Approfondimento seminariale - 04 marzo 2020

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Approfondimento seminariale - 04 marzo 2020
Approfondimento                       1

    seminariale
        [04 marzo 2020]

      Corso di Diritto del Lavoro:
«La gig economy e il mercato del lavoro: la
      figura del rider (e non solo) tra
       subordinazione e autonomia»
Approfondimento seminariale - 04 marzo 2020
Punti in analisi                                                                    2

Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato.

Elementi distintivi del rapporto di lavoro e differenze: il labile confine delle casistiche e i criteri identificativi.

Il mercato del lavoro e la gig economy.

Il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale e collaborazione eterodiretta.

La figura del rider, dell’autista di car-sharing e non solo.

Analisi giurisprudenziale dei casi pratici (Tribunale di Torino- Sentenza 07 maggio 2018, n. 778, Tribunale di
Milano- Sentenza 10 settembre 2018, n. 1853, Corte di Appello di Torino- Sentenza 04 febbraio 2019, n. 26,
intervento della Legge 2 novembre 2019, n. 128, Corte di Cassazione- Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663).
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Breve riepilogo sul sistema duale del lavoro                                                                           3

       Lavoro subordinato                                           Lavoro autonomo
        Articolo 2094 del Codice civile                             Articolo 2222 del Codice civile
    «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga       «Quando una persona si obbliga a compiere verso un
    mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,            corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
 prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle          prevalentemente proprio e senza vincolo di
   dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».         subordinazione nei confronti del committente, si
                                                            applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
                                                                  abbia una disciplina particolare nel libro IV».

   Si tratta di un’attività lavorativa in
    collaborazione con datore di lavoro ed                     Si tratta pertanto di svolgere un’attività
    eventuali colleghi. Sorge dunque un                         artigianale o professionale
    vincolo che lega il lavoratore dipendente                   assumendosene il rischio d’impresa,
    a partecipare all’attività lavorativa e agli                occupandosi direttamente del
    obiettivi del datore di lavoro. Il lavoro                   reperimento dei clienti,
    subordinato può essere intellettuale o                      dell’organizzazione del lavoro e del tempo
    manuale, tuttavia esso è appunto svolto                     e luogo in cui svolgerlo. Le modalità della
    sotto le direttive del datore di lavoro o di                gestione del lavoro sono quindi tutte
    chi lo rappresenta in azienda.                              nelle mani del lavoratore autonomo
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Perché è determinante inquadrare correttamente il rapporto di                                       4
 lavoro? Conseguenze di un errato inquadramento giuridico:
                 applicazione del 2094 c.c.

     Nel caso in cui dietro una falsa collaborazione esterna o un rapporto
      contrattuale a partita Iva si celi un vero e proprio lavoro subordinato, il
      lavoratore in questione avrà diritto non solo ad essere correttamente
      inquadrato come dipendente full time a tempo indeterminato, ma anche a
      ricevere:
          il pagamento delle differenze retributive già maturate;
          i contributi sugli stipendi;
          le ferie non godute;
          il Tfr e tutti gli altri emolumenti riconosciuti dal contratto collettivo nazionale di
           categoria.
     Occorre pertanto non sottovalutare il momento di inizio delle relazioni tra
      una ditta e un collaboratore e saper, sebbene più costoso, rinunciare a
      forme contrattuali insidiose.
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Il contesto della gig economy                                                             5

