L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
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L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 26° - NUMERO 17 SETTEMBRE 2021 CANDIDATI A CONFRONTO Incontro tra gli aspiranti al seggio L’Unione Provinciale Agricoltori di Siena è stata l’unica organizzazione ad invitare e riunire tutti i candidati alle suppletive di Siena. All’incontro che ha avuto luogo martedì 14 settembre u.s. presso Borgo San Luigi a Monteriggioni, si sono presentati solo in tre: Marco Rizzo (Partito Comunista), Tommaso Marrocchesi Marzi (Centrodestra) e Mauro Aurigi (Italexit). L’evento è stato partecipato ed ha fornito molti spunti e riflessioni. Ad inizio dibattito l’Unione ha evidenziato alcune criticità fra le tante del settore e del territorio, invitando ad un commento. Si sono evidenziate le problematiche afferenti agli ungulati, alla presenza eccessiva di una pesante burocrazia, l’assenza di un piano per l’acqua ad uso irriguo e la mancanza di indennizzi per le aziende sottoposte a vincoli (Riserve naturali, sic, sir). Si è parlato anche della difficile convivenza con la biodiversità, le norme poco chiare delle leggi, la difficoltà nel rispetto dei tempi della p.a. in termini di erogazione dei contributi e della complessità e farraginosità delle misure d’intervento. Non si è mancato di esprimere commenti sui fondi della Pac e del Pnr. Ciò che è emerso è che bastano poche cose, ben fatte e chiare. Magari con tanto buonsenso: poche chiacchiere e più fatti. I candidati hanno toccato anche le questioni legate al territorio, alla banca Mps, ai rapporti con l’Europa e ai programmi che perseguiranno. 1
L’Agricoltore Senese 17/2021 DALL’UNIONE ORARIO ESTIVO UFFICI UNIONE Come consueto con l’arrivo della stagione estiva gli Uffici dell’Unione subiranno la conosciuta modifica relativamente alla sola giornata del VENERDÌ POMERIGGIO nella quale gli Uffici rimarranno chiusi. Pertanto a partire da lunedì 07 Giugno fino a venerdì 24 Settembre (compresi) non sarà prevista l’apertura pomeridiana del venerdì. Rimangono invariati gli orari di apertura dei restanti giorni lavorativi. Modalità di accesso agli Uffici Si rammentano, anche alla luce del significativo incremento dei contagi, le modalità di accesso ai nostri Uffici sia centrali che periferici. Di seguito riepiloghiamo le indicazioni cui è necessario far espresso riferimento, onde salvaguardare reciprocamente la salute, ed ottemperare alle vigenti norme prescrittive e sanzionatorie. Ovviamente sono assolutamente da preferire altre modalità di consultazione e/o consegna documenti: la presenza in Ufficio, dovrà considerarsi come extrema ratio. Confidiamo nell’attenta e rispettosa collaborazione comunque sempre presente e ben manifestata. La nostra forza sta proprio in questo “contatto” e “vicinanza” che ora più che mai viene riconosciuta e riconsiderata, espresso sinonimo di associazione e comuni intenti. Nel merito: 1. L’accesso agli Uffici potrà avvenire solo ed esclusivamente su appuntamento. L’ufficio interessato (tecnico, fiscale, legale, paghe, ecc) definirà giorno ed orario; 2. Prima dell’ingresso, il Socio dovrà indossare i dispositivi di protezione e procedere alla sanificazione delle mani o in alternativa uso dei guanti; 3. Si accomoderà nell’Ufficio interessato e dovrà: mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro); compilare il previsto modulo di autocertificazione; 4. Esaurita la consulenza dovrà celermente lasciare gli Uffici; 5. Da preferire la presenza negli Uffici zona affinché si possa ridurre la presenza e affollamento nella Sede centrale. 2
L’Agricoltore Senese 17/2021 Sondaggio smaltimento rifiuti Come già comunicato, stiamo effettuando un sondaggio per ben valutare quanti e quali “rifiuti” vi è necessità di smaltire, visto anche gli importanti cambiamenti avvenuti nella vigente e riferita normativa. Quanto sopra permetterà anche di valutare possibili ed alternativi percorsi per lo smaltimento o per un ipotetico riciclo degli stessi. Pertanto, chiediamo la Vs collaborazione invitando alla compilazione di un breve questionario in forma anonima, utilizzando il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_GrUjSJDjDKLAcZFPsU29OCY07i0PU- uo7qMB7eB1gufPg/viewform?usp=pp_url Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento rivolgersi ai colleghi: • Fabiola Materozzi: materozzi@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533202 • Paolo Bittarelli: bittarelli@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533219 • Alberto Cesaroni: cesaroni@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533203 “Il Mercato nel Campo 2021 - sabato 4 e domenica 5 dicembre” L’Amministrazione Comunale di Siena, ha previsto l’organizzazione del Mercato nel Campo - sabato 4 e domenica 5 Dicembre, dalle ore 8,00 alle 20,00 in Piazza del Campo. Il contributo di partecipazione previsto per l’assegnazione, collocazione e allestimento base del banco del Mercato nel Campo, è di € 350,00 (trecentocinquanta) + iva, per le aziende operanti a Siena, provincia di Siena e Toscana e di € 500,00 + iva per le aziende del territorio nazionale ed europeo e/o invitate a partecipare. Tutto il materiale relativo alla manifestazione – Norme per la partecipazione, graduatorie, - potrà essere consultabile sul sito internet del Comune di Siena: www.comune.siena.it (seguendo il percorso: La Città – Economia – Mercato nel Campo) o sul sito www.confagricolturasiena.it Al momento dell’assegnazione ciascun operatore: dovrà prendere visione del regolamento del Mercato nel Campo e delle procedure anticontagio da Covid19 impegnandosi ad attenervisi; dovrà versare il contributo di partecipazione entro 5 gg dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione al Mercato, che sarà data con email indicata nella richiesta di partecipazione L'assegnazione è subordinata alla regolarità contributiva (DURC) (L.R. 62/2018 artt.44,4 e 45) del partecipante. La postazione, una volta assegnata, è definitiva. MOTIVI DI ESCLUSIONE: 1. Incompleta compilazione della richiesta di partecipazione; 2. Presentazione della richiesta di partecipazione a più di uno dei soggetti preposti alla ricezione della stessa. (come da art 5, delle norme per la partecipazione al Mercato nel Campo).Chi fosse interessato deve compilare la scheda di adesione in allegato alla presente e farla pervenire entro le ore 13.00 di lunedì 27 settembre 2021 una sola volta, esclusivamente con una delle seguenti modalità: Consegna a mano c/o Unione Prov.le Agricoltori di Siena, Via Massetana Romana 50/a - 53100 Siena, Oppure invio tramite e-mail all'indirizzo: materozzi@confagricolturasiena.it N.B. l’elenco ufficiale delle domande pervenute verrà pubblicato entro il 29 settembre c.a. Ciascun partecipante potrà verificare lo stato della propria domanda e segnalare eventuali discrepanze entro il 4 ottobre c.a. La graduatoria ufficiale, con l’elenco degli ammessi sarà pubblicata entro il 15 ottobre 2021. Per leggere le norme di partecipazione consultare link: http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/norme_di_adesione_mercato_nel_campo_2021.pdf Per maggiori informazioni potete contattare materozzi@confagricolturasiena.it 3
L’Agricoltore Senese 17/2021 Spett.le Commissione Tecnica RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE IL MERCATO NEL CAMPO DEL 4 E 5 DICEMBRE 2021 (La presente scheda è intesa come richiesta di adesione. La conferma di partecipazione sarà comunicata successivamente, come previsto dall’art. 4 delle “Norme di partecipazione a il Mercato nel Campo”). IL/LA SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………………………………………………………… TITOLARE DELL’AZIENDA …………………………………………………………………………………………………………………………….. UBICATA IN COMUNE DI ……………………………………………………………………………. PROV. …………………………… VIA ……………………………………………………………………… CAP …………..…. TEL……………………..…… FAX……………..…… E MAIL ………………………………….................................................................................. P.IVA ……………………………………………….…………. / COD. FISCALE………………………………………………………………………. ISCRIZ. CCIAA DI. ……………………………….…… N.REA …………….………… DEL …………………..…. AUTORIZZAZ. SANITARIA/NOTIFICA REG. CE 852/2004 …………………………….…… N./PROT……………………… DEL ……………… RILASCIATA DAL /PRESENTATA AL COMUNE DI …................................................................. IN DATA …........................................................... DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (DURC) CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA EDIZIONE DEL 4 E 5 DICEMBRE 2021 DEL MERCATO NEL CAMPO SE SELEZIONATO SI IMPEGNA A VERSARE IL CORRISPETTIVO INDICATO ANCHE NELLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE ENTRO 5 GG DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE AL MERCATO NEL CAMPO DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/ ATTIVITA’ PRESENTATI O VENDUTI (N.B. E’ POSSIBILE PRESENTARE ALLEGATI DESCRITTIVI ALLA DOMANDA) N.B. SI RICORDA CHE LA DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E’ ESSENZIALE PER UNA CORRETTA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E CHE E’ VINCOLANTE UNA VOLTA AMMESSI A PARTECIPARE AL MERCATO EVENTUALI VARIAZIONI DEVONO ESSERE CONCORDATE ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE TECNICA DESCRIZIONE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E REG. UE 2016/679 FIRMA ……………………………… L’ADESIONE DEVE PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DEL27/09/2021 CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA': 1) E-MAIL ALL’INDIRIZZO MATEROZZI@CONFAGRICOLTURASIENA.IT 2) CONSEGNA A MANO PRESSO UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA , VIA MASSETANA ROMANA 50A - 53100 SIENA (SI) N.B. L’ASSENZA DI UNO DEI DATI SU RICHIESTI E LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA DOMANDA A PIU' DI UNO DEI SOGGETTI INDICATI DALLE NORME DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO, COMPORTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA. L'ASSEGNAZIONE E' SUBORDINATA ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DURC L.R. 62/2018 artt.44,4 e 45) 4
