IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI - Dott.ssa Lidia Caporossi Università di Roma Tre, 20/04/2018 - Amazon S3

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IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI
CHIMICO/BIOLOGICI

Università di Roma Tre, 20/04/2018

Dott.ssa Lidia Caporossi
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Normativa di riferimento

                D.lgs 81/08

              Titolo IX capo I

   «Protezione da agenti Chimici»

 Il decreto indica i requisiti minimi per la protezione dei
 lavoratori contro i rischi per:
• La salute
• La sicurezza
 che possono derivare da ogni attività lavorativa che
 comporti la presenza di agenti chimici (produzione,
 manipolazione,        immagazzinamento,    trasporto,
 eliminazione, trattamento rifiuti).

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RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia
 contrattuale,          svolge               un’attività                lavorativa
 nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di
 lavoro,   pubblico              o       privato,                 con   o   senza
 retribuzione, anche al solo fine di apprendere
 un mestiere, un’arte o una professione...”

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RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA

1.Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
  prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
2.gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile;
3.i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al
  fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte
  professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
4.gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di
  formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
  attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
5.i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della
  protezione civile;
6. i volontari che effettuano il servizio civile;

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COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella
 delle persone che sono presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua
 preparazione alle informazioni che ha ed alle attrezzature fornite dal datore di
 lavoro.

In particolare i lavoratori:

• Utilizzano correttamente i macchinari, attrezzature, utensili, sostanze e preparati

• Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione a disposizione

• Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto deficienze dei
 mezzi e dispositivi utilizzati

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COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

• Non rimuovono o modificano, senza autorizzazioni, i dispositivi di sicurezza o
 di segnalazione o di controllo.

• Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
 competenza o che possono compromettere la sicurezza e la salute propria o
 degli altri

• Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti

• Contribuiscono    agli   adempimenti     imposti   dall’autorità    competente       o
 comunque necessari per la tutela della salute e sicurezza

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LA NORMATIVA SI APPLICA A (come modificato dal D.Lgs 39/2016):

1.   Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi
     in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al
     Reg. CE 1272/2008, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici
     siano classificati nell’ambito di tale regolamento.

2.   Agenti chimici che, pur non classificabili ai sensi del comma precedente,
     comportano un rischio per la salute e/o sicurezza dei lavoratori per:

     •le loro proprietà chimico/fisiche o tossicologiche (es. azoto, acqua);

     •le modalità di utilizzo (bombole di gas compresso,…);

     •Perché è assegnato loro un valore limite di esposizione professionale di
      cui all’Allegato XXXVIII

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APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A CASI PARTICOLARI

• Agenti cancerogeni di cat. II                                   NON SI APPLICA

• Agenti chimici per cui sono                                      All’amianto, perché ha la sua
 validi     provvedimenti                                di        normativa di riferimento (D.Lgs
 protezione radiologica (D.Lgs                                     81/08, titolo IX capo III);
 230/95);                                                          Alle sostanze pericolose solo per
• Trasporto agenti pericolosi;                                     l’ambiente.

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ITER RICHIESTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

• Censimento agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro.

• Ottimizzazione procedure operative (riduzione al minimo degli agenti pericolosi, delle persone
 esposte, dei tempi di esposizione …).

             Valutazione del rischio
        documento di valutazione del rischio

      1. Interventi di prevenzione e protezione.
      2. Informazione e formazione lavoratori.
      3. Eventualmente la sorveglianza sanitaria

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AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
DEFINIZIONE DI AGENTE CHIMICO

Tutti gli elementi o composti chimici, sia
da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o
no e siano immessi o no sul mercato

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AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Sostanze classificate come pericolose

• gli elementi chimici ed i loro composti
 allo stato naturale o ottenuti mediante
 qualsiasi procedimento.

Miscele classificate come pericolose

• la miscela o le soluzioni costituite da
 due o più sostanze.

