Approfondimento seminariale - 04 marzo 2020
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Approfondimento 1 seminariale [04 marzo 2020] Corso di Diritto del Lavoro: «La gig economy e il mercato del lavoro: la figura del rider (e non solo) tra subordinazione e autonomia»
Punti in analisi 2 Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato. Elementi distintivi del rapporto di lavoro e differenze: il labile confine delle casistiche e i criteri identificativi. Il mercato del lavoro e la gig economy. Il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale e collaborazione eterodiretta. La figura del rider, dell’autista di car-sharing e non solo. Analisi giurisprudenziale dei casi pratici (Tribunale di Torino- Sentenza 07 maggio 2018, n. 778, Tribunale di Milano- Sentenza 10 settembre 2018, n. 1853, Corte di Appello di Torino- Sentenza 04 febbraio 2019, n. 26, intervento della Legge 2 novembre 2019, n. 128, Corte di Cassazione- Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663).
Breve riepilogo sul sistema duale del lavoro 3 Lavoro subordinato Lavoro autonomo Articolo 2094 del Codice civile Articolo 2222 del Codice civile «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga «Quando una persona si obbliga a compiere verso un mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle prevalentemente proprio e senza vincolo di dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV». Si tratta di un’attività lavorativa in collaborazione con datore di lavoro ed Si tratta pertanto di svolgere un’attività eventuali colleghi. Sorge dunque un artigianale o professionale vincolo che lega il lavoratore dipendente assumendosene il rischio d’impresa, a partecipare all’attività lavorativa e agli occupandosi direttamente del obiettivi del datore di lavoro. Il lavoro reperimento dei clienti, subordinato può essere intellettuale o dell’organizzazione del lavoro e del tempo manuale, tuttavia esso è appunto svolto e luogo in cui svolgerlo. Le modalità della sotto le direttive del datore di lavoro o di gestione del lavoro sono quindi tutte chi lo rappresenta in azienda. nelle mani del lavoratore autonomo
Perché è determinante inquadrare correttamente il rapporto di 4 lavoro? Conseguenze di un errato inquadramento giuridico: applicazione del 2094 c.c. Nel caso in cui dietro una falsa collaborazione esterna o un rapporto contrattuale a partita Iva si celi un vero e proprio lavoro subordinato, il lavoratore in questione avrà diritto non solo ad essere correttamente inquadrato come dipendente full time a tempo indeterminato, ma anche a ricevere: il pagamento delle differenze retributive già maturate; i contributi sugli stipendi; le ferie non godute; il Tfr e tutti gli altri emolumenti riconosciuti dal contratto collettivo nazionale di categoria. Occorre pertanto non sottovalutare il momento di inizio delle relazioni tra una ditta e un collaboratore e saper, sebbene più costoso, rinunciare a forme contrattuali insidiose.
Il contesto della gig economy 5 La gig economy è una delle nuove forme di organizzazione dell’economia digitale, traducibile come «economia dei lavoretti». Si tratta di un mercato contraddistinto diversi modelli di piattaforma per lo scambio di servizi immateriali online o tangibili, che ruota principalmente intorno al concetto di «micro-tasks». Un fenomeno con trend occupazionali in crescita e una strategia organizzativa basata sull’esternalizzazione delle mansioni. Promuove mestieri e compiti che una persona svolge a tempo perso, quasi come un secondo lavoro. Il modello, però, spinge verso un lavoro sempre più parcellizzato, affidato a freelance ma gestito dalle piattaforme con formule di organizzazione che molto spesso sono tal quali quelle del lavoro alle dipendenze. Talvolta si tende a confondere il termine con la sharing economy, vale a dire il caso in cui abbiamo pure la condivisione di risorse sottoutilizzate. L’economia della condivisione, in cui ritroviamo soggetti come AirBnb o BlaBlaCar, è comunque un sistema economico in cui beni e/o servizi vengono condivisi gratuitamente o a pagamento tra individui privati grazi al supporto logistico di internet. Dal 2017 al 2019 la percentuale di chi lavora su una o più piattaforme è passata dal 25% al 37%, contando su modelli organizzativi sempre più differenti (es. collaborazioni coordinate e continuative, contratti occasionali, lavoro autonomo).
