JOB ACT STRUTTURA E FINALITA' - AWS

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JOB ACT
STRUTTURA E FINALITA’

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LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro.

(GU n. 290 del 15-12-2014)
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La legge n. 183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto
numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma
del mercato del lavoro.
L'attuazione della legge delega si è completata (fermi
restando eventuali successivi decreti correttivi ed
integrativi) con l'adozione di otto decreti legislativi
che intervengono su numerosi ambiti del settore
lavoristico.

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La L.183/2014 contiene cinque deleghe legislative,
che intervengono su importanti e vasti ambiti del
diritto del lavoro:

1. delega in materia di ammortizzatori sociali

2. delega in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive
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3. delega in materia di semplificazione delle procedure
e degli adempimenti

4. delega in materia di riordino delle forme
contrattuali e dell'attività ispettiva

5. delega in materia di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro
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Gli otto decreti attuativi della delega

1. D.lgs. n. 22 sul tratt. di disoccupazione (Naspi)
                      4 marzo 2015
2. D.lgs. n. 23 sulla nuova disc. dei licenziamenti
                     4 marzo 2015
   3. D. lgs. n. 80 sulla concil. lavoro-famiglia
                    15 giugno 2015
  4. D.lgs. n. 81 sul c.d. «riordino contrattuale»
                    15 giugno 2015
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5. D.lgs. n. 148 sulla Cassa integrazione
                   14 settembre 2015

6. D.lgs. n. 149 unificazione dei servizi ispettivi
                   14 settembre 2015

7. D.lgs. n. 150 sui servizi per l’impiego (Anpal)
                   14 settembre 2015

  8. D.lgs. n. 151 sulla c.d. «semplificazione»
                   14 settembre 2015

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1 - D. lgs. n. 22/2015 sul trattamento di
                     disoccupazione

Perfeziona la disciplina dell’ASpI istituita dalla legge
Fornero allungandone la durata e ampliandone
ulteriormente il campo di applicazione

Introduce obbligo di partecipazione a iniziative di
riqualificazione
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A chi è rivolta:
- ai lavoratori dipendenti con esclusione del pubblico
  impiego;

Quando spetta:
- a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro o, successivamente,
dal primo giorno successivo la presentazione della
domanda

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Che cosa cambia nella nuova ASpI rispetto alla legge
                  Fornero 2012
ASpI 2012
Requisito: 104 sett. di contr. di cui 52 entro le ultime
104;
Durata: max 12 mesi per 55;
Entità: 75% per 6 mesi, con riduz. del 15% ogni
semestre;
Condizionalità: perdita del trattamento in caso di
rifiuto di offerta di lavoro congrua;
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Nuova ASpI

Requisito: 13 sett. di contr. entro i 4 anni precedenti;
Durata: 1⁄2 della contrib. ult. 4 anni, fino a max 24
mesi;
Entità: 75% per 3 mesi, poi riduz. del 3% ogni mese;
Condizionalità:     come     2012     +    obbligo     di
partecipazione a iniziative di riqualificazione.
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2 - D. lgs. n. 23/2015 contratto a tutele crescenti

Nei casi di licenziamento individuale ingiustificato o
intimato in violazione delle procedure prescritte dalla
legge (ad es. in materia di licenziamento disciplinare),
il rapporto si estingue comunque e al lavoratore è
dovuta unicamente una indennità che oscilla tra le 4 e
le 24 mensilità (da 2 a 12, se si tratta di violazione
procedimentale).

