L'indipendenza della Corte costituzionale turca fra - Diritti Comparati

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L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra
         legittimità delle leggi e tutela dei diritti. Quali segnali per la
                     tenuta della democrazia in Turchia?

                                        Valentina Rita Scotti

         SOMMARIO: 1. Introduzione: istituzione ed evoluzione della Corte
         costituzionale turca. – 2. Fra attivismo giudiziario “selettivo” e Alleanza
         Repubblicana. – 3. Quale evoluzione dopo il fallito golpe del 2016? – 4.
         Riflessioni conclusive: l’indipendenza della Corte e la deriva antidemocratica
         della Turchia.

               1. Introduzione: istituzione ed evoluzione della Corte
         costituzionale turca

               Nell’ambito del dibattito circa la tenuta della democrazia turca,
         lo studio delle vicende politico-istituzionali legate alla Corte
         costituzionale turca (Anayasa Mahkemesi) e della sua giurisprudenza
         si pone come un interessante campo di indagine per valutare la
         possibilità di includere la Turchia fra le democrazie illiberali.
               Difatti, già la scelta di non prevedere un esplicito meccanismo
         per il controllo di costituzionalità delle leggi nella Costituzione
         repubblicana (1924) sembra essere legata alla concezione di
         democrazia dei padri fondatori che attraverso l’infallibilità del
         Parlamento, a quel tempo rappresentante la nazione sopravvissuta allo
         scioglimento dell’Impero Ottomano, assicurarono l’assenza di
         controllo sull’operato del partito unico kemalista. Una scelta che la
         Corte di Cassazione sostenne nel 1931, quando definitivamente negò
         la competenza delle Corti ordinarie in materia di controllo di
         costituzionalità1 e, rigettando le obiezioni del giudice Refik Gür della

               
                   L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
         double-blind peer review.
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                   Cfr. Corte di Cassazione, sentenza E 109 K 11, 4 febbraio 1931.

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         Corte civile di Aksehir che più volte aveva sottolineato i rischi che
         l’assenza del controllo di costituzionalità delle leggi avrebbe
         comportato per la tenuta del sistema2, pose fine alle suggestioni di
         quanti vedevano nell’assenza di un organo ad hoc una scelta dei
         costituenti in favore di un modello diffuso di ispirazione statunitense.
         A contrario, si può collegare ad un desiderio di maggiore democrazia
         la scelta della c.d. Commissione Istanbul3, organo costituente istituito
         a seguito del colpo di stato del 1960 che deponeva – e sanzionava con
         la pena capitale – il governo del Dp (Demokrat Parti – Partito
         Democratico)4, ritenuto reo di aver violato i principi del kemalismo.
         Concorde nel ritenere il controllo di costituzionalità delle leggi un
         valido strumento per garantire il rispetto del principio democratico e
         per allineare il paese alle evoluzioni costituzionali che avevano
         caratterizzato gli altri ordinamenti europei nel secondo dopoguerra, la
         Commissione Istanbul decise, infatti, di seguire i modelli europei di

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                   Deve ricordarsi che la citata sentenza della Corte di Cassazione giunse alla
         fine di un lungo braccio di ferro con il giudice Gür, che, novello Marshall, si
         pronunciò più volte circa i rischi che l’assenza del controllo di costituzionalità
         avrebbe comportato per l’ordinamento, sostenendo che l’assenza di disposizioni
         costituzionali in materia autorizzavano di fatto i giudici ordinari ad assumere tale
         competenza. Per un ulteriore approfondimento al riguardo si rinvia a E. Sales, La
         Cour constitutionnelle turque, in Revue du droit public et de la science politique en
         France et à l’étranger, 2007, p. 1264-1290, spec. p. 1265-1266.
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                   È questo il nome con cui è ricordato il gruppo di docenti universitari che,
         all’indomani del colpo di stato del 1960, il Comitato militare che assommava sia il
         potere legislativo che quello esecutivo convenne a Istanbul allo scopo di redigere la
         nuova Carta costituzionale.
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                   Si ricorda che il Dp aveva espresso l’Esecutivo sin dall’apertura al
         pluripartitismo nel 1950. Sul punto è opportuno ricordare che la Costituzione del
         1924 non garantiva l’egemonia del partito kemalista e che il monopartitismo fu la
         conseguenza di una scelta politica intervenuta allo scopo di garantire una più veloce
         approvazione delle leggi per l’attuazione del progetto modernizzatore kemalista. A
         conferma di ciò si pongono i tentativi di favorire la costituzione di un partito di
         opposizione già nel 1924 e il sostegno dato dall’allora Presidente İsmet İnönü alla
         nascita del Partito Democratico nel 1945. Occorre ricordare, inoltre, che le prime
         elezioni “aperte” si svolsero nel 1946, ma una reale accettazione del multipartitismo
         si ebbe solo con l’approvazione della legge elettorale del 16 febbraio 1950 per le
         elezioni dello stesso anno. Al riguardo si vedano i contributi F.W. Frey, The Turkish
         Political Elite, Cambridge, 1965; W.F. Weiker, Political Tutelage and Democracy in
         Turkey. The Free Party and its Aftermath, Leiden, 1973; F. Ahmad, The Turkish
         Experiment in Democracy, 1950-1975, London, 1977.

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         giustizia costituzionale, ed in particolare quello tedesco ed italiano. La
         nuova Carta, approvata in via referendaria nel 1961, previde pertanto
         l’istituzione della Corte Costituzione, i cui 20 giudici (15 incaricati e 5
         supplenti5) furono nominati – attraverso un meccanismo che
         coinvolgeva il Presidente della Repubblica, la Grande Assemblea
         Nazionale di Turchia (Gant) e le Alte Corti e che consentiva di
         affidare l’incarico non solo a giudici di carriera ma anche ad
         accademici6 – il 25 aprile 1962 e si riunirono per la prima volta il 28
         agosto dello stesso anno. Nel complicato scenario turco, tuttavia,
         anche questa interpretazione filodemocratica circa l’istituzione della
         Corte costituzionale sembra nascondere una peculiare interpretazione
         del principio della separazione dei poteri, strumentale al
         mantenimento del controllo politico da parte dell’élite militare e
         repubblicana sugli organi elettivi7. Una interpretazione ribadita nella
         Costituzione del 1982, anch’essa approvata in via referendaria a
         seguito di un colpo di stato militare, che conferma la presenza di un
         organo ad hoc per il controllo di costituzionalità così come ne
         conferma funzioni e competenze8. Da ultimo, sembrano ricollegabili ai
         coevi sviluppi della democrazia turca anche il l’emendamento

