INFORMACLIENTI - STUDIO ANTONIETTI

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                                               NUMERO 12 DEL 22/12/2020

    LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI DICEMBRE

    IN PRIMO PIANO
    PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “NATALE”
    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020
    il decreto legge n. 172 del medesimo giorno che introduce ulteriori
    disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
    diffusione del Covid-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al
    6 gennaio tutta Italia sarà:
    • zona rossa nei giorni prefestivi e festivi;
    • zona arancione nei giorni feriali.
    Il decreto si è reso necessario per evitare che le festività natalizie si
    trasformino in una pericolosa cassa di amplificazione di una curva
    epidemica che non diminuisce, con il rischio di trovarsi, passate le
    feste, in una nuova ondata di contagi.
    Nei festivi e prefestivi, dunque, saranno vietati gli spostamenti tra
    regioni, in particolare nei giorni:
    • 24-25-26-27 e 31 dicembre;
    • 1-2-3-5 e 6 gennaio.
    Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e
    salute. È tuttavia consentito recarsi in una sola abitazione privata
    (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una volta al
    giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00,
    e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,
    oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà
    genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
    Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura di:
    • esercizi commerciali;
    • centri estetici;
    • bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a
        domicilio).

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    Restano aperti:
    • supermercati;
    • negozi di beni alimentari e di prima necessità;
    • farmacie e parafarmacie;
    • edicole;
    • tabaccherie;
    • lavanderie;
    • parrucchieri e barbier
    • le chiese e i luoghi di culto, fino alle 22.00 per le funzioni religiose.
    Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021,
    tutta Italia sarà come anticipato in zona Arancione, in particolare nei
    giorni:
    • 28-29-30 dicembre;
    • 4 gennaio.
    Gli spostamenti sono consentiti all'interno del proprio comune, senza
    giustificare il motivo, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai
    comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una
    distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con
    esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
    provincia. Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno
    chiusi bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a
    domicilio). I negozi restano aperti fino alle 21.00.
    Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e
    190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite
    direttamente dalle nuove disposizioni. Si tratta, in particolare, delle
    attività dei servizi di ristorazione con partita Iva attiva alla data del 19
    dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita
    Iva dal 1° dicembre 2020.
    Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari
    al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in
    passato con il Decreto Rilancio, essendo disposto che tale contributo
    spetti solo a chi lo ha già ottenuto e non restituito in base a tale
    decreto.
    L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate,
    senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

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    MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI
    BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
    Sulla Gazzetta ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 è stato pubblicato
    il decreto del 4 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e finanza
    che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle
    fatture elettroniche.
    Il bollo sulle fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre
    potrà essere versato fino al termine del secondo mese successivo alla
    chiusura del trimestre di riferimento e non dovrà più essere versato
    entro il 20 del mese seguente alla sua chiusura. Ciò significa, ad
    esempio, che l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre
    mesi del 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021. Ancora
    più ampio il periodo a disposizione per il secondo trimestre dell’anno
    (aprile-giugno). In questo caso la scadenza è rinviata al 30 settembre e
    cioè all'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del
    trimestre. Inoltre, in caso di importi sotto i 250 euro. Il contribuente,
    in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto
    per il versamento del secondo trimestre (30 settembre). Se i 250 euro
    non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle fatture
    elettroniche emesse nei primi due trimestri, il Bollo può essere versato
    entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al
    terzo trimestre (30 novembre). Le fatture elettroniche senza Bollo,
    trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi (Sistema di interscambio), e
    per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate
    direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle entrate sulla
    base dei dati in suo possesso.
    Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato
    dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il
    15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione
    sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite
    prossimamente con un provvedimento delle Entrate.

    IN VIGORE IL DPCM DEL 3 DICEMBRE
    È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020,
    il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 a
    seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.
    158 del 2 dicembre 2020. Il nuovo decreto resterà in vigore 50 giorni
    (fino al 15 gennaio 2021) e ha una struttura analoga a quella del DPCM

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    3 novembre 2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le
    limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla. Inoltre,
    le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un
    livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone
    arancioni mentre quelle caratterizzate da uno scenario di massima
    gravità e da un livello di rischio alto sono definite, ancora come nel
    precedente DPCM, zone rosse.
    Per quanto riguarda i ritorni dall'estero, è stata disposta la quarantena
    obbligatoria dal 21 dicembre al 6 gennaio per tutti coloro che ritornano
    dai Paesi extra Schengen, e per gli stranieri. Per chi arriva invece da
    uno dei 27 Paesi Ue è richiesto un tampone 48 ore prima di partire: se
    il risultato del test è negativo si può evitare la quarantena. Ma se si
    arriva da un Paese extra Schengen bisogna comunque sottoporsi alla
    quarantena di 14 giorni. Si tratta di una misura dissuasiva, per evitare
    appunto che gli italiani vadano all'estero per turismo, magari per
    andare a sciare, durante le vacanze di Natale. Rimangono chiusi i
    musei, i cinema e i teatri. Per quanto riguarda la scuola slitta ancora il
    ritorno in classe per gli studenti delle superiori e delle seconde e terze
    medie, che nelle zone rosse proseguiranno con la didattica a distanza
    fino al 7 gennaio. Dopo le vacanze di Natale invece si prevede un
    ritorno in classe per il 75% degli studenti.

