SCIENZE PER LA QUALITÀ DELLA VITA - DIPARTIMENTO DI 14/06/2021 - Unibo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITÀ DELLA VITA BANDO N. 1 DEL 2021 PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA’ PER LA RICERCA PROGRAMMA MARCO POLO SCADENZA DOMANDA 14/06/2021 1
Il Direttore di Dipartimento VISTO lo Statuto d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e, in particolare, l’art. 2.5 relativo all’Internazionalizzazione; VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, n. 45 del 08/02/2013; VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344 del 29/03/2011, e ss.mm.ii.; VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011, e ss.mm.ii.; VISTO il Regolamento in materia di corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016, e ss.mm.ii.; VISTA la delibera assunta in data 28/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la versione definitiva del Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca - Programma Marco Polo VISTO il Regolamento per gli incentivi alla mobilità di giovani ricercatori – Programma Marco Polo, emanato con D.R. n. 275 del 10/03/2017, pubblicato sul Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale di Ateneo - n. 244 del 15/03/2017 e ss.mm.ii.; VISTI i D.R. d'urgenza n. 281/2020, n. 712/2020 e n. 1797/2020, con cui si disponeva che le strutture potessero, tramite appositi provvedimenti, derogare agli articoli 4 (commi 1, 2, 4, 5), 5 (comma 2) e 12 (commi 1 e 2) del sopracitato Regolamento, fino al 31/03/2021; CONSIDERATO il protrarsi della situazione di emergenza in Italia; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2021, che dispone la deroga, fino al 31/12/2021, degli articoli 4 (commi 1, 2, 4 e 5), 5 (comma 2) e 12 (commi 1 e 2) del Regolamento d’Ateneo per l’erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo limitatamente ai bandi pubblicati dalle strutture, a partire dall’1/1/2021, le cui procedure di selezione siano state espletate nel periodo che decorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza in Italia; VISTA la necessità di adottare un modello di bando che, alla luce delle deroghe temporanee apportate dai sopra citati D.R. d’Urgenza, consenta una gestione ottimale del Programma Marco Polo in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid19;VISTO il D.R. REP 746/2021, Prot. N. 119910 del 18/05/2021 - Deroga al Regolamento per l’erogazione degli incentivi alla mobilità per la ricerca - Programma Marco Polo, emanato con D.R. N.275 del 10/3/2017; VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita del 14 maggio 2021 in merito alla programmazione del BIR 2021; DECRETA Art. 1 - Definizione del Programma Il Programma Marco Polo è finalizzato all’erogazione di incentivi di mobilità, con lo scopo di promuovere la ricerca svolta all'estero da giovani ricercatori dell'Università di Bologna. 2
Art. 2 - Struttura ospitante Gli incentivi hanno a oggetto soggiorni di ricerca all’estero presso università o centri di ricerca pubblici e privati (ivi compresi sezioni e centri di ricerca e sviluppo presso imprese) situati in Paesi esteri. Non sono considerati Paesi esteri Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Sono esclusi soggiorni di ricerca presso imprese nonché l’iscrizione e la frequenza a corsi di studio e/o formazione. Per ragioni connesse allo svolgimento dell’attività di ricerca, previa richiesta del supervisore e approvazione del Consiglio di Dipartimento, è possibile scegliere massimo due strutture ospitanti per il periodo indicato, purché le sedi siano dislocate nella medesima area geografica. Art. 3 - Requisiti di ammissibilità alla selezione Possono presentare domanda ESCLUSIVAMENTE i soggetti che ricoprono una delle posizioni di seguito indicate: 1. ricercatore a tempo determinato: titolare di un contratto stipulato con l’Università di Bologna ai sensi del Regolamento vigente in materia, in applicazione dell’art. 24, c. 3 della legge 29 dicembre 2010, n. 240; 2. assegnista di ricerca: titolare di un contratto per assegno di ricerca stipulato con l’Università di Bologna ai sensi del Regolamento vigente per gli assegni di ricerca; 3. dottorando di ricerca: studente iscritto a un corso di dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Bologna. L’incentivo Marco Polo non può essere assegnato per soggiorni nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. I