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                   La figura dei supplenti, mutuata dall’ordinamento austriaco, si è rivelata
         controversa nella storia della Corte turca, giacché essi pur essendo a pieno titolo
         dipendenti della Corte – e dovendo dunque rispettare gli stessi limiti previsti per i
         giudici incaricati – non hanno mai partecipato alla nomina delle cariche interne alla
         Corte né hanno avuto un ruolo particolarmente rilevante nella definizione della
         giurisprudenza costituzionale, vista la loro limitata partecipazione alle sedute.
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                   Tuttavia, nessun giudice proveniente dai ranghi dell’accademia è stato
         nominato durante la vigenza della Costituzione del 1961. Con riferimento alla
         nomina dei giudici in questo periodo, inoltre, può essere interessante notare che
         nessun giudice donna è stato nominato nei primi due decenni dall’istituzione della
         Corte e che, pur essendo il principio di uguaglianza di genere sancito in
         Costituzione, una correzione di questa carenza non è mai entrata fra le priorità delle
         istituzioni che concorrevano alla nomina dei giudici costituzionali.
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                    In questo senso deve leggersi non solo l’istituzione della Corte
         costituzionale, ma anche l’introduzione di una Camera Alta, la cui composizione
         integrava gli artefici del colpo di stato, nonché il potenziamento delle Corti
         amministrative e il riconoscimento dell’autonomia amministrativa alle università e
         all’autorità per la radio e la televisione.
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                   Una modifica solo marginare riguardò la composizione della Corte, ai sensi
         del nuovo testo composta da 15 giudici (11 incaricati e 4 supplenti).

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         costituzionale del 20109, che ha introdotto il ricorso diretto (bireysel
         başvuru) tuttavia modificando sia la composizione che il
         funzionamento della Corte, e gli emendamenti relativi alla Corte
         costituzionale introdotti con la riforma costituzionale del 2017, assurta
         agli onori della cronaca per l’introduzione della forma di governo
         presidenziale10.
               Con una breve digressione si potrà dunque ricordare che, a
         seguito di tali modifiche, al marzo 2018 la Corte costituzionale turca si
         compone di 17 giudici, nominati rispettivamente 3 dalla Grande
         Assemblea, di cui 2 scelti nella lista proposta dalla Corte dei Conti e 1
         scelto nella lista proposta dall’Ordine degli Avvocati, e 14 dal
         Presidente della Repubblica, di cui 7 sono scelti fra le liste proposte
         dalle Assemblee Generali delle Alte Corti, 3 dalla lista predisposta dal
         Consiglio di Educazione Superiore, 4 direttamente dal Presidente fra
         individui che rispettano i requisiti per la nomina a giudice
         costituzionale (art. 146 Cost.). I giudici costituzionali restano in carica
         per 12 anni e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età,
         non sono rieleggibili e non possono svolgere altre funzioni ufficiali o
         private durante la permanenza in carica, cui può essere posta fine solo
         per ragioni connesse alla commissione di un reato da cui deriverebbe
         la cessazione della professione giudiziaria ovvero per ragioni di salute
         (art. 147 Cost.)11. In ottemperanza all’art. 24 della Legge
         sull’organizzazione e il regolamento della Corte costituzionale del
         201112, un numero congruo di rapporteur (assistenti dei giudici),

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                   Legge costituzionale n. 5982, 12 settembre 2010.
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                     Per un commento su entrambe le riforme sia consentito rinviare
         rispettivamente a V.R. Scotti, Il ricorso individuale in Turchia: fra riforma
         dell’ordinamento e influenze esterne, in C. Decaro, N. Lupo, G. Rivosecchi (a cura
         di), La “manutenzione” della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia,
         Francia e Spagna, Torino, 2012, pp. 301-314, e V.R. Scotti, Presidentialism in
         Turkey. A first appraisal of 2017 Constitutional Reform, in DPCE online, 2, 2017,
         pp. 251-266. Si rinvia, inoltre, con riferimento alle differenti posizioni espresso in
         dottrina circa l’impatto delle riforme sulla democrazia turca a L. De Grazia,
         Constitutional Coup e democrazie iliberali: l’esperienza della Turchia, in Rivista
         AIC, 4, 2018.
                 11
                    Tuttavia, perché si possa destituire un giudice per ragioni connesse allo
         stato della sua salute è necessaria una votazione a maggioranza assoluta dei membri
         della Corte.
                 12
                    Legge n. 6216, 30 Marzo 2011.

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         coordinati dal Segretario Generale istituito alle dipendenze della
         presidenza della Corte, assiste ciascun giudice nel proprio lavoro. La
         legge del 2011, riprendendo le disposizioni già in vigore ai sensi della
         legge n. 2949 del 11 novembre 1983 approvata per dare attuazione
         alla Corte costituzionale a seguito dell’entrata in vigore della Carta del
         1982, chiarisce, infine, che la Anayasa Mahkemesi elegge al suo
         interno a maggioranza assoluta un presidente e due vicepresidenti, le
         cui cariche durano quattro anni e sono rinnovabili. Occorre tuttavia
         sottolineare che, pur restando al 2018 la legge del 2011 ancora in
         vigore, la riforma del 2017 prevede che i giudici costituzionali siano
         ridotti al numero di 15, essendo state abolite le Corti militari e
         conseguentemente i 2 giudici la cui nomina esse sottopongono
         all’approvazione del Presidente della Repubblica.
               La Corte così composta è competente a giudicare i ricorsi per
         incostituzionalità delle leggi avanzati in via principale e in via
         incidentale. Nel primo caso si tratta di un ricorso astratto che può
         essere avanzato non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione in
         Gazzetta ufficiale dell’atto (art. 151 Cost.) dal Presidente della
         Repubblica, dai gruppi parlamentari che rispettivamente
         rappresentano la maggioranza e l’opposizione all’interno della Gant13
         nonché, a ulteriore tutela delle opposizioni, da un quinto dei
         parlamentari14. Il ricorso in via incidentale, invece, non è soggetto ad
         alcun limite temporale e può essere avanzato da qualsiasi cittadino o
         dal competente tribunale nell’ambito di un procedimento che lo
         riguarda avendo riguardo di provare, come nei modelli di riferimento
         summenzionati, la rilevanza della questione ai fini della definizione del
         giudizio pendente e la sua non manifesta infondatezza. In questo
         ricorso, tuttavia, esiste un limite di tempo di cinque mesi per la
         pronuncia della Corte costituzionale, al termine del quale, in assenza
         di decisione da parte dei giudici costituzionali, il giudice a quo è

                13
                   In caso più partiti formino il governo, tale diritto è riconosciuto al gruppo
         parlamentare più numeroso; la stessa regola si applica per l’individuazione del
         gruppo parlamentare che rappresenta l’opposizione.
                14
                   A questi attori, nella vigenza della Costituzione del 1961, si aggiungevano
         anche il Consiglio dei Giudici e dei Procuratori, la Corte di Cassazione, il Consiglio
         di Stato, la Corte di Cassazione militare e le Università solo per le materie relative
         alla propria esistenza e alle proprie funzioni; tuttavia, nel modello più accentratore
         previsto dalla Costituzione del 1982 questi ricorsi sono stati eliminati.

