La riforma forense e l'obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 - Alessandria| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 27.04.17 - Ordine ...

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La riforma forense e l'obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 - Alessandria| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 27.04.17 - Ordine ...
La riforma forense e l’obbligo assicurativo
alla luce del DM 22.09.16

Alessandria| Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
27.04.17
La riforma forense e l'obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 - Alessandria| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 27.04.17 - Ordine ...
RESPONSABILITÀ CIVILE
         L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI

Con la pubblicazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (in attuazione della Legge 148/2011), dal 15 agosto
2013 tutti i professionisti che esercitano le cosiddette professioni ordinistiche, devono essere dotati di una
“idonea” copertura assicurativa

Legge 31 dicembre 2013 n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art.12

1.   L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per
     il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali
     forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della
     professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in
     deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2.   All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il
     tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli
     infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza
     dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in
     qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

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La riforma forense e l'obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 - Alessandria| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 27.04.17 - Ordine ...
RESPONSABILITÀ CIVILE
         L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI

Legge 31 dicembre 2013 n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art.12

3.   Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al
     consiglio dell'ordine.
4.   La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5.   Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni
     dal Ministro della giustizia, il CNF.

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La riforma forense e l'obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 - Alessandria| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 27.04.17 - Ordine ...
L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Posto che il Ministero non aveva stabilito le condizioni essenziali e i massimali minimi («l’idoneità») in linea
  di principio, tutte le condizioni normative delle polizze e delle convenzioni presenti sul mercato erano

                                   IDONEE FINO A PROVA CONTRARIA

    e ogni Avvocato aveva la libertà di scegliere in autonomia la propria polizza di assicurazione tra le
                               numerose proposte del mercato assicurativo

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L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale

1.   L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni
     che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
2.   L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non
     patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3.   L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
4.   L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5.   Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
6.   Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
      a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto
            irrituali;
      b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della
            causa o l'esecuzione di notificazioni;

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L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
(…)
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui
      svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti
      colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti,
      somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi
      ultimi.
10. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve
      prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per           l'intero, salvo il diritto di regresso nei
      confronti dei condebitori solidali.

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
  COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS?

                         La polizza non deve contenere esclusioni ad attività
           che rientrano nelle competenze tipiche o comunque ricorrenti del professionista

           La copertura non deve essere limitata all’attività «prevista dalle tariffe forensi»

                                          Attività ricorrenti

                                            Mediatore civile
                                                 Arbitro
                         Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale
(Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore, Liquidatore,
             Custode giudiziario, Commissario straordinario, Perito, Consulente tecnico)
                                          Delegato alle vendite
                                           Consulenza fiscale
                                  Tutore o protutore di minori interdetti

                                                                                                         7
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS?

    La LaSocietà   si obbliga
             Società           a tenere
                      si obbliga a tenereindenne
                                           indenne l'Assicurato
                                                      l'Assicuratodidiquanto
                                                                        quantoquesti
                                                                                questisia
                                                                                        siatenuto
                                                                                             tenutoaapagare
                                                                                                       pagare
    quale    civilmente  responsabile ai  sensi di legge  a  titolo di risarcimento  di perdite
        quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite     patrimoniali
    involontariamente      e direttamente ecagionate
        patrimoniali involontariamente        direttamentea terzi,   compresi
                                                               cagionate        i clienti,
                                                                            a terzi,        per negligenza,
                                                                                     compresi    i clienti, per
    imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di AVVOCATO per
        negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di
    l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge
        AVVOCATO per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti
    Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto
        dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente
        contratto

    L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante
    all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto
    all’Albo del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni
    somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti (…) e coloro dai quali ha
    ricevuto l’incarico a titolo di risarcimento, per danni colposamente cagionati a ragione di
    negligenza (…) lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attività.
    Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: (…)

                                                                                                                  8
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite
patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi (…)»

           Danni patrimoniali che non
          siano conseguenza diretta o            Danno alla sfera
          indiretta di danni materiali e        patrimoniale di terzi
                 danni corporali

