Rassegna di Lavoro e Previdenza - del 12 novembre 2019 - Commercialista Telematico
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Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Rassegna di Lavoro e Previdenza del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino www.commercialistatelematico.com Indice 1) Trattamenti pensionistici: applicazione aliquota maggiore e rinuncia detrazioni 2020 (INPS, Notizia dell’11 ottobre 2019) _______________________________________________________ 3 2) Modifiche dei codici contratto UNIEMENS a partire dal periodo di paga novembre 2019 (INPS, Messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019) ______________________________________________ 4 3) Versamento pensioni all’estero: accertamento esistenza in vita 2019 e 2020 (INPS, Messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019) _________________________________________________________ 5 4) In data 16 ottobre u.s. è stato sottoscritto, tra CONFSERVIZI e FEDERMANAGER, l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende delle aziende dei servizi di pubblica utilità ________ 6 5) Funzione Pubblica: ipotesi di CCNL quadro per distacchi e permessi alle organizzazion i sindacali ______________________________________________________________________ 10 6) Il 18 settembre 2019 è stato sottoscritto tra la FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA l’accordo di proroga del CCNL per i Dirigenti di aziende alberghiere _________________________________ 11 7) Sono stati integrati, con l’accordo siglato il 21 ottobre 2019, i profili dell’apprendistato professionale nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del CCNL 16 dicembre 2016 _____________ 12 8) Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti (MLPS, circolare n. 18 del 2019) ____________ 13 9) Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti (INAIL, Circolare n. 28 del 18 ottobre 2019) _______________________________________________________________ 14 1
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 10) INAIL: denuncia di infortunio e malattia professionale, aggiornamento tabelle tipologiche __ 15 11) PREVINDAI: contributi non dedotti 2018 – Dichiarazione al fondo ______________________ 16 12) Gestione Artigiani e Commercianti: Avvisi bonari per la rata di agosto 2019 (INPS, Messaggio n. 3750 del 17 ottobre 2019) ________________________________________________________ 17 13) Fondo Sanilog: è in scadenza la prima rata semestrale ______________________________ 18 14) Siglato il 16 ottobre 2019 l’accordo sull’apprendistato per l’Editoria tra FIEG, ASIG, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL _________________________________________________________ 19 15) Accordo di rinnovo CCNL Energia e petrolio: sciolta la riserva _________________________ 21 16) Sottoscritto il 23 ottobre 2019 l’accordo di rinnovo del CCNL tra ANIASA, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI _________________________________________________________________ 22 17) Divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (Suprema Corte di Cassazione, Sezione penale, Sentenza n. 41600/2019) __________________________________ 33 18) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza del 31 ottobre 2019, n. 28098: giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. _____________________________________________________________________ 35 2
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 1) Trattamenti pensionistici: applicazione aliquota maggiore e rinuncia detrazioni 2020 (INPS, Notizia dell’11 ottobre 2019) I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta. A partire dal 15 ottobre 2019, come indicato nel Messaggio 24 ottobre 2019, n. 3853, è possibile inviare le richieste è possibile inviare le richieste per il 2020, compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali - domanda e gestione. In assenza di tali richieste, l’Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato. Allegato n. 1: INPS - Messaggio 24 ottobre 2019, n. 3853 (TORNA ALL'INDICE) 3
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 2) Modifiche dei codici contratto UNIEMENS a partire dal periodo di paga novembre 2019 (INPS, Messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019) L’INPS, con il messaggio n. 3850 emanato il 24 ottobre u.s., ha provveduto a comunicare che, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2019, avranno luogo le seguenti variazioni all’interno dell’elemento di del flusso di denuncia UniEmens: • l’istituzione di 19 nuovi codici codici contratto; • l’aggiornamento, dal periodo di paga novembre 2019, della descrizione del codice contratto 223, che assume il significato di “CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB”; • la disattivazione dei codici contratto 202 e 271, in quanto riconducibili al “CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB” (codice 223). Allegato n. 2: INPS – Messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019 (TORNA ALL'INDICE) 4
