Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento - Studio ...
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A tutti i Clienti LORO SEDI Circolare n. 66/2020 Rimini, 10 dicembre 2020 Oggetto: Circolare informativa Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente. Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento Alla cassa il 16 marzo 2021 se ricorrono le condizioni di proroga Sommario 1. Novità e ultimi provvedimenti 2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 3. Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento 1. Novità e ultimi provvedimenti • Decreto Ristori quater/Riscossione Dl 30 novembre 2020, n. 157 (GU 30 novembre 2020, n. 297) Decreto Ristori quater: con la pubblicazione in GU vengono rinviate dichiarazioni e versamenti
Il Decreto, la cui emanazione era stata annunciata dal Mef con comunicato stampa del 27 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si concretizzano così i seguenti provvedimenti annunciati. Rinvio dei termini di versamento del secondo acconto Viene spostato: dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano; dal 30 novembre al 30 aprile 2021, in un’unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi, le imposte di cui al rigo precedente a) per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; b) per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl 149/2020 (Decreto Ristori bis), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni (a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi). Restano confermate le disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti Isa (articolo 98, Dl 104/2020 e articolo 6, Dl 149/2020). Presentazione delle dichiarazioni Spostato al 10 dicembre 2020 anche il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap. Sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre Vengono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di dicembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali. La disposizione è rivolta: agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso; a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale; a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al Decreto Ristori bis (esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Proroga dei versamenti delle definizioni agevolate Viene rinviato dal 10 dicembre 2020 (articolo 68, comma 3, Dl 18/2020) all’1 marzo 2021 il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl 119/2018) e per il «saldo e stralcio» degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018). Si ricorda che, in riferimento a tali versamenti, non trova applicazione la norma secondo cui, in caso di ritardo non superiore a 5 giorni, non si determina l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018). Versamento del Preu Nell’ambito del settore dei giochi, si prevede che: entro il 18 dicembre 2020 si potrà versare soltanto il 20% del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (articolo 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020; il restante 80%, maggiorato degli interessi legali calcolati giorno per giorno, potrà essere corrisposto in rate mensili di pari importo: la prima con scadenza 22 gennaio 2021, le altre entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30 giugno 2021. Contributo a fondo perduto Viene esteso ad altri operatori economici (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori) il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, Dl 137/2020: l’indennizzo spetta anche a coloro che esercitano, come attività prevalente, una di quelle richiamate nell’allegato 1 al Decreto Ristori quater, con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020. Rateizzazioni Alcune modifiche apportate all’istituto in parola (articolo 19, Dpr 602/1973) sono definitive, mentre altre sono temporanee (legate all’attuale situazione emergenziale).
Regole a regime (applicabili a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020): dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, Dpr 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta; il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Regole temporanee (per le sole istanze presentate fino al 31 dicembre 2021): è innalzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria; la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di 10 rate (invece che le ordinarie 5), anche non consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal Decreto Cura Italia (articolo 68, comma 2-ter, Dl 18/2020), in base alla quale, per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive; i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal Decreto Cura Italia (articolo 68, commi 1 e 2-bis, Dl 18/2020) è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (articolo 19, comma 3, lettera c), Dpr 602/1973). Esenzione Imu Intervenendo sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a determinate attività economiche, la non debenza della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020 (Decreto Agosto - articolo 78, Dl 104/2020; Decreto Ristori - articolo 9, Dl 137/2020; Decreto Ristori bis - articolo 5, Dl 149/2020), viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide con il «soggetto passivo d’imposta» .La modifica, pertanto, consente di riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi.
