INFORMACLIENTI - STUDIO ANTONIETTI
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INFORMACLIENTI InformaClienti NUMERO 12 DEL 22/12/2020 LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI DICEMBRE IN PRIMO PIANO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “NATALE” È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 il decreto legge n. 172 del medesimo giorno che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà: • zona rossa nei giorni prefestivi e festivi; • zona arancione nei giorni feriali. Il decreto si è reso necessario per evitare che le festività natalizie si trasformino in una pericolosa cassa di amplificazione di una curva epidemica che non diminuisce, con il rischio di trovarsi, passate le feste, in una nuova ondata di contagi. Nei festivi e prefestivi, dunque, saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare nei giorni: • 24-25-26-27 e 31 dicembre; • 1-2-3-5 e 6 gennaio. Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. È tuttavia consentito recarsi in una sola abitazione privata (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura di: • esercizi commerciali; • centri estetici; • bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio). 1
INFORMACLIENTI Restano aperti: • supermercati; • negozi di beni alimentari e di prima necessità; • farmacie e parafarmacie; • edicole; • tabaccherie; • lavanderie; • parrucchieri e barbier • le chiese e i luoghi di culto, fino alle 22.00 per le funzioni religiose. Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tutta Italia sarà come anticipato in zona Arancione, in particolare nei giorni: • 28-29-30 dicembre; • 4 gennaio. Gli spostamenti sono consentiti all'interno del proprio comune, senza giustificare il motivo, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio). I negozi restano aperti fino alle 21.00. Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni. Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione con partita Iva attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita Iva dal 1° dicembre 2020. Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio, essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto e non restituito in base a tale decreto. L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza. 2
INFORMACLIENTI MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE Sulla Gazzetta ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto del 4 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e finanza che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il bollo sulle fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre potrà essere versato fino al termine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento e non dovrà più essere versato entro il 20 del mese seguente alla sua chiusura. Ciò significa, ad esempio, che l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre mesi del 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021. Ancora più ampio il periodo a disposizione per il secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno). In questo caso la scadenza è rinviata al 30 settembre e cioè all'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Inoltre, in caso di importi sotto i 250 euro. Il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre). Se i 250 euro non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre). Le fatture elettroniche senza Bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi (Sistema di interscambio), e per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati in suo possesso. Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate. IN VIGORE IL DPCM DEL 3 DICEMBRE È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 158 del 2 dicembre 2020. Il nuovo decreto resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) e ha una struttura analoga a quella del DPCM 3
INFORMACLIENTI 3 novembre 2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla. Inoltre, le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone arancioni mentre quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite, ancora come nel precedente DPCM, zone rosse. Per quanto riguarda i ritorni dall'estero, è stata disposta la quarantena obbligatoria dal 21 dicembre al 6 gennaio per tutti coloro che ritornano dai Paesi extra Schengen, e per gli stranieri. Per chi arriva invece da uno dei 27 Paesi Ue è richiesto un tampone 48 ore prima di partire: se il risultato del test è negativo si può evitare la quarantena. Ma se si arriva da un Paese extra Schengen bisogna comunque sottoporsi alla quarantena di 14 giorni. Si tratta di una misura dissuasiva, per evitare appunto che gli italiani vadano all'estero per turismo, magari per andare a sciare, durante le vacanze di Natale. Rimangono chiusi i musei, i cinema e i teatri. Per quanto riguarda la scuola slitta ancora il ritorno in classe per gli studenti delle superiori e delle seconde e terze medie, che nelle zone rosse proseguiranno con la didattica a distanza fino al 7 gennaio. Dopo le vacanze di Natale invece si prevede un ritorno in classe per il 75% degli studenti. COVID-19: IL DECRETO LEGGE SULLE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020, il D.L. n. 158, con ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19. Il decreto legge stabilisce che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie Il decreto, in vigore il 3 dicembre 2020, prevede che: • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome; • nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 4
