La regolamentazione prudenziale: la situazione attuale e le prospettive future - Dott. Vincenzo Capone Banca d'Italia - Facoltà di Economia
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La regolamentazione prudenziale: la situazione attuale e le prospettive future Dott. Vincenzo Capone Banca d’Italia Roma, 19 e 20 febbraio Università Tor Vergata 2020
Agenda Uno sguardo al passato: le lezioni della crisi finanziaria La risposta dei policy maker: Cosa è cambiato nel fare le norme Il rafforzamento del ruolo degli standard setter Cosa è cambiato con l’SSM Caratteristiche dei principali istituti prudenziali: Rischio di credito Rischio di mercato Rischio di controparte Rischio operativo Rischio di liquidità Misure di backstop: Grandi esposizioni Leva finanziaria Conclusioni
UNO SGUARDO AL PASSATO Supervisione Normativa nazionale nazionale «campioni nazionali» Gold plating AC è priva di rischio Interpretazione della normativa Ring fencing
Le lezioni della crisi finanziaria G20 Leaders Statement – London, April 2009 ‘Major failures in the financial sector and in financial regulation and supervision, were fundamental causes of the crisis’ Regole e standard prudenziali Enforcement e vigilanza • Inadeguata qualità e quantità di capitale • Attuazione standard internazionali eterogenea -> • Pro-ciclicità regolamentare competition in laxity, arbitraggi, costi di compliance • Eccessivo leverage • Diversi approcci di vigilanza: light touch Vs intrusive; • Nessun requisito per il rischio di liquidità • Sistemi sanzionatori eterogenei e con ridotta • Nessuna dimensione ‘macroprudenziale’ capacità deterrente (ex ante) e punitiva (ex post) • Debolezze governance e risk management • Ridotto coordinamento tra autorità -> ring fencing • Errati sistemi di incentivi e remunerazioni Banche e business model Gestione crisi bancarie • Too-Big/Complex-to Fail • Discipline non armonizzate / assenti • Azzardo Morale: dall’OtH all’OtD • Scarso coordinamento tra autorità • Utility Banking Vs Casino Banking
Le lezioni della crisi finanziaria Effetti sulla cooperazione internazionale e sull’architettura di vigilanza G20 Leaders Statement – London, April 2009 ‘A global crisis requires a global solution…. We agree to establish the much grater consistency and systematic cooperation between countries, and the framework of internationally agreed high standards, that a global financial system requires.’ La dimensione globale della crisi ha richiesto una risposta coordinata globale. Si assiste ad un rafforzamento della cooperazione internazionale (definire attuare standard globali) ma anche: • un ampliamento / evoluzione del ruolo degli standard setter -> nuovi attori, poteri e responsabilità • la revisione nei principali Paesi nell’architettura di vigilanza finanziaria -> nuovi assetti e ripartizione di compiti e poteri; nuove sfide per Autorità e banche
Il rafforzamento del ruolo degli standard setter Il Financial Stability Board Successore (2009 London G20 meeting) del Financial Stability Forum è caratterizzato, tra l’altro, da: • Paesi G20 (inclusa UE) Elevata inclusione e • Istituzioni finanziarie internazionali (BIS, IMF, OECD, WB) rappresentatività • Standard setter (BCBS, IOSCO, CGFS, CPMI, IAIS, IASB) • Outreach attraverso Regional Consultative Groups • Promuovere il coordinamento e lo scambio informativo tra autorità responsabili per la stabilità finanziaria • Monitorare gli sviluppi di mercato, le vulnerabilità del sistema finanziario globale, valutare le necessità di azioni correttive, Ampio mandato • Coordinare le iniziative di policy degli standard setter internazionali per (principali aspetti) assicurare tempestività, coerenza e coordinamento di azione • Promuovere e monitorare l’implementazione internazionale degli standard concordati attraverso verifiche, peer reviews e thematic reviews
Il rafforzamento del ruolo degli standard setter Il Comitato di Basilea Ha continuato a svolgere il ruolo di standard setter per la disciplina prudenziale ma ha modificato, in parte, la prospettiva affiancando l’ottica macroprudenziale a quella (tradizionale) microprudenziale. Un esempio? -> il pacchetto di ‘Basilea III’ definisce misure correttive di tipo • microprudenziale -> aumentare la resilienza delle singole banche: • revisione disciplina del capitale, requisiti di liquidità, indice di leverage, esposizioni verso CCPs, requisiti su cartolarizzazioni, rafforzamento della disclosure • macroprudenziale -> ridurre la procilicità e i rischi sistemici: • buffer anticiclici, requisiti aggiuntivi per le banche sistemiche (globali e domestiche) Attualmente lavora alla revisione di standard microprudenziali (credito, OpRisk, CVA, floor,… c.d. pacchetto Basilea 3+) ma anche la definizione di requisiti ‘macro’ (GSIB leverage buffer)
Il rafforzamento del ruolo degli standard setter Il Comitato di Basilea Estende la propria attività al monitoraggio della applicazione degli standard, poichè… • ‘Il BCBS non ha un’autorità sovranazionale formale; le sue decisioni non sono giuridicamente vincolanti (art. 3 Statuto del BCBS). I membri del BCBS si impegnano… applicare gli standard del BCBS a livello nazionale nel rispetto dei tempi stabiliti dal BCBS’ • è inutile definire standard prudenziali se non sono recepiti in maniera completa, tempestiva e coerente • l’attuazione incompleta degli standard prudenziali determina, anche: Regulation • frammentazione regolamentare -> scarsa comparabilità tra sistemi • patchwork regolamentari -> costi di compliance e arbitraggi • disparità competitive -> unlevel playing field • distorsioni -> race to the bottom (anziché to the top) Impleme ntation Supervision
La revisione dell’architettura di vigilanza UE L’architettura di vigilanza UE durante la crisi finanziaria La crisi ha avviato una diffusa revisione dell’architettura di vigilanza nei principali sistemi finanziari. Nella UE, i risultati di questo processo sono stati particolarmente evidenti, considerati i limiti del precedente sistema - basato sulla c.d. struttura Lamfalussy – tra cui : • co-esistenza di diversi rulebook nazionali in un contesto di crescente integrazione e proiezione cross-border delle banche -> elevati costi di compliance, arbitraggi regolamentari, unlevel playing field, ridotta confrontabilità; • prassi e approcci di vigilanza eterogenei anche in aree in cui leregole erano comuni; • debole cooperazione tra autorità e prevalenza di interessi nazionali anzichè condivisi Per superare tali criticità, la Commissione, anche tenendo conto delle Raccomandazioni del c.d. ‘Gruppo de Larosière’, elabora una proposta di riforma complessiva dell’architettura di vigilanza Europea che porta alla creazione dello European System of Financial Supervision (ESFS).
