Rassegna di Lavoro e Previdenza - del 12 novembre 2019 - Commercialista Telematico

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Rassegna del 12 novembre 2019
                                                                          a cura di Massimo Pipino

     Rassegna di Lavoro e Previdenza
                           del 12 novembre 2019
                                a cura di Massimo Pipino

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                                              Indice

1) Trattamenti pensionistici: applicazione aliquota maggiore e rinuncia detrazioni 2020 (INPS,
Notizia dell’11 ottobre 2019) _______________________________________________________ 3
2) Modifiche dei codici contratto UNIEMENS a partire dal periodo di paga novembre 2019 (INPS,
Messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019) ______________________________________________ 4
3) Versamento pensioni all’estero: accertamento esistenza in vita 2019 e 2020 (INPS, Messaggio n.
3884 del 25 ottobre 2019) _________________________________________________________ 5
4) In data 16 ottobre u.s. è stato sottoscritto, tra CONFSERVIZI e FEDERMANAGER, l’accordo per il
rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende delle aziende dei servizi di pubblica utilità ________ 6
5) Funzione Pubblica: ipotesi di CCNL quadro per distacchi e permessi alle organizzazion i
sindacali ______________________________________________________________________ 10
6) Il 18 settembre 2019 è stato sottoscritto tra la FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA l’accordo di
proroga del CCNL per i Dirigenti di aziende alberghiere _________________________________ 11
7) Sono stati integrati, con l’accordo siglato il 21 ottobre 2019, i profili dell’apprendistato
professionale nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del CCNL 16 dicembre 2016 _____________ 12
8) Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti (MLPS, circolare n. 18 del 2019) ____________ 13
9) Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti (INAIL, Circolare n. 28 del
18 ottobre 2019) _______________________________________________________________ 14

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10) INAIL: denuncia di infortunio e malattia professionale, aggiornamento tabelle tipologiche __ 15
11) PREVINDAI: contributi non dedotti 2018 – Dichiarazione al fondo ______________________ 16
12) Gestione Artigiani e Commercianti: Avvisi bonari per la rata di agosto 2019 (INPS, Messaggio n.
3750 del 17 ottobre 2019) ________________________________________________________ 17
13) Fondo Sanilog: è in scadenza la prima rata semestrale ______________________________ 18
14) Siglato il 16 ottobre 2019 l’accordo sull’apprendistato per l’Editoria tra FIEG, ASIG, SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, UILCOM-UIL _________________________________________________________ 19
15) Accordo di rinnovo CCNL Energia e petrolio: sciolta la riserva _________________________ 21
16) Sottoscritto il 23 ottobre 2019 l’accordo di rinnovo del CCNL tra ANIASA, FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI _________________________________________________________________ 22
17) Divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (Suprema Corte di
Cassazione, Sezione penale, Sentenza n. 41600/2019) __________________________________ 33
18) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza del 31 ottobre 2019, n. 28098: giusta causa di
licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge configura con
disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e
delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato mediante la valorizzazione sia di
fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente
richiama. _____________________________________________________________________ 35

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1) Trattamenti pensionistici: applicazione aliquota
maggiore e rinuncia detrazioni 2020 (INPS, Notizia dell’11
ottobre 2019)

I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione
dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura
totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per
ciascun periodo d’imposta.
A partire dal 15 ottobre 2019, come indicato nel Messaggio 24 ottobre 2019, n. 3853, è
possibile inviare le richieste è possibile inviare le richieste per il 2020, compilando la
dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali - domanda e gestione.
In assenza di tali richieste, l’Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito
e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Allegato n. 1: INPS - Messaggio 24 ottobre 2019, n. 3853

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2) Modifiche dei codici contratto UNIEMENS a partire dal
periodo di paga novembre 2019 (INPS, Messaggio n. 3850
del 24 ottobre 2019)

L’INPS, con il messaggio n. 3850 emanato il 24 ottobre u.s., ha provveduto a comunicare
che, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2019, avranno luogo le seguenti
variazioni all’interno dell’elemento  di  del flusso
di denuncia UniEmens:

   •   l’istituzione di 19 nuovi codici codici contratto;

   •   l’aggiornamento, dal periodo di paga novembre 2019, della descrizione del codice
       contratto 223, che assume il significato di “CCNL per il personale artistico scritturato
       a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo –
       FIPE, SILB”;

   •   la disattivazione dei codici contratto 202 e 271, in quanto riconducibili al “CCNL per
       il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività
       di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB” (codice 223).

