Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento - Studio ...

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Circolare n. 66/2020

Rimini, 10 dicembre 2020

Oggetto: Circolare informativa

       Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più
importanti intervenute recentemente.

      Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

           Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento
           Alla cassa il 16 marzo 2021 se ricorrono le condizioni di proroga

Sommario
1.      Novità e ultimi provvedimenti
2.      Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali
3.      Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento

1. Novità e ultimi provvedimenti

     • Decreto Ristori quater/Riscossione
       Dl 30 novembre 2020, n. 157 (GU 30 novembre 2020, n. 297)
       Decreto Ristori quater: con la pubblicazione in GU vengono rinviate dichiarazioni e
       versamenti
Il Decreto, la cui emanazione era stata annunciata dal Mef con comunicato stampa
del 27 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si concretizzano così i seguenti provvedimenti annunciati.
Rinvio dei termini di versamento del secondo acconto
Viene spostato: dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine di versamento
della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap
dovuta dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nel territorio italiano; dal 30 novembre al 30 aprile
2021, in un’unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi, le imposte di cui
al rigo precedente a) per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o
compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo
semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi
almeno del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; b) per imprese,
professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al
Dl 149/2020 (Decreto Ristori bis), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone
rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni (a prescindere dall’ammontare
dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).
Restano confermate le disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già
sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti Isa (articolo 98, Dl 104/2020
e articolo 6, Dl 149/2020).
Presentazione delle dichiarazioni
Spostato al 10 dicembre 2020 anche il termine per la presentazione telematica della
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap.
Sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre
Vengono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di dicembre relativi all’Iva, alle
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr
600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di
sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi
previdenziali e assistenziali.
La disposizione è rivolta: agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con
ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che,
nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi almeno del 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso; a imprese,
professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, a
prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo
1, Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale; a prescindere dall’ammontare dei ricavi o
compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività
di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o
arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al
Decreto Ristori bis (esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour
operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo.
Proroga dei versamenti delle definizioni agevolate
Viene rinviato dal 10 dicembre 2020 (articolo 68, comma 3, Dl 18/2020) all’1 marzo
2021 il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza
applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la
rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl 119/2018) e per il «saldo e stralcio» degli
omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1,
comma 184 e seguenti, legge 145/2018). Si ricorda che, in riferimento a tali
versamenti, non trova applicazione la norma secondo cui, in caso di ritardo non
superiore a 5 giorni, non si determina l’inefficacia della definizione e non sono
dovuti interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).
Versamento del Preu
Nell’ambito del settore dei giochi, si prevede che: entro il 18 dicembre 2020 si potrà
versare soltanto il 20% del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco
(articolo 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e del
canone concessorio del quinto bimestre 2020; il restante 80%, maggiorato degli
interessi legali calcolati giorno per giorno, potrà essere corrisposto in rate mensili di
pari importo: la prima con scadenza 22 gennaio 2021, le altre entro l’ultimo giorno
di ciascun mese successivo, fino al 30 giugno 2021.
Contributo a fondo perduto
Viene esteso ad altri operatori economici (diverse categorie di agenti e
rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori) il riconoscimento
del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, Dl 137/2020: l’indennizzo
spetta anche a coloro che esercitano, come attività prevalente, una di quelle
richiamate nell’allegato 1 al Decreto Ristori quater, con partita Iva attiva al 25
ottobre 2020.
Rateizzazioni
Alcune modifiche apportate all’istituto in parola (articolo 19, Dpr 602/1973) sono
definitive, mentre altre sono temporanee (legate all’attuale situazione
emergenziale).
Regole a regime (applicabili a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a
richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020): dalla data di
presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero,
se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di
decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e
ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione
dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono
essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, Dpr
602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento
della richiesta; il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta
l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora
tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione
ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Regole temporanee (per le sole istanze presentate fino al 31 dicembre 2021): è
innalzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la
quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà finanziaria; la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in
caso di mancato pagamento di 10 rate (invece che le ordinarie 5), anche non
consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal
Decreto Cura Italia (articolo 68, comma 2-ter, Dl 18/2020), in base alla quale, per le
dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31
dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato
pagamento di dieci rate, anche non consecutive; i carichi contenuti nei piani di
dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di
pagamento sancito dal Decreto Cura Italia (articolo 68, commi 1 e 2-bis, Dl 18/2020)
è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova
richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate
già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (articolo 19, comma
3, lettera c), Dpr 602/1973).
Esenzione Imu
Intervenendo sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a
determinate attività economiche, la non debenza della seconda rata dell’Imu 2020
in scadenza il 16 dicembre 2020 (Decreto Agosto - articolo 78, Dl 104/2020; Decreto
Ristori - articolo 9, Dl 137/2020; Decreto Ristori bis - articolo 5, Dl 149/2020), viene
chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica
coincide con il «soggetto passivo d’imposta» .La modifica, pertanto, consente di
riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti
in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi.
Federalismo fiscale
   Rinviata al 2023 l’applicazione delle disposizioni in materia di autonomia di entrata
   delle Regioni a statuto ordinario e delle Province (Dlgs 68/2011), in particolare la
   rideterminazione dell’addizionale regionale all’Irpef e dell’aliquota di
   compartecipazione regionale al gettito Iva, la soppressione dei trasferimenti dallo
   Stato alle Regioni a statuto ordinario e la determinazione dei fondi perequativi. Tra
   l’altro, tale disposizione, con rinvio però al 2022, era già stata inserita nel disegno di
   legge di Bilancio per l’anno finanziario 2021 (attualmente all’esame del
   Parlamento), all’articolo 151, poi stralciato perché ritenuto estraneo all’oggetto del
   Ddl di bilancio.