La revisione dell’architettura di vigilanza UE • Coesistenza di Autorità e non più Comitati con ampi mandati operativi • Strumenti di enforcement per il perseguimento degli obiettivi e responsabilità • Focus settoriale a livello microprudenziale ed esplicita componente macroprudenziale • Coordinamento tra Autorità componenti l’ESFS e tra Autorità nazionali
Basilea e la risposta alla crisi A livello internazionale La crisi ha messo in evidenza una serie di debolezze nel sistema finanziario e nella sua regolamentazione (elevata reliance su agenzie di rating, eccessiva leva finanziaria, insufficiente qualità e quantità del capitale, fattori di rischio non presidiati, eccessiva esposizione al rischio di liquidità ecc.). Il Comitato di Basilea ha avviato un’ampia gamma di attività per rafforzare la regolamentazione prudenziale (c.d. Basilea II.5 e Basilea III), adottando anche misure per «allineare gli incentivi» e migliorare i sistemi di governance delle banche. … ma…
Basilea e la risposta alla crisi “Since the Committee does not possess any formal supranational authority, its decisions do not have legal force. Rather, once the Committee agrees on a standard, it is then the responsibility of its member jurisdictions to convert this standard into law or regulation” Speech by William Coen Secretary General, Basel Committee on Banking Supervision Kuala Lumpur, Malaysia, 5 April 2017
COSA È CAMBIATO NEL FARE NORME? A livello europeo Prima della crisi, gli standard internazionali venivano attuati mediante Direttive (CRD) necessità di recepimento La crisi mette in evidenza le debolezze del sistema adottato Margini di «interpretazione» troppi ampi Elevato numero di discrezionalità nazionali Difficoltà per gli operatori e i supervisori Gold plating, ring fencing e competition in laxity
COSA È CAMBIATO NEL FARE NORME? Dalla «CRD» al pacchetto «CRDIV/CRR» La Direttiva viene sostituita da DIRETTIVA REGOLAMENTO DA RECEPIRE DIRETTAMENTE APPLICABILE Vengono attribuiti «poteri normativi di secondo livello» alle neoistituite European Supervisory Authorities - ESAs Si fa ricorso a Regolamenti delegati della Commissione
COSA È CAMBIATO NEL FARE NORME? Dalla «CRD» al pacchetto «CRDIV/CRR» Il passaggio al REGOLAMENTO genera due conseguenze fondamentali Non più norme nazionali di recepimento con contrazione dei margini di flessibilità interpretativa Centralità nel negoziato politico del riconoscimento di specifiche discrezionalità FOCUS SSM (cfr. infra)
Quadro generale e visione d’insieme Nel definire le nuove regole è stato necessario considerare diversi vincoli: • Trovare una soluzione equilibrata a esigenze opposte (ad es. home Vs host) • Preservare le specificità europee (operatività e modelli di business) • Evitare divergenze materiali dagli standard del BCBS (RCAP Risk) • Fornire una risposta adeguata a temi innovativi senza frenarne i possibili sviluppi (ad es.Fintech) • Permettere il ‘dialogo’ tra profili eterogenei (ad es. disciplina prudenziale e tutela dell’ambiente) • Assicurare che le banche agiscano a sostegno dello sviluppo economico (SMEs, infrastrutture)
GLI IMPATTI SUL QUADRO NORMATIVO ITALIANO Nel mondo pre-CRD IV/CRR Ferme restando le necessarie modifiche al TUB, la trasposizione delle norme tecniche era curata dalla Banca d’Italia Politiche e Circolare Circolare prassi di Segnalazioni 229/1999 263/2006 remunerazio (rinvio) ne Nel mondo post-CRD IV/CRR NECESSITÀ DI RIPENSARE IL MODO DI «NORMARE»
IL PROGETTO SSM IL Progetto SSM su Options & Discretions (O&Ds) D a Novembre 2014 la BCE è la «competent authority» per le banche «significant» e svolge alcune attività specifiche nei confronti delle banche «less significant» SCELTA DI ESERCITARE LE DISCRETIONALITA’ Progetto scandito un più fasi: Identificazione delle discrezionalità Identificazione degli strumenti normativi Focalizzazione prima su banche SI e dopo LSI
La revisione dell’architettura di vigilanza UE La Banking Union Rapporto ‘Towards a genuine economic and monetary union’ (giugno 2012) -> impulso alla creazione della Banking Union Banking Union Supervision Resolution Deposit Armonizzazion Mechanism Mechanism Supervisor Resolution e disciplina Single y Single DGS SSM e SRB e DGSs NCAs NRAs Single Rulebook UE
COSA È CAMBIATO NEL FARE NORME? Il ruolo dell’EBA Contribuire al Single Rulebook 1. Binding Technical Standards (BTS) 2. Guidelines (GL) Promuovere la convergenza delle pratiche di supervisione (e.g. Q&A) Valutare rischi e debolezze nel settore bancario EU (e.g. Stress tests)