          Ogni pregiudizio economico          Pregiudizio economico
                causato a terzi                diretto subito da terzi

La copertura è esplicitamente diretta al risarcimento esclusivo di danni «patrimoniali»

                                                                                            9
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) per danni involontariamente e direttamente cagionate a terzi»

                                                     Qualunque pregiudizio subito da terzi
   Qualunque pregiudizio patrimoniale                 derivante dall’esercizio dell’attività
          e non patrimoniale                                   professionale

   Questo tipo di polizza estende la copertura anche alla sfera non patrimoniale

                                                                                                    10
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura
della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della
professione di avvocato

Art. 2
Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1.   L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività
     illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività
     nel periodo di vigenza della polizza.
2.   L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di
     recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del
     suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

                                                                                             11
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
CLAIMS MADE

    La clausola CLAIMS MADE delimita l’operatività della garanzia alle richieste di
  risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato entro il periodo di validità della
                                       polizza
          31/12/2006

                                                   31/12/2016

                                                                          31/12/2017

                                                                                                              31/12/2027
                                                                POLIZZA
                       RETROATTIVITÀ ILLIMITATA                                        ULTRATTIVITÀ 10 ANNI

                           Comportamento colposo

                                                                          Richiesta di risarcimento

                                                                                                                           12
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
CLAIMS MADE

 La copertura opera per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia contrattuale
     indipendentemente dal momento in cui l’Assicurato abbia posto in essere la
                prestazione professionale che ha generato il danno
                      (claims made con retroattività illimitata)

 Certezza di avere una garanzia che, nel periodo di efficacia, copra eventuali reclami
               derivanti dall’attività professionale svolta in precedenza
           (in presenza di clausole di raccordo con i contratti precedenti)

                   PUNTI SU CUI FOCALIZZARE L’ATTENZIONE

                                 Periodo di retroattività

Dichiarazione e denuncia di circostanze note suscettibili di generare un sinistro sia che
 queste siano precedenti alla stipula del contratto che insorte in vigenza dello stesso

                                                                                             13
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
DEEMING CLAUSE

   Nella copertura claims made la garanzia è operante per le sole le richieste di
        risarcimento denunciate durante il periodo di vigenza della polizza

  Le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza anche se riferite a errori
   professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione non sono coperte

                                DEEMING CLAUSE

    Sono coperte anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza
      contrattuale conseguenti a “circostanze” segnalate in vigenza di polizza

  La clausola consente di denunciare anche le semplici circostanze suscettibili di
                      causare una richiesta di risarcimento

                                                                                       14
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
  RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

 L'assicurazione è operante
                                   L'assicurazione è operante          L'assicurazione è operante
       per le richieste di
                                        per le richieste di                 per le richieste di
 risarcimento presentate per
                                 risarcimento pervenute per la       risarcimento pervenute per la
 la prima volta all’Assicurato
                                 prima volta all‘Assicurato (…)      prima volta all‘Assicurato (…)
     in relazione a sinistri
                                  sempreché originate da fatti                conseguenti a
commessi sino a cinque anni
                                    posti in essere durante il           comportamenti colposi
    antecedenti la data di
                                       medesimo periodo              posteriori alla data convenuta
          decorrenza

                     In caso di cessazione         È facoltà dell’Assicurato e/o
                       dell’eserczio della           dei suoi eredi, in caso di
                  professione, l’assicurazione         cessazione definitiva
                     vale per le richieste di       dell’attività, richiedere alla
                 risarcimento pervenute entro       Società (entro e non oltre
                   un periodo di tempo di tre      due mesi dalla cessazione
                      anni dalla scadenza            stessa ) la proroga della
                          contrattuale                         garanzia

                                                                                                      15
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
  RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

 La presente assicurazione è operante per le             Nel caso di cessazione dell’attività
  richieste di risarcimento presentate per la      professionale dell’Assicurato l‘assicurazione
prima volta all’Assicurato durante il periodo di   è operante a favore dell’Assicurato o dei suoi
        validità del presente contratto                 eredi per le richieste di risarcimento
   indipendentemente dalla data dell’errore            pervenute nei 10 anni successivi alla
                   commesso                                    cessazione dell’attività