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 3) Versamento pensioni all’estero: accertamento esistenza in vita 2019 e 2020 (INPS, Messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019) L’INPS, diramando in data 25 ottobre u.s. il messaggio n. 3884, ha provveduto a confermare agli assistiti le istruzioni precedentemente già fornite in merito alle modalità di invio della prova dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero ed ha informato che Citibank ha avviato il processo di spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti in Africa, Oceania ed Europa, con esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’Est europeo. La restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita dovrà avvenire entro il 13 febbraio 2020. Allegato n. 3: INPS – Messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019 (TORNA ALL'INDICE) 5
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 4) In data 16 ottobre u.s. è stato sottoscritto, tra CONFSERVIZI e FEDERMANAGER, l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende delle aziende dei servizi di pubblica utilità Il rinnovato contratto collettivo decorre a partire dal 1° gennaio 2019 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023. Trattamento minimo complessivo di garanzia Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro al 31 dicembre, a valere dall'anno 2020 è stabilito in 69.000,00 euro. A valere dall'anno 2022 il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 72.000 euro ed a 75.000 euro dall'anno 2023. Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2016 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall'articolo 3, II TMCG, comma 2, del CCNL 18 dicembre 2015. Retribuzione variabile incentivante (MBO-Management By Objective) Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali, tenuto conto dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal CCNL 21 dicembre 2004, resta allegato al contratto il modello di RVI, cui se ne aggiunge un altro, destinato, in particolare, alle figure manageriali apicali ovvero a quelle con responsabilità strategiche, tale da rafforzare il legame tra struttura della remunerazione del management e creazione di valore, nel medio/lungo periodo, dell'impresa. Il suddetto modello poggia sulla divisione dell'incentivo in due parti: • una prima parte di MBO, valutato su base annuale (sistema di incentivazione "a breve termine"), finalizzato a valorizzare i risultati conseguiti nel medesimo periodo di riferimento; • una seconda parte di MBO di medio/lungo termine (ad es. triennio, "c.d. LTI - Long Term Incentive") caratterizzato da percentuali di maturazione differenziate nel triennio. Tale componente variabile viene accantonata annualmente ed erogata solo alla scadenza del terzo anno, se il dirigente risulterà ancora in forza e non dimissionario. 6
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Ferie Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi. Aspettativa Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di comporto, al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso. l periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita. Tutela della maternità e paternità Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta. Per i congedi, i riposi, i permessi l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale. Pari opportunità La raccolta delle migliori "best practice" attuate dalle imprese con riguardo alla gestione delle pari opportunità e, in particolare, sull'equità retributiva tra dirigente uomo e donna, è affidata all'Osservatorio bilaterale permanente che ne farà oggetto di iniziative specifiche, volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale. 7
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio-Copertura assicurativa L'azienda provvederà a stipulare una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dall’1/1/2020, ad euro 200.000,00 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 300.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 200,00 euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. Trasferimento del dirigente Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno. Formazione e aggiornamento culturale e professionale, politiche attive Le parti convengono di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze a favore dei dirigenti in servizio per i quali potrà costituire il presupposto per successivi corsi di formazione da realizzare in merito alle aree ed ai contenuti individuati dai risultati dell'assessment. Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni 3 anni. Il percorso potrà essere utilizzato anche dai dirigenti disoccupati come strumento propedeutico all'attività di ricollocazione. Previdenza Complementare – PREVINDAI Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita: • a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00; 8
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino • a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a.1. Fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%. È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1° gennaio 2022. Ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell'accordo di rinnovo 16 ottobre 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell'azienda, non può risultare inferiore a 4.800,00. Peri dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Collegio arbitrale Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti: a) fino a due anni di anzianità aziendale, quattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso; b) oltre i due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da quattro a otto mensilità pari al corrispettivo del preavviso; c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da otto a dodici mensilità pari al corrispettivo del preavviso; d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da dodici a diciotto mensilità pari al corrispettivo del preavviso; e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da diciotto a ventiquattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso. (TORNA ALL'INDICE) 9