INFORMACLIENTI È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. ESONERO ALTERNATIVO ALLA CIG FRUIBILE ENTRO IL 31 GENNAIO Con il messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’Inps conferma quanto aveva già chiarito con il messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020, ovvero che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 104/2020) può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020, con trasmissione della denuncia contributiva UniEmens, entro il 31 gennaio 2021. Inoltre, come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”. REGOLARIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA: LE ISTRUZIONI INPS L’Inps, con messaggio n. 4771 del 18 dicembre 2020, n. 4771, rende note le istruzioni per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi ad emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e il relativo regime sanzionatorio. Questi emolumenti, specifica l’Istituto, determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata. A tal proposito, i flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “6E”. Il versamento della contribuzione correlata è realizzato per il periodo tra la cessazione del rapporto di 5
INFORMACLIENTI lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per maturare il diritto alla pensione. Mentre, per l’anno corrente il datore di lavoro esporrà sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno; invece, per le differenze di anni precedenti, sarà sempre il datore a inviare i flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno. Infine, l’Inps specifica che dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione, il datore di lavoro specificherà solo l’imponibile corrente rideterminato. BONUS ASILO NIDO ANCHE CON IL SOLO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO Con il messaggio del 18 dicembre 2020, n. 4768, l’Inps recepisce l’Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, che ha ritenuto discriminatorio il riconoscimento del buono asilo nido ai soli stranieri con permesso lungo di soggiorno, per cui possono ora essere ammesse al beneficio anche le madri con permesso di soggiorno a scadenza o con il solo permesso di lavoro. L’Istituto procederà al riesame delle domande (in autotutela), con riferimento a quelle che erano state presentate dagli stranieri regolarmente presenti in Italia e che erano state respinte in applicazione della precedente procedura di ammissione. STUDIO ASSOCIATO: GESTIONE DELEGHE Con il messaggio n. 4754 del 17 dicembre 2020, l’Inps, a seguito delle interlocuzioni con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, comunica le modalità di profilazione e censimento degli studi associati oltre a fornire indicazioni sulla gestione delle deleghe conferite dai datori di lavoro. Nel messaggio l’Istituto riepiloga la normativa, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 183/2011 e successivo decreto attuativo D.M. n. 34/2013, che regolamenta la forma dello studio associato: dalla costituzione fino allo svolgimento dell’attività. In materia di censimento - si legge - l’Istituto farà ricorso agli archivi istituzionali e precaricati, centralmente, per individuare i soggetti aventi classificazione “Studio associato” e che svolgono attività riconducibile ai codici Ateco 2007 interessati, tra cui i codici “69.20.3" e “69.20.30” riferiti alle attività dei Consulenti del Lavoro. Per il censimento di Studi associati di nuova costituzione, invece, il rappresentante legale dello studio dovrà inviare una comunicazione alla struttura territoriale Inps competente, tramite pec, avente ad 6
INFORMACLIENTI oggetto “Censimento Studio Associato”. Nel messaggio si forniscono inoltre le istruzioni per i rappresentanti legali di ciascuno studio che dovranno acquisire i dati dei soci professionisti mediante la funzionalità “Gestione Studi Associati”, reperibile nella procedura “Gestione Deleghe” all’interno dell’area dedicata ai “Servizi per le aziende e i consulenti”; attivare/disattivare le sub-deleghe per i dipendenti dello studio associato; aggiornare il censimento dei soci e le abilitazioni. I singoli soci, compreso il rappresentante legale, potranno inserire le deleghe a loro affidate dai datori di lavoro in qualità di socio di studio associato con la specifica funzionalità “Delega SA da Soggetto Contribuente”. Necessario però, affinché ogni socio professionista possa vedere le aziende delegate ad un altro socio dello studio, che la delega del cliente sia indirizzata a tutti i singoli soci dello studio. Per semplificare le operazioni di inserimento delle deleghe - specifica nel messaggio l'Inps - è in via disviluppo un’apposita funzionalità che consentirà il passaggio delle deleghe, disponibile nella sezione “Gestione SA” entro il 10 gennaio 2021 con le relative istruzioni per l’importazione e attivazione delle deleghe. BONUS 1.000 EURO DEL “RISTORI QUATER”: LE ISTRUZIONI DELL’INPS L’Inps, con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, fornisce le istruzioni su indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19 previste dal decreto “Ristori quater”. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi occasionali e dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, agli stagionali appartenenti (anche) a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio. L’indennità onnicomprensiva, erogata dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito ma non comporta il riconoscimento dell’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’Istituto ricorda che solo i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 137 del 2020 devono presentare domanda entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto. Con riferimento invece alle indennità di cui all’articolo 15 del decreto 7
INFORMACLIENTI Ristori, si precisa che le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile su www.inps.it. Entro tale data scadranno anche i termini di presentazione delle indennità Covid-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa, che dovranno essere inoltrate sempre ed esclusivamente per via telematica. L’Inps riepiloga infine i casi di cumulabilità e incumulabilità dell’indennità. VERSAMENTI DI DICEMBRE SOSPESI: INDICAZIONI INPS Con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, l’Inps fornisce le indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 157/2020 c.d. decreto “Ristori quater”. Sul piano generale – si precisa nella circolare - non sono sospesi gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. Si ribadisce altresì che la sospensione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi dal decreto legge n. 18/2020 di cui agli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 ovvero all’art. 97 del decreto n. 104/2020. Confermato il rinvio al 16 marzo 2021 per i versamenti interessati, senza sanzioni ed interessi, sia in un'unica soluzione che mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo e con versamento della prima rata, comunque, entro il prossimo 16 marzo. Medesimo termine per il versamento in unica tranche delle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione. In ogni caso, si legge nella circolare, non potranno essere oggetto di rimborso le somme già versate. In un successivo messaggio – precisa l’Istituto – saranno fornite le istruzioni operative a seconda delle diverse gestioni interessate. NUOVO “CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CONTRIBUENTE” E “COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE 2.0” L’Inps, con il messaggio n. 4702 del 14 dicembre 2020, rende noto il rilascio della nuova versione del Cassetto Previdenziale del 8
INFORMACLIENTI Contribuente che si presenta come una scrivania e assicura la presenza di tutte le applicazioni disponibili nei cassetti riferiti alle varie gestioni, permettendo di lavorare con tutte le varie tipologie di posizioni contributive. Questo strumento consente, quindi, di eseguire una effettiva ricerca in successione di singoli elementi di interesse, e la stampa dell’intero fascicolo. Ogni nuova applicazione potrà essere aggiunta nel sistema, configurandola senza dover sviluppare ulteriori servizi di integrazione. Nello stesso messaggio, l’Inps descrive la funzionalità di “Comunicazione Bidirezionale 2.0”. Le richieste o le comunicazioni inviate tramite tale funzione si traducono automaticamente in quesiti di back-office, pervenendo alle Strutture territorialmente competenti e permettendone la gestione secondo logiche e processi già consolidati. Pertanto, essa consente di: • inviare alla struttura territorialmente competente una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nel Cassetto Previdenziale (UniEmens, Versamenti, regolarità contributiva, certificazioni, etc.). L’utente dispone di link di sottolivello, la richiesta riporta in oggetto l’indicazione del contesto e comporta l’apertura di un nuovo quesito di backoffice direttamente associato all’ambito di comunicazione individuato; • allegare alla richiesta la documentazione a supporto, potendo caricare un massimo di tre file, allegati al quesito sotto forma di file compressi; • visualizzare lo stato della propria richiesta; • prendere visione di eventuali commenti inseriti dagli operatori; • ricevere comunicazioni in tempo reale tramite e-mail e SMS della protocollazione e smistamento alla struttura territorialmente competente e della successiva chiusura del quesito di back-office; • accedere allo storico delle proprie richieste, ricercandole tramite opportuni parametri e visualizzandone il dettaglio. Il manuale utente del “Nuovo cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite l’apposito collegamento all’HELP”, disponibile sul menu principale. L’applicazione è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito internet istituzionale dell’Istituto. 9