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Art. 3, co. 1,
in caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per
giusta causa, allorché il giudice accerti l’illegittimità
del licenziamento,
- dichiara l’estinzione del rapporto di lavoro e
   condanna il datore di lavoro al pagamento di
   un’indennità, non assoggettata a contribuzione
   previdenziale, di importo pari a due mensilità di
   retribuzione per ogni anno di servizio.
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- In ogni caso, l’indennità non potrà essere inferiore a
  4 mensilità, né potrà superare le 24 mensilità;
- Ai sensi dell’art. 10, il medesimo regime
  sanzionatorio (indennità pari a due mensilità per
  ogni anno di servizio, comunque ricompresa tra 4 e
  24 mensilità) trova applicazione anche nei casi di
  licenziamento collettivo illegittimo per violazione
  della procedura prescritta dalla legge (in particolare,
  le procedure richiamate all’art. 4, co. 12, Legge 223
  del 1991) o per violazione dei criteri di scelta (art.
  5, co. 1, Legge 223 del 1991).
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Al lavoratore spetta un mero indennizzo economico
anche nell’ipotesi di licenziamento illegittimo per
violazione del requisito della motivazione (art. 2, co.
2, legge 604 del 1966) o per violazione della
procedura prescritta dall’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori. In questi casi, tuttavia, l’indennità risulta
dimezzata: sarà pari a 1 mensilità per ogni anno di
servizio, con un limite minimo di 2 mensilità e un
limite massimo pari a 12 mensilità.
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Casi di non applicazione:
Il decreto legislativo 23/2015 stabilisce che il datore di
lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore
ingiustamente licenziato nei soli casi di:
- licenziamento discriminatorio a norma dell’art. 15
  della Legge n. 300 del 1970 (art. 2, co. 1);
- licenziamento nullo per espressa previsione di legge
  (art. 2, co. 1);
- licenziamento inefficace perché intimato in forma
  orale (art. 2, co. 1, ult. parte);
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- licenziamento rispetto al quale il giudice accerti il
  difetto di giustificazione per motivo consistente
  nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (art.
  2, co. 4);
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
  per giusta causa rispetto al quale sia direttamente
  dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto
  materiale contestato al lavoratore (art. 3, co. 2).

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Le prime pronunce
- Cassazione sentenze nn. 20540 e 20545 del 13
  ottobre 2015:

la Cassazione, nel decidere su un licenziamento
soggetto alla “legge Fornero” (n. 92 del 28 giugno
2012), ha dato una prima interpretazione, anche se per
inciso e senza dirlo espressamente, della successiva
disciplina in base al decreto sulle «tutele crescenti».

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La Cassazione fa intendere per il futuro che, con il
decreto «tutele crescenti», la reintegrazione ex art. 18
St. lav. sarà dovuta sempre se il licenziamento è
fondato su fatti non-illeciti, perché il fatto non-illecito
equivale a fatto «inesistente» e non basta, com’è stato
detto estremizzando, che il fatto «materiale» sia vero
anche se simbolico o futile.

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- sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015 della Cassazione:
Il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine stipulati
prima dell'entrata in vigore della riforma e convertiti in
contratti a tempo indeterminato. In questi casi si deve
utilizzare l'indennità a forfait del collegato lavoro,
nonostante il decreto legislativo n.81/2015 abbia abolito i
commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 183/2010. Per
questo, in assenza di norme transitorie, il nuovo metodo
di calcolo dell'indinnizzo si applica solo per i contratti
stipulati dopo il 25 giugno 2015, data in cui è entrato in
vigore il decreto attuativo della legge 183/2014
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n.
24157 del 26 novembre 2015:

Il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, per
espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applica
anche al pubblico impiego "contrattualizzato", cioè a
tutti i dipendenti statali e locali tranne professori,
magistrati e militari.

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3 - D. lgs. n. 80/2015 Conciliazione lavoro-famiglia

Si propone di allineare la nostra disciplina dei
permessi per motivi familiari ai migliori modelli
europei in tema di conciliazione tra lavoro e cura
parentale

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I contenuti principali del decreto
• ampliamento dei permessi e aspettative per i
  genitori naturali di figli fino a 12 anni;
• ampliamento dei permessi e aspettative per i
  genitori adottivi o affidatari;
• estensione ad autonomi e parasubordinati di
  agevolazioni in caso di adozione e affido;
• astensione fino a 3 mesi per le vittime di violenza di
  genere, per esigenze di protezione;
• Incentivi ai datori di lavoro per favorire il telelavoro
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4 - D. lgs. n. 81/2015 «Riordino contrattuale»

Ridisegna i confini del lavoro dipendente soggetto al
regime di protezione
Riscrive, unificandola e semplificandola, la disciplina
di part-time, lavoro intermittente, contratto a termine,
lavoro accessorio, somministrazione, apprendistato

                                                     24 di 89
Contratti di collaborazione a progetto
(Co. Co. Pro.)