Federalismo fiscale Rinviata al 2023 l’applicazione delle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province (Dlgs 68/2011), in particolare la rideterminazione dell’addizionale regionale all’Irpef e dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito Iva, la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario e la determinazione dei fondi perequativi. Tra l’altro, tale disposizione, con rinvio però al 2022, era già stata inserita nel disegno di legge di Bilancio per l’anno finanziario 2021 (attualmente all’esame del Parlamento), all’articolo 151, poi stralciato perché ritenuto estraneo all’oggetto del Ddl di bilancio. • Decreto Covid/Tributi locali Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU 3 dicembre 2020, n. 300) Proroga dello stato di emergenza da Covid-19 e di altri termini: conversione del decreto È stato convertito in legge il Dl 7 ottobre 2020, n. 125 che, tra l’altro, reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Quanto di interesse per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi, si segnala che: 1. viene disposta la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni, sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali; 2. viene prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il Comune deve inserire il prospetto delle aliquote Imu e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata Imu al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'Imu calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021. Resta altresì ferma la cancellazione della seconda rata Imu per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020 – ai sensi dell’articolo 5, Dl 149/2020 (Decreto Ristori bis), dell’articolo 9, Dl 137/2020 (Decreto Ristori) e dell’articolo 78, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) – in favore dei soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni (dunque non solo i proprietari, ma anche gli operatori economici che detengono il bene in leasing), come previsto dal Decreto Ristori quater (Dl 157/2020); 3. viene prorogato lo smart working in modalità semplificata, disponendo che fino al
31 dicembre 2020 la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti; 4. si prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell'app Immuni durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza per la suddetta epidemia fino al 31 gennaio 2021). • Iva/Operazioni esenti Circolare agenzia delle Dogante 26 novembre 2020, n. 45/D Vaccini anti-influenzali distribuiti gratuitamente: niente Iva né dazi per via delle agevolazioni anti Covid-19 I vaccini in parola possono rientrare tra quelli che, all’atto dell’importazione, non devono scontare né dazi né Iva, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Decisione Ue 2020/491. Quest’ultima Decisione ha esteso al 30 aprile 2021 l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva prevista dalla Decisione Ue 2020/1573 per l’importazione – da parte di organizzazioni statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico, unità di pronto soccorso e altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle competenti autorità (incluse nell’Albo dei beneficiari; cfr. circolare agenzia delle Dogane 6 luglio 2020, n. 19/D) – delle merci necessarie a contrastare l’emergenza sanitaria (tra questi i vaccini anti-influenzali che, secondo alcuni studi scientifici, ridurrebbero l’esposizione al rischio di contagio da Coronavirus). L’agenzia ricorda anche che la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della Direttiva 2006/112/Ce che prevederebbe – secondo l’articolo 129-bis che verrebbe introdotto – l’esenzione Iva o l’applicazione di un’aliquota ridotta per i vaccini in grado di contrastare il Covid-19. Tra questi rientrerebbero anche i vaccini anti-influenzali. Analogo trattamento è riservato, fino al 31 dicembre 2020, anche alle operazioni interne (articolo 124, Dl 34/2020): esenzione con diritto alla detrazione (dal 2021 si dovrebbe applicare l’aliquota al 5%) per le cessioni di beni anti Covid-19. La differenza, però, rileva l’agenzia sta nel fatto che l’elenco di cui alla Decisione Ue 2020/491 è meramente esemplificativa, mentre quella dell’articolo 124, Dl 34/2020 è tassativa (cfr. la circolare agenzia delle Dogante 30 maggio 2020, n. 12/D che ha individuato i codici di classificazione doganale dei beni anti Covid-19 che godono dell’esenzione fino a fine anno), anche se – afferma la circolare in commento – non