INFORMACLIENTI ASSEGNO DI NATALITÀ SOSPESO TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL’ISEE 2020 L'Inps, con il messaggio n. 4679 dell'11 dicembre 2020, ricorda che i soggetti beneficiari dell’assegno di natalità richiesto negli anni precedenti il 2020 devono rinnovare l’ISEE entro il 31 dicembre 2020 ai fini dell’erogazione delle mensilità̀ riferite all’anno 2020. La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2020 (per gli eventi del 2017 e del 2019) e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità hanno i come conseguenza, la perdita delle mensilità di competenza del 2020 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata. La domanda di assegno si presenta di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, ma la DSU deve essere rinnovata, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio, pena la sospensione dell’erogazione dell’assegno AL VIA LE DOMANDE PER IL BONUS BABY SITTER PER I GENITORI IN ZONA ROSSA Con il messaggio n. 4678 dell'11 dicembre 2020, l'Inps rende noto di aver rilasciato la procedura per la presentazione della domanda per il bonus baby sitting destinato alle regioni situate nelle cosiddette zone rosse prevista all’art 14 del decreto legge n. 149/2020. Dopo aver riepilogato in cosa consiste il bonus e chi sono i beneficiari, l’Inps sottolinea che verrà erogato mediante Libretto Famiglia, accessibile dalla piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito www.inps.it, alla quale occorrerà dunque registrarsi per le prestazioni effettuate dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe. L’accesso alla domanda online è disponibile sulla homepage del sito dell’Istituto, al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > “Ordine alfabetico”> “Bonus servizi di baby sitting”, effettuando l’autenticazione con: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). L'Istituto annuncia che in una prossima circolare illustrerà nel dettaglio la nuova misura. CONTRATTO D’ESPANSIONE ED ESONERO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE L’Inps, con circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, recependo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, precisa che l’impresa che 10
INFORMACLIENTI accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Le aziende che hanno già versato il contributo addizionale per CIGS da contratto di espansione per il mese di settembre 2020 si vedranno restituire l’importo già erogato attraverso l’emissione di una nota di rettifica. Il datore di lavoro potrà, quindi, procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, esponendo il codice già in uso “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.Lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento //////, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento , presente allo stesso percorso. CASSA INTEGRAZIONE COVID-19: CHIARIMENTI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’Inps fornisce i chiarimenti sulla corretta gestione delle domande dia cassa integrazione Covid-19. Viene precisato che deve essere effettuato un coordinamento tra le norme del decreto “Agosto” e “Ristori”: pertanto, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni previste anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto agosto (D.L. n. 104/2020), purché lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari DPCM che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive. L’Istituto evidenzia che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto, sarà necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente normativa (entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa). Per le settimane previste dal decreto legge. n. 137/2020 ovvero le 6 settimane o il minor periodo che si andrà a richiedere è necessario indicare per la cassa integrazione ordinaria la nuova causale “Covid-19 DL 137”. Nel caso in cui l’azienda abbia in corso un trattamento di CIGS 11
INFORMACLIENTI e che si trovi nella condizione di dover sospendere il trattamento per eventi legati all’emergenza epidemiologica dovrà utilizzare l’apposita causale “Covid-19 DL 137 CIGS”. I datori interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS. CUMULO PENSIONI/REDDITI AUTONOMI: DICHIARAZIONE REDDITUALE AL 10 DICEMBRE L’Inps, con il messaggio n. 4600 del 4 dicembre 2020, recepisce le indicazioni del decreto “Ristori quater” secondo cui i titolari di pensione, con decorrenza compresa entro il 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, avrebbero avuto tempo fino al 10 dicembre 2020 per comunicare all'Istituto i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno. Si ricorda infine che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata dall’Inps è pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno d’imposta di riferimento e che il pagamento avverrà in automatico, con una decurtazione della somma dalle rate della pensione. Non cambiano soggetti obbligati e regole generali di trasmissione. INDENNITÀ RISTORI. PRIME INDICAZIONI Con il messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito all’indennità una tantum di 1.000 euro prevista per i lavoratori precari del turismo, dello spettacolo e del settore termale e 800 euro per i lavoratori dello sport, come disciplinato dal cosiddetto decreto “Ristori quater”. In particolare, per i lavoratori precari che hanno già usufruito nei mesi passati dell’indennità una tantum disposta dall’art. 15, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente l’indennità in parola senza che si richieda la presentazione di apposita domanda. Diversamente, per tutti coloro che non hanno beneficiato dell’indennità in commento occorre soddisfare determinati requisiti, oltre a presentare apposita domanda. Inoltre, l’Istituto comunica la riapertura delle domande di accesso al bonus 1.000 euro previsto dal decreto “Agosto”, i cui termini erano scaduti il 13 novembre e che il “Ristori quater” ha prorogato al 15 dicembre. 12