• Decreto Covid/Tributi locali
  Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU 3 dicembre 2020, n. 300)
  Proroga dello stato di emergenza da Covid-19 e di altri termini: conversione del
  decreto

   È stato convertito in legge il Dl 7 ottobre 2020, n. 125 che, tra l’altro, reca misure
   urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
   epidemiologica da Covid-19.
   Quanto di interesse per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi, si segnala
   che:
   1. viene disposta la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la pubblicazione, da
   parte dei Comuni, sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef, delle aliquote e
   dei regolamenti concernenti i tributi comunali;
   2. viene prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il Comune deve
   inserire il prospetto delle aliquote Imu e il relativo regolamento sul Portale del
   federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata Imu
   al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'Imu calcolata e l'imposta
   versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta, senza applicazione di sanzioni e
   interessi, entro il 28 febbraio 2021. Resta altresì ferma la cancellazione della
   seconda rata Imu per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020 – ai sensi
   dell’articolo 5, Dl 149/2020 (Decreto Ristori bis), dell’articolo 9, Dl 137/2020
   (Decreto Ristori) e dell’articolo 78, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) – in favore dei
   soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743
   dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
   attività economiche indicate dalle predette disposizioni (dunque non solo i
   proprietari, ma anche gli operatori economici che detengono il bene in leasing),
   come previsto dal Decreto Ristori quater (Dl 157/2020);
   3. viene prorogato lo smart working in modalità semplificata, disponendo che fino al
31 dicembre 2020 la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di
   lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi
   individuali previsti;
   4. si prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i
   propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai
   regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell'app Immuni durante il medesimo
   orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (il
   Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza per la
   suddetta epidemia fino al 31 gennaio 2021).

• Iva/Operazioni esenti
  Circolare agenzia delle Dogante 26 novembre 2020, n. 45/D
  Vaccini anti-influenzali distribuiti gratuitamente: niente Iva né dazi per via delle
  agevolazioni anti Covid-19

   I vaccini in parola possono rientrare tra quelli che, all’atto dell’importazione, non
   devono scontare né dazi né Iva, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Decisione
   Ue 2020/491. Quest’ultima Decisione ha esteso al 30 aprile 2021 l’esenzione dai
   dazi doganali e dall’Iva prevista dalla Decisione Ue 2020/1573 per l’importazione –
   da parte di organizzazioni statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico,
   unità di pronto soccorso e altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche
   approvate dalle competenti autorità (incluse nell’Albo dei beneficiari; cfr. circolare
   agenzia delle Dogane 6 luglio 2020, n. 19/D) – delle merci necessarie a contrastare
   l’emergenza sanitaria (tra questi i vaccini anti-influenzali che, secondo alcuni studi
   scientifici, ridurrebbero l’esposizione al rischio di contagio da Coronavirus).
   L’agenzia ricorda anche che la Commissione europea ha presentato una proposta di
   modifica della Direttiva 2006/112/Ce che prevederebbe – secondo l’articolo 129-bis
   che verrebbe introdotto – l’esenzione Iva o l’applicazione di un’aliquota ridotta per i
   vaccini in grado di contrastare il Covid-19. Tra questi rientrerebbero anche i vaccini
   anti-influenzali.
   Analogo trattamento è riservato, fino al 31 dicembre 2020, anche alle operazioni
   interne (articolo 124, Dl 34/2020): esenzione con diritto alla detrazione (dal 2021 si
   dovrebbe applicare l’aliquota al 5%) per le cessioni di beni anti Covid-19.
   La differenza, però, rileva l’agenzia sta nel fatto che l’elenco di cui alla Decisione Ue
   2020/491 è meramente esemplificativa, mentre quella dell’articolo 124, Dl 34/2020
   è tassativa (cfr. la circolare agenzia delle Dogante 30 maggio 2020, n. 12/D che ha
   individuato i codici di classificazione doganale dei beni anti Covid-19 che godono
   dell’esenzione fino a fine anno), anche se – afferma la circolare in commento – non
si può «escludere in via di principio» che alcuni prodotti, pur non inclusi nella
   tabella, possano comunque godere dell’esenzione qualora l’importatore dimostri
   che il bene «è comunque afferente per natura e finalità d’uso» a quelli
   tassativamente elencati nel citato articolo 124.

• Iva/Operazioni esenti
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 560
  Terapia assistita con animali: esenzione Iva nel rispetto delle condizioni

   Le terapie assistite con animali, riconducibili a quelle di natura socio-sanitaria, sono
   esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 27-ter, Dpr 633/1972 se erogate
   tramite personale sanitario qualificato, nel rispetto delle altre condizioni oggettive e
   soggettive previste dalla norma.
   L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che opera quale «struttura sanitaria
   privata semplice» ed effettua anche attività di ippoterapia in favore di soggetti con
   disabilità fisiche e psichiche.
   Queste le condizioni previste dalla norma:
   1. condizioni oggettive: attengono alla natura della prestazione e al luogo in cui essa
   viene resa (assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili);
   2. condizioni soggettive: attengono alla tipologia dell’ente che eroga il servizio (es.
   enti con finalità di assistenza sociale), nonché del beneficiario della prestazione
   socio-sanitaria (soggetti in condizioni di disagio previsti dalla norma, come i
   portatori di handicap psico-fisico), in possesso di idonea prescrizione medica dalla
   quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della
   salute.