    COVID-19: IL DECRETO LEGGE SULLE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO
    DEL VIRUS
    È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020,
    il D.L. n. 158, con ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
    sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19. Il decreto legge
    stabilisce che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla
    classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e
    Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre
    2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche
    misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie
    Il decreto, in vigore il 3 dicembre 2020, prevede che:
    • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del
        territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i
        territori di diverse Regioni o Province autonome;
    • nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 è vietato
        ogni spostamento tra Comuni.
    Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
    lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

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    È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
    abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case
    ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25
    e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro
    Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

    ESONERO ALTERNATIVO ALLA CIG FRUIBILE ENTRO IL 31 GENNAIO
    Con il messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’Inps conferma
    quanto aveva già chiarito con il messaggio n. 4487 del 27 novembre
    2020, ovvero che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali
    per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
    (previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 104/2020) può essere fruito,
    per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese
    competenza dicembre 2020, con trasmissione della denuncia
    contributiva UniEmens, entro il 31 gennaio 2021. Inoltre, come
    precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può
    essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una
    sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile
    fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è
    possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre
    tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle
    regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la
    regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale
    credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite
    a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa
    presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate
    di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.

    REGOLARIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA: LE
    ISTRUZIONI INPS
    L’Inps, con messaggio n. 4771 del 18 dicembre 2020, n. 4771, rende
    note le istruzioni per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi
    ad emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del
    rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e il relativo regime
    sanzionatorio. Questi emolumenti, specifica l’Istituto, determinano un
    aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della
    contribuzione correlata. A tal proposito, i flussi regolarizzativi
    dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contrassegnata
    dal codice di autorizzazione “6E”. Il versamento della contribuzione
    correlata è realizzato per il periodo tra la cessazione del rapporto di

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    lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per maturare il diritto alla
    pensione. Mentre, per l’anno corrente il datore di lavoro esporrà sul
    flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento
    imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile
    relativi ai mesi precedenti dello stesso anno; invece, per le differenze
    di anni precedenti, sarà sempre il datore a inviare i flussi regolarizzativi
    sul mese di dicembre di ogni anno. Infine, l’Inps specifica che dalla
    denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione, il
    datore di lavoro specificherà solo l’imponibile corrente rideterminato.

    BONUS ASILO NIDO ANCHE CON IL SOLO PERMESSO DI SOGGIORNO PER
    LAVORO
    Con il messaggio del 18 dicembre 2020, n. 4768, l’Inps recepisce
    l’Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, che ha
    ritenuto discriminatorio il riconoscimento del buono asilo nido ai soli
    stranieri con permesso lungo di soggiorno, per cui possono ora essere
    ammesse al beneficio anche le madri con permesso di soggiorno a
    scadenza o con il solo permesso di lavoro. L’Istituto procederà al
    riesame delle domande (in autotutela), con riferimento a quelle che
    erano state presentate dagli stranieri regolarmente presenti in Italia e
    che erano state respinte in applicazione della precedente procedura di
    ammissione.

    STUDIO ASSOCIATO: GESTIONE DELEGHE
    Con il messaggio n. 4754 del 17 dicembre 2020, l’Inps, a seguito delle
    interlocuzioni con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
    Lavoro, comunica le modalità di profilazione e censimento degli studi
    associati oltre a fornire indicazioni sulla gestione delle deleghe
    conferite dai datori di lavoro. Nel messaggio l’Istituto riepiloga la
    normativa, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 183/2011 e
    successivo decreto attuativo D.M. n. 34/2013, che regolamenta la
    forma dello studio associato: dalla costituzione fino allo svolgimento
    dell’attività. In materia di censimento - si legge - l’Istituto farà ricorso
    agli archivi istituzionali e precaricati, centralmente, per individuare i
    soggetti aventi classificazione “Studio associato” e che svolgono
    attività riconducibile ai codici Ateco 2007 interessati, tra cui i codici
    “69.20.3" e “69.20.30” riferiti alle attività dei Consulenti del Lavoro.
    Per il censimento di Studi associati di nuova costituzione, invece, il
    rappresentante legale dello studio dovrà inviare una comunicazione
    alla struttura territoriale Inps competente, tramite pec, avente ad

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    oggetto “Censimento Studio Associato”. Nel messaggio si forniscono
    inoltre le istruzioni per i rappresentanti legali di ciascuno studio che
    dovranno acquisire i dati dei soci professionisti mediante la
    funzionalità “Gestione Studi Associati”, reperibile nella procedura
    “Gestione Deleghe” all’interno dell’area dedicata ai “Servizi per le
    aziende e i consulenti”; attivare/disattivare le sub-deleghe per i
    dipendenti dello studio associato; aggiornare il censimento dei soci e
    le abilitazioni. I singoli soci, compreso il rappresentante legale,
    potranno inserire le deleghe a loro affidate dai datori di lavoro in
    qualità di socio di studio associato con la specifica funzionalità “Delega
    SA da Soggetto Contribuente”. Necessario però, affinché ogni socio
    professionista possa vedere le aziende delegate ad un altro socio dello
    studio, che la delega del cliente sia indirizzata a tutti i singoli soci dello
    studio. Per semplificare le operazioni di inserimento delle deleghe -
    specifica nel messaggio l'Inps - è in via disviluppo un’apposita
    funzionalità che consentirà il passaggio delle deleghe, disponibile nella
    sezione “Gestione SA” entro il 10 gennaio 2021 con le relative
    istruzioni per l’importazione e attivazione delle deleghe.