          (cd. retroattività illimitata)                    (cd. ultrattività decennale)

                                                                                                    16
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a
copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di
avvocato

Art. 3
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri: (…)
2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero
importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o
dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato
a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di
cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

                                                                                                                 17
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
       MASSIMALI MINIMI
Cat.                            Fascia di rischio                                    Massimale minimo

 A      Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo          € 350.000,00
                   esercizio chiuso non superiore a € 30.000,00
 B      Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo          € 500.000,00
                       esercizio chiuso superiore a € 30.000,00
                            e non superiore a € 70.000,00
 C      Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo         € 1.000.000,00
                      esercizio chiuso superiore a € 70.000,00
 D      Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra          € 1.000.000,00
       professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato              per sinistro
        riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a € 500.000,00     col limite di € 2.000.000,00
                                                                                  per anno assicurativo
 E      Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra          € 2.000.000,00
       professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato              per sinistro
          riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a € 500.000,00     col limite di € 4.000.000,00 per
                                                                                    anno assicurativo
 F      Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra             € 5.000.000,00
               professionisti) composto da oltre 10 professionisti                         per sinistro
                                                                                 col limite di € 10.000.000,00
                                                                                     per anno assicurativo

                                                                                                                 18
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
RINUNCIA AL RECESSO

Tenuto conto dell’assenza di obbligo a contrarre da parte delle Compagnie assicuratrici
esistono delle clausole a garanzia della continuità quali:

   la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore
    all'anno
   la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte dell’Assicuratore
   la limitazione per l’Assicuratore di dare disdetta per sinistro

                                                                                          19
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE

1.   Copertura di tutte le tipologie di attività (formulazione all risks)
2.   Copertura dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale
3.   Retroattività illimitata
4.   Ultrattività decennale per chi cessa l'attività
5.   Deeming clause
6.   Massimali minimi obbligatori
7.   Franchigia non opponibile al terzo in forma fissa
8.   Vincolo di solidarietà
9.   Rinuncia alla disdetta per sinistro

                Pilastri e requisiti minimi della copertura assicurativa

             Obiettivi → Tutela del cliente e tutela del patrimonio del professionista

                                                                                         20
L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE

Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale

(…)

7.    È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività
      al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

 Attività di Sindaco o di Revisore dei conti in società di capitali o enti

 Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o enti

 Attività di Membro di OdV in società di capitali o enti

                                                                                                        21
CONVENZIONE REALE MUTUA

                          22
CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA

Categorie rischio         Il rischio è suddiviso in scaglioni di fatturato fino a un limite di
                          € 1.000.000,00

Oggetto                   Danni involontariamente cagionati a terzi
                          (sia patrimoniali che non patrimoniali)

Premio                    Unico, senza regolazione a consuntivo
                          A partire da € 285,00

Regime                    Claims made

Estensione territoriale   Attività nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano,
                          Repubblica di San Marino e in Europa

                                                                                                 23
CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA

Massimali                 Da € 350.000,00 a € 5.000.000,00

Franchigia                Franchigia fissa da € 750,00 a € 3.000,00
                          in funzione delle categorie di rischio (volume di affari)

Retroattività             Illimitata → Automatica gratuita per tutti

Ultrattività              10 anni → A fronte di pagamento di premio unico pari al
                          150% dell’ultimo premio annuo

Recesso per sinistro      Non consentito alla Compagnia dopo il primo sinistro
                          Possibile solo dopo il secondo sinistro

Responsabilità solidale   Sì

Estensione di copertura   Proprietà e conduzione dello studio
                          RC verso prestatori di lavoro