La revisione dell’architettura di vigilanza UE L’architettura di vigilanza UE oggi Dall’architettura Lamfalussy all’ESFS e Banking Union -> cambio radicale in breve tempo Oggi, ‘L’architettura istituzionale della vigilanza europea si fonda sulla complessa interazione fra una molteplicità di istituzioni e autorità, sovranazionali e nazionali. L’Unione Bancaria si è inserita in questo quadro aggiungendo un altro fattore di complessità’ Co-esistenza di numerosi attori aventi differente: • natura -> banche centrali, autorità di vigilanza, autorità tecniche UE, istituzioni UE • mandati e obblighi di accountability –> nazionale Vs sovranazionale • responsabilità -> micro- macro-; entrambe; • ambiti operativi -> componenti del settore finanziario • proiezione geografica: UE28 Vs Euro-area
La revisione dell’architettura di vigilanza UE EBA: principali compiti, obiettivi e strumenti operativi Compiti Principali obiettivi Principali strumenti • ‘Hard’ tools: standard tecnici vincolanti (BTS) di natura Rule Contribuire al Single regolamentare (RTS) o di attuativa (ITS) making Rulebook • ‘Soft’ tools: Guidelines (comply-or-explain) e Raccomandazioni • Raccomandazioni specifiche verso Autorità nazionali e – in Prevenire arbitraggi, uniforme ultima istanza – singole istituzioni Enforcement applicazione del diritto UE, • Investigazioni di violazione/disapplicazione del diritto UE risolvere dispute tra autorità • Mediazione vincolante in caso di disaccordo tra autorità • Promozione di una ‘cultura di vigilanza’ uniforme Progressiva uniformità delle Vigilanza • Conduzione di peer-review tra autorità prassi di vigilanza • Contributo all’efficace funzionamento dei collegi di vigilanza • Follow-up di warnings e Raccomandazioni dell’ESRB Financial Monitoraggio rischi sistemici e • Sviluppo di indicatori per valutare/prioritizzare i rischi (risk Stability principali vulnerabilità dashboard), raccolta e analisi di dati • Condurre esercizi di stress-testing
La revisione dell’architettura di vigilanza UE EBA: principali compiti, obiettivi e strumenti operativi Compiti Principali obiettivi Principali strumenti • Prodotti regolamentari in materia di Recovery e Resolution planning, misure di early intervention, misure di resolution (FoLF, Contribuire alla Recovery and Valutazione, strumenti di risoluzione) definizione del quadro • Identificazione e promozione di best practices resolution regolamentare UE • Contributo all’efficace funzionamento dei collegi di risoluzione • Contributo al rafforzamento dei DGS Promuovere la creazione di un mercato Tutela dei • Emanare Warnings su specifiche attività finanziarie dei servizi e prodotti consumatori • Limitare o proibire temporaneamente alcune attività/prodotti finanziari trasparente e equo Fornire consulenza • Opinioni al Parliamento, Consiglio e Commissione Altri compiti tecnica alle altre • Adivce tecnico su materie di specifica competenza Istituzioni UE • Relazioni con altri standard setter e autorità
COSA È CAMBIATO NEL FARE NORME? EBA Q&A The Q&As have no binding force in law, nor are they subject to "comply or explain". However their application will be rigorously scrutinised and challenged by the EBA and national supervisory authorities given their undoubted practical significance to achieve a level-playing field. Peer pressure and market discipline are also expected to play a driving force in ensuring adherence to and compliance with the answers provided in the Q&A process. La Corte di Giustizia dell’Unione europea assicura l’uniforme applicazione del diritto comunitario su tutto il territorio degli Stati membri; la Corte è dunque istituzionalmente competente a interpretare, con pronunce vincolanti, le disposizioni del CRR, della CRD IV e dei relativi RTS e ITS emanati dalla Commissione.
Un «colpo d’occhio» sul capitale Concetti di base Il solvency ratio È una misura che calcola, in ogni momento, qual è il grado di patrimonializzazione di una banca ed è espresso come il rapporto tra i suoi fondi propri (CET1, AT1 e T2) e il totale delle sue attività ponderate per il rischio (RWA). In altri termini, permette di sapere quanto capitale la banca ha accumulato a fronte delle proprie attività. FOCUS ≥ 8% à
Un «colpo d’occhio» sul capitale Focus sui requisiti di fondi propri (Pillar I) Going concern capital: consente alla banca di operare in una condizione di continuità aziendale nel Tier 1 presente e per il prossimo futuro, senza che vi sia alcun presupposto per l’insolvenza o la liquidazione. Gone concern capital: consente alla banca di ripagare i depositanti e i creditori non subordinati se Tier 2 la banca fallisce.