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         chiamato a risolvere la controversia applicando la legge esistente; se,
         invece, la Corte si pronuncia nei tempi stabiliti, il giudice a quo dovrà
         decidere tenendo in considerazione la posizione della Corte. Ancora,
         nel caso in cui la Corte costituzionale emetta una pronuncia di rigetto,
         la medesima questione di incostituzionalità non potrà essere sollevata
         per i dieci anni successivi (art. 152 Cost.). Nella definizione delle
         conseguenze delle mancate pronunce da parte della Corte, la
         Costituzione del 1982 mostra un ulteriore elemento che ne conferma
         lo spirito più centralista rispetto alla Carta del 1960, ai sensi della
         quale nel caso in cui la Corte costituzionale non si pronunciava entro
         un periodo di sei mesi, la questione di costituzionalità doveva essere
         risolta dal giudice a quo15.
                Per ciò che concerne gli effetti delle pronunce della Anayasa
         Mahkemesi, esse dispongono l’annullamento dell’atto ex nunc ed erga
         omnes, pur avendo la Corte la possibilità di posticipare l’entrata in
         vigore degli effetti della decisione per un periodo che tuttavia non può
         essere superiore ad un anno, rendendo così prioritario in seno alla
         Gant la discussione di un progetto di legge finalizzato a colmare la
         lacuna normativa che deriverebbe dalla decisione di annullamento
         (art. 153, c. 3, Cost.).
                Nel discorso relativo alla tutela del principio democratico, è
         interessante notare come la funzione di giudice per le alte cariche
         dello Stato in caso di alto tradimento sia stata in qualche modo
         depotenziata con riferimento al giudizio del Presidente a seguito della
         riforma del 2017 attraverso la previsione di una procedura di
         autorizzazione parlamentare particolarmente complessa16. La Corte

                15
                   Se ne deriva un passaggio da un sistema potenzialmente diffuso di controllo
         di costituzionalità, ad un sistema decisamente accentrato, tuttavia giustificato anche
         dalla riluttanza con cui i tribunali ordinari usufruivano di questa competenza. A
         riguardo si veda M. Turhan, The constitutional court of Turkey, Anayasa
         Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1991, p. 13.
                16
                     Le disposizioni per l’avvio del procedimento prevedono, infatti,
         l’approvazione da parte della Gant a maggioranza assoluta e la conferma della stessa,
         entro un mese, a maggioranza dei tre quinti, cui segue la nomina di una
         Commissione parlamentare apposita, composta proporzionalmente ai gruppi
         parlamentari, il cui report deve essere presentato allo Speaker della Gant entro
         cinque mesi e discusso dall’Assemblea in seduta plenaria entro dieci giorni. La Corte
         costituzionale viene chiamata in causa, quindi, solo in caso di voto favorevole a

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         mantiene invece un ruolo fondamentale a tutela dei diritti nella sua
         qualità di giudice per l’annullamento delle decisioni di rimozione
         dell’immunità parlamentare o ministeriale17, soprattutto a seguito
         dell’emendamento costituzionale del 201618 che, rimuovendo
         l’immunità di circa 140 deputati sotto inchiesta, ha nuovamente
         infiammato il dibattito circa l’assenza di garanzie per l’opposizione. A
         chiarire ulteriormente la concezione di democrazia degli ‘ultimi’
         costituenti turchi si pone infine la nota competenza a sciogliere i c.d.
         partiti antisistema, ossia quei partiti i cui statuti, programmi o attività
         siano in contrasto con i diritti umani, l’indipendenza dello Stato, i
         principi di uguaglianza e dello stato di diritto, l’integrità territoriale e
         nazionale, la sovranità nazionale, i principi della Repubblica
         democratica e secolare (art. 68 Cost.)19. Si ricorda che i criteri per lo
         scioglimento originariamente previsti nella Costituzione del 1982 sono
         stati progressivamente temperati: nel 2002, infatti, l’istigazione all’odio
         religioso è stata esclusa dalle ragioni per procedere ad uno
         scioglimento, mantenendo in vigore le sole clausole per istigazione alla
         violenza e al terrorismo; nel 2007, inoltre, si è aggiunta la possibilità di
         procedere non ad uno scioglimento, ma ad una sanzione pecuniaria e
         alla limitazione nell’accesso ai fondi di finanziamento pubblici. Una
         sanzione sino ad oggi comminata solo all’Akp, primo fra i partiti ad
         ispirazione religiosa a superare il vaglio della Corte senza incorrere in
         uno scioglimento.

         maggioranza dei due terzi per la messa in stato di accusa in occasione della
         discussione del report della Commissione ad hoc.
                 17
                    Il ricorso al riguardo può essere presentato dinanzi ai giudici costituzionali
         sia dal diretto interessato sia da un altro deputato in sua vece entro sette giorni dal
         provvedimento di notifica dell’annullamento dell’immunità; la Corte costituzionale è
         tenuta a pronunciarsi entro 15 giorni dal ricorso.
                 18
                    Legge costituzionale n. 6718, 20 Maggio 2016.
                 19
                    I medesimi criteri per procedere allo scioglimento sono ribaditi anche dagli
         artt. 78-90 della legge recante la disciplina dei partiti politici (n. 2820, 22 aprile
         1983). La legge prevede inoltre che i membri degli organi direttivi del partito
         disciolto e i deputati eletti tra le sue fila non possano divenire fondatori o dirigenti
         di un nuovo partito (art. 95) e che le proprietà del partito disciolto siano acquisite
         dal Ministero del Tesoro (art. 107). I membri del partito che con le proprie azioni e
         dichiarazioni ne causano lo scioglimento, infine, sono esclusi dalla vita politica del
         paese per un periodo di dieci anni.