• Iva/Aliquote
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 564
  «Prima casa»: non spetta l’aliquota al 4% nel caso di demolizione e ricostruzione

   Non spetta l’aliquota ridotta al 4% (n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr
   633/1972) - quella spettante in presenza dei cd. benefici «prima casa» - nel caso di
   demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale
   con aumento della volumetria (nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali). E
   ciò anche se il committente è in possesso dei requisiti
   La risposta fornita conferma la posizione dell’agenzia delle Entrate assunta con la
   Cm 11/E/2007, sulla base del fatto che l’intervento non si qualifica come nuova
costruzione ma come recupero di edifici preesistenti (Rm 10/E/2003 e Rm
   157/E/2001).
   L’intervento di demolizione di un edificio (nel caso, immobile strumentale) per
   edificare successivamente un immobile abitativo si qualifica – a seguito delle
   modifiche apportate alla disciplina urbanistica dall’articolo 10, Dl 76/2020 – come
   ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001) e agli
   interventi di ristrutturazione edilizia si applica l’aliquota Iva del 10% di cui al n. 127-
   quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972.
   Ciò quant’anche ai fini delle imposte dirette, l’intervento in parola consente la
   fruizione della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica
   (purché nel fabbricato oggetto di intervento risulti presente un impianto di
   riscaldamento).

• Iva/Buoni pasto
   Risoluzione agenzia delle Entrate 1 dicembre 2020, n. 75/E
   Servizi sostitutivi di mensa aziendale

   Nel documento si evidenzia che il servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso i
   ticket comporta l’instaurazione di due rapporti diversi: uno tra la società emittente
   il buono e il datore di lavoro, e un altro tra la società emittente e la mensa.
   Il duplice rapporto contrattuale discende dal decreto Mise 122/2017 che
   regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale e le caratteristiche dei buoni
   pasto, disciplinando il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi
   stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
   convenzionabili.
   La corretta base imponibile dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di
   buoni pasto è la seguente.
   1) Nel rapporto contrattuale tra società emittente i ticket e il datore di lavoro, che
   sconta l’Iva al 4%, è costituita dal prezzo pattuito tra le parti, a prescindere che sia
   superiore, uguale o inferiore al valore facciale del buono. L’aliquota del 4% si applica
   al ricorrere dei presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr
   633/1972, anche se è resa in dipendenza di contratti, inclusi quelli di appalto, aventi
   ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da
   datori di lavoro (articolo 75, comma 3, legge 413/1991). L’aliquota ridotta del 4%
   riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale
   dipendente nei locali di «mensa aziendale» (Rm 35/E/2001). Riguardo al significato
   di «mense aziendali», si ricorda quanto chiarito con la Rm 202/E/2002, secondo cui
s’intendono quelle la cui gestione è data in appalto a un’impresa specializzata o
   svolta direttamente dall’azienda, a prescindere dal luogo. L’appaltatore, inoltre, è
   tenuto alla fornitura degli alimenti esclusivamente nei confronti dei dipendenti.
   2) Nel rapporto contrattuale tra l’emittente e la mensa aziendale/interaziendale che
   accetta il buono, da assoggettare ad aliquota al 10%, invece, dev’essere considerata,
   ai fini della base imponibile, la percentuale dello sconto incondizionato applicato
   dalle società di emissione dei ticket. In questo caso l’aliquota al 10% è prevista dal n.
   121 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. In linea generale, le società di
   emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di «sconto incondizionato»
   (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei
   ticket) sul valore nominale dei buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va
   determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del
   buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso
   compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell'Iva indicate nel
   comma 4 dell'articolo 27, Dpr 633/1972.

• Registro/Imprese agricole
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 561
  Terreno non edificabile ceduto da un imprenditore agricolo

   Si applica l’imposta di registro (e non l’Iva; cfr. articolo 2, comma 3, lettera c), Dpr
   633/1972) con l’aliquota del 15% alla cessione di terreno non edificabile, come
   risulta dalla dichiarazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune (articolo
   36, comma 3, Dl 223/2006) da parte di un’azienda agricola. L’area resta non
   edificabile anche se sono costruite «opere…in funzione della conduzione del fondo e
   delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale» (Cm 36/E/2013,
   paragrafo 8).
   L’aliquota al 15% si applica in quanto il cessionario non è Iap (Imprenditore agricolo
   principale), ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986.
   L’azienda, oltretutto, è stata donata all’imprenditore agricolo dal padre, non
   scontando l’imposta sulle donazioni in forza dell’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs
   346/1990 (questa norma, al fine di favorire il passaggio generazionale delle aziende
   di famiglia, ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i
   trasferimenti di aziende realizzati a favore del coniuge e dei discendenti
   dell’azienda, a condizione che i beneficiari proseguano l’attività d’impresa per un
   periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento). La cessione di una
   particella di terreno, scorporata dall’azienda agricola a seguito del frazionamento
   del più ampio fondo a disposizione, non comporta la decadenza dall’esenzione,
purché l’imprenditore continui ad esercitare l’attività imprenditoriale con il
   complesso aziendale agricolo ricevuto in donazione.
   Ai fini delle imposte sui redditi, l’agenzia delle Entrate conferma che alla cessione di
   terreni non edificabili detenuti da imprenditori agricoli per più di 5 anni si applica la
   disciplina dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir (anche
   se la risposta non lo dice, ne deriva che secondo l’agenzia la cessione prima del
   decorso di 5 anni comporta la tassazione del plusvalore, e che quindi esso non
   rientra nel reddito agrario). Nel caso specifico, per verificare il periodo di possesso
   quinquennale occorre considerare la data di acquisto da parte del donante.