   La gig economy è una delle nuove forme di organizzazione dell’economia digitale,
    traducibile come «economia dei lavoretti». Si tratta di un mercato contraddistinto
    diversi modelli di piattaforma per lo scambio di servizi immateriali online o tangibili,
    che ruota principalmente intorno al concetto di «micro-tasks».
   Un fenomeno con trend occupazionali in crescita e una strategia organizzativa basata
    sull’esternalizzazione delle mansioni. Promuove mestieri e compiti che una persona
    svolge a tempo perso, quasi come un secondo lavoro. Il modello, però, spinge verso
    un lavoro sempre più parcellizzato, affidato a freelance ma gestito dalle piattaforme
    con formule di organizzazione che molto spesso sono tal quali quelle del lavoro alle
    dipendenze.
   Talvolta si tende a confondere il termine con la sharing economy, vale a dire il caso in
    cui abbiamo pure la condivisione di risorse sottoutilizzate. L’economia della
    condivisione, in cui ritroviamo soggetti come AirBnb o BlaBlaCar, è comunque un
    sistema economico in cui beni e/o servizi vengono condivisi gratuitamente o a
    pagamento tra individui privati grazi al supporto logistico di internet.
   Dal 2017 al 2019 la percentuale di chi lavora su una o più piattaforme è passata dal
    25% al 37%, contando su modelli organizzativi sempre più differenti (es.
    collaborazioni coordinate e continuative, contratti occasionali, lavoro autonomo).
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Il contesto della gig economy   6
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   Lavoratori delle piattaforme
   Evidenze su dati INAPP-PLUS
                 Paola Nicastro
          Direttore Generale - INAPP

           Roma, 25 settembre 2019
XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato)
           Camera dei Deputati
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Distribuzione «gig workers» per tipologia di
                    piattaforma (%)                                           8

Acquisti o consegna articoli per la casa

          Esecuzioni di attività on-line

                   Pasti a domicilio

                  Trasporto urbano

             Pulizie e servizi domestici

                      Altra piattaforma

                                           0   5   10   15   20   25   8 30
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Come viene inquadrato contrattualmente quando realizza
                       questi servizi?                                                                               9
                                    Non sa                          14.4%

                       Accordi informali                                                                     42.1%

                 Collaboratore familiare                 4.3%

          Socio di cooperativa o società          0.8%

                     Lavoro accessorio                      6.9%

          Attività in proprio (Partita IVA)              4.9%

                     Titolare di attività                4.4%

             Collaborazione occasionale                                          19.2%

Collaborazione coordinata e continuativa             2.9%

                                              0     5        10    15       20       25   30       35   40   45
                                              %     %        %     %        %        %    %        %    %    %

                                                                                               9
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Distribuzione per titolo di studio (%)
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                Gig             Totale
                workers         PLUS

                                 46.8
                                 %       41.1
                34.7%   38.0%            %

                                                15.8%   16.3%

  2.8%   4.6%           38.0%                   15.8%   16.3%

  PRIMARIA         MEDIA         DIPLOMA        UNIVERSITÀ
                 INFERIORE
                                                                1
                                                                0
Distribuzione dei gig workers per status
                    occupazionale (%)
                                                                                                11
        Gig workers                Popolazione PLUS (Popolazione età adulta)

         52.8%

39.8%

                   23.8%
                                                          17.9%   17.2%cv        17.1%
                                               13.4%
                           10.6%
                                                                                         6.0%
         52.8%     23.8%   10.6%         1.…   13.4%      17.9%   17.2%cv        17.1%   6.0%

O CCUPATO         IN CERCA DI         P E NS I O NATO   ALTRO INATTIVO           STUDENTE
                 O CCUPA ZI O NE

         Fra i gig workers occupati, il 31,9% ha un contratto part-time

                                                                            11
Ha dovuto posticipare cure mediche nell’ultimo
          anno per motivi economici?
                                                                           12
100%                      No         Sì

