Proposta di legge n. 298 - Consiglio Regionale delle Marche
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REGIONE MARCHE —1— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________________________________________ proposta di legge n. 298 a iniziativa dei Consiglieri CASTELLI, D’ISIDORO, CIRIACI, RICCI, BUGARO, SORDONI, SANTORI, PISTARELLI, ROMAGNOLI, MASSI, GIANNOTTI, LIPPI, MAMMOLI, ORTENZI, LUCHETTI presentata in data 12 febbraio 2009 ______ ORDINAMENTO REGIONALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E DI CICLISMO FUORISTRADA __________ (656)
REGIONE MARCHE —2— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ______________________________________________________________________________________________________________________________ Signori Consiglieri, la presente proposta di legge, alla luce del dinanza italiana o di uno stato membro del- crescente interesse che negli ultimi anni ha su- l’Unione europea; sono altresì ammessi i sog- scitato la pratica del ciclismo fuori strada, disci- getti equiparati per legge ai cittadini italiani; tito- plina l’attività di maestro di ciclismo escur- lo di studio finale di istruzione secondaria di sionistico e mountain bike allo scopo di garanti- primo grado o analoghi titoli conseguiti all’este- re un’adeguata formazione degli operatori del ro riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle settore. competenti autorità italiane; idoneità psico-fisi- Il territorio delle Marche, con le straordinarie ca all’esercizio della professione certificata da bellezze della sua terra, i fiumi, i torrenti, i bo- un medico di sanità pubblica, in data non ante- schi, le colline e le montagne, è naturalmente riore a tre mesi dalla presentazione della do- predisposto ad offrire all’escursionismo il conte- manda di ammissione al corso. sto ideale. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, Una legge per il riconoscimento della figura la Regione rilascia l’attestato di abilitazione al- professionale del maestro di MTB e fuoristrada l’esercizio della professione, valido ai fini del- muove dalla opportunità di offrire a sostegno l’iscrizione negli elenchi professionali previsto delle nuove proposte turistiche, necessarie a dall’articolo 6. L’esercizio della professione di destagionalizzare l’offerta turistica delle zone maestro di ciclismo fuoristrada e MTB è subor- montane e pedemontane, una nuova figura pro- dinato alla iscrizione in apposito elenco profes- fessionale che, senza dubbio, offrirà ulteriori ed sionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della importanti possibilità di occupazione. Il maestro Regione, dal Collegio regionale dei maestri di dovrà accompagnare, in massima sicurezza, mountain bike e ciclismo fuoristrada della Fede- gruppi di ciclisti alla scoperta delle nostre bellez- razione ciclistica italiana, settore fuoristrada e ze naturali, fornendo informazioni sulle partico- coordinato dal settore nazionale scuole fuori- larità del territorio, l’enogastronomia e le antiche strada della FCI. tradizioni, tracciare i percorsi su cui porterà i Ai fini dell’esercizio della professione regola- clienti, occuparsi della segnaletica delle vie, del- ta dalla presente legge è obbligatoria la fre- la loro manutenzione nonché prestare una pri- quenza ai corsi di aggiornamento professionale ma assistenza tecnica sulle biciclette. con cadenza almeno triennale. L’inadempimen- Per l’abilitazione all’esercizio della professio- to dell’obbligo di aggiornamento comporta la ne, gli aspiranti maestri di MTB dovranno segui- sospensione dell’iscrizione nell’elenco profes- re i corsi di formazione per gli esami, indetti sionale regionale. dalla Giunta regionale. I corsi sono finalizzati a: All’atto dell’iscrizione nell’elenco professio- a) assicurare una formazione tecnico-ciclistica nale all’interessato è rilasciato un tesserino di per affrontare al meglio gli itinerari e percorsi riconoscimento sul quale sono riportati i dati escursionistici; contenuti nell’elenco nonché le eventuali altre b) garantire una conoscenza approfondita dei specializzazioni tecniche e linguistiche. Il tesse- mezzi meccanici ed accessori al fine di assi- rino è soggetto a vidimazione triennale. curare un primo soccorso alla clientela; Le tariffe per le prestazioni delle professioni c) prestare attenzione agli aspetti della tutela turistiche disciplinate dalla presente legge sono ambientale del territorio al fine di conciliare determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei nel miglior modo l’attività escursionistica con limiti minimi e massimi, stabiliti dal Collegio re- i primari valori ambientali del territorio; gionale dei maestri e comunicati, entro e non d) offrire la massima professionalità nella co- oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione. municazione di ogni informazione o presta- Alla vigilanza e al controllo sull’applicazione zione di assistenza alle persone accompa- delle disposizioni di cui alla presente legge gnate. provvedono i Comuni. Per l’ammissione ai corsi è necessario il pos- La legge prevede, infine, una disposizione a sesso dei seguenti requisiti: maggiore età; citta- carattere sanzionatorio.
