimento all'innovazione di prodotto e di processo e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, per contribuire alla sviluppo e competitività del sistema economico nazionale. www.enea.it 2
ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica Il Dipartimento di Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA svolge la funzione di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica istituita con Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, in recepimento della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi energetici 3
EPC – riferimenti normativi - Dir. n°32/2006/CE - Dir. n° 844/2018/UE modifica la Dir. UE Unione Europea n° 2010/31/UE e la dir 27/2012/UE - Dir. n°2002/2018/UE modifica la Dir. n° 27/2012/UE - Linee Guida EUROSTAT/BEI 2018 - D. Lgs. 115/2008 di recepimento della direttiva n°32/2006/UE -D. Lgs. 102/2014 di recepimento della Dir. n. Nazionale 27/2012/UE - D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.56 del 19/4/2017, correttivo) -Legge 55/2019 (c.d.sblocca cantieri) integrativo / modificativo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Linee guida EPC per edifici - (MISE/ENEA) 4
EPC – evoluzione normativa Dir. n° 844/2018/UE da recepire il 10 marzo 2020 Dir n. 2002/2018/UE da recepire il 25 giugno 2020 Aggiornamento Linee guida EPC per edifici (MISE/ENEA) 5
COS’E’ L'EPC DEFINIZIONE (art. 2 lett. n) D. Lgs. 102/2014) ü accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari 6
ASPETTI GIURIDICI EPC NATURA GIURIDICA ü Atipico ü Contratto a prestazioni multiple Lavori, servizi e forniture (Contratto Misto). ü Di durata ü Con garanzia di risultato ü Oneroso 8
EPC – Appalto Contratto misto a prevalenza servizi (art. Natura dell’appalto 28, comma 9 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) Livello di progettazione unica (art. 23, comma 15 D. Lgs. Livello di progettazione 50/2016 s.m.i.) applicabile per appalto misto a prevalenza servizi 9
EPC – Partenariato Pubblico Privato PPP Contratto di PPP in Strumento negoziale per concessione di servizi la realizzazione del PPP (art. 180, comma 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) Concessione di servizi art. 3 lett. v) D. Lgs. 50/2016 CONCESSIONE FREDDA Cass. Sez. Unite ord. n. 12252/2009 Rischio operativo Requisiti della concessione art. 3 lett. zz) D. Lgs. fredda 50/2016 - Rischio di costruzione - Rischio di disponibilità 10
criticità • Mancata tipizzazione del servizio di prestazione energetica per gli edifici e del contratto degli EPC per edifici • Non univoca applicazione dell’EPC come appalto di servizio o come PPP • Il livello di progettazione applicabile (divieto di appalto integrato ?); • Il difficoltoso accesso ai contratti EPC per le P.A. 11
Soluzione proposta Rendere legislativamente tipico Ø Il Servizio di Prestazione Energetica per gli edifici Ø Le procedure di affidamento dell’EPC per edifici: Ø come regime speciale di appalto di servizio Ø come figura di PPP speciale In particolare occorre superare le attuali barriere normative degli EPC attraverso l’individuazione: v Della modalità di contabilizzazione della spesa nel capitolo spesa corrente v del livello di progettazione applicabile 12
Proposta di inserimento degli EPC per edifici nel codice dei contratti pubblici Proposta di modifica n. 1.900 al DDL n. 1248 (c.d. sblocca cantieri) presentata in SENATO Emendamento dichiarato PRECLUSO La proposta emendativa aveva carattere ordinamentale e, pertanto, non comportava nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. 13
Integrazione al codice dei contratti pubblici SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI - EPC APPALTO SPECIALE 1. Definisce normativamente il «SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI», lo rende tipico e lo caratterizza; 2. Differenzia il servizio di prestazione energetica per edifici da altre forme di servizi di prestazione energetica. 3. Inquadra l’EPC per edifici nella categoria dei SERVIZI, 4. Supera il problema del contratto a prevalenza servizi e relativo inquadramento nei contratti misti (art.28 comma 9 d.lgs 50/2016 s.m.i.) . 5. Consente l’appalto integrato; 6. Definisce il livello di progettazione da porre a base di gara (livello di progettazione unico); 7. Individua gli elementi necessari per la redazione del progetto unico stabilendo che la quota di progetto afferente alle opere di riqualificazione energetica dell’edificio deve contenere gli elementi della progettazione di fattibilità corredata dalla diagnosi energetica 8. In caso di gara di progettazione, ammette il progettista aggiudicatario alla gara per l’esecuzione; 9. Tutela il progettista vincitore in caso di mancata aggiudicazione del servizio entro i tempi dichiarati in bando • stabilisce che EPC per edifici pubblici è l’unica forma contrattuale per poter accedere al regime di appalto speciale previsto per il servizio di prestazione energetica per edifici, • ribadisce i requisiti minimi necessari per definire gli EPC, nonché individua i CAM applicabili 14
Integrazione al codice dei contratti pubblici EPC per edifici PPP SPECIALE 1. Riconosce le peculiarità degli EPC per edifici in una nuova forma di PPP 2. Individua e definisce i requisiti del rischio operativo articolandolo nelle forme congiunte di rischio di disponibilità e rischio di costruzione così come richiesto dalle linee guida EUROSTAT per l’allocazione della spesa off balance. • Articola il rischio di costruzione in : costruzione/istallazione, manutenzione /riparazione, obsolescenza tecnologica 3. Ammette il contributo pubblico a condizione che deve essere recuperato con i risparmi energetici prodotti in ossequio alla definizione di contratto di prestazione energetica (EPC) (d.lgs 102/2014) 4. Definisce la durata massima della concessione collegandola al recupero degli investimenti 5. Limita l’applicazione alla sola sottoscrizione dei contratti EPC contenenti i requisiti minimi indicati nell’allegato 8 al d.lgs.102/2012 e i CAM 6. Rimanda in quanto applicabile alle disposizioni del PPP. 15
ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica Grazie Maria Giovanna Landi maria.landi@enea.it 16
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