IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI - Dott.ssa Lidia Caporossi Università di Roma Tre, 20/04/2018 - Amazon S3
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IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI Università di Roma Tre, 20/04/2018 Dott.ssa Lidia Caporossi
Normativa di riferimento D.lgs 81/08 Titolo IX capo I «Protezione da agenti Chimici» Il decreto indica i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per: • La salute • La sicurezza che possono derivare da ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici (produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione, trattamento rifiuti). Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 3
RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA “Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione...” Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 4
RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA 1.Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; 2.gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; 3.i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 4.gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; 5.i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile; 6. i volontari che effettuano il servizio civile; Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 5
COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone che sono presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua preparazione alle informazioni che ha ed alle attrezzature fornite dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: • Utilizzano correttamente i macchinari, attrezzature, utensili, sostanze e preparati • Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione a disposizione • Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto deficienze dei mezzi e dispositivi utilizzati Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 6
COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO • Non rimuovono o modificano, senza autorizzazioni, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. • Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza e la salute propria o degli altri • Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti • Contribuiscono agli adempimenti imposti dall’autorità competente o comunque necessari per la tutela della salute e sicurezza 30/04/2018 7
LA NORMATIVA SI APPLICA A (come modificato dal D.Lgs 39/2016): 1. Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Reg. CE 1272/2008, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento. 2. Agenti chimici che, pur non classificabili ai sensi del comma precedente, comportano un rischio per la salute e/o sicurezza dei lavoratori per: •le loro proprietà chimico/fisiche o tossicologiche (es. azoto, acqua); •le modalità di utilizzo (bombole di gas compresso,…); •Perché è assegnato loro un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 8
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A CASI PARTICOLARI • Agenti cancerogeni di cat. II NON SI APPLICA • Agenti chimici per cui sono All’amianto, perché ha la sua validi provvedimenti di normativa di riferimento (D.Lgs protezione radiologica (D.Lgs 81/08, titolo IX capo III); 230/95); Alle sostanze pericolose solo per • Trasporto agenti pericolosi; l’ambiente. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 9
ITER RICHIESTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO • Censimento agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro. • Ottimizzazione procedure operative (riduzione al minimo degli agenti pericolosi, delle persone esposte, dei tempi di esposizione …). Valutazione del rischio documento di valutazione del rischio 1. Interventi di prevenzione e protezione. 2. Informazione e formazione lavoratori. 3. Eventualmente la sorveglianza sanitaria Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 10
DEFINIZIONE DI AGENTE CHIMICO Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 12
AGENTE CHIMICO PERICOLOSO Sostanze classificate come pericolose • gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento. Miscele classificate come pericolose • la miscela o le soluzioni costituite da due o più sostanze. Regolamento Europeo n. 1272/2008- CLP Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 13
Regolamento Europeo per classificazione Imballaggio ed etichettatura sostanze e MISCELE • è operativo dal 20 Gennaio 2009 • Sono state identificate 2 date per l’entrata in vigore del regolamento • 1 dicembre 2010 per le sostanze • 1 giugno 2015 per le miscele 2 anni di tempo per smaltire le scorte “sul bancone”: ultima data per l’operatività completa 01 Giugno 2017 Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 14
Perché l’adozione del GHS nel CLP Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 15
IL CLP NON SI APPLICA • Sostanze o miscele radioattive (legislazione specifica) • Sostanze e miscele in supervisione doganale (se non subiscono alcuna forma di trattamento o trasformazione e che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista di una riesportazione o un transito) • Sostanze intermedie non isolate • Sostanze e miscele utilizzate a fini di R&D, che non sono immesse sul mercato, purchè siano rispettate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente • Ai rifiuti (…) • Eventuali sostanze e miscele esentate da singoli Stati Membri per interessi della Difesa • Merci pericolose trasportate per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 16