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 5) Funzione Pubblica: ipotesi di CCNL quadro per distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali Il Governo, nella seduta n. 10 del 22 ottobre 2019, ha deliberato l’autorizzazione al Ministro per la pubblica amministrazione, all’espressione del parere favorevole sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione per il triennio 2019/2021, sottoscritta dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 17 luglio 2019. (TORNA ALL'INDICE) 10
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 6) Il 18 settembre 2019 è stato sottoscritto tra la FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA l’accordo di proroga del CCNL per i Dirigenti di aziende alberghiere Come noto il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 24 giugno 2004 per i Dirigenti delle aziende alberghiere. Al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore nel suo complesso, e, contemporaneamente, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e Dirigenti, concordano di prorogarne la vigenza fino al 31 dicembre 2019. Le Parti hanno riconfermato, inoltre, la necessità di affrontare le sfide indotte dalle profonde trasformazioni che investono le imprese ed il lavoro manageriale e perciò intendono confermare il percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva. A tale scopo, per tutto l'arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo. Nell'ambito di tale ciclo di incontri potranno essere altresì valutate specifiche esigenze degli strumenti di welfare contrattuale. (TORNA ALL'INDICE) 11
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 7) Sono stati integrati, con l’accordo siglato il 21 ottobre 2019, i profili dell’apprendistato professionale nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del CCNL 16 dicembre 2016 In data 21 ottobre 2019, tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche in rappresentanza delle altre Società del Gruppo FS italiane che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST CONFSAL e ORSA Ferrovie, si è sottoscritto l’accordo per integrare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante già previsti. In considerazione del fatto che il CCNL all’articolo 21 prevede, che le figure professionali ed i profili formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano, e che le Società del Gruppo FS Italiane hanno illustrato le esigenze produttive che giustificano la necessità di prevedere l’attivazione del contratto di apprendistato anche per una serie di ulteriori figure professionali, le parti hanno inserito le seguenti nuove figure: 1. Specialista tecnico amministrativo - livello professionale B 2. Tecnico di ufficio - livello professionale C. (TORNA ALL'INDICE) 12
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 8) Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti (MLPS, circolare n. 18 del 2019) La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa la possibilità – per le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali – di accedere alle diverse misure/prestazioni previste dal novellato articolo 41 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. Com’è noto, il legislatore al comma 6 dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 prevede espressamente che la prestazione di cui al comma 5 (uscita anticipata) possa essere riconosciuta anche “per il tramite dei fondi di solidarietà bilatera/i di cui all’artico/o 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi”. La prestazione richiamata, disposta al comma 5 del medesimo articolo 41, consiste in una indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpl commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A copertura di tale nuovo beneficio, posto il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo. Di contro, il legislatore, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse per l’accesso alla misura di cui ai commi 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale straordinaria). A conferma del ragionamento sistematico e giuridico sotteso all’articolo 41 in disamina il Ministero evidenzia che l’ambito soggettivo della misura di cui ai commi 3 e 7 (integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie) è espressamente riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS tanto che il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo disposto agli articoli 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. Anche relativamente alle modalità e termini per la procedura di consultazione finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo governativo, necessario per la stipula del contratto di espansione, è richiamato l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I. Allegato n. 4: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: circolare n. 18/2019 (TORNA ALL'INDICE) 13