si può «escludere in via di principio» che alcuni prodotti, pur non inclusi nella tabella, possano comunque godere dell’esenzione qualora l’importatore dimostri che il bene «è comunque afferente per natura e finalità d’uso» a quelli tassativamente elencati nel citato articolo 124. • Iva/Operazioni esenti Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 560 Terapia assistita con animali: esenzione Iva nel rispetto delle condizioni Le terapie assistite con animali, riconducibili a quelle di natura socio-sanitaria, sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 27-ter, Dpr 633/1972 se erogate tramite personale sanitario qualificato, nel rispetto delle altre condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma. L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che opera quale «struttura sanitaria privata semplice» ed effettua anche attività di ippoterapia in favore di soggetti con disabilità fisiche e psichiche. Queste le condizioni previste dalla norma: 1. condizioni oggettive: attengono alla natura della prestazione e al luogo in cui essa viene resa (assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili); 2. condizioni soggettive: attengono alla tipologia dell’ente che eroga il servizio (es. enti con finalità di assistenza sociale), nonché del beneficiario della prestazione socio-sanitaria (soggetti in condizioni di disagio previsti dalla norma, come i portatori di handicap psico-fisico), in possesso di idonea prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute. • Iva/Aliquote Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 564 «Prima casa»: non spetta l’aliquota al 4% nel caso di demolizione e ricostruzione Non spetta l’aliquota ridotta al 4% (n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972) - quella spettante in presenza dei cd. benefici «prima casa» - nel caso di demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria (nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali). E ciò anche se il committente è in possesso dei requisiti La risposta fornita conferma la posizione dell’agenzia delle Entrate assunta con la Cm 11/E/2007, sulla base del fatto che l’intervento non si qualifica come nuova
costruzione ma come recupero di edifici preesistenti (Rm 10/E/2003 e Rm 157/E/2001). L’intervento di demolizione di un edificio (nel caso, immobile strumentale) per edificare successivamente un immobile abitativo si qualifica – a seguito delle modifiche apportate alla disciplina urbanistica dall’articolo 10, Dl 76/2020 – come ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001) e agli interventi di ristrutturazione edilizia si applica l’aliquota Iva del 10% di cui al n. 127- quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. Ciò quant’anche ai fini delle imposte dirette, l’intervento in parola consente la fruizione della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (purché nel fabbricato oggetto di intervento risulti presente un impianto di riscaldamento). • Iva/Buoni pasto Risoluzione agenzia delle Entrate 1 dicembre 2020, n. 75/E Servizi sostitutivi di mensa aziendale Nel documento si evidenzia che il servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso i ticket comporta l’instaurazione di due rapporti diversi: uno tra la società emittente il buono e il datore di lavoro, e un altro tra la società emittente e la mensa. Il duplice rapporto contrattuale discende dal decreto Mise 122/2017 che regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale e le caratteristiche dei buoni pasto, disciplinando il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. La corretta base imponibile dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto è la seguente. 1) Nel rapporto contrattuale tra società emittente i ticket e il datore di lavoro, che sconta l’Iva al 4%, è costituita dal prezzo pattuito tra le parti, a prescindere che sia superiore, uguale o inferiore al valore facciale del buono. L’aliquota del 4% si applica al ricorrere dei presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972, anche se è resa in dipendenza di contratti, inclusi quelli di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro (articolo 75, comma 3, legge 413/1991). L’aliquota ridotta del 4% riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali di «mensa aziendale» (Rm 35/E/2001). Riguardo al significato di «mense aziendali», si ricorda quanto chiarito con la Rm 202/E/2002, secondo cui