IL CLP NON SI APPLICA Casi in cui il CLP NON si applica solo quando le sostanze o miscele sono in un determinato stato e destinate all’utilizzatore finale come: • medicinali umani o veterinari • Cosmetici • Dispositivi medici • Alimenti e mangimi, additivi alimentari o aromatizzanti Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 17
CHE DIFFERENZA C’E’ RISPETTO A PRIMA? EFFETTI UE- DIRETTIVA MADRE GHS/CLP FISICI-CHIMICI PER LA 5 16 SICUREZZA SALUTE 9 10 AMBIENTE 1 1(ACQUATICA) Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 18
CLASSI DI PERICOLO «FISICO» • Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas • Esplosivi infiammabili • Gas infiammabili • Liquidi comburenti • Aerosol infiammabili • Solidi comburenti • Gas comburenti • Perossidi organici • Liquidi infiammabili • Gas sotto pressione • Solidi infiammabili • Sostanze autoriscaldanti • Liquidi piroforici • Sostanze autoreattive • Corrosivi per i metalli Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 19
CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE • Tossicità acuta • Mutagenicità • Corrosione/irritazione cutanea • Cancerogenicità • Danni rilevanti/irritazione oculare • Tossicità riproduttiva • Sensibilizzazione respiratoria e cutanea • Tossicità a seguito di aspirazione • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola EFFETTI SULL’AMBIENTE • Tossicità sistemica su organi bersaglio a • Pericolosità per l’ambiente seguito di esposizione prolungata acquatico Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 20
I CANCEROGENI • le sostanze cancerogene sono raggruppate in due categorie di pericolo : • categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su animali. Questa categoria comprende due sottocategorie: • categoria 1A: cancerogeno noto basato su evidenza sull’uomo: • categoria 1B: cancerogeno presunto basato su evidenza su animali • categoria 2 : Sospetto cancerogeno per l’uomo – cancerogeno sospetto in base a evidenza limitata su uomo e animale. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 21
NOVITA’ IN ETICHETTA • le frasi di rischio sono sostituite dagli hazard statetement (indicazioni di pericolo) • R28 – molto tossico se ingerito, è sostituita dall’hazard statement H300 – fatale se ingerito (allegato I, parti da 2 a 5) • i consigli di prudenza sono sostituiti dai precautionary statement (P) (allegato I, parti da 2 a 5). • l'introduzione dell’avvertenza è costituita da una singola parola che può essere “pericolo” oppure “attenzione”, secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa • sono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo (allegato I) Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 22
ESEMPIO DI TABELLE DI TRANSIZIONE Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 23
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I PERICOLI: EUH Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 25
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ELEMENTI DI ETICHETTA Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 27
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LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA 1. Nome dell’agente chimico e della ditta 9. Proprietà fisiche e chimiche. fornitrice. 10.Stabilità e reattività. 2. Indicazione dei pericoli. 11.Informazioni tossicologiche. 3. Composizione/informazione sui componenti 12.Informazioni ecologiche. 4. Misure di primo soccorso. 13.Considerazioni sullo smaltimento. 5. Misure antincendio. 14.Informazioni sul trasporto. 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. 15.Informazioni sulla regolamentazione. 7. Manipolazione e stoccaggio. 16.Altre informazioni 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 32
Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH) • Il regolamento 1272/2008 (CLP), modifica e abroga le dir. 67/548/CEE e 1999/45/CE armonizzando disposizioni e criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele, tenendo conto dei criteri di classificazione del GHS. • Di conseguenza l’allegato II del REACH viene modificato per adeguarlo ai nuovi criteri di classificazione attraverso il Reg. CE 453/2010 • La SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. 30/04/2018 33
Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH) • I fornitori di sostanze e miscele devono assicurarsi che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata compresi corsi di aggiornamento • Tutte le pagine della SDS vanno numerate e devono contenere una indicazione della lunghezza della scheda (es. pag 1 di 3, o “continua alla prossima pagina, o “fine della SDS”) • Le SDS non devono contenere sottosezioni prive di testo 30/04/2018 34
SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA- QUANDO? Il fornitore di una sostanza, o di una miscela, trasmette al destinatario della sostanza o miscela una SDS conforme all’allegato II: • Per sostanze o miscele classificate come pericolose secondo il regolamento CLP • Quando una miscela non è classificata come pericolosa ma contiene almeno un: • Componente gassoso classificato in concentrazione >1% per peso e 0.2% per volume • Componente non gassoso considerato PBT e/o vPvB in concentrazione > 0.1% per peso • Sostanze PBT e vPvB (allegati XIII) • Sostanze incluse nell’allegato XIV (soggette ad autorizzazione REACH) Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 35
SCHEDA DI SICUREZZA: FORNIBILE SU RICHIESTA- QUANDO? • Richiesta dall’utilizzatore a valle se la miscela non è pericolosa ma contiene una sostanza che ha un limite di esposizione professionale comunitario • Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la SDS quando sostanze o miscele pericolose offerti o venduti al pubblico sono corredati da informazioni sufficienti a permettere all’utilizzatore di adottare le misure necessarie ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 36
