Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

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Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di
                   Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Determinazione n. 26/2017

OGGETTO: Stipula contratto di servizio con la Società Autoguidovie S.p.A.
per il servizio di trasporto pubblico interurbano della provincia di Pavia,
urbano e di area urbana del Comune di Pavia, urbano dei comuni non
capoluogo di Sannazzaro de Burgondi, Stradella e Voghera,

                                    Il Direttore

Richiamati:
      il decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 402 del
       27/04/2016 di costituzione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del
       bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia,
       in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 6/2012;
      la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei
       trasporti” (pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012) e in particolare:
          o l’art. 60, comma 7 indicante che “Dalla data di approvazione del
            bilancio, le Agenzie subentrano nelle procedure di affidamento dei
            servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti
            partecipanti alla data di entrata in vigore della legge regionale
            recante (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I Provvedimento di
            variazione con modifiche di leggi regionali), nella titolarità dei
            contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei
            servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento
            in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti
            con modelli di remunerazione a costo lordo, nonché dei contratti
            derivanti da concessioni di costruzione e gestione secondo il
            modello della finanza di progetto, i cui costi di esercizio sono coperti
            anche dalle tariffe del servizio, per i quali il subentro nella titolarità
            del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo
            accordo e secondo tempistiche definite d’intesa tra l’ente locale
            interessato e la competente Agenzia. Fatto salvo quanto previsto al
            primo periodo del presente comma, alle Agenzie costituite e
            operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa
            attuazione di quanto disposto dall’articolo 17, sono trasferite le
            risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale,
            erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun
            contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento ancora in
            corso, le risorse erogate ai sensi dell’articolo 67, comma 13 quater,
            nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in
            materia di trasporto pubblico. All’Agenzia del bacino della Città
            metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le
            risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di
            Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni
            capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia, fatto salvo quanto
            previsto al primo periodo del presente comma”;
      la deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 1, del 4/05/2017 di
       approvazione del Documento unico di Programmazione 2017-2019 e del

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       Bilancio di Previsione 2017-2019;
      il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 23/06/2017 di ratifica della
       variazione di bilancio approvata in via d’urgenza dal Consiglio di
       Amministrazione con Deliberazione n. 3 del 7/06/2017, a seguito della
       rideterminazione della data di passaggio dei contratti di servizio della
       Provincia di Pavia e del Comune di Pavia all’Agenzia a partire
       dall’1/08/2017;
      la deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 2, del 4/08/2017 di
       approvazione dell’assestamento di bilancio 2017 e della verifica degli
       equilibri di bilancio;
      l’Articolo 13, comma 9 dello Statuto dell’Agenzia che attribuisce al
       Direttore, fra gli altri, i poteri di stipula dei contratti;
Dato atto che:
      la L.R. 35/2016 e s.m.i., all’art. 6, assegna alle Agenzie per il trasporto
       pubblico a partire dal 2018 le risorse per i servizi di trasporto pubblico
       locale definite sulla base delle assegnazioni effettuate per il 2016, che
       attribuivano all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della
       Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, contributi
       per un importo complessivo di 83.598.732,76, di cui 19.780.291,32 per i
       servizi TPL interurbani, urbani e di area urbana della Provincia di Pavia;
      la D.G.R. 6313/2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della l.r.
       35/2016, definiva la metodologia e il percorso per la revisione del riparto
       delle risorse di cui al punto precedente, secondo i criteri dei costi e dei
       fabbisogni standard di cui ai commi 4 e 5 art. 17 l. r. n.6 /2012, fissando
       nel contempo che detta revisione non potrà determinare, per ciascun
       bacino territoriale:
          o una variazione percentuale annua (riduzione o incremento) della
            quota di riparto delle risorse regionali spettante a ciascun bacino
            territoriale, maggiore del 3% rispetto a quella dell’anno precedente;
          o una variazione percentuale complessiva nel quinquennio (riduzione
            o incremento) della quota delle risorse regionali da erogare a
            ciascun bacino territoriale, maggiore del 10% rispetto a quella
            dell’anno base (2016);
      la D.G.R. n. X/4868 del 29 febbraio 2016 ha assegnato all’Agenzia del
       Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano,
       Monza e Brianza, Lodi e Pavia, risorse aggiuntive per i servizi di trasporto
       pubblico locale interurbano finalizzate a garantire adeguati livelli di servizio
       e occupazionali, per un importo complessivo di € 7.615.418,09;
      con Determina Dirigenziale 23/2017 dell’8 agosto 2017 l’Agenzia del
       Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano,
       Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in attuazione di quanto disposto dalla L.R.
       6/2012, ha acquisito la titolarità dei contratti in essere per i servizi TPL
       interurbani e urbani precedentemente di competenza della Provincia e del
       Comune di Pavia;
      la Provincia di Pavia, nelle more della costituzione e della piena operatività
       dell’Agenzia, ha dato corso e portato a conclusione, con aggiudicazione