L’Agricoltore Senese 17/2021 REGOLE DI PARTECIPAZIONE MERCATO NEL CAMPO 2021 - Gli operatori selezionati ed assegnatari di posteggio, come previsto dal disciplinare del Mercato nel Campo 2021, si obbligano a garantire la propria partecipazione all’evento. In considerazione del fatto che le aziende vengono individuate secondo criteri qualitativi che tengono conto della tipologia di prodotti proposti nella domanda di ammissione, le aziende selezionate a partecipare al Mercato, si impegnano a non variare la categoria e/o tipologia di prodotti proposti in fase di selezione, senza la formale accettazione da parte del comitato tecnico. - Modalità di allestimento Le merci dovranno essere sistemate nello stand, fornito dall’organizzazione, entro gli orari di apertura previsto all'art.3. (entro le h. 8,00) Gli orari di cessazione del Mercato (previsti all'art.3) devono essere rigorosamente rispettati. E’ proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo. E’ vietato l’utilizzo di ombrelloni, tende o qualsiasi altra copertura supplementare o arredo o materiale elettrico non istallato a cura dell’Ente gestore. - Modalità di accesso ai luoghi espositivi La merce potrà essere trasportata in piazza Il Campo attraverso mezzi di trasporto idonei all’accesso in tale piazza, sotto la supervisione degli organi di polizia municipale, e verranno poi parcheggiati nelle aree messe a disposizione per tale occasione. Le merci e gli allestimenti dovranno essere allontanati da piazza Il Campo tassativamente entro due ore dall'orario di cessazione del mercato. Non sono consentite operazioni di smontaggio e carico, durante lo svolgimento del mercato. Qualora la durata del mercato fissata dall'art.3 venisse prolungata in base a valutazione di opportunità, le disposizioni si applicano avendo come riferimento il nuovo orario di chiusura del mercato. Il Soggetto Gestore, senza nessuna responsabilità, si riserva il diritto di far procedere a rischio e a spese dell’operatore-espositore allo sgombero di tutti i materiali non ritirati. - Identificazione dei prodotti e degli espositori Si ricorda il rispetto delle norme vigenti in materia sull’etichettatura dei prodotti e l’obbligo di esposizione del listino prezzi. E’ INOLTRE FATTO OBBLIGO di predisporre, per ogni tipologia di prodotto agricolo, un cartellino indicante in maniera visibile l’ubicazione dell’azienda ed il luogo di produzione. - Impiego di arredi accessori Tutti gli arredi (banchi, sedie e sgabelli compresi) devono essere obbligatoriamente in legno. Ulteriori e più precise indicazioni verranno fornite ad ogni singolo operatore in sede di assegnazione del posteggio. DISCIPLINARE ANTICONTAGIO DA COVID19 Ciascun operatore selezionato ha l’obbligo di osservare le prescrizioni anti Covid 19 vigenti. Si riassumono qui di seguito, A TITOLO ESPLICATIVO, alcuni dei principali comportamenti da adottare - Pulizia e disinfezione delle attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di vendita e durante la vendita; - Obbligo di usare la mascherina e igienizzare di frequente le mani - Mettere a disposizione di ogni cliente i prodotti igienizzanti per mani in ogni banco; - Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente FIRMA PER PRESA VISIONE ________________________________________ 5
L’Agricoltore Senese 17/2021 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data Addetti alla conduzione 13 ore 12 e 13 Ottobre di trattori a ruote e cingoli Utilizzatori dei prodotti fitosanitari 9,00/13,00 Ottobre Sicurezza sui luoghi di lavoro 9,00/13,00 Ottobre per lavoratori (Art. 37 Dec. 81/2008) RSPP Sicurezza datori di lavoro 9,00/13,00 Ottobre Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ___________________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Si precisa che a seguito delle disposizioni anti Covid la formazione professionale si può svolgere ON-LINE E NON IN PRESENZA. Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 6
L’Agricoltore Senese 17/2021 TECNICO ECONOMICO Olio - Posticipo dell’obbligo dal 1 settembre 2021 al 15 ottobre 2021 di riportare la varietà sul registro telematico in caso di indicazione in etichetta Si informa che l’ICQRF, con Circolare n. 356120 del 4 agosto, accoglie la richiesta di Confagricoltura di posticipo dell’entrata in vigore dell’obbligo di riportare sul registro telematico degli oli le varietà di olivo nel caso in cui si voglia indicare in etichetta la varietà di origine dell’olio. La data viene spostata dal 1 settembre al 15 ottobre 2021 per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni anche in considerazione delle modifiche che in alcuni casi sono necessari per l’aggiornamento dei software aziendali. Il direttore generale della Repressione frodi (Pref III), ha chiarito le procedure, già adottate nella pratica da tantissimi olivicoltori e frantoiani, per poter utilizzare l'indicazione della varietà olivicola in etichetta (etichetta propriamente detta ma anche brochure e sito web) o sulla documentazione commerciale (ddt, fatture, preventivi...). Sul Sian, come ben sanno gli olivicoltori e i frantoiani, non esiste una casella per indicare il monovarietale, al contrario di quanto avviene per altre dizioni facoltative, come l'estratto a freddo, “pertanto, per la corretta gestione dell’indicazione in questione, si dovrà ricorrere necessariamente al campo “Note” nel quale dovrà essere riportato il/i nome/i ufficiale/i della/e varietà utilizzata/e.” Le modalità operative per annotare tale indicazione nel registro in questione sono contenute in un manuale, reperibile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4517/ La procedura diventerà obbligatoria dal 1 settembre 2021. L'ICQRF “ricorda che la “varietà” utilizzata deve essere sempre comprovata sulla base di elementi oggettivi e di documenti giustificativi, onde evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato delle olive e degli oli extra vergini. Pertanto: - il «fascicolo aziendale» degli olivicoltori deve riportare l’indicazione della/e “varietà” delle olive che si rivendica nella documentazione commerciale/etichetta1; - la documentazione commerciale delle olive e dell’olio extra vergine di oliva deve riportare l’indicazione della “varietà” utilizzata; - le partite di olive e di olio per le quali si rivendica la “varietà” devono essere tenute separatamente da quelle per le quali la varietà non viene rivendicata; - l’indicazione della “varietà” deve essere riportata in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio dell’olio sfuso e sul cartello identificativo delle partite di olio confezionato non ancora etichettato eventualmente detenute. Proroga scadenza termini presentazione domanda di accertamento saldo domande iniziali OCM vigneti 2018-19 Si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto MIPAAF n. 249006 del 28/05/2021, della Circolare AGEA n. 38017 del 24/05/2021 e della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 14/06/2021, con il decreto ARTEA n. 93 del 01/07/2021 è stata prorogata dal 15/10/2021 al 15/10/2022 la scadenza per la presentazione della richiesta di ‘Accertamento saldo e svincolo garanzia’ per le domande iniziali della campagna 2018-19. Si ricorda che, come previsto dalle procedure, per le sole richieste presentate entro il 15 ottobre 2021, il contributo a saldo spettante sarà liquidato nella campagna finanziaria 2021-2022. Il Decreto Artea n. 93 del 01/07/2021 è reperibile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4536/ 7
L’Agricoltore Senese 17/2021 Bando "riproduttori" annualità 2021 Con Decreto n. 13939 della Regione Toscana del 23.07.2021 è stato approvato il bando, annualità 2021, per il sostegno in regime de minimis, relativo all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Le domande devono essere presentate nel portale ARTEA entro il 01 Novembre 2021, corredate dai documenti previsti: Specie Bovina e Bufalina Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per accedere al sostegno deve: 1. Il capo oggetto di contributo deve avere il certificato genealogico 2.a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da: - Tubercolosi; - Leucosi bovina enzootica; - Brucellosi. - Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina); ed inoltre: 2.a.1) qualora provenga da territori non indenni da Tubercolosi, Brucellosi bovina e/o Leucosi bovina enzootica, essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; e/o 2.a.2) qualora non provenga da allevamento indenne da Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina): - essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per: - Tricomoniasi: (limitatamente ai capi di sesso maschile) - Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi. 3. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Ovina Il riproduttore maschio o femmina della specie ovina, per accedere al sostegno deve: 1.a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi; ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi; 1.a.1) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; 1.b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti all’introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per: - Agalassia contagiosa; - Visna – maedi; 1.c) rispondere ai requisiti previsti dal “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini" - Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018. Per gli ovini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Caprina Il riproduttore maschio o femmina della specie caprina, per accedere al sostegno deve: 1.a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da: - Brucellosi. ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi; 1.a.1) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico; 1.b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per: - Agalassia contagiosa; 8
L’Agricoltore Senese 17/2021 - Visna – maedi; - Artrite- encefalite virale della capra (solo per i caprini); Per i caprini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Suina Il riproduttore maschio o femmina della specie suina, per accedere al sostegno deve: 1.a) provenire da territori indenni da: - peste suina classica (PSC); - peste suina africana (PSA). 1.b) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti accreditati indenni alla malattia di Aujeszky; ed inoltre: 1.b.1) qualora provenga da territori non indenni da malattia di Aujeszky e privi di programma di eradicazione per malattia di Aujeszky approvato, essere spostati in conformità all'art. 20 del Reg. (UE) 2020/688; 1.c) provenire da allevamenti non sottoposti a vincoli per Brucellosi; ed inoltre: 1.c.1) essere stato sottoposto ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti, come risultante dal modello 4, o non oltre trenta giorni dopo l’introduzione in allevamento, con esito negativo a Brucellosi. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Specie Equina e Asinina Il riproduttore maschio della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve: 1.a) essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti all’introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per: - anemia infettiva; - arterite virale; - morbo coitale maligno; - morva; - metrite equina contagiosa; inoltre per la specie equina: 1.b) deve essere certificato sul modello 4 dal Servizio Veterinario che l’equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a: - encefalite virale; - rinopolmonite infettiva. Il riproduttore femmina della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve: 1.a) essere stata sottoposta nei tre anni precedenti all’introduzione in allevamento ad un prelievo con esito negativo per Anemia Infettiva Equina, salvo termine diverso, se proveniente da fuori regione, indicato dalla Regione di provenienza. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale e ricevuta di avvenuto pagamento con bonifico) per l’acquisto dell’animale riproduttore. Ricordiamo che i ns. Uffici sono a disposizione per la presentazione delle domande e qualsiasi altra informazione. Controlli zootecnia 2021 Si informa che è stato approvato il decreto ARTEA n.107 del 05 agosto 2021 relativo alle specifiche tecniche per l’esecuzione dei controlli Zootecnia sulle aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell’ambito del Regime di Pagamento Unico e che hanno richiesto sostegni specifici relativi alla zootecnia ai sensi dell’art. 52 del Reg. (CE) n.1307/2013. Manuale delle specifiche tecniche dei i controlli in loco Domanda Unica 2001 per il settore Zootecnia - Art. 52 Reg.(UE) 1307/2013 “Sostegno accoppiato facoltativo carni bovine, carni ovine e caprine” (allegato A - decreto n. 107 del 5 agosto 2021) 9
L’Agricoltore Senese 17/2021 Calamità siccità 2021 proroga termine presentazione segnalazioni danni Informiamo che è stato prorogato dal 15 al 30 settembre p.v., fino alle ore 24:00, il termine di presentazione delle istanze di segnalazione danni alle produzioni agricole in Toscana provocati dall'evento "Siccità" verificatosi nei mesi scorsi. Si ricorda che le segnalazioni danni sono compilabili utilizzando il modulo telematico ARTEA id 20402. Calamità naturali gelate aprile 2021 – presentazione domande di aiuto A seguito della pubblicazione in G.U., lo scorso 30/8/2021, del DM MIPAAF 9 agosto 2021 “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021” in anagrafe ARTEA è stato attivato il modulo domanda id 72 per la presentazione delle relative domande. Il termine di presentazione delle suddette domande è il 14/10/2021. Il nostro Ufficio Tecnico resta a disposizione per chiarimenti e per la compilazione delle domande di aiuto. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 relativo alle disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Il decreto, resosi necessario a seguito dei gravi e ripetuti incendi verificatesi questa estate, ha l’intento di rendere più incisive le attività di prevenzione degli incendi boschivi e di ottimizzare quelle relative alla lotta attiva dei fenomeni incendiari. A tale scopo nel provvedimento vengono ridefinita la governance della prevenzione incendi e stanziate risorse finanziarie che saranno indirizzate a potenziare la capacità operativa delle strutture statali preposte alla lotta ai roghi, con specifiche previsioni a favore delle infrastrutture di isole minori e aree interne. Sono infatti assegnati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti serviranno a dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ossia: contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture e predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane. Per la realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell’ambito del PNRR - Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Verrà valutata, in sede di attuazione del PNRR, la possibilità di destinare ulteriori fondi in favore delle azioni di contrasto all’emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino territoriale. Inoltre, viene previsto che le Regioni si possano sostituire ai Comuni nel caso in cui questi non provvedano ad aggiornare il catasto dei terreni percorsi da incendi. 10
L’Agricoltore Senese 17/2021 Si prevede, altresì, che al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri venga affidato il compito di provvedere, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione sia delle tecnologie di sorveglianza e di monitoraggio, sia di quelle relative alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi boschivi; nonché alla valutazione delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei e terrestri per la lotta antincendio e anche alle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva. L'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature potrà avvenire già nell'anno in corso, con risorse aggiuntive rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell’interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Vengono, infine, inasprite le pene per i reati, sia amministrative che penali, specificatamente nei casi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (con l’introduzione di una specifica aggravante) e punta a colpire gli