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Valentina Rita Scotti
              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

                Sotto il profilo dell’adesione della Turchia ai principi del
         costituzionalismo liberal-democratico rileva, infine, la competenza
         della Corte a giudicare dei ricorsi diretti per violazione dei diritti
         fondamentali, che la Corte esercita dal 2012, in attuazione del
         menzionato emendamento costituzionale del 2010. Tale ricorso,
         infatti, prevede specifici limiti nella definizione degli aventi diritto,
         essendo pieni titolari solo i cittadini turchi, mentre gli stranieri e le
         persone giuridiche private posso adire la Corte solo con riferimento ai
         diritti loro ascrivibili; una incompetenza ratione personae esiste invece
         con riferimento alle persone giuridiche pubbliche, che pertanto non
         possono usufruire di tale strumento. Si tratta di un ricorso molto
         peculiare anche con riferimento alle violazioni contestabili, giacché, se
         è piuttosto usuale che gli individual complaint siano vincolati al previo
         esperimento di tutti gli altri ricorsi amministrativi o giudiziali previsti
         dall’ordinamento e possano riguardare «procedure, atti o negligenze»
         delle pubbliche autorità, è una caratteristica specifica del ricorso
         introdotto in Turchia la limitazione alle sole violazioni dei diritti e
         delle libertà fondamentali «garantiti dalla Costituzione e rientranti
         negli scopi della Cedu e dei protocolli addizionali» (art. 45, Legge n.
         6216/2011)20. Da un punto di vista procedurale, il ricorso può essere
         presentato direttamente alla Corte costituzionale, ovvero attraverso le
         Corti distrettuali o le rappresentanze dello Stato turco all’estero in
         seguito al pagamento di una somma che, seppur esigua, rappresenta
         un primo filtro per limitare la numerosità dei ricorsi. Allo stesso
         scopo, si è previsto un limite temporale di 30 giorni dall’esperimento
         di tutti gli altri ricorsi interni ovvero, nei casi in cui l’ordinamento non
         preveda ulteriori meccanismi di riparazione, entro 30 giorni dal
         configurarsi della violazione; in caso di gravi impedimenti al rispetto
         delle scadenze fissate, si prevede la possibilità di avanzare il ricorso
         non oltre 15 giorni dalla cessazione dell’impedimento, presentandone
         una valida prova. Tali limiti temporali sono oggetto della valutazione
         di ammissibilità da parte della Anayasa Mahkemesi, congiuntamente
         ai criteri di merito, essendo non ammissibili sia i ricorsi
                20
                   Questa esplicita menzione della Cedu ha sollevato alcune critiche, giacché
         consentirebbe ai ricorsi diretti di porsi non tanto come un meccanismo di tutela dei
         diritti quanto piuttosto come un ulteriore ricorso da esperire prima di poter adire la
         Corte di Strasburgo in modo da limitare le frequenti condanne in cui la Turchia
         incorre per violazione della Cedu.

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Valentina Rita Scotti
              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         manifestamente infondati e sia quelli che, a giudizio della Corte, non
         hanno un significativo rilievo in termini di interpretazione della
         Costituzione. Rispetto agli esiti del ricorso, la Corte può decidere tutte
         le misure necessarie alla cessazione della violazione e delle sue
         conseguenze, potendo anche prevedere, qualora la violazione derivi da
         una sentenza e la mera dichiarazione di invalidità della stessa non
         faccia cessare la violazione, la ripetizione del processo.
                Alla luce delle più recenti vicende che hanno ulteriormente
         infiammato il dibattito circa la possibilità di iscrivere la Turchia nel
         novero delle democrazie illiberali, si ritiene opportuno chiarire anche
         oggetto e parametro dei giudizi della Corte sia nei ricorsi di
         incostituzionalità sia nei ricorsi diretti. Quanto all’oggetto, infatti, il
         giudizio della Corte può riguardare nella forma e nel merito le leggi,
         gli atti aventi forza di legge e il regolamento dalla Grande Assemblea
         Nazionale, mentre il controllo sugli emendamenti costituzionali,
         annullabili a maggioranza qualificata di tre quinti dei giudici
         costituzionali, è limitato al solo giudizio sul rispetto della forma (artt.
         148-149 Cost.). Una simile disposizione sui limiti al controllo degli
         emendamenti ha originato una vasta ed interessante giurisprudenza
         già nella vigenza del testo del 1961 giacchè la Corte ha preferito una
         interpretazione piuttosto estensiva del limite al controllo formale per
         attribuirsi la possibilità di verificare che gli emendamenti
         costituzionali rispettino il “nucleo duro” della Costituzione21.
         Similmente, è stata oggetto di una controversa giurisprudenza la
         possibilità di procedere ad un controllo di costituzionalità dei decreti
         approvati nella vigenza dello stato di emergenza, della legge marziale e
         in tempo di guerra, discussa in seguito.
                Con riferimento al parametro, invece, è particolarmente
         rilevante sottolineare che il preambolo è parte integrante della
         Costituzione (art. 176 Cost.), rinforzando così la possibilità di
         considerare come parametro per il controllo di costituzionalità i
         principi fondanti del kemalismo, cui nel preambolo si fa riferimento, e

                21
                    Cfr. sent. Corte costituzionale E 1970/1 K 1970/31 del 16 giugno 1970
         Aymkd n. 8 pp. 313-340. Sul punto si veda İ.Ö Kaboğlu, Le contrôle juridictionnel
         des amendements constitutionnels en Turquie, in Les cahiers du Conseil
         constitutionnel, 2009, p. 38-42, in cui si evidenziano le modalità con cui la Corte ha
         progressivamente esteso, in via giurisprudenziale, la propria competenza a giudicare
         la legittimità degli emendamenti costituzionali.

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Valentina Rita Scotti
             L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                               Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         che sono nella sostanza menzionati anche nei primi tre articoli della
         Carta, peraltro inemendabili ex art. 4 Cost.. Allo stesso modo, un
         emendamento all’art. 90 Cost. introdotto nel 2004 ha chiarito che i
         trattati e gli accordi internazionali in materia di diritti umani
         assumono un rango superiore alle leggi ordinarie, imponendo così alla
         Corte di tenere in considerazione tali tipi di impegni internazionali
         nello svolgimento del giudizio di costituzionalità; la specifica
         menzione della Cedu nelle disposizioni relative al ricorso diretto,
         infine, ha trasformato il giudice costituzionale anche in un giudice di
         primo grado nel giudizio di convenzionalità, con importanti
         conseguenze nel rapporto fra la Corte turca e i giudici di Strasburgo.
                Alla luce di quanto detto e considerando che l’azione della
         Corte si inserisce in un quadro politico-istituzionale determinatosi
         attraverso colpi di stato militari, governi autoritari e influenze
         sovrastatali, è interessante analizzare le evoluzioni della
         giurisprudenza costituzionale turca per evidenziare come essa abbia
         spesso interpretato i principi fondanti del costituzionalismo –
         richiamati in Costituzione – in modo da salvaguardare le frecce del
         kemalismo (repubblicanesimo, secolarismo, nazionalismo, riformismo,
         populismo, statalismo), anch’esse richiamate nella Carta, nonostante le
         maggioranze parlamentari abbiano sostenuto progetti politici
         differenti. La riforma costituzionale del 2010 e, soprattutto, i decreti
         emergenziali seguiti al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 hanno
         tuttavia comportato una interessante evoluzione che lascia aperto il
         dubbio circa la possibilità che la Corte abbia acquisito una effettiva
         indipendenza volta alla tutela dei diritti fondamentali o abbia invece
         scelto di allinearsi al progetto di Nuova Turchia (Yeni Turkiye) che
         l’Akp (Adalet ve Kalkinma Partisi – Partito della Giustizia e dello
         Sviluppo) al governo dal 2002 sta tenacemente portando avanti,
         confermando così i dubbi sulla tenuta del principio democratico
         nell’ordinamento soprattutto con riferimento al rispetto della
         separazione dei poteri.

