CUNEO FISCALE: COME FUNZIONA LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE PER DIPENDENTI E ASSIMILATI - MYSOLUTION

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COMMENTO

MANOVRA 2020, IRPEF

Cuneo fiscale: come funziona la riduzione del
carico fiscale per dipendenti e assimilati
di Saverio Cinieri | 27 GENNAIO 2020

 Bonus di 600 euro per i dipendenti e assimilati con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e
 ulteriore detrazione per coloro i quali, invece, hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro
 ma fino 40.000 euro. Si può sintetizzare in questo modo l’intervento deciso dal Consiglio dei Ministri che
 si è svolto il 23 gennaio in materia di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, che fa seguito alle linee
 guida introdotte con la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Anche se il decreto è ancora in bozza
 e dovrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, è possibile già iniziare a fare qualche proie-
 zione di calcolo per valutare l’effettivo impatto sulle buste paga.

Riduzione del cuneo fiscale: dalla legge di Bilancio al decreto attuativo
Normalmente, con “cuneo fiscale” si fa riferimento alla differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal
datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore e si calcola come rapporto percentua-
le della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico
del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro
totale.

       Ricorda
       Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di
       imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal
       lavoratore.

Si segnala che la riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime raccomandazioni specifiche
avanzate dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti dell’Italia il 9 luglio scorso.
Pertanto, il Legislatore italiano, con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 7, legge n. 160/2019), ha
previsto la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con
una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.
L’attuazione della riduzione del carico fiscale è stata, però, demandata a futuri appositi interventi
normativi. E, a tale proposito, è stato emanato un decreto che è passato al vaglio del Consiglio dei
Ministri del 23 gennaio 2020 e attende l’ufficialità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Cuneo fiscale: come funziona la riduzione del carico fiscale per dipendenti e assimilati

Anche se, al momento della stesura di questo intervento il testo è ancora in bozza (e quindi suscetti-
bile di ulteriori modifiche) è possibile iniziare a valutare l’impatto che le nuove misure avranno sui la-
voratori.

        Novità
        In particolare, nella bozza del decreto si interviene sul cuneo fiscale con due distinte misure:
        - un trattamento integrativo per i redditi fino a 28.000 euro che prende il posto del c.d.
        “Bonus Renzi” (art. 1, D.L. n. 66/2014);
        - una ulteriore detrazione per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

Regole comuni
Prima di analizzare le predette misure, occorre analizzare le regole che sono in comune ad entrambe.
Si tratta, innanzitutto dei soggetti interessati.
Il decreto specifica che le norme in esso contenute si applicano:
   ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 D.P.R. n. 917/1986, eccetto i titolari di
     pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a), D.P.R. n.
     917/1986);
   ai titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a),
     b), c), c-bis), d), h-bis) e l), D.P.R. n. 917/1986) e precisamente:
a) compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle
cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini
di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro di-
pendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto for-
ma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, asso-
ciazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rap-
porti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordina-
zione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le colla-
borazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, concer-
nente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) remunerazioni dei sacerdoti;
h-bis) prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate;
l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Inoltre, altra regola comune riguarda il reddito complessivo da considerare ai fini del calcolo delle
agevolazioni.

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Ai fini della determinazione del reddito complessivo:
   rilevano le quote esenti dei redditi agevolati per i ricercatori rientrati in Italia (art. 44 D.L. n.
     78/2010) e degli impatriati (art. 16D.Lgs. n. 147/2015);
   non si tiene conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
     delle relative pertinenze.

        Attenzione
        Infine, va ricordato che le misure di cui si sta per dire si applicano, in via sperimentale, per il
        periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

È probabile che le stesse vengano riproposte anche per l’anno seguente, ma su questo punto, almeno
per ora, non c’è certezza.

Trattamento integrativo
La prima misura agevolativa consiste in un trattamento integrativo pari a 600, che non concorre
alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a
28.000 euro.
Il bonus spetta a coloro che non sono “incapienti” e cioè che hanno una imposta lorda di importo su-
periore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986.
Tale misura prende il posto dell’attuale bonus che percepiscono i lavoratori con reddito complessivo
annuo non superiore a 26.600 euro (infatti, è prevista la disapplicazione di tale bonus per il periodo
luglio-dicembre 2020). Si tratta del c.d. “Bonus Renzi” che ammonta a 80 euro al mese per un ammon-
tare massimo annuo di 960 euro.

        Attenzione
        Chiaramente, l’importo di 600 euro si riferisce al semestre luglio-dicembre 2020, per cui la mi-
        sura, sostanzialmente, passa dagli attuali 80 euro a 100 euro mensili.

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni
di lavoro.
Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo
semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni
lavorati nel predetto secondo semestre.
A livello operativo è previsto che i sostituti d’imposta debbano:
- riconoscere il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo am-
montare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

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Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta
provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione di cui si di-
rà di seguito eventualmente spettante.
Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti
del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro. Il trattamento integrativo erogato viene recuperato
dai sostituti d’imposta mediante compensazione in F24.
A tale proposito c’è da chiedersi se tali compensazioni rientreranno nella stretta decisa con il decreto
fiscale (art. 3 D.L. n. 124/2019): considerato che il “Bonus Renzi” vi è rientrato, si presume che vi rien-
trerà anche questo ulteriore trattamento integrativo.

Ulteriore detrazione
Ben più articolata e complessa è l’ulteriore detrazione spettante ai lavoratori che hanno un reddi-
to complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro.
In particolare, è previsto che a tali soggetti, in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2020, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro, di importo pari a:
a.   480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000
     euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
     superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b.   480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazio-
     ne spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del red-
     dito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
In sostanza:
   l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro
     mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
   per la fascia reddituale da 35.001 a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione continua a decrescere li-
     nearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.
Volendo semplificare, per effettuare i calcoli si può fare riferimento alla seguente tabella (RC corri-
sponde al reddito complessivo):
         Reddito (euro)                 Ulteriore detrazione (euro)
         Fino a 28.000                  0
         Da 28.001 a 35.000             480+ (600-480)*[1- (RC-28.000)/ (35.000-28.000)]
         Da 35.001 a 40.000             480*[1- (RC-35.000)/ (40.000-35.000)]
         Da 40.001                      0

        Esempio
        Si supponga un lavoratore con un reddito complessivo annuo di 32.000 euro. Si avrà: Ulterio-
        re detrazione: 480+ (600-480)*[1- (32.000-28.000)/ (35.000-28.000)] = 480+120*[1-4.000/7.000]
        = 480+120*0,4285 = 480+51,42 = 531,42 euro

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A livello operativo, anche in questo caso, i sostituti d’imposta:
- riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate
dal 1° luglio al 31 dicembre 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti
d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire
dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Il credito erogato viene recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione
nell’ambito del modello di pagamento F24.

        Riferimenti normativi
   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 13, 49 e 50;
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 7;
   Schema Decreto Legge Cuneo fiscale.

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