Regolamento Europeo n. 1272/2008- CLP

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Regolamento Europeo per classificazione Imballaggio ed etichettatura sostanze e
MISCELE

• è operativo dal 20 Gennaio 2009

• Sono state identificate 2 date per l’entrata
 in vigore del regolamento

• 1 dicembre 2010 per le sostanze

• 1 giugno 2015 per le miscele

2 anni di tempo per smaltire le scorte
“sul bancone”: ultima data per
l’operatività completa

               01 Giugno 2017

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Perché l’adozione del GHS nel CLP

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IL CLP NON SI APPLICA

• Sostanze o miscele radioattive (legislazione specifica)

• Sostanze e miscele in supervisione doganale (se non subiscono alcuna forma di
  trattamento o trasformazione e che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista
  di una riesportazione o un transito)

• Sostanze intermedie non isolate

• Sostanze e miscele utilizzate a fini di R&D, che non sono immesse sul mercato, purchè
  siano rispettate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente

• Ai rifiuti (…)

• Eventuali sostanze e miscele esentate da singoli Stati Membri per interessi della Difesa

• Merci pericolose trasportate per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale.

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IL CLP NON SI APPLICA

Casi in cui il CLP NON si applica solo quando le
sostanze o miscele sono in un determinato stato e
destinate all’utilizzatore finale come:

• medicinali umani o veterinari

• Cosmetici

• Dispositivi medici

• Alimenti    e        mangimi,                  additivi           alimentari   o
 aromatizzanti

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CHE DIFFERENZA C’E’ RISPETTO A PRIMA?

           EFFETTI                                UE- DIRETTIVA MADRE    GHS/CLP

     FISICI-CHIMICI PER LA                                      5           16
          SICUREZZA

            SALUTE                                              9           10

          AMBIENTE                                              1       1(ACQUATICA)

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CLASSI DI PERICOLO «FISICO»
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                                                                    l’acqua, emettono gas
  • Esplosivi                                                       infiammabili
  • Gas infiammabili                                               • Liquidi comburenti
  • Aerosol infiammabili                                           • Solidi comburenti
  • Gas comburenti                                                 • Perossidi organici
  • Liquidi infiammabili                                           • Gas sotto pressione
  • Solidi infiammabili                                            • Sostanze autoriscaldanti
  • Liquidi piroforici                                             • Sostanze autoreattive

                                                                   • Corrosivi per i metalli

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CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

• Tossicità acuta                                                  • Mutagenicità

• Corrosione/irritazione cutanea                                   • Cancerogenicità

• Danni rilevanti/irritazione oculare                              • Tossicità riproduttiva

• Sensibilizzazione respiratoria e cutanea                         • Tossicità a seguito di aspirazione

• Tossicità sistemica su organi bersaglio a
 seguito di esposizione singola
                                                                   EFFETTI SULL’AMBIENTE
• Tossicità sistemica su organi bersaglio a
                                                                   • Pericolosità per l’ambiente
 seguito di esposizione prolungata
                                                                    acquatico

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I CANCEROGENI

• le sostanze cancerogene sono raggruppate in due categorie di pericolo :

• categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte sulla
 base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su
 animali.

  Questa categoria comprende due sottocategorie:
   • categoria 1A: cancerogeno noto basato su evidenza sull’uomo:
   • categoria 1B: cancerogeno presunto basato su evidenza su animali

• categoria 2 : Sospetto cancerogeno per l’uomo – cancerogeno sospetto
 in base a evidenza limitata su uomo e animale.

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NOVITA’ IN ETICHETTA

• le frasi di rischio sono sostituite dagli hazard statetement (indicazioni di pericolo)

• R28 – molto tossico se ingerito, è sostituita dall’hazard statement H300 – fatale se
 ingerito (allegato I, parti da 2 a 5)

• i consigli di prudenza sono sostituiti dai precautionary                           statement (P) (allegato I,
 parti da 2 a 5).

• l'introduzione dell’avvertenza è costituita da una singola parola                              che può essere
 “pericolo” oppure “attenzione”,                             secondo la classificazione della sostanza o miscela
 pericolosa

• sono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo (allegato I)

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ESEMPIO DI TABELLE DI TRANSIZIONE

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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I PERICOLI: EUH

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ELEMENTI DI ETICHETTA

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LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

1. Nome dell’agente chimico e della ditta                             9. Proprietà fisiche e chimiche.
  fornitrice.
                                                                      10.Stabilità e reattività.
2. Indicazione dei pericoli.
                                                                      11.Informazioni tossicologiche.
3. Composizione/informazione sui componenti
                                                                      12.Informazioni ecologiche.
4. Misure di primo soccorso.
                                                                      13.Considerazioni sullo smaltimento.
5. Misure antincendio.
                                                                      14.Informazioni sul trasporto.
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
                                                                      15.Informazioni sulla regolamentazione.
7. Manipolazione e stoccaggio.
                                                                      16.Altre informazioni
8. Controllo dell’esposizione/protezione
  individuale.