               2. Fra attivismo giudiziario “selettivo” e Alleanza Repubblicana

               Come accennato, dunque, la Corte costituzionale turca è stata
         sin dal principio istituita allo scopo di concorrere a garantire i principi

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Valentina Rita Scotti
              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         fondanti della Repubblica turca e assicurare, pur a fronte di elezioni
         libere e competitive, una adeguata sorveglianza sul rispetto degli
         stessi. In tal modo, i giudici costituzionali sono stati “vincolati” alla
         c.d. Alleanza Repubblicana e al ruolo di garanti del kemalismo già
         autoattribuitosi dai miliari e dagli esponenti del partito erede della
         tradizione kemalista, il Chp (Cumuhriyet Halk Partisi – Partito
         Repubblicano del Popolo)22. La Corte, peraltro, non si è sottratta a
         questa alleanza e, attraverso un attivismo definito selettivo, ha
         sostenuto la “missione civilizzatrice” che le élite si erano poste sin
         dall’istituzione della Repubblica23.
                La competenza a sciogliere i partiti antisistema, e l’utilizzo che la
         Corte ne ha fatto sanzionando in molteplici occasioni sia i partiti di
         ispirazione religiosa che i partiti “secessionisti”, ben dimostra le
         modalità con cui questa guardiania è stata intesa24. Estrema rilevanza è
         stata attribuita, ad esempio, alla salvaguardia dell’integrità territoriale
         e dell’unità della nazione. Lo scioglimento del Partito Comunista
         Unito di Turchia (Tbkp – Turkiye Birlesik Komunist Partisi) occorsa
         nel 1991, infatti, fu fondata sia sull’utilizzo del termine “comunista”
         nella denominazione del partito – vietata ai sensi dell’art. 96, c. 3,
         della Legge sui partiti politici25 insieme ai termini “fascista”,
         “anarchico”, “teocratico” e “nazional-socialista” – sia sulle presunte
         attività separatiste che il Tbkp avrebbe condotto in alleanza con i
         separatisti kurdi, in violazione dei numerosi articoli costituzionali,
         primo fra tutti l’art. 2, c. 3, e della legge sui partiti politici. Accanto
         alle proibizioni specificamente legate alla denominazione dei partiti, il
         combinato disposto della Costituzione e della legge sui partiti vieta
         anche la costituzione di partiti espressione di peculiarità nazionali,
         religiose, culturali, confessionali, razziali o linguistiche, ovvero
         finalizzati ad attentare all’unità della nazione o a promuovere
                22
                   Si veda al riguardo C. Belge, Friends of the Court: The Republican Alliance
         and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey, in Law & Society
         Review, 2006, p. 653-692.
                23
                   H. Shambayati and E. Kirdiş, In Pursuit of “Contemporary Civilization”:
         Judicial Empowerment in Turkey, in Political Research Quarterly, 2009, p. 767-780.
                24
                   Sarebbe ultroneo riportare in questa sede tutte le decisioni di scioglimento
         operate dalla Corte e si rinvia pertanto a Z. Arslan, Conflicting Paradigms: Political
         Rigths in the Turkish Constitutional Court, in Critical Middle Eastern Studies, 2000.
                25
                   Cfr. Legge n. 2820, 22 aprile 1983.

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Valentina Rita Scotti
              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         specificità culturali o linguistiche diverse da quelle turche. L’attentato
         all’unità della nazione ha giustificato anche i ripetuti scioglimenti di
         partiti filo-kurdi, accusati di legami con il movimento terrorista-
         secessionista del Pkk26. Simile rilievo è stato attribuito al divieto di
         ispirazione religiosa dei partiti, intesa come attentato al principio di
         secolarismo, che ha giustificato numerosi scioglimenti. Il più noto ha
         riguardato il Partito della Prosperità (Rp – Refah Partisi), unico caso
         fra quelli giunti dinanzi alla Corte di Strasburgo in cui quest’ultima
         non ha ravvisato una violazione dell’art. 11 della Cedu27. L’ispirazione
         religiosa è stata anche all’origine della pronuncia della Corte del 2008
         relativamente alla possibilità di sciogliere l’Akp su ricorso del
         Presidente della Corte di Cassazione, secondo cui l’Akp stava
         tentando di approvare riforme costituzionali e legislative miranti ad
         introdurre la shari’a nell’ordinamento. Benché la Corte costituzionale
         abbia riscontrato l’assenza di fondati motivi per lo scioglimento,
         limitandosi ad invitare l’Akp ad una maggiore prudenza nelle
         esternazioni pubbliche e nell’attività politica dei propri membri e a
         comminare al medesimo partito una sanzione consistente nella
         riduzione dei fondi per il finanziamento pubblico ai partiti28, tale
         pronuncia non deve essere intesa come una abdicazione del potere di
         controllo dei partiti e un allineamento alla volontà della maggioranza

                26
                    Da ultimo si veda lo scioglimento del Partito per la società democratica
         (Dtp – Demokratic Toplum Partisi), Corte costituzionale K 2009/4 E 2007/1, 11
         dicembre 2009. Ai legami con il terrorismo kurdo si ricollegano, inoltre, la revoca
         dell’immunità per i deputati del Bdp nel 2012.
                 27
                    Sulle pronunce della Corte Edu in reazione ai ricorsi per scioglimento dei
         partiti da parte della Corte costituzionale turca, si vedano M. Kocak, E. Orucu,
         Dissolution of Political parties in the name of Democracy: Cases from Turkey and
         the European Court of Human Rights, in European Public Law, 2003, p. 399-424;
         Y.S. Hakyemez, B. Akgun, Limitation on the freedom of political parties in Turkey
         and the Jurisdiction of the European Court of Human Rights, in Mediterranean
         Politics, 2002, p. 54-78. Una posizione particolarmente critica nei confronti
         dell’operato della Corte Edu nel caso del Refah Partisi si rinviene in G. Lebreton,
         L’Islam devant la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue de droit public
         et de la Science politique en France et à l’étranger, 2002, p. 1493-1510.
                28
                     Corte costituzionale, K2009/3 E2002/3, 7 ottobre 2009. Cfr. T. Rambaud,
         Les arrêts de la Cour constitutionnelle turque du 5 juin 2008 sur l’interdiction du
         voile islamique dans les universités turque et du 30 juillet 2008 sur la dissolution de
         l’AKP: principe de laïcité, universités publiques et dissolution d’un partis politique,
         in Revue française de droit administratif, 2008, p. 1244-1247.