dottorandi di ricerca devono presentare domanda entro il termine di conclusione della durata legale del corso di dottorato. Tutti i soggiorni oggetto della domanda devono concludersi entro lo stesso termine. NOTA BENE: Gli assegnisti e i dottorandi di ricerca il cui contratto è finanziato con risorse esterne tramite convenzioni con enti terzi che prevedano la possibilità di cessione dei risultati e di diritti di proprietà industriale possono accedere all’incentivo Marco Polo qualora l’attività di ricerca, concordata con il supervisore, che dovrà essere effettuata durante il soggiorno all’estero, non sia necessariamente e direttamente finalizzata al progetto di ricerca in corso di svolgimento. I soggetti di cui ai punti 2 e 3 che si trovino nella situazione sopradescritta dovranno allegare alla domanda l’autocertificazione, redatta secondo il modello disponibile alla pagina intranet: https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web7/Pagine/ProgrammaMarcoPolo.aspx I requisiti di ammissibilità alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del soggiorno all’estero. Possono verificarsi i seguenti tre casi: 1. se il beneficiario perde il requisito di ammissibilità prima dell’inizio del soggiorno, la domanda non sarà ritenuta valida. Nel caso la domanda sia già stata approvata, l’incentivo sarà revocato. 3
2. Se il beneficiario perde il requisito di ammissibilità durante il periodo minimo di tre mesi di soggiorno all’estero, l’incentivo è revocato. 3. Se il requisito di ammissibilità non permane per tutta la durata del soggiorno all’estero, fatto salvo il periodo minimo di tre mesi, il Dipartimento stabilisce a suo insindacabile giudizio se consentire la prosecuzione del soggiorno o ridurre il periodo approvato. Art. 4 – Presentazione della domanda d’incentivo Marco Polo È possibile presentare domanda nella presente tornata di selezione a partire dal 21 Maggio 2021 fino al 14 Giugno 2021. A pena di esclusione, i candidati devono compilare la domanda d’incentivo, entro la data di scadenza sopraindicata, in modalità telematica, collegandosi al sito internet: https://www.aricweb.unibo.it/MarcoPolo/index.aspx I candidati dovranno presentare domanda al Dipartimento così individuato: per i ricercatori a tempo determinato: il Dipartimento di inquadramento; per gli assegnisti di ricerca: il Dipartimento di inquadramento del docente tutor; per i dottorandi: il Dipartimento di afferenza, come individuato dal collegio dei docenti del corso di dottorato. Alla domanda dovranno essere allegati, esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti: - presentazione del progetto di ricerca da sviluppare all’estero; - lettera di invito della struttura straniera ospitante firmata dal referente presso detta struttura, in cui si attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta a ospitare il richiedente; - per i dottorandi: autorizzazione del coordinatore del corso di dottorato, che dovrà essere ratificata nella prima seduta utile del Collegio dei Docenti; - per gli assegnisti di ricerca: parere favorevole del tutor; - per i ricercatori a tempo determinato: parere favorevole del Direttore di Dipartimento; - per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca il cui contratto è finanziato con risorse esterne tramite convenzioni con enti terzi che prevedano la possibilità di cessione dei risultati e di diritti di proprietà industriale: autodichiarazione redatta secondo il modello disponibile alla pagina intranet: https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web7/Pagine/ProgrammaMarcoPolo.aspx Il Dipartimento si riserva di eseguire controlli sull’autenticità dei documenti prodotti e sulle autocertificazioni. Le domande non compilate per mezzo della procedura in rete, incomplete o non chiuse entro la data di scadenza del bando saranno escluse dalla selezione. Art. 5 – Modalità di selezione dei candidati La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Consiglio del Dipartimento o da Organo da esso designato. La selezione delle proposte è condotta seguendo come criteri la qualità scientifica e la rilevanza dei progetti di ricerca associati alle domande. Saranno valutate come prioritarie le richieste presentate da richiedenti che non hanno la titolarità di finanziamenti 4