Allegato n. 2: INPS – Messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019

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3) Versamento pensioni all’estero: accertamento esistenza
in vita 2019 e 2020 (INPS, Messaggio n. 3884 del 25 ottobre
2019)

L’INPS, diramando in data 25 ottobre u.s. il messaggio n. 3884, ha provveduto a confermare
agli assistiti le istruzioni precedentemente già fornite in merito alle modalità di invio della
prova dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero ed ha informato che Citibank
ha avviato il processo di spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di
attestazione ai pensionati residenti in Africa, Oceania ed Europa, con esclusione dei Paesi
scandinavi e dei Paesi dell’Est europeo.
La restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita dovrà avvenire entro il 13
febbraio 2020.

Allegato n. 3: INPS – Messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019

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4) In data 16 ottobre u.s. è stato sottoscritto, tra
CONFSERVIZI e FEDERMANAGER, l’accordo per il rinnovo
del CCNL per i dirigenti delle aziende delle aziende dei
servizi di pubblica utilità

Il rinnovato contratto collettivo decorre a partire dal 1° gennaio 2019 e avrà scadenza il 31
dicembre 2023.

Trattamento minimo complessivo di garanzia
Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro al 31
dicembre, a valere dall'anno 2020 è stabilito in 69.000,00 euro.
A valere dall'anno 2022 il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come
parametro al 31 dicembre, è elevato a 72.000 euro ed a 75.000 euro dall'anno 2023.
Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2016 continuano ad applicarsi,
se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall'articolo 3, II TMCG, comma 2, del
CCNL 18 dicembre 2015.

Retribuzione variabile incentivante (MBO-Management By Objective)
Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali, tenuto conto
dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal CCNL 21 dicembre 2004,
resta allegato al contratto il modello di RVI, cui se ne aggiunge un altro, destinato, in
particolare, alle figure manageriali apicali ovvero a quelle con responsabilità strategiche,
tale da rafforzare il legame tra struttura della remunerazione del management e creazione
di valore, nel medio/lungo periodo, dell'impresa.

Il suddetto modello poggia sulla divisione dell'incentivo in due parti:
   •   una prima parte di MBO, valutato su base annuale (sistema di incentivazione "a breve
       termine"), finalizzato a valorizzare i risultati conseguiti nel medesimo periodo di
       riferimento;
   •   una seconda parte di MBO di medio/lungo termine (ad es. triennio, "c.d. LTI - Long
       Term Incentive") caratterizzato da percentuali di maturazione differenziate nel
       triennio. Tale componente variabile viene accantonata annualmente ed erogata solo
       alla scadenza del terzo anno, se il dirigente risulterà ancora in forza e non
       dimissionario.

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Ferie
Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non
inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva
ogni diversa intesa, qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque
fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere
richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con
contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.
In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non
goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese
successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.

Aspettativa
Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di comporto, al dirigente che ne faccia
domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il
quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.
l periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di
patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che,
comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita.

Tutela della maternità e paternità
Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto
previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera
retribuzione mensile netta.
Per i congedi, i riposi, i permessi l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute
dall'Istituto previdenziale.

Pari opportunità
La raccolta delle migliori "best practice" attuate dalle imprese con riguardo alla gestione
delle pari opportunità e, in particolare, sull'equità retributiva tra dirigente uomo e donna, è
affidata all'Osservatorio bilaterale permanente che ne farà oggetto di iniziative specifiche,
volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale.

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Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio-Copertura
assicurativa
L'azienda provvederà a stipulare una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso
di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la
capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio
comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al
normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dall’1/1/2020, ad euro 200.000,00
quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge.
La predetta somma sarà pari a euro 300.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente
interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 200,00 euro annui che
saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.

Trasferimento del dirigente
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere
disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno.
Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei
confronti di chi abbia compiuto il 50° anno.

Formazione e aggiornamento culturale e professionale, politiche attive
Le parti convengono di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze a favore dei
dirigenti in servizio per i quali potrà costituire il presupposto per successivi corsi di
formazione da realizzare in merito alle aree ed ai contenuti individuati dai risultati
dell'assessment.
Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno 3 anni di
anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni 3 anni. Il percorso
potrà essere utilizzato anche dai dirigenti disoccupati come strumento propedeutico
all'attività di ricollocazione.

