La regolamentazione prudenziale: la situazione attuale e le prospettive future - Dott. Vincenzo Capone Banca d'Italia - Facoltà di Economia

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La regolamentazione prudenziale: la situazione attuale e le prospettive future - Dott. Vincenzo Capone Banca d'Italia - Facoltà di Economia
La regolamentazione
       prudenziale: la situazione
     attuale e le prospettive future
                  Dott. Vincenzo Capone
                      Banca d’Italia

Roma, 19 e 20 febbraio               Università Tor Vergata
        2020
La regolamentazione prudenziale: la situazione attuale e le prospettive future - Dott. Vincenzo Capone Banca d'Italia - Facoltà di Economia
Agenda
Uno sguardo al passato: le lezioni della crisi finanziaria
La risposta dei policy maker: Cosa è cambiato nel fare le
norme
Il rafforzamento del ruolo degli standard setter
Cosa è cambiato con l’SSM
Caratteristiche dei principali istituti prudenziali:
    Rischio di credito
    Rischio di mercato
    Rischio di controparte
    Rischio operativo
    Rischio di liquidità

Misure di backstop:
    Grandi esposizioni
    Leva finanziaria

Conclusioni
La regolamentazione prudenziale: la situazione attuale e le prospettive future - Dott. Vincenzo Capone Banca d'Italia - Facoltà di Economia
UNO SGUARDO AL PASSATO
             Supervisione                     Normativa
              nazionale                       nazionale

«campioni
nazionali»
                                                                     Gold
                                                                    plating
                                 AC è priva
                                 di rischio

               Interpretazione
               della normativa

                                                            Ring
                                                          fencing
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Le lezioni della crisi finanziaria
G20 Leaders Statement – London, April 2009

       ‘Major failures in the financial sector and in financial regulation and
       supervision, were fundamental causes of the crisis’

          Regole e standard prudenziali                            Enforcement e vigilanza
   •   Inadeguata qualità e quantità di capitale      • Attuazione standard internazionali eterogenea ->
   •   Pro-ciclicità regolamentare                      competition in laxity, arbitraggi, costi di compliance
   •   Eccessivo leverage                             • Diversi approcci di vigilanza: light touch Vs intrusive;
   •   Nessun requisito per il rischio di liquidità   • Sistemi sanzionatori eterogenei e con ridotta
   •   Nessuna dimensione ‘macroprudenziale’            capacità deterrente (ex ante) e punitiva (ex post)
   •   Debolezze governance e risk management         • Ridotto coordinamento tra autorità -> ring fencing
   •   Errati sistemi di incentivi e remunerazioni

          Banche e business model                                          Gestione crisi bancarie
   •   Too-Big/Complex-to Fail
                                                           • Discipline non armonizzate / assenti
   •   Azzardo Morale: dall’OtH all’OtD
                                                           • Scarso coordinamento tra autorità
   •   Utility Banking Vs Casino Banking
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Le lezioni della crisi finanziaria
Effetti sulla cooperazione internazionale e sull’architettura di vigilanza

G20 Leaders Statement – London, April 2009

        ‘A global crisis requires a global solution…. We agree to establish the much grater
        consistency and systematic cooperation between countries, and the framework of
        internationally agreed high standards, that a global financial system requires.’

La dimensione globale della crisi ha richiesto una risposta coordinata globale. Si assiste ad un
rafforzamento della cooperazione internazionale (definire attuare standard globali) ma anche:

    •    un ampliamento / evoluzione del ruolo degli standard setter -> nuovi attori, poteri e
         responsabilità

    •    la revisione nei principali Paesi nell’architettura di vigilanza finanziaria -> nuovi assetti e
         ripartizione di compiti e poteri; nuove sfide per Autorità e banche
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Il rafforzamento del ruolo degli standard setter

Il Financial Stability Board
Successore (2009 London G20 meeting) del Financial Stability Forum è caratterizzato, tra l’altro, da:

                              • Paesi G20 (inclusa UE)
  Elevata inclusione e        • Istituzioni finanziarie internazionali (BIS, IMF, OECD, WB)
   rappresentatività          • Standard setter (BCBS, IOSCO, CGFS, CPMI, IAIS, IASB)
                              • Outreach attraverso Regional Consultative Groups

                              • Promuovere il coordinamento e lo scambio informativo tra autorità
                                responsabili per la stabilità finanziaria
                              • Monitorare gli sviluppi di mercato, le vulnerabilità del sistema
                                finanziario globale, valutare le necessità di azioni correttive,
    Ampio mandato
                              • Coordinare le iniziative di policy degli standard setter internazionali per
   (principali aspetti)         assicurare tempestività, coerenza e coordinamento di azione
                              • Promuovere e monitorare l’implementazione internazionale degli
                                standard concordati attraverso verifiche, peer reviews e thematic
                                reviews
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Il rafforzamento del ruolo degli standard setter

Il Comitato di Basilea
Ha continuato a svolgere il ruolo di standard setter per la disciplina prudenziale ma ha modificato, in
parte, la prospettiva affiancando l’ottica macroprudenziale a quella (tradizionale) microprudenziale.

Un esempio? -> il pacchetto di ‘Basilea III’ definisce misure correttive di tipo

  •   microprudenziale -> aumentare la resilienza delle singole banche:
              •   revisione disciplina del capitale, requisiti di liquidità, indice di leverage, esposizioni
                  verso CCPs, requisiti su cartolarizzazioni, rafforzamento della disclosure

  •   macroprudenziale -> ridurre la procilicità e i rischi sistemici:
              •   buffer anticiclici, requisiti aggiuntivi per le banche sistemiche (globali e domestiche)

Attualmente lavora alla revisione di standard microprudenziali (credito, OpRisk, CVA, floor,… c.d.
pacchetto Basilea 3+) ma anche la definizione di requisiti ‘macro’ (GSIB leverage buffer)
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Il rafforzamento del ruolo degli standard setter

Il Comitato di Basilea
Estende la propria attività al monitoraggio della applicazione degli standard, poichè…

 •   ‘Il BCBS non ha un’autorità sovranazionale formale; le sue decisioni non sono
     giuridicamente vincolanti (art. 3 Statuto del BCBS). I membri del BCBS si impegnano…
     applicare gli standard del BCBS a livello nazionale nel rispetto dei tempi stabiliti dal BCBS’

 •   è inutile definire standard prudenziali se non sono recepiti in
     maniera completa, tempestiva e coerente

 •   l’attuazione incompleta degli standard prudenziali determina, anche:
                                                                                     Regulation
     • frammentazione regolamentare -> scarsa comparabilità tra sistemi
     • patchwork regolamentari -> costi di compliance e arbitraggi
     • disparità competitive -> unlevel playing field
     • distorsioni -> race to the bottom (anziché to the top)
                                                                          Impleme
                                                                           ntation

                                                                                             Supervision
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La revisione dell’architettura di vigilanza UE

L’architettura di vigilanza UE durante la crisi finanziaria
La crisi ha avviato una diffusa revisione dell’architettura di vigilanza nei principali sistemi finanziari.