CET1 Le principali caratteristiche degli strumenti di CET1 Classificazione e funding Sono emessi direttamente dalla banca Il loro acquisto non è finanziato dalla banca, né direttamente né indirettamente Sono classificati come capitale a fini civilistici e come equity a fini contabili e di diritto fallimentare Permanence e perpetuity Sono perpetui (ie senza scadenza) Non possono essere ripagati o rimborsati ad eccezione dei casi di: (a) liquidazione della banca; (b) operazioni discrezionali di riduzione del capitale, previa autorizzazione dell’AdV Le disposizioni che disciplinano lo strumento non possano creare aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione e la banca non dà indicazioni in tal senso (ad eccezione del caso delle banche cooperative)
CET1 Le principali caratteristiche degli strumenti di CET1 Loss absorption Rispetto a tutti gli altri strumenti emessi, assorbono la prima e proporzionalmente la più grande parte di perdite Assorbono le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti di CET1 Conferiscono un diritto sull’attivo residuo di liquidazione, subordinato e proporzionale Flexibility of payments I dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli «elementi distribuibili» (utili e riserve disponibili) L’ammontare dei dividendi non dipende dal prezzo di acquisto La banca non ha alcun obbligo di effettuare distribuzioni Il mancato pagamento dei dividendi non costituisce un caso di default dell’emittente Sono ammesse distribuzioni differenziate solo a determinate condizioni
AT1 La principali caratteristiche degli strumenti di AT1 -2 Permanence e perpetuity Sono perpetui Non contengono alcuna clausola che contenga un incentivo al rimborso per la banca Nel caso vi sia un’opzione call, questa può essere esercitata solo dall’emittente Flexibility of payments Gli interessi sono pagati a valere sugli «elementi distribuibili» Le disposizioni contrattuali dello strumento conferiscono alla banca piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative allo strumento per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e la banca può utilizzare le riserve derivanti dall’annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi a scadenza
T2 Le principali caratteristiche degli strumenti di T2 Tipologia Si tratta di strumenti che possono assumere la forma di titoli o di prestiti Loss absorption Il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti di T2 è pienamente subordinato ai diritti e ai crediti di tutti i creditori non subordinati Non possono essere oggetto di alcuna disposizione che ne aumenti il ranking Flexibility of payments L’ammontare corrisposto a titolo di interessi o dividendi non verrà modificato sulla base del merito di credito della banca Permanence (non perpetuity) Hanno una durata originaria di almeno 5 anni Le disposizioni che li disciplinano non contengono alcun incentivo per la banca a rimborsare o ripagare il valore nominale prima della scadenza Se vi sono opzioni call, queste sono a favore dell’emittente o del debitore, a seco1n6da dello strumento
Rischio di credito Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) - in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Disciplina europea di Capo 1, Capo 2 e Capo 4 massima armonizzazione, direttamente applicabile Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS) https://ec.europa.eu/info/law/banking- prudential- requirements-regulation-eu-no-575- 2013/amending- and-supplementary- acts/implementing-and- delegated-acts_en Opzioni e discrezionalità nazionali (O&D): Regolamento UE 2016/445 della BCE (SIs), ECB Guide on O&D (nov. 2016) e Circolare n. 285/2013 (LSIs)
CR: metodologia standardizzata È il metodo meno complesso previsto da Basilea 2 Suddivide le esposizioni in diverse classi (portafogli) Se la banca fa ricorso ai rating esterni, le ponderazioni sono differenziate in funzione dei rating della controparte, del garante o dell’emissione Ammette la possibilità di beneficiare delle tecniche di CRM
CR: metodologia standardizzata Classi di esposizioni (art. 112 CRR) Natura della controparte Forma tecnica Status di scaduto Caratteristiche del rapporto
Fattori di ponderazione del rischio RWA = EV * RW La banca può alternativamente: applicare il RW determinato dalle ECAI (o dalle agenzie di credito all’esportazione) alle classi di esposizioni per le quali è consentito l’utilizzo di RW basati su rating esterni (se un rating esterno non è disponibile la banca applica il RW del 100%); applicare in via generale il RW del 100% a tutte le esposizioni diverse da quelle per le quali la normativa prevede uno specifico RW.