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 9) Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti (INAIL, Circolare n. 28 del 18 ottobre 2019) L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 28 del 18 ottobre 2019 con cui ha provveduto a comunicare il nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Allegato n. 5: INAIL – Circolare n. 28 del 18 ottobre 2019 (TORNA ALL'INDICE) 14
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 10) INAIL: denuncia di infortunio e malattia professionale, aggiornamento tabelle tipologiche L’INAIL ha comunicato che è programmato per il giorno 4 novembre 2019 l’aggiornamento di alcune tabelle di decodifica che ricalcano le variazioni comunicate, nel corso dell’anno 2018/2019, da ISTAT, Poste italiane, Regioni per le Asl e INAIL. Le modifiche sono riportate in sintesi nel file “Variazioni Cap, Istat, Asl, sedi Inail.xlsx” e sono evidenziate, nel dettaglio, nelle singole tabelle “ISTAT-ASL.xlsx” e “Sedi Inail-CAP.xlsx” reperibili sul portale. Gli aggiornamenti riguardano: ➢ per “ISTAT-ASL”: le variazioni territoriali pubblicate da ISTAT dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, oltre a qualcuna preesistente. In particolare sono stati istituiti nuovi codici ISTAT per 25 nuovi comuni e ne sono stati soppressi 59. Inoltre, 6 comuni soppressi sono stati aggregati a comuni già esistenti, sono state inserite 3 nuove descrizioni e sono stati corretti i comuni di Morra e La Morra nonché inserito il comune soppresso di PRADLEVE. Le regioni per le Asl hanno determinato le seguenti variazioni: cambio di codice e denominazione Asl per un comune in provincia di Biella e per 29 comuni della provincia di Como; cambio di denominazione per tutte le Asl della Sardegna; correzione di refusi di codici Asl (di Gorizia e di Messina, di 2 comuni in provincia del sud Sardegna) e indicazioni per assegnare correttamente le Asl di Roma in base agli afferenti municipi. ➢ per “Sedi INAIL-CAP”: le variazioni pubblicate da Poste italiane (secondo aggiornamento 2018 e primo aggiornamento 2019) riguardano in totale 48 comuni, relativamente ai quali 7 variazioni sono già presenti nelle tabelle INAIL, 17 devono essere ancora recepite e 24 riguardano nuovi comuni istituiti dal 1° gennaio 2019. ➢ Nuovo azzonamento di sedi INAIL. (TORNA ALL'INDICE) 15
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 11) PREVINDAI: contributi non dedotti 2018 – Dichiarazione al fondo Come noto i contributi versati a PREVINDAI sono deducibili dal reddito: riducono, quindi, il reddito imponibile e danno origine ad un risparmio immediato sotto forma di minori imposte IRPEF. Saranno poi tassati dal Fondo al momento della liquidazione con l’aliquota, più conveniente, riservata dal Legislatore alle prestazioni di previdenza complementare. Tale trattamento fiscale favorevole vale su tutti i contributi versati: ne beneficiano sia i contributi di derivazione contrattuale su cui il datore di lavoro opera la deduzione già in busta paga, sia i contributi versati a PREVINDAI su base volontaria e spetta in linea di massima sino alla concorrenza della somma di euro 5.164,57. I contributi versati oltre il limite di deducibilità fiscale sono soggetti ad imposta. Nel caso in cui siano stati versati per il 2018 contributi che non sono stati dedotti il relativo ammontare, se comunicato a PREVINDAI, non sarà tassato al momento dell’erogazione della prestazione. Per dichiarare l’importo dei contributi non dedotti è disponibile, nell’area riservata del sito, la funzione “Contributi non dedotti” che consente di compilare il modulo 059. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa debitamente sottoscritta entro il 31 dicembre 2019. Nel caso in cui si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, occorre inviare il modulo al più tardi nel momento in cui si richiede la prestazione. Nel caso in cui sia stato iscritto un familiare al Fondo e siano stati per lui versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione, l’ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato dal familiare stesso, destinatario della contribuzione. PREVINDAI ha predisposto un modulo dedicato che sarà presto reso disponibile. (TORNA ALL'INDICE) 16
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 12) Gestione Artigiani e Commercianti: Avvisi bonari per la rata di agosto 2019 (INPS, Messaggio n. 3750 del 17 ottobre 2019) L’INPS ha emanato il messaggio n. 3750 del 17 ottobre u.s., con il quale ha provveduto a comunicare che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti. Gli Avvisi Bonari sono a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti (di cui al messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012) al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Nel caso in cui l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”. In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. Allegato n. 6: INPS – Messaggio n. 3750 del 17 ottobre 2019 (TORNA ALL'INDICE) 17