s’intendono quelle la cui gestione è data in appalto a un’impresa specializzata o svolta direttamente dall’azienda, a prescindere dal luogo. L’appaltatore, inoltre, è tenuto alla fornitura degli alimenti esclusivamente nei confronti dei dipendenti. 2) Nel rapporto contrattuale tra l’emittente e la mensa aziendale/interaziendale che accetta il buono, da assoggettare ad aliquota al 10%, invece, dev’essere considerata, ai fini della base imponibile, la percentuale dello sconto incondizionato applicato dalle società di emissione dei ticket. In questo caso l’aliquota al 10% è prevista dal n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. In linea generale, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di «sconto incondizionato» (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket) sul valore nominale dei buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell'Iva indicate nel comma 4 dell'articolo 27, Dpr 633/1972. • Registro/Imprese agricole Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 561 Terreno non edificabile ceduto da un imprenditore agricolo Si applica l’imposta di registro (e non l’Iva; cfr. articolo 2, comma 3, lettera c), Dpr 633/1972) con l’aliquota del 15% alla cessione di terreno non edificabile, come risulta dalla dichiarazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune (articolo 36, comma 3, Dl 223/2006) da parte di un’azienda agricola. L’area resta non edificabile anche se sono costruite «opere…in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale» (Cm 36/E/2013, paragrafo 8). L’aliquota al 15% si applica in quanto il cessionario non è Iap (Imprenditore agricolo principale), ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986. L’azienda, oltretutto, è stata donata all’imprenditore agricolo dal padre, non scontando l’imposta sulle donazioni in forza dell’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 (questa norma, al fine di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende realizzati a favore del coniuge e dei discendenti dell’azienda, a condizione che i beneficiari proseguano l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento). La cessione di una particella di terreno, scorporata dall’azienda agricola a seguito del frazionamento del più ampio fondo a disposizione, non comporta la decadenza dall’esenzione,
purché l’imprenditore continui ad esercitare l’attività imprenditoriale con il complesso aziendale agricolo ricevuto in donazione. Ai fini delle imposte sui redditi, l’agenzia delle Entrate conferma che alla cessione di terreni non edificabili detenuti da imprenditori agricoli per più di 5 anni si applica la disciplina dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir (anche se la risposta non lo dice, ne deriva che secondo l’agenzia la cessione prima del decorso di 5 anni comporta la tassazione del plusvalore, e che quindi esso non rientra nel reddito agrario). Nel caso specifico, per verificare il periodo di possesso quinquennale occorre considerare la data di acquisto da parte del donante. • Registro/Misura dell’imposta Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 563 Misura fissa per il certificato successorio europeo Il certificato successorio europeo redatto da un notaio (articoli 32 e seguenti, legge 161/2014; Regolamento Ue 4 luglio 2012, n. 650) – che ha un’efficacia probatoria in tutti gli Stati membri della Ue senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento - essendo assimilato ad un atto pubblico, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa (200 euro), come previsto dall’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur (Dpr 131/1986) che attiene agli «atti pubblici …non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». • Immobili/Superbonus 110% Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 562 Cambio di destinazione d’uso di un fabbricato Gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate) con cambio di destinazione d’uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3 consente la fruizione della detrazione del 110% (articolo 119, comma 4, Dl 19 maggio 2020 n. 34). Quindi la detrazione spetta anche se avviene il cambio di destinazione d’uso (da strumentale ad abitativo; cfr. risposta ad interpello 9 novembre 2020, n. 538), purché questo risulti nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori. Alcuni lavori interessano anche un’altra pertinenza, di categoria C/6.