SCHEDA DI SICUREZZA: IMPROPRIA- QUANDO? La SDS non è prevista per gli articoli • Spesso è impropriamente richiesta da utilizzatori di articoli • Talvolta i fornitori pur di soddisfare i clienti producono dei documenti di “sicurezza” con 16 punti che sono appunti impropri (SDS di nastri adesivi (!), carte abrasive, salviette umidificate…) Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 37
SCHEDA DATI DI SICUREZZA: INFORMAZIONI IN PIU’ Deve contenere, in un apposito allegato, gli scenari di esposizione rilevanti nel caso sia stato preparato un Chemical Safety Report-CSR (prodotti commercializzati sopra le 10 tonn/anno) • Deve essere preparata nella lingua dello Stato Membro in cui la sostanza è commercializzata • Deve essere fornita gratuitamente su carta o supporto elettronico • Deve essere aggiornata senza ritardi quando: • Emergono nuove informazioni sui pericoli e rischi • Una autorizzazione viene concessa o rifiutata • Una restrizione viene imposta Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 38
SCHEDA DATI DI SICUREZZA: CASI SPECIALI Le SDS sono richieste anche nei “casi speciali” di cui al regolamento CLP per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura: • Bombole di gas trasportabili • Bombole di gas propano, butano o GPL • Aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione • Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri • Esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi pirotecnici Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 39
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRIMO STEP- LA GIUSTIFICAZIONE quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi lo permettano è prevista una GIUSTIFICAZIONE “che la natura e l’entità dei rischi… rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”. è possibile terminare il processo di valutazione dei rischi identificando il rischio come irrilevante. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 41
RICHIESTA DELLA NORMATIVA “Salvo che non possa dimostrare con ALTRI MEZZI il raggiungimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, • periodicamente • e ogni volta che sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la MISURAZIONE degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute con metodi standardizzati e in riferimento ai LEP (un primo elenco nell’allegato XXXVIII, D.Lgs 81/08).” Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 42
LA MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI La quantificazione dell’agente chimico viene eseguita: Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 43
MONITORAGGIO AMBIENTALE È quella procedura analitica che permette di misurare la presenza di agenti (chimici, fisici, biologici) presenti nel luogo di lavoro, per la valutazione dell’esposizione ambientale e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 44
MISURA DELL’INQUINANTE Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 45
CAMPIONAMENTO • Il campionamento ambientale deve essere in grado di CARATTERIZZARE L’ATMOSFERA che circonda l’operatore, questo ha reso il campionamento “personale” il metodo privilegiato per una misura dell’esposizione specifica. • Parametri essenziali saranno: • Quantità del materiale da campionare • Velocità • Durata • Numero dei prelievi Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 46
CAMPIONAMENTO Metodi diretti APPARECCHIATURE PORTATILI in grado di fare un’ analisi immediata delle concentrazioni di alcuni inquinanti Metodi indiretti Prevedono una fase di raccolta dell’inquinante, con possibile arricchimento, e successiva estrazione e analisi. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 47
MISURA DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 48
AGENTI CHIMICI in SUPERFICIE Si vanno a cercare inquinanti depositati dopo dispersione aerea o eventuali “schizzi” di agenti chimici. Per fare ciò possono essere usati: • Wipe tests: Garze chirurgiche di cotone o in TNT, sovrapposte, da 3 a 5, umettate con un solvente di estrazione • Pads: 3 garze chirurgiche di cotone sovrapposte, di dimensioni variabili, usati anche per valutare l’esposizione cutanea Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 49
VALORI DI RIFERIMENTO (LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE-LEP) • Sono definiti dei livelli di esposizione considerati PERMISSIBILI O ACCETTABILI, ossia quei livelli che sulla base delle conoscenze più recenti, sono considerati di entità tale da non causare alterazioni dello stato di salute dei lavoratori esposti. • DM 26/02/2004- Recepimento della direttiva europea 2000/39/CE riguardante una prima lista di valori limite di esposizione- • Che corrisponde all’attuale allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08 Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 50
DM 26/02/04: inserito come All. XXXVIII del D.Lgs 81/08 Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 51
VALORI DI RIFERIMENTO • OEL (Occupational Exposure Limits), il limite di concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione al periodo di riferimento specificato (sono indicate le 8h e il breve termine). • BLV (Binding Limit Value), valori limite obbligatori, che devono essere recepiti nelle legislazioni nazionali come requisito minimo. • ILV (Indicative Limit Value), valori limite indicativi, che rappresentano valori- obiettivo europei. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 52