A partire dall’entrata in vigore del decreto non
potranno essere attivati nuovi contratti di
collaborazione a progetto (quelli già in essere
potranno proseguire fino alla loro scadenza).

                                             25 di 89
Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di
collaborazione personali che si concretino in
prestazioni di lavoro continuative ed etero organizzate
dal datore di lavoro saranno applicate le norme del
lavoro subordinato.

                                                   26 di 89
Sono escluse:
- le collaborazioni regolamentate da            accordi
    collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
    comparativamente più rappresentative sul piano
    nazionale, che prevedono discipline specifiche
    relative al trattamento economico e normativo
    in ragione delle particolari esigenze produttive ed
    organizzative del relativo settore;
-     le collaborazioni prestate nell’esercizio di
    professioni intellettuali per le quali è necessaria
    l’iscrizione ad appositi albi;
                                                   27 di 89
- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione
  dai componenti di organi di amministrazione e
  controllo delle società e dai partecipanti a collegi e
  commissioni;

- le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore
  delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate
  alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
  sportive associate e agli enti di promozione sportiva
  riconosciuti dal CONI.

                                                     28 di 89
Inoltre:

Abrogazione delle disposizioni sul lavoro a
progetto e dell'associazione in partecipazione con
apporto di lavoro dell’associato persona fisica

                                                  29 di 89
Mansioni: viene riscritto l’art. 2103 c.c.

Il lavoratore può essere assegnato a qualunque
mansione del livello di inquadramento, così com'è
previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione purché rientranti nella medesima
categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti»,
a mansioni, cioè, che implicano l’utilizzo della
medesima professionalità.

                                                  30 di 89
Campo di applicazione

l’ art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 trova applicazione nei
confronti di tutti i lavoratori subordinati presenti
nell’organico aziendale e non, come avviene per le c.d.
“tutele crescenti” del D.Lgs. n. 23/2015, nei confronti
dei soli lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015

                                                   31 di 89
Modalità di attuazione

L’assegnazione alla nuova attività (comma 5),
principio valido per ogni mutamento di mansioni, deve
avvenire, a pena di nullità, per iscritto (con l’aggiunta
delle motivazioni, cosa opportu- na, pur nel silenzio
della norma)

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Correlazione tra questa disposizione e l’istituto della
proroga nei contratti a termine

La proroga non è altro che la prosecuzione, senza
soluzione di continuità, del contratto a tempo
determinato a suo tempo stipulato, e pertanto si ritiene
ora che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni
appartenenti allo stesso livello e categoria legale di
inquadramento

                                                    33 di 89
In presenza di processi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati
dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le
mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza
modificare il suo trattamento economico.

                                                     34 di 89
I limiti in occasione della variazione degli assetti
organizzativi
limite dello “ius variandi in peius”: un solo livello
all’interno della categoria di inquadramento, senza
alcuna possibilità, ad esempio, di retrocedere il
lavoratore da una posizione impiegatizia ad una di
operaio

                                                 35 di 89
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove
necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo,
il cui mancato adempimento non determina comunque
la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove
mansioni.

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Conseguenze sul concetto di repechage
Occorrerà, in caso di contenzioso, dimostrare, che nella ipotesi
della modifica degli assetti organizzativi interni sia stato offerto
un nuovo posto di lavoro di livello inferiore (o che la cosa non
è stata materialmente possibile). Al contempo, le ragioni di una
eventuale offerta e di un eventuale mancato accordo in merito
alla previsione contenuta al comma 6 (demansionamento, anche
di categoria, da sottoscrivere in “sede protetta”) potrebbe essere
oggetto di esame giudiziale nella valutazione circa la legittimità
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a
«ragioni inerenti alla attività produttiva» .