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Valentina Rita Scotti
             L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                               Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         elettorale; semmai, la Corte ha compiuto un atto dovuto dinanzi alla
         popolarità del partito e alla necessità di mostrare un atteggiamento più
         democraticamente maturo nel momento in cui i negoziati con
         l’Unione europea sembravano condurre finalmente all’adesione.
                Anche la giurisprudenza relativa ai principi fondanti dell’ordine
         democratico è stata orientata dai termini dell’Alleanza. Già nella
         vigenza della Costituzione del 1961, infatti, la Corte, interpretando il
         principio dello stato di diritto recepito nella Carta in formale
         traduzione (hukuk devleti) aveva chiarito che si configura come stato
         di diritto quello Stato «che rispetta i diritti umani e stabilisce un
         giusto ordinamento in cui tali diritti sono protetti e garantiti. Tutte le
         azioni e le funzioni di tale Stato devono essere in conformità con la
         legge e la Costituzione. In uno Stato retto dallo stato di diritto, la
         legge assolutamente prevale sulle istituzioni, compreso il legislativo»29.
         Un chiarimento che mirava a ribadire come anche il potere derivato
         dalla consacrazione elettorale non fosse immune da controlli e dalla
         necessità di rispettare la Costituzione, che nel caso turco significa un
         implicito rispetto dei principi del kemalismo che essa sancisce. Nel
         gennaio 1977, inoltre, reagendo ad un emendamento costituzionale
         che avrebbe voluto coartare l’indipendenza del potere giudiziario, la
         Corte non ha esitato a dichiararne l’incostituzionalità, avendo sposato
         con pienezza la filosofia soggiacente alla Costituzione del 1982 che
         privilegia la sicurezza dello stato alla tutela dei diritti dei cittadini. Se,
         infatti, il principio dell’indipendenza del giudiziario rientra a pieno
         titolo nei principi fondanti degli ordinamenti democratici, nel caso
         turco la pronuncia della Corte consentiva il perpetuarsi
         dell’indipendenza dal controllo del potere civile al sistema di corti
         militari che ha per lungo tempo assicurato l’impunità ai violatori dei
         diritti fondamentali, le cui più violente azioni hanno riguardato la
         popolazione del sud-est del paese (soggetta quasi ininterrottamente
         allo stato di emergenza sin dall’istituzione della Repubblica).
                Di fatto, dunque, il rispetto dei principi del costituzionalismo è
         stato strumentale alla salvaguardia dei principi del repubblicanesimo
         kemalista, confermando il posizionamento della Corte costituzionale
         fra i garanti della preservazione egemonica degli stessi. Una
         preservazione che è divenuta ancor più evidente quando la Anayasa

               29
                    Corte costituzionale, E11572, 11 ottobre 1963.

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Valentina Rita Scotti
              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         Mahkemesi ha dovuto confrontarsi con le leggi ordinarie e
         costituzionali approvate sin dal 2002 da maggioranze parlamentari
         espressione dell’Akp allo scopo di modificare le impostazioni
         ideologiche dell’ordinamento. Il confronto ha riguardato soprattutto il
         principio del secolarismo, introdotto nella Costituzione del 1924 con
         un emendamento approvato nel 1932 e confermato nei testi successivi
         al fine di garantire il controllo dello Stato sulle manifestazioni del
         fenomeno religioso, da cui sono derivati i noti divieti di ostentazione
         dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, in primo luogo il velo
         islamico, simbolo devozionale delle donne musulmane. Nonostante il
         supporto sovrastatale al divieto di indossare il velo imposto da
         numerose circolari ministeriali e dagli organi dirigenti delle istituzioni
         educative30, la novella del quadro legislativo e costituzionale al fine di
         consentire alle donne musulmane di mostrare pubblicamente la
         propria devozione ha rappresentato un impegno costante dell’Akp cui
         la Corte si è lungamente opposta. I giudici costituzionali, infatti, non
         si sono mai allontanati dalla posizione già espressa nel 198931 con cui
         si recepiva l’opinione del Consiglio di Stato secondo cui è
         «inaccettabile che delle donne istruite abbiano la stessa attitudine di
         donne che si coprono con il velo, condizionate dal peso della
         tradizione»32. Strenui difensori del principio di secolarismo à la
         turca33, i giudici costituzionali non hanno esitato a interpretare
         estensivamente la competenza al controllo degli emendamenti
         costituzionali ben oltre il limite del controllo formale pur di dichiarare
         l’incostituzionalità dell’emendamento agli artt. 10 e 42 che avrebbe
         consentito l’utilizzo del velo negli edifici universitari34. La Corte,
         infatti, ritenne l’emendamento contrario al principio di secolarismo
         (come già ricordato, inemendabile ex art. 4 Cost.) e ne dichiarò
                30
                    Si ricordi, al riguardo, la celebre sentenza Leyla Sahin v. Turchia (10
         novembre 2005, n. 44774/98) in cui la Corte Edu ha ritenuto che il divieto di
         indossare il velo negli edifici pubblici e nelle università era giustificato in una società
         democratica e proporzionato allo scopo di tutelare l’ordinamento dall’Islam radicale
         e fondamentalista.
                31
                   Corte costituzionale, n. 12, 7 marzo 1989.
                32
                   Consiglio di Stato, n. 2788, 20 dicembre 1983.
                33
                   E. Sales, La protection du principe de laicitè par la Cour constitutionnel
         turque, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger,
         2009, p. 1649-1682.
                34
                   Corte costituzionale, E 2008/16 K 2008/116, 5 giugno 2008.