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Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH)

• Il regolamento 1272/2008 (CLP), modifica e abroga le dir.
 67/548/CEE e 1999/45/CE armonizzando disposizioni e
 criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e
 miscele, tenendo conto dei criteri di classificazione del
 GHS.

• Di conseguenza l’allegato II del REACH viene modificato
 per adeguarlo ai nuovi criteri di classificazione attraverso il
 Reg. CE 453/2010

• La SDS deve essere compilata da una persona competente
 che    tenga   conto   delle   necessità   particolari   e   delle
 conoscenze degli utilizzatori, se note.

                                                                      30/04/2018   33
Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH)

• I   fornitori   di   sostanze   e   miscele   devono
  assicurarsi che le persone competenti abbiano
  seguito una formazione adeguata compresi corsi
  di aggiornamento

• Tutte le pagine della SDS vanno numerate e
  devono contenere una indicazione della lunghezza
  della scheda (es. pag 1 di 3, o “continua alla
  prossima pagina, o “fine della SDS”)

• Le SDS non devono contenere sottosezioni prive
  di testo

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SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA- QUANDO?

  Il fornitore di una sostanza, o di una miscela, trasmette al destinatario della
  sostanza o miscela una SDS conforme all’allegato II:

  • Per sostanze o miscele classificate come pericolose secondo il regolamento CLP

  • Quando una miscela non è classificata come pericolosa ma contiene almeno un:
     • Componente gassoso classificato in concentrazione >1% per peso e 0.2%
       per volume
     • Componente non gassoso considerato PBT e/o vPvB in concentrazione >
       0.1% per peso

  • Sostanze PBT e vPvB (allegati XIII)

  • Sostanze incluse nell’allegato XIV (soggette ad autorizzazione REACH)

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SCHEDA DI SICUREZZA: FORNIBILE SU RICHIESTA- QUANDO?

• Richiesta dall’utilizzatore a valle se la miscela non è
 pericolosa ma contiene una sostanza che ha un limite di
 esposizione professionale comunitario

• Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne
 faccia richiesta, non occorre fornire la SDS quando sostanze
 o miscele pericolose offerti o venduti al pubblico sono
 corredati    da          informazioni                     sufficienti   a   permettere
 all’utilizzatore di adottare le misure necessarie ai fini della
 tutela della salute umana e dell’ambiente

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SCHEDA DI SICUREZZA: IMPROPRIA- QUANDO?

La SDS non è prevista per gli articoli

• Spesso    è      impropriamente                        richiesta    da
 utilizzatori di articoli

• Talvolta i fornitori pur di soddisfare i clienti
 producono dei documenti di “sicurezza” con
 16 punti che sono appunti impropri (SDS di
 nastri adesivi (!), carte abrasive, salviette
 umidificate…)

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SCHEDA DATI DI SICUREZZA: INFORMAZIONI IN PIU’

Deve contenere, in un apposito allegato, gli scenari di esposizione rilevanti nel caso sia
stato preparato un Chemical Safety Report-CSR (prodotti commercializzati sopra le 10
tonn/anno)

• Deve essere preparata nella lingua dello Stato Membro in cui la sostanza è
 commercializzata

• Deve essere fornita gratuitamente su carta o supporto elettronico

• Deve essere aggiornata senza ritardi quando:
   • Emergono nuove informazioni sui pericoli e rischi
   • Una autorizzazione viene concessa o rifiutata
   • Una restrizione viene imposta

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SCHEDA DATI DI SICUREZZA: CASI SPECIALI

Le SDS sono richieste anche nei “casi speciali” di cui al regolamento CLP per i quali
sono concesse deroghe in materia di etichettatura:

• Bombole di gas trasportabili

• Bombole di gas propano, butano o GPL

• Aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti
 sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione

• Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti
 elastomeri

• Esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi pirotecnici

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRIMO STEP- LA GIUSTIFICAZIONE

 quando le esigue quantità degli agenti chimici
 impiegati e la natura degli stessi lo permettano è
 prevista una GIUSTIFICAZIONE “che la natura e
 l’entità dei rischi… rendono non necessaria una
 ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
 rischi”.

è possibile terminare il processo di valutazione dei
   rischi identificando il rischio come irrilevante.