Previdenza Complementare – PREVINDAI
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi
aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al
Fondo è così stabilita:
   •   a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda
       effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di
       180.000,00;

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   •   a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi
       del precedente punto a.1.

Fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente
percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il
dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al
limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura
dell'1%.
È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1° gennaio
2022.
Ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima
dell'accordo di rinnovo 16 ottobre 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per tutti i
dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio
carico, il contributo annuo a carico dell'azienda, non può risultare inferiore a 4.800,00.
Peri dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a
carico dell'azienda sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di
riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

Collegio arbitrale
Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove
il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga
quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico
dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro,
omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti:
   a) fino a due anni di anzianità aziendale, quattro mensilità pari al corrispettivo del
      preavviso;
   b) oltre i due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da quattro a otto mensilità pari al
      corrispettivo del preavviso;
   c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da otto a dodici mensilità pari al
      corrispettivo del preavviso;
   d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da dodici a diciotto mensilità
      pari al corrispettivo del preavviso;
   e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da diciotto a ventiquattro mensilità pari al
      corrispettivo del preavviso.

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5) Funzione Pubblica: ipotesi di CCNL quadro per distacchi
e permessi alle organizzazioni sindacali

Il Governo, nella seduta n. 10 del 22 ottobre 2019, ha deliberato l’autorizzazione al Ministro
per la pubblica amministrazione, all’espressione del parere favorevole sull’ipotesi di
contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione per il
triennio 2019/2021, sottoscritta dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 17 luglio 2019.

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6) Il 18 settembre 2019 è stato sottoscritto tra la
FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA l’accordo di proroga
del CCNL per i Dirigenti di aziende alberghiere

Come noto il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 24 giugno 2004 per i Dirigenti delle
aziende alberghiere.
Al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di
maggiore stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore nel
suo complesso, e, contemporaneamente, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele
previste dal CCNL in favore di imprese e Dirigenti, concordano di prorogarne la vigenza fino
al 31 dicembre 2019.
Le Parti hanno riconfermato, inoltre, la necessità di affrontare le sfide indotte dalle profonde
trasformazioni che investono le imprese ed il lavoro manageriale e perciò intendono
confermare il percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva
strategica competitiva.
A tale scopo, per tutto l'arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di mantenere un
confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della
bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo.
Nell'ambito di tale ciclo di incontri potranno essere altresì valutate specifiche esigenze degli
strumenti di welfare contrattuale.

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7) Sono stati integrati, con l’accordo siglato il 21 ottobre
2019, i profili dell’apprendistato professionale nel CCNL
Mobilità/Attività Ferroviarie del CCNL 16 dicembre 2016

In data 21 ottobre 2019, tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche in rappresentanza
delle altre Società del Gruppo FS italiane che applicano il CCNL della Mobilità/Area
contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST CONFSAL e ORSA Ferrovie, si è sottoscritto
l’accordo per integrare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante già previsti.
In considerazione del fatto che il CCNL all’articolo 21 prevede, che le figure professionali ed
i profili formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il CCNL,
ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze
produttive, lo richiedano, e che le Società del Gruppo FS Italiane hanno illustrato le esigenze
produttive che giustificano la necessità di prevedere l’attivazione del contratto di
apprendistato anche per una serie di ulteriori figure professionali, le parti hanno inserito le
seguenti nuove figure:
   1. Specialista tecnico amministrativo - livello professionale B
   2. Tecnico di ufficio - livello professionale C.

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8) Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti (MLPS,
circolare n. 18 del 2019)

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 18 del 17 ottobre
2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa la possibilità – per le imprese operanti in
settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del Decreto Legislativo n. 148 del
2015 ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà
bilaterali – di accedere alle diverse misure/prestazioni previste dal novellato articolo 41 del
Decreto Legislativo n. 148 del 2015.
Com’è noto, il legislatore al comma 6 dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015
prevede espressamente che la prestazione di cui al comma 5 (uscita anticipata) possa
essere riconosciuta anche “per il tramite dei fondi di solidarietà bilatera/i di cui all’artico/o 26
già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi”.
La prestazione richiamata, disposta al comma 5 del medesimo articolo 41, consiste in una
indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità
NASpl commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento
della cessazione del rapporto di lavoro.
A copertura di tale nuovo beneficio, posto il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore
ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile
procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo.
Di contro, il legislatore, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse
per l’accesso alla misura di cui ai commi 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale
straordinaria).
A conferma del ragionamento sistematico e giuridico sotteso all’articolo 41 in disamina il
Ministero evidenzia che l’ambito soggettivo della misura di cui ai commi 3 e 7 (integrazione
salariale straordinaria per le riduzioni orarie) è espressamente riferito alle imprese rientranti
nel campo di applicazione della CIGS tanto che il trattamento di integrazione salariale
straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo disposto agli
articoli 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.
Anche relativamente alle modalità e termini per la procedura di consultazione finalizzata alla
sottoscrizione dell’accordo governativo, necessario per la stipula del contratto di
espansione, è richiamato l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, riferito alle
imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I.

