Inquadramento normativo - Giugno 2021 Sergio Blazina Corpo Ispettivo USR per il Piemonte

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Inquadramento normativo - Giugno 2021 Sergio Blazina Corpo Ispettivo USR per il Piemonte
Inquadramento normativo
       Giugno 2021

                             Sergio Blazina
         Corpo Ispettivo USR per il Piemonte
Inquadramento normativo - Giugno 2021 Sergio Blazina Corpo Ispettivo USR per il Piemonte
RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI
OM del 3 marzo 2021, n. 53
e
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
  122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92
- DL 22/2020 convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41
- DM 26 giugno 2020, n. 39 (Piano scuola)
- DM 6 agosto 2020, n. 88 (Modelli diploma e curriculum dello
  studente)
- OM 9 ottobre 2020, n. 134
- Legge del 30 dicembre 2020, n. 178
- OM 3 marzo 2021, n. 51
- Nota 5 marzo 2021, n. 349
- Protocollo d’Intesa MI e OO.SS settore scuola, Atti del Ministro
  prot. n.14 del 21 maggio 2021

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Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021),
          art. 1, comma 504
 Delega al Ministro per derogare dalla normativa ordinaria
 (come nel 2020 era avvenuto con il DL 22/2020 convertito
 in Legge 41/2020):

 «in       relazione    all’evolversi   della     situazione
 epidemiologica… con una o più ordinanze del Ministro
 dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure
 per la valutazione degli apprendimenti e per lo
 svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
 secondo ciclo di istruzione»

 Lo strumento sono le ordinanze.

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DEROGHE ALLA NORMA NAZIONALE
Art. 3 Candidati interni, comma 1, lettera a)

Gli studenti del quinto anno sono ammessi all’esame «anche in
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e
c) del Dlgs 62/2017».

Come lo scorso anno, non sono requisiti di ammissione:
- la partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- lo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c)

I PCTO sono valutati nella misura in cui sono stati svolti: essi
possono rientrare nella discussione dell’elaborato o in una
esposizione del candidato, anche mediante una breve relazione
o un elaborato multimediale (Art. 18 comma 1 lettere a) e d) )

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DEROGHE AFFIDATE
 ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE
In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre
quarti del monte ore personalizzato» le istituzioni
scolastiche valutano le deroghe «di cui all’articolo 13,
comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo
14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle
specifiche       situazioni     dovute      all’emergenza
epidemiologica».

Ai Collegi dei docenti è quindi affidato il potere di deroga
previsto dalla normativa vigente.

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PROCEDURA ORDINARIA
In relazione ai requisiti di profitto (art. 13, comma 2,
lettera d) del Dlgs 62/2017) nessuna deroga è prevista.

L’ammissione dunque prevede per i candidati interni:
- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
  disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico
  voto
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato
  nel caso di una insufficienza
Ma: le note 491, 624 e 643 del 6, 23 e 27/4/2021 del Capo
Dipartimento raccomandano attenzione alle difficoltà
generali e specifiche affrontate dagli studenti.

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FRA PROCEDURA ORDINARIA E
    DEROGHE: CANDIDATI ESTERNI
Art. 4 Candidati esterni
I candidati esterni sono ammessi a partecipare alla
sessione ordinaria previo superamento dell’esame
preliminare, in presenza.
Viene abbandonata la separazione temporale fra sessione
ordinaria e sessione straordinaria per candidati esterni,
prevista dall’OM 10 del 2020.
Anche per i candidati esterni, come per gli interni, si
prescinde dai «requisiti di cui all’articolo 14, comma 3,
ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove INVALSI e attività
«assimilabili» ai PCTO).

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EDUCAZIONE CIVICA 1/2
L’OM 54/2021 sulle Commissioni d’esame precisa all’art. 5
comma 3 lettera c) che
«stante la natura trasversale dell’insegnamento di
educazione civica, non è possibile la nomina di un
commissario specifico su tale insegnamento»
La Legge 92/2019, introducendo l’insegnamento di
Educazione civica, abroga Cittadinanza e Costituzione.
Quindi, nelle premesse all’OM 53/2021, si precisa che non è
stata accolta la proposta di modifica del CSPI, che chiedeva
l’aggiunta della dicitura «e di Cittadinanza e Costituzione»
all’articolo 17, comma 2 lettera c), dove si indica fra gli
oggetti di accertamento del colloquio la maturazione delle
competenze e conoscenze in Educazione civica.

