Il trasporto e la sicurezza stradali - Camera dei Deputati

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Il trasporto e la sicurezza stradali

15 luglio 2019

     E' in corso l'esame in Assemblea il testo unificato delle proposte di legge di riforma puntuale del
  Codice                                                                                                      della
  strada (C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613/A
  ).
     E' stata approvata definitivamente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1 ottobre 2018, n. 117,
  sull'introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
  veicoli chiusi.
     E' stata invece respinta, nella seduta del 9 luglio 2019, della Commissione IX, la proposta di legge A.C.
  680 sull'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte
  dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il
  trasporto pubblico di persone, il cui esame era stato avviato nella seduta del 25 luglio 2018.
  Conseguentemente è stato dato mandato al relatore a riferire negativamente sul testo in Assemblea.
     Diversi interventi in materia di trasporto stradale sono stati introdotti dalla legge di bilancio per il 2019
  nonché dal decreto-legge n.113 del 2018.

  Le proposte di modifica al codice della strada

  E' all'esame dell'aula il testo unificato delle proposte di legge aventi ad oggetto modifiche al Codice
della strada (C. 24, C. 192, C. 193, C. 219, C. 234, C. 264, C. 367, C. 681, C. 777, C. 1051, C. 1113, C.
1187, C. 1245, C. 1348, C. 1358, C. 1364, C. 1366, C. 1368, C. 1601, C. 1613-A)

Nella seduta del 19 dicembre 2018 la IX Commissione ha avviato l'esame di alcune proposte di legge aventi ad
oggetto modifiche al Codice della strada ( C. 24 abbinata con C. 192 , C. 193 , C. 219 , C. 234 , C. 264 ,
C. 367 , C. 681 , C. 777 , C. 1051 , C. 1113 , C. 1187 , C. 1245 , C. 1348 , C. 1358 , C. 1364 , C. 1366 , C.
1368 , C. 1601 , C. 1613) Nei mesi di febbraio e marzo 2019 si è svolto un intenso ciclo di audizioni informali volto
ad acquisire elementi conoscitivi dai diversi portatori di interessi e chiarimenti di carattere tecnico ai fini della
predisposizione del testo base. Al termine delle audizioni, nella seduta del 19 marzo 2019, è stato nominato un
comitato ristretto con il compito di redigere un testo unificato delle proposte di legge. Il comitato ristretto a seguito di
diverse riunioni svoltesi nei mesi di aprile e maggio ha predisposto il testo unificato adottato come testo base nella
seduta del 14 maggio 2019. A conclusione dell'esame degli emendamenti sul testo unificato il 9 luglio 2019, lo
stesso è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nella seduta dell'11 luglio sono stati
esaminati i pareri delle Commissioni, votati gli emendamenti predisposti dai relatori per il parziale recepimento degli
stessi ed è stato deliberato il mandato ai relatori a riferire oralmente sul testo.