Nella UE, i risultati di questo processo sono stati particolarmente evidenti, considerati i limiti del
precedente sistema - basato sulla c.d. struttura Lamfalussy – tra cui :

   •   co-esistenza di diversi rulebook nazionali in un contesto di crescente integrazione e proiezione
       cross-border delle banche -> elevati costi di compliance, arbitraggi regolamentari, unlevel
       playing field, ridotta confrontabilità;

   •   prassi e approcci di vigilanza eterogenei anche in aree in cui leregole erano comuni;
   •   debole cooperazione tra autorità e prevalenza di interessi nazionali anzichè condivisi

Per superare tali criticità, la Commissione, anche tenendo conto delle Raccomandazioni del c.d.
‘Gruppo de Larosière’, elabora una proposta di riforma complessiva dell’architettura di vigilanza
Europea che porta alla creazione dello European System of Financial Supervision (ESFS).
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La revisione dell’architettura di vigilanza UE

•    Coesistenza di Autorità e non più Comitati con ampi mandati operativi

•    Strumenti di enforcement per il perseguimento degli obiettivi e responsabilità

•    Focus settoriale a livello microprudenziale ed esplicita componente macroprudenziale

•    Coordinamento tra Autorità componenti l’ESFS e tra Autorità nazionali
Basilea e la risposta alla crisi

                     A livello internazionale

La crisi ha messo in evidenza una serie di debolezze nel sistema
finanziario e nella sua regolamentazione (elevata reliance su
agenzie di rating, eccessiva leva finanziaria, insufficiente qualità
e quantità del capitale, fattori di rischio non presidiati, eccessiva
esposizione al rischio di liquidità ecc.).
Il Comitato di Basilea ha avviato un’ampia gamma di attività per
rafforzare la regolamentazione prudenziale (c.d. Basilea II.5 e
Basilea III), adottando anche misure per «allineare gli incentivi»
e migliorare i sistemi di governance delle banche.
 … ma…
Basilea e la risposta alla crisi

     “Since the Committee does not possess any formal
  supranational authority, its decisions do not have legal
     force. Rather, once the Committee agrees on a
  standard, it is then the responsibility of its member
jurisdictions to convert this standard into law or regulation”

                                     Speech by William Coen
                              Secretary General, Basel Committee on
                                       Banking Supervision
                               Kuala Lumpur, Malaysia, 5 April 2017
COSA È CAMBIATO NEL FARE                      NORME?

                     A livello europeo

Prima della crisi, gli standard internazionali venivano
attuati mediante Direttive (CRD)         necessità di
recepimento

La crisi mette in evidenza le debolezze del sistema
adottato
     Margini di «interpretazione» troppi ampi
     Elevato numero di discrezionalità nazionali
     Difficoltà per gli operatori e i supervisori
     Gold plating, ring fencing e competition in laxity
COSA È CAMBIATO NEL FARE                    NORME?

   Dalla «CRD» al pacchetto «CRDIV/CRR»

La Direttiva viene sostituita da

       DIRETTIVA                   REGOLAMENTO

      DA RECEPIRE            DIRETTAMENTE APPLICABILE

Vengono attribuiti «poteri normativi di secondo livello»
alle neoistituite European Supervisory Authorities - ESAs
Si fa ricorso a Regolamenti delegati della Commissione
COSA È CAMBIATO NEL FARE                  NORME?

  Dalla «CRD» al pacchetto «CRDIV/CRR»

Il passaggio al REGOLAMENTO genera due
conseguenze fondamentali
   Non più norme nazionali di recepimento con
   contrazione dei margini di flessibilità interpretativa
   Centralità nel negoziato politico del riconoscimento
   di specifiche discrezionalità

                   FOCUS SSM
                    (cfr. infra)
Quadro generale e visione d’insieme

Nel definire le nuove regole è stato necessario considerare diversi
vincoli:

• Trovare una soluzione equilibrata a esigenze opposte (ad es. home Vs
  host)

• Preservare le specificità europee (operatività e modelli di business)

• Evitare divergenze materiali dagli standard del BCBS (RCAP Risk)

• Fornire una risposta adeguata a temi innovativi senza frenarne i possibili
  sviluppi (ad es.Fintech)

• Permettere il ‘dialogo’ tra profili eterogenei (ad es. disciplina prudenziale
  e tutela dell’ambiente)

• Assicurare che le banche agiscano a sostegno dello sviluppo economico
  (SMEs, infrastrutture)
GLI IMPATTI SUL QUADRO NORMATIVO
           ITALIANO
 Nel mondo pre-CRD IV/CRR
 Ferme restando le necessarie modifiche al TUB, la trasposizione
 delle norme tecniche era curata dalla Banca d’Italia

                                   Politiche e
 Circolare        Circolare         prassi di         Segnalazioni
 229/1999         263/2006        remunerazio           (rinvio)
                                       ne

 Nel mondo post-CRD IV/CRR

           NECESSITÀ DI RIPENSARE IL MODO        DI
                      «NORMARE»
IL PROGETTO SSM

  IL Progetto SSM su Options & Discretions (O&Ds)

D a Novembre 2014 la BCE è la «competent
authority» per le banche «significant» e svolge alcune
attività specifiche nei confronti delle banche
«less significant»

    SCELTA DI ESERCITARE LE DISCRETIONALITA’

 Progetto scandito un più fasi:
    Identificazione delle discrezionalità
    Identificazione degli strumenti normativi
    Focalizzazione prima su banche SI e dopo LSI
La revisione dell’architettura di vigilanza UE

La Banking Union
Rapporto ‘Towards a genuine economic and monetary union’ (giugno 2012) -> impulso alla
creazione della Banking Union

                                   Banking
                                    Union
                    Supervision    Resolution        Deposit

                                                      Armonizzazion
                      Mechanism

                                        Mechanism
                      Supervisor

                                        Resolution

                                                       e disciplina
                        Single

                          y

                                     Single

                                                       DGS
                      SSM e          SRB e
                                                     DGSs
                      NCAs           NRAs

                              Single Rulebook UE
COSA È CAMBIATO NEL FARE                NORME?