interessi degli autori degli illeciti ambientali. Revisioni macchine agricole Si informa che il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MiMS) ha convocato lo scorso 28 luglio le principali organizzazioni della filiera della meccanizzazione agricola con l’obiettivo di approfondire le disponibilità degli operatori a costruire una rete di centri revisione e le criticità insite nel percorso individuato. Nell’occasione il Ministero ha anche comunicato che è in corso di definizione la proroga sulla revisione che probabilmente sarà fissata al 30 giugno 2022. Inoltre, è stato specificato che, alla data predetta, devono essere sottoposte a revisione tutte le macchine agricole immatricolate prima del dicembre 1995 (in pratica vengono uniformate alla stessa scadenza due categorie che in precedenza avevano un termine diverso). Sono state illustrate anche le prime indicazioni sui requisiti richiesti ai centri di controllo deputati a fare la revisione delle macchine agricole. I soggetti che potranno essere accreditati come centri di revisione per le macchine agricole, sono le imprese di autoriparazione e i consorzi iscritti all’albo del DPR 558/99, che esercitano tutte le attività di autoriparazione previste dalla Legge 122/1992. Inoltre, dovrà essere garantita per ogni sede la presenza di due ispettori: Ispettore per la sicurezza alla circolazione stradale; Ispettore per la sicurezza sul lavoro. Il MIMS ha ricordato che è loro intenzione chiudere tutta la normativa legata alla revisione delle macchine agricole entro ottobre 2021, fermo restando la successiva verifica da parte degli uffici legislativi e quindi della parte politica. Ricordiamo che ad oggi il Quadro normativo relativo alla revisione delle macchine agricole e operatrici è regolato dal decreto 28 febbraio 2019 (G.U. n. 144 del 21 giugno 2019) che aveva prorogato le scadenze della revisione, previste dal decreto 20 maggio 2015, al 30 giugno 2021 con le seguenti tempistiche: Macchine agricole e macchine operatrici Tempi Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2021 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 Revisione entro il 30 giugno 2022 dicembre 1995 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 Revisione entro il 30 giugno 2023 dicembre 2018 Revisione al quinto anno entro la fine del mese di Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 prima immatricolazione 11
L’Agricoltore Senese 17/2021 Proroga scadenza certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei fitofarmaci (Abilitazioni PAN) A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 23 luglio n.105, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2021 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID-19, si comunica che Regione Toscana ha prorogato al 31/03/2022 la scadenza dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei fitofarmaci rilasciati da ARTEA (Abilitazioni PAN), prevista per il 29/10/2021. REGISTRI DI CAMPAGNA - ASSISTENZA AZIENDALE Come conosciuto, ricordiamo che i nostri Uffici sono a disposizione sia per fornire il servizio di assistenza tecnica in azienda che per la tenuta dei c.d. “registri di campagna” anche in formato digitale. Per economia di lavoro rammentiamo, in via descrittiva ma non esaustiva, le altre pratiche oggetto di redazione: Piani di miglioramento, HACCP, adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro (Dvr), OCM Vino ristrutturazione, Pua, ecc. Per informazioni ed approfondimenti pregasi contattare: - 0577/533235 - assistenzatecnica@confagricolturasiena.it - 0577/533206 - capitani@confagricolturasiena.it E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina Segreteria Ufficio E.P.S Regionale Si ricorda che, al fine di ottimizzare l'attività di assistenza e consulenza, potremmo essere contattati il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00 al numero telefonico 0577.533239 e-mail epsregionale@libero.it ASSICURATIVO APERTURA UFFICIO Si comunica che tutti i giorni, a Siena, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore. Nell’Ufficio di Montepulciano, medesimo servizio, sarà assicurato il lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Questi i riferimenti: tel. 0577.533231, e-mail assicurativo@confagricolturasiena.it 12
L’Agricoltore Senese 17/2021 PREVIDENZIALE Esonero contributivo straordinario ex art. 222, c.2, della Legge n. 77/2020 Rilascio del nuovo modulo e riapertura della procedura - Istruzioni Inps L’Inps, con circolare n. 130 del 31 agosto 2021, ha rilasciato il nuovo modulo di domanda per l’esonero contributivo di cui all’art. 222, comma 2, L. n. 77/2020 – spettante ai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – fissando il nuovo termine di presentazione delle domande al 30 settembre 2021. Come si ricorderà, l’Istituto aveva disposto - con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 - la sospensione del modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” per la presentazione della domanda di esonero contributivo straordinario del primo semestre 2020, proprio al fine di apportare le necessarie modifiche per la semplificazione della procedura di autorizzazione dell’esonero, sulla base di quanto condiviso dall’Istituto stesso con i Ministeri dell’Agricoltura e del Lavoro e delle intervenute novità normative (art. 19, comma 2–bis, D.L. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021). Si evidenziano qui di seguito i principali contenuti della stessa: il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it; nel nuovo modello è sufficiente dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, e non è più necessario indicare dettagliatamente tutti gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del paragrafo 3.1. del c.d. “Quadro temporaneo” nell’anno 2020; nella fase di compilazione della domanda, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono, a differenza di quanto avveniva in precedenza, modificare l’importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020; le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021; le domande già presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza, salvo le ipotesi in cui il contribuente non intenda modificare il contenuto della domanda già presentata (nel qual caso dovrà annullare l’istanza già inviata mediante la funzione “Rinuncia allo sgravio” e presentare una nuova domanda); l’importo autorizzato in via definitiva - a seguito del controllo sui limiti individuali e sulle risorse complessivamente stanziate dalla legge - sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente; a seguito dell’autorizzazione l’Istituto procede alla rielaborazione degli avvisi di pagamento relativi al primo e secondo trimestre 2020 tenendo conto dell’agevolazione spettante; le aziende che non hanno versato alle scadenze previste i contributi relativi al primo e secondo trimestre 2020 (16 settembre e 16 dicembre 2020) dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta - nella nuova misura ricalcolata dall’Inps - entro 30 giorni dalla comunicazione tramite pec che autorizza in via definitiva lo sgravio; le aziende che invece hanno regolarmente corrisposto i contributi relativi al primo e secondo trimestre 2020 potranno richiedere la compensazione delle somme pagate in eccesso con i contributi futuri utilizzando i moduli telematici disponibili nel cassetto previdenziale. Per le condizioni di accesso al benefico si ricorda che l’esonero straordinario spetta alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco previsti da un apposito allegato al decreto di attuazione (D.M. 15 settembre 13
L’Agricoltore Senese 17/2021 2020), nonché a quelle che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n.104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come attuato dal D.M. 10 dicembre 2020. L’Istituto come si ricorderà ha espressamente riconosciuto che “alle imprese agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa”. Pertanto, sulla base di tale precisazione, per aver diritto al beneficio è sufficiente che l’azienda interessata eserciti una delle attività indicate dai codici ATECO di cui al D.M. 15 settembre 2020 e al D.M. 10 dicembre 2020, non necessariamente in via principale. Esonero contributivo per i lavoratori autonomi con calo del fatturato Decreto ministeriale attuativo Con il decreto ministeriale (n. 82/2021 del 17/05/2021, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 27/07/2021) è stata data attuazione alla previsione legislativa che riconosce un’agevolazione contributiva in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche negative dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (art. 1, c. 21, legge n. 178/2020). Tale norma ha previsto un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (e cioè le casse privatizzate dei liberi professionisti di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. L’agevolazione contributiva è rivolta, per quanto di nostro interesse, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della cd. gestione separata, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua (il budget totale destinato alla misura è invece pari a 1,5 miliardi di euro). Sono dunque pienamente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’esonero parziale i lavoratori autonomi iscritti alla speciale gestione INPS dei coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM), tra i quali rientrano anche gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che, come noto, sono iscritti alla citata gestione INPS. Di seguito le previsioni di maggiore interesse. Con riferimento alle condizioni soggettive per la fruizione dell’esonero parziale, il decreto ministeriale stabilisce che sono destinatari dello sgravio i soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano percepito “un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione” non superiore a 50.000 euro. Tale condizione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del medesimo decreto ministeriale, deve essere verificata, per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, guardando ai “redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile”. Sono esclusi dall’agevolazione coloro che svolgano attività di lavoro dipendente (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o che siano titolari di pensione diretta (diversa dall’assegno ordinario di invalidità). Occorre altresì che i soggetti richiedenti: abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; risultino in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e provvedano all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero (condizione necessaria per l’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto); rientrino nei limiti massimi di benefici concessi ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (225.000 euro per le aziende del settore primario). Per quanto riguarda invece le modalità di applicazione, il decreto ministeriale precisa che l’esonero: è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021 (art. 1, 14