7 Lavoratori delle piattaforme Evidenze su dati INAPP-PLUS Paola Nicastro Direttore Generale - INAPP Roma, 25 settembre 2019 XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) Camera dei Deputati
Distribuzione «gig workers» per tipologia di piattaforma (%) 8 Acquisti o consegna articoli per la casa Esecuzioni di attività on-line Pasti a domicilio Trasporto urbano Pulizie e servizi domestici Altra piattaforma 0 5 10 15 20 25 8 30
Come viene inquadrato contrattualmente quando realizza questi servizi? 9 Non sa 14.4% Accordi informali 42.1% Collaboratore familiare 4.3% Socio di cooperativa o società 0.8% Lavoro accessorio 6.9% Attività in proprio (Partita IVA) 4.9% Titolare di attività 4.4% Collaborazione occasionale 19.2% Collaborazione coordinata e continuativa 2.9% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % % % % % % % % % % 9
Distribuzione per titolo di studio (%) 10 Gig Totale workers PLUS 46.8 % 41.1 34.7% 38.0% % 15.8% 16.3% 2.8% 4.6% 38.0% 15.8% 16.3% PRIMARIA MEDIA DIPLOMA UNIVERSITÀ INFERIORE 1 0
Distribuzione dei gig workers per status occupazionale (%) 11 Gig workers Popolazione PLUS (Popolazione età adulta) 52.8% 39.8% 23.8% 17.9% 17.2%cv 17.1% 13.4% 10.6% 6.0% 52.8% 23.8% 10.6% 1.… 13.4% 17.9% 17.2%cv 17.1% 6.0% O CCUPATO IN CERCA DI P E NS I O NATO ALTRO INATTIVO STUDENTE O CCUPA ZI O NE Fra i gig workers occupati, il 31,9% ha un contratto part-time 11
Ha dovuto posticipare cure mediche nell’ultimo anno per motivi economici? 12 100% No Sì 90% 80% 70% 60% 50% 40% 83.1 77.2 77.7 % % % 64.5 30% % 20% 35.5 % 10% 22.8 22.8 % 16.9 22.3 % % % 0% Totale Gig Locazione Vendita prodotti PLUS workers immobili on- e similari line
I dati della gig economy: report INAPP-PLUS sui 13 lavoratori delle piattaforme ➢ In Italia, dal 2017 al 2019 la percentuale di chi lavora su una o più piattaforme è passata dal 25% al 37%. ➢ Nello specifico, l’analisi svolta su 45’000 individui fra i 18 e 74 anni fornisce un quadro molto eterogeneo, difficile da tracciare, basato sull’esternalizzazione delle mansioni e con un trend occupazionale crescente. Si stimano circa 213.150 gig workers sul territorio: il 42% senza un vero e proprio contratto e il 19,2% con un contratto di collaborazione. ➢ La composizione per titoli di studio è variegata – ha proseguito – infatti il 47% di loro ha un livello di scuola secondaria superiore e il 16% ha un livello d’istruzione terziaria. Dei lavoratori della gig economy il 39% di chi svolge questo lavoro ha già un’occupazione mentre dal punto di vista dell’importanza del reddito circa la metà lo considera essenziale per soddisfare le proprie esigenze”. ➢ Non si tratta solo di un’economia di “lavoretti”, come sovente viene classificata. E nemmeno può essere identificata solo con la categoria dei rider, dal momento che riguarda una molteplicità di lavoratori attualmente sprovvisti di standard retributivi ed assicurativi uniformi o adeguati.