    BONUS 1.000 EURO DEL “RISTORI QUATER”: LE ISTRUZIONI DELL’INPS
    L’Inps, con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, fornisce le
    istruzioni su indennità una tantum e indennità onnicomprensiva
    finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività
    lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-
    19 previste dal decreto “Ristori quater”. L’indennità è riconosciuta ai
    lavoratori autonomi occasionali e dello spettacolo, ai lavoratori a
    tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
    agli stagionali appartenenti (anche) a settori diversi da quelli del
    turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli
    incaricati alle vendite a domicilio. L’indennità onnicomprensiva,
    erogata dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito ma non
    comporta il riconoscimento dell’accredito di contribuzione figurativa,
    né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
    L’Istituto ricorda che solo i lavoratori che non hanno beneficiato
    dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto legge
    n. 137 del 2020 devono presentare domanda entro la data del 31
    dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione
    legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale. Il rilascio
    del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà
    reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto. Con
    riferimento invece alle indennità di cui all’articolo 15 del decreto

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    Ristori, si precisa che le relative domande possono essere presentate,
    a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo
    servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e
    disponibile su www.inps.it.
    Entro tale data scadranno anche i termini di presentazione delle
    indennità Covid-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza
    espressa, che dovranno essere inoltrate sempre ed esclusivamente per
    via telematica. L’Inps riepiloga infine i casi di cumulabilità e
    incumulabilità dell’indennità.

    VERSAMENTI DI DICEMBRE SOSPESI: INDICAZIONI INPS
    Con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, l’Inps fornisce le
    indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi
    dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 157/2020 c.d. decreto “Ristori
    quater”. Sul piano generale – si precisa nella circolare - non sono
    sospesi gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi
    ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza
    nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel
    medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase
    amministrativa concesse dall’Inps. Si ribadisce altresì che la
    sospensione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel
    medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione dei
    versamenti sospesi dal decreto legge n. 18/2020 di cui agli articoli 126
    e 127 del D.L. n. 34/2020 ovvero all’art. 97 del decreto n. 104/2020.
    Confermato il rinvio al 16 marzo 2021 per i versamenti interessati,
    senza sanzioni ed interessi, sia in un'unica soluzione che mediante
    rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari
    importo e con versamento della prima rata, comunque, entro il
    prossimo 16 marzo. Medesimo termine per il versamento in
    unica tranche delle rate sospese dei piani di ammortamento già
    emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i
    soggetti interessati dalla sospensione. In ogni caso, si legge nella
    circolare, non potranno essere oggetto di rimborso le somme già
    versate. In un successivo messaggio – precisa l’Istituto – saranno
    fornite le istruzioni operative a seconda delle diverse gestioni
    interessate.

    NUOVO “CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CONTRIBUENTE” E
    “COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE 2.0”
    L’Inps, con il messaggio n. 4702 del 14 dicembre 2020, rende noto il
    rilascio della nuova versione del Cassetto Previdenziale del

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    Contribuente che si presenta come una scrivania e assicura la presenza
    di tutte le applicazioni disponibili nei cassetti riferiti alle varie gestioni,
    permettendo di lavorare con tutte le varie tipologie di posizioni
    contributive. Questo strumento consente, quindi, di eseguire una
    effettiva ricerca in successione di singoli elementi di interesse, e la
    stampa dell’intero fascicolo. Ogni nuova applicazione potrà essere
    aggiunta nel sistema, configurandola senza dover sviluppare ulteriori
    servizi di integrazione.
    Nello stesso messaggio, l’Inps descrive la funzionalità di
    “Comunicazione Bidirezionale 2.0”. Le richieste o le comunicazioni
    inviate tramite tale funzione si traducono automaticamente in quesiti
    di back-office, pervenendo alle Strutture territorialmente competenti
    e permettendone la gestione secondo logiche e processi già
    consolidati. Pertanto, essa consente di:
    • inviare alla struttura territorialmente competente una richiesta o
        una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra
        quelli presenti nel Cassetto Previdenziale (UniEmens, Versamenti,
        regolarità contributiva, certificazioni, etc.). L’utente dispone di link
        di sottolivello, la richiesta riporta in oggetto l’indicazione del
        contesto e comporta l’apertura di un nuovo quesito di backoffice
        direttamente associato all’ambito di comunicazione individuato;
    • allegare alla richiesta la documentazione a supporto, potendo
        caricare un massimo di tre file, allegati al quesito sotto forma di file
        compressi;
    • visualizzare lo stato della propria richiesta;
    • prendere visione di eventuali commenti inseriti dagli operatori;
    • ricevere comunicazioni in tempo reale tramite e-mail e SMS della
        protocollazione e smistamento alla struttura territorialmente
        competente e della successiva chiusura del quesito di back-office;
    • accedere allo storico delle proprie richieste, ricercandole tramite
        opportuni parametri e visualizzandone il dettaglio.
    Il manuale utente del “Nuovo cassetto Previdenziale del Contribuente”
    è consultabile tramite l’apposito collegamento all’HELP”, disponibile
    sul menu principale. L’applicazione è raggiungibile dalla sezione
    “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito internet istituzionale
    dell’Istituto.

