Drammi individuali e disagio sociale: La Riforma Fornero delle Pensioni

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La Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, ”Quindicenni”,
                  Donne ESMOL, Esonerati Pubblica Amm.ne,
                           Fondi di Settore e Licenziati

                      Ai Parlamentari della XVII Legislatura

           “Drammi individuali e disagio sociale:
              La Riforma Fornero delle Pensioni”

                               Roma, 15 marzo 2013

 COMITATO MOBILITATI MILANO - COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA - COMITATO DIRIGENTI ESODATI -
           COMITATO ESODATI BANCARI - COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI -
    GRUPPO DONNE ESMOL (ESodate.MObilitate.Licenziate) - COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI -
        COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI -
       COORDINAMENTO ESODATI ROMANI - “COORDINAMENTO MOBILITATI ESODATI ” MILANO -
        COMITATO “I QUINDICENNI” - COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI -
 COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMITATO LICENZIATI - COMITATO ESODATI PARMA
Sommario
1.   SINTESI                                                                                    3

2. NECESSITÀ DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI, COME ATTUATA DALLA MINISTRA FORNERO: UN PO’ DI
INFORMAZIONE, DA FONTI UFFICIALI, PER VALUTARNE IL VERO SIGNIFICATO                             4

IL PROBLEMA DELLA SALVAGUARDIA DEI CITTADINI COLPITI DALLA “BRUTALITÀ” DELLA RIFORMA DELLE
PENSIONI: QUALI SONO DAVVERO I CITTADINI COLPITI E COSA DOVREBBE SIGNIFICARE SALVAGUARDIA
NELL’EQUITÀ                                                                                     7

3.   SINTESI DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA PENSIONISTICA NEL PERIODO 2010-2012              12

TABELLE DI SINTESI E DI CONFRONTO                                                               15

4.   SITUAZIONE ATTUALE DELLE SALVAGUARDIE                                                      16

5. INTERVENTI LEGISLATIVI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELLA SALVAGUARDIA TOTALE DEI LAVORATORI
“ESODATI”                                                                                       18

UN PO’ DI RASSEGNA PER MEMORIA                                                                  22

6.   I COMITATI IN RETE                                                                         24

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1. Sintesi
La Rete dei Comitati fin dall’inizio di questa vicenda si è proposta come entità di confronto politico
indipendente rappresentativa del complesso fenomeno, definito dai media in maniera non corretta
e fuorviante come “esodati”.

Nel corso del 2012 la lotta intrapresa è stata portata e rappresentata presso i partiti ed i
parlamentari della precedente legislatura.

Oggi, le Camere hanno subito un ricambio di oltre il 60% dei parlamentari, per cui riteniamo
fondamentale proporre il presente documento sia come promemoria per coloro che erano presenti
nella precedente Legislatura sia come introduzione alla puntuale conoscenza del problema e dello
stato dell’arte ad oggi.

La Rete dei Comitati vuole anche con questo far chiarezza sulla propria posizione, argomentandola,
ai fini di un obiettivo di giustizia ed equità sociale e del corretto rapporto tra Stato e Cittadino che la
Riforma del sistema previdenziale del dicembre 2011 ha gravemente compromesso.

Una riforma che, considerata la sua “non gradualita” e la sua valenza retroattiva, mostra la
presenza di misure discriminatorie di chiara valenza anticostituzionale.

Il documento è stato diviso nei seguenti paragrafi:

   1. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla Ministra Fornero: un po’ di
       informazione, da fonti ufficiali, per valutarne il vero significato

   2. Salvaguardia dei cittadini penalizzati dalla “brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono
       davvero i cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia nell’equità

   3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012

   4. Categorie e logiche delle salvaguardie adottate

   5. Lo stato attuale del problema sociale “Esodati” e gli interventi legislativi necessari

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2. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla
   Ministra Fornero: un po’ di informazione, da fonti ufficiali, per
   valutarne il vero significato

Per quanto attiene allo sviluppo dell’attuale situazione normativa al riguardo, il dettaglio è riportato
nel paragrafo “Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012”.

In questa parte invece vogliamo sottolineare alcuni aspetti che sono fondamentali per
comprendere la effettiva correttezza ed equità della riforma di cui alla L. 214/2011 art. 24.

Riteniamo fondamentale tale approccio nella convinzione che il tentativo, finora compiuto
vanamente, di “mettere una pezza” ad una ingiustizia tramite una soluzione rabberciata e parziale
non potrà mai sanare il principio di equità verso tutti, generando pertanto comunque
discriminazione!

Anzitutto - e soprattutto perché le motivazioni sempre ed esclusivamente addotte dal Governo per
giustificare l’introduzione delle norme erano assolutamente fuorvianti mentre altre ben più
significative sono state volutamente taciute all’opinione pubblica - si evidenzia che:

    Non è mai esistita alcuna riforma, di alcun tipo, realizzata per Decreto Legge, senza che vi sia
      almeno la specifica legge delega del Parlamento, ed il motivo è evidente e scritto nella
      Costituzione all’art. 77 (“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
      decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e
      d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
      di legge, … omissis ”). La Costituzione afferma che il Governo “NON PUO’”, per cui il
      Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare, in assenza di una precisa “legge
      delega delle Camere” sulla materia pensionistica, senza la quale il Governo può emanare
      Decreti Legge solo con carattere di “PROVVEDIMENTI TEMPORANEI”. Né può valere, in
      quanto sarebbe in totale contraddizione con l’art. 77, l’eventuale approvazione del Decreto
      Legge a sanare il vulnus costituzionale poiché un atto costituzionalmente nullo non può
      essere sanato!!

    I Contributi Previdenziali costituiscono il “premio assicurativo” (circa il 33% della retribuzione)
       che i lavoratori e le imprese private versano all’ente assicuratore(INPS) per maturare, al
       termine del periodo lavorativo, la pensione. Ne scaturiscono immediatamente due
       considerazioni:

           o La riforma “Dini” del 1994 ha imposto l’introduzione del sistema contributivo a
             partire dal 1995, per cui la pensione che si matura è calcolata in funzione dei
             contributi versati e non del valore della retribuzione media degli ultimi anni, come
             era con il precedente sistema retributivo (unica eccezione per coloro che al 1/1/1995
             avevano già almeno 18 anni di contributi, per i quali mediamente nel 2012 i

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contributi si attestano su almeno 35 anni di versamenti). Perciò la pensione che il
           dipendente riceverà è direttamente proporzionata a quanto individualmente è stato
           versato: non vi è alcuna onere da parte della spesa pubblica per la pensione del
           lavoratore privato!!

       o I lavoratori, oggi “quasi sessantenni”, non hanno goduto di alcun beneficio ma anzi
         hanno finora coperto le pensioni-baby e pensioni privilegiate precedenti alla riforma
         “Dini”. Hanno versato tutti, ed anche oltre, i contributi necessari ad ottenere la
         dignitosa pensione che gli spetta di diritto in una società civile ed onesta! Se non si
         rispetta questo patto, si sta commettendo un “furto” ai danni di tali cittadini e si sta
         violando il patto Stato-Cittadino!!

