Inquadramento normativo - Giugno 2021 Sergio Blazina Corpo Ispettivo USR per il Piemonte
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RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI OM del 3 marzo 2021, n. 53 e - Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 - DL 22/2020 convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41 - DM 26 giugno 2020, n. 39 (Piano scuola) - DM 6 agosto 2020, n. 88 (Modelli diploma e curriculum dello studente) - OM 9 ottobre 2020, n. 134 - Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 - OM 3 marzo 2021, n. 51 - Nota 5 marzo 2021, n. 349 - Protocollo d’Intesa MI e OO.SS settore scuola, Atti del Ministro prot. n.14 del 21 maggio 2021 2
Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 504 Delega al Ministro per derogare dalla normativa ordinaria (come nel 2020 era avvenuto con il DL 22/2020 convertito in Legge 41/2020): «in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica… con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione» Lo strumento sono le ordinanze. 3
DEROGHE ALLA NORMA NAZIONALE Art. 3 Candidati interni, comma 1, lettera a) Gli studenti del quinto anno sono ammessi all’esame «anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017». Come lo scorso anno, non sono requisiti di ammissione: - la partecipazione alle prove INVALSI - lettera b) - lo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c) I PCTO sono valutati nella misura in cui sono stati svolti: essi possono rientrare nella discussione dell’elaborato o in una esposizione del candidato, anche mediante una breve relazione o un elaborato multimediale (Art. 18 comma 1 lettere a) e d) ) 4
DEROGHE AFFIDATE ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica». Ai Collegi dei docenti è quindi affidato il potere di deroga previsto dalla normativa vigente. 5
PROCEDURA ORDINARIA In relazione ai requisiti di profitto (art. 13, comma 2, lettera d) del Dlgs 62/2017) nessuna deroga è prevista. L’ammissione dunque prevede per i candidati interni: - votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto - voto di comportamento non inferiore a sei decimi - possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza Ma: le note 491, 624 e 643 del 6, 23 e 27/4/2021 del Capo Dipartimento raccomandano attenzione alle difficoltà generali e specifiche affrontate dagli studenti. 6
FRA PROCEDURA ORDINARIA E DEROGHE: CANDIDATI ESTERNI Art. 4 Candidati esterni I candidati esterni sono ammessi a partecipare alla sessione ordinaria previo superamento dell’esame preliminare, in presenza. Viene abbandonata la separazione temporale fra sessione ordinaria e sessione straordinaria per candidati esterni, prevista dall’OM 10 del 2020. Anche per i candidati esterni, come per gli interni, si prescinde dai «requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO). 7
EDUCAZIONE CIVICA 1/2 L’OM 54/2021 sulle Commissioni d’esame precisa all’art. 5 comma 3 lettera c) che «stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento» La Legge 92/2019, introducendo l’insegnamento di Educazione civica, abroga Cittadinanza e Costituzione. Quindi, nelle premesse all’OM 53/2021, si precisa che non è stata accolta la proposta di modifica del CSPI, che chiedeva l’aggiunta della dicitura «e di Cittadinanza e Costituzione» all’articolo 17, comma 2 lettera c), dove si indica fra gli oggetti di accertamento del colloquio la maturazione delle competenze e conoscenze in Educazione civica. 8
EDUCAZIONE CIVICA 2/2 Tuttavia, il pregresso di Cittadinanza e Costituzione, per la parte confluente, viene recuperato all’Art. 10 (Documento del Consiglio di classe), comma 2: possono essere allegati «i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione per quanto confluenti nell’Educazione civica». 9
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA L’OM 53 riprende sia il DL 22/2020 convertito in Legge 41/2020 sia i Decreti 39/2020 (Piano scuola) e 89/2020 (Linee guida sulla DDI). La didattica digitale integrata rientra nell’attività ordinaria, quando prevista. La regolamentazione avvenuta nel corso del 2020 la inserisce a pieno titolo nel percorso. Nelle premesse, l’OM invita a considerare, nell’Esame di Stato, le «modalità di svolgimento dell’attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata». 10
CREDITO SCOLASTICO (Art. 11, commi 1 e 2) Come lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un massimo di quaranta a un massimo di sessanta punti. Le tabelle di cui all’allegato A sono state in parte riviste rispetto all’ES 2020 per migliorarne la precisione. La conversione avviene con riferimento sia alla media conseguita sia al credito assegnato e propone una banda di oscillazione di 1 punto. La media
COMMISSIONI D’ESAME (Art. 12, comma 1) PROVA D’ESAME (Art. 17, comma 1) Come nell’anno scolastico 2019/20 sono previste: - Commissioni interne con Presidente esterno - Eliminazione delle prove scritte e la prova unica in forma di colloquio Di conseguenza, nell’Esame di Stato 2021 continua a non produrre effetto il D.M. 1095 21/11/2019, quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova, introducendo l’obbligo di inserire nelle tre tracce della tipologia B una traccia di ambito storico. 12
EMERGENZA SANITARIA Nelle premesse dell’OM 53/2021 sono citati: il DM 26 giugno 2020, recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»; l‘OM 9 ottobre 2020, n. 134, «Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22». Le premesse preannunciano la pubblicazione delle disposizioni tecniche relative alle misure di sicurezza, avvenuta il 21/5/2021 attraverso il Protocollo firmato dal Ministero con le OO.SS. 13
Alcuni articoli dell’OM 53/2021 collegano il tema della sicurezza sanitaria alla possibilità, in specifici casi, di svolgere l’esame in modalità a distanza: 8, 14, 20, 26 e 31. 14
Articolo 8, commi 1 - 2 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) «1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 2. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza» 15
Articolo 14, comma 1 (Riunione territoriale di coordinamento) «(…) La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni» 16
Articolo 20, comma 2 (Esame dei candidati con disabilità) «Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione» 17
Articolo 26, comma 1 lettere a) e b) (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) - «nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 2, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza»; - «qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni»; 18
Articolo 26, commi 1 lettera c) e 2 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) - «nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza»; «Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 23 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica». 19
Articolo 31, comma 3 (Disposizioni organizzative) «I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate». 20
CURRICULUM STUDENTE Articolo 24, comma 6 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) (Curriculum dello studente) «I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio (…) dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 di cui all’Articolo 2 comma 1». 21
RELAZIONE DEI PRESIDENTI Articolo 24, comma 8 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) «I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un’apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su “Commissione web”, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell’esame di Stato». 22
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