REGIONE MARCHE —3— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge riconosce e disciplina l’ordinamento della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, allo sco- po di promuovere uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, s’intende per maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi per professione anche se in modo non esclusivo e continuativo: a) si occupa della direzione tecnico sportiva di squadre ciclistiche e dei suoi atleti; b) accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela as- sistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito; c) istruisce i propri clienti sulla pratica del cicli- smo fuoristrada in genere; d) traccia i percorsi occupandosi della segnale- tica, delle vie e della loro manutenzione. Art. 3 (Pratica della mountain bike) 1. La percorrenza con mountain bike di sen- tieri e strade non classificate come statali, regio- nali, provinciali o comunali avviene a completo rischio e pericolo degli utenti. Art. 4 (Disciplina) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi e delle zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, in tutte le sue specializzazioni, che è sempre vietata sui terreni in coltura. 2. L’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell’am- bito del territorio regionale è subordinato al pos- sesso dell’abilitazione professionale e all’iscri- zione nel rispettivo elenco professionale regio- nale della Federazione ciclistica italiana.
REGIONE MARCHE —4— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ______________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 5 (Corsi di formazione) 1. L’abilitazione per l’esercizio della profes- sione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esa- me scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica. La struttura della Giunta re- gionale competente in materia di formazione ed istruzione, sentita la struttura regionale compe- tente in materia di turismo, nonché il Collegio regionale dei maestri mountain bike e ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana, settore fuoristrada, e la scuola nazionale mae- stri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalità di svolgimento. 2. L’ammissione ai corsi di formazione è su- bordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini ita- liani; c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado o analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane; d) idoneità psico-fisica all’esercizio della pro- fessione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di am- missione al corso. 3. L’ammissione agli esami finali è subordi- nata alla frequenza di almeno il 75 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione. 4. Ai candidati risultati idonei agli esami fina- li, la Regione rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione valido ai fini del- l’iscrizione negli elenchi professionali di cui al- l’articolo 6. 5. Oltre al primo livello di qualifica saranno organizzati, secondo le stesse modalità sopra indicate, ulteriori corsi per l’acquisizione di ulte- riori livelli di preparazione e di specializzazioni: a) tecnico; b) sportivo; c) ambientale; d) turistico; e) promozionale; f) valorizzazione delle attività legate al territo- rio; g) valorizzazione delle risorse umane e am- bientali.
REGIONE MARCHE —5— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 6 (Elenco professionale) 1. L’esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e MTB è subordinato alla iscrizione in apposito elenco professionale re- gionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di mountain bike e ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana, settore fuoristrada e coordina- to dal settore nazionale scuole fuoristrada della FCI. 2. Nell’elenco sono annotati i dati anagrafici degli abilitati all’esercizio della professione ed eventuali provvedimenti assunti. 3. Alla struttura regionale competente in ma- teria di turismo è comunicato, ai fini di pubblicità e statistica, l’elenco regionale dei maestri di ci- clismo fuoristrada e MTB in attività. 4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata al Collegio dei maestri di cui all’articolo 5, nonché al possesso dei seguenti requisiti: a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione; b) conseguimento dell’attestato di abilitazione; c) idoneità psico-fisica all’esercizio della pro- fessione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell’istanza d’iscrizione; d) insussistenza delle condizioni previste dal- l’articolo 11 del testo unico delle leggi di pub- blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell’attività professionale. 5. Coloro che, in possesso di titoli professio- nali conseguiti in altre Regioni o Province auto- nome o in stati membri dell’Unione europea, intendono ottenere il riconoscimento della quali- fica ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 fanno richiesta alla struttura regionale competente, la quale, sentita la FCI, settore fuoristrada, e il Collegio regionale dei maestri MTB, verifica l’equivalenza del titolo e dei relati- vi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge, e dispone l’applicazione di eventuali misure di compensa- zione. 6. Nell’elenco di cui al comma 1 sono riporta- ti i dati di ciascuno iscritto. L’interessato è tenuto a comunicare con tempestività ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell’elenco. 7. La struttura regionale competente cura la pubblicazione annuale degli elenchi degli iscritti sul Bollettino ufficiale della Regione.