• Registro/Misura dell’imposta
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 563
  Misura fissa per il certificato successorio europeo

   Il certificato successorio europeo redatto da un notaio (articoli 32 e seguenti, legge
   161/2014; Regolamento Ue 4 luglio 2012, n. 650) – che ha un’efficacia probatoria in
   tutti gli Stati membri della Ue senza che sia necessario il ricorso ad alcun
   procedimento - essendo assimilato ad un atto pubblico, è soggetto all’imposta di
   registro in misura fissa (200 euro), come previsto dall’articolo 11 della Tariffa, Parte
   I, allegata al Tur (Dpr 131/1986) che attiene agli «atti pubblici …non aventi per
   oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale».

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 novembre 2020, n. 562
  Cambio di destinazione d’uso di un fabbricato

   Gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica (isolamento termico
   delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate) con cambio di destinazione
   d’uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un
   immobile in categoria A/3 consente la fruizione della detrazione del 110% (articolo
   119, comma 4, Dl 19 maggio 2020 n. 34). Quindi la detrazione spetta anche se
   avviene il cambio di destinazione d’uso (da strumentale ad abitativo; cfr. risposta ad
   interpello 9 novembre 2020, n. 538), purché questo risulti nel provvedimento
   amministrativo che autorizza i lavori.
   Alcuni lavori interessano anche un’altra pertinenza, di categoria C/6.
Nel caso prospettato dall’istante, un immobile della categoria C/2 – dotato di
riscaldamento (2 camini) – viene accorpato, al termine della ristrutturazione,
nell’adiacente immobile della categoria A/3.
L’istante chiede se: 1. possa beneficiare del Superbonus 110% anche se per
l’impianto fotovoltaico con pagamenti effettuati utilizzando il bonifico predisposto
per il pagamento delle spese per la ristrutturazione edilizia; 2. sia possibile fruire
della detrazione del 65%, per le spese per la sostituzione dell'impianto di
climatizzazione e l'installazione di un impianto solare termico nell'immobile in
categoria A/3, atteso che gli interventi non comporterebbero una diminuzione di
due classi energetiche dell'immobile; 3. per la sostituzione degli infissi della
pertinenza C/6 spetti la detrazione per interventi di ristrutturazione al 50%.
Le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate toccano diversi aspetti.
Superbonus 110% e cambio di destinazione d’uso: in una faq dell’agenzia è stato già
affermato che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di
recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir; Rm 14/E/2005; Cm
19/E/2020), compresi quelli antisismici, sono ammesse al Superbonus 110% anche
le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli
stessi saranno destinati ad abitazione, purché nel provvedimento amministrativo
che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di
destinazione d'uso del fabbricato in abitativo.
Per gli interventi di efficientamento energetico gli edifici oggetto degli interventi
devono essere dotati di impianti di riscaldamento. Per gli interventi iniziati dall’11
giugno 2020, la definizione di impianto termico è contenuta nell'articolo 2, comma
1, lettera l-tricies), Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 così come modificato dal Dlgs 10
giugno 2020, n. 48.
In presenza di lavori trainanti, il Superbonus 110% si applica anche alle spese
sostenute per la sostituzione degli infissi e per l'installazione di un impianto
fotovoltaico (purché detti lavori siano realizzati congiuntamente all'intervento
trainante).
Per il pagamento con bonifico «parlante» è possibile utilizzare anche i bonifici
predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus o per le ristrutturazioni
edilizie. Pertanto, l’aver sostenuto le spese per il fotovoltaico con il bonifico per
ristrutturazioni edilizie non preclude l’accesso alla detrazione.
Quanto al miglioramento delle due classi di merito ai fini energetici (o, nel caso in
cui non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; cfr. articolo
110, comma 3, Dl 34/2020) dell’intero edificio (non solo di uno dei due oggetto di
accorpamento) risultante al termine dei lavori (accorpamento delle due unità
immobiliari), si precisa che se dall’APE risulta il predetto miglioramento energetico
   tutti gli interventi realizzati negli immobili C/2 e A/3 che possiedono le
   caratteristiche tecniche per l'accesso al beneficio, e nei limiti di spesa previsti dalla
   norma per ciascuna tipologia, potranno accedere al Superbonus. In caso contrario,
   l’istante potrà servirsi delle detrazioni ordinariamente previste.
   Con riguardo alla sostituzione degli infissi nella pertinenza C/6, l’agenzia ritiene che
   sia possibile fruire della detrazione al 50% se l’intervento si configura come
   manutenzione straordinaria.

• Agevolazioni/Cashback
  Dm Economia e Finanze 24 novembre 2020, n. 156 (GU 28 novembre 2020, n. 296)
  Rimborso per gli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici

   Il «cashback» rappresenta il programma infrannuale di rimborso in denaro a favore
   degli aderenti che – al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione –
   effettuano acquisti mediante strumenti di pagamento elettronici.
   Il Dm in esame – emanato in attuazione dell’articolo 1, commi da 288 a 290, legge
   27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020) – disciplina le condizioni, i casi, i criteri e
   le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro di cui si è detto.
   Il sistema è predisposto e gestito da PagoPa Spa: attraverso la piattaforma
   tecnologica, che raccoglie i dati rilevanti ai fini della partecipazione al programma
   (da parte degli aderenti e degli esercenti), definisce la graduatoria e trasmette le
   informazioni rilevanti all'AppIO e ai sistemi messi a disposizione dagli emittenti
   convenzionati. Inoltre, sarà a regime dal 1° gennaio 2021. Il periodo sperimentale, in
   base al Dm 156/2020, è compreso tra la data di avvio, identificata e resa pubblica
   mediante provvedimento del Mef, e il 31 dicembre 2020 e il primo rimborso sarà
   erogato nel mese di febbraio 2021.
   L'adesione al programma è esclusivamente su base volontaria. La partecipazione
   inizia al momento della prima transazione effettuata tramite lo strumento di
   pagamento elettronico registrato dall'aderente, che, in qualsiasi momento, può
   effettuare la cancellazione dal programma nell'AppIO o nei sistemi a disposizione,
   con conseguente perdita di diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il
   periodo di riferimento.
   Il contribuente che intende aderire al programma registra nell'AppIO o nei sistemi
   messi a disposizione da un issuer (emittente) convenzionato il proprio codice fiscale
   e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali
   vuole per effettuare gli acquisti. In caso di registrazione al programma di una carta
di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPa Spa, il
   contribuente riceve gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso
   al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso.
   Agli aderenti al programma viene attribuito un rimborso in misura percentuale per
   ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con
   riferimento ai periodi:1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 1° luglio 2021 - 31
   dicembre 2021; 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.
   Per ciascun periodo accedono al rimborso solo aderenti che abbiano effettuato un
   numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. Il
   rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione, fino a un valore massimo di
   150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro
   concorrono fino all'importo di 150 euro.
   I rimborsi, che sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo sul codice
   Iban dell'aderente (indicato al momento dell'adesione al programma o in un
   momento successivo), sono in ogni caso determinati su un valore complessivo delle
   transazioni effettuate non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo. Tali previsioni
   si applicano anche nel periodo sperimentale.

• Agevolazioni/Versamenti
  Provvedimento agenzia delle Entrate 1 dicembre 2020
  Lampedusa e Linosa: approvato il modello di comunicazione per i versamenti
  agevolati

   È stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per
   comunicare l’accesso all’agevolazione prevista – per i soggetti aventi il domicilio
   fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e
   Linosa – dall’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto
   Agosto).
   L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare solo il 40% degli importi dovuti.
   Nello specifico, tenuto conto dei flussi migratori e delle conseguenti misure di
   sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19, infatti, la
   disposizione appena richiamata, tra l’altro, ha previsto che i suddetti contribuenti
   possono effettuare, nel limite del 40% dell’importo dovuto, i versamenti dei tributi,
   dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, in
   scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nel 2018 e 2019, esclusa l’Iva. E ciò
   senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, con la stessa disposizione, il
   legislatore ha anche concesso la possibilità di avvalersi, per il 50% dei versamenti
sospesi (articoli 126 e 127 del Dl Rilancio), della rateizzazione fino a un massimo di
   24 rate mensili (articolo 97, Decreto Agosto).
   Quanto alle modalità di presentazione della comunicazione, si prevede che: coloro
   che svolgono attività economiche e gli intermediari, per trasmettere il modello,
   devono utilizzare la Pec (indirizzo: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it); gli altri
   contribuenti invece possono anche servirsi dell’e-mail ordinaria (indirizzo:
   dp.agrigento@agenziaentrate.it).
   Il termine di presentazione – o di rettifica di una comunicazione precedentemente
   trasmessa –è fissato al 21 dicembre 2020.

• Accertamento delle imposte/Transfrontalieri
  Provvedimento agenzia delle Entrate 26 novembre 2020
  Scambio automatico di informazioni: modalità e termini di comunicazione

   Il provvedimento stabilisce modalità (tecniche e procedurali) e termini per la
   comunicazione, da parte di soggetti obbligati (individuati dallo stesso
   provvedimento), dei meccanismi transfrontalieri, la cui prima fase è stata attuata tra
   il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, elencando anche le informazioni oggetto di
   comunicazione.

• Riscossione/Modello F24
  Provvedimento agenzia delle Entrate 27 novembre 2020
  Registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate: versamento con il
  Modello F24

   Dal 7 dicembre 2020 viene esteso l’utilizzo del modello F24 (Dlgs 9 luglio 1997, n.
   241) per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti
   pubblici e delle scritture private autenticate, e dell’imposta sulle donazioni nei casi
   di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate.
   Quindi il modello F24 potrà essere utilizzato per i pagamenti dell'imposta sulle
   successioni e donazioni (Dl 3 ottobre 2006, n. 262), dell'imposta di registro (Dpr 26
   aprile 1986, n. 131), delle imposte ipotecarie e catastali (articolo 2, comma 47, Dlgs
   31 ottobre 1990, n. 346), delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, nonché dei
   relativi accessori, interessi e sanzioni e tributi speciali.
Nello stesso tempo sono confermate le modalità di versamento già previste per le
   somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente,
   utilizzando il «Modello unico informatico» (MUI) attraverso la piattaforma SISTER.
   È altresì previsto un periodo transitorio per il versamento delle somme in questione:
   fino al 30 giugno 2021 potrà continuare ad essere utilizzato il modello F23, secondo
   le attuali modalità. A partire dal 1° luglio 2021 i suddetti versamenti andranno
   effettuati soltanto con il modello F24.