INFORMACLIENTI ISI AGRICOLTURA, ONLINE LE REGOLE TECNICHE Con una comunicazione sul proprio sito in data 21 dicembre, l’Inail informa che sono state pubblicate le regole tecniche cui attenersi per la partecipazione al bando ISI Agricoltura 2019 – 2020. Nel documento vengono esplicitate le modalità di corretto utilizzo della procedura telematica, finalizzate all’invio delle domande di ammissione al contributo. Dal 14 gennaio al 25 gennaio 2021 è stabilita la finestra temporale all’interno della quale sarà possibile accedere allo sportello informatico e portare a termine la procedura di registrazione. Questa fase di registrazione sarà necessaria e propedeutica all’inoltro vero e proprie delle domande previsto per giorno il 28 gennaio 2021. INAIL: UN BANDO PER IL REINSERIMENTO DEI DISABILI DA LAVORO Pubblicato l’avviso dell’Inail per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L'Inail elenca i soggetti che potranno avere accesso al bando ricordando che ciascun soggetto può inviare un'unica domanda di finanziamento esclusivamente in via telematica mediante l’accesso all’apposito servizio online disponibile sul portale. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a 2.500.000 euro a fondo perduto, da assegnare a livello nazionale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle stesse. Le date e gli orari di apertura della procedura informatica per l’inoltro delle domande online nonché il relativo manuale operativo – si legge nella nota pubblicata sul sito dell'Istituto – saranno pubblicati sul portale entro il 29 gennaio 2021. ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI: VADEMECUM INAIL 2021 Tra il 1° e il 31 gennaio 2021 sarà possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail per il pagamento del premio assicurativo pari a 24 euro. Nel caso di nuova iscrizione la domanda dovrà essere inoltrata tramite gli specifici servizi online dedicati all’assicurazione e messi a disposizione dall’Istituto. In vista dei prossimi adempimenti, l’Inail mette a disposizione sul proprio sito la nuova edizione dell’opuscolo sul tema. Il documento – spiega l’Istituto in una nota – contiene il vademecum aggiornato con tutte le novità normative e le indicazioni utili per usufruire della tutela assicurativa e per il pagamento del premio annuale. Una sezione del volume è 13
INFORMACLIENTI dedicata alla prevenzione, con un focus sui rischi connessi alle attività che si svolgono in casa e ai comportamenti corretti per evitarli. SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: ISTRUZIONI INAIL Con la circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020 l'Inail fornisce istruzioni operative sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, alla luce della proroga al 31 dicembre 2020 delle disposizioni in materia per effetto della legge n. 126/2020, di conversione del decreto legge n. 104/2020, e in conseguenza di quanto precedentemente disposto dal D.L. n. 125/2020. Dopo aver riepilogato in cosa consiste la sorveglianza sanitaria eccezionale e chi sono i lavoratori in condizione di fragilità richiamando la circolare interministeriale n. 13 dello scorso 4 settembre, l’Inail ricorda che è attivo l’apposito servizio telematico con il quale i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail. Le visite mediche – spiega ancora l’Inail - saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella predetta circolare interministeriale e secondo la disciplina vigente. Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale Inail è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al contact center dell’Istituto. CONGEDO PARENTALE PER LAVORATORI TURNISTI L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1116 del 14 dicembre 2020, interviene riguardo al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale in favore dei lavoratori turnisti con qualifica di operaio obbligati a rendere la prestazione di domenica. L’Ispettorato ricorda che il diritto a fruire del congedo parentale non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione che il lavoratore percepirebbe qualora non si astenesse e devono essere conteggiate come congedo parentale soltanto le 14