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       definitiva alla società Autoguidovie S.p.A. effettuata con D.D 501 del 8
       giugno 2016, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto
       pubblico locale nel bacino della Provincia di Pavia (CUP
       I89D14001340009; CIG 605877534), relativamente ai servizi interurbani
       di competenza provinciale, al servizio urbano e di area urbana del Comune
       di Pavia e ai servizi urbani dei Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi,
       Stradella e Voghera;
      con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sede
       di Milano, integrato da motivi aggiunti, la TRASPORTI PAVESE
       LOMELLINA OLTREPO’ SOCIETA’ CONSORTILE A SOCIETÀ
       CONSORTILE A.R.L. - TPLO S.C. a R.L. impugnava gli atti della
       procedura ristretta. La gara era aggiudicata all'esito della selezione
       mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
       d'asta di € 125.684.015,54 all'AU. S.P.A. (determinazione n. 510 dell'8
       giugno 2016), dopo che la società consortile ricorrente, iniziale
       aggiudicataria provvisoria, era invece stata esclusa (all'esito della seduta
       riservata della commissione giudicatrice del 30 maggio, con
       PROVVEDIMENTO del 7 giugno 2016, n. 495). Nel giudizio interveniva ad
       adiuvandum l’ANAV - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori;
      con la sentenza n. 2304/2016 il Tribunale amministrativo Lombardia –
       Milano, sezione III, dichiarava l'inammissibilità dell'intervento
       dell'associazione di categoria, respingeva l'impugnazione della società
       TPLO S.C. a R.L., giudicandola inammissibile nella parte relativa alla
       normativa di gara, ed infondata per il resto;
      per la riforma della pronuncia di primo grado, per quanto di rispettivo
       interesse, proponevano separati appelli la società ricorrente e
       l'ASSOCIAZIONE interveniente. Il Consiglio di Stato, sezione 5 con
       sentenza n. 3029 del 21 giugno 2017 definitivamente pronunciando sugli
       appelli, previa loro riunione, li respingeva;
      TRASPORTI PAVESE LOMELLINA OLTREPO’ SOCIETA’ CONSORTILE
       A SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. - TPLO S.C. a R.L. proponeva avverso
       la predetta sentenza del Consiglio di Stato ricorso ex articolo 106 C.P.A.,
       con atto notificato a mezzo posta il 27 luglio 2017, sostenendo un evidente
       travisamento di fatto delle statuizioni (motivo n.1), in un’errata percezione
       di atti processuali (motivo n. 2);
Considerato che sussistendo la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata e
non sussistendo alcun impedimento alla stipula, con riferimento al decreto
legislativo n. 50 del 2016, nulla giustifica l’ulteriore differimento della stipula del
Contratto di servizio con la società Autoguidovie S.p.A, aggiudicataria della gara
per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della
Provincia di Pavia (CUP I89D14001340009; CIG 605877534), relativamente ai
servizi interurbani di competenza provinciale, al servizio urbano e di area urbana
del Comune di Pavia e ai servizi urbani dei Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi,
Stradella e Voghera;
Verificato che la copertura finanziaria per il pagamento dei corrispettivi
contrattuali relativi al Contratto di servizio in oggetto è assicurata dai relativi
capitoli del bilancio 2017-2019, annualità 2018 e 2019 e, più in generale, dai
contributi sopra richiamati assegnati da Regione Lombardia all’Agenzia con