                                                                37 di 89
L’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori
L’assegnazione diviene definitiva, fatta salva la rinuncia
dell’interessato, prima non prevista e che, comunque,
dovrebbe avvenire per iscritto, nel caso in cui le stesse
siano state esercitate, in maniera continuativa, per il
periodo fissato negli accordi collettivi, anche aziendali:
in mancanza, il termine viene fissato in 6 mesi. Nella
sostanza, il limite di 3 mesi stabilito nel vecchio articolo
2103 c.c., ripreso nella gran parte della contrattazione
collettiva, viene raddoppiato ma, in presenza di
pattuizioni diverse, esso non viene in rilievo.
                                                        38 di 89
la contrattazione collettiva, anche aziendale, sulla scorta
di quanto previsto all’art. 51, potrà allungare o ridurre il
periodo di esercizio delle mansioni superiori

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L’ipotesi dell’accordo

Prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede
protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano
prevedere la modifica anche del livello di
inquadramento e della retribuzione al fine della
conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di
una diversa professionalità o del miglioramento delle
condizioni di vita.

                                                    40 di 89
Finalità degli accordi:

a) mantenimento dell’occupazione;
b) acquisizione di una diversa professionalità;
c) miglioramento delle condizioni di vita.

                                                  41 di 89
Gli altri contenuti più rilevanti del decreto

• Part-time: maggiore flessibilità ed elasticità con
  possibilità, nell’ipotesi di articolazione in turni, di
  indicare la durata della prestazione mediante rinvio
  a turni programmati di lavoro articolati su face
  orarie prestabilite.

                                                     42 di 89
• Lavoro accessorio: aumentato il limite di reddito
  individuale a € 7000 annui

• Contratto a termine: sostanzialmente confermata la
  riforma del marzo 2014

                                                      43 di 89
• Somministrazione:

- Viene meglio evidenziata, eliminando buona parte
  delle commistioni presenti nella precedente
  normativa, la distinzione tra contratto commerciale
  di somministrazione di manodopera, stipulato tra
  somministratore ed utilizzatore, e contratto di
  lavoro stipulato tra lavoratore e agenzia per il
  lavoro;

                                                 44 di 89
- viene confermata, per la somministrazione di lavoro
    a tempo determinato, la totale acausalità, che viene
    estesa anche allo staff leasing;
-   viene confermata l’assenza di limiti legislativi
    all’utilizzo della somministrazione a termine,
    mentre viene introdotto un generale limite del 20%
    per il ricorso allo staff leasing. L’introduzione di
    limiti all’utilizzo della somministrazione a termine
    o la modifica del limite per il ricorso allo staff
    leasing vengono delegate alla contrattazione
    collettiva, anche di secondo livello;
                                                    45 di 89
- viene sancita dalla legge la pari solidarietà tra
    utilizzatore e somministratore a corrispondere ai
    lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i
    contributi previdenziali e vengono ridotti gli
    elementi che devono essere indicati
    necessariamente per iscritto nel contratto di
    somministrazione;
-   possibilità per le aziende di assolvere alla c.d.
    “quota di riserva” di cui alla L. 68/99 ricorrendo
    alla somministrazione di lavoro a termine

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5 - D. lgs. n. 148/2015
             Cassa integrazione guadagni

È il nuovo testo unico sulla Cig.
Ne amplia il campo d’azione, ma ne limita
drasticamente causali e durata
In tema di contribuzione istituisce un sistema bonus
malus

                                                 47 di 89
Le disposizioni contenute nel decreto sono improntate
a tre obiettivi:

                    a) Inclusione

                 b) Semplificazione

                c) Razionalizzazione

                                                 48 di 89
a) Inclusione di lavoratori e imprese

Il decreto rende strutturale la NASpI a 24 mesi per
sempre.
Tale indennità in vigore dal 1 maggio 2015, è uno
dei sussidi di disoccupazione più inclusivi d’Europa:
oltre il 97% degli assicurati la ottiene se perde il
lavoro.