               Il ruolo dell’EBA

Contribuire al Single Rulebook
 1. Binding Technical Standards (BTS)
 2. Guidelines (GL)

Promuovere la convergenza delle pratiche di
supervisione (e.g. Q&A)

Valutare rischi e debolezze nel settore bancario
EU (e.g. Stress tests)
La revisione dell’architettura di vigilanza UE

L’architettura di vigilanza UE oggi
Dall’architettura Lamfalussy all’ESFS e Banking Union -> cambio radicale in breve tempo

Oggi, ‘L’architettura istituzionale della vigilanza europea si fonda sulla complessa
interazione fra una molteplicità di istituzioni e autorità, sovranazionali e
nazionali. L’Unione Bancaria si è inserita in questo quadro aggiungendo un altro fattore
di complessità’

Co-esistenza di numerosi attori aventi differente:

      •   natura -> banche centrali, autorità di vigilanza, autorità tecniche UE, istituzioni UE

      •   mandati e obblighi di accountability –> nazionale Vs sovranazionale

      •   responsabilità -> micro- macro-; entrambe;

      •   ambiti operativi -> componenti del settore finanziario

      •   proiezione geografica: UE28 Vs Euro-area
La revisione dell’architettura di vigilanza UE

EBA: principali compiti, obiettivi e strumenti operativi

   Compiti       Principali obiettivi                                 Principali strumenti
                                                • ‘Hard’ tools: standard tecnici vincolanti (BTS) di natura
Rule          Contribuire al Single
                                                  regolamentare (RTS) o di attuativa (ITS)
making        Rulebook
                                                • ‘Soft’ tools: Guidelines (comply-or-explain) e Raccomandazioni

                                                • Raccomandazioni specifiche verso Autorità nazionali e – in
              Prevenire arbitraggi, uniforme
                                                  ultima istanza – singole istituzioni
Enforcement   applicazione del diritto UE,
                                                • Investigazioni di violazione/disapplicazione del diritto UE
              risolvere dispute tra autorità
                                                • Mediazione vincolante in caso di disaccordo tra autorità

                                                •   Promozione di una ‘cultura di vigilanza’ uniforme
              Progressiva uniformità delle
Vigilanza                                       •   Conduzione di peer-review tra autorità
              prassi di vigilanza
                                                •   Contributo all’efficace funzionamento dei collegi di vigilanza

                                                •   Follow-up di warnings e Raccomandazioni dell’ESRB
Financial     Monitoraggio rischi sistemici e   •   Sviluppo di indicatori per valutare/prioritizzare i rischi (risk
Stability     principali vulnerabilità              dashboard), raccolta e analisi di dati
                                                •   Condurre esercizi di stress-testing
La revisione dell’architettura di vigilanza UE

EBA: principali compiti, obiettivi e strumenti operativi
   Compiti      Principali obiettivi                              Principali strumenti

                                           •   Prodotti regolamentari in materia di Recovery e Resolution
                                               planning, misure di early intervention, misure di resolution (FoLF,
                Contribuire alla
Recovery and                                   Valutazione, strumenti di risoluzione)
                definizione del quadro     •   Identificazione e promozione di best practices
resolution      regolamentare UE
                                           •   Contributo all’efficace funzionamento dei collegi di risoluzione
                                           •   Contributo al rafforzamento dei DGS

                Promuovere la
                creazione di un mercato
Tutela dei                                 •   Emanare Warnings su specifiche attività finanziarie
                dei servizi e prodotti
consumatori                                •   Limitare o proibire temporaneamente alcune attività/prodotti
                finanziari trasparente e
                equo

                Fornire consulenza         •   Opinioni al Parliamento, Consiglio e Commissione
Altri compiti   tecnica alle altre         •   Adivce tecnico su materie di specifica competenza
                Istituzioni UE             •   Relazioni con altri standard setter e autorità
COSA È CAMBIATO NEL FARE                                NORME?

                                EBA Q&A
The Q&As have no binding force in law, nor are they subject to "comply
or explain". However their application will be rigorously scrutinised and
challenged by the EBA and national supervisory authorities given their
undoubted practical significance to achieve a level-playing field. Peer
pressure and market discipline are also expected to play a driving force in
ensuring adherence to and compliance with the answers provided in the
Q&A process.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea assicura l’uniforme applicazione
del diritto comunitario su tutto il territorio degli Stati membri; la Corte è
dunque istituzionalmente competente a interpretare, con pronunce
vincolanti, le disposizioni del CRR, della CRD IV e dei relativi RTS e ITS
emanati dalla Commissione.
Un «colpo d’occhio» sul capitale
                        Concetti di base

Il solvency ratio
  È una misura che calcola, in ogni momento, qual è il grado di
  patrimonializzazione di una banca ed è espresso come il
  rapporto tra i suoi fondi propri (CET1, AT1 e T2) e il totale
  delle sue attività ponderate per il rischio (RWA).
  In altri termini, permette di sapere quanto capitale la banca ha
  accumulato a fronte delle proprie attività.

     FOCUS
                                           ≥ 8%
                    à
Un «colpo d’occhio» sul capitale
                 Focus sui requisiti di fondi propri (Pillar I)

         Going concern capital: consente alla banca di operare in una condizione di continuità aziendale nel
Tier 1
         presente e per il prossimo futuro, senza che vi sia alcun presupposto per l’insolvenza o la
         liquidazione.