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RICHIESTA DELLA NORMATIVA

“Salvo   che      non          possa            dimostrare               con    ALTRI     MEZZI    il
raggiungimento           di       un       adeguato                  livello   di    prevenzione   e
protezione, il datore di lavoro,

• periodicamente

• e ogni volta che sono modificate le condizioni che possono
 influire sull’esposizione,

provvede ad effettuare la MISURAZIONE degli agenti chimici che
possono presentare un rischio per la salute con metodi
standardizzati       e      in      riferimento                 ai     LEP     (un    primo   elenco
nell’allegato XXXVIII, D.Lgs 81/08).”

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LA MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI

La quantificazione dell’agente chimico viene eseguita:

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MONITORAGGIO AMBIENTALE

È   quella        procedura                     analitica            che
permette di misurare la presenza di
agenti (chimici, fisici, biologici) presenti
nel luogo di lavoro, per la valutazione
dell’esposizione ambientale e del rischio
per la salute in rapporto ad appropriati
riferimenti.

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MISURA DELL’INQUINANTE

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CAMPIONAMENTO

• Il campionamento ambientale deve essere in grado di
    CARATTERIZZARE L’ATMOSFERA che circonda l’operatore,
    questo ha reso il campionamento “personale” il metodo
    privilegiato per una misura dell’esposizione specifica.

• Parametri essenziali saranno:

•    Quantità del materiale da campionare

•    Velocità

•    Durata

•    Numero dei prelievi

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CAMPIONAMENTO

Metodi diretti
APPARECCHIATURE PORTATILI in grado di fare
un’ analisi immediata delle concentrazioni di
alcuni inquinanti

Metodi indiretti
Prevedono una fase di raccolta dell’inquinante,
con   possibile        arricchimento,                       e      successiva
estrazione e analisi.

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MISURA DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI

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AGENTI CHIMICI in SUPERFICIE

Si vanno a cercare inquinanti depositati dopo dispersione aerea o eventuali “schizzi” di
agenti chimici.

Per fare ciò possono essere usati:

• Wipe tests: Garze chirurgiche di cotone o in TNT, sovrapposte, da 3 a 5, umettate con
 un solvente di estrazione

• Pads: 3 garze chirurgiche di cotone sovrapposte, di dimensioni variabili, usati anche
 per valutare l’esposizione cutanea

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VALORI DI RIFERIMENTO (LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE-LEP)

• Sono    definiti        dei         livelli         di       esposizione   considerati   PERMISSIBILI   O
 ACCETTABILI, ossia quei livelli che sulla base delle conoscenze più recenti,
 sono considerati di entità tale da non causare alterazioni dello stato di
 salute dei lavoratori esposti.

• DM     26/02/2004-                 Recepimento                   della   direttiva   europea   2000/39/CE
 riguardante una prima lista di valori limite di esposizione-

• Che corrisponde all’attuale allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08

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DM 26/02/04:
inserito come
All. XXXVIII del
D.Lgs 81/08

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VALORI DI RIFERIMENTO

• OEL (Occupational Exposure Limits), il limite di concentrazione media ponderata nel
 tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un
 lavoratore in relazione al periodo di riferimento specificato (sono indicate le 8h e il
 breve termine).

• BLV (Binding Limit Value), valori limite obbligatori, che devono essere recepiti nelle
 legislazioni nazionali come requisito minimo.

• ILV (Indicative Limit Value), valori limite indicativi, che rappresentano valori-
 obiettivo europei.

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MONITORAGGIO AMBIENTALE: INTERPRETAZIONE DEI DATI

• UNI EN 689/1997: “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a
 composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”

• Il valore di esposizione deve essere < o = a 1/10 del valore limite.

• Su rilevazioni effettuate su 3 diversi turni lavorativi nella medesima postazione di
 lavoro il valore di esposizione deve risultare < o = a ¼ del valore limite.

• Pertanto è ragionevole considerare che nel caso di valori superiori si è nella
 condizione di rischio NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE (per inalazione dell’agente
 chimico)

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IL MONITORAGGIO BIOLOGICO

• La misura e valutazione degli agenti chimici o dei loro metaboliti sia nei tessuti,
 escreti, aria espirata, al fine di valutare l’esposizione al rischio per la SALUTE,
 attraverso il confronto con appropriati valori di riferimento

                           3. Confronto con valori
                               di riferimento

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ALLEGATO XXXIX del D.Lgs 81/08: valori limite biologici (Pb)      corretto con il D.Lgs 106/09

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON MODELLI ALGORITMICI

• I modelli, algoritmi e classificazioni,                          basati su indici
 permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di
 inserire il risultato delle valutazioni in classi.