Classi di esposizioni per le quali la normativa prevede uno specifico RW: alcuni casi RWA = EV * RW • Esposizione (E) vs amministrazioni centrali e banche centrali degli SM denominate e finanziate nella valuta nazionale di detti soggetti 0% • • E vs BCE E infra-gruppo e sistema di tutela istituzionale non ammissibili a fondi propri (art. 113 (6)) 75% • E al dettaglio 35% e 50% • • E garantite da ipoteche su immobili residenziali E garantite da ipoteche su immobili commerciali • Parte non garantita di una E in stato di default (a seconda che le rettifiche di valore 150% o 100% • specifiche siano pari o inferiori al 20% della parte non garantita dell’esposizione al lordo di tali rettifiche) E associate ad un rischio particolarmente elevato
Tecniche di attenuazione del CR (CRM): alcuni cenni FORME DI GARANZIA Contratti accessori al credito ovvero caratteristiche strutturali di operazioni di credito (pct, leasing, compensazione) Principi per l’ammissibilità ex CRR DISCIPLINA PRUDENZIALE determinano una riduzione del rischio di credito riconosciuta dalla normativa prudenziale in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali RWA = EV * RW
Tecniche di attenuazione del CR (CRM): alcuni cenni Principi per l’ammissibilità delle tecniche di CRM Requisiti generici: certezza giuridica, tempestività di realizzo, ecc. (si applicano a tutti gli strumenti indistintamente). Requisiti specifici: assenza di correlazione positiva, rivalutazioni periodiche, separatezza in caso di detenzione presso terzi, ecc. (si differenziano caso per caso). Riguarda tutte le banche indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti (standardizzato, IRB base, IRB avanzato)
Tecniche di attenuazione del CR (CRM): alcuni cenni Forme ammissibili di CRM Protezione del Protezione del credito di tipo personale e credito di tipo reale derivati creditizi • Garanzie reali finanziarie • AC e Banche Centrali • Credit default swaps • Compensazione in • Amm. Regionali o autorità • Total return swaps bilancio locali • Credit linked notes • Accordi quadro di • Banche multilaterali di sviluppo compensazione • Organizz. Internazionali • Merci • Organismi del settore pubblico • Contante presso terzi • Enti finanziari • Strumenti finanziari • Altre società emessi da terzi • Controparti centrali • Polizze di assicurazione vita
Tecniche di attenuazione del CR (CRM): alcuni cenni Metodologia di calcolo Banche «Standard» Garanzie Garanzie reali personali Metodo Metodo Metodo Integrale semplificato sostituzione RWA = EV * RW RWA = EV * RW Haircut regolamentare Floor 0 - 20% RWA = EV * RW
Questioni rilevanti da affrontare in futuro Infrastrutture Proposta di modifica in CRR2 La promozione di progetti infrastrutturali solidi in diversi settori di vitale importanza per la crescita economica dell'Unione Europea: TRASPORTI ENERGIA INNOVAZIONE ISTRUZIONE E RICERCA
Rischi di mercato La disciplina attuale (CRR) - Definizione e ambito di applicazione Rischi di perdite derivanti da posizioni dentro e fuori bilancio dovute a movimenti avversi nei prezzi di mercato o nei tassi di interesse. L’ambito di applicazione riguarda quindi tutte le posizioni incluse nel trading book (debito e equity) e le posizioni in commodity e valute nell’intero bilancio (banking book e trading book). Rileva quindi la definizione di: • trading book: ‘positions in financial instruments and commodities held by an institution either with trading intent, or in order to hedge positions held with trading intent’ • trading intent: posizioni proprietarie, o connesse a servizi alla clientela, market making; posizioni che si intende dismettere nel breve periodo e/o assunte allo scopo di beneficiare di differenze nei prezzi di acquisto / vendita o nei tassi di interesse.
Rischi di mercato La disciplina attuale (CRR) – Requisito di capitale Il requisito di capitale complessivo è dato dalla somma dei singoli requisiti calcolati a fronte delle seguenti tipologie di rischio (c.d. building block approach): • Rischio di posizione in strumenti di debito (Rischio generico e rischio specifico) • Rischio di posizione in strumety equity (Rischio generico e rischio specifico) • Rischio di tasso di cambio (FX risk) • Rischio merci (commodity Risk) Per le posizioni in strumenti di debito e equity si considerano: • rischio generico: legato al generico andamento del mercato o variazioni livello dei tassi • rischio specifico: legato al singolo strumento/emittente. Per il calcolo del requisito si fa riferimento alle posizioni nette, cioè il valore assoluto della differenza fra posizioni lunghe e corte sullo stesso strumento.
Rischi di mercato La disciplina attuale (CRR) – Approccio Standardizzato – Strumenti di debito Requisito per rischio generico (i.e. a fronte di generiche variazioni nei tassi di interesse ): Maturity based approach: si fa riferimento ad una tabella che prevede 3 zone, articolate in 13-15 fasce di scadenza (maturity bands) a cui corrisponde un fattore di ponderazione. Le posizioni sono allocate nelle fasce e ponderate. Soggette a requisito, sono permesse compensazioni nelle fasce (vertical disallowance), nelle zone e tra zone (horizontal disallowance). L’eventuale parte residua non compensata è soggetta a requisito. Duration based approach: si mutua la logica del maturity based approach, ma le posizioni sono allocate in fasce in funzione della sensibilità del prezzo rispetto alla variazione del tasso di rendimento (duration).
Rischi di mercato La disciplina attuale (CRR) – Approccio Standardizzato – Commodity risk Ambito di applicazione Posizioni in commodities (ad es. prodotti agricoli, metalli escluso l’oro, materie prime ecc).
Rischio di controparte La disciplina attuale – Definizione e Ambito di applicazione Definizione Rischio di perdite derivanti da posizioni in derivati on- e off- balance dovute al default della controparte del derivato. Si differenzia dal rischio di credito poiché: • ha natura bilaterale (durante la vita del contratto entrambe le parti posso ritrovarsi esposte al rischio di default della controparte); • l’esposizione ha valore futuro incerto (il valore del contratto varia in modo non prevedibile). Ambito di applicazione Contratti derivati, in bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla natura della controparte. Esistono alcune restrizioni all’utilizzo di determinate metodologie a seconda della natura e del sottostante del contratto derivato, e del mercato di negoziazione (regolamentato o OTC).