                                                                                      24
ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE COPERTE

   Consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria
   Consulenza fiscale
   Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni
   Libero docente
   Mediatore
   Arbitro rituale o irrituale
   Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche
    svolte da enti diversi dall’Assicurato
   Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all’amministrazione
    finanziaria purché elaborate dal professionista assicurato
   Curatore fallimentare
   Commissario giudiziale o liquidatore o governativo
   Giudice ausiliare
   Liquidatore o Coliquidatore giudiziale
   Custode giudiziario
   Giudice di pace
   Giudice tributario
   Membro di commissione tributaria
   Tutore o Protutore di minori interdetti
   Amministratore di sostegno
   Gestore della crisi da sovra indebitamento
   Vendita forzata di immobili
   Amministratore di immobili condominiali

                                                                              25
ESTENSIONI        FACOLTATIVE                          ATTIVABILI   A
RICHIESTA

                       Attività di Sindaco

                    Revisore legale dei conti

              Membro dell’Organismo di Vigilanza

                 Consigliere d’amministrazione

                     Attivabili su richiesta

             La copertura è prestata sino al 30% del
                        massimale prescelto
              con il limite di € 500.000,00 per anno

               Scoperto 20% minimo € 2.500,00

                                                                        26
CONVENZIONE AIG

                  27
CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG

AIG Europe Limited fa parte del gruppo American International Group, Inc. (AIG) Gruppo assicurativo
                                         leader mondiale

                        È l’Assicuratore di riferimento per le Convenzioni di

                                 Consiglio Nazionale del Notariato

                    Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili

                         Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali

                            Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

                                                                                                      28
CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG

Categorie rischio         Il rischio è suddiviso in base al fatturato, in scaglioni diversi
                          fino a € 1.000.000,00

Oggetto                   Danni cagionati a terzi
                          (sia patrimoniali che non patrimoniali)

Premio                    Unico, senza regolazione
                          a partire da € 210

Regime                    Claims made

Deeming clause            Inclusa

Estensione territoriale   Mondo intero (esclusi USA e Canada)

                                                                                              29
CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG

Massimali                 Da € 350.000,00 a € __________

Franchigia                € 500,00 oppure € 1.000,00

Retroattività             Illimitata

Ultrattività              10 anni → Gratuita per tutti
                          3 anni → Gratuita per le attività di Sindaco e Amministratore
                          2 anni ulteriori → Previo pagamento del 75% dell’ultimo premio
                          pagato
                          7 anni ulteriori → Previo pagamento del 125% dell’ultimo premio
                          pagato

Recesso per sinistro      Non consentito

Responsabilità solidale   Sì

                                                                                            30
ATTIVITÀ COPERTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

    Consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria
    Consulenza fiscale
    Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni
    Libero docente
    Mediatore
    Arbitro rituale o irrituale
    Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte da
     enti diversi dall’Assicurato
    Trasmissione telematica delle dichiarazioni per i servizi prestati dall’assicurato
    Curatore fallimentare
    Commissario giudiziale o liquidatore o governativo
    Ausiliario giudiziario
    Liquidatore o Coliquidatore giudiziale
    Custode giudiziario
    Giudice di pace
    Giudice tributario
    Membro di commissione tributaria
    Tutore o Protutore di minori interdetti
    Amministratore di sostegno
    Componente di Consigli di Amministrazione, limitatamente alla responsabilità
     derivante nella sua qualità di Avvocato

                                                                                          31
ESTENSIONI             FACOLTATIVE                          ATTIVABILI   A
RICHIESTA

                           Attività di Sindaco

                       Revisore legale dei conti

                 Membro dell’Organismo di Vigilanza

                    Consigliere d’amministrazione

            Vincolo di solidarietà sulle funzioni di cui sopra

                        Attivabili su richiesta

     La copertura è prestata sino al 50% del massimale prescelto

       Scoperto 10% minimo € 2.000,00 massimo € 20.000,00

                                                                             32
Contatti
Adele Ambrosio
Account Executive
Corso Marconi 10 – Torino
+39 011 5762 422
adele.ambrosio@aon.it

        INDIRIZZO EMAIL DEDICATO ALLE CONVENZIONI DELL’ORDINE

                             avvocatipiemontevda@aon.it

Valentina Appiano
Division Director Affinity
+39 011 5762 473
valentina.appiano@aon.it

                                                                33
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