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EDUCAZIONE CIVICA 2/2

Tuttavia, il pregresso di Cittadinanza e Costituzione, per la
parte confluente, viene recuperato all’Art. 10 (Documento
del Consiglio di classe), comma 2:

possono essere allegati «i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito   del     previgente   insegnamento     di
Cittadinanza e Costituzione per quanto confluenti
nell’Educazione civica».

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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’OM 53 riprende sia il DL 22/2020 convertito in Legge
41/2020 sia i Decreti 39/2020 (Piano scuola) e 89/2020
(Linee guida sulla DDI).

La didattica digitale integrata rientra nell’attività
ordinaria, quando prevista. La regolamentazione
avvenuta nel corso del 2020 la inserisce a pieno titolo nel
percorso.
Nelle premesse, l’OM invita a considerare, nell’Esame di
Stato, le «modalità di svolgimento dell’attività scolastica nei
territori, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio
tra attività didattica svolta in presenza e in forma di
didattica digitale integrata».

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CREDITO SCOLASTICO
             (Art. 11, commi 1 e 2)
Come lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è
ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un
massimo di quaranta a un massimo di sessanta punti.
Le tabelle di cui all’allegato A sono state in parte riviste
rispetto all’ES 2020 per migliorarne la precisione. La
conversione avviene con riferimento sia alla media
conseguita sia al credito assegnato e propone una banda di
oscillazione di 1 punto.
La media
COMMISSIONI D’ESAME (Art. 12, comma 1)
PROVA D’ESAME (Art. 17, comma 1)
  Come nell’anno scolastico 2019/20 sono previste:

  - Commissioni interne con Presidente esterno
  - Eliminazione delle prove scritte e la prova unica in
    forma di colloquio

  Di conseguenza, nell’Esame di Stato 2021 continua a non
  produrre effetto il D.M. 1095 21/11/2019, quadro di
  riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima
  prova, introducendo l’obbligo di inserire nelle tre tracce della
  tipologia B una traccia di ambito storico.

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EMERGENZA SANITARIA
Nelle premesse dell’OM 53/2021 sono citati:
il DM 26 giugno 2020, recante «Adozione del Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»;
l‘OM 9 ottobre 2020, n. 134, «Ordinanza relativa agli alunni e
studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22».
Le premesse preannunciano la pubblicazione delle
disposizioni tecniche relative alle misure di sicurezza,
avvenuta il 21/5/2021 attraverso il Protocollo firmato dal
Ministero con le OO.SS.

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Alcuni articoli dell’OM 53/2021 collegano
  il tema della sicurezza sanitaria alla
possibilità, in specifici casi, di svolgere
      l’esame in modalità a distanza:
            8, 14, 20, 26 e 31.

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Articolo 8, commi 1 - 2
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
«1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel
periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al
presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
corredandola       di       idonea       documentazione.        Il
dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione –
dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
2. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami
di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile
svolgere l’esame in presenza»

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Articolo 14, comma 1
(Riunione territoriale di coordinamento)

«(…) La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi
in modalità telematica – costituisce obbligo di servizio per i
presidenti delle commissioni»

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Articolo 20, comma 2
(Esame dei candidati con disabilità)
«Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la
famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario
provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in
modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in
presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali
misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di
difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo
l’insediamento della commissione con la riunione plenaria,
all’attuazione del presente comma provvede il presidente,
sentita la sottocommissione»

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Articolo 26, comma 1 lettere a) e b)
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
- «nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le
disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo
restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma
2, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno
svolgersi in videoconferenza»;
- «qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di
sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della
situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate,
da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il
dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame –
o, successivamente, il presidente della commissione – comunica
tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e
decisioni»;

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Articolo 26, commi 1 lettera c) e 2
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

- «nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano
impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova
d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie
connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone
la partecipazione degli interessati in videoconferenza»;

«Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 23 è altresì
riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami
in modalità telematica».

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Articolo 31, comma 3
(Disposizioni organizzative)

«I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove
necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità
telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle
specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa
correlate».

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CURRICULUM STUDENTE

Articolo 24, comma 6
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
(Curriculum dello studente)

«I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio
(…) dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 di cui
all’Articolo 2 comma 1».

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RELAZIONE DEI PRESIDENTI

Articolo 24, comma 8
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

«I presidenti di commissione trasmettono al competente
USR un’apposita relazione, sulla base di un form telematico
disponibile su “Commissione web”, contenente osservazioni
sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento
degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative
dell’esame di Stato».

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