Lavoro davvero «occasionale»? 14 Uno dei problemi principali nasce dal contrasto tra le esigenze datoriali e quelle dei lavoratori in merito ai tempi e ai modi della prestazione di lavoro. Tuttavia, vi sono anche divergenze tra quello che i singoli lavoratori si aspettano da un simile lavoro: da una parte troviamo chi lavora come rider in modo occasionale e sporadico, dall’altra chi ricerca una collaborazione più duratura e continuativa. La difficoltà nel conciliare molteplici aspettative in merito ai tempi, i modi e i parametri retributivi rende difficile la definizione di un apparato normativo.
La figura del rider: le mansioni 15 Il ciclo-fattorino svolge una classica attività di consegna, portando il cibo ordinato dal consumatore presso una determinata attività di ristorazione (convenzionata con la piattaforma) a destinazione. Svolge la prestazione mediante un proprio mezzo di trasporto (a piedi, bici, motorino) e un proprio smartphone, ottenendo dalla piattaforma il solo pacchetto box porta-pasti e casco con loghi app. Si iscrive a dei turni (slot disponibili) in base alla propria disponibilità, rendendosi così disponibile ad accettare (o rifiutare) di effettuare le consegne in quella fascia oraria ed entro un tempo prestabilito. Deve pertanto raggiungere il punto d’inizio dell’attività lavorativa (zona del raggio di azione) e attendere una chiamata dall’applicazione.
Parte interattiva 16 Nel caso in cui non sia Per accedere alla parte ancora stato fatto, interattiva della lezione, scaricare l’app inserire un nome utente skillaBoard. Servirà a qualsiasi e il codice di breve per partecipare accesso che verrà attivamente alla lezione indicato sul momento.
Alcuni elementi distintivi per i 17 rapporti di lavoro Tra i criteri maggiormente utilizzati abbiamo: Lavoro subordinato Lavoro autonomo 1. la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinare; Inserimento del soggetto Organizzazione autonoma 2. l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione nell’impresa aziendale, desumibile dall’assenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al Eterodirezione del lavoro Autonomia nella gestione del lavoratore e dall’assoggettamento di questi al potere lavoro gerarchico del datore di lavoro; Assoggettamento al potere Discrezionalità nei tempi e nei 3. l’esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature direttivo, disciplinare ed modi della prestazione del datore di lavoro; organizzativo 4. l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro; Obbligazione di mezzi Obbligazione di risultato 5. il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione; […] […] 6. l’osservanza di un orario di lavoro; 7. la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
La figura del rider e del pony 18 express Il ciclo-fattorino moderno sembra possedere notevoli affinità con il pony express tipico degli anni ‘70-’80, essendo entrambe due tipologie di fattorino che operano per conto di più aziende e senza un unico vincolo di lavoro (bilateralità). Tuttavia le modalità e gli strumenti di lavoro presentano notevoli differenze, per questo non è possibile applicare le medesime conclusioni della tesi avanzata della Pretura di Milano all’interno della sentenza del 20 giugno 1986. La notevole rilevanza dell’algoritmo offre notevoli sviluppi alle piattaforme, permettendo loro di esercitare indirettamente sia il potere di controllo, che il potere direttivo e disciplinare. Nello specifico, questo si può evincere da: sistema bonus-malus del rating system; sistema di prenotazione dei turni di lavoro; Sistema di GPS e localizzazione del fattorino durante la consegna; Reminder e chiamate da parte della piattaforma in caso di ritardi o percorsi eccessivamente lunghi.
Esempi di compagnie di food delivery 19 basate su piattaforme digitali
Trattamento 20 economico e normativo dei rider A tal proposito, occorre distinguere i tre aspetti principali in materia di trattamento economico: Retributivo Previdenziale Assicurativo
Aspetto retributivo 21 Il tema della retribuzione risulta notevolmente frammentato a causa delle varie tipologie contrattuali adottate e dalle trattenute/variazioni dalla paga del fattorino. Alcune stime spaziano tra gli €8,64 e i €7,50 lordi all’ora, ma i differenti sistemi di retribuzione delle varie piattaforme rendono difficile una stima univoca.