Allegato n. 4: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: circolare n. 18/2019

                                                                          (TORNA ALL'INDICE)

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9) Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa
dei pagamenti (INAIL, Circolare n. 28 del 18 ottobre 2019)

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 28 del 18 ottobre 2019 con cui ha provveduto a
comunicare il nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi per
gli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in
data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Allegato n. 5: INAIL – Circolare n. 28 del 18 ottobre 2019

                                                                      (TORNA ALL'INDICE)

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10) INAIL: denuncia di infortunio e malattia professionale,
aggiornamento tabelle tipologiche

L’INAIL ha comunicato che è programmato per il giorno 4 novembre 2019 l’aggiornamento
di alcune tabelle di decodifica che ricalcano le variazioni comunicate, nel corso dell’anno
2018/2019, da ISTAT, Poste italiane, Regioni per le Asl e INAIL. Le modifiche sono riportate
in sintesi nel file “Variazioni Cap, Istat, Asl, sedi Inail.xlsx” e sono evidenziate, nel dettaglio,
nelle singole tabelle “ISTAT-ASL.xlsx” e “Sedi Inail-CAP.xlsx” reperibili sul portale. Gli
aggiornamenti riguardano:

➢ per “ISTAT-ASL”: le variazioni territoriali pubblicate da ISTAT dal 1° gennaio al 30
  giugno 2019, oltre a qualcuna preesistente. In particolare sono stati istituiti nuovi codici
  ISTAT per 25 nuovi comuni e ne sono stati soppressi 59. Inoltre, 6 comuni soppressi
  sono stati aggregati a comuni già esistenti, sono state inserite 3 nuove descrizioni e
  sono stati corretti i comuni di Morra e La Morra nonché inserito il comune soppresso di
  PRADLEVE.
    Le regioni per le Asl hanno determinato le seguenti variazioni: cambio di codice e
    denominazione Asl per un comune in provincia di Biella e per 29 comuni della provincia
    di Como; cambio di denominazione per tutte le Asl della Sardegna; correzione di refusi
    di codici Asl (di Gorizia e di Messina, di 2 comuni in provincia del sud Sardegna) e
    indicazioni per assegnare correttamente le Asl di Roma in base agli afferenti municipi.

➢ per “Sedi INAIL-CAP”: le variazioni pubblicate da Poste italiane (secondo
  aggiornamento 2018 e primo aggiornamento 2019) riguardano in totale 48 comuni,
  relativamente ai quali 7 variazioni sono già presenti nelle tabelle INAIL, 17 devono
  essere ancora recepite e 24 riguardano nuovi comuni istituiti dal 1° gennaio 2019.

➢ Nuovo azzonamento di sedi INAIL.

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11) PREVINDAI: contributi non dedotti 2018 – Dichiarazione
al fondo

Come noto i contributi versati a PREVINDAI sono deducibili dal reddito: riducono, quindi, il
reddito imponibile e danno origine ad un risparmio immediato sotto forma di minori imposte
IRPEF.
Saranno poi tassati dal Fondo al momento della liquidazione con l’aliquota, più conveniente,
riservata dal Legislatore alle prestazioni di previdenza complementare.
Tale trattamento fiscale favorevole vale su tutti i contributi versati: ne beneficiano sia i
contributi di derivazione contrattuale su cui il datore di lavoro opera la deduzione già in busta
paga, sia i contributi versati a PREVINDAI su base volontaria e spetta in linea di massima
sino alla concorrenza della somma di euro 5.164,57.
I contributi versati oltre il limite di deducibilità fiscale sono soggetti ad imposta.
Nel caso in cui siano stati versati per il 2018 contributi che non sono stati dedotti il relativo
ammontare, se comunicato a PREVINDAI, non sarà tassato al momento dell’erogazione
della prestazione.
Per dichiarare l’importo dei contributi non dedotti è disponibile, nell’area riservata del sito, la
funzione “Contributi non dedotti” che consente di compilare il modulo 059.
Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa debitamente sottoscritta entro il 31 dicembre
2019.
Nel caso in cui si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, occorre inviare il
modulo al più tardi nel momento in cui si richiede la prestazione.
Nel caso in cui sia stato iscritto un familiare al Fondo e siano stati per lui versati contributi
che non hanno beneficiato della deduzione, l’ammontare dei contributi non dedotti deve
essere comunicato dal familiare stesso, destinatario della contribuzione. PREVINDAI ha
predisposto un modulo dedicato che sarà presto reso disponibile.