E’ uno strumento di particolare utilità per la valutazione del
rischio nel caso di:

• Elevata variabilità delle mansioni.

• Elevata variabilità dei tempi di esposizione.

• Elevata variabilità delle modalità d’uso degli agenti chimici
 .

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MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE

 • Consigliabile confermare il risultato dei modelli con una o
   alcune misurazioni dell’esposizione.

 • Tali metodi non devono mai essere utilizzati in modo
   meccanico ma si devono sempre effettuare:
    • Una attenta analisi dei cicli e delle attività.
    • La valutazione dei tempi di esposizione legati alle
      attività, all’uso ed alla classificazione.

 • Sono   intesi        come            PERCORSI                  DI   FACILITAZIONE   che
   consentono la classificazione al di sopra o al di sotto della
   soglia del rischio irrilevante per la salute e/o basso per la
   sicurezza.

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MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE

LA VALIDAZIONE

Si intende l’applicazione del “prodotto” ed una valutazione dell’esito
ottenuto.

            Confronto con i dati di altri software

      Confronto con i dati di igiene industriale
                 (dove possibile)

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ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IRRILEVANTE PER LA SALUTE/BASSO PER
LA SICUREZZA

è stabilito che quando il processo valutativo
indica il non superamento di tale soglia di
rischio, il datore di lavoro deve applicare le
misure e i principi generali di prevenzione ed è
sollevato da:

• sorveglianza sanitaria

• cartelle sanitarie e di rischio

• misure specifiche di prevenzione e protezione

• disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• Al di sopra della soglia del rischio irrilevante per
 la salute, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.

• La sorveglianza sanitaria viene effettuata «di
 norma» con periodicità annuale o con una
 periodicità         diversa               stabilita                 dal   medico
 competente con adeguata motivazione che dovrà
 essere riportata nel documento di valutazione dei
 rischi e resa nota ai rappresentanti del lavoratori
 per la sicurezza (RLS).

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• Accertamenti preventivi intesi a                                  SCOPO della Sorveglianza sanitaria
 constatare                l’assenza                        di
                                                                    • Identificazione    di         patologie
 controindicazioni                 al            lavoro-
                                                                      iniziali
 idoneità alla mansione specifica
                                                                    • Identificazione     di          soggetti
• Accertamenti               periodici                   per
                                                                      suscettibili
 controllare lo stato di salute dei
 lavoratori                                                         • Contribuire all’accuratezza della
                                                                      valutazione del rischio
• Tutto attraverso Anamnesi, esami
 clinici,       biologici,                     indagini             • Verificare l’efficacia delle misure

 diagnostiche mirate al rischio                                       preventive/protettive

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

 Il medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio.

 • Copia di tale cartella deve essere consegnata al lavoratore a fine rapporto di lavoro in
  occasione della visita conclusiva, o in qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne
  faccia richiesta.

 CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO

 • - Anamnesi patologica

 • - Esame obiettivo

 • - Esami ematochimici

 • - Esami strumentali ad hoc.

 • - Livelli di esposizione professionale individuali forniti al medico competente dal servizio
  di prevenzione e protezione.

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AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il documento di valutazione del rischio dovrà
essere aggiornato ogni volta che:

• Sono modificate le procedure;

• Sono modificate le sostanze;

• Cambia il personale esposto;

• Ci   sono     dati        preoccupanti                     di     sorveglianza
 sanitaria;

• Ci sono dati troppo elevati nei controlli di igiene
 industriale.

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IL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.LGS 81/08 TITOLO IX CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
 • Evita o riduce l’uso dell’agente
 • Se non è tecnicamente possibile dovrà provvedere affinché l’utilizzo dell’agente
   avvenga in un sistema chiuso (sempre che ciò sia tecnicamente possibile).
 • il livello dell’esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
 Dovrà essere inserito nel documento di valutazione del rischio anche:
 • Indicazione dei motivi per cui si manipolano tali agenti.
 • La quantità degli agenti manipolati o presenti.
 • Il numero dei lavoratori esposti, anche se potenzialmente.
 • L’entità dell’esposizione, se nota, e il grado della stessa.
 • Misure preventive e protettive adottate
 • Le indagini svolte per la possibile sostituzione delle sostanze e preparati cancerogeni
   e/o mutageni

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SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHIO CANCEROGENO/MUTAGENO

 Se gli accertamenti clinici evidenziano una ANOMALIA IMPUTABILE
 ALL’ESPOSIZIONE il medico competente ne informa il datore di lavoro:

 • Il datore di lavoro dovrà rifare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

 • Se tecnicamente possibile dovrà fare una MISURAZIONE in aria
  dell’agente per verificare l’efficacia delle misure protettive adottate.