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 13) Fondo Sanilog: è in scadenza la prima rata semestrale Entro il 16 novembre 2019 le aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, dovranno versare al Fondo Sanilog, per singolo dipendente, la prima rata semestrale di contribuzione. Le aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, entro e non oltre il 16 novembre 2019, dovranno versare al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanilog, per singolo dipendente non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2019, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020, pari ad € 60. Il suddetto versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24. Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, dal 31 ottobre entro e non oltre il 16 novembre 2019, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2020" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2020 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali. In caso di mancata adesione o di omissione contributiva, l'azienda ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito. (TORNA ALL'INDICE) 18
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 14) Siglato il 16 ottobre 2019 l’accordo sull’apprendistato per l’Editoria tra FIEG, ASIG, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL È stato siglato il 16 ottobre u.s., tra la FIEG, l’ASIG e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo che ha reso operativo l'istituto dell'apprendistato professionalizzante per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Le parti che hanno sottoscritto il testo recante le "Modalità applicative e profili formativi dell’apprendistato professionalizzante" hanno convenuto che a partire dal 16 ottobre 2019, il suddetto testo diviene parte integrante, come allegato, del CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 19 dicembre 2018. Pertanto, a far data dal 16 ottobre2019, l'istituto dell'apprendistato professionalizzante è diventato operativo nel settore poligrafico. In base all’accordo che è stato sottoscritto il contratto di apprendistato potrà avere una durata massima di tre anni e una durata minima non inferiore a sei mesi. Il contratto di apprendistato dovrà essere accompagnato da un Piano Formativo Individuale, comprendente la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e le competenze da acquisire e l'indicazione dei tutor aziendale. Per quanto riguarda le competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali faranno riferimento agli obiettivi di competenze e conoscenze previsti per le famiglie professionali. Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. La registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel fascicolo elettronico del lavoratore. Qualora manchi l'operatività regionale del suddetto fascicolo elettronico del lavoratore le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa utilizzando il format allegato all’accordo. La formazione professionalizzante svolta dall'azienda, della durata di 80 ore medie annue, è integrata da quella pubblica disciplinata dalle regioni, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. 19
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di e-learning. Sono ritenuti indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. In caso di aziende multi localizzate, i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra regione. Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale. I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni. Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. (TORNA ALL'INDICE) 20
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 15) Accordo di rinnovo CCNL Energia e petrolio: sciolta la riserva Lo scorso 19 settembre 2019 le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Energia e petrolio (CCNL 25 gennaio 2017) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, impegnandosi a sciogliere la riserva relativa all'effettiva approvazione dell'accordo entro il 20 ottobre. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sulla base della consultazione svolta nei luoghi di lavoro, comunicano di aver sciolto positivamente la riserva. (TORNA ALL'INDICE) 21
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino 16) Sottoscritto il 23 ottobre 2019 l’accordo di rinnovo del CCNL tra ANIASA, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI Il 23 ottobre u.s. è stato sottoscritto tra l’ANIASA e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente. L’intesa in parola decorre a partire dal 1° gennaio 2019 ed andrà a scadenza il 31 dicembre 2021. Aumenti Retributivi e nuovi minimi tabellari Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nelle seguenti Tabelle e saranno erogati alle decorrenze ivi previste. Aumenti minimi tabellari Livello Parametro Novembre 2019 Marzo 2020 Gennaio 2021 Marzo 2021 Q1 200 € 39,47 € 26,32 €19,74 € 72,37 Q2 200 € 39,47 € 26,32 €19,74 € 72,37 A1 200 € 39,47 € 26,32 € 19,74 € 72,37 A2 188 €37,11 € 24,74 € 18,55 € 68,03 B1 170 € 33,55 € 22,37 € 16,78 €61,51 B2 162 €31,97 €21,32 € 15,99 € 58,62 B3 155 € 30,59 € 20,39 € 15,30 € 56,09 C1 152 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 55,00 C2 134 € 26,45 € 17,63 € 13,22 € 48,49 C3 125 € 24,67 €16,45 € 12,34 € 45,23 C4 100 € 19,74 €13,16 €9,87 €36,18 22