INFORMACLIENTI giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle cosiddette pause contrattuali, pertanto conclude che l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale. COOPERATIVE CONSORZIATE: SÌ ALL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DI LAVORO L’INL, con la nota n. 1101 dell’11 dicembre 2020, ha risposto ad un quesito sulla liceità dell’attività di intermediazione di lavoro esercitata da parte delle cooperative consorziate in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio. L’Ispettorato ricorda che il possesso di tale autorizzazione è condizione necessaria ad abilitare il soggetto istante allo svolgimento delle attività indicate nell’art 4 del D.lgs. 276/2003, ovvero delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Pertanto, la presenza di tale autorizzazione, conferita al consorzio, permette alle società consorziate di esercitare l’attività di intermediazione. Ciò, tuttavia, a condizione che, innanzitutto, le consorziate siano state indicate nella richiesta di autorizzazione, formulata dal consorzio, e che le stesse siano, nel contempo, in possesso dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 2018. Più in particolare, il decreto richiede la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali. LA CIRCOLARE CHE APPROFONDISCE IL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020 ll Ministero dell’Interno, con la circolare del 5 dicembre 2020 e nella successiva del 7 dicembre 2020, fornisce indicazioni sull'applicazione del DPCM del 3 dicembre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto correlate al prossimo periodo natalizio. Viene ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale (area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa). Il dicastero precisa che la 15
INFORMACLIENTI disciplina relativa alle misure di contenimento del contagio da osservare in “area arancione” e in “area rossa”, di cui agli art. 2 e 3 del nuovo DPCM, non differisce da quella dettata dal precedente provvedimento emergenziale. Mentre nella circolare del 7 dicembre 2020 afferma che alle violazioni sulle limitazioni sugli spostamenti previste dal nuovo DPCM si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020 “DIGITAL TRANSFORMATION” DELLE PMI Via libera a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020 alle domande per accedere alle agevolazioni previste dal bando “Digital Transformation” delle PMI indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per la misura - si legge sul sito del MISE - sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro e PMI attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità delle domande, criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e ulteriori informazioni si trovano nel decreto direttoriale Mise del 1 ottobre 2020. Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate tramite procedura informatica sul sito del MISE o attraverso il portale ufficiale di Invitalia, secondo le modalità e gli schemi disponibili online e riportati agli allegati n. Aa e Ab. Le domande pervenute saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. FONDO NUOVE COMPETENZE: AGGIORNATE LE FAQ L'Anpal, in data 2 dicembre 2020, aggiorna le FAQ relative al Fondo Nuovo Competenze che consente ai datori di lavoro appartenenti al settore privato, che abbiano stipulato specifici accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, di finanziare appositi percorsi di sviluppo delle competenze destinando parte dell’orario allo svolgimento di attività formative. L'Agenzia ha chiarito che il Fondo non riduce la percentuale di FIS settimanale in quanto lo stesso lavoratore non potrà 16
INFORMACLIENTI essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal Fondo stesso che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione. Inoltre, il ricorso al Fondo Nuove Competenze non può inibire eventuali successive mobilità (licenziamenti individuali, collettivi e incentivi all'esodo). Infine, viene specificata la casella pec attraverso cui si svolgeranno le attività di soccorso istruttorio, elencando in forma sintetica i contenuti da descrivere per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e gli ambiti relativi alle modalità di svolgimento e la stesura del progetto per lo sviluppo delle competenze, oltre a sottolineare che non possono presentare istanza di contributo le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici. Incluse in questo ultimo aggiornamento anche le precisazioni sull’attestato di frequenza eventualmente presentato, che deve includere le competenze acquisite nelle Regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione e l’aggiunta del premio di produzione tra le voci non rimborsabili dal FNC. BONUS SANIFICAZIONE: LA NUOVA PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA Con il provvedimento n. 381183 del 17 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio”. Il decreto “Agosto” ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta in questione. Inoltre, è stato previsto che le risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del 10 luglio 2020. Di conseguenza si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili. La nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 17