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12) Gestione Artigiani e Commercianti: Avvisi bonari per la
rata di agosto 2019 (INPS, Messaggio n. 3750 del 17 ottobre
2019)

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3750 del 17 ottobre u.s., con il quale ha provveduto a
comunicare che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla
rata in scadenza ad agosto 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani
e Commercianti.
Gli Avvisi Bonari sono a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti (di cui al messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012) al seguente indirizzo: “Cassetto
Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Nel caso in cui l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando
l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio
quietanza di versamento”.
In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito
con valore di titolo esecutivo.

Allegato n. 6: INPS – Messaggio n. 3750 del 17 ottobre 2019

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13) Fondo Sanilog: è in scadenza la prima rata semestrale

Entro il 16 novembre 2019 le aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e
spedizione, dovranno versare al Fondo Sanilog, per singolo dipendente, la prima rata
semestrale di contribuzione.
Le aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, entro e non oltre
il 16 novembre 2019, dovranno versare al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanilog,
per singolo dipendente non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza
alla data del 31 ottobre 2019, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1°
gennaio 2020 - 30 giugno 2020, pari ad € 60.
Il suddetto versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24. Per riscontrare la
correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, dal
31 ottobre entro e non oltre il 16 novembre 2019, l'azienda dovrà accedere alla propria area
riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2020" ed effettuare la
registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della
copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2020 e la successiva comunicazione
dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria oltre all'applicazione di un
interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.
In caso di mancata adesione o di omissione contributiva, l'azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i
lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il
risarcimento del danno subito.

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14) Siglato il 16 ottobre 2019 l’accordo sull’apprendistato
per l’Editoria tra FIEG, ASIG, SLC-CGIL, FISTEL-CISL,
UILCOM-UIL

È stato siglato il 16 ottobre u.s., tra la FIEG, l’ASIG e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la
UILCOM-UIL, l’accordo che ha reso operativo l'istituto dell'apprendistato
professionalizzante per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali
quotidiani ed agenzie di stampa.
Le parti che hanno sottoscritto il testo recante le "Modalità applicative e profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante" hanno convenuto che a partire dal 16 ottobre 2019,
il suddetto testo diviene parte integrante, come allegato, del CCNL per i dipendenti di
aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 19 dicembre 2018.
Pertanto, a far data dal 16 ottobre2019, l'istituto dell'apprendistato professionalizzante è
diventato operativo nel settore poligrafico.
In base all’accordo che è stato sottoscritto il contratto di apprendistato potrà avere una
durata massima di tre anni e una durata minima non inferiore a sei mesi. Il contratto di
apprendistato dovrà essere accompagnato da un Piano Formativo Individuale,
comprendente la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e le competenze da
acquisire e l'indicazione dei tutor aziendale.
Per quanto riguarda le competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali
faranno riferimento agli obiettivi di competenze e conoscenze previsti per le famiglie
professionali.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene,
sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza
dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota potrà concernere l'organizzazione
aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista
nell'ambiente di lavoro.

Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno
essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
La registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini
contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel fascicolo elettronico del lavoratore.
Qualora manchi l'operatività regionale del suddetto fascicolo elettronico del lavoratore le
parti del contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa utilizzando
il format allegato all’accordo.
La formazione professionalizzante svolta dall'azienda, della durata di 80 ore medie annue,
è integrata da quella pubblica disciplinata dalle regioni, interna o esterna all'azienda,
finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore
complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

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Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione
interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre
potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di
e-learning.
Sono ritenuti indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee
a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione
agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.

In caso di aziende multi localizzate, i locali potranno essere situati anche in un altro
stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra regione.
Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla
disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.
I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa
e attraverso accordi con le Regioni.
Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere
svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata
relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta
direttamente dal datore di lavoro.