alternativi specifici per i soggiorni all’estero e da richiedenti che hanno l’obbligo di effettuare un soggiorno all’estero. È possibile presentare domanda di incentivo Marco Polo più volte, anche nello stesso anno e anche avendone già usufruito. Art. 6 Comunicazione dei risultati e adempimenti prima della partenza Per verificare l’esito della propria domanda, i richiedenti dovranno accedere al sito Marco Polo con le proprie credenziali e visualizzare se il progetto è stato approvato o rifiutato seguendo il percorso “Domande presentate” -> “Stato domanda”. Non saranno inviate comunicazioni individuali per dare conferma dell’ottenimento dell’incentivo. Per richiedere il finanziamento, i candidati risultati vincitori della selezione devono consegnare alla segreteria del dipartimento il 'Modulo di richiesta incentivo 'Marco Polo'' disponibile alla pagina intranet: https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web7/Pagine/ProgrammaMarcoPolo.aspx NOTA BENE prima della partenza i dottorandi devono consegnare ad ARIC - Settore Dottorato di Ricerca l’autorizzazione rilasciata dal Collegio dei Docenti. Per maggiori informazioni in merito scrivere a: udottricerca@unibo.it Art. 7 – Importo dell’incentivo Marco Polo L’importo mensile, determinato in relazione all’area geografica di destinazione, è il seguente: 1) Area Europa e Africa € 1.150 2) Area America, Asia, Oceania € 1.350 L’importo totale è proporzionalmente ridotto se la permanenza all’estero effettiva risulta inferiore a quella autorizzata, fatto salvo il periodo minimo obbligatorio di tre mesi. L’incentivo concesso può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il Dipartimento deliberi l’approvazione della richiesta di prolungamento del periodo. Il Dipartimento, a propria discrezione, può integrare l’importo delle borse di studio con rimborsi a piè di lista relativi alle spese di viaggio e soggiorno. Art. 8 - Modalità di erogazione dell’incentivo Marco Polo Gli incentivi di cui al presente bando sono finanziati con fondi a carico del bilancio di Ateneo stabiliti annualmente e possono essere cofinanziati dai Dipartimenti con propri fondi, fatti salvi eventuali vincoli di rendicontazione o di altra natura connessi a detti fondi. Gli incentivi saranno erogati nelle seguenti tipologie: a) finanziamenti competitivi per la ricerca: a favore di ricercatori a tempo determinato i finanziamenti sono resi disponibili al beneficiario, previa approvazione della relazione da parte del Consiglio del Dipartimento e in ottemperanza alla disciplina in materia di missioni; i fondi dovranno essere utilizzati prioritariamente per il rimborso delle spese di trasferta relative al soggiorno approvato. Gli importi eventualmente residui dovranno essere utilizzati per la copertura di spese strettamente connesse al sostegno della ricerca. 5
b) borse di studio post lauream per la ricerca: a favore di assegnisti di ricerca e dottorandi sono corrisposte dal Dipartimento in rate mensili posticipate; sono esenti da imposte sul reddito ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge n. 210/1998 e non sono soggette a contributi previdenziali. I beneficiari delle borse di studio di cui sopra godono dell’estensione all’estero della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e per responsabilità civile, previo espletamento delle procedure amministrative necessarie. Art. 9 - Data d’inizio del soggiorno In virtù di quanto disposto con i DR citati in premessa, e dal Consiglio d’Amministrazione del 31/03/2021, , la domanda di incentivo può riguardare: - soggiorni con inizio previsto non oltre sei mesi dalla data di scadenza del bando; - soggiorni iniziati prima dell’emanazione del bando, purché sia previsto il rientro dopo la data di scadenza del bando stesso. L’inizio del soggiorno antecedente alla scadenza del bando non dà in alcun modo diritto all’incentivo qualora la domanda non venga approvata dal Dipartimento. Art. 10 - Durata del soggiorno La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi. Per i periodi di permanenza superiori a tre mesi si considera mensilità completa ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni. Il soggiorno all'estero deve essere CONTINUATIVO, senza interruzioni, salvo gravi e documentate ragioni personali e familiari, con l’eccezione di interruzioni per ragioni scientifiche autorizzate dal tutor o per la necessità di presenza in sede per attività indifferibili e non programmabili connesse ad impegni istituzionali e/o contrattuali del