 In Italia, nonostante sia stata richiesta più volte da moltissimo tempo, non vi è una chiara
    separazione tra Previdenza ed Assistenza, con il risultato che diventano indistinguibili o
    confuse, scomparendo nell’ambito dello stesso Istituto, le spese a carico dei contributi dei
    lavoratori e delle imprese private da un lato e quelle realmente a carico della fiscalità
    generale dello Stato dall’altro. Ad esempio le pensioni di invalidità e quelle sociali
    dovrebbero chiaramente gravare sul bilancio pubblico e non sui contributi dei lavoratori.
    Questa anomalia impedisce un effettivo e valido confronto con il bilancio pubblico degli altri
    Stati europei.

 Sulla base delle ultime Relazioni Annuali presentate al Parlamento, l’INPS da anni ha sempre
   dichiarato che il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti privati, basato sulla
   normativa vigente fino al dicembre 2011, era da considerarsi in equilibrio per molti decenni.

 L’art. 24 della L. 214/2011 prevede l’accorpamento degli Istituti INPS (Dipendenti Privati) ed
    INPDAP (dipendenti pubblici). Il primo però risultava in attivo, e la sua gestione lo è ancor di
    più, mentre il secondo è in passivo di molti miliardi sia perché il suo datore di lavoro, lo
    Stato nel suo complesso, non ha evidentemente effettuato i corretti versamenti sia perché
    le aliquote contributive erano inferiori rispetto a quelle INPS. E’ evidente che i costi per le
    pensioni dei dipendenti pubblici ricadranno sulla contribuzione dei dipendenti privati
    anziché sul bilancio pubblico. L’ultimo bilancio ex-INPDAP presentato mostra, a fronte di un
    attivo della gestione privata (INPS), un passivo sia economico che patrimoniale di alcuni
    miliardi di euro.

 Nessuna riforma pensionistica, in Italia ma anche negli Stati europei, è mai stata varata in
   mancanza di qualsiasi gradualità, ne’ ha mai comportato l’avvio a regime immediato delle
   norme definitive. La necessità di un adeguato periodo in anni di transitorio per mandare a
   regime la riforma è dettata da 2 aspetti: la mancata salvaguardia del rapporto Stato-
   Cittadino anche in merito alla sicurezza sociale che priva il Cittadino delle sue legittime
   attese (si veda al proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 822/1988); la
   necessità di non provocare situazioni sociali di enorme difficoltà ad intere fasce di
   popolazione. Pertanto il Governo Monti (ma anche coloro che troppo frettolosamente

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hanno approvato tale inutile Riforma) ha mostrato in questo frangente una incompetenza
       tale da provocare un disastro sociale enorme, oggi valutabile in almeno 500.000 famiglie
       direttamente poste in crisi economica, oltre quelle che sono state “tradite nelle loro attese”
       i cui componenti non potranno abbandonare il posto di lavoro a vantaggio di possibile
       occupazione giovanile.

    Le pensioni di alcune categorie di soggetti sono state ritardate dall’immediato anche di 6-7
      anni. Ad esempio, per le donne, una lavoratrice che avrebbe compiuto i 60 anni nel gennaio
      2012, e che con le previgenti norme avrebbe potuto andare in pensione a partire dal
      gennaio 2013, non potrà raggiungere l’agognata pensione prima di ulteriori 6-7 anni, a causa
      delle nuove norme previste in merito all’ottenimento della pensione di vecchiaia, laddove la
      progressione dell’aumento del requisito anagrafico ha una repentinità tale che la sottopone
      al continuo inseguimento dell’eta’ pensionabile, come avviene nel paradossale perenne
      inseguimento in “Achille e la Tartaruga”[vedi Tabelle di sintesi e di confronto].

    In linea generale, le persone colpite duramente e direttamente dalla nuova riforma hanno
       compiuto oltre il 90% del loro percorso lavorativo e si vedono sottrarre, oramai prossime
       alla meta, quanto è loro diritto avendo versato tutti i contributi.

Tenuto conto di quanto sopra detto è di tutta evidenza che:

    Non si è trattato di Riforma delle Pensioni, ma di manovra sulle pensioni con il solo scopo di fare
      cassa immediata destinando i contributi previdenziali (che sono soldi dei lavoratori) al
      risanamento del bilancio dello Stato. Al momento della sua approvazione non vi era alcuna reale
      necessità di Riforma delle Pensioni (così come non vi è a tutt’oggi), se non quella di limitare quelle
      privilegiate!!

    L’esigenza di cassa immediata, di tipo molto classista, ha fatto sì che nessuna attenzione
       venisse posta al gravissimo problema sociale che si sarebbe creato, non prevedendo alcuna
       transizione ne’ alcuna gradualità tra nuovo e vecchio sistema!!

    Sono stati violati diritti fondamentali dei Cittadini nel loro rapporto con lo Stato. Lo stesso
       presidente della Camera Fini durante la presentazione della Relazione INPS alla Camera
       nel maggio 2012 ebbe a sottolineare “evidenti profili di incostituzionalità che debbono
       essere sanati”

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Il problema della Salvaguardia dei cittadini colpiti dalla
     “brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono davvero i
     cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia
     nell’equità
Chiariti il reale contesto e le effettive finalità per le quali è stato varato il nuovo sistema
pensionistico, appare ora necessario ricordare le azioni legislative ed il comportamento fin qui
tenuto dall’insieme della classe politica (Governo e Parlamento), in relazione alla cosiddetta
“questione degli esodati” e in generale al tema delle salvaguardie.

Fin dal principio si è cercato di occultare volutamente le dimensioni del problema. Basti pensare
che:

    già nel passaggio dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 alla sua conversione nella L. 214/2011 del
       22/12/2011 la Ministra Fornero modifica la sua valutazione sulle reali conseguenze sociali,
       conseguenti alla sua “Riforma”, passando dagli iniziali 50.000 soggetti destinatari di
       salvaguardia ai 65.000. La Ministra Fornero, come da atti parlamentari, afferma alla Camera
       che, sulla base delle categorie previste dall’art. 24 comma 14, a fronte dell’aumento di
       risorse stanziate, nessuno rimarrà escluso dalle salvaguardie. Sarà smentita duramente (e
       senza provare vergogna non si dimetterà) da tutti i fatti successivi! Il primo sarà il Decreto
       Attuativo 1 giugno da lei stessa sottoscritto.

    Già quasi subito, viene smentita dalla legge Milleproroghe, nella quale vengono aggiunte
      ulteriori categorie di soggetti da salvaguardare

    A fine marzo 2012, grazie allo sforzo della Rete dei Comitati e alla visibilità offerta da alcune
      trasmissioni televisive, il problema degli Esodati conquista l’attenzione della discussione
      nazionale. Fino ad allora nessuna protesta, tranne affermazioni verbali dei leader sindacali.