   Il testo unificato delle proposte di modifica al Codice della strada (A.C. 24 e abbinate) consta di 10
articoli che contengono circa 80 interventi di modifica incidenti su 60 articoli del Codice della strada.
   L'articolo 1 contiene disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili con particolare attenzione
alla protezione dei pedoni negli attraversamenti e ai diritti delle persone con disabilità. Tra le disposizioni si
segnalano inoltre la possibilità per i comuni di istituire "zone scolastiche" nelle quali prevedere forme di
limitazione del traffico o della velocità per garantire una migliore sicurezza ai minori, negli orari di entrata e
uscita dagli istituti, la previsione dei cosiddetti parcheggi rosa per le donne in gravidanza o con figli minori di
due anni. Nello stesso articolo si dispone il superamento del servizio di piazza offerto con veicoli a trazione
animale, prevedendo esclusivamente la possibilità di offrire un servizio di trasporto con veicoli a trazione
animale solo nei parchi e nelle riserve o per manifestazioni pubbliche. Si disciplina anche la possibilità di
conversione delle licenze rilasciate dai comuni per l'effettuazione di questo servizio.
   L'articolo 2 interviene con misure volte a rafforzare la sicurezza stradale: in particolare si ricorda tra gli
altri interventi la nuova responsabilità del conducente di motoveicoli nel caso in cui il passeggero non utilizzi
il casco e di quello del conducente degli autoveicoli nel caso in cui i passeggeri non facciano uso delle
cinture di sicurezza. Oltre a ciò si introduce l'obbligo, da una certa data, di dotare gli scuolabus di cinture di
sicurezza, e si sanziona più severamente l'utilizzo di apparecchiature elettroniche alla guida quando l'uso di
questi comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante prevedendo, sin dalla
prima violazione, la sospensione della patente. Si introduce inoltre una modifica con riferimento
alle modalità di accertamento, da parte delle forze di polizia, dell'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
   L'articolo 3 contiene diverse disposizioni in materia di circolazione stradale. Si stabilisce, tra l'altro, per la
prima volta per legge, una durata minima, pari a tre secondi, per la luce gialla dei semafori e si ammette la
circolazione in autostrada per i motocicli con cilindrata pari o superiore a 120 cc (o a 11Kw) se condotti da
maggiorenni.
   Si introducono specifici divieti per l'esposizione di pubblicità sessiste e comunque con contenuto
discrinatorio e per consentire l'installazione di insegne dei manutentori delle aree verdi nelle rotatorie. Si
prevede poi la disciplina della condivisione temporanea di un veicolo privato per un periodo non superiore a
trenta giorni, sancendo espressamente che in tale caso si rientri nelle ipotesi di uso proprio del veicolo.
   L'articolo 4 introduce disposizioni in tema di mobilità ciclistica. Tra queste si ricorda la possibilità per gli
enti locali, nel rispetto del principio di sicurezza della circolazione, di prevedere, ove ciò sia possibile, la linea
di arresto avanzata per i velocipedi, il doppio senso ciclabile e la circolazione su corsie preferenziali delle
biciclette. Si prevede inoltre una più stringente disciplina del sorpasso delle biciclette, con specifiche
prescrizioni per il sorpasso effettuato su strade extraurbane.
   L'articolo 5 contiene diverse disposizioni di semplificazione amministrativa e di trasparenza. Tra
queste si segnala la possibilità di ripetere per due volte l'esame per il conseguimento della patente di guida,
prorogando inoltre a 12 mesi la durata del foglio rosa. Altre semplificazioni concernono l'utilizzo della posta
elettronica certificata per il ricorso al prefetto contro le sanzioni amministrative previste dal Codice e per
ricevere le notificazioni delle violazioni, l'accertamento dei requisiti di idoneità di taxi ed NCC e lo
svolgimento delle visite di prova per determinati veicoli. Con riferimento alla trasparenza si ricorda
l'introduzione dell'obbligo di preavviso sul parabrezza per le multe irrogate in assenza del trasgressore.
Specifiche disposizioni sono poi introdotte in materia di pubblicità per gli enti locali degli incassi delle
sanzioni riscosse a seguito di infrazioni al Codice della strada e in merito alla destinazione dei proventi delle
sanzioni alle finalità indicate dall'articolo 208 del Codice stesso.
   L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di veicoli pesanti e macchine agricole. Tra le misure
concernenti i veicoli pesanti si segnalano una articolata modifica della disciplina dei trasporti eccezionali,
interventi in materia di veicoli dello spettacolo viaggiante e modifiche in tema di revisioni prevedendo in
particolare la possibilità di affidare a soggetti autorizzati o titolari di concessione la revisione di specifiche
tipologie di veicoli pesanti. Con riferimento alle macchine agricole si estende innanzi tutto il numero di
soggetti legittimati all'immatricolazione di macchine agricole, e si prevedono inoltre nuove disposizioni in
materia di trasporto prodotti su macchine agricole operatrici trainate e di limiti di massa per le macchine
agricole e per i convogli formati da macchine agricole semoventi e trainate.
   L'articolo 7 contiene disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico.
Tra queste si ricorda l'estensione ai ciclomotori e alle macchine agricole d'epoca della disciplina in tema di
veicoli d'epoca. Si prevede per i veicoli d'epoca la revisione quadriennale e si estende l'esenzione integrale
dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e
collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di
riconoscimento nella categoria in questione, rimettendo l'individuazione dei veicoli rientranti nell'agevolazione
ad una determinazione, da aggiornare annualmente,degli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti
dal codice della strada per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
   L'articolo 8 contiene due disposizioni in materia di veicoli di soccorso. La prima prevede l'esenzione dal
pedaggio autostradale per i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, per i veicoli della protezione
civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del
terzo settore di natura non commerciale se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali, in ogni caso
provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'altra disposizione introduce una nuova tipologia di stalli di sosta (contrassegnata dal colore rosso) riservata
alle autoambulanze.
   L'articolo 9 riporta nel Codice della strada la disciplina dei poteri degli ausiliari del traffico e della sosta in
materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta intervenendo per chiarirne i
poteri al fine di superare il lungo contrasto giurisprudenziale sugli effettivi limiti di tali potestà di accertamento.
   L'articolo 10 contiene le disposizioni di attuazione.
   Per approfondimenti si veda il relativo dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei
deputati.

  La proposta di lege in materia di poteri degli ausiliari della sosta e del personale ispettivo delle
aziende di TPL
   La IX Commissione della Camera aveva avviato (il 25 luglio 2018) e concluso (il 14 novembre 2018)
l'esame della proposta di legge A.C. 680 che riguarda l'accertamento delle violazioni in materia di sosta
da parte degli ausiliari della sosta e del personale ispettivo delle aziende di TPL. L'esame in
Assemblea ha avuto inizio nella seduta del 15 novembre 2018. Nella seduta del 28 maggio 2019 è stato
deliberato il rinvio in Commissione della proposta di legge. Nella seduta del 9 luglio 2019 è stato espresso
dalla Commissione un orientamento contrario sul testo e conseguentemente è stato deliberato il mandato a
riferire negativamente all'Assemblea.
   La proposta di legge prescriveva che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono essere
attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, solamente sugli spazi
destinati al parcheggio a pagamento delle aree oggetto di concessione e, per quanto riguarda le aree vicine,
solo nel caso in cui la sosta illegittima renda impossibile la corretta fruizione dell'area di parcheggio data in
concessione. Inoltre al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone possono essere
attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta
limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di
estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino. La contrarietà della Commissione discende
anche dall'introduzione di una disciplina di altro tenore sulla materia nell'ambito della proposta di modifica del
Codice della strada.