                                                 49 di 89
Rispetto alle indennità precedenti (ASpI e miniASpI),
il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione che
dura almeno un mese in più di prima.
Inoltre, come il decreto introduce una salvaguardia,
per il solo 2015, della durata della NASpI con
riferimento ai lavoratori stagionali del settore del
turismo e degli stabilimenti termali

                                                  50 di 89
Il decreto rende strutturali (cioè finanzia per sempre)
altre importanti misure di politica sociale:
- le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e
di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo
parentale);
- l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un
reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con
figli    minori     o     ultracinquantacinquenni    che
esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e
hanno un ISEE inferiore a 5. 000 euro all’anno;
- il fondo per le politiche attive del lavoro
                                                     51 di 89
Il decreto estende la cassa integrazione agli
apprendisti assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante e include nei fondi di solidarietà
tutti i datori di lavoro che occupano più di 5
dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

                                                  52 di 89
b) Semplificazione e certezze per le imprese

Il decreto introduce un unico testo normativo di 47
articoli per la cassa integrazione e per i fondi di
solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme
stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi.

                                                    53 di 89
Semplificazione procedure di consultazione sindacale:

- all’atto della comunicazione alle associazioni
sindacali viene meno l’obbligo per l’impresa di
comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere e le modalità di rotazione;

                                                    54 di 89
- per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione,
  viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si
  valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene
  richiesto l’intervento;
- vengono abrogate le norme sulla rotazione,
  complicatissime e di difficile attuazione, e le
  sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le
  sanzioni (semplificate) si applicano solo per il
  mancato rispetto delle modalità di rotazione
  concordate nell’esame congiunto.
                                                       55 di 89
Semplificazione procedure autorizzazione:

- sarà possibile richiedere CIGS per tutto il
periodo necessario (direttamente 24 mesi per
riorganizzazione).
Per i contratti di solidarietà (che diventano una
causale di CIGS, prendendone tutte le regole),
anche 36 mesi continuativi in presenza di
determinate condizioni

                                              56 di 89
Certezza dei tempi:
- la CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le
richieste presentate a decorrere dal 1 novembre
2015)

Semplificazione dei controlli:
- un unico controllo tre mesi prima della fine del
periodo di cassa
                                                     57 di 89
c) Razionalizzazione delle integrazioni salariali

Per la CIGS, il decreto razionalizza la disciplina
delle causali di concessione del trattamento.
L’intervento straordinario di integrazione salariale può
essere concesso per una delle seguenti tre causali:

                                                    58 di 89
- riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali
causali di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un
quinquennio mobile;

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- crisi aziendale, nel limite di 12 mesi, anche
  continuativi;

- contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un
  quinquennio mobile, che possono diventare 36 se
  l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS
  nel quinquennio.

                                                 60 di 89
Applicabilità
Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti
richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto.
Ai trattamenti pregressi si applicano le norme
previgenti, e le loro durate si computano ai fini del
limite massimo di durata complessiva nel
quinquennio mobile solo per il periodo successivo
alla data di entrata in vigore del decreto.