         Gone concern capital: consente alla banca di ripagare i depositanti e i creditori non subordinati se
Tier 2
         la banca fallisce.
CET1
  Le principali caratteristiche degli strumenti di CET1
Classificazione e funding
   Sono emessi direttamente dalla banca
   Il loro acquisto non è finanziato dalla banca, né direttamente né indirettamente
   Sono classificati come capitale a fini civilistici e come equity a fini contabili e di
   diritto fallimentare

Permanence e perpetuity
   Sono perpetui (ie senza scadenza)
   Non possono essere ripagati o rimborsati ad eccezione dei casi di: (a) liquidazione
   della banca; (b) operazioni discrezionali di riduzione del capitale, previa
   autorizzazione dell’AdV
   Le disposizioni che disciplinano lo strumento non possano creare aspettative di
   riacquisto, rimborso o cancellazione e la banca non dà indicazioni in tal senso (ad
   eccezione del caso delle banche cooperative)
CET1

  Le principali caratteristiche degli strumenti di CET1
Loss absorption
   Rispetto a tutti gli altri strumenti emessi, assorbono la prima e proporzionalmente la
   più grande parte di perdite
   Assorbono le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti di CET1
   Conferiscono un diritto sull’attivo residuo di liquidazione, subordinato e
   proporzionale

Flexibility of payments
   I dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli «elementi distribuibili» (utili e
   riserve disponibili)
   L’ammontare dei dividendi non dipende dal prezzo di acquisto
   La banca non ha alcun obbligo di effettuare distribuzioni
   Il mancato pagamento dei dividendi non costituisce un caso di default dell’emittente
   Sono ammesse distribuzioni differenziate solo a determinate condizioni
AT1

  La principali caratteristiche degli strumenti di AT1 -2
Permanence e perpetuity
   Sono perpetui
   Non contengono alcuna clausola che contenga un incentivo al rimborso per la banca
   Nel caso vi sia un’opzione call, questa può essere esercitata solo dall’emittente

Flexibility of payments
   Gli interessi sono pagati a valere sugli «elementi distribuibili»
   Le disposizioni contrattuali dello strumento conferiscono alla banca piena
   discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative allo
   strumento per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e la banca può
   utilizzare le riserve derivanti dall’annullamento di tali pagamenti senza restrizioni
   per far fronte ai suoi obblighi a scadenza
T2
         Le principali caratteristiche degli strumenti di T2
Tipologia
   Si tratta di strumenti che possono assumere la forma di titoli o di prestiti

Loss absorption
   Il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti di T2 è pienamente subordinato ai
   diritti e ai crediti di tutti i creditori non subordinati
   Non possono essere oggetto di alcuna disposizione che ne aumenti il ranking

Flexibility of payments
   L’ammontare corrisposto a titolo di interessi o dividendi non verrà modificato sulla base
   del merito di credito della banca

Permanence (non perpetuity)
   Hanno una durata originaria di almeno 5 anni
   Le disposizioni che li disciplinano non contengono alcun incentivo per la banca a
   rimborsare o ripagare il valore nominale prima della scadenza
   Se vi sono opzioni call, queste sono a favore dell’emittente o del debitore, a seco1n6da
   dello strumento
Rischio di credito
Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) -
in particolare dalla Parte Tre, Tit. II,         Disciplina europea di
Capo 1, Capo 2 e Capo 4                          massima armonizzazione,
                                                 direttamente applicabile
Regolamenti della Commissione europea
recanti le norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione (RTS e
ITS) https://ec.europa.eu/info/law/banking-
prudential- requirements-regulation-eu-no-575-
2013/amending- and-supplementary-
acts/implementing-and- delegated-acts_en

Opzioni e discrezionalità nazionali
(O&D): Regolamento UE 2016/445 della
BCE (SIs), ECB Guide on O&D (nov.
2016) e Circolare n. 285/2013 (LSIs)
CR: metodologia standardizzata

È il metodo meno complesso previsto da Basilea 2

Suddivide le esposizioni in diverse classi (portafogli)

Se la banca fa ricorso ai rating esterni, le ponderazioni
sono differenziate in funzione dei rating della
controparte, del garante o dell’emissione

Ammette la possibilità di beneficiare delle tecniche
di CRM
CR: metodologia standardizzata

        Classi di esposizioni
           (art. 112 CRR)

             Natura della controparte

                  Forma tecnica

                 Status di scaduto

            Caratteristiche del rapporto
Fattori di ponderazione del rischio

                       RWA = EV * RW

La banca può alternativamente:

  applicare il RW determinato dalle ECAI (o dalle agenzie di
  credito all’esportazione) alle classi di esposizioni per le quali
  è consentito l’utilizzo di RW basati su rating esterni (se un
  rating esterno non è disponibile la banca applica il RW del
  100%);

  applicare in via generale il RW del 100% a tutte le
  esposizioni diverse da quelle per le quali la normativa
  prevede uno specifico RW.
Classi di esposizioni per le quali la normativa
    prevede uno specifico RW: alcuni casi
                RWA = EV * RW
                 •   Esposizione (E) vs amministrazioni centrali e banche centrali degli SM denominate e
                     finanziate nella valuta nazionale di detti soggetti

      0%         •
                 •
                     E vs BCE
                     E infra-gruppo e sistema di tutela istituzionale non ammissibili a fondi propri (art. 113
                     (6))

      75%        •   E al dettaglio

  35% e 50%      •
                 •
                     E garantite da ipoteche su immobili residenziali
                     E garantite da ipoteche su immobili commerciali

                 •   Parte non garantita di una E in stato di default (a seconda che le rettifiche di valore

150% o 100%      •
                     specifiche siano pari o inferiori al 20% della parte non garantita dell’esposizione al
                     lordo di tali rettifiche)
                     E associate ad un rischio particolarmente elevato
Tecniche di attenuazione del CR
       (CRM): alcuni cenni
                        FORME DI GARANZIA
   Contratti accessori al credito ovvero caratteristiche strutturali di
                          operazioni di credito
                    (pct, leasing, compensazione)
                                 Principi per
                               l’ammissibilità
                                   ex CRR

                    DISCIPLINA PRUDENZIALE
            determinano una riduzione del rischio di credito
riconosciuta dalla normativa prudenziale in sede di calcolo dei requisiti
                             patrimoniali

                         RWA = EV * RW
Tecniche di attenuazione del CR
        (CRM): alcuni cenni
             Principi per l’ammissibilità
                delle tecniche di CRM
 Requisiti generici: certezza giuridica, tempestività di
 realizzo,  ecc.   (si applicano a  tutti gli strumenti
 indistintamente).