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vincolo di utilizzo per l’espletamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale;
Ritenuto di procedere, per le ragioni sopra esposte alla stipula del Contratto di
servizio con la società Autoguidovie S.p.A, aggiudicataria della gara per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di
Pavia (CUP I89D14001340009; CIG 605877534), relativamente ai servizi
interurbani di competenza provinciale, al servizio urbano e di area urbana del
Comune di Pavia e ai servizi urbani dei Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi,
Stradella e Voghera;
Verificato che:
      il contratto in oggetto è redatto secondo lo Schema di Contratto di Servizio
        costituente l’Allegato A al Capitolato d’Oneri della procedura di
        affidamento del servizio, integrato con gli elementi derivanti dall’offerta
        della Società risultata aggiudicataria
      ai sensi e secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara e dall’offerta
       presentata dall’aggiudicatario, e in accordo con l’aggiudicatario in
       considerazione dei tempi tecnici di subentro dello stesso nella gestione
       dei servizi, il Contratto decorrerà dal 1.04.2018 e avrà durata di 7 anni;
Ritenuto che:
    Agenzia si avvalga degli adempimenti per le verifiche ex lege 159/2011
      attivati dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Monza e
      Brianza, entrambi soggetti soci dell’Agenzia, nei confronti dell’Affidataria
      Autoguidovie S.p.A. e del socio unico della stessa, Ranza S.p.A., ed alla
      data odierna la competente Prefettura non ha fornito riscontro in merito;
      per quanto possa occorrere il contratto in oggetto è comunque stipulato ai
       sensi dell’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, in pendenza dei controlli
       antimafia. Qualora le informazioni antimafia fossero rilasciate con un
       contenuto che avrebbe impedito la conclusione dello stesso, il contratto
       sarà risolto di diritto, con oneri e spese a carico dell’appaltatore, salvo
       maggior danno;
Verificato che sono state effettuate con esito positivo le ulteriori verifiche di legge
previste per la stipula di contratti pubblici di servizio e, in particolare:
          o le verifiche di regolarità contributiva ex legge 68/99,
           o le verifiche di ottemperanza alle norme della legge 68/99 e 247/07,
           o le verifiche presso il casellario giudiziario,
Dato atto che:
    le polizze RCA e RCT previste dal Capitolato d’Oneri saranno prodotte da
      Autoguidovie S.p.A. all’atto della sottoscrizione del contratto;
      La cauzione definitiva per un importo pari al 5% dell’importo contrattuale
       sarà prodotta da Autoguidovie S.p.A. all’atto della sottoscrizione del
       contratto;
      La cauzione definitiva per un importo pari al 20% del valore
       dell’investimento in materiale rotabile a cui l’aggiudicataria si è obbligata
       con l’offerta sarà prodotta da Autoguidovie S.p.A. all’atto della
       sottoscrizione del contratto;
      Autoguidovie S.p.A. ha prodotto il DUVRI - Documento valutazione rischi
       ed oneri sicurezza interni – che sarà completato prima dell’avvio del

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         servizio una volta identificato il personale impiegato nei relativi luoghi di
         lavoro;
        Il contratto prevede l’erogazione di un servizio base di 13.382.929 di
         bus*km/anno, articolati nei seguenti servizi:
             o Interurbano Provincia Pavia,          9.874.730 bus*km/anno
             o Urbano e di Area Urbana del Comune Pavia 3.047.715
                 bus*km/anno
             o Urbano del Comune di Voghera 430.828 bus*km/anno
             o Urbano del Comune di Sannazzaro De’ Burgondi            23.364
                 bus*km/anno
             o Urbano del Comune Stradella 6.292 bus*km/anno;
        Il contratto prevede un corrispettivo base di € 17.256.790,87/anno, per un
         valore complessivo del contratto di € 119.660.024,67 per i 7 anni di
         vigenza del contratto, considerando i tempi previsti di successiva
         attivazione dei servizi e la fase transitoria iniziale;

                                             DETERMINA

per tutto quanto richiamato, verificato e considerato in premessa, di procedere
alla stipula del Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Bacino Della
Provincia Di Pavia - (CUP: I89D14001340009 - CIG: 605877534C), che:
     ha durata di 7 anni a decorrere dal 1/04/2018;
     prevede l’erogazione di un servizio base di 13.382.929 di bus*km/anno,
        articolati nei seguenti servizi:
            o Interurbano Provincia Pavia,          9.874.730 bus*km/anno
            o Urbano e di Area Urbana del Comune Pavia 3.047.715
                bus*km/anno
            o Urbano del Comune di Voghera 430.828 bus*km/anno
            o Urbano del Comune di Sannazzaro De’ Burgondi             23.364
                bus*km/anno
            o Urbano del Comune Stradella 6.292 bus*km/anno;
     prevede un corrispettivo contrattuale base di € 17.256.790,87/anno, per
        un valore complessivo del contratto di € 119.660.024,67 per i 7 anni di
        vigenza del contratto, considerando i tempi previsti di successiva
        attivazione dei servizi e la fase transitoria iniziale.

Milano, 15 settembre 2017
                                                                        Il Direttore
                                                                         Luca Tosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
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                        VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
                     ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Stipula contratto di servizio con la Società Autoguidovie S.p.A.
per il servizio di trasporto pubblico interurbano della provincia di Pavia,
urbano e di area urbana del Comune di Pavia, urbano dei comuni non
capoluogo di Sannazzaro de Burgondi, Stradella e Voghera.

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Milano, 15 settembre 2017

                                                                        Il Direttore
                                                                         Luca Tosi

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