    Ad aprile 2012, dopo l’audizione parlamentare del 9 aprile in cui ribadisce che i soggetti da
      salvaguardare sono 65.000, Fornero viene brutalmente smentita dall’INPS che apre il velo su
      dimensioni enormi, finora citate solo dai sindacati, da alcuni parlamentari del PD
      particolarmente competenti in materia previdenziale e dai partiti di opposizione al Governo:
      l’INPS viene tacciato di disfattismo e falsità e la ministra del lavoro minaccia i vertici
      dell’ente di “dimissioni forzate”. I numeri, per l’INPS, relativamente alle sole categorie
      definite dalla Legge sono 390.200, senza tener conto di altre situazioni gravissime come
      quelle dei licenziati o dipendenti di aziende fallite. Ma Fornero insiste fino al suo DM 1
      giugno 2012 dove, arbitrariamente ed in violazione dei poteri a lei delegati dalla L. 214/2011
      art. 24 comma 14 e 15, delimita ulteriormente con un palese abuso la platea dei
      salvaguardati, inserendo nel Decreto “paletti” assolutamente non previsti nella Legge, al
      solo scopo di non superare il numero di 65.000.

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 A Luglio 2012, in cambio del salvataggio della Ministra Fornero dal voto di sfiducia in
      Parlamento minacciato dal PD, sono salvaguardati altri 55.000 soggetti, con una ulteriore
      palese violazione di legalità, laddove il Parlamento approva una Legge (6 Lugio 2012 cd
      Spendig-review) che contiene il riferimento al DM 1 giugno 2012 che verra’ pubblicato in
      Gazzetta Ufficiale solo il 24 Luglio, e quindi assolutamente inesistente dal punto di vista
      normativo. In pratica il 6 Luglio i Parlamentari votano una legge senza che una sua parte,
      rappresentata dal contenuto del D.M. 1 Giugno 2012, sia stata ufficialmente pubblicata!!!!
      Purtroppo lo scopo della norma è principalmente quello di coprire una vergogna
      governativa nei confronti di accordi sottoscritti dal Ministero, ad esempio per il caso FIAT di
      Termini Imerese: vengono definite salvaguardie ad hoc poiché il Ministero era coinvolto in
      quell’accordo, come in altri.

    Mentre con l’aiuto di molti Parlamentari, principalmente di PD, Lega e IDV ,la Rete dei
      Comitati lotta per trovare soluzione al dramma avviando il confronto sulla Proposta di Legge
      parlamentare 5103 alla Camera (che viene approvata all’unanimità in agosto dalla
      Commissione Lavoro e rappresenta il primo e unico vero tentativo, seppure non
      completamente esaustivo, di dare una soluzione alla questione “esodati”), il Governo nella
      persona della Ministra Fornero e del Sottosegretario Martone lavora continuamente per
      impedire la salvaguardia degli “esodati”, sia con interventi diretti in Parlamento sia con la
      complicità della Ragioneria dello Stato, che a tutt’oggi non riesce a dimostrare la
      compatibilità delle sue valutazioni economiche al riguardo ove raffrontate con quelle,
      espresse dallo stesso Organo Istituzionale e relative ai risparmi ottenuti dalla Previdenza
      con l’art. 24 della Legge 214/2011. Addirittura in uno dei suoi interventi la Ministra del
      Lavoro informa che suddividerà i soggetti interessati in “meritevoli e non meritevoli” della
      salvaguardia dalle norme della sua riforma e , quindi, della pensione, introducendo così
      ulteriori discriminazioni che suonano come un insulto alla Costituzione stessa, in quanto
      intende chiaramente infangare un diritto inalienabile che appartiene a tutti i contribuenti
      della previdenza pubblica e che offende e uccide l’idea stessa di Stato.

    Le proteste e le manifestazioni si snodano lungo tutto il resto dell’anno, fino alla sospensione
      della discussione della PDL 5103 per la necessità di approvare la legge di stabilità, che
      produrrà, sotto forte pressione, ulteriori 10.300 salvaguardati in categorie non contigue e
      non sovrapponibili con le precedenti, in un marasma legislativo e procedurale che lascia
      sbigottiti. La Legislatura finisce così!!

La malcelata intenzione di non voler risolvere il problema generato dall’incompetenza e
dall’arroganza dell’ultimo Governo si riassume con il semplicissimo fatto che a marzo 2013, ben 16
mesi dopo il “fuoco amico del Governo sui cittadini” restano sul terreno ancora 260.000 famiglie,
cui si aggiungono le altre che il Governo non ha mai preso in considerazione come quelle di
licenziati, dipendenti di aziende fallite etc…

Tutti i tentativi fin qui portati avanti hanno generato chiaramente quanto segue:

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 FALSO MESSAGGIO - Si vuole far passare, fraudolentemente e senza alcun fondamento
   giuridico e Costituzionale, l’idea che la salvaguardia non debba essere un diritto del
   cittadino rispetto al “contratto previdenziale” Stato-Cittadino (contrariamente a quanto
   affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 822/1988), bensì debba essere definita sulla
   base di uno stato individuale, che per giunta potrebbe essere temporaneo, dipendente
   dalla propria condizione lavorativa. Ciò determina già in sé la prima discriminazione, tra chi
   perde il lavoro in un certo giorno e chi lo perde il giorno successivo, a parità di data di
   maturazione del diritto a pensione.

 EMERGENZA UMANITARIA – con la legge 122/2010 è stata istantaneamente aumentato il
   periodo della finestra pensionistica da 3 a 12 mesi, prevedendo le salvaguardie con la
   vecchia finestra solo per 10000 soggetti già in mobilità. Per coloro che ne rimanevano
   esclusi si prospettava un periodo di fino a 9 mesi senza alcun reddito. Nel 2011, con norma
   successiva basata su un Decreto Ministeriale annuale che determina il fabbisogno
   finanziario, veniva prevista per gli esclusi l’integrazione al sostegno del reddito prolungando
   l’erogazione dell’assegno di mobilità per il periodo necessario. Tali decreti, fondamentali per
   la sopravvivenza di questi soggetti e delle loro famiglie, sono stati sinora sempre emessi con
   colpevole ritardo superiore a un anno (ad esempio a gennaio 2013 è stato emesso il decreto
   di copertura finanziaria del 2012), e già oggi si contano 3 mesi di ritardo sull’emissione del
   decreto per le esigenze del 2013.

 DISCRIMINAZIONE 1 - L’invenzione del limite numerico, reiterato nelle diverse norme fin qui
   approvate (L. 214/2011, L. 95/2012 e legge di stabilità 2013), determina differenza di
   trattamento tra i cittadini aventi gli stessi requisiti di accesso alla pensione, in palese
   contraddizione con il dettato Costituzionale. Un caso tra i tanti che possono essere
   esemplificati: nell’ambito di una medesima categoria 2 soggetti che hanno diversa posizione
   in graduatoria, qualsiasi sia il criterio di definizione della stessa, potrebbero trovarsi
   facilmente nella situazione in cui il soggetto escluso potrebbe maturare nella stessa data, o
   anche prima, il diritto alla pensione eppure si troverebbe escluso incomprensibilmente. In
   uno Stato civile, o presunto tale, non può esserci la lotteria dei diritti!!

 DISCRIMINAZIONE 2 – Al fine fraudolento di far rientrare nei limiti numerici i soggetti definiti
   dalle norme ed evitare enormi moli di contenzioso successivo, i Decreti Attuativi limitano,
   con enorme abuso di potere, la platea “inventando di sana pianta” paletti immotivati per
   le categorie definite (es. non aver lavorato nel periodo di Mobilità oppure non aver
   superato un certo reddito o non aver versato almeno un contributo per i Contributori
   Volontari, etc.) e addirittura illogici, in base alle Leggi esistenti. Questa modalità di arbitrio
   fa scaturire discriminazione tra cittadini rispetto al loro diritto alla pensione.