 Requisiti specifici: assenza di correlazione positiva,
 rivalutazioni periodiche, separatezza in caso di detenzione
 presso terzi, ecc. (si differenziano caso per caso).

Riguarda tutte le banche indipendentemente dal metodo
scelto per il calcolo dei requisiti (standardizzato, IRB
base, IRB avanzato)
Tecniche di attenuazione del CR
           (CRM): alcuni cenni
                         Forme ammissibili di CRM

   Protezione del                    Protezione del credito di tipo personale e
credito di tipo reale                            derivati creditizi

•   Garanzie reali finanziarie   •    AC e Banche Centrali               •   Credit default swaps
•   Compensazione in             •    Amm. Regionali o autorità          •   Total return swaps
    bilancio                          locali                             •   Credit linked notes
•   Accordi quadro di            •    Banche multilaterali di sviluppo
    compensazione                •    Organizz. Internazionali
•   Merci                        •    Organismi del settore pubblico
•   Contante presso terzi        •    Enti finanziari
•   Strumenti finanziari         •    Altre società
    emessi da terzi              •    Controparti centrali
•   Polizze di assicurazione
    vita
Tecniche di attenuazione del CR
          (CRM): alcuni cenni
                        Metodologia di calcolo
                                Banche «Standard»

                 Garanzie                            Garanzie
                   reali                             personali

    Metodo                    Metodo                  Metodo
   Integrale                semplificato            sostituzione

  RWA = EV * RW             RWA = EV * RW
Haircut regolamentare        Floor 0 - 20%          RWA = EV * RW
Questioni rilevanti da affrontare in futuro

                                       Infrastrutture
                               Proposta di modifica in CRR2
La promozione di progetti infrastrutturali solidi in diversi settori di vitale importanza per la
crescita economica dell'Unione Europea:

         TRASPORTI                                                         ENERGIA

        INNOVAZIONE                                                     ISTRUZIONE E
                                                                           RICERCA
Rischi di mercato
La disciplina attuale (CRR) - Definizione e ambito di applicazione

Rischi di perdite derivanti da posizioni dentro e fuori bilancio dovute a movimenti
avversi nei prezzi di mercato o nei tassi di interesse.

L’ambito di applicazione riguarda quindi tutte le posizioni incluse nel trading book
(debito e equity) e le posizioni in commodity e valute nell’intero bilancio (banking
book e trading book).

Rileva quindi la definizione di:
   • trading book: ‘positions in financial instruments and commodities held by an institution
     either with trading intent, or in order to hedge positions held with trading intent’

   • trading intent: posizioni proprietarie, o connesse a servizi alla clientela, market making;
     posizioni che si intende dismettere nel breve periodo e/o assunte allo scopo di beneficiare
     di differenze nei prezzi di acquisto / vendita o nei tassi di interesse.
Rischi di mercato
La disciplina attuale (CRR) – Requisito di capitale
Il requisito di capitale complessivo è dato dalla somma dei singoli requisiti calcolati a
fronte delle seguenti tipologie di rischio (c.d. building block approach):

•   Rischio di posizione in strumenti di debito     (Rischio generico e rischio specifico)
•   Rischio di posizione in strumety equity         (Rischio generico e rischio specifico)
•   Rischio di tasso di cambio (FX risk)
•   Rischio merci (commodity Risk)

Per le posizioni in strumenti di debito e equity si considerano:
•   rischio generico: legato al generico andamento del mercato o variazioni livello dei tassi
•   rischio specifico: legato al singolo strumento/emittente.

Per il calcolo del requisito si fa riferimento alle posizioni nette, cioè il valore assoluto della
differenza fra posizioni lunghe e corte sullo stesso strumento.
Rischi di mercato
La disciplina attuale (CRR) – Approccio Standardizzato – Strumenti di debito

Requisito per rischio generico (i.e. a fronte di generiche variazioni nei tassi di interesse ):

Maturity based approach: si fa riferimento ad una
tabella che prevede 3 zone, articolate in 13-15 fasce di
scadenza (maturity bands) a cui corrisponde un fattore
di ponderazione. Le posizioni sono allocate nelle fasce e
ponderate. Soggette a requisito, sono permesse
compensazioni nelle fasce (vertical disallowance), nelle
zone e tra zone (horizontal disallowance). L’eventuale
parte residua non compensata è soggetta a requisito.

Duration based approach: si mutua la logica del
maturity based approach, ma le posizioni sono allocate
in fasce in funzione della sensibilità del prezzo rispetto
alla variazione del tasso di rendimento (duration).
Rischi di mercato
La disciplina attuale (CRR) – Approccio
Standardizzato – Commodity risk

Ambito di applicazione
Posizioni in commodities (ad es. prodotti agricoli, metalli
escluso l’oro, materie prime ecc).
Rischio di controparte
La disciplina attuale – Definizione e Ambito di applicazione

Definizione
Rischio di perdite derivanti da posizioni in derivati on- e off- balance dovute
al default della controparte del derivato. Si differenzia dal rischio di credito
poiché:
  • ha natura bilaterale (durante la vita del contratto entrambe le parti posso
    ritrovarsi esposte al rischio di default della controparte);
  • l’esposizione ha valore futuro incerto (il valore del contratto varia in
    modo non prevedibile).

