I contratti nell'era Brexit: consigli e cautele - Avv. Simone Gambuto - Roma, 04 Dicembre 2018 - Unione Italiana Vini

Pagina creata da Gabriele Pastore
 
CONTINUA A LEGGERE
I contratti nell'era Brexit: consigli e cautele - Avv. Simone Gambuto - Roma, 04 Dicembre 2018 - Unione Italiana Vini
I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele

    Avv. Simone Gambuto

    Roma, 04 Dicembre 2018

1     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
I contratti nell'era Brexit: consigli e cautele - Avv. Simone Gambuto - Roma, 04 Dicembre 2018 - Unione Italiana Vini
2
            Fieldfisher

            Il percorso della Brexit ad oggi
                                                                             5       22 maggio 2017
                                      3                                            avvio dei negoziati
                                                29 aprile 2017                    il Consiglio europeo     7     25 novembre 2018
    1       23 giugno 2016                     orientamenti del                   autorizza l’avvio dei          summit europeo a
         referendum nell’UK                   Consiglio Europeo                  negoziati, designa la                Bruxelles
          il referendum si è               il Consiglio Europeo si                    Commissione               il Consiglio Europeo
        concluso con un voto                 riunisce e adotta gli               negoziatrice e adotta        approva all’unanimità la
         favorevole all’uscita          orientamenti generali per i                   le direttive di          bozza di Withdrawal
         dall’UE con il 51,9%           futuri negoziati sulla Brexit                   negoziato                    Agreement

                                                              time line
             2    29 marzo 2017           4         3 maggio 2017                6     14 novembre 2018
                      attivazione                  raccomandazioni                   pubblicata la bozza di
                  dell’art. 50 TUE              Commissione Europea                  Withdrawal Agreement
                     l’UK notifica            la Commissione presenta
                  formalmente al                    al Consiglio una
                 Consiglio europeo               raccomandazione di
                   l'intenzione di              decisione del Consiglio
                    uscire dall'UE             relativa ai negoziati sulla
                                                         Brexit

        2     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
                                                                                         A     dimissioni di Theresa May e
                                                                                               sfida per la leadership in UK
                                                                                         B       elezioni anticipate
                                                se l’accordo venisse
                                                                                         C secondo referendum sulla Brexit
            Brexit                                 bocciato, quali
                                               sarebbero gli effetti?                    D uscita dello UK dall’UE senza
attorno al 10 dicembre 2018 la
 Camera dei Comuni voterà il                                                                 accordo: UK sarà un paese terzo
    Withdrawal Agreement                                                                          e dovrà sottoscrivere
                                                                                               nuovi accordi con i paesi UE

                                              l’accordo dovrà essere                   durante il periodo di transizione
        se l’accordo venisse
                                                    ratificato dal                      dovrà essere negoziata la parte
         approvato, quali i
                                                   Parlamento di                        più difficile della Brexit, relativa
          passi successivi?
                                                     Strasburgo                           alle relazioni future UK-UE

3     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele

               il 14 novembre 2018 è stata                                      il 25 novembre 2018 si è tenuto a
             pubblicata la bozza di Withdrawal                                 Bruxelles il summit europeo in cui il
                         Agreement                                           Consiglio Europeo ha approvato l’accordo

                   periodo di transizione                                     durante il periodo c.d. di “transizione”, sarà
                                                                              interamente applicabile la legislazione
                                                                              europea ad eccezione di eventuali accordi
                                                                              stipulanti medio tempore
art. 185 “Entry into force and application”, il Withdrawal
         Agreement entrerà in vigore il 30 marzo 2019, a meno
         che non sia ricevuta la notifica scritta del completamento
         delle procedure necessarie;                                     accordo beni immessi nel mercato dell'UE o nel
                                                                         Regno Unito prima della fine del periodo di
art. 126 “Transition period”, dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre           transizione: possono continuare a circolare
          2020 è previsto un periodo di transizione;                     liberamente all'interno e tra questi due mercati, fino a
art. 132 “Extension of the transition period” il periodo di              quando raggiungono i loro utenti finali, senza
                                                                         necessità di modifiche del prodotto o ri-etichettatura
         transizione potrebbe venir esteso sino al 31 dicembre
         20XX;