 DISCRIMINAZIONE 3 – Nell’identificazione delle categorie e dei criteri di salvaguardia, le
   norme non hanno tenuto conto che le disposizioni introdotte non si fondano su di uno
   spostamento “sic et simpliciter” dei parametri pensionistici precedenti, ma ne stravolgono
   completamente la logica, spesso combinandosi con le norme emanate con i due precedenti

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interventi legislativi in materia pensionistica (L. 122/2010 e L.111/2011) ed amplificandone
        gli effetti negativi. Il caso più evidente è quello dei lavoratori in mobilità che “devono”
        maturare il diritto secondo i requisiti precedenti alla L.214/2011 entro la fine dell’erogazione
        dell’assegno di mobilità. Purtroppo, il legislatore ha dimenticato che pochi mesi prima, era
        stata accelerata l’applicazione dell’aspettativa di vita per tutti e dell’adeguamento dell’età
        anagrafica per le donne. Il risultato è che moltissimi soggetti perdono la salvaguardia per
        tale motivo. L’illogicità della questione è di tale evidenza che lo stesso Ministero, come
        dichiarato dai Msg INPS 20600/2012 e 13343/2012, ha annunciato l’emissione di una norma
        per garantire la salvaguardia a coloro che, a causa dell’aumento dell’aspettative di vita, ne
        perderebbero il diritto. E’ evidente che queste modalità di intervento non tutelano le
        donne, alle quali si applicano anche gli adeguamenti di età uomo-donna né tantomeno
        coloro che, mobilitati, maturerebbero il requisito pensionistico dei 40 anni oltre il termine
        della mobilità attraverso la contribuzione volontaria di poche settimane o mesi, i quali
        sono comunque esclusi da ogni salvaguardia. Ciò costituisce un chiaro arbitrio.

     DISCRIMINAZIONE 4 – L’INPS ha dimostrato una incapacità gestionale elevatissima sia
       nell’attuale situazione che nella gestione pregressa. Una delle conseguenze di tale
       incapacità pregressa colpisce, oggi, sia coloro che essendo in mobilità avevano cercato di
       fare domanda di Contribuzione Volontaria per coprire i brevi periodi contributivi mancanti
       per raggiungere il requisito pensionistico a valle della mobilità, sia coloro che in costanza di
       disoccupazione l’avevano fatta (la domanda di C.V.) semplicemente per assicurarsi lo stato
       di Contributori Volontari. Infatti l’INPS, a “macchia di leopardo” su tutto il Territorio
       Nazionale, in violazione di norme chiare ed inderogabili e di sue stesse circolari (n.50 del
       2008), ha respinto le richieste di autorizzazione (salvo poi con il messaggio interno
       20286/2012 [1] tentare di sanare l’errore accogliendole probabilmente in modo
       retroattivamente illegittimo) e molte volte ha addirittura rifiutato la presentazione della
       domanda sia ai soggetti in costanza di mobilità che a quelli in costanza di disoccupazione:
       questo clamoroso errore da parte dell’INPS oggi pregiudica la salvaguardia di coloro che non
       hanno “chiamato i carabinieri” per far protocollare la domanda di Autorizzazione alla
       Contribuzione Volontaria. Altro caso eclatante: l’Inps ha in più occasioni comunicato ai
       contributori volontari, che lo domandavano per ovvii motivi, che non era necessario
       provvedere a “versare almeno un contributo” ne’ c’era alcun divieto a “ rilavorare”,
       condizioni che sono diventate poi causa di non salvaguardia. La situazione deve essere
       sanata per TUTTI poiché si è in grado di dimostrare il comportamento dell’INPS tramite
       prove e testimonianze dirette!!

     DISCRIMINAZIONE 5 – Le norme di salvaguardia introdotte a norma dell’art. 6 comma 2-ter
       D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14/2012 e successive, che prevede la

1
[ ] Il messaggio interno INPS 20286 è stato emesso solo dopo l’approvazione della legge di stabilità che a Dicembre
2012 all’art. 1, comma 231, al punto d) ha previsto la salvaguardia per altre tipologie di soggetti escludendo comunque
coloro che non hanno ottenuto l’autorizzazione alla Contribuzione Volontaria entro il 4/12/2011.

                                                          10
salvaguardia per “i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011,
      in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter
      del codice di procedura Civile”, effettuano una chiara discriminazione rispetto a tutti gli
      altri lavoratori che sono stati Licenziati. Infatti le norme del C.P.C. indicate nell’articolo
      determinano soltanto la presenza o meno di un “accordo tombale del rapporto di lavoro” a
      fronte di un “LICENZIAMENTO” operato dall’Azienda, per cui il corretto riferimento “non
      discriminatorio” è “il licenziamento” e non “l’aver fatto l’accordo”: saremmo nell’assurdo
      per cui chi ha citato l’azienda per ingiusto licenziamento non vien salvaguardato, mentre
      chi passivamente ha accettato il licenziamento lo è!! Difficile da far comprendere
      giuridicamente!!

    DISCRIMINAZIONE 6 - La Ministra del lavoro Elsa Fornero il 13 ottobre 2012 dichiara: "Il
      governo - - è impegnato a cercare nell'ambito delle situazioni di persone che possono
      rischiare di trovarsi nel 2013 e 2014 senza reddito e senza lavoro, altre cause giuste e
      meritevoli di salvaguardia. Non credo si possa pensare all'esenzione di intere categorie". La
      discriminazione è palese in quanto, all’interno della stessa categoria di soggetti non
      salvaguardati, non c’è alcun pensionando più meritevole di altri. E’ pertanto evidente che La
      Ministra del Lavoro, con queste sue affermazioni tende a “colpevolizzare” una gran parte di
      pensionandi per i quali il diritto alla salvaguardia viene negato arbitrariamente, creando un
      enorme disagio economico ed esistenziale .

A fronte di quanto fin qui esposto e delle evidenti parzialità e discriminazioni legate
a qualsiasi altra modalità di risoluzione, la “Rete dei Comitati” ribadisce ancora
una volta che, ove non si dimostrasse possibile ottenere l'immediata abrogazione
della legge vigente, lotterà affinché la corretta ed equa salvaguardia sia garantita
a tutti coloro che abbiano i seguenti 2 semplici requisiti (evitando qualsiasi
“paletto” restrittivo e lotteria):

   1. Non essere più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a
      qualsiasi titolo, oppure avere entro quella data sottoscritto accordi collettivi
      o individuali che come esito finale prevedano il futuro licenziamento.
   2. Maturare il requisito pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12.
      2018.