• Riscossione/Codici tributo
  Risoluzione agenzia delle Entrate 2 dicembre 2020, n. 76/E
  Registrazione di atti: codici tributo per il versamento delle somme dovute

   Le somme dovute per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private
   autenticate, e l’imposta sulle donazioni possono ora essere versate con il modello
   F24, come disposto dal provvedimento agenzia delle Entrate 27 novembre 2020.
   I nuovi codici (dal 1560 al 1570) sono operativi dal 7 dicembre 2020 e potranno
   essere utilizzati nel modello F24: per un periodo di tempo transitorio (fino al 30
   giugno 2021), potrà essere adottata ancora la precedente modalità di versamento
   con il modello F23.
   In caso di avvisi di liquidazione relativi all’imposta sulle donazioni, la risoluzione
   istituisce il codice tributo A198 che si abbinerà agli importi dovuti, mentre, per le
   altre tipologie di tributo, sempre nell’ipotesi di avvisi emessi dagli uffici dell’Agenzia,
   ne ridenomina di già esistenti (A196, A197, A146, A148, A152, A140, A141, A142,
   A149, A151 e A198).
   Infine, viene fornita una precisazione relativa al versamento delle spese di notifica
   degli avvisi che si versano con il codice 9400.

• Riscossione/Codici tributo
  Risoluzione agenzia delle Entrate 2 dicembre 2020, n. 77/E
  IMPi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine): istituito il codice tributo

   È stato istituito il codice tributo 3970 per il versamento, tramite modello F24,
   dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – ossia delle strutture
   emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare
   territoriale. La norma istitutiva è l’articolo 38, Dl 26 ottobre 2019, n. 124 (collegato
   fiscale alla legge di Bilancio 2020), prevedendo che l’IMPi sostituisce ogni altra
   imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
L'imposta in questione è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata
allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille. Il
gettito dell’imposta sulle piattaforme marine spetta ai Comuni, individuati con
apposito Dm e con definizione di criteri e modalità di attribuzione e di versamento,
nonché quota del gettito spettante ai Comuni interessati.
Solo per l’anno 2020, il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il
16 dicembre 2020, interamente allo Stato, che attribuirà la quota spettante ai
Comuni (articolo 38, comma 5, Dl 124/2019).
2.     Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali
                                    16 dicembre 2020

                                    Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i
                                    prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel
                                    mese di novembre 2020.

                                    N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti
                                    specifici (ad es. gas metano).

     Accise                         Modalità di versamento: con il Modello F24
                                    telematico.
     Versamento
                                    Frequenza: mensile

                                    Riferimenti: Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995;
                                    articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge
                                    418/2001; Dm 16 dicembre 2004; Provv. Agenzia
                                    Entrate 23 ottobre 2007; Provv. Agenzia Entrate 12
                                    marzo 2012

                                    Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per
                                    versare l'addizionale regionale ed eventualmente
                                    l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata)
                                    trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato
                                    il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2020 e ai
                                    quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima
                                    retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa
                                    rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.

     Addizionali Irpef              Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef –
                                    sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale
     Redditi di lavoro dipendente   all'Irpef – sostituti d'imposta.
     e assimilati
                                    N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n.
                                    157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori
                                    misure urgenti connesse all'emergenza
                                    epidemiologica da COVID-19», è prevista la
                                    sospensione dei versamenti di contributi previdenziali,
                                    ritenute e IVA di dicembre.

                                    Differimento al 16 marzo 2021 (anche con
                                    versamento rateale) dei termini di versamento che
scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori
                            economici che hanno subìto un calo del fatturato di
                            almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga
                            è disposta anche in favore di coloro che hanno
                            intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre
                            2019 e dei contribuenti che esercitano le attività
                            economiche sospese nel territorio nazionale, che
                            esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle
                            zone rosse e arancioni, oppure che operano nei
                            settori economici individuati nell'Allegato 2 del
                            Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano
                            l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di
                            tour operator nella zona rossa.

                            Modalità di versamento: con il Modello F24:

                               • on-line direttamente o tramite un
                                 intermediario abilitato;
                               • mediante l'home banking.

                            Frequenza: mensile

                            Riferimenti: Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n.
                            446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif.
                            dall'articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20
                            dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000;
                            Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E

                            Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il
                            versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva
                            sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese
                            precedente, in relazione a incrementi di produttività,
Agevolazioni                innovazione ed efficienza legati all'andamento
                            economico delle imprese.
Detassazione premi di
produttività - versamento   Modalità di versamento: con il Modello F24 via
dell'imposta sostitutiva    telematica.

                            Codice tributo: 1053.

                            Frequenza: mensile
Riferimenti: Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl
                                93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008;
                                articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge
                                2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009;
                                articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif.
                                con Legge 89/2014

                                Per gli associanti in partecipazione scade oggi il
                                termine per versare i contributi dovuti sugli utili
                                corrisposti nel mese di novembre 2020 agli associati
                                d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata
                                Inps (articolo 43, Legge 326/2003) nelle stesse misure
                                previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla
                                Gestione separata Inps.

                                N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n.
                                157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori
                                misure urgenti connesse all'emergenza
                                epidemiologica da COVID-19», è prevista la
                                sospensione dei versamenti di contributi previdenziali,
                                ritenute e IVA di dicembre.

                                Differimento al 16 marzo 2021 (anche con
Gestione separata Inps          versamento rateale) dei termini di versamento che
                                scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori
Associati in partecipazione -   economici che hanno subìto un calo del fatturato di
versamento dei contributi       almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga
                                è disposta anche in favore di coloro che hanno
                                intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre
                                2019 e dei contribuenti che esercitano le attività
                                economiche sospese nel territorio nazionale, che
                                esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle
                                zone rosse e arancioni, oppure che operano nei
                                settori economici individuati nell'Allegato 2 del
                                Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano
                                l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di
                                tour operator nella zona rossa.