90%

80%

70%

60%

50%

40%                                       83.1
       77.2                                               77.7
                                          %
       %                                                  %
                           64.5
30%
                           %
20%
                                  35.5
                                  %
10%             22.8
                22.8
                %                                16.9            22.3
                %                                %               %
0%
       Totale              Gig            Locazione     Vendita prodotti
       PLUS                workers        immobili            on-
                                          e similari          line
I dati della gig economy: report INAPP-PLUS sui                                                      13
           lavoratori delle piattaforme
  ➢   In Italia, dal 2017 al 2019 la percentuale di chi lavora su una o più piattaforme è passata dal
      25% al 37%.
  ➢   Nello specifico, l’analisi svolta su 45’000 individui fra i 18 e 74 anni fornisce un quadro molto
      eterogeneo, difficile da tracciare, basato sull’esternalizzazione delle mansioni e con un trend
      occupazionale crescente. Si stimano circa 213.150 gig workers sul territorio: il 42% senza un
      vero e proprio contratto e il 19,2% con un contratto di collaborazione.
  ➢   La composizione per titoli di studio è variegata – ha proseguito – infatti il 47% di loro ha un
      livello di scuola secondaria superiore e il 16% ha un livello d’istruzione terziaria. Dei
      lavoratori della gig economy il 39% di chi svolge questo lavoro ha già un’occupazione mentre
      dal punto di vista dell’importanza del reddito circa la metà lo considera essenziale per
      soddisfare le proprie esigenze”.

  ➢ Non si tratta solo di un’economia di “lavoretti”,
    come sovente viene classificata. E nemmeno può
    essere identificata solo con la categoria dei rider,
    dal momento che riguarda una molteplicità di
    lavoratori attualmente sprovvisti di standard
    retributivi ed assicurativi uniformi o adeguati.
Lavoro davvero «occasionale»?                14

   Uno dei problemi principali nasce dal
    contrasto tra le esigenze datoriali e
    quelle dei lavoratori in merito ai tempi
    e ai modi della prestazione di lavoro.
   Tuttavia, vi sono anche divergenze tra
    quello che i singoli lavoratori si
    aspettano da un simile lavoro: da una
    parte troviamo chi lavora come rider in
    modo occasionale e sporadico,
    dall’altra chi ricerca una collaborazione
    più duratura e continuativa.
   La difficoltà nel conciliare molteplici
    aspettative in merito ai tempi, i modi e
    i parametri retributivi rende difficile la
    definizione di un apparato normativo.
La figura del rider: le mansioni                                        15

   Il ciclo-fattorino svolge una classica attività di consegna, portando
    il cibo ordinato dal consumatore presso una determinata attività di
    ristorazione (convenzionata con la piattaforma) a destinazione.
   Svolge la prestazione mediante un proprio mezzo di trasporto (a
    piedi, bici, motorino) e un proprio smartphone, ottenendo dalla
    piattaforma il solo pacchetto box porta-pasti e casco con loghi app.
   Si iscrive a dei turni (slot disponibili) in base alla propria
    disponibilità, rendendosi così disponibile ad accettare (o rifiutare)
    di effettuare le consegne in quella fascia oraria ed entro un tempo
    prestabilito.
   Deve pertanto raggiungere il punto d’inizio dell’attività lavorativa
    (zona del raggio di azione) e attendere una chiamata
    dall’applicazione.
Parte interattiva                       16

Nel caso in cui non sia           Per accedere alla parte
ancora stato fatto,               interattiva della lezione,
scaricare l’app                   inserire un nome utente
skillaBoard. Servirà a            qualsiasi e il codice di
breve per partecipare             accesso che verrà
attivamente alla lezione          indicato sul momento.
Alcuni elementi distintivi per i                                                                                17
          rapporti di lavoro
   Tra i criteri maggiormente utilizzati abbiamo:
                                                                          Lavoro subordinato            Lavoro autonomo
     1.   la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo
          e disciplinare;
                                                                       Inserimento del soggetto     Organizzazione autonoma
     2.   l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione             nell’impresa
          aziendale, desumibile dall’assenza di
          un’organizzazione imprenditoriale in capo al                 Eterodirezione del lavoro    Autonomia nella gestione del
          lavoratore e dall’assoggettamento di questi al potere                                     lavoro
          gerarchico del datore di lavoro;
                                                                       Assoggettamento al potere    Discrezionalità nei tempi e nei
     3.   l’esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature        direttivo, disciplinare ed   modi della prestazione
          del datore di lavoro;                                        organizzativo