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     ASSEGNO DI NATALITÀ SOSPESO TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO
     DELL’ISEE 2020
     L'Inps, con il messaggio n. 4679 dell'11 dicembre 2020, ricorda che i
     soggetti beneficiari dell’assegno di natalità richiesto negli anni
     precedenti il 2020 devono rinnovare l’ISEE entro il 31 dicembre 2020
     ai fini dell’erogazione delle mensilità̀ riferite all’anno 2020. La mancata
     presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2020 (per gli eventi del
     2017 e del 2019) e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso
     di validità hanno i come conseguenza, la perdita delle mensilità di
     competenza del 2020 e la decadenza della domanda di assegno
     inizialmente presentata.
     La domanda di assegno si presenta di regola una sola volta,
     solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, ma la DSU
     deve essere rinnovata, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno
     di spettanza del beneficio, pena la sospensione dell’erogazione
     dell’assegno

     AL VIA LE DOMANDE PER IL BONUS BABY SITTER PER I GENITORI IN
     ZONA ROSSA
     Con il messaggio n. 4678 dell'11 dicembre 2020, l'Inps rende noto di
     aver rilasciato la procedura per la presentazione della domanda per il
     bonus baby sitting destinato alle regioni situate nelle cosiddette zone
     rosse prevista all’art 14 del decreto legge n. 149/2020.
     Dopo aver riepilogato in cosa consiste il bonus e chi sono i beneficiari,
     l’Inps sottolinea che verrà erogato mediante Libretto Famiglia,
     accessibile dalla piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito
     www.inps.it, alla quale occorrerà dunque registrarsi per le prestazioni
     effettuate dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, salvo successive
     proroghe. L’accesso alla domanda online è disponibile sulla homepage
     del sito dell’Istituto, al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" >
     "Servizi" > “Ordine alfabetico”> “Bonus servizi di baby sitting”,
     effettuando l’autenticazione con: PIN ordinario o dispositivo rilasciato
     dall’Inps; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0
     (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). L'Istituto annuncia che in una
     prossima circolare illustrerà nel dettaglio la nuova misura.

     CONTRATTO D’ESPANSIONE ED ESONERO DEL CONTRIBUTO
     ADDIZIONALE
     L’Inps, con circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, recependo le
     indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, precisa che l’impresa che

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     accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi
     esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
     Le aziende che hanno già versato il contributo addizionale per CIGS da
     contratto di espansione per il mese di settembre 2020 si vedranno
     restituire l’importo già erogato attraverso l’emissione di una nota di
     rettifica. Il datore di lavoro potrà, quindi, procedere al recupero degli
     importi eventualmente già versati a tale titolo, esponendo il codice già
     in uso “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art.
     41 D.Lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento
     //////,                e
     l’importo posto a conguaglio nell’elemento ,
     presente allo stesso percorso.

     CASSA INTEGRAZIONE COVID-19: CHIARIMENTI SULLA PRESENTAZIONE
     DELLE DOMANDE
     Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’Inps fornisce i
     chiarimenti sulla corretta gestione delle domande dia cassa
     integrazione Covid-19. Viene precisato che deve essere effettuato un
     coordinamento tra le norme del decreto “Agosto” e “Ristori”:
     pertanto, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno
     periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei
     presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9
     settimane) e alle condizioni previste anche per i periodi successivi al
     15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
     Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute
     ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il
     secondo periodo delle 9 settimane del decreto agosto (D.L. n.
     104/2020), purché lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai
     datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari DPCM che dispongono
     la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive.
     L’Istituto evidenzia che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane
     potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio
     dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto, sarà
     necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente
     normativa (entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto
     inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa). Per
     le settimane previste dal decreto legge. n. 137/2020 ovvero le 6
     settimane o il minor periodo che si andrà a richiedere è necessario
     indicare per la cassa integrazione ordinaria la nuova causale “Covid-19
     DL 137”. Nel caso in cui l’azienda abbia in corso un trattamento di CIGS

11
INFORMACLIENTI

     e che si trovi nella condizione di dover sospendere il trattamento per
     eventi legati all’emergenza epidemiologica dovrà utilizzare l’apposita
     causale “Covid-19 DL 137 CIGS”. I datori interessati dovranno
     obbligatoriamente comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche
     Sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS.

     CUMULO PENSIONI/REDDITI AUTONOMI: DICHIARAZIONE REDDITUALE
     AL 10 DICEMBRE
     L’Inps, con il messaggio n. 4600 del 4 dicembre 2020, recepisce le
     indicazioni del decreto “Ristori quater” secondo cui i titolari di
     pensione, con decorrenza compresa entro il 2019, soggetti al divieto
     di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
     avrebbero avuto tempo fino al 10 dicembre 2020 per comunicare
     all'Istituto i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno. Si
     ricorda infine che in caso di omessa presentazione della dichiarazione
     dei redditi, la sanzione applicata dall’Inps è pari all’importo annuo
     della pensione percepita nell’anno d’imposta di riferimento e che il
     pagamento avverrà in automatico, con una decurtazione della somma
     dalle rate della pensione. Non cambiano soggetti obbligati e regole
     generali di trasmissione.

     INDENNITÀ RISTORI. PRIME INDICAZIONI
     Con il messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, l’Inps ha fornito le
     prime indicazioni in merito all’indennità una tantum di 1.000 euro
     prevista per i lavoratori precari del turismo, dello spettacolo e del
     settore termale e 800 euro per i lavoratori dello sport, come
     disciplinato dal cosiddetto decreto “Ristori quater”. In particolare, per
     i lavoratori precari che hanno già usufruito nei mesi passati
     dell’indennità una tantum disposta dall’art. 15, comma 1 del decreto
     legge n. 137/2020, l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente
     l’indennità in parola senza che si richieda la presentazione di apposita
     domanda. Diversamente, per tutti coloro che non hanno beneficiato
     dell’indennità in commento occorre soddisfare determinati requisiti,
     oltre a presentare apposita domanda. Inoltre, l’Istituto comunica la
     riapertura delle domande di accesso al bonus 1.000 euro previsto dal
     decreto “Agosto”, i cui termini erano scaduti il 13 novembre e che il
     “Ristori quater” ha prorogato al 15 dicembre.