  Dossier

 Accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte degli ausiliari del traffico e del personale
 ispettivo delle aziende di TPL
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10656/accertamento-violazioni-materia-sosta-parte-degli-ausiliari-
del-traffico-e-del-personale-ispettivo-aziende-tpl-7.html

 Modifiche al Codice della strada
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10754/modifiche-al-codice-della-strada.html

 Modifiche al Codice della strada- Testo unificato adottato come testo base - A.C. 24, 192, 193, 234, 264,
 367, 777, 1051, 1366, 1368, 219, 681, 1113, 1187, 1245, 1348, 1358, 1364, 1601, 1613
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12171/modifiche-al-codice-della-strada-testo-unificato-adottato-
 come-testo-base-c-24-192-193-234-264-367-777-1051-1366-1368-219-681-1113.html

 Modifiche al Codice della strada - Esame in Assemblea
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12418/modifiche-al-codice-della-strada.html

  Le modifiche al Codice della strada nella XVIII legislatura

  La legge sull'obbligo di dispositivi anti abbandono nei veicoli
  La prima modifica al Codice della strada nel corso della XVIII legislatura è stata introdotta dalla legge 1
ottobre 2018, n. 117, che ha previsto l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono
di bambini nei veicoli chiusi. La norma modifica a tale scopo l'articolo 172 del Codice della strada che ha
ad oggetto l'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.
La IX Commissione ha approvato in sede legislativa in prima lettura la proposta di legge Nella seduta del 6 agosto
2018 (A.C. 651 e abbinate). il 25 settembre 2018 Il Senato ha approvato definitivamente la proposta di legge che è
stata quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2018 (legge 1 ottobre 2018, n. 117).
  La legge, che è entrata in vigore il 27 ottobre 2018, prevede che i conducenti di specifiche tipologie di
veicoli a motore immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando
trasportano un bambino di età inferiore a quattro anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta
previsto dalla normativa vigente abbiano l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a
prevenire l'abbandono involontario del bambino. Tale dispositivo deve rispondere alle specifiche tecnico
costruttive e funzionali che saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Le disposizioni si applicheranno
decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e comunque dal 1° luglio 2019.
  La legge prevede inoltre che nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di
sensibilizzazione sociale, per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda a
informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per
prevenire l'abbandono di bambini e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa (a questo scopo è
autorizzata una spesa di 80 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021). Con appositi
provvedimenti legislativi potranno essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, per agevolare l'acquisto dei dispositivi volti a prevenire l'abbandono di
bambini nei veicoli chiusi. In attuazione di tale ultima previsione la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1,
comma 296) assegna 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare
agli incentivi per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi
obbligatori dalla legge n.117 del 2018.
  Gli altri interventi sul Codice
   Con il decreto-legge n.113 del 2018 (decreto sicurezza) sono stati posti in essere diversi interventi su
norme del Codice della strada.
   In particolare l'articolo 21-sexies novella l'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada in materia di
parcheggiatori abusivi riducendo da un lato la sanzione amministrativa prevista per tale fattispecie (si
prevede il pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101 mentre è attualmente prevista una
sanzione da 1000 a 3500 euro) ma prevedendo una sanzione penale (arresto da sei mesi a un anno ed
ammenda da 2.000 a 7.000 euro), nei casi in cui nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già
stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo.
   E' poi introdotta una novella delle norme in materia di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei
veicoli (articoli 213 e 214 del Codice della strada) nonché un nuovo articolo 215-bis che disciplina una
procedura semestrale volta a definire la situazione dei mezzi oggetto di sequestro e favorirne la rapida
alienazione (o la restituzione al proprietario). Lo scopo delle modifiche normative introdotte è quello di ridurre
i rilevanti oneri economici che gravano sull'erario in conseguenza dei lunghi tempi di giacenza dei veicoli
nelle depositerie semplificando le procedure e favorendo una più efficiente gestione dei mezzi sottoposti a
fermo e sequestro amministrativo, con particolare riferimento a ciclomotori e motocicli, rispetto ai quali viene
inoltre abrogata la disciplina speciale ad essi riferita (articolo 23-bis).
   Ulteriore materia su cui è intervenuto il suddetto decreto-legge concerne la materia della circolazione sul
territorio italiano di veicoli immatricolati all'estero. L'intervento modifica gli articoli 93 (concernente, tra
l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la
solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del Codice della strada
disciplinando in termini più restrittivi i limiti secondo i quali i veicoli immatricolati all'estero possono circolare
sul territorio italiano. In particolare si vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di
circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-bis dell'articolo 93), salvo quanto previsto
per taluni casi di leasing, locazione senza conducente o comodato (rispetto ai quali è fissata una specifica
disciplina).
   L'ultima modifica, che concerne l'articolo 196, estende il novero dei soggetti che rispondono solidalmente
per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di violazioni del codice della
strada.
Il decreto-legge n.119 del 2018 (decreto fiscale) è intervenuto, con l'articolo 23-bis, in materia di
assicurazioni RCA, modificando l'art.193 del Codice della strada al fine di inasprire le sanzioni, sia
pecuniarie che accessorie, per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei
veicoli. In particolare viene raddoppiata la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di recidiva nella
circolazione senza copertura assicurativa del veicolo prevedendo inoltre la sanzione accessoria della
sospensione della patente, da uno a due mesi, per chi incorra per almeno due volte, in un periodo di
due anni, nella violazione consistente nella circolazione senza copertura assicurativa. Si dispone inoltre
che in tali casi di recidiva il veicolo non venga immediatamente restituito ma sia sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della
sanzione. E' inoltre introdotta la decurtazione di 5 punti patente nel caso di circolazione senza copertura
assicurativa. Si prevede infine anche modifica l'entità della riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in
cui l'assicurazione sia resa operativa entro 15 giorni dalla scadenza del termine massimo per il rinnovo
(ossia 15 giorni dalla scadenza della rata, posto che decorso questo termine l'assicurazione risulta
sospesa).
   Il decreto-legge n. 135 del 2018 (decreto semplificazioni) ha poi introdotto una modifica all'articolo 26
del Codice della strada che disciplina la competenza per le autorizzazioni e le concessioni per la costruzione
di strade ed aree pubbliche. Il nuovo comma 3-bis della disposizione prevede, nel caso di interventi finalizzati
alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, che il nulla osta venga rilasciato nel
termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune.
   Anche la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018) prevede alcune modifiche al Codice della
strada.
   In primo luogo si inserisce un comma 9-bis all'articolo 7 del Codice, prevedendo che i comuni, i quali
realizzino una zona a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Codice, consentono, in ogni
caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida (articolo 1, comma 103).
   E' inoltre oggetto di modifica l'articolo 80, comma 8, del Codice, che prevede attualmente la possibilità per
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione quinquennale le revisioni relative a
veicoli a motore che contengano al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel
campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo
in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio,
l'attività di autoriparazione. La disposizione della legge di bilancio prevede la possibilità di affidare in
concessione quinquennale alle suddette imprese di autoriparazione anche le revisioni dei veicoli a
motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci
non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) (articolo 1, comma 1049). il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i provvedimenti necessari alla attuazione delle modifiche
sopra indicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (articolo 1, comma 1050).