Rischio operativo Definizione: Il rischio di perdite risultanti da inefficienze o inadeguatezze di processo, persone, sistemi o da eventi esterni, incluso il rischio legale ed esclusi i rischi reputazionali, strategici e di business Loss Event Type Loss Effect Type Risk Driver (tipologia di (tipologia di (Fattori di eventi impatto) rischio) pregiudizievoli) • Persone • Frodi • Responsabilità • Processi interne/esterne legale • Sistemi • Danni a beni • Perdità o danno • Contesto materiali alle attività • Furti • Restituzioni, • Avarie rimborsi • Guasti a sistemi
Rischio operativo Bisogna osservare una serie di principi e standard organizzativi che devono guidare gli intermediari nell’attività di progettare, gestire e verificare il sistema di Operational Risk Management, in un’ottica di un’efficace gestione e supervisione del rischio operativo. Tali principi riguardano: • Creazione di un ambiente adatto alla gestione dei rischi; • Gestione del rischio: Individuazione, Valutazione, Monitoraggio, Mitigazione/Controllo;
Rischio operativo L’Accordo di Basilea prevede che le banche detengano un patrimonio di vigilanza a copertura non solo dai rischi di credito e di mercato ma anche dai rischi operativi. Sono possibili tre opzioni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi: Basic Indicator Il requisito patrimoniale è determinato attraverso l’applicazione di Approach (BIA) una percentuale fissa (alfa = 15%) della media dei valori positivi del margine di intermediazione riferito ai tre esercizi precedenti. Il requisito patrimoniale viene calcolato applicando diverse percentuali Standardised (coefficiente Beta) al margine di intermediazione delle linee di business Approach (TSA) regolamentari (secondo lo schema fissato da Basilea 2). Per linea di business regolamentare si intende un insieme di attività della banca raggruppate per tipologia di operazione e clientela. Advanced I “metodi avanzati di misurazione” del rischio operativo prevedono Measurment l’elaborazione di un modello interno: Approach (AMA) • Dati interni: perdite operative sperimentate dalla Banca nel passato (Loss Data Collection)
Grandi esposizioni - Ratio e Finalità Agire da backstop rispetto al risk based capital framework: limitando la massima perdita per le banche in caso di fallimento di una controparte evitando che tale perdita pregiudichi la sopravvivenza della Banca Limitare il rischio di contagio (soprattutto con riferimento ai limiti più stringenti per le esposizioni tra G-SIB) Contribuire alla vigilanza «indiretta» verso le shadow banking entity
Grandi esposizioni - Definizione e Limiti (art 391 e 395, CRR) Definizione: la somma dei valori di tutte le esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è considerata essere una grande esposizione se uguale o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’ente. Per ciascuna grande esposizione l’ente ha obblighi di segnalazione alle autorità competenti. Limite delle grandi esposizioni Caso generale: una grande esposizione non può superare in alcun momento il 25% del capitale ammissibile Caso particolare: quando il cliente è un ente o quando il gruppo di clienti connessi include uno o più enti il limite è pari al massimo tra il 25% del capitale ammissibile e l’importo di 150 milioni (nell’ultimo caso tale importo non può comunque superare il 100% del capitale ammissibile). L’esposizione verso tutti i clienti connessi che non sono enti è comunque soggetta al limite del 25%.
Gruppo di clienti connessi (GL CEBS del 2009 - under review) Due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un gruppo di clienti connessi qualora sia soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti: a) relazione di controllo; un cliente della banca esercita il controllo – diretto o indiretto – su uno o più clienti della banca stessa b) interdipendenza economica; al manifestarsi di problemi finanziari (difficoltà di finanziamento o di rimborso) da parte di un cliente, è probabile che anche l'altro cliente o gli altri clienti incontrino difficoltà finanziarie
Valore delle esposizioni (art 389 e 390, CRR) Per esposizione si intende: a) qualsiasi elemento dell’attivo: portafoglio bancario (es. prestiti, mutui) e portafoglio di negoziazione (es. titoli di debito e di capitale, derivati standardizzati, etc); b) qualsiasi elemento fuori bilancio (allegato I CRR): es. garanzie su debiti, derivati su crediti, etc. Le esposizioni vanno considerate senza applicare i RW previsti nel framework sul capitale. Vige tuttavia un regime di esenzione e si possono applicare le tecniche di mitigazione del rischio di credito (CRM) Per il calcolo del valore dell’esposizione la disciplina rimanda ai metodi previsti per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte dei rispettivi rischi: rischio di credito per le esposizioni detenute nel portafoglio bancario rischio di mercato per quelle detenute nel il portafoglio di negoziazione rischio di controparte per le esposizioni in derivati e per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)
Tecniche di attenuazione del Rischio di Credito (CRM) (art 399, 401, 402, 403 CRR) Il valore dell'esposizione può essere ridotto utilizzando le tecniche di CRM ammesse ai fini del rischio di credito In generale le banche devono riconoscere l’esposizione verso il CRM provider (cfr. novità della CRR2) L’applicazione delle tecniche di CRM deve dar luogo a esposizioni caratterizzate da un RW minore rispetto alle esposizioni originarie unsecured Le principali tecniche di CRM ammesse sono le unfunded credit protection (garanzie e derivati di credito), le funded credit protection (ad esempio titoli di debito, azioni quotate e incluse in primari indici, oro) e, limitatamente ai mutui immobiliari, gli immobili ipotecati.