 4     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
                                                                         per i contratti relativi a prodotti agricoli (quali il vino)
              periodo di transizione                                     si applica anche il Common Market Organisation
             (dal 30.03.2019 al 31.12.2020)                              (CMO)

                                                                              il CMO è un insieme di regole per i mercati
    durante il periodo di transizione l'insieme di ciò che
                                                                              agricoli dell'Unione europea, basato sulle regole
    costituisce il cd. acquis communautaire continuerà ad
                                                                              del mercato comune di beni e servizi e, in
    applicarsi nel Regno Unito, come se lo stesso fosse uno
                                                                              particolare, sul Regolamento (EU) n. 1308/2013; il
    Stato membro, dunque si applicherà la disciplina normativa
                                                                              CMO:
    europea, oltre a strumenti in materia di regolamentazione e
                                                                              - stabilisce i parametri per intervenire sui mercati
    strutture dell'UE relative alla vigilanza, attività giudiziaria ed
                                                                              agricoli e fornire sostegno settoriale specifico.
    esecuzione, ivi compresa la competenza della Corte di
                                                                              - comprende le norme relative a:
    giustizia dell'Unione europea
                                                                              a) commercializzazione dei prodotti agricoli (es.
                                                                                   indicazioni geografiche, etichettatura);
                                                                              b) funzionamento delle organizzazioni di
                                                                                   produttori e interprofessionali
    ai sensi dell’art. 66 del Withdrawal Agreement durante il                 c) commercio internazionale (es. licenze,
    periodo di transizione nel Regno Unito saranno applicabili il                  gestione       dei     contingenti       tariffari,
    Regolamento UE cd. Roma I e il Regolamenti UE cd. Roma                         perfezionamento attivo ed esterno) e regole
    II con riferimento alle obbligazioni contrattuali ed                           di concorrenza.
    extracontrattuali (vedi slide seguente)

5     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

    I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
                                                         i regolamenti UE che rilevano
                                                             nel settore vitivinicolo

i                                                                                        ii
    diversi regolamenti che attengono ad aspetti specifici                                  regolamenti che attengono alle obbligazioni
    legati al prodotto (quali la definizione, la                                           contrattuali ed extracontrattuali (art. 66
    commercializzazione, l’etichettatura, gli aspetti fiscali):                            Withdrawal agreement):

     a Regolamento UE n. 1308/2013 definisce il vino come “il                    a   Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
         prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione                        Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge
         alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di               applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»):
         mosti di uve”                                                               si applica ai contratti stipulati prima della fine del
    b Regolamento         UE    n.   251/2014:      prodotti      vitivinicoli
                                                                                 b
                                                                                     periodo transitorio;

         aromatizzati                                                                Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento
    c Regolamento UE n. 110/2008: bevande spiritose                                  Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge
                                                                                     applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma
    d Regolamento     UE n. 491/2009 fornisce le indicazioni in
      merito all’etichettatura del vino, obbligatorie e facoltative
                                                                                     II»):
                                                                                     in caso di eventi che danno origine a danni, se tali
         il Regno Unito richiede di esplicitare sull’etichetta il numero di          eventi si sono verificati prima della fine del periodo di
         porzioni presenti nella confezione                                          transizione

    6     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
              fine periodo di transizione                               anche le condizioni di garanzia possono, in base
             (dopo il 31.12.2020 e salvo ex art. 132                    alla Convenzione di Vienna, essere liberamente
                    Withdrawal Agreement)                               concordate tra gli esportatori italiani e gli
                                                                        importatori stranieri

      in caso di assenza di accordi tra UK e UE, per i
                                                                           per quanto non specificatamente regolato,
      contratti di compravendita (internazionale) di                       la    Convenzione      rinvia    al diritto
      beni mobili si applica la Convenzione di Vienna del                  internazionale dei singoli Stati
      1980

                                                                       in diversi Paesi, le normative locali sull’etichettatura
     chiare pattuizioni contrattuali relative alle                     del vino e degli alcolici impongono formati e diciture
     caratteristiche della merce ed al suo                             particolari in lingua locale: conviene all’esportatore
     confezionamento e imballaggio: in loro assenza,                   italiano stabilire in contratto che sia responsabilità
     trovano applicazione i criteri (generici) di                      dell’importatore fornirgli esatte indicazioni in
     conformità stabiliti nell’art. 35 della Convenzione               merito, nonché procurare materialmente i bolli
     di Vienna                                                         fiscali eventualmente necessari