 Dossier

 Modifica all'articolo 172 del codice della strada per la prevenzione dell'abbandono di bambini nei veicoli
 chiusi
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10675/modifica-all-articolo-172-del-codice-della-strada-prevenzione-
 abbandono-bambini-nei-veicoli-chiusi.html

  Altri interventi sulla mobilità stradale. L'ecobonus

  Interventi per la riduzione delle emissioni dei veicoli
   Oltre alle modifiche direttamente effettuate nell'ambito del Codice della strada, la legge di Bilancio per il
2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto diversi interventi in materia di mobilità e trasporto stradale, in
particolare per incentivare lo sviluppo della mobilità stradale pulita, elettrica ed ibrida.
   E' stato innanzi tutto introdotto un sistema di incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto
di autovetture nuove a basse emissioni (c.d. ecobonus). In particolare, in via sperimentale per gli anni
2019, 2020 e 2021, si prevede un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in
locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1 (ossia un veicolo
destinato al trasporto di persone avente almeno 4 ruote e otto posti oltre al conducente), caratterizzato da
base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o
ibridi. L'ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza
per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4 (si prevede espressamente che il veicolo rottamato
non possa essere rimesso in circolazione). Specifiche disposizioni concernono le vetture in locazione
finanziaria (commi 1031-1038).
    La legge di bilancio ha anche previsto un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di
3.000 euro) anche per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di
categoria L1e e L3e , quindi sostanzialmente dei veicoli a due ruote, ossia ciclomotori e
motocicli, qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente
sia proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. Il venditore ha l'obbligo di consegnare quello usato
ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Per la concessione del contributo in esame
è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019 (articolo 1, commi 1057-1063).
   Un ulteriore beneficio è stato introdotto, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021, con riferimento all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli
alimentati a energia elettrica. Si prevede infatti una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese
sostenute per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
  La disciplina applicativa di tali contributi è rimessa ad un decreto interministeriale, mentre gli importi
disponibili per l'ecobonus sono pari a 60 milioni di euro per il 2019 e a 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 (articolo 1, comma 1039-1041), mentre per l'incentivo per i veicoli a due ruote è
stato disposto uno stanziamento di 10 mln € per il 2019.
  Con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019) sono state dettate le modalità
applicative per le agevolazioni ed i contributi per l'acquisto dei veicoli e motocicli elettrici ed ibridi,
nonché per l'istallazione di punti di ricarica elettrici.
  A fronte dei suddetti incentivi, la legge di bilancio 2019 ha previsto dei disincentivi, sotto forma di
imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. In
particolare il comma 1042 ha previsto che dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applichi un'imposta
parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2 ) emessi per chilometro, a carico di chi
acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli o reimmatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria
M1, con emissioni di CO2 superiori a tale soglia. L'importo da versare calcolato in base a 4 fasce di
emissioni. Nei commi successivi (commi 1042-1047) è stata disciplinata anche la modalità di applicazione
della disciplina introdotta.

  Interventi in materia di mobilità
  La legge di bilancio 2019 ha autorizzato la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di
veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come Segway,
hoverboard e monopattini (articolo 1, comma 102).
  E' stata disposta la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di
interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, se in
possesso del certificato di rilevanza storica (articolo 1, comma 1048).
  Infine è stato istituito un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, destinato
alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e
segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2019.
Si prevede che con un successivo decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, da adottarsi di
concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le
Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, saranno definiti -annualmente- gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito del
contrassegno di parcheggio per disabili (di cui al comma 2 dell'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992) e
all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con
disabilità (articolo 1, commi 489-491).