12
INFORMACLIENTI

     ISI AGRICOLTURA, ONLINE LE REGOLE TECNICHE
     Con una comunicazione sul proprio sito in data 21 dicembre, l’Inail
     informa che sono state pubblicate le regole tecniche cui attenersi per
     la partecipazione al bando ISI Agricoltura 2019 – 2020. Nel documento
     vengono esplicitate le modalità di corretto utilizzo della procedura
     telematica, finalizzate all’invio delle domande di ammissione al
     contributo. Dal 14 gennaio al 25 gennaio 2021 è stabilita la finestra
     temporale all’interno della quale sarà possibile accedere allo sportello
     informatico e portare a termine la procedura di registrazione. Questa
     fase di registrazione sarà necessaria e propedeutica all’inoltro vero e
     proprie delle domande previsto per giorno il 28 gennaio 2021.

     INAIL: UN BANDO PER IL REINSERIMENTO DEI DISABILI DA LAVORO
     Pubblicato l’avviso dell’Inail per il finanziamento di progetti di
     formazione e informazione in materia di reinserimento e integrazione
     lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L'Inail elenca i
     soggetti che potranno avere accesso al bando ricordando che ciascun
     soggetto può inviare un'unica domanda di finanziamento
     esclusivamente in via telematica mediante l’accesso all’apposito
     servizio online disponibile sul portale. Le risorse finanziarie messe a
     disposizione ammontano a 2.500.000 euro a fondo perduto, da
     assegnare a livello nazionale in base all'ordine cronologico di
     presentazione delle domande fino a esaurimento delle stesse. Le date
     e gli orari di apertura della procedura informatica per l’inoltro delle
     domande online nonché il relativo manuale operativo – si legge nella
     nota pubblicata sul sito dell'Istituto – saranno pubblicati sul portale
     entro il 29 gennaio 2021.

     ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI: VADEMECUM INAIL 2021
     Tra il 1° e il 31 gennaio 2021 sarà possibile rinnovare l’assicurazione
     obbligatoria contro gli infortuni domestici utilizzando l’Avviso di
     pagamento/IUV inviato dall’Inail per il pagamento del premio
     assicurativo pari a 24 euro. Nel caso di nuova iscrizione la domanda
     dovrà essere inoltrata tramite gli specifici servizi online dedicati
     all’assicurazione e messi a disposizione dall’Istituto. In vista dei
     prossimi adempimenti, l’Inail mette a disposizione sul proprio sito la
     nuova edizione dell’opuscolo sul tema. Il documento – spiega l’Istituto
     in una nota – contiene il vademecum aggiornato con tutte le novità
     normative e le indicazioni utili per usufruire della tutela assicurativa e
     per il pagamento del premio annuale. Una sezione del volume è

13
INFORMACLIENTI

     dedicata alla prevenzione, con un focus sui rischi connessi alle attività
     che si svolgono in casa e ai comportamenti corretti per evitarli.

     SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: ISTRUZIONI INAIL
     Con la circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020 l'Inail fornisce istruzioni
     operative sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, alla luce della
     proroga al 31 dicembre 2020 delle disposizioni in materia per effetto
     della legge n. 126/2020, di conversione del decreto legge n. 104/2020,
     e in conseguenza di quanto precedentemente disposto dal D.L. n.
     125/2020. Dopo aver riepilogato in cosa consiste la sorveglianza
     sanitaria eccezionale e chi sono i lavoratori in condizione di fragilità
     richiamando la circolare interministeriale n. 13 dello scorso 4
     settembre, l’Inail ricorda che è attivo l’apposito servizio telematico con
     il quale i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti, ai sensi del
     decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla nomina di un medico
     competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la
     durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31
     dicembre possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza
     sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali
     dell’Inail. Le visite mediche – spiega ancora l’Inail - saranno svolte sulla
     base delle indicazioni contenute nella predetta circolare
     interministeriale e secondo la disciplina vigente. Nelle aree “Supporto”
     e “Recapiti e contatti” del portale Inail è a disposizione dell’utenza il
     servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei
     servizi online e per approfondimenti procedurali. Per informazioni su
     aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al contact center
     dell’Istituto.

     CONGEDO PARENTALE PER LAVORATORI TURNISTI
     L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1116 del 14
     dicembre 2020, interviene riguardo al riconoscimento dell’indennità
     giornaliera per congedo parentale in favore dei lavoratori turnisti con
     qualifica di operaio obbligati a rendere la prestazione di domenica.
     L’Ispettorato ricorda che il diritto a fruire del congedo parentale non
     può essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale
     diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività
     lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della
     retribuzione che il lavoratore percepirebbe qualora non si astenesse e
     devono essere conteggiate come congedo parentale soltanto le

14
INFORMACLIENTI

     giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività
     cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le
     giornate rientranti nelle cosiddette pause contrattuali, pertanto
     conclude che l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della
     turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la
     stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.