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               L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                 Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         pertanto l’incostituzionalità, forzando la disposizione costituzionale
         che le assegna la competenza ad esercitare il solo controllo formale35.
         Poggiandosi sulla dottrina degli emendamenti costituzionali
         incostituzionali già elaborata dal Tribunale Costituzionale Federale
         Tedesco, la Corte sembra così aver confermato la propria convinzione
         che, nel progetto per consolidare i valori fondanti della Repubblica, vi
         possono essere casi in cui la legittimità delle procedure può essere
         subordinata alla necessità di garantire la supremazia di più alti valori36.
                 Non si tratta tuttavia di un caso isolato nella giurisprudenza
         costituzionale turca. L’anno successivo, infatti, la Corte non ha esitato
         a dichiarare incostituzionale la legge istitutiva dell’Ombudsman,
         confermando l’opinione dell’allora Presidente della Repubblica Sezer
         che l’aveva adita secondo cui doveva ritenersi incostituzionale
         l’istituzione di un organo dipendente dal potere legislativo
         competente a esprimersi sulla legittimità di atti della pubblica
         amministrazione37.
                 Lo scontro tra l’Alleanza Repubblicana e la nuova élite Akp è
         divenuto più esplicito quando più evidente è stato l’attacco di
         quest’ultima per assicurarsi il controllo della più alta carica dello
         Stato, sino ad allora anch’essa espressione dell’Alleanza. In occasione
         delle elezioni da parte della Gant del Presidente della Repubblica nel
         2007, infatti, l’Akp candidò Abdullah Gül, che aveva già ricoperto
         l’incarico di Ministro degli Esteri e la cui adesione alla visione
         politico-religiosa dell’Akp era conclamata. In ragione della

                35
                    Sulla rilevanza di questa pronuncia, si veda İ.Ö. Kaboğlu, Le contrôle
         juridictionnel des amendements constitutionnels en Turquie, in Le cahiers du
         Conseil constitutionnel, 27, 2009, p. 38-42.
                 36
                    M. Sancar, Constitutional democracy: Obstacle to, or safeguard of
         democracy, in O. Ergiil (a cura di), Democracy and the Judiciary, Ankara, 2006, p.
         50.
                37
                  Corte costituzionale, E 2006/140, K 2008/185, 4 aprile 2009. Al riguardo
         occorre ricordare che il Presidente Sezer aveva già cercato di opporsi all’entrata in
         vigore della legge n. 5521 recante l’istituzione dell’Ombudsman pubblico del 15
         giugno 2006, rifiutandone la promulgazione e rinviando il testo alla Grande
         Assemblea, che tuttavia l’aveva riapprovato in identica formulazione il 26 settembre
         2006, consentendone l’entrata in vigore il 13 ottobre 2006. Sulla vicenda si veda E.
         Saygin, Improving Human Rights through Non-judicial National Institutions: the
         Effectiveness of the Ombudsman Institution in Turkey, in European Public Law,
         2009, p. 403-428.

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         composizione della Grande Assemblea in quel momento, vi era la
         chiara consapevolezza che l’Akp, pur non potendo raggiungere i
         quora richiesti ai primi due scrutini, avrebbe facilmente ottenuto
         l’elezione del proprio candidato in occasione della terza votazione.
         Dapprima, i militari tentarono una intimidazione diretta attraverso un
         comunicato in cui si metteva in guardia il paese dalla deriva islamista
         che l’elezione di Gül avrebbe rappresentato e si esprimeva l’augurio
         che la Gant avrebbe alla fine preferito un candidato espressione della
         corrente laica. Dinanzi alla perseveranza dell’Akp, il partito di origine
         kemalista Chp (Chumurriyet ve Halk Partisi – Partito repubblicano
         del popolo), confermando il proprio ruolo di terza colonna
         dell’Alleanza Repubblicana, boicottò la prima votazione (27 aprile
         2007) e quindi chiamò in causa la Corte costituzionale per
         l’interpretazione dei quora elettorali. L’art. 102 Cost. allora in vigore
         prevedeva, infatti, una maggioranza dei due terzi per i primi due turni
         e una maggioranza assoluta al terzo turno; in caso di mancata elezione
         del Presidente della Repubblica, al quarto turno si sarebbe dovuto
         procedere al ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto la
         maggioranza dei voti al turno precedente. L’art. 102, c. 3, chiariva che
         «…il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dei due terzi
         del numero totale dei membri della Grande Assemblea Nazionale…».
         In principio, considerato il totale di 550 seggi allora componenti
         l’Assemblea, Abdullah Gül avrebbe dunque dovuto ottenere 367 voti,
         ma il boicottaggio del Chp aprì all’interpretazione del quorum visto
         che il candidato dell’Akp riuscì ad ottenere 357 voti su 361 votanti. Il
         Chp, infatti, sostenne nel ricorso alla Corte costituzionale che la
         votazione non poteva ritenersi valida mancando il numero legale
         richiesto dalla Costituzione. La Corte, non contravvenendo
         all’Alleanza, dichiarò quindi nullo il primo scrutinio, interpretando la
         norma costituzionale in modo che il quorum necessario per procedere
         all’elezione fosse fissato a 367 deputati, ossia i due terzi degli aventi
         diritto e non, come avrebbe voluto il partito di governo, dei presenti e
         votanti.
                Benché questa pronuncia non abbia fermato l’elezione di Gül38,
         essa rappresenta un altro evidente esempio delle triangolazioni fra i

               38
                  Nella situazione di stallo che seguì la pronuncia della Corte, infatti, si
         decise lo scioglimento anticipato della Gant e l’indizione di nuove elezioni, che

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         militari, il partito kemalista e la Corte che hanno caratterizzato
         l’Alleanza Repubblicana. Alcuni studiosi hanno infatti evidenziato
         come il ricorso alla Corte da parte del Chp sia stata una costante
         dell’operato politico di questo gruppo come principale partito di
         opposizione durante gli anni dei governi dell’Akp al fine di limitare
         l’attuazione del programma politico del partito di maggioranza39,
         paragonabile solo a quella già mostrata contro il Demokrat Parti fra il
         1950 e il colpo di stato del 1960. I 737 ricorsi per incostituzionalità
         presentanti in via principale dal Chp fra il 2002 e il 2010 dimostrano
         quanto la Corte sia stata coinvolta nella definizione delle politiche del
         paese con scelte determinanti per l’attuazione del programma politico
         della maggioranza, coinvolgendo così anche la Turchia nel fenomeno
         di judicialization of politics40.
                Nonostante l’entrata in vigore nel 2012 della riforma sulla
         composizione e il funzionamento della Corte costituzionale del 2010
         abbia aumentato il carico di lavoro della Corte in misura esponenziale
         a causa dell’introduzione dei ricorsi diretti e abbia consentito la