  I dati sulla sicurezza stradale

  Gli obiettivi europei
  A livello europeo, il piano d'azione stradale del 2010, il Libro bianco sui trasporti del 2011, gli
Orientamenti programmatici della Commissione europea sulla sicurezza stradale, nonché il Consiglio dell'UE,
hanno confermato i seguenti obiettivi per il periodo 2011-2020, con l'obiettivo finale al 2050
dell'azzeramento del numero di vittime della strada:

    ulteriore dimezzamento del numero delle vittime degli incidenti nel decennio 2011-2020;
    miglioramento dell'educazione e della formazione;
    rafforzamento del controllo;
    miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e dei veicoli.

   I dati più recenti disponibili mostrano il permanere di un numero eccessivo di morti sulle strade
europee: 25.260 deceduti nel 2017 (erano 26.100 nel 2015 e 25.600 vittime nel 2016), con costi economici
stimabili in oltre 50 miliardi di €, che salgono a più di 100 miliardi € se si considera il totale degli incidenti
stradali, come anche sottolineato nella dichiarazione dei Ministri UE sulla sicurezza stradale, adottata il 29
marzo 2017 alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Rimane inoltre troppo alto anche il numero
dei feriti gravi in incidenti: 17.309 persone nel 2017, pari a più di cinque volte il numero dei deceduti.
   Complessivamente il numero delle vittime di incidenti stradali nell'UE è diminuito nel 2017, per il
secondo anno consecutivo, in misura del 2%, mentre nel 2016 si era registrata una riduzione dell'1,8%
rispetto all'anno precedente. Gli ultimi dati complessivi europei (relativi al 2017) vedono nell'UE una media
di 49,7 morti ogni milione di abitanti, a causa di incidenti stradali. Nel confronto tra il 2017 e il 2010 (anno di
benchmark della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si sono ridotti in media del 20% a
livello europeo (da 31.500 l'anno a 25.200 circa), con l'Italia che si colloca al di sotto della media UE, al
18° posto, con una riduzione del 18% e con 56 deceduti per milione di abitanti. Per approfondimenti si
vedano la Relazione "Annual Accident Report 2018" dell'UE e i dati dello scoreboard UE
   Per ridurre ulteriormente il numero di vittime della strada, la Commissione ha presentato il 17 maggio
2018 il terzo pacchetto "L'Europa in movimento" , con il quale si rinnovano gli obiettivi di forte riduzione
di morti e feriti gravi per incidente stradale e si delineano le strategie per una mobilità sicura, pulita e
connessa, annunciando azioni da realizzare nel prossimo decennio 2020-2030. Per la sicurezza stradale,
la Commissione prefigura l'adozione di un approccio sistemico, c.d. "Safe system approach", in cui le
conseguenze degli incidenti possano essere mitigate dal veicolo e dall'infrastruttura tramite l'adozione di
tecnologie di sicurezza attiva e passiva da introdurre come standard sui veicoli, confermando peraltro
l'esigenza di continuare a promuovere il comportamento corretto di tutti gli utenti della strada.

  I dati sugli incidenti stradali in Italia

   I dati sull'incidentalità stradale in Italia (pubblicati in Italia dall'ISTAT e dall'ACI, in Europa da Eurostat e
Commissione UE ed a livello internazionale dall'OCSE), mostrano che in Italia nel 2017 si sono
verificati 174.933 incidenti stradali (ultimi dati annuali disponibili pubblicati a luglio 2018 dall'ISTAT), in lieve
diminuzione rispetto ai 175.791 del 2016, ma con ben 3.378 vittime, in aumento del 2,9% (+ 95 persone)
quindi in controtendenza rispetto ai dati degli altri Paesi europei, rispetto alle 3.283 vittime del 2016, e
con 246.750 feriti.
   Tra le vittime sono in aumento i pedoni (600, +5,3%) e soprattutto i motociclisti (735, +11,9%) mentre
risultano pressoché stabili gli automobilisti deceduti (ben 1.464).
   L'Italia si colloca tra i Paesi europei meno virtuosi, solo al 18° posto della graduatoria europea (era
al 14° posto lo scorso anno), allontanandosi ulteriormente dall'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle
vittime entro il 2020. L'Italia registra infatti nel 2017 uno dei tassi più alti di mortalità, pari a 56 morti per
milione di abitanti, dietro, nell'ordine a: Svezia, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Estonia,
Germania, Spagna, Finlandia, Malta, Lussemburgo, Austria, Slovenia, Slovacchia, Francia, Repubblica
Ceca, e Belgio.