Esenzioni Obbligatorie (art. 400(1) CRR) Il limite delle grandi esposizioni non si applica per alcune esposizioni, tra cui: crediti nei confronti di soggetti sovrani ed entità collegate a soggetti sovrani (banche centrali, organismi del settore pubblico) con RW dello 0% crediti verso organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo con RW dello 0% crediti verso amministrazioni regionali o autorità locali con RW dello 0% esposizioni derivanti da linee di credito non utilizzate esposizioni verso controparti centrali esposizioni ai sistemi di garanzie dei depositi
Superamento del limite delle grandi esposizioni Caso generale Se, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite previsto (25% del capitale), l’ente procede alla segnalazione alla autorità competente; quest’ultima può concedere un periodo di tempo limitato entro cui l’ente deve riportare l’esposizione al di sotto del limite (art 396).
Logica e obiettivi della leva finanziaria Crisi finanziaria: l’accumulo di eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio nelle banche è stata una delle cause alla base della crisi finanziaria globale. Molte banche mostravano forti coefficienti patrimoniali risk-based: l’eccessivo ricorso alla leva non emergeva Deleveraging: al culmine della crisi i mercati finanziari hanno imposto al settore bancario di ridurre la leva finanziaria. Il deleveraging è stato attuato in un modo che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività Vendita delle attività: il deleveraging attuato mediante la riduzione delle attività ha avuto effetti negativi a catena sul circuito: perdite, riduzione del capitale delle banche, razionamento del credito
Il leverage ratio (CRR) Introduzione dell’indice di leva finanziaria come misura credibile rispetto ai requisiti patrimoniali risk-based Caratteristiche Obiettivi – misura semplice • catturare tutte le fonti di leva finanziaria (in bilancio e fuori bilancio) – non basata sul rischio • evitare processi di deleveraging che possono danneggiare del sistema finanziario – supplementare • misura di backstop rispetto ai requisiti prudenziali basati sul rischio
Il leverage ratio (CRR) Il CRR introduce il calcolo e monitoraggio del LR da parte delle banche Il coefficiente di leva è definito come il rapporto tra una misura di capitale e una misura dell’esposizione complessiva Viene fissata una soglia al di sotto della quale il LR non può scendere, nel continuo !" ' 1 # 3 3% !$ % $& ) !. & + & $, !. - $ + & $, . " , / $& 00 12' Misura del capitale: Tier 1 Misura dell’esposizione: esposizioni in bilancio; in derivati; add-on SFTs; fuori bilancio - al netto delle rettifiche di valore ed elementi dedotti dal T1 - divieto di utilizzare collateral o altre CRM - in linea generale, divieto di compensazione Soglia: 3% REPORTING Basilea: utilizzo della media aritmetica trimestrale dei dati di fine mese UE: media aritmetica trimestrale dei dati di fine mese o dato puntuale di fine trimestre
Le principali novità del CRR2 /1
Le principali novità del CRR2 /2
Le principali novità del CRR2 /3 Principali esenzioni nell’atto delegato 62/2015 (As Is) Trattamento preferenziale delle esposizioni Esposizioni verso infragruppo organismi del settore pubblico (art. 429.7 CRR) (art. 429.14) • Gli intermediari possono escludere dal calcolo della • Gli intermediari possono escludere dal calcolo della misura dell’esposizione le esposizioni verso organismi del settore misura dell’esposizione su base individuale le esposizioni pubblico se: verso controparti appartenenti al medesimo gruppo nell’ambito del rischio di credito (art. 116.4) queste esposizioni se: sono assimiliate alle esposizioni verso amministrazioni centrali vi è la preventiva autorizzazione della CA le esposizioni derivano da depositi che l’intermediario è tenuto ai fini del rischio di credito è accordato il trattamento per legge a trasferire all’organismo del settore pubblico per finanziare investimenti di interesse generale preferenziale ex art. 113.6 CRR, che prevede rispetto di specifiche condizioni Misure specifiche della disciplina europea e non previste negli standard del BCBS Finalità: assicurare coerenza con le regole applicabili alle esposizioni infragruppo ai fini di solvency (rafforzamento del ruolo di backstop del leverage)
Le principali novità del CRR2 /4 PRINCIPALI ESENZIONI NEL CRR2 (art. 429-bis) • Esposizioni verso banca centrale, a condizione di: - circostante eccezionali dichiarate dalla CA sentita la CB - esenzione limitata nel tempo (max 1 anno) - calcolo dell’aLR: • Esposizioni infragruppo ESENZIONI in BASILEA • Esposizioni derivanti da crediti all’esportazione garantite da AC o agenzie • Riserve di banche centrali in circostanze specifiche (SACE) e con RW 0% macroeconomiche straordinarie • Esposizioni compensate mediante QCCP se: - la banca è partecipante diretto della QCCP - la banca non garantisce le perdite che il cliente potrebbe subire in caso di default della CCP. • Esposizioni verso organismi del settore pubblico al ricorrere di specifiche condizioni (assimilabili ad A.C. e per finanziare investimenti di interesse pubblico) (FR) • Esposizioni di promotional banks* (DE) *Banche pubbliche di sviluppo: istituite da AC, obiettivi di politica pubblica
Le principali novità del CRR2 /5 Overnight federal reserve repo partecipation Window dressing: riduzioni temporanee dei volumi delle transazioni nei principali mercati finanziari che porterebbero alla segnalazione e alla divulgazione pubblica di elevati coefficienti di leva finanziaria intorno alle date di riferimento (i.e. alla fine di ogni trimestre). Fonte: US regulatory returns e FRNBY. Rischio di arbitraggio regolamentare, con possibili impatti su: Stabilità finanziaria Efficacia della politica monetaria. Rischio maggiore su attività (eg. SFTs) che possono essere cedute rapidamente e per un periodo di tempo limitato.