                                                     61 di 89
Nuovi limiti di durata della Cig tassativi riferiti al
quinquennio mobile
Esempi:
!12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS: tot 24 mesi
!12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: tot 36 mesi
!12 mesi di CIGS +24 mesi di CDS: tot 36 mesi
!36 mesi di CDS: tot 36 mesi
!12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6
mesi di CIGO/CIGS oppure altri 12 mesi CDS
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6 - D. lgs. n. 149/2015 Unificazione dei servizi
                        ispettivi

Il decreto legislativo prevede, al fine di
razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva,
l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro

                                                      63 di 89
Composizione:

Riunisce in un unico ispettorato i servizi ispettivi del
ministero del Lavoro dell’Inps e dell’Inail per evitare
duplicazioni e aumentare l’efficacia delle ispezioni
consentendone il coordinamento

                                                    64 di 89
Funzioni:

La principale funzione dell’Ispettorato nazionale,
risiede nel coordinamento, sulla base di direttive
emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, della vigilanza in materia di lavoro,
contribuzione e assicurazione obbligatoria

                                               65 di 89
Inoltre, è previsto:

- la stipula di appositi protocolli, anche con i
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e
delle agenzie regionali per la protezione
ambientale     onde    assicurare  l’uniformità  di
comportamento ed una maggiore efficacia degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione
degli interventi;

                                                66 di 89
- l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che
  svolge accertamenti in materia di lavoro e
  legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato;

- il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in
  un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il
  mantenimento del trattamento economico e
  normativo in vigore e non potrà essere sostituito
  dagli Istituti;

                                                    67 di 89
- il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata
  in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato
  esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro;

- Ulteriori   disposizioni sono finalizzate alla
  semplificazione      normativa     in    materia     di
  ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti
  degli organi ispettivi

                                                      68 di 89
7. D.lgs. n. 150: l’agenzia centrale per le politiche
                     attive (ANPAL)

Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per
le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL).

                                                      69 di 89
Da chi è formata:

dalle strutture regionali per le Politiche attive del
Lavoro, dall’INPS, dall’Inail, dalle Agenzie per il
lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di
intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia
Lavoro, dall’ISFOL nonché dal sistema delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
dalle università e dagli altri istituti di scuola
secondaria di secondo grado.
                                                     70 di 89
Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati
a svolgere funzioni in materia di politiche attive del
lavoro, un Sistema informativo delle politiche del
lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore.

                                                     71 di 89
La cooperazione pubblico/privato nei servizi per
l’impiego
• È istituito un albo naz. delle agenzie private
  accreditate, con requisiti uniformi
• Dopo 4 mesi di NASpI, il disoccupato sceglie
  l’operatore per l’assistenza intensiva, che verrà
  retribuito con un ass. di ricollocazione, ma solo a
  risultato ottenuto
  • Albo nazionale e requisiti uniformi anche per gli
  operatori della formazione professionale

                                                 72 di 89
8 - D. lgs. n. 151/2015 semplificazione amministrativa
                     e miscellanea

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere
suddivise in tre gruppi
1) Semplificazioni di procedure e adempimenti
2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
3) Disposizioni in materia di pari opportunità

                                                   73 di 89
1. Semplificazioni di procedure e adempimenti

a) Razionalizzazione           e       semplificazione
dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.

- Possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i
lavoratori con disabilità mediante la richiesta
nominativa, ma non di effettuare l’assunzione diretta
                                                      74 di 89
- integrale revisione della procedura di concessione
dell’incentivo per le assunzioni dei disabili,
prevedendo la corresponsione diretta e immediata
dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS
mediante conguaglio nelle denunce contributive
mensili.

- rafforzamento incentivi per l’assunzione dei disabili,
con una durata più lunga in caso di assunzione di
persone con disabilità intellettiva e psichica.
                                                    75 di 89
b) Razionalizzazione e semplificazione in materia
di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

- dal 1° gennaio 2017 libro unico del lavoro in
  modalità telematica presso il Ministero del lavoro e
  delle politiche sociali;

                                                  76 di 89
- tutte le comunicazioni amministrative (anche su lav.
  all’estero, collocamento e formazione prof., lavoro
  degli extracomunitari, spettacolo) via web;

- semplificazione del collocamento della gente del
  mare

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c) Razionalizzazione e semplificazione in materia
di salute    e      sicurezza     sul lavoro e   di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali

- abolizione del registro degli infortuni

                                                78 di 89
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e
legislazione sociale
- modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro
“nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori
“per fasce”, anziché legati alla singola giornata di
lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura
di diffida, che consente la regolarizzazione delle
violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata
al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per
un determinato periodo di tempo;
                                                   79 di 89
-la modifica al c.d. provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale,            favorendo una
“immediata eliminazione degli effetti della condotta
illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
- si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e
infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si
modifica il regime delle sanzioni;

-si modificano le sanzioni in materia di consegna del
prospetto paga;
                                                   80 di 89
2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
- Recesso del lavoratore e risoluzione consensuale
  per via telematica su modulo predisposto dal
  Ministero del Lavoro;

- Possibilità di cessione gratuita di ferie e riposi tra
  dipendenti dell’azienda, al di sopra dei minimi di
  legge per situazioni familiari gravi

                                                    81 di 89
- nuova disciplina dei controlli a distanza: intervento
  sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare
  la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto
  delle disposizioni in materia di privacy: accanto ai
  requisiti oggettivi, per l’installazione di audiovisivi
  o apparecchi di controllo a distanza si aggiungono
  le esigenze di tutela del patrimonio aziendale. Si
  tratta dunque dei controlli difensivi, diretti
  all’accertamento di comportamenti illeciti diversi
  dal mero inadempimento della prestazione
  lavorativa.
                                                     82 di 89
3) Disposizioni in materia di pari opportunità
- revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle
consigliere di parità provinciali in vista della
soppressione delle province;
- modifica della composizione e delle competenze del
Comitato nazionale di parità;
- modifica delle competenze e della procedura di
designazione     e     nomina      delle   consigliere,
semplificando l’iter di nomina e superando le
incertezze dovute alla precedente formulazione;
                                                      83 di 89
- introduzione del principio secondo cui per le
  consigliere di parità non trova applicazione lo spoil
  system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n.
  145/2002;

- ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per
  il sostegno alle attività delle consigliere;

                                                      84 di 89
-introduzione della Conferenza nazionale delle
consigliere di parità, per rafforzare e accrescere
l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di
informazioni, esperienze e buone prassi. La
Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e
opera senza oneri per la finanza pubblica.

                                                     85 di 89
I primi dati:
periodo gennaio-agosto
• Assunzioni a tempo indeterminato
2014: 865.491
2015: 1.164.866 +299.375 +34,6%
• Conversioni di c. a termine in t.indeterminato
 . 2014: 235.704
 . 2015: 276.658 + 49.954 + 17,4%
Fonte: Inps, Dati sui nuovi rapp. lavoro, Report mensile, sett. 2015,
tabella 1
                                                                    86 di 89
Nei primi sette mesi del 2015 aumenta, rispetto al
corrispondente periodo del 2014, il numero di nuovi
rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore
privato (+286.126) e crescono, anche se di poco, i
contratti a termine (+1.925), mentre si riducono le
assunzioni in apprendistato (-11.521).

                                                 87 di 89
In aumento anche le cessazioni (+41.006). La
variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le
cessazioni, pari rispettivamente a 3.298.361 e
2.592.233, è di 706.128 unità in 7 mesi; nello stesso
periodo dell'anno precedente è invece stata di 470.604.

                                                   88 di 89
L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato
2015 su 2014 risulta superiore alla media nazionale
(+35,4%) in Friuli-Venezia Giulia (+85,3%), in
Umbria (+66,5%), nelle Marche (+55,4%), nel
Trentino-Alto-Adige (+53,3%), in Piemonte (+53,1%),
in Emilia-Romagna (+51,1%), in Liguria (+48,3%), in
Veneto (+47,4%), nel Lazio (+41,9%), in Lombardia
(+40,6%), in Toscana (+37,4%) e in Sardegna
(+36,4%). I risultati peggiori si registrano nelle regioni
del Sud: Sicilia (+11,2%), Puglia (+17,3%) e Calabria
(+18,6%).
                                                      89 di 89
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