     4.   l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore
          di lavoro;                                                   Obbligazione di mezzi        Obbligazione di risultato

     5.   il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione;
                                                                                    […]                          […]
     6.   l’osservanza di un orario di lavoro;
     7.   la collaborazione intesa come continuità e
          sistematicità della prestazione.
La figura del rider e del pony                                                     18
               express
 Il ciclo-fattorino moderno sembra possedere notevoli affinità con il
  pony express tipico degli anni ‘70-’80, essendo entrambe due tipologie
  di fattorino che operano per conto di più aziende e senza un unico
  vincolo di lavoro (bilateralità).
 Tuttavia le modalità e gli strumenti di lavoro presentano notevoli
  differenze, per questo non è possibile applicare le medesime
  conclusioni della tesi avanzata della Pretura di Milano all’interno della
  sentenza del 20 giugno 1986.
 La notevole rilevanza dell’algoritmo offre notevoli sviluppi alle
  piattaforme, permettendo loro di esercitare indirettamente sia il potere
  di controllo, che il potere direttivo e disciplinare.
 Nello specifico, questo si può evincere da:
       sistema bonus-malus del rating system;
       sistema di prenotazione dei turni di lavoro;
       Sistema di GPS e localizzazione del fattorino durante la consegna;
       Reminder e chiamate da parte della piattaforma in caso di ritardi o percorsi
        eccessivamente lunghi.
Esempi di compagnie di food delivery   19
   basate su piattaforme digitali
Trattamento               20
   economico e
normativo dei rider

   A tal proposito,
    occorre distinguere i
    tre aspetti principali
    in materia di
    trattamento
    economico:
       Retributivo
       Previdenziale
       Assicurativo
Aspetto retributivo        21

   Il tema della retribuzione risulta
    notevolmente frammentato a
    causa delle varie tipologie
    contrattuali adottate e dalle
    trattenute/variazioni dalla paga
    del fattorino.
   Alcune stime spaziano tra gli
    €8,64 e i €7,50 lordi all’ora, ma i
    differenti sistemi di retribuzione
    delle varie piattaforme rendono
    difficile una stima univoca.
Aspetto retributivo                                                           22

   Non è semplice quantificare lo stipendio medio di un rider, essendo quest’ultimo
    determinato da fattori soggettivi (es. media consegne giornaliere, tempi di consegna
    effettuati, disponibilità a lavorare, turni ottenuti). Solitamente si attesta sui €7,50 lordi
    all’ora, andando a raggiungere gli €850 euro mensili al netto.
➢ A seconda della percentuale
  di affidabilità dell’individuo e
  della sua efficienza si può
  anche spaziare tra un
  minimo di €450 e un
  massimo di €1700.
➢ Come si può evincere dal
  grafico, la media è
  notevolmente inferiore a
  quella di altri profili
  professionali simili nel
  settore delle consegne.
Aspetto previdenziale ed                                                                       23
                  assicurativo
   Inizialmente molte piattaforme prevedevano soltanto l’assicurazione in caso di
    infortuni e danni a terzi durante l’attività, rilegando in capo al fattorino il
    rischio del mestiere.
   Successivamente, alcune piattaforme come Deliveroo hanno iniziato a
    prevedere dei trattamenti assicurativi più estesi e dignitosi. Questa, nello
    specifico, ha esteso la propria copertura assicurativa per i fattorini in seguito
    alle forti ondate di sciopero, promettendo di garantire massimali più elevati e
    un rimborso “fino al 75% delle entrate medie giornaliere” in caso di inattività
    temporanea del rider a seguito di sinistro” (per un massimo di 30 giorni e a
    prescindere dal veicolo utilizzato per le consegne):
        Fino a 7.500 euro di spese mediche;
        Circa 50 euro per ogni notte trascorsa in ospedale (fino a 60 giorni).
        Fino a 2000 euro di spese dentistiche.
        Copertura di eventuali “danni provvisori o permanenti a seguito di incidenti (udito,
         vista, parola o attività motoria anche parziale)".
        Copertura per eventuali danni verso terzi, con un aumento del massimale fino a 5
         milioni di euro, e la responsabilità civile per tutti i ciclisti, i motociclisti non alla guida
         e i rider che consegnano a piedi.
Aspetto                     24
    previdenziale e
     assicurativo
   Come per i lavoratori
    autonomi e le collaborazione
    coordinate e continuative,
    sussiste l’onere
    dell’assicurazione INAIL
    obbligatoria; per quelle
    occasionali solo se i
    compensi annuali
    raggiungono almeno i €5000
    lordi.
Inchiesta Repubblica: «un mese da ciclofattorino   25
    nell'economia digitale per 5 euro lordi a
                   consegna»
Il caso di Foodora e dei rider: una
             fattispecie quasi ibrida                      26