 • Il medico competente informerà i lavoratori sugli esiti della
  sorveglianza sanitaria con riguardo all’opportunità di sottoporsi ad
  ULTERIORI ACCERTAMENTI sanitari, anche dopo la cessazione
  dell’attività lavorativa

 I lavoratori esposti sono inseriti in un REGISTRO DI ESPOSIZIONE,
 aggiornato dal datore di lavoro che ne ha cura tramite il medico
 competente.

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RISCHIO CANCEROGENO: TRASMISSIONE INFORMAZIONI

• I registri di esposizione, le annotazioni individuali
 e le cartelle sanitarie di rischio sono custoditi e
 trasmessi     con          la       salvaguardia                  del    segreto
 professionale e del trattamento dei dati personali.

• Tutte   queste        informazioni                   vengono           custodite
 dall’INAIL per almeno 40 anni.

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IN LABORATORIO: BUONE PRASSI
ELEMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO NEI LABORATORI

Essenziale è:

• La formazione del personale

• Il corretto stoccaggio delle sostanze in appositi armadi di sicurezza

• La raccolta completa delle schede di sicurezza a disposizione

• I dispositivi di protezione individuale sempre disponibili e adeguati

• I dispositivi di protezione collettiva attivi ed idonei (cappe a flusso
 laminare, cappe chimiche con filtri diversi)

• Procedure di lavoro scritte

• Corretta gestione dei rifiuti speciali

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PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO

• Non si dovrebbe MAI lavorare soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di
  lavoro
• Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande
• Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze o oggetti estranei
  all’attività
• Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio
• Rispettare le normali norme igieniche, es: lavarsi le mani alla fine del lavoro.
• Ove previsto utilizzare gli opportuni DPI
• Cambiare i guanti spesso
• Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si si stanno
  maneggiando sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti

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PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO

• Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la dislocazione
• Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso
• Adottare sempre il principio di sostituire sempre ciò che è pericoloso con ciò che lo è
  meno
• Registrare e custodire separatamente gli agenti pericolosi (ES.H350/351), agenti
  biologici o sostanze radioattive
• Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es: combustibili e comburenti)
• Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il
  contenuto, anche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio ed eventuali
  avvisi di rischio
• Manipolare sostanze pericolose, specialmente se volatili, sotto cappe opportune
• Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione, nel caso
  munirli di opportuni sistemi di sicurezza.

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PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO

• Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio leggere il manuale delle istruzioni

• Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico, leggere etichetta e scheda dati di
 sicurezza

• Predisporre una copia delle SDS dei prodotti utilizzati e renderla consultabile

• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i DPI utilizzati

• Raccogliere separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti, chimici, biologici e
 radioattivi, solidi e liquidi

• Evitare l’affollamento dei locali di laboratorio

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ULTERIORI ACCORGIMENTI

• Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono
 essere causa di accumulo di sostanze nocive o,
 in presenza di particolari sostanze, possono
 saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono
 peggiorare le conseguenze e pregiudicare le
 operazioni di primo soccorso

• Evitare l’uso di tacchi alti o scarpe aperte

• I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti

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UTILIZZO DI CAPPE CHIMICHE

La cappa deve essere utilizzata correttamente, mantenuta in perfetta efficienza (e non
utilizzata come deposito di solventi!)
• Prima di iniziare a lavorare accertarsi che la cappa sia accesa
• Evitare di creare correnti in prossimità della cappa (apertura di porte e finestre)
• La zona di lavoro e tutto il materiale necessario deve essere tenuto verso il fondo
  della cappa
• Abbassare il frontale, ricordare che più il frontale è abbassato meno la cappa risente
  di correnti spurie
• Mantenere pulito e ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività
• Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle norme di sicurezza in
  caso di esplosione o incendio all’interno della cappa

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ESEMPI DI SOSTANZE
INCOMPATIBILI

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ESEMPI DI SOSTANZE
INCOMPATIBILI

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