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15) Accordo di rinnovo CCNL Energia e petrolio: sciolta la
riserva

Lo scorso 19 settembre 2019 le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Energia e
petrolio (CCNL 25 gennaio 2017) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del
contratto, impegnandosi a sciogliere la riserva relativa all'effettiva approvazione dell'accordo
entro il 20 ottobre.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sulla base della consultazione svolta nei luoghi di
lavoro, comunicano di aver sciolto positivamente la riserva.

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16) Sottoscritto il 23 ottobre 2019 l’accordo di rinnovo del
CCNL tra ANIASA, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

Il 23 ottobre u.s. è stato sottoscritto tra l’ANIASA e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la
UILTRASPORTI, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti
autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio
motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio
automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale
e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di
noleggio autoambulanza con conducente.
L’intesa in parola decorre a partire dal 1° gennaio 2019 ed andrà a scadenza il 31 dicembre
2021.

Aumenti Retributivi e nuovi minimi tabellari
Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati
nelle seguenti Tabelle e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.

                                Aumenti minimi tabellari

  Livello    Parametro      Novembre 2019       Marzo 2020      Gennaio 2021      Marzo 2021

    Q1          200             € 39,47           € 26,32          €19,74           € 72,37

    Q2          200             € 39,47           € 26,32          €19,74           € 72,37

    A1          200             € 39,47           € 26,32          € 19,74          € 72,37

    A2          188             €37,11            € 24,74          € 18,55          € 68,03

    B1          170             € 33,55           € 22,37          € 16,78          €61,51

    B2          162             €31,97            €21,32           € 15,99          € 58,62

    B3          155             € 30,59           € 20,39          € 15,30          € 56,09

    C1          152             € 30,00           € 20,00          € 15,00          € 55,00

    C2          134             € 26,45           € 17,63          € 13,22          € 48,49

    C3          125             € 24,67           €16,45           € 12,34          € 45,23

    C4          100             € 19,74           €13,16            €9,87           €36,18

                                                                                               22
Rassegna del 12 novembre 2019
                                                                                   a cura di Massimo Pipino

                                         Nuovi minimi tabellari
          Livello       Parametro          Novembre 2019              Marzo 2020              Gennaio 2021

            Q1              200                 € 1.790,74            € 1.817,06               € 1.836,80

            Q2              200                 € 1.790,74            € 1.817,06               € 1.836,80

            A1              200                 € 1.790,74            € 1.817,06               € 1.836,80

            A2              188                 € 1.683,30            € 1.708,03               € 1.726,58

            B1              170                 € 1.522,10            € 1.544,47               € 1.561,25

            B2              162                 € 1.450,49            € 1.471,81               € 1.487,80

            B3              155                 € 1.387,80            € 1.408,20               € 1.423,49

            C1              152                 € 1.360,93            € 1.380,93               € 1.395,93

            C2              134                 € 1.199,80            € 1.217,43               € 1.230,65

            C3              125                 € 1.119,19            € 1.135,64               € 1.147,97

            C4              100                  € 895,37              € 908,52                  € 918,39

   A partire dal 1° marzo 2021 entra in vigore la nuova scala parametrale con l'E.A.R.
   Contrattuale aggiuntivo. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2021, i minimi tabellari saranno
   i seguenti:

                                                                                                         E.A.R.
                       Aumenti      Retribuzione                        E.D.R.       Incremento
             Nuovi                                    Indennità di                                     Contrattuale
Livello                dall’1/3/2    tabellare                        protocollo      economico
           parametri                                  contingenza                                        CCNL
                         021        marzo 2021                       intesa 1992     Nuova Scala
                                                                                                       22/10/2019

 Q1           205      € 72,37      € 1.882,66         € 529,75       € 10,33          € 45,92              € 26,45

 Q2           205      € 72,37      € 1.882,66         € 529,75       € 10,33          € 45,92              € 26,45

 A1           205      € 72,37      € 1.882,66         € 529,75       € 10,33          € 45,92              € 26,45

 A2           193      € 68,03      € 1.772,46         € 527,49       € 10,33          € 45,92              € 22,11

 B1           176      € 61,51      € 1.616,34         € 524,10       € 10,33          € 55,10              € 6,41

 B2           168      € 58,62      € 1.542,87         € 522,46       € 10,33          € 55,10              € 3,52

 B3           161      € 56,09      € 1.478,58         € 521,06       € 10,33          € 55,10              € 0,99

 C1           155      € 55,00      € 1.423,48         € 520,75       € 10,33          € 27,55              € 27,45

 C2           138      € 48,49      € 1.267,35         € 517,26       € 10,33          € 36,73              € 11,75

 C3           128      € 45,23      € 1.175,52         € 515,67       € 10,33          € 27,55              € 17,68

 C4           100      € 36,18       € 918,37          € 511,44       € 10,33             -                 € 36,18

                                                                                                                23
Rassegna del 12 novembre 2019
                                                                       a cura di Massimo Pipino