REGIONE MARCHE —6— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ______________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 7 (Corsi di aggiornamento) 1. Ai fini dell’esercizio delle professioni rego- late dalla presente legge è obbligatoria la fre- quenza ai corsi di aggiornamento professionale con cadenza almeno triennale. 2. La struttura regionale competente, su ri- chiesta del Collegio regionale dei maestri, auto- rizza lo svolgimento dell’attività di aggiornamen- to attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenza, seminari o visite guidate. 3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all’iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggio- re, il dirigente del Collegio regionale dei maestri autorizza temporaneamente l’interessato al- l’esercizio della professione sino all’organizza- zione della successiva attività di aggiornamento. 4. L’inadempimento dell’obbligo di aggiorna- mento comporta la sospensione dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale. La sospen- sione è disposta con provvedimento del Colle- gio regionale dei maestri di cui all’articolo 5. Art. 8 (Cancellazione dall’elenco professionale) 1. La cancellazione dall’elenco professionale di cui al comma 1 dell’articolo 6 è disposta dal Collegio regionale dei maestri nei seguenti casi: a) aver perso uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco; b) aver cessato l’attività, previa comunicazione da parte dell’interessato; c) aver riportato condanne che comportino l’in- terdizione dalla professione. Art. 9 (Tesserino di riconoscimento e divisa) 1. All’atto dell’iscrizione nell’elenco profes- sionale di cui al comma 1 dell’articolo 6, il Colle- gio regionale dei maestri MTB e ciclismo fuori- strada rilascia all’interessato un tesserino di ri- conoscimento sul quale sono riportati i dati con- tenuti nell’elenco nonché le eventuali altre spe- cializzazioni tecniche e linguistiche. 2. Il tesserino è soggetto a vidimazione trien- nale; la relativa richiesta, attestante il manteni- mento dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel- l’elenco professionale regionale, è presentata al Collegio regionale dei maestri di cui all’articolo 5, a cura dell’interessato, prima della scadenza. 3. Il tesserino è sostituito in caso di deteriora- mento o di smarrimento e deve essere restituito
REGIONE MARCHE —7— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________________________________________ al Collegio dei maestri di cui all’articolo 5 all’atto della cancellazione dall’elenco professionale. 4. Il tesserino è reso visibile durante l’eserci- zio dell’attività professionale. Art. 10 (Tariffe) 1. Le tariffe per le prestazioni delle professio- ni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel ri- spetto dei limiti minimi e massimi, stabiliti dal Collegio regionale dei maestri e comunicati, en- tro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione. 2. Le tariffe minime e massime entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. 3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 2, le tariffe minime e massime in vigore sono prorogate per l’anno successivo. 4. I maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, regolarmente iscritti nell’elenco pro- fessionale di cui all’articolo 6, comma 1, durante l’esercizio della propria attività professionale sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà della Regione. Art. 11 (Vigilanza e sanzioni) 1. I Comuni provvedono alla vigilanza e al controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell’articolo 2 senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regio- nali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 600,00. 3. Chiunque, nell’esercizio delle attività pro- fessionali disciplinate dalla presente legge, sia sprovvisto del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 9, è soggetto alla sanzione ammini- strativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00. 4. L’applicazione di tariffe professionali infe- riori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’arti- colo 10, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00. 5. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raddoppiati.
REGIONE MARCHE —8— ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ______________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni compe- tenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio regionale dei maestri di cui all’articolo 5 ed alla struttura regionale competente in mate- ria di istruzione e formazione. 7. Per l’accertamento delle violazioni e l’irro- gazione delle sanzioni si osservano le disposi- zioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disci- plina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regio- nale). Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali) 1. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell’atte- stato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio regio- nale dei maestri di cui all’articolo 5 e approvato dalla struttura regionale competente, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5. 2. In attesa della costituzione del Collegio regionale dei maestri di mountain bike e di cicli- smo fuoristrada si fa riferimento alla FCI e al suo albo dei maestri federali, con la distinzione del- l’elenco speciale della Regione.
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