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Nuovi minimi tabellari Livello Parametro Novembre 2019 Marzo 2020 Gennaio 2021 Q1 200 € 1.790,74 € 1.817,06 € 1.836,80 Q2 200 € 1.790,74 € 1.817,06 € 1.836,80 A1 200 € 1.790,74 € 1.817,06 € 1.836,80 A2 188 € 1.683,30 € 1.708,03 € 1.726,58 B1 170 € 1.522,10 € 1.544,47 € 1.561,25 B2 162 € 1.450,49 € 1.471,81 € 1.487,80 B3 155 € 1.387,80 € 1.408,20 € 1.423,49 C1 152 € 1.360,93 € 1.380,93 € 1.395,93 C2 134 € 1.199,80 € 1.217,43 € 1.230,65 C3 125 € 1.119,19 € 1.135,64 € 1.147,97 C4 100 € 895,37 € 908,52 € 918,39 A partire dal 1° marzo 2021 entra in vigore la nuova scala parametrale con l'E.A.R. Contrattuale aggiuntivo. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2021, i minimi tabellari saranno i seguenti: E.A.R. Aumenti Retribuzione E.D.R. Incremento Nuovi Indennità di Contrattuale Livello dall’1/3/2 tabellare protocollo economico parametri contingenza CCNL 021 marzo 2021 intesa 1992 Nuova Scala 22/10/2019 Q1 205 € 72,37 € 1.882,66 € 529,75 € 10,33 € 45,92 € 26,45 Q2 205 € 72,37 € 1.882,66 € 529,75 € 10,33 € 45,92 € 26,45 A1 205 € 72,37 € 1.882,66 € 529,75 € 10,33 € 45,92 € 26,45 A2 193 € 68,03 € 1.772,46 € 527,49 € 10,33 € 45,92 € 22,11 B1 176 € 61,51 € 1.616,34 € 524,10 € 10,33 € 55,10 € 6,41 B2 168 € 58,62 € 1.542,87 € 522,46 € 10,33 € 55,10 € 3,52 B3 161 € 56,09 € 1.478,58 € 521,06 € 10,33 € 55,10 € 0,99 C1 155 € 55,00 € 1.423,48 € 520,75 € 10,33 € 27,55 € 27,45 C2 138 € 48,49 € 1.267,35 € 517,26 € 10,33 € 36,73 € 11,75 C3 128 € 45,23 € 1.175,52 € 515,67 € 10,33 € 27,55 € 17,68 C4 100 € 36,18 € 918,37 € 511,44 € 10,33 - € 36,18 23
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino L’ultima tranche, fissata all’1/3/2021, verrà riconosciuta, per ogni livello di inquadramento, in parte come incremento sui minimi tabellari in conseguenza dell’introduzione dei nuovi parametri di inquadramento ed in parte con la creazione di un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, pari alla differenza tra l’importo della quarta tranche di aumento contrattuale e l’incremento del minimo tabellare derivante dall’attuazione della nuova scala parametrale. Una Tantum Le Parti convengono che verrà erogato un importo forfettario di € 330,00 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente, in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni di novembre 2019 e febbraio 2020. Livello Parametro Novembre 2019 Febbraio 2020 Totale Q1 200 € 217,11 €217,11 € 434,21 Q2 200 € 217,11 € 217,11 € 434,21 A1 200 € 217,11 € 217,11 € 434,21 A2 188 € 204,08 € 204,08 € 408,16 B1 170 € 184,54 € 184,54 € 369,08 B2 162 € 175,86 € 175,86 € 351,71 B3 155 € 168,26 € 168,26 € 336,51 C1 152 € 165,00 € 165,00 € 330,00 C2 134 € 145,46 € 145,46 € 290,92 C3 125 € 135,69 € 135,69 € 271,38 C4 100 € 108,55 € 108,55 € 217,11 L’una tantum di cui sopra, non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mpse inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato sulla base dell’effettiva prestazione. 24
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Indennità di trasferta Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale e le relative modalità, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l’azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di classe economica in quanto effettivamente sostenute; b) dal Gennaio 2020, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti: o territorio nazionale per il pernottamento: € 55,00 per ogni pasto: € 30,00; o territorio estero per il pernottamento: € 75,00 per ogni pasto: € 35,00 ; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione. Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del presente articolo, il ticket restaurant non è dovuto. Indennità varie Indennità di lingue estere: Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di € 9,00 mensili. Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, del trattamento di festività, di ferie, di 13a e di 14a mensilità e del tfr. Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in prestazioni richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni, competerà pure una indennità nella misura di € 9,00 mensili comprese nel periodo di durata delle prestazioni come innanzi. Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi: Agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate viene corrisposta una indennità mensile dell'importo di € 7,00 Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento per festività, ferie, 13.ma e 14.ma mensilità e del tfr.Indennità lavori in turni avvicendanti per il settore delle imprese esercenti autorimesse/parcheggi: Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare.Istituzione ticket restaurant (buono pasto): Per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall’art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dal 1° gennaio 2020 il valore 25