                                                 11
3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel
   periodo 2010-2012

L. 122/2010 (30/7/2010)

 Requisiti pensionistici: Introduzione a partire dal 2015 della verifica triennale prevista da
  riforma Dini per la correzione dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita a partire dal
  2015, con limitazione massima a 3 mesi per la prima applicazione. Tutti gli altri requisiti per
  uomini e donne restano invariati

          Salvaguardie previste: Nessuna, in considerazione che l’entrata in vigore è prevista a
           distanza di 5 anni e sposta il diritto in maniera certa (non dipendente anche dalla
           contribuzione) di 3 mesi

 Decorrenza dell’assegno di pensione: passaggio immediato da “finestre fisse” a “finestra
  mobile” con periodo fisso di 12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico. Questo
  colpisce immediatamente coloro che sono senza lavoro (mobilitati etc.) a causa
  dell’allungamento anche di 10 mesi del periodo tra maturazione ed elargizione del diritto

          Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo
           di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al
           30/4/2010 nel numero limitato a 10.000 (Lotteria incontrollabile)

          Intervento di prolungamento al sostegno del reddito: per i mobilitati che non sono
           compresi nella lotteria delle salvaguardie è previsto, con decreto da emanare
           teoricamente all’inizio di ogni anno, il prolungamento dell’erogazione dell’indennità di
           mobilità fino alla maturazione del requisito pensionistico. E’ però quantomeno
           scandaloso che fino ad oggi l’emanazione del decreto ministeriale annuale di rinnovo
           dell’intervento di sostegno al reddito avvenga con colpevole ritardo (anche quasi di un
           anno) lasciando le persone che si trovano in questa situazione prive di ogni sussistenza.

L. 111/2011 (15/7/2011) art. 18 e modificazioni con L. 148/2011 (14/9/2011)

 Requisiti pensionistici: si sommano improvvisamente diversi effetti nel corso dell’estate 2011,
  di seguito indicati

    Anticipazione dal 2015 al 2013 dell’incremento dell’età anagrafica in relazione
     all’aspettativa di vita

    Introduzione dell’adeguamento dell’età anagrafica del pensionamento di vecchiaia delle
     donne dagli attuali 60 anni all’età prevista per gli uomini. Previsione del periodo di

                                                  12
adeguamento dal 2016 al 2028. Tale adeguamento si somma a quello previsto per
       aspettativa di vita

          Salvaguardie previste: NESSUNA!!! Eppure sarebbe necessaria almeno per le norme che
           si introducono dal 2013

 Decorrenza dell’assegno di pensione: Per coloro che maturano i requisiti con la sola
  contribuzione di 40 anni (i cosiddetti 40isti) la “finestra mobile” viene aumentata
  progressivamente di 1 mese nel 2012, un altro nel 2013 ed un altro ancora nel 2014.

          Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo
           di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al
           30/6/2011 nel numero limitato a 5.000 (Un’altra lotteria incontrollabile)

L. 214/2011 (22/12/2011) art. 24

 Requisiti pensionistici: dal momento dell’approvazione a soli 9 (nove) giorni ….

    Aumento degli anni di contributi indipendentemente dalla età anagrafica (40isti) da 40 anni
     a 42 e 1 mese per gli uomini e a 41 e un mese per le donne dal 1 gennaio 2012, un ulteriore
     mese nel 2013 ed ancora un altro nel 2014. In aggiunta viene agganciato il numero di anni di
     contribuzione per tale categoria all’aspettativa di vita. Effetto reale dinamico (tra parentesi
     anni necessari per uomini e donne): 2012 (42+1 e 41+1); 2013 (42+6 e 41+6); 2014 (42+7 e
     41+7); 2015 (42+7 e 41+7); 2016 (42+11 e 42+11). Il risultato è la sospensione totale delle
     prestazioni pensionistiche indipendenti dall’età anagrafica per almeno 2 anni!!!

    Accelerazione violentissima dell’adeguamento dell’età di pensionamento di vecchiaia per le
     donne (Vedere la tabella). Effetto reale dinamico: sospensione delle prestazioni
     pensionistiche di vecchiaia per le donne per circa 4 anni!!!

    Eliminazione immediata delle cosiddette Quote. Effetto reale dinamico: sospensione delle
     prestazioni pensionistiche di moltissimi lavoratori per non meno di 5 anni!!!

          Salvaguardie previste: applicazione dei requisiti precedenti alla riforma Fornero per le
           seguenti categorie: mobilità ordinaria (solo se il requisito pensionistico viene raggiunto
           entro il termine del periodo di mobilità), mobilità lunga ed appartenenti a fondi speciali
           con accordi antecedenti al 4/12/2011, nonché Contributori Volontari nel numero totale
           di 65.000 (Ancora lotterie incontrollabili). Con la L. 14/2012 (Milleproroghe) è estesa
           anche agli esodati cessati entro il 31/12/2011 che con le vecchie norme avrebbero
           maturato la decorrenza pensionistica entro il 31/12/2013.

               Con il Dm 1 giugno, previsto dalla L. 214/2011, la Ministra “forza” in maniera
                 certamente anomala, inserendo ulteriori paletti non previsti dalla Legge
                 primaria e perciò non previsti dal Parlamento, l’interpretazione delle

                                                 13
salvaguardie per riuscire a mantenere il limite dei 65.000, nonostante, al
   momento di approvazione del D.M. in oggetto, non sia certo che il numero di
   65.000 sia sufficiente (affermazione ripetuta dal Presidente dell’INPS
   Mastrapasqua a RAI2 il 3 ottobre u.s.)!!

 Con l’art. 22 del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), dopo polemiche
   enormi Ministra e Governo sono costretti a smentire se stessi procedendo ad
   una salvaguardia per ulteriori 55.000 persone senza coerenza e continuità con i
   65.000 precedenti!!

 Con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) vengono
   salvaguardati ulteriori 10130 soggetti distribuendoli nelle 4 categoria di
   salvaguardie già precedentemente considerate, comprendendo per i soggetti
   mobilitati gli accordi sia in sede governativa che non governativa
   (precedentemente non considerati) e i destinatari di mobilità in deroga, con
   maturazione del requisito pensionistico entro il periodo difruizione
   dell’ammortizzatore sociale e comunque entro il 31/12/2014; vengono ammessi
   alle salvaguardie anche i contributori volontari e i cessati con decorrenza
   pensionistica entro i 36 mesi dall’entrata in vigore della legge 214/2011, anche se
   sono stati titolari di rapporto di lavoro (purchè non sia stato “lavoro dipendente
   di tipo indeterminato”) a condizione che non abbiano conseguito un reddito
   annuo lordo superiore ai 7500 Euro rispettivamente dopo il 4/12/2011 e il
   30/6/2012. Al comma 235 viene istituito un fondo specifico di 36 Mln di Euro
   per il 2013, rifinanziabile e destinato a contenere anche le eventuali economie
   realizzate sulle somme stanziate a copertura degli interventi di salvaguardia
   previsti negli interventi legislativi precedenti, destinato al finanziamento di
   ulteriori norme di salvaguardia.