Aspetto retributivo 22 Non è semplice quantificare lo stipendio medio di un rider, essendo quest’ultimo determinato da fattori soggettivi (es. media consegne giornaliere, tempi di consegna effettuati, disponibilità a lavorare, turni ottenuti). Solitamente si attesta sui €7,50 lordi all’ora, andando a raggiungere gli €850 euro mensili al netto. ➢ A seconda della percentuale di affidabilità dell’individuo e della sua efficienza si può anche spaziare tra un minimo di €450 e un massimo di €1700. ➢ Come si può evincere dal grafico, la media è notevolmente inferiore a quella di altri profili professionali simili nel settore delle consegne.
Aspetto previdenziale ed 23 assicurativo Inizialmente molte piattaforme prevedevano soltanto l’assicurazione in caso di infortuni e danni a terzi durante l’attività, rilegando in capo al fattorino il rischio del mestiere. Successivamente, alcune piattaforme come Deliveroo hanno iniziato a prevedere dei trattamenti assicurativi più estesi e dignitosi. Questa, nello specifico, ha esteso la propria copertura assicurativa per i fattorini in seguito alle forti ondate di sciopero, promettendo di garantire massimali più elevati e un rimborso “fino al 75% delle entrate medie giornaliere” in caso di inattività temporanea del rider a seguito di sinistro” (per un massimo di 30 giorni e a prescindere dal veicolo utilizzato per le consegne): Fino a 7.500 euro di spese mediche; Circa 50 euro per ogni notte trascorsa in ospedale (fino a 60 giorni). Fino a 2000 euro di spese dentistiche. Copertura di eventuali “danni provvisori o permanenti a seguito di incidenti (udito, vista, parola o attività motoria anche parziale)". Copertura per eventuali danni verso terzi, con un aumento del massimale fino a 5 milioni di euro, e la responsabilità civile per tutti i ciclisti, i motociclisti non alla guida e i rider che consegnano a piedi.
Aspetto 24 previdenziale e assicurativo Come per i lavoratori autonomi e le collaborazione coordinate e continuative, sussiste l’onere dell’assicurazione INAIL obbligatoria; per quelle occasionali solo se i compensi annuali raggiungono almeno i €5000 lordi.
Inchiesta Repubblica: «un mese da ciclofattorino 25 nell'economia digitale per 5 euro lordi a consegna»
Il caso di Foodora e dei rider: una fattispecie quasi ibrida 26 Descrizione del fenomeno Modifica all'art. 409 c.p.c. da parte della legge n. 81/2017 Tribunale di Torino- Sentenza 07 maggio 2018, n. 778 Corte di Appello di Torino- Sentenza 04 febbraio 2019, n. 26 Legge n. 128 del 2 novembre 2019 Corte di Cassazione- Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663
Modifica all'art. 409 c.p.c. da parte della legge n. 81/2017 27 L’art. 15 della legge n. 81/2017 ("Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato«) ha apportato un'importante modifica all'art. 409 c.p.c. numero 3) nella parte in cui definisce gli elementi costitutivi del rapporto di collaborazione. Per effetto della nuova disposizione viene aggiunto all'articolo citato il seguente periodo: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” intervenendo in tal modo sulla concreta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. Si evince dunque l’applicazione di una presunzione di subordinazione in tutti i casi in cui il committente eserciti un potere di organizzazione sull'attività del collaboratore per prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tribunale di Torino- Sentenza 07 maggio 2018, n. 778 28 La sentenza del Tribunale di Torino ha considerato il rapporto di lavoro dei riders come autonomo, creando il primo tassello nel percorso di definizione della natura giuridica delle professioni dell’era della "gig economy". Secondo il Tribunale non sarebbero emersi in giudizio i requisiti fondamentali della subordinazione. In particolare, nella sentenza viene dato rilievo al fatto che: i lavoratori potessero gestire direttamente la disponibilità a prestare la propria attività relativamente ai turni di consegna utilizzando un'apposita funzione (swap), presente sulla app in loro dotazione, e addirittura potessero non presentarsi senza dare