Nel caso prospettato dall’istante, un immobile della categoria C/2 – dotato di riscaldamento (2 camini) – viene accorpato, al termine della ristrutturazione, nell’adiacente immobile della categoria A/3. L’istante chiede se: 1. possa beneficiare del Superbonus 110% anche se per l’impianto fotovoltaico con pagamenti effettuati utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per la ristrutturazione edilizia; 2. sia possibile fruire della detrazione del 65%, per le spese per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e l'installazione di un impianto solare termico nell'immobile in categoria A/3, atteso che gli interventi non comporterebbero una diminuzione di due classi energetiche dell'immobile; 3. per la sostituzione degli infissi della pertinenza C/6 spetti la detrazione per interventi di ristrutturazione al 50%. Le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate toccano diversi aspetti. Superbonus 110% e cambio di destinazione d’uso: in una faq dell’agenzia è stato già affermato che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir; Rm 14/E/2005; Cm 19/E/2020), compresi quelli antisismici, sono ammesse al Superbonus 110% anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo. Per gli interventi di efficientamento energetico gli edifici oggetto degli interventi devono essere dotati di impianti di riscaldamento. Per gli interventi iniziati dall’11 giugno 2020, la definizione di impianto termico è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 così come modificato dal Dlgs 10 giugno 2020, n. 48. In presenza di lavori trainanti, il Superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi e per l'installazione di un impianto fotovoltaico (purché detti lavori siano realizzati congiuntamente all'intervento trainante). Per il pagamento con bonifico «parlante» è possibile utilizzare anche i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus o per le ristrutturazioni edilizie. Pertanto, l’aver sostenuto le spese per il fotovoltaico con il bonifico per ristrutturazioni edilizie non preclude l’accesso alla detrazione. Quanto al miglioramento delle due classi di merito ai fini energetici (o, nel caso in cui non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; cfr. articolo 110, comma 3, Dl 34/2020) dell’intero edificio (non solo di uno dei due oggetto di accorpamento) risultante al termine dei lavori (accorpamento delle due unità
immobiliari), si precisa che se dall’APE risulta il predetto miglioramento energetico tutti gli interventi realizzati negli immobili C/2 e A/3 che possiedono le caratteristiche tecniche per l'accesso al beneficio, e nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascuna tipologia, potranno accedere al Superbonus. In caso contrario, l’istante potrà servirsi delle detrazioni ordinariamente previste. Con riguardo alla sostituzione degli infissi nella pertinenza C/6, l’agenzia ritiene che sia possibile fruire della detrazione al 50% se l’intervento si configura come manutenzione straordinaria. • Agevolazioni/Cashback Dm Economia e Finanze 24 novembre 2020, n. 156 (GU 28 novembre 2020, n. 296) Rimborso per gli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici Il «cashback» rappresenta il programma infrannuale di rimborso in denaro a favore degli aderenti che – al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione – effettuano acquisti mediante strumenti di pagamento elettronici. Il Dm in esame – emanato in attuazione dell’articolo 1, commi da 288 a 290, legge 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020) – disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro di cui si è detto. Il sistema è predisposto e gestito da PagoPa Spa: attraverso la piattaforma tecnologica, che raccoglie i dati rilevanti ai fini della partecipazione al programma (da parte degli aderenti e degli esercenti), definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all'AppIO e ai sistemi messi a disposizione dagli emittenti convenzionati. Inoltre, sarà a regime dal 1° gennaio 2021. Il periodo sperimentale, in base al Dm 156/2020, è compreso tra la data di avvio, identificata e resa pubblica mediante provvedimento del Mef, e il 31 dicembre 2020 e il primo rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021. L'adesione al programma è esclusivamente su base volontaria. La partecipazione inizia al momento della prima transazione effettuata tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente, che, in qualsiasi momento, può effettuare la cancellazione dal programma nell'AppIO o nei sistemi a disposizione, con conseguente perdita di diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento. Il contribuente che intende aderire al programma registra nell'AppIO o nei sistemi messi a disposizione da un issuer (emittente) convenzionato il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali vuole per effettuare gli acquisti. In caso di registrazione al programma di una carta