     COOPERATIVE CONSORZIATE: SÌ ALL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DI
     LAVORO
     L’INL, con la nota n. 1101 dell’11 dicembre 2020, ha risposto ad un
     quesito sulla liceità dell’attività di intermediazione di lavoro esercitata
     da parte delle cooperative consorziate in forza dell’autorizzazione
     conferita al consorzio. L’Ispettorato ricorda che il possesso di tale
     autorizzazione è condizione necessaria ad abilitare il soggetto istante
     allo svolgimento delle attività indicate nell’art 4 del D.lgs. 276/2003,
     ovvero delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
     selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
     Pertanto, la presenza di tale autorizzazione, conferita al consorzio,
     permette alle società consorziate di esercitare l’attività di
     intermediazione. Ciò, tuttavia, a condizione che, innanzitutto, le
     consorziate siano state indicate nella richiesta di autorizzazione,
     formulata dal consorzio, e che le stesse siano, nel contempo, in
     possesso dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal
     Decreto Ministeriale del 10 aprile 2018. Più in particolare, il decreto
     richiede la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
     adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
     specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
     industriali.

     LA CIRCOLARE CHE APPROFONDISCE IL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020
     ll Ministero dell’Interno, con la circolare del 5 dicembre 2020 e nella
     successiva del 7 dicembre 2020, fornisce indicazioni sull'applicazione
     del DPCM del 3 dicembre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti
     per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto
     correlate al prossimo periodo natalizio. Viene ribadita la tripartizione
     territoriale secondo la quale, oltre alle misure generali di
     contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale
     (area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di
     prevenzione e contrasto inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli
     di rischio (area arancione e area rossa). Il dicastero precisa che la

15
INFORMACLIENTI

     disciplina relativa alle misure di contenimento del contagio da
     osservare in “area arancione” e in “area rossa”, di cui agli art. 2 e 3 del
     nuovo DPCM, non differisce da quella dettata dal precedente
     provvedimento emergenziale. Mentre nella circolare del 7 dicembre
     2020 afferma che alle violazioni sulle limitazioni sugli spostamenti
     previste dal nuovo DPCM si applicano le sanzioni previste dall’articolo
     4 dello stesso decreto legge n. 19/2020

     “DIGITAL TRANSFORMATION” DELLE PMI
     Via libera a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020 alle domande
     per accedere alle agevolazioni previste dal bando “Digital
     Transformation” delle PMI indetto dal Ministero dello Sviluppo
     Economico. Per la misura - si legge sul sito del MISE - sono stati
     stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di
     favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
     delle micro e PMI attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate
     previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni
     tecnologiche digitali di filiera. Punteggi, condizioni e soglie minime di
     ammissibilità delle domande, criteri per la determinazione e la
     rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, oneri informativi
     a carico dei soggetti proponenti e ulteriori informazioni si trovano
     nel decreto direttoriale Mise del 1 ottobre 2020. Le domande di
     accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate tramite
     procedura informatica sul sito del MISE o attraverso il portale ufficiale
     di Invitalia, secondo le modalità e gli schemi disponibili online e
     riportati agli allegati n. Aa e Ab. Le domande pervenute saranno
     ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico
     giornaliero di presentazione.

     FONDO NUOVE COMPETENZE: AGGIORNATE LE FAQ
     L'Anpal, in data 2 dicembre 2020, aggiorna le FAQ relative al Fondo
     Nuovo Competenze che consente ai datori di lavoro appartenenti al
     settore privato, che abbiano stipulato specifici accordi collettivi di
     rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative
     e produttive dell’impresa, di finanziare appositi percorsi di sviluppo
     delle competenze destinando parte dell’orario allo svolgimento di
     attività formative. L'Agenzia ha chiarito che il Fondo non riduce la
     percentuale di FIS settimanale in quanto lo stesso lavoratore non potrà

16
INFORMACLIENTI

     essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al
     reddito e di interventi finanziati dal Fondo stesso che copre gli oneri
     delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione. Inoltre, il
     ricorso al Fondo Nuove Competenze non può inibire eventuali
     successive mobilità (licenziamenti individuali, collettivi e incentivi
     all'esodo). Infine, viene specificata la casella pec attraverso cui si
     svolgeranno le attività di soccorso istruttorio, elencando in forma
     sintetica i contenuti da descrivere per la redazione degli accordi
     collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e gli ambiti relativi alle
     modalità di svolgimento e la stesura del progetto per lo sviluppo delle
     competenze, oltre a sottolineare che non possono presentare istanza
     di contributo le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti
     pubblici. Incluse in questo ultimo aggiornamento anche le precisazioni
     sull’attestato di frequenza eventualmente presentato, che deve
     includere le competenze acquisite nelle Regioni in cui non è ancora
     attuato un sistema di certificazione e l’aggiunta del premio di
     produzione tra le voci non rimborsabili dal FNC.

     BONUS SANIFICAZIONE: LA NUOVA PERCENTUALE DEL CREDITO
     D'IMPOSTA
     Con il provvedimento n. 381183 del 17 dicembre 2020, l'Agenzia delle
     Entrate ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito
     d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione,
     previsto dal decreto “Rilancio”. Il decreto “Agosto” ha incrementato di
     403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta in
     questione. Inoltre, è stato previsto che le risorse aggiuntive sono
     distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del
     provvedimento del 10 luglio 2020. Di conseguenza si è reso necessario
     calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante,
     tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili. La nuova
     percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse
     disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti
     (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale. Ciascun
     beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così
     determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area
     riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

17
INFORMACLIENTI

     ACCESSO AL SUPERBONUS IN MANCANZA DELLA PLURALITÀ DEI
     PROPRIETARI
     Con la risoluzione n. 78 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate
     chiarisce che il Superbonus del 110% non spetta per interventi
     realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
     distintamente accatastate di un fabbricato che, posseduto da un unico
     proprietario, anche se nudo proprietario di alcune unità, non può
     qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei
     proprietari. La definizione di condominio di riferimento è quella
     contenuta nel Codice civile: una comunione forzosa, non soggetta a
     scioglimento, in cui coesistono le proprietà dei singoli condomini. Se
     rispettati i requisiti di legge, potrà beneficiare dell’Ecobonus e del
     Sismabonus.