                                Modalità di versamento: con il Modello F24 in via
                                telematica.

                                Frequenza: mensile
Riferimenti: Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con
                             modif. con Legge 326/2003, come modificato
                             dall'articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare
                             Inps 3 febbraio 2020, n. 12

                             Per i committenti di collaboratori coordinati e
                             continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a
                             domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi
                             Inps sui compensi di competenza di novembre 2020.

                             N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione
                             separata Inps, dal 1 gennaio 2020, risultano fissate:

                             › nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso
                             un'altra copertura pensionistica obbligatoria di
                             pensione diretta o indiretta;

                             › nel 25,72% per i liberi professionisti non assicurati
                             presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

                             › nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni
                             nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori
Gestione separata Inps       autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati
                             in via esclusiva in assenza di altra copertura
Collaboratori coordinati e
                             previdenziale.
venditori a domicilio -
versamento dei contributi    N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n.
                             157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori
                             misure urgenti connesse all'emergenza
                             epidemiologica da COVID-19», è prevista la
                             sospensione dei versamenti di contributi previdenziali,
                             ritenute e IVA di dicembre.

                             Differimento al 16 marzo 2021 (anche con
                             versamento rateale) dei termini di versamento che
                             scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori
                             economici che hanno subìto un calo del fatturato di
                             almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga
                             è disposta anche in favore di coloro che hanno
                             intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre
                             2019 e dei contribuenti che esercitano le attività
                             economiche sospese nel territorio nazionale, che
                             esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle
zone rosse e arancioni, oppure che operano nei
                                  settori economici individuati nell'Allegato 2 del
                                  Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano
                                  l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di
                                  tour operator nella zona rossa.

                                  Modalità di versamento: con il Modello F24:

                                     • on-line direttamente o tramite un
                                       intermediario abilitato;
                                     • mediante l'home banking.

                                  Frequenza: mensile

                                  Riferimenti: Articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n.
                                  335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs
                                  114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla
                                  Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57,
                                  Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46-bis,
                                  comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con
                                  Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge
                                  147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27;
                                  Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015;
                                  articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari
                                  Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma
                                  165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31
                                  gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio
                                  2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122;
                                  Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12

                                  Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività
                                  di lavoro autonomo occasionale, obbligati
                                  all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il
Gestione separata Inps
                                  reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000
Lavoratori autonomi               euro (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con
occasionali con reddito           modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine
superiore a 5.000 euro iscritti   per versare i contributi dovuti per i compensi
alla gestione separata Inps -     eccedenti 5.000 euro percepiti in novembre 2020. Le
versamento dei contributi         aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo
                                  sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e
                                  continuativi.
N.B. Con la pubblicazione del Dl 30 novembre 2020, n.
                              157, cd Decreto Ristori-quater, recante «Ulteriori
                              misure urgenti connesse all'emergenza
                              epidemiologica da COVID-19», è prevista la
                              sospensione dei versamenti di contributi previdenziali,
                              ritenute e IVA di dicembre.

                              Differimento al 16 marzo 2021 (anche con
                              versamento rateale) dei termini di versamento che
                              scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori
                              economici che hanno subìto un calo del fatturato di
                              almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga
                              è disposta anche in favore di coloro che hanno
                              intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre
                              2019 e dei contribuenti che esercitano le attività
                              economiche sospese nel territorio nazionale, che
                              esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle
                              zone rosse e arancioni, oppure che operano nei
                              settori economici individuati nell'Allegato 2 del
                              Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano
                              l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di
                              tour operator nella zona rossa.

                              Modalità di versamento: con il Modello F24:

                                 • on-line direttamente o tramite un
                                   intermediario abilitato;
                                 • mediante l'home banking.

                              Frequenza: mensile

                              Riferimenti: Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv.
                              con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3
                              febbraio 2020, n. 12

                              L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri
                              frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da
Imposta sostitutiva           banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd.
                              «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle
Versamento dell'imposta       aziende di credito e dagli altri intermediari. L'imposta
sostitutiva sugli interessi   sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto
                              unico» relativo al mese di novembre 2020.
                              Dall'1.7.2000, l'imposta sostitutiva di cui al Dlgs
239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri
                                   (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif.
                                   dall'articolo 6, Dlgs 505/1999).

                                   Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale
                                   dello Stato, on-line direttamente o tramite un
                                   intermediario abilita-to, nonché mediante l'home
                                   banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli
                                   obbligazionari emessi da enti territoriali di cui
                                   all'articolo 35, Legge 724/1994.

                                   Codice tributo: 1239.

                                   Frequenza: mensile

                                   Riferimenti: Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n.
                                   724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1,
                                   Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461;
                                   Cm 24 giugno 1998, n. 165/E

                                   Scade oggi il termine per il versamento da parte degli
                                   intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle
                                   plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il
                                   secondo mese precedente (ottobre 2020) per le
                                   operazioni effettuate in regime di risparmio
Imposta sostitutiva                amministrato.

Risparmio amministrato -           Modalità di versamento: on-line direttamente,
versamento dell'imposta            tramite un intermediario abilitato o mediante l'home
sostitutiva                        banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria
                                   provinciale dello Stato.

                                   Codice tributo: 1102.