beneficiario nei confronti dell’Università. L’interruzione del soggiorno deve essere comunicata immediatamente alla Segreteria del Dipartimento. Non sono ammessi periodi frazionati che, sommati nel tempo, coprano il periodo approvato. Art. 11 - Modifica della domanda intervenuta dopo l’approvazione Il beneficiario può presentare richiesta motivata delle seguenti modifiche della domanda approvata prima di iniziare il soggiorno all’estero. anticipo/posticipo significativo della data di partenza e di rientro indicate in domanda; riduzione dei mesi di permanenza all’estero, purché il soggiorno non risulti inferiore a tre mesi. In caso contrario l’incentivo è revocato. Il Direttore di Dipartimento decide in merito a tali richieste, acquisito il parere del tutor. Art. 12 – Rinuncia all’incentivo Chiunque intenda ritirare la domanda presentata o rinunciare all’incentivo deve darne immediata comunicazione alla Segreteria del Dipartimento di SCIENZE PER LA QUALITÀ DELLA VITA inviando 6
comunicazione scritta all’indirizzo mail quvi.amministrazione@unibo.it o all’indirizzo PEC quvi.dipartimento@pec.unibo.it allegando copia di documento di identità. Art. 13 - Verifica dell’attività svolta Entro 60 giorni dal termine del periodo svolto, pena la revoca dell’incentivo, il beneficiario dovrà presentare una relazione scientifica sull’attività di ricerca svolta e un’attestazione della struttura ospitante dalla quale risulti in esplicito il periodo di permanenza presso la struttura stessa e una descrizione sintetica dell'attività svolta dal beneficiario. La relazione finale e la lettera della struttura ospitante devono essere caricati nell'applicativo Marco Polo accedendo al sito https://www.aricweb.unibo.it/MarcoPolo/index.aspx mediante le proprie credenziali istituzionali e scegliendo nel menu la dicitura “Domande presentate” -> “Visualizza domanda”. Occorre premere il bottone in alto "Carica relazione finale e lettera della struttura ospitante" e procedere al caricamento dei documenti. Tale documentazione sarà valutata da parte del Consiglio del Dipartimento. Qualora i documenti non siano caricati nell’apposito applicativo nei termini e qualora il Consiglio di Dipartimento esprima una valutazione negativa, l’incentivo erogato è revocato e i beneficiari sono tenuti alla restituzione di quanto percepito. Art. 14 – Incompatibilità e divieto di cumulo Le borse di studio erogate ai sensi del presente bando sono incompatibili con contributi alla mobilità finanziati da altri enti qualora siano finalizzati a coprire lo stesso periodo di soggiorno all’estero, anche a titolo diverso. Le borse di studio erogate ai sensi del presente bando non sono cumulabili con l’incremento della borsa di dottorato per attività all’estero previsto dalle norme vigenti in materia di dottorato. Le borse di studio erogate ai sensi del presente bando non sono, altresì, cumulabili con i finanziamenti per la mobilità internazionale (es. borse di studio finanziate dal programma Erasmus Plus Studio e Erasmus Plus Tirocinio). Art. 15 – Norme finali Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento per gli incentivi alla mobilità di giovani ricercatori – Programma Marco Polo, emanato con D.R. n. 275 del 10/03/2017. La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni attraverso la procedura online, di cui all’art.3, implica l’accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nel Regolamento per gli incentivi alla mobilità di giovani ricercatori – Programma Marco Polo, emanato con D.R. n. 275 del 10/03/2017. Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Alessandro Cairo. Per ulteriori informazioni sul Programma Marco Polo consultare la pagina intranet: https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web7/Pagine/ProgrammaMarcoPolo.aspx Per chiarimenti in merito alla compilazione della domanda nell’applicativo on line si prega di scrivere a marcopolo@unibo.it Per informazioni su: pubblicazione/scadenza del bando, criteri di valutazione delle domande, risultati della selezione, variazioni rispetto alla domanda, liquidazione dell’incentivo si prega di contattare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento (E-mail: quvi.amministrazione@unibo.it ). 7
Rimini, 21 Maggio 2021 F.to Il Direttore di Dipartimento Prof. Claudio Stefanelli Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e normativa collegata 8
Puoi anche leggere