     TAGLIO DEL CUNEO FISCALE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
     Con la circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha
     fornito chiarimenti sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro
     dipendente. Il documento di prassi detta delle prime indicazioni
     rispetto alla disciplina prevista dal decreto legge n. 3/2020, recante
     misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
     dipendente, in attuazione della legge di Bilancio 2020, che ha previsto
     a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del bonus
     Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori
     del TUIR, per ridurre la tassazione sul lavoro. L'Agenzia ha specificato
     che ai fini della verifica della soglia del reddito di 28mila euro si
     calcolano anche i redditi di coloro che beneficiano dei regimi speciali,
     come gli rimpatriati. Rientra nel computo del reddito complessivo,
     quello assoggettato a cedolare secca sugli affitti, mentre è escluso il
     reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
     relative pertinenze. Se l’imposta lorda generata dai redditi complessivi
     del contribuente è inferiore alle detrazioni spettanti, il bonus Irpef non
     spetta. Restano fuori dal beneficio i contribuenti con imposta lorda
     superiore alle detrazioni spettanti ma con redditi superiori a 28.000
     euro. Inoltre, al fine di tutelare gli incapienti a causa del Covd-19 (i
     lavoratori in cassa integrazione): il sostituto d’imposta è tenuto a
     riconoscere il bonus Irpef spettante anche qualora il reddito percepito
     nel 2020 fosse inferiore a 8.174 euro, soglia della no tax area.

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INFORMACLIENTI

     NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI
     CREDITI SUI CANONI DI LOCAZIONE
     Con il provvedimento del 14 dicembre 2020 dell’Agenzia delle
     Entrate, viene approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni,
     per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di
     locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e
     affitto d'azienda, riconosciuto per fronteggiare la pandemia in corso.
     La comunicazione è necessaria per chi sceglie di utilizzare gli importi
     dell’agevolazione sfruttando l’opzione della cessione del credito di
     imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a
     uso non abitativo e affitto d’azienda. Dalla data di approvazione del
     nuovo provvedimento anche gli intermediari abilitati possono inviare
     la comunicazione in questione, attraverso i servizi online
     dell’Amministrazione finanziaria. Il nuovo modello sostituisce il
     precedente a partire dalla data di approvazione del provvedimento,
     per le nuove mensilità aggiunte alla misura originaria.

     FATTURA ELETTRONICA: PROROGA DI UN ANNO PER LE DELEGHE IN
     SCADENZA
     Con provvedimento dell’11 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate
     estende di un anno la validità delle deleghe, in scadenza tra il 15
     dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, conferite dagli operatori
     economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla
     gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi
     telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria
     all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. In particolare, sono
     prorogate le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il
     31 gennaio 2021, proprio per consentire la continuità dei servizi offerti
     dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli
     obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di Iva. Nulla
     cambia per i contribuenti che intendano revocare le deleghe: possano
     farlo in qualunque momento, sia attraverso l’apposita funzionalità
     presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia sia
     tramite richiesta agli uffici delle Entrate.

     PRONTI I CODICI TRIBUTO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI
     E DELLE SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE
     L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76 del 2 dicembre 2020,
     ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24,
     delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e
     delle scritture private autenticate, nonché all’imposta sulle donazioni,

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INFORMACLIENTI

     nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali
     dell’Agenzia delle Entrate. Per il versamento delle somme dovute a
     seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici delle Entrate è
     istituito il nuovo codice tributo “A198” per l’imposta sulle donazioni e
     per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo che la
     presente risoluzione provvede a ridenominare. Le spese di notifica
     relative agli avvisi di liquidazione elencati sono versate con il codice
     tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”. I nuovi codici
     tributo saranno operativi dal 7 dicembre 2020.

     REGIME IVA DEI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE RESI A
     MEZZO DI BUONI PASTO
     L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 1° dicembre 2020,
     ha affermato che in tema di servizi sostitutivi di mensa aziendale resi
     a mezzo di buoni pasto, con riferimento al rapporto tra la società
     emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, la base imponibile da
     assoggettare a Iva con l'aliquota ridotta del 4%, è costituita dal prezzo
     convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia
     pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto..
     Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente e la
     mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura
     dell’aliquota applicabile sarà del 10%.

     LAMPEDUSA E LINOSA: PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE
     DEI VERSAMENTI AGEVOLATI
     In vista della ripresa dei versamenti fiscali, contributivi e assistenziali
     nel comune di Lampedusa e Linosa, fissata dal decreto legge “Agosto”
     al prossimo 21 dicembre, l'Agenzia dell'Entrate, con il provvedimento
     del 1° dicembre 2020, approva il modello di comunicazione, con le
     relative istruzioni, utile per accedere all’agevolazione che consente, ai
     contribuenti del territorio di confine, di pagare solo il 40% del dovuto.
     Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la
     separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi
     previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria
     contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente
     intende avvalersi dell’agevolazione.