di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPa Spa, il contribuente riceve gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso. Agli aderenti al programma viene attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con riferimento ai periodi:1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. Per ciascun periodo accedono al rimborso solo aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione, fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. I rimborsi, che sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo sul codice Iban dell'aderente (indicato al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo), sono in ogni caso determinati su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo. Tali previsioni si applicano anche nel periodo sperimentale. • Agevolazioni/Versamenti Provvedimento agenzia delle Entrate 1 dicembre 2020 Lampedusa e Linosa: approvato il modello di comunicazione per i versamenti agevolati È stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per comunicare l’accesso all’agevolazione prevista – per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa – dall’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto). L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare solo il 40% degli importi dovuti. Nello specifico, tenuto conto dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19, infatti, la disposizione appena richiamata, tra l’altro, ha previsto che i suddetti contribuenti possono effettuare, nel limite del 40% dell’importo dovuto, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nel 2018 e 2019, esclusa l’Iva. E ciò senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, con la stessa disposizione, il legislatore ha anche concesso la possibilità di avvalersi, per il 50% dei versamenti
sospesi (articoli 126 e 127 del Dl Rilancio), della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (articolo 97, Decreto Agosto). Quanto alle modalità di presentazione della comunicazione, si prevede che: coloro che svolgono attività economiche e gli intermediari, per trasmettere il modello, devono utilizzare la Pec (indirizzo: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it); gli altri contribuenti invece possono anche servirsi dell’e-mail ordinaria (indirizzo: dp.agrigento@agenziaentrate.it). Il termine di presentazione – o di rettifica di una comunicazione precedentemente trasmessa –è fissato al 21 dicembre 2020. • Accertamento delle imposte/Transfrontalieri Provvedimento agenzia delle Entrate 26 novembre 2020 Scambio automatico di informazioni: modalità e termini di comunicazione Il provvedimento stabilisce modalità (tecniche e procedurali) e termini per la comunicazione, da parte di soggetti obbligati (individuati dallo stesso provvedimento), dei meccanismi transfrontalieri, la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, elencando anche le informazioni oggetto di comunicazione. • Riscossione/Modello F24 Provvedimento agenzia delle Entrate 27 novembre 2020 Registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate: versamento con il Modello F24 Dal 7 dicembre 2020 viene esteso l’utilizzo del modello F24 (Dlgs 9 luglio 1997, n. 241) per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e dell’imposta sulle donazioni nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate. Quindi il modello F24 potrà essere utilizzato per i pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni (Dl 3 ottobre 2006, n. 262), dell'imposta di registro (Dpr 26 aprile 1986, n. 131), delle imposte ipotecarie e catastali (articolo 2, comma 47, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346), delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni e tributi speciali.
Nello stesso tempo sono confermate le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il «Modello unico informatico» (MUI) attraverso la piattaforma SISTER. È altresì previsto un periodo transitorio per il versamento delle somme in questione: fino al 30 giugno 2021 potrà continuare ad essere utilizzato il modello F23, secondo le attuali modalità. A partire dal 1° luglio 2021 i suddetti versamenti andranno effettuati soltanto con il modello F24. • Riscossione/Codici tributo Risoluzione agenzia delle Entrate 2 dicembre 2020, n. 76/E Registrazione di atti: codici tributo per il versamento delle somme dovute Le somme dovute per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e l’imposta sulle donazioni possono ora essere versate con il modello F24, come disposto dal provvedimento agenzia delle Entrate 27 novembre 2020. I nuovi codici (dal 1560 al 1570) sono operativi dal 7 dicembre 2020 e potranno essere utilizzati nel modello F24: per un periodo di tempo transitorio (fino al 30 giugno 2021), potrà essere adottata ancora la precedente modalità di versamento con il modello F23. In caso di avvisi di liquidazione relativi all’imposta sulle donazioni, la risoluzione istituisce il codice tributo A198 che si abbinerà agli importi dovuti, mentre, per le altre tipologie di tributo, sempre nell’ipotesi di avvisi emessi dagli uffici dell’Agenzia, ne ridenomina di già esistenti (A196, A197, A146, A148, A152, A140, A141, A142, A149, A151 e A198). Infine, viene fornita una precisazione relativa al versamento delle spese di notifica degli avvisi che si versano con il codice 9400. • Riscossione/Codici tributo Risoluzione agenzia delle Entrate 2 dicembre 2020, n. 77/E IMPi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine): istituito il codice tributo È stato istituito il codice tributo 3970 per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – ossia delle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale. La norma istitutiva è l’articolo 38, Dl 26 ottobre 2019, n. 124 (collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020), prevedendo che l’IMPi sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
L'imposta in questione è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille. Il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine spetta ai Comuni, individuati con apposito Dm e con definizione di criteri e modalità di attribuzione e di versamento, nonché quota del gettito spettante ai Comuni interessati. Solo per l’anno 2020, il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2020, interamente allo Stato, che attribuirà la quota spettante ai Comuni (articolo 38, comma 5, Dl 124/2019).