                                   Riferimenti: Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm
                                   23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

                                   Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati
Imposta sostitutiva
                                   scade oggi il termine per il versamento dell'imposta
Risparmio gestito - versamento     sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente
dell'imposta sostitutiva in caso   del mandato di gestione nel secondo mese
di revoca del mandato              precedente (ottobre 2020).
Modalità di versamento: con il Modello F24:

                                • on-line direttamente o tramite un
                                  intermediario;
                                • mediante l'home banking, oppure alla
                                  Tesoreria provinciale dello Stato.

                             Codice tributo: 1103.

                             Riferimenti: Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997,
                             modif. dall'articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio
                             1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6
                             agosto 1998

                             Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il
                             versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del
                             17% dovuta sulle rivalutazioni annuali del fondo
                             accantonato a T.F.R. L'acconto è pari al 90% di quanto
                             dovuto in base alle rivalutazioni dell'anno precedente
                             o al 90% di quanto dovuto applicando il metodo
                             previsionale. Il saldo dell'imposta sostitutiva va
                             versato entro il 16 febbraio 2020.
Imposta sostitutiva
                             Modalità di versamento: l'imposta va versata con il
Rivalutazione del T.F.R. –   Modello F24 e può essere compensata con eventuali
imposta sostitutiva –        crediti fiscali e/o previdenziali.
versamento dell'acconto
                             Codice tributo: 1712.

                             Frequenza: annuale

                             Riferimenti: Art. 19, D.P.R. 22.12.1986, n. 917; art. 11,
                             D.Lgs. 18.2.2000, n. 47, come modif. dall'art. 1, co.
                             623, L. 23.12.2014, n. 190; C.M. 20.3.2001, n. 29/E;
                             D.Lgs. 12.4.2001, n. 168; C.M. 6.8.2001, n. 78/E
Scade oggi il termine per il versamento della seconda
                               rata (saldo 2020) dell’imposta municipale propria
                               (Imu), calcolata applicando le aliquote e le detrazioni
                               vigenti deliberate dal Comune, sottraendo da tale
                               importo quanto versato a titolo di acconto (entro il 16
                               giugno 2020).

                               N.B.: Nell'ambito del Decreto Ristori (articolo 9, Dl 28
                               ottobre 2020, n. 137), la seconda rata Imu 2020
                               relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si
                               svolgono le loro attività è cancellata per le categorie
                               interessate dalle restrizioni.

                               L'articolo 5, Dl 149/2020 prevede la cancellazione
                               della seconda rata dell'Imu, che deve essere versata
                               entro oggi, per gli immobili e le relative pertinenze in
                               cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco
                               riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree
                               del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
Imu
                               di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone
Imposta municipale propria     rosse).
(Imu) – versamento del saldo
                               Modalità di versamento: con il modello F24 o
per il 2020
                               bollettino di c/c/p.

                               Codici tributo: 3912 «Imu su abitazione principale e
                               pertinenze – art. 13, co. 7, D.L. 201/2011 – Comune»;
                               3913 «Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale –
                               Comune»; 3914 «Imu per i terreni – Comune»; 3915
                               «Imu per i terreni – Stato»; 3916 «Imu per le aree
                               fabbricabili – Comune»; 3917 «Imu per le aree
                               fabbricabili – Stato»; 3918 «Imu per gli altri fabbricati
                               – Comune»; 3919 «Imu per gli altri fabbricati – Stato»;
                               3923 «Imu – interessi da accertamento – Comune»;
                               3924 «Imu – sanzioni da accertamento – Comune»;
                               3925 – «Imu per gli immobili ad uso produttivo
                               classificati nel gruppo catastale D – Stato»; 3930 –
                               «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
                               gruppo catastale D – Incremento Comune».

                               Frequenza: annuale
Riferimenti: Art. 8, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23; art. 13,
                                D.L. 201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011; R.M.
                                12.4.2012, n. 35/E; Provv. Agenzia Entrate 12.4.2012,
                                n. 53909; art. 4, D.L. 16/2012, conv. con modif. con L.
                                44/2012; C.M. 18.5.2012, n. 3/DF; D.L. 54/2013, conv.
                                con modif. con L. 85/2013; R.M. 21.5.2013, n. 33/E;
                                C.M. 23.5.2013, n. 2/DF; D.L. 102/2013, conv. con
                                modif. con L. 124/2013; D.L. 133/2013, conv. con
                                modif. con L. 5/2014; L. 27.12.2013, n. 147; D.L.
                                16/2014, conv. con modif. con L. 68/2014; art. 22, D.L.
                                24.4.2014, n. 66; D.M. 28.11.2014; D.L. 4/2015, conv.
                                con modif. con L. 34/2015; R.M. 3.2.2015, n. 2/DF;
                                D.M. 25.3.2015; Risoluzione Mef 26.6.2015, n. 6;
                                Risoluzione Mef 5.11.2015, n. 9; Risoluzione Mef
                                5.11.2015, n. 10; R.M. 17.7.2016, n. 1/DF

                                Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le
                                attività di intrattenimento elencate nella Tariffa
                                allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il
                                versamento dell'imposta sugli intrattenimenti,
                                introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese
                                precedente (novembre 2020).

                                Modalità di versamento: con il Modello F24:
Intrattenimenti

Attività di intrattenimento a      • on-line;
carattere continuativo             • con l'home banking.

                                Codice tributo: 6728.

                                Frequenza: mensile

                                Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita
                                dall'articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n.
                                60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999

                                Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per
                                liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il
Iva
                                mese di novembre 2020 se superiore a 25,82 euro.
Liquidazione e versamento Iva
                                N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della
mensile
                                contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione
                                alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta
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