7     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
                                    circolazione del vino intra ed extra Unione Europea:

     1            cessione di prodotti vinicoli                         2          cessione di prodotti vinicoli
                       in Paesi extra UE:                                               in altro Paese UE:
       il vino viene considerato un prodotto in sospensione                (ad es. da parte di supermercati, enoteche, ecc.)
       d’accisa e il depositario autorizzato speditore emette           è assoggettata ad accisa (sia pure con l’aliquota zero)
       il DAA telematico secondo la procedura EMCS
                                                                        nel caso di prodotti vinicoli sfusi si ha una duplicazione di
                           il trasporto:                                documenti di accompagnamento:
               documento di accompagnamento                             -   secondo la direttiva 2008/118/CE e il Regolamento CE
                   dei prodotti vitivinivoli                                684/2009, lo spedizioniere deve consegnare al
    il Regolamento di esecuzione UE n. 314/2012 assieme al                  trasportatore copia cartacea del DAA telematico (e-AD)
    Regolamento CE 555/2008 prescrive per il trasporto dei                  e/o del MVV cartaceo o telematico o qualsiasi altro
    prodotti vitivinicoli la presenza di un documento di                    documento commerciale che indichi in modo
    accompagnamento compilato da una persona fisica o                       chiaramente identificabile il codice ARC o MVV;
    giuridica che se ne assuma la responsabilità, oppure da             -   secondo il regolamento di esecuzione UE n. 314/2012
    associazioni di questi soggetti, comprendendo gli                       l’originale del documento di accompagnamento
    intermediari.                                                           debitamente compilato è sempre valido se lo stesso e la
     n.b. il documento può essere utilizzato per un solo trasporto          sua copia sono convalidati prima del trasporto.

8      Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
    circolazione del vino all’interno dell’Unione Europea

    in ambito comunitario, la circolazione del vino, in
    regime sospensivo, deve avere luogo tra depositi fiscali

                    è necessario verificare, mediante accesso alla banca             i due contratti più ampiamente
                    dati SEED, la correttezza sia del codice di accisa               utilizzati dai produttori del settore
                    comunicato al cliente sia dell’attitudine di quel codice         vitivinicolo sono:
                    a ricevere il prodotto ordinato

    il depositario autorizzato (mittente) può inviare il vino anche:
                                                                                          1   contratto di distribuzione
      a    ad un destinatario registrato, ovvero ad un soggetto
           dotato di codice di accisa, il quale è abilitato solo a
           ricevere il prodotto, con immediato pagamento dell’accisa
                                                                                          2       contratto di agenzia

      b    ad un destinatario “occasionale”, il quale nell’esercizio
          della sua attività è autorizzato a ricevere prodotti soggetti
          ad accisa, in regime sospensivo, soltanto occasionalmente

9      Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
 1      contratto di distribuzione                                  manca generalmente una normativa UE
                                                                 specifica ma è soggetto alla normativa antitrust
                                                                           (Regolamento CE 330/2010)
             per la vendita del vino è
       frequentemente necessario rivolgersi
            a importatori/distributori                                              pertanto, è necessario predisporre
                                                                                  idonee cautele contrattuali relative a:
 nel contratto di distribuzione il produttore
 si impegna a fornire al distributore                        territorio contrattuale
                                                             carattere esclusivo del rapporto
 determinati prodotti affinché quest’ultimo
                                                             vendita di alcuni prodotti, non di tutti quelli prodotti dal produttore italiano
 li rivenda in nome e per conto proprio in
                                                             patto di non concorrenza da parte del distributore
 un determinato territorio                                   promozione (previsione contrattuale in ordine ai fatturato minimo)
                                                             adempimenti: il distributore provvede a quelli previsti nel paese sostenendone le spese
                                                             esclusione dei poteri di rappresentanza: il distributore non può assumere obbligazioni
     il distributore è un acquirente-rivenditore la cui       per conto del produttore italiano, salvo eventualmente per l’espletamento di
      fonte di guadagno si basa sulla differenza tra il       adempimenti burocratici
           prezzo di acquisto e quello di rivendita          durata del contratto: se si tratta di un tempo determinato, il contratto potrà essere
                                                              risolto anche immotivatamente, in qualunque momento, salvo obbligo di rispetto del
                                                              preavviso concordato o di un preavviso congruo
 il vantaggio di tale contratto risiede nel non              condizioni delle singole vendite: è auspicabile che siano concordate previamente nel
  dover conoscere il mercato locale, ma uno                   contratto di distribuzione
  svantaggio può essere costituito dal dover                 legge applicabile e del foro competente (o arbitrato): se ne consiglia la chiara
       dipendere da un unico soggetto                         definizione in sede contrattuale