Ambito di applicazione
Contratti derivati, in bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla
natura della      controparte. Esistono alcune restrizioni all’utilizzo di
determinate metodologie a seconda della natura e del sottostante del
contratto derivato, e del mercato di negoziazione (regolamentato o OTC).
Rischio operativo

Definizione:
Il rischio di perdite risultanti da inefficienze o inadeguatezze
di processo, persone, sistemi o da eventi esterni, incluso il
rischio legale ed esclusi i rischi reputazionali, strategici e di
business

                            Loss Event Type       Loss Effect Type
        Risk Driver
                              (tipologia di         (tipologia di
        (Fattori di
                                  eventi              impatto)
        rischio)
                            pregiudizievoli)

    •   Persone            • Frodi               • Responsabilità
    •   Processi             interne/esterne       legale
    •   Sistemi            • Danni a beni        • Perdità o danno
    •   Contesto             materiali             alle attività
                           • Furti               • Restituzioni,
                           • Avarie                rimborsi
                           • Guasti a sistemi
Rischio operativo

Bisogna osservare una serie di principi e standard
organizzativi che devono guidare gli intermediari nell’attività
di progettare, gestire e verificare il sistema di Operational
Risk Management, in un’ottica di un’efficace gestione e
supervisione del rischio operativo.

Tali principi riguardano:

  • Creazione di un ambiente adatto alla gestione
    dei rischi;

  • Gestione del rischio: Individuazione,
    Valutazione, Monitoraggio,
    Mitigazione/Controllo;
Rischio operativo
L’Accordo di Basilea prevede che le banche detengano un
patrimonio di vigilanza a copertura non solo dai rischi di credito e di
mercato ma anche dai rischi operativi.

Sono possibili tre opzioni per il calcolo del requisito patrimoniale a
fronte dei rischi operativi:
 Basic Indicator   Il requisito patrimoniale è determinato attraverso l’applicazione di
 Approach (BIA)    una percentuale fissa (alfa = 15%) della media dei valori positivi del
                   margine di intermediazione riferito ai tre esercizi precedenti.

                   Il requisito patrimoniale viene calcolato applicando diverse percentuali
 Standardised
                   (coefficiente Beta) al margine di intermediazione delle linee di business
 Approach (TSA)
                   regolamentari (secondo lo schema fissato da Basilea 2). Per linea di
                   business regolamentare si intende un insieme di attività della banca
                   raggruppate per tipologia di operazione e clientela.

 Advanced          I “metodi avanzati di misurazione” del rischio operativo prevedono
 Measurment         l’elaborazione di un modello interno:
 Approach (AMA)    • Dati interni: perdite operative sperimentate dalla Banca nel passato
                     (Loss Data Collection)
Grandi esposizioni - Ratio e Finalità

 Agire da backstop rispetto al risk based capital framework:
     limitando la massima perdita per le banche in caso
     di fallimento di una controparte
     evitando che tale perdita pregiudichi la sopravvivenza
     della Banca

 Limitare il rischio di contagio (soprattutto con riferimento ai
 limiti più stringenti per le esposizioni tra G-SIB)

 Contribuire alla   vigilanza «indiretta»   verso le shadow
 banking entity
Grandi esposizioni - Definizione e Limiti
                     (art 391 e 395, CRR)

Definizione: la somma dei valori di tutte le esposizioni verso un
singolo cliente o gruppo di clienti connessi è considerata essere una
grande esposizione se uguale o superiore al 10% del capitale
ammissibile dell’ente. Per ciascuna grande esposizione l’ente ha
obblighi di segnalazione alle autorità competenti.

                  Limite delle grandi esposizioni
  Caso generale: una grande esposizione non può superare in
  alcun momento il 25% del capitale ammissibile
  Caso particolare: quando il cliente è un ente o quando il gruppo
  di clienti connessi include uno o più enti il limite è pari al massimo
  tra il 25% del capitale ammissibile e l’importo di 150 milioni
  (nell’ultimo caso tale importo non può comunque superare il 100% del
  capitale ammissibile). L’esposizione verso tutti i clienti connessi che
  non sono enti è comunque soggetta al limite del 25%.
Gruppo di clienti connessi
                 (GL CEBS del 2009 - under review)

Due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un
gruppo di clienti connessi qualora sia soddisfatto almeno
uno dei criteri seguenti:

a) relazione di controllo; un cliente della banca esercita il
   controllo – diretto o indiretto – su uno o più clienti della
   banca stessa

b) interdipendenza economica; al manifestarsi di
   problemi finanziari (difficoltà di finanziamento o di
   rimborso) da parte di un cliente, è probabile che anche
   l'altro cliente o gli altri clienti incontrino difficoltà
   finanziarie
Valore delle esposizioni
                           (art 389 e 390, CRR)
Per esposizione si intende:
 a) qualsiasi elemento dell’attivo: portafoglio bancario (es. prestiti,
    mutui) e portafoglio di negoziazione (es. titoli di debito e di capitale,
    derivati standardizzati, etc);
 b) qualsiasi elemento fuori bilancio (allegato I CRR): es. garanzie su
    debiti, derivati su crediti, etc.
Le esposizioni vanno considerate senza applicare i RW previsti nel
framework sul capitale. Vige tuttavia un regime di esenzione e si possono
applicare le tecniche di mitigazione del rischio di credito (CRM)
Per il calcolo del valore dell’esposizione la disciplina rimanda ai metodi
previsti per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte dei rispettivi rischi:
    rischio di credito per le esposizioni detenute nel portafoglio bancario
    rischio di mercato per quelle detenute nel il portafoglio di negoziazione
    rischio di controparte per le esposizioni in derivati e per le operazioni di
    finanziamento tramite titoli (SFT)
Tecniche di attenuazione del Rischio di
  Credito (CRM) (art 399, 401, 402, 403 CRR)
Il valore dell'esposizione può essere ridotto utilizzando le
tecniche di CRM ammesse ai fini del rischio di credito
In generale le banche devono riconoscere l’esposizione
verso il CRM provider (cfr. novità della CRR2)
L’applicazione delle tecniche di CRM deve dar luogo a
esposizioni caratterizzate da un RW minore rispetto alle
esposizioni originarie unsecured
Le principali tecniche di CRM ammesse sono le unfunded
credit protection (garanzie e derivati di credito), le funded
credit protection (ad esempio titoli di debito, azioni
quotate e incluse in primari indici, oro) e, limitatamente ai
mutui immobiliari, gli immobili ipotecati.
Esenzioni Obbligatorie
                       (art. 400(1) CRR)