L’ultima tranche, fissata all’1/3/2021, verrà riconosciuta, per ogni livello di inquadramento,
in parte come incremento sui minimi tabellari in conseguenza dell’introduzione dei nuovi
parametri di inquadramento ed in parte con la creazione di un Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione, pari alla differenza tra l’importo della quarta tranche di aumento contrattuale
e l’incremento del minimo tabellare derivante dall’attuazione della nuova scala parametrale.

Una Tantum
Le Parti convengono che verrà erogato un importo forfettario di € 330,00 lordi al livello C1,
riparametrato secondo la scala vigente, in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni
di novembre 2019 e febbraio 2020.

   Livello      Parametro           Novembre 2019              Febbraio 2020           Totale

     Q1             200                 € 217,11                  €217,11             € 434,21

     Q2             200                 € 217,11                  € 217,11            € 434,21

     A1             200                 € 217,11                  € 217,11            € 434,21

     A2             188                 € 204,08                  € 204,08            € 408,16

     B1             170                 € 184,54                  € 184,54            € 369,08

     B2             162                 € 175,86                  € 175,86            € 351,71

     B3             155                 € 168,26                  € 168,26            € 336,51

     C1             152                 € 165,00                  € 165,00            € 330,00

     C2             134                 € 145,46                  € 145,46            € 290,92

     C3             125                 € 135,69                  € 135,69            € 271,38

     C4             100                 € 108,55                  € 108,55            € 217,11

L’una tantum di cui sopra, non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione
diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei
mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mpse inferiori a 15 giorni e
considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro
a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato sulla base dell’effettiva
prestazione.

                                                                                                 24
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Indennità di trasferta
Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale e le relative modalità, agli
impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di
locazione automezzi, l’azienda corrisponderà:

   a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di classe
      economica in quanto effettivamente sostenute;

   b) dal Gennaio 2020, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti
      limiti:
          o territorio nazionale per il pernottamento: € 55,00 per ogni pasto: € 30,00;
          o territorio estero per il pernottamento: € 75,00 per ogni pasto: € 35,00 ;

   c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della
      missione.

Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del
presente articolo, il ticket restaurant non è dovuto.

Indennità varie
Indennità di lingue estere: Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione
o nel corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio
delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di € 9,00 mensili. Tale indennità sarà
considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostituiva di preavviso e di
licenziamento, del trattamento di festività, di ferie, di 13a e di 14a mensilità e del tfr.
Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in
prestazioni richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente
chiamati a tali prestazioni, competerà pure una indennità nella misura di € 9,00 mensili
comprese nel periodo di durata delle prestazioni come innanzi.
Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi: Agli impiegati di
banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate viene
corrisposta una indennità mensile dell'importo di € 7,00 Tale indennità sarà considerata
come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento
per festività, ferie, 13.ma e 14.ma mensilità e del tfr.Indennità lavori in turni avvicendanti per
il settore delle imprese esercenti autorimesse/parcheggi: Al personale che normalmente
presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6%
del minimo tabellare.Istituzione ticket restaurant (buono pasto): Per tutto il personale
assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall’art. 1
(Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dal 1° gennaio 2020 il valore

                                                                                               25
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del ticket restaurant sarà incrementato da € 5,29 a € 6,00 per ogni giornata di effettiva
prestazione.
Dal 1° gennaio 2021 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 6,00 a € 7,00 per
ogni giornata di effettiva prestazione.

Riposo compensativo
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere
anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio
prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della
retribuzione base.

Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per il lavoro straordinario, notturno, festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla
retribuzione individuale:
   •   lavoro straordinario diurno feriale 25%
   •   lavoro straordinario notturno 50%
   •   lavoro straordinario festivo 65%
   •   lavoro straordinario notturno festivo 75%
   •   lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
   •   lavoro notturno in turni avvicendati e non 25%

Le parti concordano nel riconoscere le maggiorazioni per lavoro notturno di cui sopra a
decorrere dalle ore 22.