   Descrizione del fenomeno
   Modifica all'art. 409 c.p.c. da parte della legge n.
    81/2017
   Tribunale di Torino- Sentenza 07 maggio 2018, n.
    778
   Corte di Appello di Torino- Sentenza 04 febbraio
    2019, n. 26
   Legge n. 128 del 2 novembre 2019
   Corte di Cassazione- Sentenza 24 gennaio 2020, n.
    1663
Modifica all'art. 409 c.p.c. da parte
           della legge n. 81/2017                                          27
   L’art. 15 della legge n. 81/2017 ("Misure per la tutela del lavoro
    autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
    flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato«) ha apportato
    un'importante modifica all'art. 409 c.p.c. numero 3) nella parte in cui
    definisce gli elementi costitutivi del rapporto di collaborazione.
   Per effetto della nuova disposizione viene aggiunto all'articolo citato il
    seguente periodo: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel
    rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
    dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività
    lavorativa” intervenendo in tal modo sulla concreta applicazione delle
    disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015.
   Si evince dunque l’applicazione di una presunzione di subordinazione in
    tutti i casi in cui il committente eserciti un potere di organizzazione
    sull'attività del collaboratore per prestazioni di lavoro esclusivamente
    personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate
    dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tribunale di Torino- Sentenza 07
               maggio 2018, n. 778                                                                                    28
   La sentenza del Tribunale di Torino ha considerato il rapporto di lavoro dei riders come autonomo,
    creando il primo tassello nel percorso di definizione della natura giuridica delle professioni dell’era della
    "gig economy". Secondo il Tribunale non sarebbero emersi in giudizio i requisiti fondamentali della
    subordinazione.
   In particolare, nella sentenza viene dato rilievo al fatto che:
         i lavoratori potessero gestire direttamente la disponibilità a prestare la propria attività relativamente ai turni
          di consegna utilizzando un'apposita funzione (swap), presente sulla app in loro dotazione, e addirittura
          potessero non presentarsi senza dare comunicazioni preventive (cd. "no show") senza che fossero previste
          conseguenze di natura anche latamente disciplinare.