MONITORAGGIO AMBIENTALE: INTERPRETAZIONE DEI DATI • UNI EN 689/1997: “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione” • Il valore di esposizione deve essere < o = a 1/10 del valore limite. • Su rilevazioni effettuate su 3 diversi turni lavorativi nella medesima postazione di lavoro il valore di esposizione deve risultare < o = a ¼ del valore limite. • Pertanto è ragionevole considerare che nel caso di valori superiori si è nella condizione di rischio NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE (per inalazione dell’agente chimico) Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 53
IL MONITORAGGIO BIOLOGICO • La misura e valutazione degli agenti chimici o dei loro metaboliti sia nei tessuti, escreti, aria espirata, al fine di valutare l’esposizione al rischio per la SALUTE, attraverso il confronto con appropriati valori di riferimento 3. Confronto con valori di riferimento Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 54
ALLEGATO XXXIX del D.Lgs 81/08: valori limite biologici (Pb) corretto con il D.Lgs 106/09 Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 55
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON MODELLI ALGORITMICI • I modelli, algoritmi e classificazioni, basati su indici permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di inserire il risultato delle valutazioni in classi. E’ uno strumento di particolare utilità per la valutazione del rischio nel caso di: • Elevata variabilità delle mansioni. • Elevata variabilità dei tempi di esposizione. • Elevata variabilità delle modalità d’uso degli agenti chimici . Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 56
MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE • Consigliabile confermare il risultato dei modelli con una o alcune misurazioni dell’esposizione. • Tali metodi non devono mai essere utilizzati in modo meccanico ma si devono sempre effettuare: • Una attenta analisi dei cicli e delle attività. • La valutazione dei tempi di esposizione legati alle attività, all’uso ed alla classificazione. • Sono intesi come PERCORSI DI FACILITAZIONE che consentono la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 57
MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE LA VALIDAZIONE Si intende l’applicazione del “prodotto” ed una valutazione dell’esito ottenuto. Confronto con i dati di altri software Confronto con i dati di igiene industriale (dove possibile) Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 58
ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IRRILEVANTE PER LA SALUTE/BASSO PER LA SICUREZZA è stabilito che quando il processo valutativo indica il non superamento di tale soglia di rischio, il datore di lavoro deve applicare le misure e i principi generali di prevenzione ed è sollevato da: • sorveglianza sanitaria • cartelle sanitarie e di rischio • misure specifiche di prevenzione e protezione • disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 59
LA SORVEGLIANZA SANITARIA • Al di sopra della soglia del rischio irrilevante per la salute, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. • La sorveglianza sanitaria viene effettuata «di norma» con periodicità annuale o con una periodicità diversa stabilita dal medico competente con adeguata motivazione che dovrà essere riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS). Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 60
LA SORVEGLIANZA SANITARIA • Accertamenti preventivi intesi a SCOPO della Sorveglianza sanitaria constatare l’assenza di • Identificazione di patologie controindicazioni al lavoro- iniziali idoneità alla mansione specifica • Identificazione di soggetti • Accertamenti periodici per suscettibili controllare lo stato di salute dei lavoratori • Contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio • Tutto attraverso Anamnesi, esami clinici, biologici, indagini • Verificare l’efficacia delle misure diagnostiche mirate al rischio preventive/protettive Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 61
LA SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio. • Copia di tale cartella deve essere consegnata al lavoratore a fine rapporto di lavoro in occasione della visita conclusiva, o in qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne faccia richiesta. CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO • - Anamnesi patologica • - Esame obiettivo • - Esami ematochimici • - Esami strumentali ad hoc. • - Livelli di esposizione professionale individuali forniti al medico competente dal servizio di prevenzione e protezione. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 62
AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il documento di valutazione del rischio dovrà essere aggiornato ogni volta che: • Sono modificate le procedure; • Sono modificate le sostanze; • Cambia il personale esposto; • Ci sono dati preoccupanti di sorveglianza sanitaria; • Ci sono dati troppo elevati nei controlli di igiene industriale. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 63
IL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.LGS 81/08 TITOLO IX CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO • Evita o riduce l’uso dell’agente • Se non è tecnicamente possibile dovrà provvedere affinché l’utilizzo dell’agente avvenga in un sistema chiuso (sempre che ciò sia tecnicamente possibile). • il livello dell’esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. Dovrà essere inserito nel documento di valutazione del rischio anche: • Indicazione dei motivi per cui si manipolano tali agenti. • La quantità degli agenti manipolati o presenti. • Il numero dei lavoratori esposti, anche se potenzialmente. • L’entità dell’esposizione, se nota, e il grado della stessa. • Misure preventive e protettive adottate • Le indagini svolte per la possibile sostituzione delle sostanze e preparati cancerogeni e/o mutageni Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 65
SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHIO CANCEROGENO/MUTAGENO Se gli accertamenti clinici evidenziano una ANOMALIA IMPUTABILE ALL’ESPOSIZIONE il medico competente ne informa il datore di lavoro: • Il datore di lavoro dovrà rifare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO. • Se tecnicamente possibile dovrà fare una MISURAZIONE in aria dell’agente per verificare l’efficacia delle misure protettive adottate. • Il medico competente informerà i lavoratori sugli esiti della sorveglianza sanitaria con riguardo all’opportunità di sottoporsi ad ULTERIORI ACCERTAMENTI sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa I lavoratori esposti sono inseriti in un REGISTRO DI ESPOSIZIONE, aggiornato dal datore di lavoro che ne ha cura tramite il medico competente. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 66
RISCHIO CANCEROGENO: TRASMISSIONE INFORMAZIONI • I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie di rischio sono custoditi e trasmessi con la salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali. • Tutte queste informazioni vengono custodite dall’INAIL per almeno 40 anni. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 67
IN LABORATORIO: BUONE PRASSI
ELEMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO NEI LABORATORI Essenziale è: • La formazione del personale • Il corretto stoccaggio delle sostanze in appositi armadi di sicurezza • La raccolta completa delle schede di sicurezza a disposizione • I dispositivi di protezione individuale sempre disponibili e adeguati • I dispositivi di protezione collettiva attivi ed idonei (cappe a flusso laminare, cappe chimiche con filtri diversi) • Procedure di lavoro scritte • Corretta gestione dei rifiuti speciali Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 69
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO • Non si dovrebbe MAI lavorare soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di lavoro • Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande • Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze o oggetti estranei all’attività • Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio • Rispettare le normali norme igieniche, es: lavarsi le mani alla fine del lavoro. • Ove previsto utilizzare gli opportuni DPI • Cambiare i guanti spesso • Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si si stanno maneggiando sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 70
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO • Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la dislocazione • Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso • Adottare sempre il principio di sostituire sempre ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno • Registrare e custodire separatamente gli agenti pericolosi (ES.H350/351), agenti biologici o sostanze radioattive • Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es: combustibili e comburenti) • Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto, anche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio ed eventuali avvisi di rischio • Manipolare sostanze pericolose, specialmente se volatili, sotto cappe opportune • Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione, nel caso munirli di opportuni sistemi di sicurezza. Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 71
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO • Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio leggere il manuale delle istruzioni • Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico, leggere etichetta e scheda dati di sicurezza • Predisporre una copia delle SDS dei prodotti utilizzati e renderla consultabile • Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i DPI utilizzati • Raccogliere separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti, chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi • Evitare l’affollamento dei locali di laboratorio Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 72
ULTERIORI ACCORGIMENTI • Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono essere causa di accumulo di sostanze nocive o, in presenza di particolari sostanze, possono saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono peggiorare le conseguenze e pregiudicare le operazioni di primo soccorso • Evitare l’uso di tacchi alti o scarpe aperte • I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 73
UTILIZZO DI CAPPE CHIMICHE La cappa deve essere utilizzata correttamente, mantenuta in perfetta efficienza (e non utilizzata come deposito di solventi!) • Prima di iniziare a lavorare accertarsi che la cappa sia accesa • Evitare di creare correnti in prossimità della cappa (apertura di porte e finestre) • La zona di lavoro e tutto il materiale necessario deve essere tenuto verso il fondo della cappa • Abbassare il frontale, ricordare che più il frontale è abbassato meno la cappa risente di correnti spurie • Mantenere pulito e ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività • Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle norme di sicurezza in caso di esplosione o incendio all’interno della cappa Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 74
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ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 77
ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici 30/04/2018 78
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