Il limite delle grandi esposizioni non si applica per alcune
esposizioni, tra cui:
   crediti nei confronti di soggetti sovrani ed entità collegate a
   soggetti sovrani (banche centrali, organismi del settore
   pubblico) con RW dello 0%
   crediti   verso      organizzazioni  internazionali    o    banche
   multilaterali di sviluppo con RW dello 0%
   crediti verso amministrazioni regionali o autorità locali con RW
   dello 0%
   esposizioni derivanti da linee di credito non utilizzate
   esposizioni verso controparti centrali
   esposizioni ai sistemi di garanzie dei depositi
Superamento del limite delle
       grandi esposizioni
               Caso generale

Se, in casi eccezionali, le esposizioni superano il
limite previsto      (25% del capitale), l’ente
procede alla segnalazione alla autorità
competente; quest’ultima può concedere un
periodo di tempo limitato entro cui l’ente deve
riportare l’esposizione al di sotto del limite (art
396).
Logica e obiettivi della leva finanziaria

Crisi finanziaria: l’accumulo di eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio
nelle banche è stata una delle cause alla base della crisi finanziaria globale. Molte banche
mostravano forti coefficienti patrimoniali risk-based: l’eccessivo ricorso alla leva non
emergeva
Deleveraging: al culmine della crisi i mercati finanziari hanno imposto al settore
bancario di ridurre la leva finanziaria. Il deleveraging è stato attuato in un modo che ha
amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività

Vendita delle attività: il deleveraging attuato mediante la riduzione delle attività ha
avuto effetti negativi a catena sul circuito: perdite, riduzione del capitale delle banche,
razionamento del credito
Il leverage ratio (CRR)

Introduzione dell’indice di leva finanziaria come misura credibile rispetto ai requisiti
patrimoniali risk-based

   Caratteristiche                          Obiettivi
   – misura semplice                        • catturare tutte le fonti di leva
                                              finanziaria (in bilancio e fuori bilancio)
   – non basata sul rischio                 • evitare processi di deleveraging che
                                              possono danneggiare del sistema
                                              finanziario
   – supplementare                          • misura di backstop rispetto ai requisiti
                                              prudenziali basati sul rischio
Il leverage ratio (CRR)

Il CRR introduce il calcolo e monitoraggio del LR da parte delle banche
Il coefficiente di leva è definito come il rapporto tra una misura di capitale e una misura
dell’esposizione complessiva
Viene fissata una soglia al di sotto della quale il LR non può scendere, nel continuo
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                                                                                                           3 3%
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  Misura del capitale: Tier 1
  Misura dell’esposizione:            esposizioni in bilancio; in derivati; add-on SFTs; fuori bilancio
                           - al netto delle rettifiche di valore ed elementi dedotti dal T1
                           - divieto di utilizzare collateral o altre CRM
                           - in linea generale, divieto di compensazione
  Soglia:               3%

REPORTING Basilea: utilizzo della media aritmetica trimestrale dei dati di fine mese
          UE: media aritmetica trimestrale dei dati di fine mese o dato puntuale di fine trimestre
Le principali novità del CRR2 /1
Le principali novità del CRR2 /2
Le principali novità del CRR2 /3

          Principali esenzioni nell’atto delegato 62/2015 (As Is)

 Trattamento preferenziale delle esposizioni                                     Esposizioni verso
                infragruppo                                                organismi del settore pubblico
                      (art. 429.7 CRR)                                                      (art. 429.14)

• Gli intermediari possono escludere dal calcolo della          • Gli intermediari possono escludere dal calcolo della misura
                                                                  dell’esposizione le esposizioni verso organismi del settore
 misura dell’esposizione su base individuale le esposizioni       pubblico se:
 verso controparti appartenenti al medesimo gruppo
                                                                     nell’ambito del rischio di credito (art. 116.4) queste esposizioni
 se:                                                                 sono assimiliate alle esposizioni verso amministrazioni centrali
    vi è la preventiva autorizzazione della CA                       le esposizioni derivano da depositi che l’intermediario è tenuto
    ai fini del rischio di credito è accordato il trattamento        per legge a trasferire all’organismo del settore pubblico per
                                                                     finanziare investimenti di interesse generale
    preferenziale ex art. 113.6 CRR, che prevede rispetto
    di specifiche condizioni

 Misure specifiche della disciplina europea e non previste negli standard del BCBS
 Finalità: assicurare coerenza con le regole applicabili alle esposizioni infragruppo ai fini di solvency
 (rafforzamento del ruolo di backstop del leverage)
Le principali novità del CRR2 /4

                                                PRINCIPALI ESENZIONI NEL CRR2 (art. 429-bis)
                                                •   Esposizioni verso banca centrale, a condizione di:
                                                     - circostante eccezionali dichiarate dalla CA sentita la CB
                                                     - esenzione limitata nel tempo (max 1 anno)
                                                     - calcolo dell’aLR:

                                                •   Esposizioni infragruppo
ESENZIONI in BASILEA                            •   Esposizioni derivanti da crediti all’esportazione garantite da AC o agenzie
•   Riserve di banche centrali in circostanze       specifiche (SACE) e con RW 0%
    macroeconomiche straordinarie
                                                •   Esposizioni compensate mediante QCCP se:
                                                     - la banca è partecipante diretto della QCCP
                                                     - la banca non garantisce le perdite che il cliente potrebbe subire in caso di default della
                                                      CCP.

                                                •   Esposizioni verso organismi del settore pubblico al ricorrere di specifiche
                                                    condizioni (assimilabili ad A.C. e per finanziare investimenti di interesse
                                                    pubblico) (FR)
                                                •   Esposizioni di promotional banks* (DE)
                                                    *Banche pubbliche di sviluppo: istituite da AC, obiettivi di politica pubblica
Le principali novità del CRR2 /5

                                                                   Overnight federal reserve repo partecipation
Window dressing: riduzioni temporanee dei volumi delle
transazioni    nei     principali   mercati     finanziari  che
porterebbero alla segnalazione e alla divulgazione pubblica
di elevati coefficienti di leva finanziaria intorno alle date di
riferimento (i.e. alla fine di ogni trimestre).