         era richiesto, per lo svolgimento dell'attività, il possesso di una bicicletta e di uno smartphone.
          Inoltre, dietro versamento di una somma (50 euro), venivano consegnati loro dispositivi di sicurezza
          e l'attrezzatura per il trasporto del cibo.
         Il rapporto veniva quindi gestito attraverso una piattaforma digitale e un applicativo per
          smartphone.
   L'azienda ogni settimana comunicava, tramite la predetta piattaforma, le fasce orarie di consegna cibo e il
    numero di riders necessari. Ebbene, a fondamento delle proprie richieste, i riders, oltre a rammentare
    quanto sopra esposto circa la strumentazione e le modalità gestionali del rapporto, hanno evidenziato, in
    particolare, che la società avrebbe loro impartito direttive in ordine agli itinerari di consegna e impartito
    l'obbligo di effettuare le consegne in tempi prestabiliti.
   Non è stata accolta neppure la domanda subordinata, relativa all'applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n.
    81/2015 e, quindi, all'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
    collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
    personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
    riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
   Assenza di potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, non essendo sufficiente ai fini
    dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, che il potere in questione si
    estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Anche il Tribunale di Milano (Sentenza 10
    settembre 2018) era pervenuto alla medesima conclusione rigettando il ricorso proposto da un rider di
    altra società del settore distribuzione cibo.
Corte di Appello di Torino- Sentenza 04
          febbraio 2019, n. 26                                                       29
   Con sentenza n. 26/2019, la Corte di Appello di Torino, riformando parzialmente,
    la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto per i riders di vedersi
    corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL del settore della logistica.
   La decisione trae lo spunto da quanto affermato dall’art. 2 del decreto legislativo
    n. 81/2015. Infatti la Corte “accerta e dichiara ex art. 2 del decreto legislativo n.
    81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in
    relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore
    dell’appellata (Foodora) sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita
    stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci, dedotto
    quanto percepito“.
   Il ragionamento dei giudici di Appello parte proprio da quanto affermato dal
    Legislatore laddove la equiparazione dei rapporti di collaborazione con il rapporto
    di lavoro subordinato si concretizza “in prestazioni esclusivamente personali,
    continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente
    anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro“.
   Dalle differenze retributive riconosciute dovrebbero scaturire (pur nel silenzio
    della decisione ed in attesa delle motivazioni) gli oneri contributivi e previdenziali,
    come conseguenza dell’applicazione del CCNL richiamato.

Quali sono gli elementi che rendono eterorganizzato il lavoro? Quali le incongruenze
con la teoria del lavoro completamente autonomo?
ATTENZIONE: La Corte di Appello non ha riqualificato il rapporto come subordinato,
ma ha disposto che tali collaborazioni ricevessero lo stesso trattamento retributivo
del lavoro subordinato.
La figura del rider dal punto di                                              30
         vista giuridico
   Dopo la sentenza della Corte d’appello di Torino, che prevede
    l’applicazione del contratto collettivo della logistica anche ai rider,
    questi ultimi si vedono riconosciute le coperture assicurative e
    previdenziali, compresa la sanità integrativa, e una retribuzione
    base di €867 lordi mensili a fronte di un orario settimanale di 39
    ore su sei giorni.
   Tuttavia è importante sottolineare che tali disposizioni non si
    applicano ai rider in senso generale, quanto piuttosto a quelli
    caratterizzati da collaborazioni continuative e coordinate.
   È necessario infatti tenere a mente la distinzione tra «ridere
    continuativi e non continuativi», essendo questi ultimi attenenti al
    lavoro autonomo.
L’intervento tardivo della legge 02
          novembre 2019, n. 128                                      31

   La versione originale del decreto legislativo n. 81/2015
    prevedeva: «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
    disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti
    di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
    esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
    esecuzione sono organizzate dal committente anche con
    riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