L’Agricoltore Senese 17/2021 comma 1, lettera a). In sostanza, sebbene lo sgravio operi sulla contribuzione di competenza dell’anno 2021, l’importo del beneficio è riconosciuto solo sulle rate (relative alla tariffazione annuale di competenza 2021) in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (art. 2, comma 3). Ciò in considerazione del fatto che, come detto, l’agevolazione rientra nell’ambito del cd. Quadro temporaneo UE per gli aiuti COVID, la cui efficacia temporale è fissata fino al 31 dicembre 2021; si applica al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (art. 2, comma 2); non riguarda la contribuzione antinfortunistica dovuta all’INAIL; spetta al titolare della posizione contributiva anche per i coadiuvanti familiari iscritti alla gestione INPS, applicando per ogni unità attiva il massimale individuale di 3.000 euro su base annua, parametrato ai mesi di attività del lavoratore con riferimento alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nell’anno 2021 (art. 2, comma 2). I soggetti interessati al beneficio in oggetto devono presentare all’INPS un’apposita istanza di esonero. Si precisa in proposito che sebbene il decreto ministeriale in commento preveda come termine per la presentazione della domanda la data del 31 luglio 2021 (art. 2, c. 5, e 4, c. 1), l’INPS– con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 – ha comunicato che “la presentazione della domanda di esonero dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione”. Si evidenzia – da ultimo – che l’agevolazione in commento è una misura trasversale rivolta ai lavoratori autonomi e ai professionisti di tutti i settori produttivi, diversa ed ulteriore rispetto alle speciali agevolazioni contributive che sono state via via riconosciute alle imprese agricole per fronteggiare l’emergenza COVID (esonero ex art. 222 della legge n.77/2020 dei contributi dovuti dai datori di lavoro appartenenti ad alcune filiere agricole per il primo semestre 2020 ed esonero ex artt. 16 e 16 bis della legge n. 176/2020 dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi del settore agricolo per i mesi di novembre/dicembre 2020 e gennaio 2021) e per le quali, come noto, non è ancora stato possibile presentare istanza all’INPS. FESTIVITÀ II° SEMESTRE 2021 Operai Impiegati Ferragosto (domenica) 1/26 compresa nel mensile AGOSTO 15 (festività infrasettimanale) Tutti i Santi (lunedì) compresa nel mensile 1 compresa nel mensile (festività infrasettimanale) NOVEMBRE Unità Nazionale (giovedì) 1/26 1/26 4 (fest. naz.le L.90 del 31.03.54) Immacolata Concezione compresa nel mensile compresa nel mensile 8 (mercoledì) DICEMBRE (festività infrasettimanale) Natale (sabato) compresa nel mensile compresa nel mensile 25 (festività infrasettimanale) Santo Stefano (domenica) 1/26 compresa nel mensile 26 (festività infrasettimanale) Rinnovo Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della Provincia di Siena Si ricorda che in data 5 luglio 2021 è stato siglato il nuovo contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena. Sul nostro sito è possibile consultare gli articolati in oggetto: http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/sintesi_verbale_accordo_contratto_collettivo_per_gli_o perai_agricoli_e_flrovivaisti_e_dei_guardiani_della_provincia_di_siena_06_07_2021.pf.pdf 15
L’Agricoltore Senese 17/2021 Sede Provinciale di Siena - Via Massetana Romana, 50/A Tel. 0577/533205 - Fax 0577/533050 - Mail: siena@enapa.it L’ ENAPA è il Patronato per la tutela dei cittadini e di tutte le categorie sociali e garantisce attività di assistenza, consulenza, informazione e tutela secondo quanto previsto dalla Legge 152/2001. L'ASSISTENZA È ASSOLUTAMENTE GRATUITA ED È RIVOLTA SIA ALLE SINGOLE PERSONE CHE AI NUCLEI FAMILIARI PENSIONI E PREVIDENZA (lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti) INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (Inail, Enpaia…) SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE ATTIVITA’ DIVERSE (dimissioni volontarie, consulenze fiscali, ISEE, RED, ICRIC...) L’assistenza viene prestata su tutto il territorio provinciale, sia nella Sede centrale che negli Uffici periferici. Presenza sul territorio: SIENA Strada Massetana Romana, 50/A MONTEPULCIANO Via del Prato, 5 GAIOLE IN CHIANTI Piazza del mercato SAN GIMIGNANO Loc. Fugnano, 16 MONTALCINO Loc. Il Pino CHIUSI (su appuntamento) Piazza XXVI Giugno 1944 n. 11 COLLE DI VAL D’ELSA Via Antonio Gramsci, 49 POGGIBONSI (su appuntamento) Largo Usilia, 18 RADICONDOLI (su appuntamento) Per appuntamento contattare lo 0577/533205 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 16
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