                                                                     Fonte: US regulatory returns e FRNBY.

Rischio di arbitraggio regolamentare, con possibili
impatti su:
    Stabilità finanziaria
    Efficacia della politica monetaria.

Rischio maggiore su attività (eg. SFTs) che possono essere cedute rapidamente e per un
periodo di tempo limitato.
Regole quantitative in materia di
 liquidità: perché ne abbiamo bisogno
Le banche sono naturalmente esposte al rischio di
liquidità e hanno incentivi a finanziare
l’espansione dei propri bilanci con funding a breve
scadenza
Questo le rende vulnerabili a shock di liquidità
La crisi ha messo in evidenza la necessità di una
più prudente gestione del rischio di liquidità

Regole più severe in
materia di governo e            Nuovi requisiti
gestione del rischio             quantitativi
    di liquidità
Le attività liquide
       «High Quality Liquid Assets»
Le attività liquide devono poter essere liquidate sul mercato
rapidamente senza perdita di valore o con perdita minima

Per identificare tali attività il Regolamento delegato fornisce una
serie di criteri (generali, art. 7 DA e operativi, art. 8 DA)

         ALCUNI ESEMPI DI REQUISITI GENERALI

   Libere da vincoli («unencumbered»)
   Facili da prezzare
   Quotate o comunque scambiate su mercati attivi
   Non emesse dalla banca, da soggetti ad essa correlati o
   da altri soggetti finanziari
Deflussi e Afflussi: aspetti generali

Differenza tra deflussi di cassa lordi (outflows) e afflussi
lordi (inflows)
Scenario di stress predefinito (fra cui un significativo
prelievo di depositi al dettaglio, difficoltà di accesso ad
operazioni SFT, utilizzo non preventivato linee di credito
e liquidità, downgrading della banca)
Calcolati a partire dagli stock esistenti (no nuove
operazioni)
Deflussi lordi: aspetti generali

S o n o calcolati applicando tassi di deflusso
predeterminati a specifiche passività di bilancio e
impegni fuori bilancio

 I tassi di deflusso predeterminati rispecchiano
lo scenario di stress predefinito

L’orizzonte temporale considerato nel deflusso
è di 30 giorni di calendario
IL NET STABLE FUNDING RATIO
                 NSFR – (I)

Ammontare disponibile di provvista stabile (ASF)       >= 100%
Ammontare obbligatorio di Provvista stabile(RSF)

Mira a ridurre il rischio di funding in un orizzonte temporale
più ampio (1 anno) imponendo alle banche di finanziare le
proprie attività con fonti di funding sufficientemente stabili

Il NSFR dovrebbe essere uguale almeno al 100% su base
continuativa

Approvato dal BCBS a ottobre 2014
Entrata in vigore : 2018
Il negoziato per il recepimento in Europa è in corso
IL NET STABLE FUNDING RATIO
                NSFR – (II)
Available Stable Funding è la porzione di patrimonio e
passività che si ritiene risulti affidabile nell’arco temporale
considerato ai fini dell’NSFR(1 anno)

Required Stable Funding identifica la porzione delle
attività che deve essere coperta con funding stabile.
Dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua
degli attivi della banca e delle sue posizioni fuori bilancio.

I fattori di ASF and RSF sono calibrati per riflettere li
grado di stabilità stimato delle passività e di liquidità degli
attivi tenuto conto di:
   Scadenza, forma tecnica e controparte
   Capacità di creazione di nuovo credito, assunzioni
   comportamentali, scadenza, qualità e grado di liquidità degli
   attivi
IL NSFR
       «AVAILABLE STABLE FUNDING»
Identificazione della scadenza: scelta prudente
  Si assume che gli investitori esercitino eventuali opzioni call
  alla prima data utile
  Quando l’opzione spetta alla banca, i supervisors tengono
  conto di fattori reputazionali che possono limitare la capacità
  della banca di non esercitare l’opzione.

Coerenza con LCR è mantenuta quando possibile
  I depositi al dettaglio sono considerati una fonte di funding
  stabile
  Si applica un fattore di ASF del 90-95%
IL NSFR
           «REQUIRED STABLE FUNDING»
Identificazione della scadenza: scelta prudente
     Si assume che gli investitori esercitino le opzioni alla scadenza.
     Per gli attivi con opzioni rimesse alla banca, i supervisors tengono conto
     di fattori reputazionali che possono limitare la possibilità per la banca di
     esercitare l’opzione.

Attività impegnate- «encumbered assets»
     Il fattore «RSF» è legato alla scadenza dell’ «impegno»
     1 anno o più : 100% RSF
     Tra 6 mesi e meno di 1 anno: 50% se l’asset avrebbe ricevuto RSF
     minore o uguale a 50% qualora non fosse stato impegnato
     Meno di 6 mesi: stesso RSF factor di un asset non impegnato della
     specie
     Trattamento preferenziale delle operazioni straordinarie con la banca
     centrale (es. LTRO) : appropriate RSF factor
                        • Accordo tra il supervisor e la banca
                          centrale
Conclusioni

                         Costi e benefici per l’economia
La critica più rilevante a Basilea 3: potenziale impatto negativo dovuto
all’inasprimento dei requisiti patrimoniali e l’introduzione dei nuovi requisiti
relativi al rischio di liquidità potrebbe produrre sulla crescita economica,
attraverso l’indebolimento della capacità di fare credito delle banche.

Comitato di Basilea ha mostrato come nel lungo termine i benefici connessi al
minore profilo di rischio delle banche, alla maggiore fiducia del mercato nella
solidità del sistema bancario e alla minore probabilità di eventi di crisi, finiscono
per compensare l’impatto negativo sulla crescita economica prodotto nei primi
anni.

La maggioranza delle grandi banche internazionali ha già provveduto, durante e
dopo la crisi, ad accrescere la propria dotazione patrimoniale. Numerose
istituzioni risultano dunque già in linea con le nuove regole, e dunque l’impatto
dei loro comportamenti futuri sarà più limitato di quanto previsto da una semplice
stima “meccanica”.
Grazie per l’attenzione!

vincenzo.capone@bancaditalia.it
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