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 16 dicembre 2020 Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di novembre 2020. N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad es. gas metano). Accise Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico. Versamento Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; Provv. Agenzia Entrate 23 ottobre 2007; Provv. Agenzia Entrate 12 marzo 2012 Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare l'addizionale regionale ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2020 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno. Addizionali Irpef Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale Redditi di lavoro dipendente all'Irpef – sostituti d'imposta. e assimilati N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n. 157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e IVA di dicembre. Differimento al 16 marzo 2021 (anche con versamento rateale) dei termini di versamento che
scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori economici che hanno subìto un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga è disposta anche in favore di coloro che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019 e dei contribuenti che esercitano le attività economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni, oppure che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona rossa. Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall'articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, Agevolazioni innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese. Detassazione premi di produttività - versamento Modalità di versamento: con il Modello F24 via dell'imposta sostitutiva telematica. Codice tributo: 1053. Frequenza: mensile
Riferimenti: Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014 Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di novembre 2020 agli associati d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, Legge 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps. N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n. 157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e IVA di dicembre. Differimento al 16 marzo 2021 (anche con Gestione separata Inps versamento rateale) dei termini di versamento che scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori Associati in partecipazione - economici che hanno subìto un calo del fatturato di versamento dei contributi almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga è disposta anche in favore di coloro che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019 e dei contribuenti che esercitano le attività economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni, oppure che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona rossa. Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Frequenza: mensile
Riferimenti: Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12 Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di novembre 2020. N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dal 1 gennaio 2020, risultano fissate: › nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta; › nel 25,72% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; › nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori Gestione separata Inps autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura Collaboratori coordinati e previdenziale. venditori a domicilio - versamento dei contributi N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n. 157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e IVA di dicembre. Differimento al 16 marzo 2021 (anche con versamento rateale) dei termini di versamento che scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori economici che hanno subìto un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga è disposta anche in favore di coloro che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019 e dei contribuenti che esercitano le attività economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle
zone rosse e arancioni, oppure che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona rossa. Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12 Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il Gestione separata Inps reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 Lavoratori autonomi euro (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con occasionali con reddito modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine superiore a 5.000 euro iscritti per versare i contributi dovuti per i compensi alla gestione separata Inps - eccedenti 5.000 euro percepiti in novembre 2020. Le versamento dei contributi aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n. 157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e IVA di dicembre. Differimento al 16 marzo 2021 (anche con versamento rateale) dei termini di versamento che scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori economici che hanno subìto un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga è disposta anche in favore di coloro che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019 e dei contribuenti che esercitano le attività economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni, oppure che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona rossa. Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12 L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da Imposta sostitutiva banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle Versamento dell'imposta aziende di credito e dagli altri intermediari. L'imposta sostitutiva sugli interessi sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di novembre 2020. Dall'1.7.2000, l'imposta sostitutiva di cui al Dlgs
239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall'articolo 6, Dlgs 505/1999). Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilita-to, nonché mediante l'home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all'articolo 35, Legge 724/1994. Codice tributo: 1239. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (ottobre 2020) per le operazioni effettuate in regime di risparmio Imposta sostitutiva amministrato. Risparmio amministrato - Modalità di versamento: on-line direttamente, versamento dell'imposta tramite un intermediario abilitato o mediante l'home sostitutiva banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1102. Riferimenti: Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998 Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati Imposta sostitutiva scade oggi il termine per il versamento dell'imposta Risparmio gestito - versamento sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente dell'imposta sostitutiva in caso del mandato di gestione nel secondo mese di revoca del mandato precedente (ottobre 2020).