comunicazioni preventive (cd. "no show") senza che fossero previste conseguenze di natura anche latamente disciplinare. era richiesto, per lo svolgimento dell'attività, il possesso di una bicicletta e di uno smartphone. Inoltre, dietro versamento di una somma (50 euro), venivano consegnati loro dispositivi di sicurezza e l'attrezzatura per il trasporto del cibo. Il rapporto veniva quindi gestito attraverso una piattaforma digitale e un applicativo per smartphone. L'azienda ogni settimana comunicava, tramite la predetta piattaforma, le fasce orarie di consegna cibo e il numero di riders necessari. Ebbene, a fondamento delle proprie richieste, i riders, oltre a rammentare quanto sopra esposto circa la strumentazione e le modalità gestionali del rapporto, hanno evidenziato, in particolare, che la società avrebbe loro impartito direttive in ordine agli itinerari di consegna e impartito l'obbligo di effettuare le consegne in tempi prestabiliti. Non è stata accolta neppure la domanda subordinata, relativa all'applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e, quindi, all'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Assenza di potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, non essendo sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, che il potere in questione si estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Anche il Tribunale di Milano (Sentenza 10 settembre 2018) era pervenuto alla medesima conclusione rigettando il ricorso proposto da un rider di altra società del settore distribuzione cibo.
Corte di Appello di Torino- Sentenza 04 febbraio 2019, n. 26 29 Con sentenza n. 26/2019, la Corte di Appello di Torino, riformando parzialmente, la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto per i riders di vedersi corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL del settore della logistica. La decisione trae lo spunto da quanto affermato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015. Infatti la Corte “accerta e dichiara ex art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata (Foodora) sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito“. Il ragionamento dei giudici di Appello parte proprio da quanto affermato dal Legislatore laddove la equiparazione dei rapporti di collaborazione con il rapporto di lavoro subordinato si concretizza “in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro“. Dalle differenze retributive riconosciute dovrebbero scaturire (pur nel silenzio della decisione ed in attesa delle motivazioni) gli oneri contributivi e previdenziali, come conseguenza dell’applicazione del CCNL richiamato. Quali sono gli elementi che rendono eterorganizzato il lavoro? Quali le incongruenze con la teoria del lavoro completamente autonomo? ATTENZIONE: La Corte di Appello non ha riqualificato il rapporto come subordinato, ma ha disposto che tali collaborazioni ricevessero lo stesso trattamento retributivo del lavoro subordinato.
La figura del rider dal punto di 30 vista giuridico Dopo la sentenza della Corte d’appello di Torino, che prevede l’applicazione del contratto collettivo della logistica anche ai rider, questi ultimi si vedono riconosciute le coperture assicurative e previdenziali, compresa la sanità integrativa, e una retribuzione base di €867 lordi mensili a fronte di un orario settimanale di 39 ore su sei giorni. Tuttavia è importante sottolineare che tali disposizioni non si applicano ai rider in senso generale, quanto piuttosto a quelli caratterizzati da collaborazioni continuative e coordinate. È necessario infatti tenere a mente la distinzione tra «ridere continuativi e non continuativi», essendo questi ultimi attenenti al lavoro autonomo.
L’intervento tardivo della legge 02 novembre 2019, n. 128 31 La versione originale del decreto legislativo n. 81/2015 prevedeva: «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La legge n. 128/2019 ha disposto nello specifico che: «A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente". Il D.L. n. 101/2019 ha disposto, alla fine dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».