10     Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
 2       contratto di agenzia                             direttiva europea 86/653/CEE
                                                          la direttiva lascia ampio spazio alla legislazione dei singoli stati
                                                          membri, ma i suoi i punti cardine sono:
 il produttore può trovarsi a nominare degli
                                                           garantire una giusta concorrenza tra gli stati europei evitando
  agenti per la promozione delle vendite di
                                                            sperequazioni di trattamento tra agenti di una nazione rispetto
      propri prodotti sui mercati stranieri
                                                            quelli di altra nazione;
 nel contratto di agenzia un soggetto                      garantire l’agente di commercio nei rapporti con il preponente;
 indipendente, l’agente, viene incaricato                  facilitare la redazione di contratti internazionali di agenzia fra
 stabilmente da un altro soggetto, il                       soggetti di diversi stati.
 preponente, di promuovere la conclusione
                                                               l’Italia ha dato attuazione alla direttiva in due fasi:
 di contratti in una zona determinata                          - la prima con il decreto legislativo n. 303 del 10 settembre 1991, modificativo
                                                                   di parte del codice civile nella disciplina del contratto di agenzia
                                                               - la seconda con il decreto legislativo n. 65 del 15 febbraio 1999 n. 65

 quindi l’intermediario non acquista i
 prodotti ma si limita a promuoverne le
 vendite per un corrispettivo di solito            l’agente agisce per conto e in qualità di autonomo collaboratore del
 rappresentato da una percentuale sulle            preponente; solo quando ha il potere di rappresentanza agisce anche in
 vendite                                           nome del preponente al contrario del distributore che sempre acquista e
                                                   vende le merci in nome e per conto proprio: con il contratto di agenzia il
                                                   preponente ha un controllo più forte e diretto sulla clientela, mentre nel
                                                   contratto di distribuzione ciò avviene per il distributore

11   Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Fieldfisher

 I contratti nell’era Brexit: consigli e cautele
                                                         A       valutare le implicazioni con
           In conseguenza del mutevole                          riferimento ai contratti già in
           scenario Brexit, è necessario:
                                                         B                  essere
                                                                 redigere i nuovi contratti in
                                                                  modo tale da prevedere e
                                                                mitigare i rischi connessi alla
         a tal fine, si deve considerare la                                  Brexit
       formulazione delle singole clausole
                di ciascun contratto

                      esempio:
        il caso fortuito e la forza maggiore
                                                         1                       il cliente –                     può soccorrere una definizione
                                                               deve considerare l’esistenza del rischio che il   molto ampia di forza maggiore,
                                                                                                                     ad es. il Crown Commercial
                                                             proprio fornitore possa risolvere il contratto in
                                                                                                                       Services Model Services
          la Brexit o gli impatti della stessa               virtù della Brexit e negoziare un prezzo congruo          Agreement contiene una
         possono rientrare nella categoria di                         in considerazione di tale rischio          definizione di forza maggiore che
           un evento di «forza maggiore»
                                                         2                      il fornitore –
                                                                                                                 si riferisce espressamente a «atti
                                                                                                                     di governo», quindi anche a
                                                             valuta in che modo i vari scenari Brexit possono           quelli relativi alla Brexit
ovvero un evento imprevedibile per le parti contraenti        influire sulla capacità di adempiere ai propri
che avrà un impatto sul capacità di entrambe le parti                               obblighi
di adempiere agli obblighi previsti dal contratto

  12    Belgio | Cina | Francia | Germania | Italia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Spagna | UK | US - Silicon Valley | fieldfisher.com
Puoi anche leggere