   Tali dati, nonostante la progressiva riduzione complessiva delle vittime di incidenti registrata in Italia negli
anni dal 2000 al 2010 (erano 7.061 le vittime nel 2000, scese a 4.114 nel 2010) ed in particolare a partire
dall'introduzione, nel 2003, delle penalizzazioni a punti sulla patente e dall'attivazione dal 2005 del sistema di
telecamere di controllo "Tutor" della velocità sulle autostrade e di altri sistemi similari, attestano peraltro
il permanere in Italia nel 2017 di una eccessiva mortalità, principalmente nelle aree urbane (1.467
morti) ed extraurbane (1.615 vittime sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali
extraurbane), mentre la mortalità risulta più ridotta nelle autostrade (296 deceduti).
   Complessivamente, anche quest'anno il 91,6% delle vittime, continua a registrarsi nelle aree urbane
e sulle strade extraurbane, mentre l'8,7% delle vittime si registrano sulle autostrade (comprensive di
raccordi autostradali e tangenziali). Nelle strade urbane in Italia si è verificato, come negli anni precedenti,
anche il maggior numero di incidenti: 130.461 incidenti stradali pari al 74,6% del totale, con 174.612
feriti (70,8% del totale).
I dati preliminari ISTAT relativi al primo semestre 2018 (pubblicati a dicembre 2018), stimano un numero di
incidenti stradali con lesioni a persone in diminuzione del 3% (82.942) sullo stesso periodo dell'anno
precedente, con anche una riduzione dei decessi (1.480 nei primi sei mesi) e dei feriti (116.560).

Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate in Italia risultano essere l'eccesso di velocità, il
mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l'uso di telefono cellulare alla guida e tra le principali
cause di incidente vi sono la guida distratta, il mancato rispetto di precedenze e semafori. Oltre
all'analisi delle cause di incidente, occorre però sottolineare nel nostro Paese la gravità degli esiti degli
incidenti, che ci colloca, con un numero di vittime così alto, tra i Paesi europei in cui gli incidenti hanno
gli esiti peggiori.
Da un sondaggio dell'OCSE condotto tra il 2010 ed il 2015 in Italia è risultato che solo il 20% degli
italiani interpellati ha dichiarato di usare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori, obbligatorie peraltro
dal 1994.
Uno studio del MIT e dell'Istituto Superiore di Sanità, condotto in Italia negli anni 2015-2016(lo studio
"Ulisse") indica una percentuale di utilizzo delle cinture di sicurezza in Italia pari al 63% sui sedili
anteriori e solo dell'11% sui sedili posteriori ed un utilizzo dei meccanismi di ritenuta per i bambini pari
solo al 43% sui sedili posteriori (con un range di variabilità dal 22% al 34% nelle diverse regioni): si
conferma quindi che nelle aree urbane e nelle strade extraurbane, dove si verifica complessivamente più
del 91% dei decessi, l' obbligo di allacciare le cinture di sicurezza da parte dei passeggeri sui sedili
anteriori nonché sui sedili posteriori è largamente disatteso, anche in presenza di bambini, a differenza
di quanto avviene negli altri paesi dell'UE. Nella fascia di età dei bambini e dei ragazzi da 0 a 19 anni si
sono registrate in Italia 207 vittime nel 2016 e 30.764 feriti, di cui 11.844 feriti nella fascia tra 0 e 14 anni, nel
2017 le vittime di incidenti autostradali fino a 14 anni sono state 25 e 8.396 sono stati i feriti, molti dei quali
con esiti invalidanti permanenti.
  Il 25 luglio 2018 il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione per la sicurezza dei bimbi in auto "Bimbi in auto: vision zero" , in relazione al fatto che
nella gran parte dei casi la causa di questi infortuni è il mancato o cattivo uso dei seggiolini,obbligatorio per i
bimbi fino al metro e cinquanta d'altezza, e delle cinture di sicurezza per i più grandi, secondo quanto
previsto dall'art. 172 del Codice della strada.

  La mobilità ciclistica

   Sta prendendo avvio la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto da una serie
di norme che a partire dal 2016 hanno anche stanziato i fondi necessari per gli interventi prioritari.
   E' stata inoltre recentemente approvata la legge n. 2 dell'11 gennaio 2018 "Disposizioni per lo sviluppo
della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", che promuove
l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo
sviluppo dell'attività turistica. La legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla progettazione delle
"autostrade ciclabili" con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

  Il sistema nazionale di ciclovie turistiche ed i finanziamenti attribuiti
  Numerose disposizioni sono intervenute negli anni più recenti prevedendo stanziamenti per l'incremento
della mobilità ciclistica e la loro destinazione a specifici progetti.
  La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 640) ha previsto i primi stanziamenti
per un sistema nazionale di ciclovie turistiche, destinando 17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37
milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per la sua progettazione e realizzazione, nonché per la
progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della ciclabilità cittadina. Sono
stati individuati in particolare i seguenti tre interventi prioritari:

    la ciclovia del Sole: Verona-Firenze;
    la ciclovia VenTo: Venezia Torino;
    il Grab Roma.
  E' inoltre stata inserita la Ciclovia dell'acquedotto pugliese, da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE),
attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia , così come individuato dalla delibera CIPE, 1° febbraio
2001, nel progetto Basilicata. Il comma 644 ha definito la copertura finanziaria per tali interventi.
La legge n. 221 del 2015 aveva in precedenza assegnato alla regione Emilia Romagna un contributo di 5 milioni di
euro per l'anno 2016 per il recupero a scopi ciclopedonali del tracciato dismesso della tratta ferroviaria Bologna
Verona nell'ambito del corridoio europeo Eurovelo 7.
  La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 144 e 145) ha incrementato le risorse assegnate alla
realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche. In particolare è stata autorizzata l'ulteriore spesa di
13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il 4 maggio 2016 il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha presentato il masterplan per dare vita ad una
rete infrastrutturale italiana delle ciclovie turistiche.
  Il 27 luglio 2016 sono stati siglati i primi tre protocolli d'intesa tra il MIT e le otto regioni per la
progettazione e la realizzazione delle prime ciclovie turistiche nazionali previste dalla legge di Stabilità 2016.
I protocolli sono stati concordati con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana,
Campania, Puglia e Basilicata. I tre protocolli d'intesa riguardano la progettazione e la realizzazione della
Ciclovia Ven-To, da Venezia (VE) a Torino (TO) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte); Ciclovia del Sole, da Verona (VR) a Firenze (FI) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana); Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, da Caposele (AV) a
Santa Maria di Leuca (LE) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Campania, Basilicata e Puglia). Il 21 settembre
2016 è stato poi sottoscritto il protocollo d'intesa per il "GRAB", il Grande Raccordo Anulare delle Bici, tra il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Sindaco di Roma Capitale, che dà il via al percorso
amministrativo per la progettazione e la realizzazione delle opere relative alla ciclovia della Capitale.

  Con la direttiva ministeriale n. 133/2017 sono stati finanziati con 4,77 milioni di euro i progetti di fattibilità
tecnica ed economica di queste quattro ciclovie turistiche. Il finanziamento è stato disposto per procedere
rapidamente alla realizzazione dei percorsi ritenuti prioritari, in attesa della proposta del gruppo di lavoro
istituito con decreto n. 85 del 14/3/2017, riguardante gli standard ed i requisiti omogenei che dovranno avere
le ciclovie turistiche. Si è previsto il finanziamento degli interventi con gli stanziamenti delle leggi di bilancio
2016 e 2017, pari a circa 370 milioni di euro complessivi con l'apertura dei cantieri prevista nel 2018.
La direttiva assegna a ciascun ente capofila le risorse, tenendo conto del costo stimato dei progetti, secondo
la complessità dei percorsi. Le risorse assegnate sono le seguenti:

    Ciclovia del Sole, Bologna-Firenze, costo stimato 61,65 milioni di euro, assegnati per il progetto di
    fattibilità tecnica ed economica 1,06 milioni di euro;
    Ciclovia Vento, Venezia-Torino, costo stimato 129,70 milioni di euro, assegnati 2,75 milioni di euro;
    Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, costo stimato 106,51 milioni di euro, assegnati per il progetto di
    fattibilità tecnica ed economica 814 mila euro;
    Grab, Grande raccordo anulare delle bici, di Roma, costo stimato di 14,88 milioni di euro, assegnate
    risorse per 146 mila euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

   L'articolo 52 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha da ultimo integrato la norma del comma 640 della legge
di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle
risorse già previste a legislazione vigente. Sono state quindi aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le
seguenti:

    ciclovia del Garda;
    ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;
    ciclovia Sardegna;
    ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia);
    ciclovia Tirrenica;
    ciclovia Adriatica.
Il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha confermato in Conferenza Unificata il 17 luglio 2018
lo stanziamento complessivo di 361,78 milioni di € per la nascita del Sistema nazionale delle ciclovie
turistiche ed annunciato un decreto, per il quale si attende l'invio da parte delle Regioni degli studi di
fattibilità, finanziati con circa 5 milioni di euro nel maggio 2017, che individua i criteri di ripartizione delle
risorse stanziate nel 2015 e nel 2016, disciplinando la progettazione e realizzazione delle opere. Si prevede
inoltre un tavolo permanente di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

  La legge sulla mobilità ciclistica
  La legge n. 2 del 2018, d'iniziativa parlamentare, avente ad oggetto lo sviluppo della mobilità in bicicletta e
la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica persegue l'obiettivo di promozione dell'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo
dell'attività turistica. Tali obiettivi devono essere perseguiti a tutti i livelli amministrativi sia centrali che
locali in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una
componente fondamentale delle politiche della mobilità. La legge introduce nell'ordinamento la definizione
normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie e la loro classificazione.
  La rete cicloviaria è definita come l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra
loro, percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'art. 3 prevede l'adozione di un Piano generale della
mobilità ciclistica, di durata triennale, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti
e della logistica. Il Piano sarà adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, e sarà articolato in due specifici
settori di intervento:

    lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano;
    lo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo.

   Il Piano dovrà, tra l'altro, individuare le ciclovie di interesse nazionale che costituiranno la Rete ciclabile
nazionale denominata "Bicitalia", la rete infrastrutturale di livello nazionale che dovrà essere integrata nel
sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo".
Tra le caratteristiche della Rete Bicitalia si prevede: che abbia uno sviluppo complessivo non inferiore a
20.000 km e sia articolata su itinerari su tutto il territorio nazionale; la sua integrazione e
interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre
reti ciclabili presenti nel territorio; la continuità e l'interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche
attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di
provvedimenti di moderazione del traffico.
   Sarà inoltre definito nel Piano generale il quadro, per ciascuno dei tre anni, delle risorse finanziarie,
pubbliche e private, reperibili per la mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli
interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane.
   Il piano potrà essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per conseguire le finalità del provvedimento si prevede che anche le regioni predispongano e approvino, in
coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, un Piano regionale della mobilità ciclistica,
di durata triennale per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale. Il Piano regionale, dopo
la deliberazione della regione deve essere inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima applicazione si prevede che debba essere approvato entro
dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica.
Il Piano regionale deve essere redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi
programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane e deve definire, tra l'altro, la Rete
ciclabile regionale e le ciclovie incluse nella Rete denominata Bicitalia che ricadono nel territorio
regionale. Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei
finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