INFORMACLIENTI ACCESSO AL SUPERBONUS IN MANCANZA DELLA PLURALITÀ DEI PROPRIETARI Con la risoluzione n. 78 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Superbonus del 110% non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un fabbricato che, posseduto da un unico proprietario, anche se nudo proprietario di alcune unità, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari. La definizione di condominio di riferimento è quella contenuta nel Codice civile: una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui coesistono le proprietà dei singoli condomini. Se rispettati i requisiti di legge, potrà beneficiare dell’Ecobonus e del Sismabonus. TAGLIO DEL CUNEO FISCALE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA Con la circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il documento di prassi detta delle prime indicazioni rispetto alla disciplina prevista dal decreto legge n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in attuazione della legge di Bilancio 2020, che ha previsto a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del TUIR, per ridurre la tassazione sul lavoro. L'Agenzia ha specificato che ai fini della verifica della soglia del reddito di 28mila euro si calcolano anche i redditi di coloro che beneficiano dei regimi speciali, come gli rimpatriati. Rientra nel computo del reddito complessivo, quello assoggettato a cedolare secca sugli affitti, mentre è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Se l’imposta lorda generata dai redditi complessivi del contribuente è inferiore alle detrazioni spettanti, il bonus Irpef non spetta. Restano fuori dal beneficio i contribuenti con imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ma con redditi superiori a 28.000 euro. Inoltre, al fine di tutelare gli incapienti a causa del Covd-19 (i lavoratori in cassa integrazione): il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere il bonus Irpef spettante anche qualora il reddito percepito nel 2020 fosse inferiore a 8.174 euro, soglia della no tax area. 18
INFORMACLIENTI NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI SUI CANONI DI LOCAZIONE Con il provvedimento del 14 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, viene approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, riconosciuto per fronteggiare la pandemia in corso. La comunicazione è necessaria per chi sceglie di utilizzare gli importi dell’agevolazione sfruttando l’opzione della cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Dalla data di approvazione del nuovo provvedimento anche gli intermediari abilitati possono inviare la comunicazione in questione, attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria. Il nuovo modello sostituisce il precedente a partire dalla data di approvazione del provvedimento, per le nuove mensilità aggiunte alla misura originaria. FATTURA ELETTRONICA: PROROGA DI UN ANNO PER LE DELEGHE IN SCADENZA Con provvedimento dell’11 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe, in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, conferite dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. In particolare, sono prorogate le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, proprio per consentire la continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di Iva. Nulla cambia per i contribuenti che intendano revocare le deleghe: possano farlo in qualunque momento, sia attraverso l’apposita funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia sia tramite richiesta agli uffici delle Entrate. PRONTI I CODICI TRIBUTO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI E DELLE SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76 del 2 dicembre 2020, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché all’imposta sulle donazioni, 19
INFORMACLIENTI nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici delle Entrate è istituito il nuovo codice tributo “A198” per l’imposta sulle donazioni e per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo che la presente risoluzione provvede a ridenominare. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione elencati sono versate con il codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”. I nuovi codici tributo saranno operativi dal 7 dicembre 2020. REGIME IVA DEI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE RESI A MEZZO DI BUONI PASTO L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 1° dicembre 2020, ha affermato che in tema di servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto, con riferimento al rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, la base imponibile da assoggettare a Iva con l'aliquota ridotta del 4%, è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.. Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%. LAMPEDUSA E LINOSA: PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI VERSAMENTI AGEVOLATI In vista della ripresa dei versamenti fiscali, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa, fissata dal decreto legge “Agosto” al prossimo 21 dicembre, l'Agenzia dell'Entrate, con il provvedimento del 1° dicembre 2020, approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, utile per accedere all’agevolazione che consente, ai contribuenti del territorio di confine, di pagare solo il 40% del dovuto. Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione. 20