                                 14
Tabelle di sintesi e di confronto
                                               Con legge 111/2011
                      Anno                      Uomini                                  Donne

 Incremento                                                                                                      Incremento
aggiuntivo in                                                                                                   aggiuntivo in
mesi rispetto                                                                                                  mesi rispetto alle
  alle norme                                                                                                    norme prec.
     prec.                           Anzianità           Vecchiaia          Anzianità           Vecchiaia          (donne)
                      2012               61                  65                  NA                 60
        3             2013          61 e 3 mesi         65 e 3 mesi              NA            60 e 3 mesi             3
        3             2014          61 e 3 mesi         65 e 3 mesi              NA            60 e 4 mesi             4
        3             2015          61 e 3 mesi         65 e 3 mesi              NA            60 e 6 mesi             6
        7             2016          61 e 7 mesi         65 e 7 mesi              NA            61 e 1 mesi            13
        7             2017          61 e 7 mesi         65 e 7 mesi                            61 e 5 mesi            17
        7             2018          61 e 7 mesi         65 e 7 mesi        61 e 7 mesi        61 e 10 mesi            22
       11             2019         61 e 11 mesi        65 e 11 mesi        61 e 11 mesi        62 e 8 mesi            32
       11             2020         61 e 11 mesi        65 e 11 mesi        61 e 11 mesi        63 e 2 mesi            38
       11             2021         61 e 11 mesi        65 e 11 mesi        61 e 11 mesi        63 e 8 mesi            44
       15             2022          62 e 3 mesi         66 e 3 mesi        62 e 3 mesi         64 e 6 mesi            54

                                     Con legge 214/2011 (riforma Fornero)
                      Anno                         Uomini                                  Donne
 Incremento
aggiuntivo in                                                                                                    Incremento
  mesi (solo                                                                                                    aggiuntivo in
  vecchiaia)                                                                                                    mesi rispetto
rispetto alle                                                                                                     alle norme
norme prec.                        Anzianità *             Vecchiaia             Anzianità        Vecchiaia     prec. (donne)
                      2012               NA                     66                    NA                62            24
        3             2013               NA               66 e 3 mesi                 NA                62            24
        3             2014               NA               66 e 3 mesi                 NA         63 e 6 mesi          42
        3             2015               NA               66 e 3 mesi                 NA         64 e 6 mesi          54
        7             2016               NA               66 e 7 mesi                 NA                65            60
        7             2017               NA               66 e 7 mesi                 NA                65            60
        7             2018               NA               66 e 7 mesi                 NA                66            72
       11             2019               NA               66 e 11 mesi                NA         66 e 4 mesi          76
       11             2020               NA               66 e 11 mesi                NA         66 e 4 mesi          76
       11             2021               NA                     67                    NA                67            84
       15             2022               NA               67 e 4 mesi                 NA         67 e 4 mesi          88

* Poiché l'età minima per le quote era di 61 anni il primo spostamento è di ben 5 anni pari a 60 mesi

                                                                      15
4. Situazione attuale delle Salvaguardie

Leggi e Decreti attuativi

1. Decreti SalvaItalia 2011 + Milleproroghe 2012

   65.000 salvaguardati

          DL n.201 del 6/12/2011 (art.24 c.14-15), GU n.284 del 6/12/2011
          Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, GU n.300 del 27/12/2011
          DL n.216 del 29/12/2011(artt.6 e 6-bis), GU n.302 del 29/12/2011
          Legge di conversione n.14 del 24/2/2012, GU n.48 del 27/2/2012
          Decreto Attuativo MLPS e MEF del 1/6/2012, GU n.171 del 24/7/2012
          Circolare MLPS n.19 del 31/7/2012

2. Decreto Spending Review 2012

   55.000 salvaguardati

          DL n.95 del 6/7/2012 (artt.22,24), GU n.156 del 6/7/2012
          Legge di conversione n.135 del 7/8/2012, GU n.189 del 14/8/2012
          Decreto Attuativo MLPS e MEF dell’8/10/2012, GU n.17 del 21/1/2013
          Circolare MLPS n.6 del 25/1/2013

3. Legge di Stabilità 2013

   10.130 salvaguardati

          Legge n.228 del 24/12/2012 (art.1 c.231-237), G.U. n.302 del 29/12/2012
          In attesa del Decreto Attuativo

                                               16
Riepilogo salvaguardati al 2.3.2013

                                 SalvaItalia 2012   Spending      Legge di    TOTALE
                                 + Milleproroghe     Review       Stabilità
                                       2013           2012          2013

 Lavoratori collocati in
                                     25.590                        1.800
   MOBILITA’ ORDINARIA
                                                     40.000
 Lavoratori collocati in
                                      3.460                                   71.610
   MOBILITA’ LUNGA

 Lavoratori collocati in
                                                                    760
   MOBILITA’ IN DEROGA

 Lavoratori titolari di
   prestazione straordinaria
   a carico di FONDI DI              17.710          1.600                    19.310
   SOLIDARIETA’ DI
   SETTORE

 Lavoratori autorizzati alla
   PROSECUZIONE
                                     10.250          7.400         2.440      20.090
   VOLONTARIA DELLA
   CONTRIBUZIONE

 Lavoratori in ESONERO
                                       950                                     950
   DAL SERVIZIO

 Lavoratori in congedo per
   ASSISTENZA FIGLI                    150                                     150
   DISABILI

 Lavoratori CESSATI in
   ragione di ACCORDI
   INDIVIDUALI
                                      6.890          6.000         5.130      18.020
 Lavoratori CESSATI in
   ragione di ACCORDI
   COLLETTIVI

   TOTALE                            65.000          55.000       10.130      130.130

                                              17
5. Interventi Legislativi necessari per l’attuazione della
   salvaguardia totale dei lavoratori “esodati”

   Le Categorie:

   a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA

   b)Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA

   c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE

   d)Lavoratori autorizzati alla PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

   e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO

   f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI

   g) Lavoratori licenziati

   h)Quindicenni

a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA

   Modifica generale del principio per cui la maturazione del diritto pensionistico debba avvenire
   entro la fine mobilità per cui occorrono le seguenti modifiche:

   1. Ammettere alla salvaguardia i soggetti mobilitati che maturano il requisito pensionistico entro
       36 mesi dalla fine mobilità, senza alcun vicolo sulla data di autorizzazione alla contribuzione
       volontaria nel caso in cui quest’ultima risulti necessaria per il perfezionamento del requisito
       pensionistico.

   2. Per coloro che sono in mobilità non deve essere applicata l’aspettativa di vita, oltre che per i
       c.d. “quarantisti”, anche per pensionamenti di vecchiaia e di anzianità per quota.

   3. Per la pensione di vecchiaia per le donne non deve essere applicato l’adeguamento dell’età
       anagrafica donne-uomini previsto dalle leggi precedenti alla 214/2011.

   4. Non deve essere applicato l’aumento della finestra per chi maturerebbe la pensione di
       anzianità indipendentemente dall’età anagrafica (coloro che maturano 40 anni di
       contributo).

                                                18
5. chiarire una volta per tutte che vengono ammessi alla salvaguardia tutti i soggetti destinatari
       di mobilità di qualsiasi tipo, con accordi firmati entro il 31 Dicembre 2011 e stipulati in
       qualsiasi sede, non solo in quella governativa (come invece limitato dal D.L. n.95 del
       6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012), a prescindere dalla data di conclusione
       della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di
       effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di
       cassa integrazione guadagni.