         ebbero luogo il 22 luglio 2007. Intanto, in attesa delle nuove elezioni, il governo
         presentò un pacchetto di riforme costituzionali, approvato il 7 maggio 2007, il cui
         perno era costituito dalla legge n. 5660 che consentiva l’elezione diretta del
         Presidente della Repubblica; il Presidente uscente Sezer, dopo aver rinviato la legge
         all’Assemblea, fu obbligato, dopo una nuova approvazione in testo identico, a
         promulgarla, pur esercitando la propria competenza ex art. 175 Cost. indicendo un
         referendum. Il 21 ottobre 2007, pertanto, il popolo turco si pronunciò in favore
         della riforma. Le elezioni per la Grande Assemblea, dunque, ebbero luogo nel lasso
         di tempo intercorso tra l’indizione del referendum e il suo svolgimento e in qualche
         misura ne anticiparono il successo. Il 22 luglio 2007, infatti, l’Akp ottenne il 46,5%
         dei voti e trecentoquarantuno su cinquecentocinquanta seggi nella Grande
         Assemblea Nazionale; la nuova composizione dell’Assemblea consentì quindi
         all’Akp di eleggere il proprio candidato il 28 agosto 2007.
                 39
                    S. Gülener, İ. Haşlak, Relations between Politics and Constitutional
         Review in Turkey with Special Reference to the Referrals of Republican People’s
         Party: 2002-2010 Period, in Alternatives Turkish Journal of International Relations,
         10, 2011.
                40
                   Sul punto si vedano, fra i molti, M. Shapiro, A. Stone Sweet, On Law,
         Politics & Judicialization, Oxford, 2002; C. Neal Tate, T. Vallinder, “The Global
         Expansion of Judicial Power: The Judicialization of Politics”, in C. Neal Tate, T.
         Vallinder (a cura di), The Global Expansion of Judicial Power: The Judicialization
         of Politics, New York, 1995, p. 1-10; R. Hirschl, “The Judicialization of Politics”, in
         K. E. Whittington, R. Daniel, G. A. Caldeira (a cura di),The Oxford Handbook of
         Law and Politics, Oxford, 2010, p. 119-141.

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              L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                                Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         nomina di nuovi giudici più vicini all’Akp, in un primo momento la
         “nuova” Corte non è sembrata discostarsi eccessivamente dalla
         tendenza sin qui delineata e ha mostrato una netta opposizione alla
         visione dirigista del partito di governo, questa volta attraverso
         decisioni che hanno rappresentato anche importanti pietre miliari per
         la tutela di quei diritti fondamentali più aspramente minacciati dalla
         scelte politiche dell’élite maggioritaria.
                Un primo esempio si è avuto nel 2014, con riferimento alla
         querelle derivata dall’approvazione il 15 febbraio 2014 della legge di
         iniziativa governativa n. 6524 che estende i poteri di controllo del
         Ministro di Giustizia sia sul Consiglio (allora, Supremo) dei Giudici e
         dei Procuratori che sull’Accademia della Magistratura, e gli consente
         di intervenire sulla composizione delle Corti rimuovendo i giudici
         qualora esistano «fondate motivazioni». All’approvazione della legge
         era seguita la rimozione di alcuni giudici e la successiva nomina di
         sostituti ritenuti dall’opposizione più vicini all’Akp e meno inclini a
         procedere ad inchieste sulla possibile corruzione dei suoi affiliati. Al
         ricorso dell’opposizione che ne era seguito, la Corte ha risposto con
         una decisa dichiarazione di incostituzionalità delle norme che avevano
         consentito l’intervento ministeriale41 ed ha chiarito che gli interventi
         legislativi riguardanti il potere giudiziario non possono far venire
         meno l’indipendenza dello stesso tutelata dalla Costituzione (art.
         159)42.
                Nello stesso periodo, inoltre, la Corte non ha esitato a colpire
         duramente il partito di governo in occasione di ricorsi diretti che
         hanno al contempo rappresentato chiari puntelli per la tutela della
         libertà di espressione, il più evidente tallone d’Achille dell’Akp. Il
         riferimento è all’accoglimento del ricorso avanzato dai proprietari del

                41
                   Corte costituzionale, E2014/57 K2014/8, 10 aprile 2014.
                42
                   Per ulteriori dettagli su questa vicenda, si veda E. Özbudun, Turkey’s
         Judiciary and the Drift Toward Competitive Authoritarianism, in The International
         Spectator, 2015, p. 42-55. L’autore evidenzia anche come la vicenda relativa alle
         nomine dell’Alto Consiglio si sia comunque conclusa in favore dell’Akp a seguito
         delle elezioni per i suoi componenti svoltesi tra il settembre e l’ottobre del 2014, in
         occasione delle quali l’Akp riuscì a far eleggere 10 membri e sette sostituti tra le fila
         della “Piattaforma per l’Unità del potere giudiziario” (Ybp) che, congiuntamente
         con i membri ex officio e i quattro membri di nomina presidenziale, hanno garantito
         all’Akp una maggioranza a favore delle suo posizioni.

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             L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
                                               Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

         social network Twitter a seguito della censura in cui questo social
         network era incorso nel 2014, quando l’Autorità per le
         Telecomunicazioni (Tib) aveva oscurato alcuni siti internet e
         successivamente autorizzato il blocco di Twitter, di Google Public
         DNS, utilizzato dagli utenti per bypassare il blocco, e di YouTube.
         Nello specifico la Corte ha ritenuto che l’oscuramento rappresenti una
         violazione della libertà di espressione così come tutelata dalla
         Costituzione turca (art. 26) e dalle numerose convenzioni
         internazionali ratificate dal paese, prima fra tutte la Cedu, e ha
         richiamato il diritto ad essere informati anch’esso tutelato dall’art. 26
         Cost., ingiungendo così alla Tib di adoperarsi per procedere alla
         riapertura dei siti internet oscurati43.

              3. Quale evoluzione dopo il fallito golpe del 2016?

               Il tentativo di colpo di stato condotto da una ristretta cerchia di
         militari di basso rango e il cui mandante è stato riconosciuto nel leader
         del movimento Hizmet, Fetullah Gülen, autoesiliatosi negli Stati Uniti
         già nel 1999, ha fortemente colpito la popolazione e i partiti politici.
         Da un lato, ne è derivato un rafforzamento dell’Akp che, dopo alcune
         elezioni in cui il supporto popolare era sembrato declinare, è riuscito
         ad ottenere – seppur non con le stesse maggioranze “bulgare” che ne
         avevano contraddistinto i primi anni di governo – sia la vittoriosa
         approvazione del referendum per la modifica della forma di governo
         in senso presidenziale, sia l’elezione di Recep Tayyip Erdoğan alla
         carica di Presidente della Repubblica già al primo turno. Dall’altro
         lato, e soprattutto con la definitiva consacrazione elettorale della
         Presidenza nelle mani dell’Akp, l’Alleanza Repubblicana è sembrata
         smembrarsi: i militari hanno perso la loro credibilità anche agli occhi
         della popolazione laica; il Chp non è stato capace di rappresentare una
         reale alternativa politica e, soprattutto negli immediati momenti
         successivi al golpe, si è lasciato “assorbire” nelle manifestazioni di
         unità nazionale; la Corte costituzionale, infine, ha fiancheggiato il
         governo approvandone le politiche emergenziali e non ravvisando in
         esse violazioni delle procedure o dei diritti.

              43
                   Corte costituzionale sentenza K2014/3986, 2 aprile 2014.

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