Regole quantitative in materia di liquidità: perché ne abbiamo bisogno Le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità e hanno incentivi a finanziare l’espansione dei propri bilanci con funding a breve scadenza Questo le rende vulnerabili a shock di liquidità La crisi ha messo in evidenza la necessità di una più prudente gestione del rischio di liquidità Regole più severe in materia di governo e Nuovi requisiti gestione del rischio quantitativi di liquidità
Le attività liquide «High Quality Liquid Assets» Le attività liquide devono poter essere liquidate sul mercato rapidamente senza perdita di valore o con perdita minima Per identificare tali attività il Regolamento delegato fornisce una serie di criteri (generali, art. 7 DA e operativi, art. 8 DA) ALCUNI ESEMPI DI REQUISITI GENERALI Libere da vincoli («unencumbered») Facili da prezzare Quotate o comunque scambiate su mercati attivi Non emesse dalla banca, da soggetti ad essa correlati o da altri soggetti finanziari
Deflussi e Afflussi: aspetti generali Differenza tra deflussi di cassa lordi (outflows) e afflussi lordi (inflows) Scenario di stress predefinito (fra cui un significativo prelievo di depositi al dettaglio, difficoltà di accesso ad operazioni SFT, utilizzo non preventivato linee di credito e liquidità, downgrading della banca) Calcolati a partire dagli stock esistenti (no nuove operazioni)
Deflussi lordi: aspetti generali S o n o calcolati applicando tassi di deflusso predeterminati a specifiche passività di bilancio e impegni fuori bilancio I tassi di deflusso predeterminati rispecchiano lo scenario di stress predefinito L’orizzonte temporale considerato nel deflusso è di 30 giorni di calendario
IL NET STABLE FUNDING RATIO NSFR – (I) Ammontare disponibile di provvista stabile (ASF) >= 100% Ammontare obbligatorio di Provvista stabile(RSF) Mira a ridurre il rischio di funding in un orizzonte temporale più ampio (1 anno) imponendo alle banche di finanziare le proprie attività con fonti di funding sufficientemente stabili Il NSFR dovrebbe essere uguale almeno al 100% su base continuativa Approvato dal BCBS a ottobre 2014 Entrata in vigore : 2018 Il negoziato per il recepimento in Europa è in corso
IL NET STABLE FUNDING RATIO NSFR – (II) Available Stable Funding è la porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell’arco temporale considerato ai fini dell’NSFR(1 anno) Required Stable Funding identifica la porzione delle attività che deve essere coperta con funding stabile. Dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua degli attivi della banca e delle sue posizioni fuori bilancio. I fattori di ASF and RSF sono calibrati per riflettere li grado di stabilità stimato delle passività e di liquidità degli attivi tenuto conto di: Scadenza, forma tecnica e controparte Capacità di creazione di nuovo credito, assunzioni comportamentali, scadenza, qualità e grado di liquidità degli attivi
IL NSFR «AVAILABLE STABLE FUNDING» Identificazione della scadenza: scelta prudente Si assume che gli investitori esercitino eventuali opzioni call alla prima data utile Quando l’opzione spetta alla banca, i supervisors tengono conto di fattori reputazionali che possono limitare la capacità della banca di non esercitare l’opzione. Coerenza con LCR è mantenuta quando possibile I depositi al dettaglio sono considerati una fonte di funding stabile Si applica un fattore di ASF del 90-95%
IL NSFR «REQUIRED STABLE FUNDING» Identificazione della scadenza: scelta prudente Si assume che gli investitori esercitino le opzioni alla scadenza. Per gli attivi con opzioni rimesse alla banca, i supervisors tengono conto di fattori reputazionali che possono limitare la possibilità per la banca di esercitare l’opzione. Attività impegnate- «encumbered assets» Il fattore «RSF» è legato alla scadenza dell’ «impegno» 1 anno o più : 100% RSF Tra 6 mesi e meno di 1 anno: 50% se l’asset avrebbe ricevuto RSF minore o uguale a 50% qualora non fosse stato impegnato Meno di 6 mesi: stesso RSF factor di un asset non impegnato della specie Trattamento preferenziale delle operazioni straordinarie con la banca centrale (es. LTRO) : appropriate RSF factor • Accordo tra il supervisor e la banca centrale
Conclusioni Costi e benefici per l’economia La critica più rilevante a Basilea 3: potenziale impatto negativo dovuto all’inasprimento dei requisiti patrimoniali e l’introduzione dei nuovi requisiti relativi al rischio di liquidità potrebbe produrre sulla crescita economica, attraverso l’indebolimento della capacità di fare credito delle banche. Comitato di Basilea ha mostrato come nel lungo termine i benefici connessi al minore profilo di rischio delle banche, alla maggiore fiducia del mercato nella solidità del sistema bancario e alla minore probabilità di eventi di crisi, finiscono per compensare l’impatto negativo sulla crescita economica prodotto nei primi anni. La maggioranza delle grandi banche internazionali ha già provveduto, durante e dopo la crisi, ad accrescere la propria dotazione patrimoniale. Numerose istituzioni risultano dunque già in linea con le nuove regole, e dunque l’impatto dei loro comportamenti futuri sarà più limitato di quanto previsto da una semplice stima “meccanica”.
Grazie per l’attenzione! vincenzo.capone@bancaditalia.it
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