   La legge n. 128/2019 ha disposto nello specifico che:
«A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto
  di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si
   concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali,
 continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
                           committente".
   Il D.L. n. 101/2019 ha disposto, alla fine dell'art. 2 del d.lgs. n.
    81/2015, che "le disposizioni di cui al presente comma si
    applicano anche qualora le modalità di esecuzione della
    prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche
    digitali».
Corte di Cassazione- Sentenza 24
           gennaio 2020, n. 1663                                                                           32
   Se l’attività è organizzata dal committente, va riconosciuta la retribuzione del lavoro subordinato, come
    già deciso dalla Corte d’appello di Torino. I ciclo-fattorini non sono dipendenti, ma a loro vanno
    riconosciute alcune condizioni del lavoro subordinato.
   La Corte territoriale aveva stabilito che ai ciclo-fattorini si deve applicare l’articolo 2 del decreto
    legislativo 81/2015, in base al quale ai rapporti di collaborazione autonoma, che siano caratterizzati
    dalla continuità della prestazione, che la stessa sia personale e che l’attività sia organizzata dal
    committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del lavoro subordinato.
   La Corte torinese ha riconosciuto il diritto al trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti previsto
    dal contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica, ma non le norme sul licenziamento, in quanto
    i rider sono e restano autonomi.
   A differenza della Corte d’appello, però, la Corte di Casszione ritiene che quanto previsto dall’articolo 2
    non sia un “terzo genere” tra autonomia e subordinazione (parasubordinazione). Anzi, affermano che
    «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in
    volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della
    subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai
    confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro
    subordinato».
   Occorre svolgere una verifica caso per caso!
    Ciò non significa che non vi possano essere vere forme di collaborazione autonoma, così come che il
    giudice possa accertare un rapporto di subordinazione.
    Nel caso specifico, la Cassazione conferma l’analisi condotta dalla Corte d’appello, secondo cui
    l’attività del rider nella fase iniziale è autonoma, perché il singolo sceglie se lavorare in una
    determinata fascia oraria, ma poi la prestazione è etero-organizzata. Perché la consegna deve
    essere effettuata entro 30 minuti dal ritiro, salvo subire una penale e perché c’era l’obbligo di iniziare il
    turno in una zona predefinita e poi seguire le istruzioni e dare conferma dell’esecuzione delle singole
    consegne accettate.
   In ogni caso, la sentenza si riferisce al quadro normativo esistente prima delle modifiche apportate dal
    decreto legge 101/2019. Quest’ultima ha reso più facilmente applicabili le tutele del lavoro dipendente
    a chi effettua le collaborazioni previste dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015, ma non cambia la linea di
    confine tra autonomia e subordinazione.
Parte interattiva                       33

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Caporalato e sfruttamento tra rider   34
Il caso degli autisti                35
di Uber: autonomi o
subordinati?
 Descrizione del problema
  giuridico
 Ora, considerate che: «in
  Italia abbiamo solamente
  Uber Taxi, ovvero una
  versione in cui i tassisti
  versano una quota pari al 7%
  del costo di ogni corsa come
  commissione e vengono
  contattati tramite la
  piattaforma. A fine giornata,
  dal lunedì al venerdì,
  possono chiedere che il
  compenso quotidiano venga
  loro accreditato».
 Ritenete che questa variante
  risolva il problema sia
  sociale, che si era creato con
  i tassisti locali, sia giuridico
  circa il tipo di
  inquadramento lavorativo?
36
        Uno spunto di riflessione

   Le piattaforme online come
    enti di somministrazione del
    lavoro?
   Differenze con l’interpositore
    di manodopera.
   Rapporto di lavoro
    somministrato subordinato
    tra lavoratore e piattaforma
    e contratto di
    somministrazione di
    manodopera tra piattaforma
    e imprese?
Nel caso in cui non sia   Per accedere alla parte
ancora stato fatto,       interattiva della         37
scaricare l’app           lezione, inserire un
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attivamente alla          che verrà indicato sul
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Riflessioni conclusive                                                  38

   Resistenza del tradizionale modello duale autonomia-subordinazione.
   L’importanza di un corretto inquadramento giuridico e le conseguenze di
    un’errata interpretazione.
   La volatilità della natura contrattuale e la fluidità delle mansioni e delle
    modalità di svolgimento delle prestazioni.
   Il contrasto tra le diverse esigenze dei lavoratori rispetto alla natura della
    prestazione lavorativa: collaborazione continua, occasionale, non vincolante,
    meno frammentata.
   L’impatto sul tessuto socioeconomico e sul piano giuridico delle piattaforme
    digitali.
   Lo strumento giuridico più adeguato per una regolazione: tra interventi
    della giurisprudenza, contratto collettivo e legge.
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