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario; • mediante l'home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1103. Riferimenti: Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall'articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998 Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% dovuta sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato a T.F.R. L'acconto è pari al 90% di quanto dovuto in base alle rivalutazioni dell'anno precedente o al 90% di quanto dovuto applicando il metodo previsionale. Il saldo dell'imposta sostitutiva va versato entro il 16 febbraio 2020. Imposta sostitutiva Modalità di versamento: l'imposta va versata con il Rivalutazione del T.F.R. – Modello F24 e può essere compensata con eventuali imposta sostitutiva – crediti fiscali e/o previdenziali. versamento dell'acconto Codice tributo: 1712. Frequenza: annuale Riferimenti: Art. 19, D.P.R. 22.12.1986, n. 917; art. 11, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47, come modif. dall'art. 1, co. 623, L. 23.12.2014, n. 190; C.M. 20.3.2001, n. 29/E; D.Lgs. 12.4.2001, n. 168; C.M. 6.8.2001, n. 78/E
Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata (saldo 2020) dell’imposta municipale propria (Imu), calcolata applicando le aliquote e le detrazioni vigenti deliberate dal Comune, sottraendo da tale importo quanto versato a titolo di acconto (entro il 16 giugno 2020). N.B.: Nell'ambito del Decreto Ristori (articolo 9, Dl 28 ottobre 2020, n. 137), la seconda rata Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni. L'articolo 5, Dl 149/2020 prevede la cancellazione della seconda rata dell'Imu, che deve essere versata entro oggi, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario Imu di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone Imposta municipale propria rosse). (Imu) – versamento del saldo Modalità di versamento: con il modello F24 o per il 2020 bollettino di c/c/p. Codici tributo: 3912 «Imu su abitazione principale e pertinenze – art. 13, co. 7, D.L. 201/2011 – Comune»; 3913 «Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune»; 3914 «Imu per i terreni – Comune»; 3915 «Imu per i terreni – Stato»; 3916 «Imu per le aree fabbricabili – Comune»; 3917 «Imu per le aree fabbricabili – Stato»; 3918 «Imu per gli altri fabbricati – Comune»; 3919 «Imu per gli altri fabbricati – Stato»; 3923 «Imu – interessi da accertamento – Comune»; 3924 «Imu – sanzioni da accertamento – Comune»; 3925 – «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato»; 3930 – «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune». Frequenza: annuale
Riferimenti: Art. 8, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23; art. 13, D.L. 201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011; R.M. 12.4.2012, n. 35/E; Provv. Agenzia Entrate 12.4.2012, n. 53909; art. 4, D.L. 16/2012, conv. con modif. con L. 44/2012; C.M. 18.5.2012, n. 3/DF; D.L. 54/2013, conv. con modif. con L. 85/2013; R.M. 21.5.2013, n. 33/E; C.M. 23.5.2013, n. 2/DF; D.L. 102/2013, conv. con modif. con L. 124/2013; D.L. 133/2013, conv. con modif. con L. 5/2014; L. 27.12.2013, n. 147; D.L. 16/2014, conv. con modif. con L. 68/2014; art. 22, D.L. 24.4.2014, n. 66; D.M. 28.11.2014; D.L. 4/2015, conv. con modif. con L. 34/2015; R.M. 3.2.2015, n. 2/DF; D.M. 25.3.2015; Risoluzione Mef 26.6.2015, n. 6; Risoluzione Mef 5.11.2015, n. 9; Risoluzione Mef 5.11.2015, n. 10; R.M. 17.7.2016, n. 1/DF Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (novembre 2020). Modalità di versamento: con il Modello F24: Intrattenimenti Attività di intrattenimento a • on-line; carattere continuativo • con l'home banking. Codice tributo: 6728. Frequenza: mensile Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999 Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il Iva mese di novembre 2020 se superiore a 25,82 euro. Liquidazione e versamento Iva N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della mensile contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta
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