   6. L’eventuale occupazione a tempo determinato o parziale, così come previsto dalla normativa
        che regola l’istituto della mobilità, non deve far perdere il diritto alla salvaguardia (La
        preoccupazione è che i lavoratori in mobilità, che non possono rifiutare le offerte di
        ricollocazione per non perdere la mobilità, rischino di perdere il diritto alla salvaguardia se
        venissero estesi i paletti introdotti per i cessati e CV).

b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA

   1. Non deve essere applicata l’aspettativa di vita a coloro che sono in mobilità c.d. lunga.

   2. Per la pensione di vecchiaia per le donne non deve essere applicato l’adeguamento dell’età
      anagrafica donne-uomini previsto dalle leggi precedenti alla 214/2011.

c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE

   1. Per tutti gli esodati di questa categoria si chiede l’immediato invio della comunicazione di
       salvaguardia che si esplica nella certificazione alla pensione.

   2. Per coloro che sono cessati tra il 31/10/2008 ed il 04/12/2011 si chiede l’eliminazione della
       penalizzazione legata alla finestra mobile (legge 122/2010) e/o alla speranza di vita (111/11
       e 148/11) ovvero il rinnovo automatico dell'intervento del Fondo sociale estendendolo
       anche alla copertura della "speranza di vita" (attualmente non prevista).

d) Lavoratori AUTORIZZATI alla CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

   1. spostare dal 4/12/2011 al 31/12/2012 la data di riferimento per l’autorizzazione alla
       contribuzione volontaria e prevedere il diritto alla pensione con le vecchie norme a tutti
       coloro che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva
       entro la data del 31 dicembre 2013, o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro
       il 31 dicembre 2014.

   2. eliminare il riferimento all’aver rilavorato dopo l’autorizzazione ed all’aver versato almeno un
        contributo volontario dopo l’autorizzazione.

                                                 19
3. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo
        complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
        tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.

   4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
       della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
       convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
       modificazioni, si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima
       del 20 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31
       dicembre 2011, ai quali, pertanto, continua ad applicarsi l’art. 1 comma 8 della legge
       243/2004, come successivamente modificato dalla legge 247/2007, senza alcun vincolo o
       condizione ulteriori rispetto a quanto prescritto nelle previgenti norme sulla contribuzione
       volontaria.

   5. modificare la condizione relativa ai termini entro i quali occorre perfezionare i requisiti per il
       pensionamento:

      a) sostituire il riferimento a “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
         pensionistico” con il riferimento a “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.

      b) spostare la data termine dal 6/12/2014 (trentaseiesimo mese successivo alla data di
         entrata in vigore del DL SalvaItalia) al 31/12/2018.

e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO

   Modificare le salvaguardie previste dal DL SalvaItalia (art.24 c.14 lettera e) in modo da:

   1. estendere la salvaguardia prevista per i lavoratori in esonero dal servizio ai sensi della Legge
       dello Stato (art.72 c.1 del DL 25/6/2008 n. 112, convertito con legge 6/8/2008 n.133) ai
       lavoratori in esonero dal servizio ai sensi delle Leggi Regionali che hanno recepito l’istituto
       disciplinato dalla Legge dello Stato

   2. applicare la concessione dell’esonero e la salvaguardia per i lavoratori che avevano
       presentato l’istanza di esonero entro il 1/3/2011 e nei confronti dei quali l’amministrazione
       ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento
       dell'istanza, anche nella forma di una determinazione ricognitiva della volontà già
       manifestata

   3. applicare a tutti i lavoratori in esonero dal servizio, ai sensi della Legge statale o delle Leggi
       regionali, la normativa previdenziale esistente al momento della presentazione dell’istanza
       di esonero con l’eliminazione, della penalizzazione legata alla finestra mobile (legge
       122/2010) e/o alla speranza di vita (111/11 e 148/11), qualora subentrate successivamente.

                                                 20
f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI

   1. per coloro che hanno stipulato l’accordo antecedentemente alla data del 31/12/2011
       eliminare la condizione della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/6/2012.

   2. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 30/6/2012 un reddito annuo lordo
       complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
       tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.

   3. modificare la condizione relativa ai termini entro i quali occorre perfezionare i requisiti per il
       pensionamento:

           a) sostituire il riferimento a “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
              pensionistico” con il riferimento a “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.

           b) spostare la data termine dal 6/12/2014 (trentaseiesimo mese successivo alla data di
              entrata in vigore del DL SalvaItalia) al 31/12/2018.

   4. applicare a tutti i lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati prima
       dell’entrata in vigore della penalizzazione legata alla finestra mobile (legge 122/2010) e/o di quella
       legata alla speranza di vita (leggi 111/11 e 148/11), la normativa previdenziale esistente al momento
       della stipula dell’accordo.

g) Lavoratori Licenziati

   Ai lavoratori licenziati ante 31.12.2011 sia individualmente sia in conseguenza di
   ristrutturazione, fallimento o altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività
   d’impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle
   previgenti regole entro il 31 dicembre 2018, va applicata la normativa in vigore anteriormente al
   4 dicembre 2011, ancorché abbiano stipulato accordi conciliatori post 31.12.2011.

h) Quindicenni

    Per i soggetti che si richiamano per la pensione di vecchiaia alle 4 deroghe ancora aventi ragion
    d'essere sancite nel 1992 alla legge Amato n.503, essendo soggetti disoccupati e avendo già
    subito nel tempo, a seguito delle varie riforme succedutesi, un incremento complessivo dell'età
    pensionabile pari a 6 anni, inclusi i mesi di finestra previsti dalla legge 122/2010, si chiede che
    si applichi la normativa previgente al 4 dicembre 2011 in relazione al requisito anagrafico, ossia
    60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a cui aggiungere in entrambi i casi 12 mesi se
    lavoratori dipendenti o 18 mesi se lavoratori autonomi, in considerazione del fatto che con i
    nuovi criteri anagrafici imposti dalla riforma previdenziale si attua a discapito della
    componente femminile della categoria una fortissima penalizzazione di genere, che si
    materializza con un brutale innalzamento del requisito anagrafico richiesto, non inferiore a
    ulteriori 4 anni.

                                                    21
Un po’ di rassegna per memoria
                 A volte si dimentica la Storia, ma la Storia non si dimentica di noi.

1. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - ''I conti dell'istituto sono a posto. Il bilancio 2008
   dell'Inps -dice- presenta un saldo attivo di piu' di 11 mld di euro. Rimane sostenuta la dinamica
   delle entrate contributive, sensibilmente in crescita, così come migliora l'attivita' di recupero dei
   crediti (un vero piccolo grande boom con 5 mld di euro nel 2008)'' (relazione bilancio INPS 2008
   http://www.soldionline.it/notizie/economia/inps-mastrapasqua-sistema-pensionistico-e-in-
   equilibrio)

2. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - «Il sistema previdenziale italiano, dopo quasi 20 anni di
   continui e prudenti aggiustamenti riformatori, può vantare, a detta di tutti i commentatori più
   autorevoli e delle Autorità europee, una stabilità finanziaria e una qualità invidiabile» (relazione
   maggio 2011 su bilancio INPS 2010
   http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6704&iMenu=1&p1=2&ItemDir=7544)
3. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS – “calo degli assegni liquidati del 46,9% nei primi sei
   mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo 2011”. A dare «i loro effetti sono state le riforme dei
   governi precedenti .. non la riforma Monti-Fornero che avrà effetto dall'inizio del 2013». Per
   quanto riguarda l'età pensionabile, secondo Mastrapasqua «in questo semestre la media è di
   61,3 anni: abbiamo superato la Francia di quasi due anni e a fine anno-primi mesi dell'anno
   prossimo, agganceremo la Germania». Tutto senza effetto della riforma Fornero.
   (http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-28/mastrapasqua-inps-calo-assegni-
   150952.shtml?uuid=AbbBSdFG )
4. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Una società degna di questo nome non lascia nessuno
   senza reddito e senza pensione” (Audizione alla Camera 6/12/2011 – resoconto pag. 6 -
   http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/11/audiz2/2011/1206&pagi
   na=s010)
5. On. Muro – Relatore PdL 5103 – “C'è un principio che si studia per il primo esame di
   giurisprudenza ma, neanche, al liceo, quando si legge qualche libro di diritto. Non è che le
   norme, soprattutto in alcune materie, possano essere retroattive sul presupposto che vi sia
   un'esigenza economica. Se fosse così, chi accetterà mai nel futuro un patto con lo Stato?” ed
   ancora “Se c'è una possibilità le aziende e i lavoratori vi attingono dopodiché spetta allo Stato
   essere garante di questi accordi. È proprio la natura del mondo del lavoro e del diritto che
   presuppone tali accordi. “ (interrogazione urgente alla Ministra del Lavoro – Camera Deputati –
   19/04/20212 -
   http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.s
   ub00040
6. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Si vuole ricordare, in proposito, che la stima iniziale,
   allora, quando si provvedeva alla stesura dell'articolo, era di circa 50 mila. La nostra stima era
   stata di circa 50 mila persone, poi è stata successivamente elevata a 65 mila proprio in una

                                                  22
logica prudenziale. Siccome non siamo in grado di calcolarle bene, facciamo un accantonamento
   che corrisponde a un numero un po' superiore, anzi abbastanza, sostanzialmente, superiore a
   quanto era stata la stima iniziale in sede di definizione del decreto-legge.” (risposta ad
   interrogazione urgente on. Muro – Camera Deputati – 19/04/20212 -
   http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.s
   ub00040
7. la relazione inviata dall' Inps al Ministero del Lavoro calcola che gli esodati sono in totale
   390,200. La relazione, aggiunge l' agenzia, è arrivata al ministero prima che la ministra Fornero
   firmasse il decreto che ha fissato a solo 65 mila il totale di quelli che saranno tutelati.
   (http://tg.la7.it/economia/video-i564139) …. I lavoratori esodati che potrebbero avere diritto ad
   andare in pensione sulla base delle vecchie regole secondo il decreto Salva Italia e il
   Milleproroghe sono 390.200: è quanto emerge - secondo quanto apprende l'ANSA - dalla
   Relazione Inps al ministero del Lavoro inviata prima della firma del decreto che fissa a 65.000 la
   quota dei salvaguardati. (ANSA 11/6/2012
   (http://wwwansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2012/06/11/ESODATI-INPS-SONO-
   390-200_7018482.html)
8. Senatore Sacconi “Ora il nodo degli esodati rivela il più ampio problema di una significativa area
   di persone - calcolabili tra 500.000 e 700.000, in base alle serie dei pensionamenti di anzianità -
   a rischio di povertà perché potrebbero rimanere privi di salario, sussidio, pensione nei prossimi
   anni. Penso in particolare a donne oggi ultracinquantenni, cui è stata improvvisamente innalzata
   l'età di pensione di cinque anni, con l'esito di un differenziale di ben dieci anni rispetto al più
   generoso sistema previdenziale tedesco.” (dichiarazione al Senato 19/6/2012)
9. Elsa Fornero – Ministra del Lavoro . “Respingo con forza ogni insinuazione sul fatto che io abbia
   fornito cifre non vere o che io abbia inteso sottrarre dati alla pubblica conoscenza” (audizione al
   Senato del 19/06/2012 http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=166526)
10. Giuliano Cazzola, presidente della Commissione Lavoro della Camera - abolire le quote è stato
    un errore. Era un sistema più gestibile. I problemi causati da questa riforma, a partire dagli
    esodati, provengono dall'abolizione delle quote. (Convegno Tuttopensioni de Il Sole24ore
    19/3/2012 ore 10.40)
11. On. Gianfranco Fini - Presidente della Camera- invitava Governo e Parlamento a modificare “al
    più presto” la Legge “per garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali in materia di
    uguaglianza del cittadino davanti alla Legge ..” (Presentazione del bilancio INPS - 29/05/2012 -
    presso la Camera – testo e video disponibile su sito Camera e sito INPS
    http://webtv.camera.it/portal/portal/default/Archivio?IdEvento=5022&IdIntervento=322)
12. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - riferendosi agli esodati “La loro condizione deve
    trovare una soluzione, una soluzione che valga per tutti, non solo per un contingente di coloro
    che hanno questo diritto soggettivo “ (Presentazione del bilancio INPS - 29/05/2012 - presso la
    Camera – testo e video disponibile su sito Camera e sito INPS)

                                                 23
6. I Comitati in Rete

COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI                COORDINAMENTO ESODATI ROMANI
Salvatore Carpentieri 3357619638                 Emilio De Martino 3661570104
mobilitati.roma.napoli@gmail.com                 demartino-emilio@virgilio.it

COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA              COORDINAMENTO ”MOBILITATI, ESODATI” MILANO
Claudio Ardizio 3294206516                       Antonio Perna 3356842999
claudio.ardizio@libero.it                        perna.antonio@fastwebnet.it

COMITATO DIRIGENTI ESODATI                       COMITATO “I QUINDICENNI”
Alessandro Costa 3356308273                      Evelina Rossetto 00339528724
alessandro.costa@alice.it                        bicrebu@libero.it

COMITATO ESODATI BANCARI                         COMITATO ESODATI PARMA
Claudio Nigro 3203485348                         Claudio Bernardini 3355776288
comitato.degli.esodati.bancari@gmail.com         cbernardini4@gmail.com

COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI        COMITATO LICENZIATI E CESSATI SENZA TUTELE
Francesco Flore 3389976878                       Elide Alboni
contributi.volontari@gmail.com                   comitato.licenziati@libero.it
contributore@tiscali.it

GRUPPO DONNE ESMOL (ESODATE MOBILITATE           COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE
LICENZIATE)                                      FERROVIERI
Marta Pirozzi 3772441197                         Marcello Luca 3383182418
gruppo.esmol@gmail.com                           stluca@libero.it

COMITATO MOBILITATI MILANO                       COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO
Maurizio Vitale 3287639173                       Enzo Cozzolini 3880646654
tedesco40@libero.it                              mobilita.livorno@gmail.com

COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI               COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMM.NI
Alberto Maddeo                                   Giovanni Zappalà 3339519575
alberto.maddeo@fastwebnet.it                     gianniza55@gmail.com

Organizzazione eventi per la RETE
Angelo Moiraghi 335483344
angelo.moiraghi@fastwebnet.it

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