  Per quanto riguarda le città metropolitane ed i comuni non facenti parte di città metropolitane, questi
dovranno predisporre e definire i Piani urbani della mobilità ciclistica, chiamati Biciplan, quali piani di
settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), per definire gli obiettivi, le strategie e le azioni
necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta. In particolare spetta ai comuni il compito di
prevedere la realizzazione di velostazioni e di favorire la creazione di spazi attrezzati per il deposito e la
sosta delle biciclette.

 Entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere infine presentata una relazione annuale al Parlamento sulla
mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il documento unico di circolazione

  In materia di semplificazione amministrativa, è stata introdotta una nuova normativa che prevede che
la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia
pertanto soppresso il certificato di proprietà, (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015). L'entrata in vigore della
disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 è stata differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1,
comma 1140) al 1° gennaio 2019 e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2019 al al 1° gennaio
2020 (articolo 1, comma 1135, lettera b)).
  Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite
le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista
(STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.
  Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la
gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del
veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle
infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche,
a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del
veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche
telematiche.

La IX Commissione Trasporti aveva esaminato lo schema di decreto ed espresso parere favorevole il 24 maggio
2017, dopo averlo già espresso su una prima versione dello schema il 4 maggio 2017. Infatti il parziale recepimento
di quanto espresso allora nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari ha comportato ai sensi dell'articolo 8,
comma 5 della legge n. 214 del 2015 l'obbligo per il Governo di trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione.
  E' stata tra l'altro accolta l'osservazione della IX Commissione che la riduzione dei costi connessi alla
gestione dei dati, derivanti dall'attuazione della disciplina, siano integralmente destinati a realizzare risparmi
per l'utenza, mentre una delle principali novità contenute nello schema modificato e poi approvato è
costituita dall'entrata in vigore del documento unico (inizialmente il 1° luglio 2018, poi differita al 1° gennaio
2019), senza la necessità di attendere l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione con il quale sarà
stabilita anche la tariffa unica da corrispondere per il rilascio del documento. La tariffa sarà infatti
determinata, fino all'emanazione del decreto, in misura pari alla somma delle tariffe attualmente vigenti per i
due documenti e lo stesso meccanismo si applicherà anche all'imposta di bollo.
  Un'altra rilevante modifica del testo finale del decreto riguarda il trasferimento della vigilanza
sull'Automobile Club d'Italia alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alla attività ed alle
strutture dedicate alla tenuta del PRA, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 23 ottobre 2017 sono state fissate le prime
modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale dei veicoli.
  Il decreto ministeriale prevede che i dati siano annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di
circolazione. Del disciplinare tecnico con le nuove procedure per l'annotazione sulla carta di circolazione è
prevista l'adozione da parte dell'apposito comitato tecnico esecutivo.
  La tariffa unica sarà determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30
aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza
automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Il decreto legislativo prevede, in relazione alle prospettive aperte dalla nuova normativa, la trasmissione al
Parlamento, entro un anno dall'introduzione del documento unico, di una relazione sugli effetti e sui
risultati della nuova normativa, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio
unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché l'emanazione, entro ventiquattro
mesi dall'introduzione del documento unico, di un decreto del Presidente della Repubblica con cui siano
definite le modalità organizzative di tale eventuale archivio unico, per assicurare la riduzione dei costi di
gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.
  Con decreto del Presidente della Repubblica n.144 del 2018 sono state emanate le disposizioni di
coordinamento relative al Regolamento di attuazione del Codice della strada, riferite al documento unico (ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

  Gli autobus di linea interregionali

  I servizi automobilistici interregionali di competenza statale sono i servizi di linea di trasporto di
persone mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su
un percorso che collega più di due regioni, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.
  Tali servizi, disciplinati dal decreto legislativo n. 285 del 2005, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha termine massimo di validità di cinque anni (art. 3
del D.Lgs. n. 285/2005) e che viene rilasciata alle imprese in presenza di una serie di condizioni (fissate dal
comma 2 dell'art. 3).
  Se l'esercizio di tale attività viene richiesto da una riunione di imprese, alcune delle condizioni richieste
(comma 2), come il possesso dei requisiti di autotrasportatore, la certificazione aziendale, l'applicazione dei
contratti collettivi di lavoro, la separazione contabile se si svolgono anche servizi soggetti ad obblighi di
servizio pubblico ed il non aver commesso più di due infrazioni considerate molto gravi, si intendono riferite
alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese (art. 3, comma 3), a differenza di altri requisiti
che devono essere posseduti dal gruppo, vale a dire da una o più delle imprese che ne fanno parte, ma non
necessariamente da tutte, come il disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il
regolare esercizio del servizio di linea; disporre di autobus in misura idonea ad assicurare il regolare
esercizio del servizio di linea, ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il nulla osta di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto; proporre
un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti.

  In   materia l'articolo 16-quinquies, del decreto-legge n. 91 del 2017 ha previsto l'istituzione di
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