INFORMACLIENTI AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO SUPERBONUS SU EDIFICI CON VINCOLO DEI BENI CULTURALI L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, ha evidenziato che se l'edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Il beneficiario, inoltre, può optare per una delle modalità alternative previste per la fruizione dello sconto d’imposta. ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NEI CENTRI STORICI PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE Con la risposta n. 588 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate dichiara che l’esercente attività di noleggio di autovetture con conducente con autorizzazione, nella richiesta del bonus riconosciuto agli operatori con attività nei centri ad alta vocazione turistica estera, danneggiati dal calo della clientela causato dal Covid-19, deve riportare esclusivamente l’ammontare del fatturato relativo alle prestazioni effettuate nel territorio interessato dall’agevolazione nei mesi di giugno 2020 e 2019. Per Ncc con autorizzazione rilasciata da altro Comune, l'indennizzo spetta solo per l'attività effettivamente svolta in città ad alta densità turistica, identificando l'attività effettuata nel territorio dei comuni e considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera. TRATTAMENTO FISCALE DI VENTILATORI, ASPIRATORI E SATURIMETRI L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 585 del 14 dicembre 2020, chiarisce che l’Iva da applicare a ventilatori, aspiratori e saturimetri è quella ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 124 del decreto “Rilancio”. L’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% dal 1° gennaio 2021 può essere applicata anche nei casi di noleggio degli stessi beni. EMOLUMENTI EROGATI A FAVORE DI PERSONA FISICA NON RESIDENTE Nella risposta n. 578 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la disciplina sulla tassazione dei redditi percepiti in 21
INFORMACLIENTI dipendenza della cessazione del rapporto di impiego da lavoratori residenti all'estero reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare come prodotti nel territorio italiano, e come tali assoggettabili a tassazione in Italia, le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza nonché le somme percepite anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. IVA AGEVOLATA PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Con la risposta n. 576 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata sono riconducibili alle manutenzioni, soggette a Iva con aliquota ridotta del 10% e che, dal 1° gennaio 2020, per tali interventi, non è più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef. SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI" E "TRAINATI" SU EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 572 del 9 dicembre 2020, ha chiarito che il condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano potrà usufruire del Superbonus per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio stesso è sia commerciale che residenziale. Per beneficiare dell’agevolazione è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale per i soli interventi relativi agli appartamenti. L’importo spettante in detrazione viene determinato sulla base delle quote condominiali in millesimi, con riferimento agli interventi trainati e trainanti e con riferimento ai soli appartamenti, sia redatta un’Ape ante e post intervento e sia rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa. SUPERBONUS - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 571 del 9 dicembre 2020, ha precisato che il Superbonus non è precluso nel caso in cui i lavori siano iniziati a dicembre 2019, a causa dell'emergenza sanitaria posticipati ed eseguiti da luglio 2020, e non sia stato prodotto l'Attestato di 22
INFORMACLIENTI prestazione energetica (Ape) della situazione ante intervento fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’Ape, sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, l’Attestato ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi. NATURA GIURIDICA DELLE SOMME VERSATE IN SEDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 566 del 4 dicembre 2020, ha precisato che, nell’ambito della rottamazione ter e nell’ipotesi di omesse ritenute su interessi, la definizione agevolata non modifica la natura delle imposte definite, ma ne modifica il quantum in base alla riduzione forfetaria accordata secondo legge. Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE Con la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture. Il decreto “Crescita”, n. 34/2019, ha previsto che dal 1° gennaio 2021 nel caso di mancato o insufficiente versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’imposta, la sanzione dovuta ridotta ad un terzo e gli interessi. La palla passa poi al contribuente, chiamato a versare la somma entro 30 giorni, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. L’Agenzia ha evidenziato che per le fatture elettroniche emesse tramite il sistema di interscambio dal 1° gennaio 2021, la sanzione prevista può essere ravveduta anche in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo. Il 23
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