20
INFORMACLIENTI

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO

             SUPERBONUS SU EDIFICI CON VINCOLO DEI BENI CULTURALI
             L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 595 del 16 dicembre 2020,
             ha evidenziato che se l'edificio, anche se condominiale, è sottoposto
             ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il
             rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi,
             urbanistici o ambientali, il superbonus si applica, comunque, ai singoli
             interventi ammessi all'Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli
             infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Il
             beneficiario, inoltre, può optare per una delle modalità alternative
             previste per la fruizione dello sconto d’imposta.

             ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NEI CENTRI STORICI PER
             IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE
             Con la risposta n. 588 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate
             dichiara che l’esercente attività di noleggio di autovetture con
             conducente con autorizzazione, nella richiesta del bonus riconosciuto
             agli operatori con attività nei centri ad alta vocazione turistica estera,
             danneggiati dal calo della clientela causato dal Covid-19, deve
             riportare esclusivamente l’ammontare del fatturato relativo alle
             prestazioni effettuate nel territorio interessato dall’agevolazione nei
             mesi di giugno 2020 e 2019. Per Ncc con autorizzazione rilasciata da
             altro Comune, l'indennizzo spetta solo per l'attività effettivamente
             svolta in città ad alta densità turistica, identificando l'attività
             effettuata nel territorio dei comuni e considerando esclusivamente le
             prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo
             coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.

             TRATTAMENTO FISCALE DI VENTILATORI, ASPIRATORI E SATURIMETRI
             L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 585 del 14 dicembre 2020,
             chiarisce che l’Iva da applicare a ventilatori, aspiratori e saturimetri è
             quella ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 124 del decreto
             “Rilancio”. L’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al
             5% dal 1° gennaio 2021 può essere applicata anche nei casi di noleggio
             degli stessi beni.

             EMOLUMENTI EROGATI A FAVORE DI PERSONA FISICA NON RESIDENTE
             Nella risposta n. 578 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha
             puntualizzato che la disciplina sulla tassazione dei redditi percepiti in

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INFORMACLIENTI

     dipendenza della cessazione del rapporto di impiego da lavoratori
     residenti all'estero reca una presunzione assoluta in base alla quale si
     devono considerare come prodotti nel territorio italiano, e come tali
     assoggettabili a tassazione in Italia, le somme percepite una volta
     tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro
     dipendente, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
     quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza nonché le
     somme percepite anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
     procedure esecutive, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti
     residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
     territorio stesso di soggetti non residenti.

     IVA AGEVOLATA PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
     ENERGETICA
     Con la risposta n. 576 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate
     ha spiegato che gli interventi di riqualificazione energetica effettuati
     su immobili a prevalente destinazione abitativa privata sono
     riconducibili alle manutenzioni, soggette a Iva con aliquota ridotta del
     10% e che, dal 1° gennaio 2020, per tali interventi, non è più possibile
     optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef.

     SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI" E "TRAINATI" SU EDIFICIO
     RESIDENZIALE E COMMERCIALE
     L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 572 del 9 dicembre 2020, ha
     chiarito che il condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano
     terra e 10 appartamenti al primo piano potrà usufruire del Superbonus
     per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio stesso è sia
     commerciale che residenziale. Per beneficiare dell’agevolazione è
     necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale per i soli
     interventi relativi agli appartamenti. L’importo spettante in detrazione
     viene determinato sulla base delle quote condominiali in millesimi, con
     riferimento agli interventi trainati e trainanti e con riferimento ai soli
     appartamenti, sia redatta un’Ape ante e post intervento e sia rispettato
     ogni altro requisito previsto dalla normativa.

     SUPERBONUS - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO DI
     PRESTAZIONE ENERGETICA
     L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 571 del 9 dicembre 2020, ha
     precisato che il Superbonus non è precluso nel caso in cui i lavori siano
     iniziati a dicembre 2019, a causa dell'emergenza sanitaria posticipati
     ed eseguiti da luglio 2020, e non sia stato prodotto l'Attestato di

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INFORMACLIENTI

             prestazione energetica (Ape) della situazione ante intervento fermo
             restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al
             Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi
             energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe
             energetica più alta) è data dal raffronto dell’Ape, sia prima che dopo
             l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima
             dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020,
             l’Attestato ante intervento può essere redatto anche successivamente
             all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di
             inizio degli stessi.

             NATURA GIURIDICA DELLE SOMME VERSATE IN SEDE DI DEFINIZIONE
             AGEVOLATA
             L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 566 del 4 dicembre 2020,
             ha precisato che, nell’ambito della rottamazione ter e nell’ipotesi di
             omesse ritenute su interessi, la definizione agevolata non modifica la
             natura delle imposte definite, ma ne modifica il quantum in base alla
             riduzione forfetaria accordata secondo legge. Le controversie tra
             sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto
             esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate
             direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non
             sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano
             nella giurisdizione del Giudice ordinario.

AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA

             OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE
             ELETTRONICHE
             Con la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020,
             l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di omesso,
             insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture.
             Il decreto “Crescita”, n. 34/2019, ha previsto che dal 1° gennaio 2021
             nel caso di mancato o insufficiente versamento del bollo dovuto sulle
             fatture elettroniche trasmesse al SdI, l’Agenzia delle Entrate
             comunicherà al contribuente l’imposta, la sanzione dovuta ridotta ad
             un terzo e gli interessi. La palla passa poi al contribuente, chiamato a
             versare la somma entro 30 giorni, pena l’iscrizione a ruolo a titolo
             definitivo. L’Agenzia ha evidenziato che per le fatture elettroniche
             emesse tramite il sistema di interscambio dal 1° gennaio 2021, la
             sanzione prevista può essere ravveduta anche in caso di ritardato,
             omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo. Il

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