Corte di Cassazione- Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663 32 Se l’attività è organizzata dal committente, va riconosciuta la retribuzione del lavoro subordinato, come già deciso dalla Corte d’appello di Torino. I ciclo-fattorini non sono dipendenti, ma a loro vanno riconosciute alcune condizioni del lavoro subordinato. La Corte territoriale aveva stabilito che ai ciclo-fattorini si deve applicare l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, in base al quale ai rapporti di collaborazione autonoma, che siano caratterizzati dalla continuità della prestazione, che la stessa sia personale e che l’attività sia organizzata dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del lavoro subordinato. La Corte torinese ha riconosciuto il diritto al trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica, ma non le norme sul licenziamento, in quanto i rider sono e restano autonomi. A differenza della Corte d’appello, però, la Corte di Casszione ritiene che quanto previsto dall’articolo 2 non sia un “terzo genere” tra autonomia e subordinazione (parasubordinazione). Anzi, affermano che «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato». Occorre svolgere una verifica caso per caso! Ciò non significa che non vi possano essere vere forme di collaborazione autonoma, così come che il giudice possa accertare un rapporto di subordinazione. Nel caso specifico, la Cassazione conferma l’analisi condotta dalla Corte d’appello, secondo cui l’attività del rider nella fase iniziale è autonoma, perché il singolo sceglie se lavorare in una determinata fascia oraria, ma poi la prestazione è etero-organizzata. Perché la consegna deve essere effettuata entro 30 minuti dal ritiro, salvo subire una penale e perché c’era l’obbligo di iniziare il turno in una zona predefinita e poi seguire le istruzioni e dare conferma dell’esecuzione delle singole consegne accettate. In ogni caso, la sentenza si riferisce al quadro normativo esistente prima delle modifiche apportate dal decreto legge 101/2019. Quest’ultima ha reso più facilmente applicabili le tutele del lavoro dipendente a chi effettua le collaborazioni previste dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015, ma non cambia la linea di confine tra autonomia e subordinazione.
Parte interattiva 33 Nel caso in cui non sia Per accedere alla parte ancora stato fatto, interattiva della lezione, scaricare l’app inserire un nome utente skillaBoard. Servirà a qualsiasi e il codice di breve per partecipare accesso che verrà attivamente alla lezione indicato sul momento.
Caporalato e sfruttamento tra rider 34
Il caso degli autisti 35 di Uber: autonomi o subordinati? Descrizione del problema giuridico Ora, considerate che: «in Italia abbiamo solamente Uber Taxi, ovvero una versione in cui i tassisti versano una quota pari al 7% del costo di ogni corsa come commissione e vengono contattati tramite la piattaforma. A fine giornata, dal lunedì al venerdì, possono chiedere che il compenso quotidiano venga loro accreditato». Ritenete che questa variante risolva il problema sia sociale, che si era creato con i tassisti locali, sia giuridico circa il tipo di inquadramento lavorativo?
36 Uno spunto di riflessione Le piattaforme online come enti di somministrazione del lavoro? Differenze con l’interpositore di manodopera. Rapporto di lavoro somministrato subordinato tra lavoratore e piattaforma e contratto di somministrazione di manodopera tra piattaforma e imprese?
Nel caso in cui non sia Per accedere alla parte ancora stato fatto, interattiva della 37 scaricare l’app lezione, inserire un skillaBoard. Servirà nome utente qualsiasi a breve per partecipare e il codice di accesso attivamente alla che verrà indicato sul lezione momento.
Riflessioni conclusive 38 Resistenza del tradizionale modello duale autonomia-subordinazione. L’importanza di un corretto inquadramento giuridico e le conseguenze di un’errata interpretazione. La volatilità della natura contrattuale e la fluidità delle mansioni e delle modalità di svolgimento delle prestazioni. Il contrasto tra le diverse esigenze dei lavoratori rispetto alla natura della prestazione lavorativa: collaborazione continua, occasionale, non vincolante, meno frammentata. L’impatto sul tessuto socioeconomico e sul piano giuridico delle piattaforme digitali. Lo strumento giuridico più adeguato per una regolazione: tra interventi della giurisprudenza, contratto collettivo e legge.
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