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino del ticket restaurant sarà incrementato da € 5,29 a € 6,00 per ogni giornata di effettiva prestazione. Dal 1° gennaio 2021 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 6,00 a € 7,00 per ogni giornata di effettiva prestazione. Riposo compensativo Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base. Lavoro straordinario, notturno e festivo Per il lavoro straordinario, notturno, festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale: • lavoro straordinario diurno feriale 25% • lavoro straordinario notturno 50% • lavoro straordinario festivo 65% • lavoro straordinario notturno festivo 75% • lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50% • lavoro notturno in turni avvicendati e non 25% Le parti concordano nel riconoscere le maggiorazioni per lavoro notturno di cui sopra a decorrere dalle ore 22. Previdenza Complementare A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all’1%, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Pertanto, a fare data dall’1/1/2021, "il contributo mensile contrattuale" a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,5%. Tale contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà pari a 3,5%. Tale contribuzione in percentuale di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: 26
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino a) Retribuzione tabellare; b) Indennità di contingenza; c) Un aumento periodico di anzianità; d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992; e) E.A.R. ex accordo rinnovo 23 ottobre 2019 (a decorrere dall’1/3/2021). Contratto a termine Il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 24 mesi. Un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo di ventiquattro mesi, può essere stipulato per una sola volta presso la ITL secondo le modalità previste dalla legge, per una durata non superiore a 12 mesi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, liberamente nei primi dodici mesi ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 nel limite di ventiquattro mesi, secondo le norme vigenti. Il numero massimo di proroghe consentite in quest’ultimo arco temporale è di 4 volte; se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore). Sono esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati con lavorato superiore ai 50 anni. Si considerano stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All’interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni. Limitatamente al settore del soccorso stradale, e dei servizi alla mobilità, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio. I contratti a tempo determinato per esigenze stagionali, ai sensi di legge, possono essere stipulati per le seguenti figure professionali: ➢ Impiegato di banco; ➢ Check-in man; ➢ Operatore call center Soccorso Stradale/infomobilità. 27
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino Operatore di sosta/centrale operativa. II lavoratore assunto a tempo determinato, anche per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime mansioni, con la sola esclusione dei casi in cui la sua nuova assunzione a termine farebbe per lui insorgere il diritto alla conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato. L’azienda, altresì, nell’assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato, attribuirà precedenza ai lavoratori, anche stagionali, che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni abbiano già lavorato per almeno 6 mesi, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro. Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell’organico assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e lavoratori stagionali. Lavoro a tempo parziale All'atto dell'assunzione, dovrà essere fissata la durata della prestazione a tempo parziale che non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno. La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale. A parziale modifica di quanto sopra disciplinato, le parti concordano nel riconoscere la possibilità di stipulare contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione lavorativa sia compresa fra un minino del 35% ed un massimo del 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile od annuale. Ferma restando la garanzia della copertura previdenziale, tale possibilità sarà riconosciuta nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all’atto dell’assunzione, con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti. Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall’azienda con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli A1, A2, Q1 e Q2. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali. 28
Rassegna del 12 novembre 2019 a cura di Massimo Pipino In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l’azienda non può rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell’orario non superiore al 50%. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento prestazioni lavorative straordinarie. II numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28%, e sino al raggiungimento del 20% su base annua. Le ore eccedenti il 20% su base annua, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%. Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l’assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità temporale della collocazione della prestazione lavorativa. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali legali, indiretti e differiti compreso il TFR. La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore), e con esclusione dal computo di cui sopra, del personale di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art 8 del D.Lgs. 81/ 2015, dei lavoratori assunti con contratto stagionale e dei lavoratori assunti per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 29
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