Previdenza Complementare
A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5%
a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all’1%,
riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Pertanto, a fare data dall’1/1/2021, "il
contributo mensile contrattuale" a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,5%. Tale
contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore
di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale
sarà pari a 3,5%.
Tale contribuzione in percentuale di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolata sulla base
contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a
ciascun livello di inquadramento:

                                                                                               26
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   a)   Retribuzione tabellare;
   b)   Indennità di contingenza;
   c)   Un aumento periodico di anzianità;
   d)   E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992;
   e)   E.A.R. ex accordo rinnovo 23 ottobre 2019 (a decorrere dall’1/3/2021).

Contratto a termine
Il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 24 mesi. Un ulteriore
contratto a termine che ecceda detto limite complessivo di ventiquattro mesi, può essere
stipulato per una sola volta presso la ITL secondo le modalità previste dalla legge, per una
durata non superiore a 12 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, liberamente nei primi dodici mesi ed in presenza di almeno una delle condizioni
previste dal primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 nel limite di ventiquattro mesi,
secondo le norme vigenti.
Il numero massimo di proroghe consentite in quest’ultimo arco temporale è di 4 volte; se il
numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data
di decorrenza della quinta proroga.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di
conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del
contratto a tempo determinato.
La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale,
attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto
a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento
all’unità superiore).
Sono esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato per sostituzione di
lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati
con lavorato superiore ai 50 anni.
Si considerano stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di
Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili.
All’interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Limitatamente al settore del soccorso stradale, e dei servizi alla mobilità, data la particolarità
del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
I contratti a tempo determinato per esigenze stagionali, ai sensi di legge, possono essere
stipulati per le seguenti figure professionali:
   ➢ Impiegato di banco;
   ➢ Check-in man;
   ➢ Operatore call center Soccorso Stradale/infomobilità.

                                                                                                 27
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Operatore di sosta/centrale operativa.
II lavoratore assunto a tempo determinato, anche per lo svolgimento di attività stagionali, ha
diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime mansioni, con la sola esclusione dei casi in cui la sua
nuova assunzione a termine farebbe per lui insorgere il diritto alla conversione del contratto
in contratto a tempo indeterminato.
L’azienda, altresì, nell’assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato, attribuirà
precedenza ai lavoratori, anche stagionali, che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni
abbiano già lavorato per almeno 6 mesi, anche attraverso la sommatoria di più contratti di
lavoro.
Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo
determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di
apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere complessivamente la
percentuale del 30% dell’organico assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti
con diritto alla conservazione del posto, e lavoratori stagionali.

Lavoro a tempo parziale
All'atto dell'assunzione, dovrà essere fissata la durata della prestazione a tempo parziale
che non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore
al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura
previdenziale.
A parziale modifica di quanto sopra disciplinato, le parti concordano nel riconoscere la
possibilità di stipulare contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la
cui prestazione lavorativa sia compresa fra un minino del 35% ed un massimo del 50% della
prestazione media ordinaria settimanale, mensile od annuale.
Ferma restando la garanzia della copertura previdenziale, tale possibilità sarà riconosciuta
nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all’atto dell’assunzione, con
arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5
unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda
la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall’azienda con un limite massimo del
5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta.
Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli
A1, A2, Q1 e Q2.
Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo
indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e Rappresentanze
sindacali.

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Rassegna del 12 novembre 2019
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In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre
lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l’azienda non può
rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una
riduzione dell’orario non superiore al 50%.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse
mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta nella stessa misura dei
lavoratori a tempo pieno.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo
svolgimento prestazioni lavorative straordinarie.
II numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al
20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non
superiori a 100 ore annue. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella
singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti indiretti e
differiti è pari al 28%, e sino al raggiungimento del 20% su base annua. Le ore eccedenti il
20% su base annua, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed
omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà
applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%. Su accordo scritto tra
lavoratore e azienda, con l’assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che
consentano la variabilità temporale della collocazione della prestazione lavorativa.
L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata
della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a
5 giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro,
al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo
parziale, ovvero trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di
modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15% comprensiva
dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali legali, indiretti e differiti compreso il TFR.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo
indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto
con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore), e con
esclusione dal computo di cui sopra, del personale di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art 8 del
D.Lgs. 81/ 2015, dei lavoratori assunti con contratto stagionale e dei lavoratori assunti per
sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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